ADEMPIMENTI TRIBUTARI - DECRETO CORRETTIVO
Il D.lgs. 108/2024, in vigore dal 6/08/2024, reca disposizioni integrative e correttive in materia di regime di adempimento collaborativo, razionalizzazione e semplificazione degli adempimenti tributari e CPB.
PROGRAMMI INFORMATICI PER GLI ISA
Viene sostituito il co. 5-bis (introdotto dal D.lgs. 1/2024) dell’art. 9 del D.L. 50/2017 il quale prevede che i programmi informatici di ausilio alla compilazione e alla trasmissione dei dati sono resi disponibili dall’Agenzia Entrate:
ante modifica |
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post modifica |
entro il giorno 15 del mese di aprile del periodo d'imposta successivo a quello al quale gli stessi sono riferibili. |
VERSAMENTI PERIODICI
La disposizione aggiunta nel co. 4 dell’art. 1 “Dichiarazioni e versamenti periodici” del DPR 100/1998 prevede che il versamento relativo al mese di dicembre è effettuato entro il giorno 16 del mese successivo.
DPR 100/1998, art. 1, co. 4 (testo vigente senza considerare la disposizione aggiunta dal D.lgs. 108/2024): Entro il giorno 16 di ciascun mese, il contribuente versa l'importo della differenza nei modi di cui all'art. 38 del DPR 633/1972. Se l'importo dovuto non supera il limite di € 100, il versamento è effettuato insieme a quello relativo al mese successivo e comunque entro il 16/12 dello stesso anno.
Inoltre, si interviene sulla lett. a), co. 1, art. 7 “Semplificazioni per i contribuenti minori relative alle liquidazioni e ai versamenti in materia di IVA”, del DPR 542/1999, prevedendo che il termine per il versamento ivi previsto sia il 16/11 in luogo del 16/12 (termine fissato dal D.lgs. 1/2024).
DPR 542/1999, art. 7, co. 1 (testo previgente): I contribuenti che nell'anno solare precedente hanno realizzato un volume d'affari non superiore a lire 600 milioni per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi e per gli esercenti arti o professioni, ovvero lire un miliardo per le imprese aventi per oggetto altre attività, possono optare, per:
- l'effettuazione delle liquidazioni periodiche, di cui all'art. 1, co. 1, del DPR 100/1998, e dei relativi versamenti dell'imposta entro il 16 del 2° mese successivo a ciascuno dei primi tre trimestri solari; qualora l'imposta non superi il limite di € 100 il versamento è effettuato insieme a quello dovuto per il trimestre successivo e comunque entro il 16/12 dello stesso anno;
DICHIARAZIONE PRECOMPILATA
La disposizione aggiunta al co. 3, art. 1, del D.lgs. 175/2014, prevede che a decorrere dal 2025,
- la dichiarazione dei redditi precompilata (di cui al co. 1-bis) è resa disponibile, conferendo apposita delega,
- anche tramite uno degli altri soggetti incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni, di cui all’art. 3, co. 3, del DPR 322/1998 (tra questi, per es., le società tra professionisti).
DPR 322/1998, art. 3, co. 3: Ai soli fini della presentazione delle dichiarazioni in via telematica mediante il servizio telematico Entratel si considerano soggetti incaricati della trasmissione delle stesse:
- gli iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e dei periti commerciali e dei consulenti del lavoro;
- i soggetti iscritti alla data del 30/09/1993 nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle CCIAA per la sub-categoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o diploma di ragioneria;
- le associazioni sindacali di categoria tra imprenditori indicate nell'art. 32, co. 1, lett. a), b) e c), del D.lgs. 241/1997, nonché quelle che associano soggetti appartenenti a minoranze etnico-linguistiche;
- i centri di assistenza fiscale per le imprese e per i lavoratori dipendenti e pensionati;
- gli altri incaricati individuati con decreto ministeriale.
