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Novità fiscali - LUGLIO 2014

02 Luglio 2014

Per tutti i nostri clienti, proponiamo con linguaggio semplice e sintetico, un riepilogo delle ultime novità fiscali ed alcuni commenti relativi ad argomenti di utilità generale.

Redditometro e possesso

di 2 autovetture

Sentenza Corte Cassazione 4.6.2014, n. 12470

Non legittima l’accertamento tramite redditometro il possesso di 2 autovetture, “anche in presenza di una dichiarazione dei redditi molto bassa”.

In particolare, nel caso di specie, è stato ritenuto che la mera intestazione di 2 autovetture “assai risalenti nel tempo”, di cui 1 nemmeno in possesso del contribuente, non possa costituire indice certo di una maggiore capacità contributiva.

Comunicazioni anomalie studi di settore triennio 2010 – 2012

Comunicato stampa Agenzia Entrate 5.6.2014

L’Agenzia annuncia che le comunicazioni di anomalia degli studi di settore sono consultabili direttamente nel Cassetto fiscale degli iscritti a Entratel e Fisconline.

Per “garantire la ricezione delle comunicazioni in forma veloce e sicura”, i contribuenti registrati ai servizi telematici riceveranno, laddove abbiano chiesto di ricevere un “avviso”, una email o un sms con cui l’Agenzia li invita ad accedere al proprio Cassetto fiscale per prendere visione delle predette comunicazioni.

POS professionisti

Risposta MEF interrogazione parlamentare n. 5-02936

Non saranno applicate sanzioni a carico dei professionisti che non provvederanno ad installare il POS nei propri studi entro il 30.6.2014, considerato che l’attivazione del POS costituisce un “onere” e non “un obbligo giuridico il cui campo di applicazione sarebbe limitato ai casi nei quali sarebbero i clienti a richiedere … la forma di pagamento tramite carta di debito”.

Agevolazioni prima casa e mancato trasferimento della residenza

Sentenza Corte Cassazione 11.6.2014, n. 13177

Le agevolazioni “prima casa” sono revocate qualora il trasferimento della residenza nel Comune in cui è situata l’abitazione sia stato impedito dal fatto che nell’immobile interessato era ancora presente l’inquilino.

Infatti, le “cause di forza maggiore”, al cui sussistere l’agevolazione è comunque riconosciuta, devono consistere in eventi imprevedibili che sopraggiungono inaspettati.

Cancellazione PEC utilizzata da più imprese

Circolare Ministero sviluppo economico 23.6.2014, n. 3670/C

Qualora un indirizzo PEC venga utilizzato da più imprese, lo stesso verrà cancellato dal Registro delle Imprese, posto che, come già affermato dal MISE nella Circolare 9.5.2014, n. 77684 ciascun soggetto deve possedere un indirizzo PEC “esclusivo”.



COMMENTI

le novità del “DECRETO RENZI” CONVERtIto IN LEGGE

Con la pubblicazione sulla G.U. 23.6.2014, n. 143, della Legge n. 89/2014 è stato convertito il DL n. 66/2014, Decreto c.d. “Decreto Renzi”, che apporta una serie di importanti novità di seguito esaminate.

RIDUZIONE DEL CUNEO FISCALE (bonus 80 euro)

È confermato, per il 2014, il riconoscimento di un credito a favore dei lavoratori dipendenti, noto come “bonus 80 euro”.

Come noto, detta agevolazione è stata prevista al fine di ridurre la pressione fiscale e contributiva sul lavoro e nella prospettiva di una revisione del prelievo finalizzata a ridurre il cuneo fiscale da attuare con la Finanziaria 2015.

Il credito in esame spetta ai titolari:

  • di reddito di lavoro dipendente ex art. 49, TUIR. Sono esclusi dall’agevolazione i titolari di redditi da pensione;
  • di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui all’art. 50, comma 1, lett. a), b), c), c-bis), d), h-bis) e l), TUIR. L’agevolazione spetta, tra l’altro, ai collaboratori coordinati e continuativi, ai collaboratori a progetto e ai lavoratori socialmente utili.

