Novità fiscali - OTTOBRE 2024

15 Ottobre 2024

Per tutti i nostri clienti, proponiamo con linguaggio semplice e sintetico, un riepilogo delle ultime novità fiscali ed alcuni commenti relativi ad argomenti di utilità generale.

DECRETO OMNIBUS – PRINCIPALI MISURE

Si evidenziano le principali misure previste dal D.L. 113/2024 (c.d. Decreto Omnibus), in vigore dal 10/08/24.

BONUS ZES UNICA MEZZOGIORNO

A pena di decadenza dall'agevolazione,

  • gli operatori economici che hanno presentato la comunicazione di cui all'art. 5, co. 1, del D.M. 17/05/2024 (trattasi della comunicazione dell’ammontare delle spese ammissibili sostenute dall’1/01/2024 e di quelle che prevedono di sostenere fino al 15/11/2024),
  • inviano dal 18/11/2024 al 2/12/2024 all'Agenzia Entrate
  • una comunicazione integrativa attestante l'avvenuta realizzazione entro il termine del 15/11/2024 degli investimenti indicati nella comunicazione presentata.

DATI DA INDICARE NELLA COMUNICAZIONE INTEGRATIVA:

  • ammontare del credito d’imposta maturato in relazione agli investimenti effettivamente realizzati e delle relative e-fatture ed è corredata dagli estremi della certificazione sull’effettivo sostenimento delle spese rilasciata dal revisore (prevista dall'art. 7, co. 14, D.M. 17/05/2024);
  • ammontare di investimenti effettivamente realizzati non superiore a quello riportato nella comunicazione inviata.

 

Nota: le suddette disposizioni si applicano anche nel caso in cui la comunicazione inviata rechi l'indicazione di investimenti agevolabili e già realizzati alla data di sua trasmissione.

Il Provv. 9/09/2024 ha approvato il modello, e le relative istruzioni, di comunicazione integrativa.

TRASFERIMENTO RESIDENZA IN ITALIA E TASSAZIONE DEI REDDITI ESTERI

Si interviene sul co. 2 dell’art. 24-bis del TUIR incrementato da € 100.000 a € 200.000, per ciascun periodo d‘imposta in cui è valida l’opzione, la misura dell’imposta sostitutiva sui redditi calcolata in via forfetaria relativamente ai redditi prodotti all’estero realizzati dalle persone fisiche che trasferiscono la residenza fiscale in Italia.

 

Nota: la suddetta disposizione si applica ai soggetti che hanno trasferito nel territorio dello Stato la residenza ai fini dell'art. 43 del C.C. successivamente alla data del 10/08/2024.

DISCIPLINA IVA DELLE ASD E SSD

In via preliminare si ricorda che l’art. 5, co. 15-quater, del D.L. 146/2021, ha apportato delle modifiche alla disciplina IVA (nello specifico agli artt. 4 e 10 del DPR 633/1972 riguardanti, rispettivamente, le operazioni che si considerano effettuate nell’esercizio d’impresa, rilevanti ai fini Iva, e le operazioni esenti dall’Iva), al fine di ricomprendere tra le operazioni effettuate nell'esercizio di impresa, o considerare in ogni caso di natura commerciale, una serie di operazioni attualmente escluse, ovvero a rendere tali operazioni esenti IVA.

Decorrenza delle disposizioni di modifica della disciplina Iva previste dal co. 15-quater

Legge di bilancio 2022, co. 683

dall’1/01/2024

D.L. 51/2023, art. 4, co. 2-bis

ha posticipato il termine dall’1/01/2024 all’1/07/2024

Legge di conv. del D.L. 215/2023

ha posticipato il termine dall’1/07/2024 all’1/01/2025

Il D.L. 113/2024 prevede quanto segue:

  • fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui all'art. 5, co. 15-quater, del D.L. 146/2021, possono considerarsi fuori campo IVA, ai sensi del co. 4, art. 4, del DPR 633/1972, le prestazioni rese dalle ASD e SSD nei confronti dei soggetti di cui al citato co. 4 dell’art. 4;
  • sono fatti salvi i comportamenti dei contribuenti adottati prima della data del 10/08/2024.