Nota: si ricorda che il D.lgs. 1/2024 ha esteso la dichiarazione precompilata anche alle persone fisiche titolari di redditi differenti da quelli da lavoro dipendente e assimilati.
DICHIARAZIONE E CERTIFICAZIONI DEI SOSTITUTI D’IMPOSTA
La disposizione aggiunta al co. 6-quinquies, art. 4 “Dichiarazione e certificazioni dei sostituti d’imposta”, del DPR 322/1998, prevede che dal 2025 le certificazioni di cui al co. 6-ter contenenti esclusivamente redditi che derivano da prestazioni di lavoro autonomo rientranti nell’esercizio di arte o professione abituale sono trasmesse in via telematica all’Agenzia Entrate entro il 31/03 dell’anno successivo a quello in cui le somme e i valori sono stati corrisposti.
TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI
Si interviene sull’art. 11, co. 1 e 3, del D.lgs. 1/2024 che, a sua volta, ha modificato l’art. 2 del DPR 322/1998, che disciplina il termine per la presentazione della dichiarazione in materia di imposte sui redditi e di IRAP.
Disposizioni dell’art. 2 del DPR 322/1998 |
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co. 1 |
Le persone fisiche e le società o le associazioni di cui all’art. 6 del DPR 600/1973 (ovvero le società semplici, le SNC, le SAS e società equiparate) presentano la dichiarazione (secondo le disposizioni di cui all’art. 3), per il tramite di una banca o di un ufficio della Poste italiane S.p.a. tra l’1/05 ed il 30/06 ovvero in via telematica entro il 30/09 (in luogo del 30/11) dell'anno successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta. |
co. 2 |
I soggetti all’IRES presentano la dichiarazione (secondo le disposizioni di cui all’art. 3) in via telematica entro l'ultimo giorno del 9° mese (in lugo dell’11° mese) successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta. |
Le suddette disposizioni sono state modificate con effetto dal 2/05/2024 dal D.lgs. 1/2024 |
Disposizioni dell’art. 2 del DPR 322/1998 |
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co. 1 |
Le persone fisiche e le società o le associazioni di cui all’art. 6 del DPR 600/1973 (ovvero le società semplici, le SNC, le SAS e società equiparate) presentano la dichiarazione (secondo le disposizioni di cui all’art. 3), per il tramite di una banca o di un ufficio della Poste italiane S.p.a. tra l’1/05 ed il 30/06 ovvero in via telematica entro il 31/10 (in luogo del 30/09) dell'anno successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta. |
co. 2 |
I soggetti all’IRES presentano la dichiarazione (secondo le disposizioni di cui all’art. 3) in via telematica entro l'ultimo giorno del 10° mese (in lugo del 9° mese) successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta. |
Le suddette disposizioni sono state modificate nuovamente con effetto dal 2/05/2024 a seguito delle modifiche apportate al D.lgs. 1/2024 ad opera del D.lgs. 108/2024. |
Disposizioni dell’art. 2 del DPR 322/1998 |
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co. 1 |
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co. 2 |
I soggetti all'IRES presentano la dichiarazione secondo le disposizioni di cui all'art. 3 in via telematica
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Le suddette disposizioni sono state modificate con effetto dall’1/04/2025 dal D.lgs. 1/2024. |
Disposizioni dell’art. 2 del DPR 322/1998 |