Il credito non spetta:

  • ai lavoratori dipendenti per i quali il datore di lavoro non è sostituto d’imposta (ad esempio, collaboratori domestici);
  • ai c.d. “incapienti”, cioè a coloro per i quali la detrazione da lavoro dipendente azzera l’imposta.

Il credito è riconosciuto qualora l’IRPEF lorda calcolata sul reddito da lavoro dipendente e/o assimilato risulti superiore rispetto alla sola detrazione per reddito di lavoro dipendente ed assimilato ex art. 13, comma 1, TUIR. Inoltre:

  • è riconosciuto in misura differenziata a seconda dell’ammontare del reddito complessivo:

reddito complessivo

credito spettante

Non superiore a € 24.000

€ 640

Superiore a € 24.000 ma non a € 26.000

   € 640 x

26.000 – reddito complessivo

               2.000

Superiore a € 26.000

0

  • non concorre alla formazione del reddito;
  • è rapportato al periodo di lavoro nell’anno.

È confermato che il credito è:

  • riconosciuto dal sostituto d’imposta (datore di lavoro / committente) che lo ripartisce tra le retribuzioni erogate successivamente al 24.4.2014 (data di entrata in vigore del Decreto), a partire dalla prima retribuzione utile;
  • attribuito sulle somme corrisposte in ciascun periodo di paga rapportandolo a detto periodo.

In sede di conversione è stato previsto che il recupero delle predette somme erogate dal sostituto d’imposta avvenga tramite compensazione nel mod. F24 utilizzando il codice tributo “1655” istituito dall’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione 7.5.2014, n. 48/E.

 

Nel caso in cui il sostituto d’imposta sia un Ente pubblico ovvero un’Amministrazione statale il recupero può avvenire anche mediante riduzione dei versamenti delle ritenute e, per l’eccedenza, dei contributi previdenziali.

RIDUZIONE aliquote IRAP

È confermata, dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2013 (generalmente dal 2014), la riduzione delle aliquote IRAP nella seguente misura:

soggetti

aliquota

fino al 2013

dal 2014

Generalità dei soggetti

3,90%

3,50%

Imprese concessionarie diverse da quelle di costruzione e gestione di autostrade e trafori

4,20%

3,80%

Banche ed enti e società finanziari

4,65%

4,20%

Imprese di assicurazione

5,90%

5,30%

Imprese operanti nel settore agricolo e coop della piccola pesca e loro consorzi

1,90%

1,70%

 

La misura massima della variazione di aliquota che può essere disposta dalla Regione ex art. 16, comma 3, D.Lgs. n. 446/97 è ridotta dall’1% allo 0,92%. Le aliquote vigenti al 24.4.2014 (data di entrata in vigore del Decreto) qualora variate dalla singola Regione sono rideterminate applicando le variazioni adottate alle nuove percentuali.

Acconto 2014

Ai fini della determinazione dell’acconto IRAP 2014, in caso di utilizzo del metodo previsionale è confermata l’applicazione dell’aliquota nella misura del 3,75% (per la generalità dei soggetti), 4% (per le imprese concessionarie), 4,50% (per le banche), 5,70% (per le assicurazioni) e 1,80% (per le imprese agricole).

TASSAZIONE RENDITE FINANZIARIE E CAPITAL GAIN

È confermato, a decorrere dall’1.7.2014, l’aumento dell’aliquota al 26% (dal 20%) della ritenuta ovvero dell’imposta sostitutiva applicabile alle rendite finanziarie di persone fisiche, enti non commerciali e società semplici, ossia:

  • agli interessi, premi e altri proventi di cui all’art. 44, TUIR;
  • ai redditi diversi di cui all’art. 67, comma 1, lett. da c-bis) a c-quinquies), TUIR.