SPECIFICHE DELLA RELAZIONE ILLUSTRATIVA AL D.L. 113/2024:

  • modifica normativa: non si applica alle prestazioni effettuate prima della sua entrata in vigore e già assoggettate al regime di esenzione Iva di cui all’art. 36-bis del D.L. 75/2023;
  • D.L. 75/2023, art. 36-bis:

-   contenuto: prevede che le prestazioni di servizi strettamente connessi con la pratica dello sport, compresi quelli didattici e formativi, rese nei confronti delle persone che esercitano lo sport o l'educazione fisica da parte di organismi senza fine di lucro, compresi gli enti sportivi dilettantistici di cui all'art. 6 del D.lgs. 36/2021, sono esenti dall'IVA;

-   applicazione: alle sole prestazioni rese dalle associazioni sportive e società sportive dilettantistiche diverse da quelle riconducibili all’art. 4, co. 4, del DPR 633/1972, che resta pertanto in vigore, nell’attuale formulazione, fino al 31/12/2024, per effetto del combinato disposto dell’art. 5, co. 15-quater, del D.L. 146/2021, e dell’art. 3 del D.L. 215/2023;

  • ne deriva che fino a tale data possono essere considerate fuori campo IVA, ai sensi del co. 4, art. 4, del DPR 633/1972, le prestazioni ivi previste rese dalle ASD e dalle SSD nei confronti dei soggetti individuati dal richiamato co. 4;
  • a partire dall’1/01/2025 (corrisponde alla data di entrata in vigore del co. 15-quater, art. 5, del D.L. 146/2021) verrà meno la previsione del fuori campo IVA e le prestazioni rese dalle associazioni e dalle società sportive in esame saranno esenti da Iva purché gli statuti prevedano che non siano distribuiti utili, condizione questa che qualifica gli enti come soggetti non lucrativi.

BONUS INVESTIMENTI PUBBLICITARI

Al fine di sostenere gli operatori del settore sportivo,

  • le disposizioni di cui all'art. 81 del D.L. 104/2020 (che riguardano il riconoscimento di un contributo, sotto forma di credito d'imposta, pari al 50% degli investimenti effettuati dalle imprese, lavoratori autonomi ed ENC in campagne pubblicitarie, incluse le sponsorizzazioni, nei confronti di leghe che organizzano campionati nazionali a squadre nell'ambito delle discipline olimpiche e paralimpiche ovvero società sportive professionistiche e società ed associazioni sportive dilettantistiche iscritte al registro CONI operanti in discipline ammesse ai Giochi olimpici e paralimpici e che svolgono attività sportiva giovanile)
  • si applicano anche agli investimenti pubblicitari effettuati dal 10/08/2024 fino al 15/11/2024.

ULTERIORI DISPOSIZIONI

Limite di spesa

è pari a € 7 milioni per il 2024

Investimento in campagne pubblicitarie

  • deve essere di importo complessivo non inferiore a € 10.000
  • e rivolto a leghe e società sportive professionistiche e società ed associazioni sportive dilettantistiche con ricavi di cui all'art. 85, co. 1, lett. a) e b), del TUIR, relativi al periodo d'imposta 2023, e comunque prodotti in Italia, almeno pari a € 150.000 e non superiori a € 15 milioni.

Nota: il requisito relativo ai ricavi non si applica nel caso in cui l'investimento sia rivolto a leghe e società sportive professionistiche e società ed associazioni sportive dilettantistiche che si siano costituite a decorrere dall’1/01/2023.

Attività sportiva giovanile

le società sportive professionistiche e società ed associazioni sportive dilettantistiche certificano di svolgere attività sportiva giovanile.

Investimenti esclusi

sono esclusi quelli in campagne pubblicitarie, incluse le sponsorizzazioni, nei confronti di soggetti che aderiscono al regime di cui alla L. 398/1991.

Riparto delle risorse

l’insufficienza delle risorse rispetto alle richieste ammesse comporta la loro ripartizione tra i beneficiari in misura proporzionale al credito d'imposta spettante, con un limite individuale per soggetto pari al 5% del totale delle risorse annue.

Credito d’imposta

è utilizzabile in compensazione, previa istanza diretta al Dipartimento per lo sport.

Disposizioni applicabili

si applica, nei limiti di compatibilità, il DPCM 30/12/2020.

Domande

sul sito del Dipartimento per lo sport è pubblicato apposito avviso di fissazione dei termini per la presentazione delle domande.

Agevolazioni

sono concesse ai sensi e nei limiti dei Reg. UE nn. 1407/2013, 1408/2013 e 717/2014.

