Novità fiscali - LUGLIO 2020

06 Luglio 2020

Per tutti i nostri clienti, proponiamo con linguaggio semplice e sintetico, un riepilogo delle ultime novità fiscali ed alcuni commenti relativi ad argomenti di utilità generale.

Lezioni di volo e

esenzione IVA

Risposta interpello Agenzia

Entrate 1.6.2020, n. 162

Non usufruiscono dell'esenzione IVA ex art. 10, comma 1, n. 20, DPR n. 633/72 le lezioni di volo finalizzate al conseguimento della licenza di pilota privato, avendo "uno scopo meramente ricreativo o sportivo". Le stesse dall'1.1.2020 sono soggette all'aliquota IVA ordinaria del 22%.

Tali prestazioni possono rientrare nell'esenzione IVA soltanto se il corso "costituisce parte integrante della formazione professionale finalizzata allo svolgimento della professione di pilota commerciale o di linea".

Reso merce e emissione

documento commerciale

Risposta interpello Agenzia

Entrate 5.6.2020, n. 167

Sono state fornite le modalità di gestione del "reso merce" nel caso in cui al cliente sia rilasciato un "buono multiuso".

In tal caso al momento del nuovo acquisto va emesso un nuovo documento commerciale (con la valorizzazione della relativa IVA). Il buono è "utilizzato come un mezzo di pagamento" riportando il relativo "numero identificativo" all'interno del documento commerciale ovvero utilizzando la c.d. "APPENDICE".

Cedolare secca e

proroga contratto

Risposta interpello Agenzia

Entrate 12.6.2020, n. 184

Se l'opzione per la cedolare secca, relativamente ad un contratto stipulato nel 2019 relativo ad una unità immobiliare C/1, non è stata esercitata in sede di registrazione del contratto, è possibile accedere a tale regime per le annualità successive, esercitando l'opzione entro il termine di versamento dell'imposta di registro dovuta annualmente sul canone relativo a ciascun anno. A tal fine è richiesta la presentazione del mod. RLI entro 30 giorni dalla scadenza di ciascuna annualità.

Indennità mese di maggio

Sito Internet INPS

È attivo il servizio online per la presentazione delle domande per l'indennità di € 1.000 per il mese di maggio spettante a:

    lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata INPS;

    co.co.co. iscritti alla Gestione separata INPS;

    lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali.

Per co.co.co. e lavoratori stagionali non è richiesta una nuova domanda qualora abbiano già fruito dell'indennità relativa a marzo e aprile.


COMMENTI

IL “TAX CREDIT VACANZE”

Tra le misure adottate nell’ambito del DL n. 34/2020, c.d. “Decreto Rilancio”, per sostenere il comparto turistico / alberghiero che ha subito rilevanti ripercussioni a seguito dell’emergenza epidemiologica COVID-19 per il 2020 è stata prevista una specifica agevolazione, c.d. “Tax credit vacanze”, utilizzabile presso le strutture ricettive nazionali.

In particolare, i soggetti interessati devono utilizzare un’apposita app gestita da PagoPA spa, denominata “IO”, tramite la quale è generato un codice univoco e un QR-code necessari per fruire dell’agevolazione. A tal fine, il beneficiario deve essere in possesso di un’identità SPID o della Carta d’identità elettronica (CIE).

SOGGETTI BENEFICIARI DELL’AGEVOLAZIONE

L’agevolazione in esame spetta, per il 2020, a favore dei nuclei familiari con un ISEE in corso di validità, ordinario / corrente non superiore a € 40.000, per il pagamento dei servizi offerti in ambito nazionale da:

  • imprese turistiche ricettive;
  • agriturismi;
  • bed & breakfast;

in possesso dei titoli prescritti dalla normativa nazionale e regionale per l’esercizio dell’attività turistico ricettiva.

MISURA DELL’AGEVOLAZIONE

Il credito, utilizzabile da un solo componente per nucleo familiare, spetta nella misura massima di:

  • € 500 per i nuclei familiari composti da più di 2 persone;
  • € 300 per i nuclei familiari composti da 2 persone;
  • € 150 per quelli composti da 1 sola persona.

Tale credito è fruibile nella misura:

  • del 80% in forma di sconto sul corrispettivo dovuto;
  • del 20% in forma di detrazione d’imposta in sede di dichiarazione dei redditi relativa al 2020 (mod. 730 / REDDITI 2021).

Al fine del riconoscimento del credito, a pena di decadenza:

  • le spese devono essere sostenute in un’unica soluzione in relazione ai servizi resi da una singola impresa turistico ricettiva, da un singolo agriturismo / bed & breakfast;
  • il totale del corrispettivo deve essere documentato da fattura elettronica / documento commerciale / scontrino o ricevuta fiscale nel quale va indicato il codice fiscale del soggetto fruitore del credito;
  • il pagamento del servizio deve essere corrisposto senza l’ausilio / intervento / intermediazione di soggetti che gestiscono piattaforme o portali telematici diversi da agenzie di viaggio e tour operator.

MODALITÀ DI ACCESSO ALL’AGEVOLAZIONE

Per accedere all’agevolazione in esame un componente del nucleo familiare deve:

  • disporre dell’attestazione ISEE, presentando all’INPS la Dichiarazione Sostitutiva Unica (anche tramite un CAF);
  • dotarsi di un’identità SPID / Carta d’identità elettronica (CIE);
  • scaricare sul proprio smartphone l’apposita app gestita da PagoPA spa denominata “IO”.