In particolare, a seguito delle modifiche in esame, gli utili / plusvalenze derivanti da partecipazioni non qualificate saranno assoggettati al 26% in luogo dell’attuale 20%. Inoltre passa dal 20% alla nuova aliquota del 26% anche la ritenuta operata sugli interessi attivi bancari.

Non è stata oggetto di modifiche la tassazione riferita, tra l’altro:

  • agli utili e plusvalenze relativi a partecipazioni qualificate;
  • agli interessi e canoni corrisposti a società residenti in uno Stato UE di cui all’art. 26, comma 8-bis, DPR n. 600/73;
  • agli utili corrisposti a società ed enti soggetti alle imposte sui redditi delle società in Stati UE o del SEE “white list”, per i quali è confermata la ritenuta nella misura dell’1,375% ex art. 27, comma 3-ter, DPR n. 600/73;
  • ai risultati derivanti dai fondi pensione, per i quali è confermata l’imposta sostitutiva dell’11%.

È altresì confermata:

  • la riduzione, da 1/4 a 11/26 della ritenuta, dell’importo massimo dell’imposta che i non residenti hanno pagato all’estero in via definitiva e che possono richiedere a rimborso ai sensi dell’art. 27, comma 3, DPR n. 600/73;
  • l’integrazione degli artt. 5, 6 e 7, D.Lgs. n. 461/97 a seguito della quale i redditi diversi derivanti dalle obbligazioni e dagli altri titoli di cui all’art. 31, DPR n. 601/73 e dalle obbligazioni emesse da Stati non “black list” vanno computati nella misura del 48,08% dell’ammontare realizzato.

Con riferimento alla decorrenza delle nuove disposizioni, è necessario differenziare in base alla tipologia di reddito. In particolare, la nuova aliquota del 26% è applicabile:

   ai dividendi e proventi assimilati percepiti dall’1.7.2014;

   agli interessi e altri proventi derivanti da c/c e depositi bancari e postali, obbligazioni, titoli similari ex art. 26, DPR n. 600/73 maturati dall’1.7.2014;

   in caso di obbligazioni e titoli similari di cui all’art. 2, comma 1, D.Lgs. n. 239/96, agli interessi, premi e altri proventi di cui al citato art. 44, maturati dall’1.7.2014;

   ai proventi derivanti da riporti e pronti contro termine di cui alla lett. g-bis) del comma 1 del citato art. 44, nonché agli interessi ed altri proventi delle obbligazioni e titoli similari ex D.Lgs. n. 239/96 dal giorno successivo alla data di scadenza del contratto di pronti contro termine stipulato anteriormente all’1.7.2014 e avente durata non superiore a 12 mesi.

Le minusvalenze, le perdite o i differenziali negativi di cui all’art. 67, comma 1, lett. da c-bis) a c-quater), TUIR possono essere dedotti dalle relative plusvalenze / redditi diversi realizzati successivamente al 30.6.2014, per una quota pari al:

-   48,08% del loro ammontare se realizzati fino al 31.12.2011;

-   76,92% del loro ammontare se realizzati dall’1.1.2012 al 30.6.2014.

A decorrere dall’1.7.2014 per la determinazione delle predette plus / minusvalenze, al sussistere di specifiche condizioni, può essere assunto il valore dei titoli, quote, diritti, valute estere, strumenti finanziari, rapporti e crediti al 30.6.2014 in luogo del costo o valore di acquisto ovvero del valore ex art. 14, commi 6 e seguenti, D.Lgs. n. 461/97 (c.d. “affrancamento”).

