Novità fiscali - AGOSTO 2024

05 Agosto 2024

Per tutti i nostri clienti, proponiamo con linguaggio semplice e sintetico, un riepilogo delle ultime novità fiscali ed alcuni commenti relativi ad argomenti di utilità generale.

LEGGE DI CONVERSIONE DEL DECRETO COESIONE - PRINCIPALI MISURE

Si evidenziano le principali misure del D.L. 60/2024 (c.d. Decreto Coesione) convertito in L. 95/2024.

BONUS ZLS

Nelle zone logistiche semplificate istituite ai sensi dell’art. 1, co. da 61 a 65-bis, della L. 205/2017, limitatamente alle zone ammissibili agli aiuti a finalità regionale,

  • è concesso un contributo, sotto forma di credito d'imposta, nella misura massima consentita dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027,
  • in relazione agli investimenti in beni strumentali di cui all’art. 16, co. 2, del D.L. 124/2023,
  • realizzati a decorrere dalla data dell’8/05/2024 e fino al 15/11/2024.

ULTERIORI DISPOSIZIONI:

  • disposizioni applicabili in quanto compatibili: quelle di cui ai co. 2-5, art. 16, del D.L. 124/2023;
  • contributo sotto forma di credito d'imposta: è concesso nel limite di spesa complessivo di € 80 milioni per l'anno 2024;
  • attuazione: è rinviata ad apposito decreto ministeriale.

TRANSIZIONE 5.0

Si interviene sul co. 5 dell’art. 38 del D.L. 19/2024 al fine di ricomprendere tra gli investimenti agevolabili quelli effettuati in beni materiali nuovi strumentali all'esercizio d'impresa finalizzati all'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all'autoconsumo anche a distanza, ai sensi dell’art. 30, co. 1, lett. a), n. 2), del D.lgs. 199/2021.

TARI O TARIFFA CORRISPETTIVA

Viene differito, per l’anno 2024,

  • dal 30/06/2024(tale termine risulta dal differimento, operato dall’art. 7 del D.L. 39/2024, del precedente termine del 30/04/2024) al 20/07/2024
  • il termine entro la quale i comuni possono provvedere all’approvazione dei piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, delle tariffe e dei regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva.

Inoltre, oltre ad abrogare la precedente disposizione di differimento, viene disposto che restano fermi i termini di pagamento delle rate già stabiliti con regolamento comunale e che sono in ogni caso valide ed efficaci le deliberazioni eventualmente intervenute tra l’1/05/2024 e la data del 7/07/2024.

AUTOIMPIEGO NELLE REGIONI DEL CENTRO E DEL NORD ITALIA

Sono definite specifiche azioni a sostegno dell'avvio di attività di lavoro autonomo, imprenditoriali e libero-professionali, ai fini della promozione dell'inclusione attiva e dell'inserimento al lavoro.

Le iniziative economiche ammesse al finanziamento sono quelle finalizzate all'avvio di attività di lavoro autonomo, imprenditoriali e libero-professionali, in forma individuale o collettiva, ivi comprese quelle che prevedono l'iscrizione ad ordini o collegi professionali, non localizzate nei territori delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.

Risorse: le misure si attuano nel limite di spesa di € 30,5 milioni per il 2024 e di € 274,5 milioni per il 2025.

AVVIO DELLE ATTIVITÀ

Le attività sono avviate

  • in forma individuale mediante apertura di partita IVA nonché, ove richiesta per l'esercizio di attività ordinistica, l'iscrizione all'albo professionale per la costituzione di impresa individuale o per lo svolgimento di attività libero-professionale,
  • ovvero in forma collettiva mediante costituzione di SNC, SAS, SRL, nonché società cooperativa o STP, alle quali possono partecipare soggetti diversi dai destinatari dell’intervento fermo restando, in tal caso, l'esercizio del controllo e dell'amministrazione della società da parte dei soggetti destinatari dell’intervento.

DESTINATARI DELL’INTERVENTO

I destinatari sono i giovani di età inferiore ai 35 anni e in possesso di uno dei seguenti requisiti:

  • condizione di marginalità, di vulnerabilità sociale e di discriminazione, come definite dal Programma nazionale Giovani, donne e lavoro 2021-2027;
  • inoccupati, inattivi e disoccupati;
  • disoccupati destinatari delle misure del programma GOL.