Tipo di spesa

il corrispettivo sostenuto per le spese costituisce, per il soggetto erogante, spesa di pubblicità, volta alla promozione dell'immagine, dei prodotti o servizi del soggetto erogante mediante una specifica attività della controparte.

Condizione per la spettanza dell’incentivo

i pagamenti vanno effettuati con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall'art. 23 del D.lgs. 241/1997.

     

MODIFICHE IN MATERIA DI IVA

Vengono previste le seguenti disposizioni:

  • l’applicazione dell’aliquota Iva del 5% all’erogazione di corsi di attività sportiva invernale, come individuata dalle Federazioni di sport invernali riconosciute dal CONI, impartiti, anche in forma organizzata, da iscritti in appositi albi regionali o nazionali, nella misura in cui tali corsi non siano esenti dall'Iva ();
  • fino alla data di entrata in vigore dell'art. 5, co. 15-quater, del D.L. 146/2021, fissata all’1/01/2025, l’aliquota Iva del 5% si applica sempreché le prestazioni non rientrino tra quelle di cui all'art. 4, co. 4, del DPR 633/1972, tenendo conto anche di quanto previsto dall'art. 90, co.1, della L. 289/2002, che estende alle SSD costituite in società di capitali senza scopo di lucro le disposizioni tributarie riguardanti le ASD;
  • corsi di attività sportiva invernale erogati prima della data del 10/08/2024: tali prestazioni si intendono comprese tra le prestazioni esenti ovvero, qualora ne ricorrano le condizioni, tra quelle di cui all'art. 4, co. 4, del DPR 633/1972, tenendo conto anche di quanto previsto dall'art. 90, co. 1, della L. 289/2002. Sono fatti salvi i comportamenti dei contribuenti adottati prima della suddetta data;
  • l’applicazione dell’aliquota Iva del 5% alle cessioni di cavalli vivi destinati a finalità diverse da quelle alimentari per cessioni che avvengono entro 18 mesi dalla nascita ().

TASSAZIONE DEI REDDITI DEI LAVORATORI FRONTALIERI

I lavoratori dipendenti residenti nei comuni indicati nella tabella che segue

  • possono optare per l'applicazione, sui redditi da lavoro dipendente percepiti in Svizzera, di una imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle addizionali regionali e comunali, pari al 25% delle imposte applicate in Svizzera sugli stessi redditi,
  • se sussistono le seguenti condizioni:

-   il lavoratore si qualifichi come frontaliere ai sensi dell'art. 2 dell'Accordo tra l’Italia e la Confederazione svizzera relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri, fatto a Roma il 23/12/2020, ratificato e reso esecutivo ai sensi della L. 83/2023;

-   il lavoratore, alla data di entrata in vigore del suddetto Accordo, svolgeva, ovvero tra il 31/12/2018 e la suddetta data aveva svolto, un'attività di lavoro dipendente in Svizzera nei cantoni dei Grigioni, del Ticino e del Vallese per un datore di lavoro residente in Svizzera o avente una stabile organizzazione o una base fissa in Svizzera;

-   i redditi sono assoggettati a tassazione in Svizzera secondo i criteri indicati nell'art. 3 del citato Accordo tra l’Italia e la Confederazione svizzera.

Comuni italiani il cui territorio si trova, totalmente o parzialmente, nella zona di 20 km dal confine con la Svizzera elencati nell’Allegato B alla procedura amichevole del 22/12/2023 al fine dell’applicazione dell’Accordo tra l'Italia e la Confederazione svizzera relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri del 23/12/2020, ma non precedentemente inclusi negli elenchi dei cantoni dei Grigioni, del Ticino e del Vallese al fine dell’applicazione del previgente Accordo tra l’Italia e la Svizzera relativo all’imposizione dei lavoratori frontalieri del 3/10/1974.