ABROGAZIONE RITENUTA SU BONIFICI ESTERI

È confermata l’abrogazione del comma 2 dell’art. 4, DL n. 167/90 che prevedeva:

  • l’assoggettamento a ritenuta / imposta sostitutiva dei redditi derivanti dagli investimenti esteri e dalle attività di natura finanziaria da parte degli intermediari residenti ai quali gli stessi erano affidati in gestione, custodia o amministrazione;
  • l’applicazione, da parte degli intermediari finanziari, della ritenuta del 20% sui flussi finanziari dall’estero (bonifici esteri), introdotta dalla Legge n. 97/2013 e già oggetto di sospensione, fino al 30.6.2014, ad opera dell’Agenzia delle Entrate con il Provvedimento 19.2.2014.

TASSAZIONE FONDI PENSIONE

In sede di conversione è stato disposto, per il 2014, l’aumento dall’11% all’11,5% dell’aliquota dell’imposta sostitutiva applicabile ai Fondi pensione ex art. 17, comma 1, D.Lgs. 252/2005.

IMPOSTA SOSTITUTIVA RIVALUTAZIONE BENI D’IMPRESA

In sede di conversione sono stati nuovamente modificati i termini di versamento dell’imposta sostitutiva dovuta ai fini della rivalutazione ex Legge n. 147/2013 dei beni d’impresa risultanti dal bilancio 2012 e ancora presenti al 31.12.2013 nonché per l’affrancamento del saldo attivo di rivalutazione. Ora è previsto che quanto dovuto sia versato “nel periodo d’impostasuccessivo a quello in corso al 31 dicembre 2013” in 3 rate di pari importo, senza interessi, così articolate:

rata

Entro il giorno 16 del sesto mese dalla fine del periodo d’imposta

rata

Entro il giorno 16 del nono mese dalla fine del periodo d’imposta

rata

Entro il giorno 16 del dodicesimo mese dalla fine del periodo d’imposta

È confermata la possibilità di compensare quanto dovuto con eventuali crediti tributari / contributivi disponibili.

COOPERATIVE IN PERDITA E DISTRIBUZIONE UTILI AI SOCI

In sede di conversione, all’art. 3, comma 1, Legge n. 28/99 è stato inserito l’esplicito riferimento ai “soci cooperatori” con impossibilità quindi, per le società cooperative, di distribuire utili a detti soci finchè non siano state ricostituite le riserve indivisibili utilizzate a copertura delle perdite, pena la perdita dei benefici fiscali. I predetti benefici non vengono meno se la distribuzione di utili viene effettuata a favore di soci finanziatori.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TASI

Disponibilità modelli precompilati TASI

In sede di conversione, ai fini di assicurare ai contribuenti la “massima semplificazione”, è previsto che i Comuni:

  • rendano disponibili i modelli di pagamento precompilati su richiesta del contribuente;

ovvero

  • procedano autonomamente all’invio degli stessi.

La predetta disposizione trova applicazione a decorrere dal 2015.

Versamento tasi 2014

In sede di conversione, il Legislatore, relativamente alla prima rata TASI 2014, ha:

  • confermato la scadenza del pagamento, con riguardo a qualsiasi tipologia di immobile (abitazione principale e immobili diversi dall’abitazione principale), al 16.6.2014 per i Comuni per i quali la delibera delle aliquote e detrazioni 2014 è stata pubblicata entro il 31.5 sul sito Internet del MEF (http://www.finanze.it/dipartimentopolitichefiscali/fiscalitalocale/IUC/sceltaregione.htm);
    • disposto la proroga al 16.10.2014 per i Comuni che deliberano le relative aliquote e detrazioni 2014 dopo il 23.5.2014 con pubblicazione della delibera sul citato sito Internet entro il 18.9.2014.

In caso di mancato invio della delibera entro il 10.9.2014 da parte del Comune al Portale del Federalismo Fiscale l’imposta va versata:

  • nella misura dell’1, fermi restando i limiti di aliquota massima ai sensi dell’art. 1, comma 676, Finanziaria 2014;
  • in un’unica soluzione;
  • entro il 16.12.2014.

In tale ultima ipotesi la percentuale dovuta dall’inquilino è fissata ex lege in misura pari al 10% dell’ammontare della TASI dovuta, con riferimento alle “condizioni del titolare del diritto reale”.