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co. 1 |
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co. 2 |
I soggetti all'IRES presentano la dichiarazione secondo le disposizioni di cui all'art. 3 in via telematica a partire dal 15/04 (in luogo dell’1/04) dell'anno successivo, se il periodo d'imposta coincide con l'anno solare, ed entro l'ultimo giorno del 10° (in luogo del 9°) mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta. |
Le suddette disposizioni sono state modificate nuovamente con effetto dal 15/04/2025 (in luogo dell’1/04/2025) a seguito delle modifiche apportate al D.lgs. 1/2024 ad opera del D.lgs. 108/2024. |
DPR 322/1998, art. 4, co. 4-bis - MOD. 770 |
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D.lgs. 1/2024 |
con effetto dall’1/04/2025, viene modificato il co. 4-bis, art. 4, del DPR 322/1998, il quale prevede che i sostituti d’imposta, comprese le Amministrazioni dello Stato, anche con ordinamento autonomo, gli intermediari e gli altri soggetti che intervengono in operazioni fiscalmente rilevanti tenuti alla comunicazione di dati ai sensi di specifiche disposizioni normative presentano in via telematica la dichiarazione unica, relativa all'anno solare precedente, tra l’1/04 e il 31/10 di ciascun anno. |
D.lgs. 108/2024 |
con effetto dall’15/04/2025 (in luogo dell’1/04/2025), viene modificato il co. 4-bis, art. 4, del DPR 322/1998, il quale prevede che i sostituti d’imposta, comprese le Amministrazioni dello Stato, anche con ordinamento autonomo, gli intermediari e gli altri soggetti che intervengono in operazioni fiscalmente rilevanti tenuti alla comunicazione di dati ai sensi di specifiche disposizioni normative presentano in via telematica la dichiarazione unica, relativa all'anno solare precedente, tra il 15/04 (in luogo dell’1/04) e il 31/10 di ciascun anno. |
I termini di cui all’art. 4, co. 4-bis, del DPR 322/1998, sono stati:
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CASSETTO FISCALE
Viene sostituito il co. 1, art. 23, del D.lgs. 1/2024, il quale prevede che l'Agenzia Entrate mette a disposizione dei contribuenti, all'interno di apposita area riservata, servizi digitali per la consultazione e l'acquisizione
- ante modifica: di tutti gli atti e le comunicazioni gestiti dall'Agenzia Entrate che li riguardano, compresi quelli riguardanti i ruoli dell'Agenzia Entrate-Riscossione relativi ad atti impositivi emessi dall'Agenzia Entrate;
- post modifica: dei dati, degli atti e delle comunicazioni gestiti dall'Agenzia Entrate che li riguardano, compresi quelli riguardanti i ruoli dell'Agenzia Entrate-Riscossione relativi ad atti impositivi emessi dall'Agenzia Entrate.
CORRISPETTIVI TELEMATICI
Vengono soppresse le parole “dell’importo complessivo” riportate nel co. 1, art. 24, del D.lgs. 1/2024, in materia di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi mediante apposite soluzioni software.
D.lgs. 1/2024, art. 24, co. 1 (testo previgente): la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dell'importo complessivo dei corrispettivi giornalieri anonimi di cui all'art. 2, co. 1, del D.lgs. 127/2015, può essere effettuata mediante soluzioni software che garantiscono la sicurezza e l'inalterabilità dei dati.
A seguito della modifica, la memorizzazione e la trasmissione concernono i corrispettivi giornalieri anonimi e non l’importo complessivo degli stessi.