INIZIATIVE AMMISSIBILI e inCentivi

Le iniziative ammissibili a finanziamento (che le regioni possono cofinanziare) sono le seguenti:

  • erogazione di servizi di formazione e di accompagnamento alla progettazione preliminare per l'avvio delle attività definita su base territoriale e di concerto con le regioni interessate, in coerenza con il Programma nazionale Giovani, donne e lavoro 2021-2027 e con il programma GOL;
  • tutoraggio, finalizzato all'incremento delle competenze e al supporto dei destinatari nell'avvio e nello svolgimento delle attività;
  • interventi di sostegno consistenti nella concessione di incentivi ai destinatari per l'avvio delle attività; tali incentivi sono fruibili, in conformità con le disposizioni del Reg. UE 2023/2831, in via alternativa e consistono nel riconoscimento di:

ü  un voucher di avvio in regime de minimis, non soggetto a rimborso, utilizzabile per l'acquisto di beni, strumenti e servizi per l'avvio delle attività, per un importo massimo di € 30.000; l'importo massimo del voucher è di € 40.000 nel caso di acquisto di beni e servizi innovativi, tecnologici e digitali o di beni diretti ad assicurare la sostenibilità ambientale o il risparmio energetico;

ü  un aiuto in regime de minimis per programmi di spesa di valore non superiore a € 120.000, consistente in un contributo a fondo perduto fino al 65% dell'investimento per l'avvio delle attività;

ü  un aiuto in regime de minimis per programmi di spesa di valore superiore a € 120.000 e fino a € 200.000, consistente in un contributo a fondo perduto fino al 60% dell'investimento per l'avvio delle attività.

ULTERIORI DISPOSIZIONI:

  • iniziative ammissibili a finanziamento: sono oggetto di attività di divulgazione informativa e promozione, tramite i centri regionali per l'impiego, gli sportelli delle CCIAA e gli sportelli regionali per le imprese;
  • termini, criteri e modalità di finanziamento delle iniziative: sono individuati con D.M.;
  • se le iniziative sono destinate ai disoccupati iscritti al programma GOL beneficiari della Naspi, tali soggetti possono cumulare i trattamenti in godimento solo in caso di richiesta di erogazione del trattamento di disoccupazione in unica soluzione al fine di utilizzarli come capitale d'avvio da conferire nelle iniziative finanziate;
  • iniziative finanziate dalle disposizioni in esame dirette ai beneficiari del SFL di cui all’art. 12 del D.L. 48/2023: sono compatibili con l'indennità da essi percepita.

INDENNITÀ ISCRO

Si interviene sul co. 155, art. 1, della Legge di bilancio 2024, prevedendo che:

  • l’erogazione dell’indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO), riconosciuta in favore dei lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata INPS in possesso di determinati requisiti, sia accompagnata (e non più condizionata come previsto attualmente) dalla partecipazione a percorsi di aggiornamento professionale;
  • il beneficiario dell’ISCRO, all’atto della domanda, autorizzi l'INPS alla trasmissione alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano dei propri dati di contatto nell'ambito del sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa (SIISL) e del sistema informativo unitario delle politiche del lavoro, anche ai fini della sottoscrizione del patto di attivazione digitale sull’apposita piattaforma.

RESTO AL SUD 2.0

È istituita, a decorrere dalla data dell’8/05/2024,

  • la misura denominata “Resto al SUD 2.0
  • per promuovere la costituzione di nuove attività localizzate nei territori delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.

Le iniziative economiche ammesse al finanziamento sono quelle finalizzate

  • all'avvio di attività di lavoro autonomo, imprenditoriali e libero-professionali, in forma individuale o collettiva,
  • ivi comprese quelle che prevedono l'iscrizione ad ordini o collegi professionali.

 

Nota: per tutte le iniziative non coerenti con le disposizioni in esame, e nel limite delle risorse disponibili a legislazione vigente, continuano ad applicarsi le misure di cui all'art. 1 del D.L. 91/2017.