 

Tale ripartizione ex lege è applicabile in tutte le ipotesi di omessa determinazione, nella delibera comunale, della percentuale di riparto tra proprietario/inquilino.

Si rammenta che “considerata la straordinaria necessità ed urgenza di adottare disposizioni in materia di TASI, al fine di assicurare certezza in ordine al versamento della prima rata nell'anno 2014”, la suddetta proroga è contenuta altresì nel Decreto “ponte” (DL n. 88/2014), che verosimilmente non sarà convertito in legge.

TASSAZIONE ATTI COMPETENZA MINISTERO AFFARI ESTERI

In sede di conversione, con riguardo agli atti di competenza del Ministero degli Affari Esteri, il Legislatore ha previsto:

  • ·l’introduzione di una tassa pari a € 300 per il riconoscimento della cittadinanza italiana di persona maggiorenne;
  • il raddoppio della tassa sul rinnovo del passaporto, che passa da € 40,29 a € 73,50.
 

Si tratta di un contributo una tantum da versare al rilascio del passaporto e che sostituisce la tassa finora prevista per ogni anno o frazione di validità del passaporto.
Inoltre, sia il contributo che il costo del libretto saranno rideterminati ogni 2 anni con apposito DM;

  • l’eliminazione del bollo annuale per viaggi intra UE ed extra UE.

OBBLIGO utilizzo SERVIZI TELEMATICI PER I VERSAMENTI

È confermato, a decorrere dall’1.10.2014 chei versamenti delle imposte / contributi vanno effettuati utilizzando esclusivamente:

  • i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate per i c.d. modd. F24 “a zero”;
  • i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate e dagli intermediari della riscossione convenzionati con la stessa qualora siano state effettuate compensazioni e il mod. F24 presenti un saldo “da versare”;
  • i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate e dagli intermediari della riscossione convenzionati con la stessa per i modd. F24 di importo superiore a € 1.000.
 

In base alle nuove disposizioni non è più rilevante il possesso della partita IVA e quindi le regole sopra accennate sono applicabili anche ai contribuenti privati. Di fatto la presentazione del mod. F24 cartaceo è possibile solo per importi fino a € 1.000.

DECADENZA DALLA RATEAZIONE DEBITI TRIBUTARI

Come noto, l’art. 19, DPR n. 602/73 prevede la possibilità per il contribuente di chiedere la rateazione dei debiti tributari nelle ipotesi di “temporanea situazione di obiettiva difficoltà” fino ad un massimo di 72 rate mensili.

In sede di conversione, è prevista la possibilità, per i contribuenti decaduti dal beneficio in esame di chiedere la concessione di un nuovo piano di rateazione, fino ad un massimo di 72 rate mensili purchè:

  • la decadenza sia intervenuta entro e non oltre il 22.6.2013;
  • la richiesta sia presentata entro e non oltre il 31.7.2014.

La nuova rateazione non è prorogabile; il mancato pagamento da parte del contribuente di 2 rate (anche non consecutive) costituisce causa di decadenza.

Contestualmente è stato abrogato il comma 13-ter dell’art. 10, DL n. 201/2011 che, con riguardo alla predetta rateizzazione, prevedeva la possibilità per il contribuente, per le dilazioni concesse fino al 28.12.2011, interessate dal mancato pagamento della prima rata o, successivamente, di 2 rate e, a tale data, non ancora prorogate, di richiederne la proroga per un ulteriore periodo e fino a 72 mesi, purchè lo stesso provasse un “temporaneo peggioramento della situazione di difficoltà” alla base della concessione della prima dilazione.