VERSAMENTO SOMME DA AVVISI BONARI
Al fine di ampliare il termine di versamento delle somme richieste a seguito delle attività di liquidazione e controllo automatico e formale delle dichiarazioni, si interviene sulle seguenti disposizioni le cui modifiche si applicano alle comunicazioni elaborate a decorrere dall’1/01/2025:
D.lgs. 462/1997 |
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art. 2, co. 2 |
Riscossione delle somme dovute a seguito dei controlli automatici |
L'iscrizione a ruolo non è eseguita, in tutto o in parte, se il contribuente o il sostituto d'imposta provvede a pagare le somme dovute (…) entro 60 gg (in luogo di 30 gg) dal ricevimento della comunicazione, prevista dai co. 3 degli artt. 36-bis del DPR 600/1973 e 54-bis del DPR 633/1972, ovvero della comunicazione definitiva contenente la rideterminazione in sede di autotutela delle somme dovute, a seguito dei chiarimenti forniti dal contribuente o dal sostituto d'imposta. In tal caso, l'ammontare delle sanzioni amministrative dovute è ridotto ad 1/3 e gli interessi sono dovuti fino all'ultimo giorno del mese antecedente a quello dell'elaborazione della comunicazione. |
art. 3, co. 1 |
Riscossione delle somme dovute a seguito dei controlli formali |
Le somme che, a seguito dei controlli formali effettuati ai sensi dell'art. 36-ter del DPR 600/1973, risultino dovute a titolo d'imposta, ritenute, contributi e premi o di minori crediti già utilizzati, nonché di interessi e di sanzioni, possono essere pagate entro 60 gg (in luogo di 30 gg) dal ricevimento della comunicazione (…). In tal caso l'ammontare delle sanzioni amministrative dovute è ridotto ai 2/3 e gli interessi sono dovuti fino all'ultimo giorno del mese antecedente a quello dell'elaborazione della comunicazione. |
art. 3-bis, co. 2 |
Rateazione delle somme dovute |
- sull'importo delle rate successive sono dovuti gli interessi, calcolati dal primo giorno del 2° mese successivo a quello di elaborazione della comunicazione; - le rate trimestrali nelle quali il pagamento è dilazionato scadono l'ultimo giorno di ciascun trimestre. |
art. 3-bis, co. 4 |
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DPR 602/1973 |
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art. 15-ter, co. 1 |
Inadempimenti nei pagamenti delle somme dovute a seguito dell'attività di controllo dell'Agenzia Entrate |
in caso di rateazione ai sensi dell'art. 3-bis del D.gs. 462/1997, il mancato pagamento della 1° rata entro il termine previsto (in luogo di “entro il termine di 30 gg dal ricevimento della comunicazione”), ovvero di una delle rate diverse dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva, comporta la decadenza dal beneficio della rateazione e l'iscrizione a ruolo dei residui importi dovuti a titolo di imposta, interessi e sanzioni in misura piena. |
DPR 600/1973 |
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art. 36-bis, co. 3 |
Liquidazione delle imposte, dei contributi, dei premi e dei rimborsi dovuti in base alle dichiarazioni |
Quando dai controlli automatici eseguiti emerge un risultato diverso rispetto a quello indicato nella dichiarazione, ovvero dai controlli eseguiti dall'ufficio emerge un'imposta o una maggiore imposta, l'esito della liquidazione è comunicato al contribuente o al sostituto d'imposta per evitare la reiterazione di errori e per consentire la regolarizzazione degli aspetti formali. Qualora a seguito della comunicazione il contribuente o il sostituto di imposta rilevi eventuali dati o elementi non considerati o valutati erroneamente nella liquidazione dei tributi, lo stesso può fornire i chiarimenti necessari all'amministrazione finanziaria entro i 60 gg (in luogo di 30 gg) successivi al ricevimento della comunicazione |
art. 36-ter, co. 4 |
Controllo formale delle dichiarazioni |
L'esito del controllo formale è comunicato al contribuente o al sostituto d'imposta con l'indicazione dei motivi che hanno dato luogo alla rettifica degli imponibili, delle imposte, delle ritenute alla fonte, dei contributi e dei premi dichiarate, per consentire anche la segnalazione di eventuali dati ed elementi non considerati o valutati erroneamente in sede di controllo formale entro i 60 gg (in luogo di 30 gg) successivi al ricevimento della comunicazione |
DPR 633/1972 |
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art. 54-bis, co. 3 |
Liquidazione dell'imposta dovuta in base alle dichiarazioni |