La richiesta per accedere al beneficio va presentata, a decorrere dall’1.7.2020, da un qualunque componente del nucleo familiare dotato delle predette credenziali utilizzando la citata app “IO”, tramite la quale è generato un codice univoco e un QR-code.

PagoPA spa verifica la presenza dei requisiti relativi all’ISEE del nucleo familiare del richiedente e trasmette allo stesso un messaggio con l’esito della richiesta.

Dalla verifica possono emergere le seguenti situazioni:

  • richiesta valida;
  • richiesta valida ma bonus già attivato sullo stesso nucleo familiare;
  • richiesta valida ma DSU con omissioni / difformità;
  • soglia ISEE superata;
  • DSU assente.

Come sopra accennato, in caso di esito positivo della verifica, la citata app “IO”:

    genera un codice univoco / QR-code;

che possono essere utilizzati alternativamente dal richiedente per fruire dello sconto;

  • invia all’Agenzia delle Entrate:

    il predetto codice univoco;

    l’importo massimo spettante;

    il codice fiscale di ciascun componente del nucleo familiare del richiedente;

per consentire alla stessa di effettuare le opportune verifiche.

Dopo aver acquisito i predetti dati, l’Agenzia delle Entrate conferma, mediante la citata app “IO”, il riconoscimento dell’agevolazione comunicando al richiedente:

  • codice univoco / QR-code;
  • importo massimo del bonus spettante “con separata indicazione dello sconto e della detrazione fruibile”.

UTILIZZO DELL’AGEVOLAZIONE

Il beneficiario può usufruire dello sconto applicato al corrispettivo dovuto per il pagamento dei servizi offerti da imprese turistiche ricettive / agriturismi / bed & breakfast nel periodo 1.7 - 31.12.2020. Come desumibile dalla Guida “Bonus Vacanze” disponibile sul sito Internet dell’Agenzia delle Entrate

non ci sono vincoli per l’utilizzo: si può scegliere liberamente se utilizzare il bonus per una vacanza in cui siano presenti tutti i familiari oppure solo alcuni, e non è necessario che sia presente il soggetto che lo ha richiesto”.

Come sopra accennato, tale credito è fruibile nella misura:

  • del 80% in forma di sconto sul corrispettivo dovuto;
  • del 20% in forma di detrazione IRPEF per il 2020 nel mod. 730 / REDDITI 2021.

Sconto sul corrispettivo dovuto

Lo sconto sul corrispettivo dovuto è pari all’80% del valore massimo dell’agevolazione attribuita oppure all’80% del corrispettivo dovuto, se quest’ultimo è inferiore all’importo massimo dell’agevolazione attribuita.

In merito all’utilizzo del bonus nella citata Guida l’Agenzia specifica la necessità di verificare preventivamente “l’adesione” all’iniziativa del fornitore del servizio turistico e, quindi, l’accettazione del bonus da parte dello stesso.

Al momento del pagamento del corrispettivo dovuto il beneficiario comunica / esibisce al fornitore il predetto codice univoco / QR-code.

Per la fruibilità dello sconto il fornitore deve utilizzare l’apposita procedura web disponibile nell’area riservata del sito Internet dell’Agenzia delle Entrate (Mia scrivania ? Servizi per ? Comunicare ? Bonus Vacanze).

In particolare, tramite la predetta procedura il fornitore comunica:

      il codice univoco / QR-code fornito dal beneficiario;

      il codice fiscale dell’intestatario della fattura / documento commerciale / scontrino o ricevuta fiscale;

      l’importo del corrispettivo dovuto;

  • verifica la validità del bonus / importo massimo dello sconto applicabile sulla base di quanto trasmesso da PagoPA all’Agenzia delle Entrate.
 

Come evidenziato dall’Agenzia nella citata Guida, il bonus deve essere utilizzato in un’unica soluzione, presso un’unica struttura turistica. Se il corrispettivo dovuto è inferiore al bonus, il beneficio è commisurato al corrispettivo (il residuo non è più utilizzabile).

Detrazione in dichiarazione dei redditi

In merito alla detrazione l’Agenzia specifica che può essere utilizzata soltanto dall’intestatario della fattura / documento commerciale / scontrino o ricevuta fiscale (diverso dal soggetto richiedente).

Esempio

La famiglia Rossi è composta da 4 persone e dispone di un “Bonus Vacanze” pari a € 500 a fronte di una spesa di € 1.000.

Al momento dell’emissione della fattura il beneficiario del bonus potrà usufruire di:

      € 400 di sconto immediato sul corrispettivo dovuto (500 x 80%) pagando alla struttura turistica € 600;

      € 100 di detrazione nel mod. 730 / REDDITI 2021 (500 x 20%).

RECUPERO DELLO SCONTO APPLICATO DAL FORNITORE

Il fornitore, a partire dal giorno lavorativo successivo alla conferma di avvenuta applicazione dello sconto al cliente, può:

  • recuperare quanto riconosciuto al beneficiario sotto forma di credito d’imposta utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite il mod. F24 (utilizzando i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate). A tal fine nel mod. F24 va riportato lo specifico codice tributo “6915”;
  • cedere (anche parzialmente) il predetto credito d’imposta a terzi, anche diversi dai propri fornitori / istituti di credito / intermediari finanziari. La cessione va comunicata all’Agenzia delle Entrate mediante l’apposita piattaforma messa a disposizione dall’Agenzia stessa nel proprio sito Internet.
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