PRODUZIONE ENERGIA ELETTRICA DA FONTI AGRO-FORESTALI

È confermato che il reddito derivante dalla produzione e cessione di energia elettrica da fonti rinnovabili agro-forestali effettuate da parte di imprenditori agricoli (ad esempio, utilizzo di ortaggi o altre biomasse per la produzione di biogas) che costituiscono attività agricole connesse, va determinato applicando il coefficiente di redditività del 25% all’ammontare dei corrispettivi delle operazioni soggette a registrazione ai fini IVA ferma restando la possibilità di determinare lo stesso in maniera ordinaria.

In sede di conversione è stato disposto che il predetto regime trova applicazione dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2014 (generalmente dal 2015) e va tenuto in considerazione ai fini della determinazione dell’acconto IRPEF / IRES 2015.

Disposizioni specifiche per il 2014

Il nuovo comma 1-bis, introdotto in sede di conversione, considera, limitatamente al 2014, attività agricoleconnesse produttive di reddito agrario, la produzione e cessione di energia elettrica da fonti:

  • agroforestali fino a 2.400.000 kWh annui;
  • fotovoltaiche fino a 260.000 kWh annui.
 

Al superamento delle predette soglie, il reddito va determinato applicando il coefficiente di redditività del 25% all’ammontare dei corrispettivi delle operazioni soggette a registrazione ai fini IVA, “relativamente alla componente riconducibile alla valorizzazione dell’energia ceduta, con esclusione della quota incentivo”.

Le novità sopra descritte vanno tenute in considerazione ai fini della determinazione dell’acconto IRPEF / IRES 2014.

IMU E TERRENI AGRICOLI “MONTANI”

È confermata la modifica dell’art. 5-bis, DL n. 16/2012, in base alla quale dal 2014 l’esenzione IMU ex art. 7, comma 1, lett. h), D.Lgs. n. 504/92, prevista per i terreni agricoli, ricadenti in aree montane o di collina va riconosciuta a seconda dell’altitudine e differenziata a seconda che siano posseduti da coltivatori diretti e IAP o da altri soggetti. Con un apposito DM da emanare entro il 20.9.2014 (90 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione) dovranno essere definiti i Comuni “montani” per i quali si applica l’esenzione IMU.

 

In sede di conversione è stata soppressa l’eventualità della diversificazione tra coltivatori diretti / IAP e altri possessori di terreni (diversificazione ora obbligatoria).

Terreni esenti IMU ex lege

In sede di conversione è stata prevista l’esenzione IMU ex lege per i terreni:

  • a “immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile”;
  • non ricadenti in zone montane o di collina in base al suddetto Decreto.

FATTURA ELETTRONICA ALLA P.A.

Anticipazione decorrenza dell’obbligo

È confermata l’anticipazione della decorrenza al 31.3.2015 (anziché al 6.6.2015)dell’obbligo della fattura elettronica nei confronti delle Amministrazioni diverse da Ministeri, Agenzie fiscali ed Enti nazionali di previdenza ed assistenza sociale (INPS, INARCASSA, CNPADC, ENPAM, CIPAG, ENPACL, ecc.) e per le Amministrazioni locali.

Nuovi dati da indicare in fattura

È confermato l’obbligo di inserimento, nelle fatture elettroniche emesse nei confronti della Pubblica Amministrazione, dei seguenti dati:

  • Codice identificativo di gara

-    previsti dalla AVCP nelle transazioni finanziarie;

-    ex Legge n. 136/2010 previsti dalla seguente Tabella 1, allegata al Decreto in esame, periodicamente aggiornata dal MEF:

   art. 19, comma 1, lettera a), D.Lgs. 163/2006, primo periodo (acquisto o locazione di terreni, fabbricati esistenti o altri beni immobili o riguardanti diritti su tali beni)

   art. 19, comma 1, lettera c), D.Lgs. 163/2006 (servizi d'arbitrato e di conciliazione)

   art. 19, comma 1, lettera d), D.Lgs. 163/2006 (servizi finanziari forniti dalla Banca d'Italia)

   art. 19, comma 1, lettera e), D.Lgs. 163/2006 (contratti di lavoro)