REGIONE LOMBARDIA

Provincia di Bergamo

Schilpario, Valbondione, Vilminore di Scalve

Provincia di Brescia

Ponte di Legno

Provincia di Lecco

Bulciago, Molteno

Provincia di Monza e della Brianza

Barlassina, Briosco, Cogliate, Giussano, Lazzate, Lentate sul Seveso, Meda, Misinto, Veduggio con Colzano

Provincia di Sondrio

Andalo Valtellino, Bema

Provincia di Varese

Brebbia, Gerenzano, Saronno, Vergiate

REGIONE PIEMONTE

Provincia Verbano-Cusio-Ossola

Stresa

Provincia di Vercelli

Alagna Valsesia, Alto Sermenza, Boccioleto, Campertogno, Carcoforo, Cervatto, Cravagliana, Fobello, Mollia, Piode, Rassa, Rimella, Rossa

REGIONE TRENTINO ALTO ADIGE

Provincia di Bolzano

Martello

Provincia di Trento

Peio, Rabbi

REGIONE VALLE D’AOSTA

Provincia d'Aosta

Antey-Saint-André, Arvier, Avise, Aymavilles, Brissogne, Brusson, Chambave, Chamois, Charvensod, Châtillon, Emarèse, Fénis, Gaby, Gressan, Introd, Jovençan, La Magdeleine, La Salle, La Thuile, Morgex, Nus, Pollein, Pré-Saint-Didier, Quart, Saint-Christophe, Saint-Denis, Saint-Marcel, Saint-Nicolas, Saint-Pierre, Saint-Vincent, Sarre, Torgnon, Verrayes, Villeneuve

Opzione

è esercitata dal contribuente nella dichiarazione dei redditi.

Imposte svizzere

  • imposte pagate in Svizzera sui redditi assoggettati all'imposta sostitutiva: a seguito dell’esercizio dell’opzione, non sono ammesse in detrazione;
  • ammontare delle imposte applicate in Svizzera: è convertito in euro sulla base del cambio medio annuale del periodo d'imposta in cui i redditi sono percepiti.

Versamento

il versamento dell'imposta sostitutiva è effettuato entro il termine per il versamento a saldo delle imposte sui redditi.

Disposizioni applicabili

per l'accertamento, la riscossione, le sanzioni e il contenzioso, si applicano, in quanto compatibili, le ordinarie disposizioni in materia di imposte dirette.

OPZIONE PER L’IMPOSTA SOSTITUTIVA:

  • può essere esercitata anche dai lavoratori dipendenti residenti nei comuni delle province di Brescia e di Sondrio inclusi nel seguente elenco per i quali ricorrono le seguenti condizioni

-   il lavoratore si qualifichi come frontaliere ai sensi dell'art. 2 dell'Accordo tra l’Italia e la Confederazione svizzera relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri;

-   i redditi sono assoggettati a tassazione in Svizzera secondo i criteri indicati nell'art. 3 del citato Accordo tra l’Italia e la Confederazione svizzera;

  • e che alla data di entrata in vigore (17/07/2023) dell'Accordo tra l’Italia e la Confederazione svizzera del 23/12/2020, svolgevano, ovvero tra il 31/12/2018 e la suddetta data di entrata in vigore avevano svolto, un'attività di lavoro dipendente in Svizzera nei cantoni del Ticino e del Vallese per un datore di lavoro residente in Svizzera o avente una stabile organizzazione o una base fissa in Svizzera.

Comuni italiani delle province di Brescia e di Sondrio il cui territorio si trova, totalmente o parzialmente, nella zona di 20 km dal confine con la Svizzera elencati nell’Allegato B alla procedura amichevole del 22/12/2023 al fine dell’applicazione dell’Accordo tra l'Italia e la Confederazione svizzera relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri del 23/12/2020.

Provincia di Brescia

Berzo Demo, Corteno Golgi, Edolo, Incudine, Malonno, Monno, Paisco Loveno, Ponte di Legno, Sonico, Vezza d’Oglio, Vione.

Provincia di Sondrio

Albaredo per San Marco, Albosaggia, Andalo Valtellino, Aprica, Ardenno, Bema, Berbenno di Valtellina, Bianzone, Bormio, Buglio in Monte, Caiolo, Campodolcino, Caspoggio, Castello dell'Acqua, Castione Andevenno, Cedrasco, Cercino, Chiavenna, Chiesa in Valmalenco, Chiuro, Cino, Civo, Colorina, Cosio Valtellino, Dazio, Delebio, Dubino, Faedo Valtellino, Forcola, Fusine, Gordona, Grosio, Grosotto, Lanzada, Livigno, Lovero, Madesimo, Mantello, Mazzo di Valtellina, Mello, Mese, Montagna in Valtellina, Morbegno, Novate Mezzola, Piantedo, Piateda, Piuro, Poggiridenti, Ponte in Valtellina, Postalesio, Prata Camportaccio, Rogolo, Samolaco, San Giacomo Filippo, Sernio, Sondalo, Sondrio, Spriana, Talamona, Tartano, Teglio, Tirano, Torre di Santa Maria, Tovo di Sant'Agata, Traona, Tresivio, Val Masino, Valdidentro, Valdisotto, Valfurva, Verceia, Vervio, Villa di Chiavenna, Villa di Tirano.