Quando dai controlli automatici eseguiti emerge un risultato diverso rispetto a quello indicato nella dichiarazione, ovvero dai controlli eseguiti dall'ufficio emerge un’imposta o una maggiore imposta, l'esito della liquidazione è comunicato al contribuente, nonché per evitare la reiterazione di errori e per consentire la regolarizzazione degli aspetti formali. Qualora a seguito della comunicazione il contribuente rilevi eventuali dati o elementi non considerati o valutati erroneamente nella liquidazione dei tributi, lo stesso può fornire i chiarimenti necessari all'amministrazione finanziaria entro i 60 gg (in luogo di 30 gg) successivi al ricevimento della comunicazione. |
D.L. 203/2005 |
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art. 2-bis |
Comunicazione degli esiti della liquidazione delle dichiarazioni |
L’art. 2-bis del D.L. 203/2005 prevede quanto segue:
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D.L. 193/2016 |
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art. 7-quater, co. 17 |
Sospensione dei termini |
Sono sospesi dall’1/08 al 4/09 i termini (vengono soppresse le parole “di 30 gg”) previsti per il pagamento delle somme dovute, rispettivamente, a seguito:
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DECRETO SEMPLIFICAZIONI: si ricorda che il D.lgs. 1/2024 ha previsto quando segue:
- salvo i casi di indifferibilità e urgenza, dall’1/08 al 31/08 e dall’1/12 al 31/12, è sospeso l’invio dei seguenti atti, elaborati o emessi dall’Agenzia Entrate:
- comunicazioni degli esiti dei controlli automatizzati e formali:
- comunicazioni degli esiti della liquidazione delle imposte dovute sui redditi assoggettati a tassazione separata, di cui all'art. 1, co. 412, della L. 311/2004;
- inviti all'adempimento di cui all'art. 1, co. 634-636, della L. 190/2014 (c.d. lettere di compliance).
- restano ferme le sospensioni previste dalle seguenti disposizioni:
D.L. 193/2016, art. 7-quater, co. 17 |
prevede la sospensione, dall’1/08 al 4/09, dei termini di 30 gg previsti per il pagamento delle somme dovute, rispettivamente, a seguito:
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D.L. 223/2006, art. 37, co. 11-bis, 2° periodo |
prevede che i termini per la trasmissione dei documenti e delle informazioni richiesti ai contribuenti dall’Agenzia Entrate o da altri enti impositori sono sospesi dall’1/08 al 4/09, esclusi quelli relativi alle richieste effettuate nel corso delle attività di accesso, ispezione e verifica, nonché delle procedure di rimborso ai fini dell'Iva. |
REDDITOMETRO
Si interviene sulle seguenti disposizioni dell’art. 38 del DPR 600/1973:
co. 4 |
L'ufficio può sempre determinare sinteticamente il reddito complessivo del contribuente sulla base delle spese di qualsiasi genere sostenute nel corso del periodo d'imposta, salva la prova che il relativo finanziamento è avvenuto con redditi diversi da quelli posseduti nello stesso periodo d'imposta, o con redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o, comunque, legalmente esclusi dalla formazione della base imponibile. |
co. 5 |
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co. 6 |
La determinazione sintetica del reddito complessivo:
- è effettuata a condizione che il reddito complessivo accertabile ecceda di almeno 1/5 quello dichiarato e, comunque, di almeno 10 volte l'importo corrispondente all'assegno sociale annuo, il cui valore è aggiornato per legge, con periodicità biennale, anche sulla base degli indici di adeguamento ISTAT; - nei suddetti casi, il contribuente può sempre dimostrare che: ü il finanziamento delle spese è avvenuto con redditi diversi da quelli posseduti nello stesso periodo di imposta, o con redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte o, comunque, legalmente esclusi dalla formazione della base imponibile ovvero da parte di soggetti diversi dal contribuente; ü le spese attribuite hanno un diverso ammontare; ü la quota di risparmio utilizzata per consumi ed investimenti si è formata nel corso degli anni precedenti. |
ROTTAMAZIONE-QUATER
Viene differito al 15/09/2024 il termine per effettuare il pagamento della 5° rata della Definizione agevolata delle cartelle con scadenza al 31/07/2024.
Nota: si considerano validi i pagamenti effettuati entro il 23/09/2024 in considerazione dei 5 gg di tolleranza e dei differimenti previsti nel caso di termini coincidenti con giorni festivi.