   art. 19, comma 2, D.Lgs. 163/2006 (appalti pubblici di servizi aggiudicati da un'amministrazione aggiudicatrice o da un ente aggiudicatore ad un’altra amministrazione aggiudicatrice o ad un'associazione o consorzio di amministrazioni aggiudicatrici, in base ad un diritto esclusivo di cui esse beneficiano in virtù di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative pubblicate, purchè tali disposizioni siano compatibili con il trattato)

   art. 25, D.Lgs. 163/2006 - Appalti aggiudicati per l'acquisto di acqua e per la fornitura di energia o di combustibili destinati alla produzione di energia

   sponsorizzazione pura, ovvero ogni contributo, anche in beni o servizi, erogato con lo scopo di promuovere il nome, il marchio, l'immagine, l'attività o il prodotto del soggetto erogante

   prestazioni socio-sanitarie e di ricovero, di specialistica ambulatoriale e diagnostica strumentale erogate dai soggetti privati in regime di accreditamento, senza svolgimento di procedura di gara

   scelta del socio privato in società miste il cui apporto è limitato al solo finanziamento

  • Codice unico di Progetto
 

È confermato che, in mancanza di detti codici, la P.A. non può effettuare il pagamento della fattura.

Obbligo inserimento codici nei contratti

In base al nuovo comma 2-bis introdotto in sede di conversione, i suddetti codici sono direttamente inseriti nei contratti a cura della “stazione appaltante”.

CREDITI “COMMERCIALI” VERSO LA P.A. E PIATTAFORMA ELETTRONICA

È confermata la possibilità, a favore dei soggetti che vantano crediti nei confronti della Pubblica Amministrazione per somministrazioni, forniture, appalti e prestazioni professionali, di comunicare, tramite la piattaforma elettronica, i dati delle fatture / richieste di pagamento equivalenti emesse dall’1.7.2014 riportando, se previsto, il codice CIG.

TRATTAMENTO FISCALE CESSIONE DEI CREDITI NEI CONFRONTI DELLA P.A.

Con riguardo agli atti di cessione dei crediti vantati nei confronti della Pubblica Amministrazione per somministrazioni, forniture, appalti e prestazioni professionali certi, liquidi ed esigibili alla data del 31.12.2013 nonché alle operazioni di ridefinizione dei relativi debiti è prevista l’esenzione da imposte, tasse e diritti di qualsiasi tipo.

 

Tale disposizione non trova applicazione ai fini IVA.

COMPENSAZIONE CREDITI “COMMERCIALI” CON SOMME DA ISTITUTI DEFLATTIVI

È confermata la possibilità di compensare per le imprese / lavoratori autonomi che effettuano somministrazioni, forniture, appalti e prestazioni professionali nei confronti delle p.a., le somme da accertamento tributario” dovute relativamente ad alcuni istituti definitori della pretesa tributaria e deflattivi del contenzioso (accertamento con adesione, adesione ai PVC, acquiescenza, definizione agevolata delle sanzioni, reclamo e mediazione, ecc.) utilizzando i crediti vantati nei confronti dei predetti soggetti ancorché maturati successivamente al 31.12.2012.

In sede di conversione è stato modificato il comma 1 degli artt. 28-quater e 28-quinquies, DPR n. 602/73, per cui la compensazione riguarda i crediti maturati “nei confronti delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, …” ovvero “tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 ...”.

COMPENSAZIONE CREDITI “COMMERCIALI” CON SOMME ISCRITTE A RUOLO

In sede di conversione, è confermato il differimento dal 31.12.2012 al 30.9.2013 del termine, stabilito dal DM 19.10.2012, entro il quale devono essere stati notificati i ruoli al fine di poter compensare le relative somme con i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti dello Stato, Enti pubblici, Regioni, Enti locali nonché del SSN per somministrazioni, forniture e appalti.

In altre parole, ora è possibile compensare i crediti con le somme iscritte in ruoli notificati entro il 30.9.2013.

 

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