CONTRIBUTO AL SSN: in caso di esercizio dell’opzione per l’imposta sostitutiva, i lavoratori sono tenuti a versare alla regione di residenza una quota di compartecipazione al SSN e detraggono dall'imposta sostitutiva un importo pari al 20% dei contributi.

Nota: le disposizioni in esame si applicano a decorrere dal periodo d'imposta 2024.

ROTTAMAZIONE DEL MAGAZZINO EX LEGGE DI BILANCIO 2024

Il termine di versamento della 1° rata delle imposte dovute, ex art. 1, co. 82, della L. 213/2023, è differito al 30/09/2024 per i soggetti per i quali detto termine scade entro il 29/09/2024.

Se il termine di versamento della 1° rata scade successivamente a quello previsto per il versamento della 2° rata, quest'ultimo termine è differito anch'esso al 30/09/2024.

L. 213/2023, art. 1, co. 82: prevede che l’imposta sostitutiva dovuta per l’adeguamento delle esistenze iniziali relative al periodo d’imposta in corso al 30/09/2023 va versata in 2 rate di cui la 1° rata entro i termini previsti per il versamento del saldo delle imposte sui redditi relative al medesimo periodo d’imposta e la 2° rata entro i termini per il versamento della 2° o unica rata dell’acconto relativo al periodo d’imposta successivo.

Per i soggetti per i quali il termine di approvazione del bilancio relativo all'esercizio in corso al 30/09/2023 scade entro la data del 29/09/2024, l'adeguamento delle esistenze iniziali può effettuarsi entro il 30/09/2024 nelle scritture contabili relative all'esercizio successivo.

RIVALUTAZIONE DI PARTECIPAZIONI E TERRENI

Si interviene sul co. 52, art. 1, della Legge di bilancio 2024, al fine di prorogare, dal 30/06/2024 al 30/11/2024, i termini di versamento dell’imposta sostitutiva e di redazione della perizia giurata di stima relativi alla rideterminazione dei valori di acquisto delle partecipazioni negoziate e non negoziate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione e dei terreni edificabili e con destinazione agricola posseduti alla data dell’1/01/2024.

COMPRENSORI E AREE SCIISTICHE DELLA DORSALE APPENNINICA

Al fine di contrastare la crisi causata dalla scarsità di precipitazioni nevose e dalla conseguente diminuzione delle presenze turistiche, nel periodo dall’1/11/2023 al 31/03/2024, nei comuni montani degli Appennini (da individuare con decreto ministeriale) è riconosciuto, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, un contributo a fondo perduto in favore degli esercenti attività di impianti di risalita a fune e di innevamento artificiale, nonché di preparazione delle piste da sci, dei noleggiatori di attrezzature per sport invernali, dei maestri di sci, iscritti negli appositi albi professionali, e delle scuole di sci presso le quali i medesimi maestri di sci risultano operanti, delle agenzie di viaggio, dei tour operator, dei gestori di stabilimenti termali, delle imprese turistico-ricettive e delle imprese di ristorazione, che svolgono la propria attività nei comuni ubicati all'interno dei comprensori e delle aree sciistiche della dorsale appenninica.

A tal fine è autorizzata la spesa di € 13.000.000 per l'anno 2024.

CONTRIBUTO

Rilascio

a tali fini, possono presentare istanza al Ministero del turismo i suddetti soggetti che, nel periodo dall’1/11/2023 al 31/03/2024, abbiano subito una riduzione dei ricavi di cui all'art. 85, co. 1, lett. a) e b), del TUIR, non inferiore al 30% rispetto a quelli conseguiti nel periodo dall’1/11/2021 al 31/03/2022.

Aspetti reddituali

  • non è tassato ai fini delle imposte sui redditi e dell’Irap;
  • non rileva ai fini del rapporto di cui agli artt. 61 e 109, co. 5, del TUIR.

Attuazione: gli aspetti relativi alla misura sono rinviati ad apposito decreto ministeriale.

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