AVVIO DELLE ATTIVITÀ

Le attività sono avviate

  • in forma individuale mediante apertura di partita IVA nonché, ove richiesta per l'esercizio di attività ordinistica, l'iscrizione all'albo professionale per la costituzione di impresa individuale o per lo svolgimento di attività libero-professionale,
  • ovvero in forma collettiva mediante costituzione di SNC, SAS, SRL, nonché società cooperativa o STP, alle quali possono partecipare soggetti diversi dai destinatari dell’intervento,fermo restando in tal caso l'esercizio del controllo e dell'amministrazione della società da parte dei soggetti destinatari dell’intervento.

DESTINATARI DELL’INTERVENTO

I destinatari sono i giovani di età inferiore ai 35 anni e in possesso di uno dei seguenti requisiti:

  • condizione di marginalità, di vulnerabilità sociale e di discriminazione, come definite dal Programma nazionale Giovani, donne e lavoro 2021-2027;
  • inoccupati, inattivi e disoccupati;
  • disoccupati destinatari delle misure del programma GOL.

INIZIATIVE AMMISSIBILI e inCentivi

Le iniziative ammissibili a finanziamento (che le regioni possono cofinanziare) sono le seguenti:

  • erogazione di servizi di formazione e di accompagnamento alla progettazione preliminare per l'avvio delle attività definita su base territoriale e di concerto con le regioni, in coerenza con il Programma nazionale Giovani, donne e lavoro 2021-2027 e il programma GOL;
    • tutoraggio, finalizzato all'incremento delle competenze, al fine di supportare i destinatari nelle fasi di realizzazione della nuova iniziativa;
    • interventi di sostegno all’investimento, consistenti nella concessione di incentivi ai destinatari per l'avvio delle attività; tali incentivi sono fruibili, in conformità con le disposizioni del Reg. UE 2023/2831, in via alternativa e consistono nel riconoscimento di:

-   un voucher di avvio in regime de minimis, non soggetto a rimborso, utilizzabile per l'acquisto di beni, strumenti e servizi per l'avvio delle attività, per un importo massimo di € 40.000 per le attività aventi sede legale nelle aree del Mezzogiorno e nei territori delle regioni dell'Italia centrale colpite dagli eventi sismici del 2009 e del 2016; l'importo massimo del voucher è di € 50.000 nel caso di acquisto di beni e servizi innovativi, tecnologici e digitali o di beni diretti ad assicurare la sostenibilità ambientale o il risparmio energetico;

-   un aiuto in regime de minimis per programmi di spesa di valore non superiore a € 120.000, consistente in un contributo a fondo perduto fino al 75% dell'investimento per l'avvio delle attività aventi sede legale nelle aree del Mezzogiorno e nei territori delle regioni dell'Italia centrale colpite dagli eventi sismici del 2009 e 2016;

-   un aiuto in regime de minimis per programmi di spesa di valore superiore a € 120.000 e fino a € 200.000, consistente in un contributo a fondo perduto fino al 70% dell'investimento per l'avvio delle attività aventi sede legale nelle aree del Mezzogiorno e nei territori delle regioni dell'Italia centrale colpite dagli eventi sismici del 2009 e 2016.

ULTERIORI DISPOSIZIONI:

  • iniziative ammissibili al finanziamento: sono oggetto di attività di divulgazione informativa e promozione, tramite i centri regionali per l'impiego, gli sportelli delle CCIAA, gli sportelli regionali per le imprese, la Struttura sisma Abruzzo 2009 e la struttura del Commissario straordinario ricostruzione sisma 2016;
  • termini, criteri e modalità di finanziamento delle iniziative: sono individuati con D.M.;
  • limiti di spesa per attuare le misure: € 49,5 milioni per il 2024 e € 445,5 milioni per il 2025;
  • se le iniziative sono destinate ai disoccupati iscritti al programma GOL beneficiari della Naspi, tali soggetti possono cumulare i trattamenti in godimento solo in caso di richiesta di erogazione del trattamento di disoccupazione in unica soluzione al fine di utilizzarli come capitale d'avvio da conferire nelle iniziative finanziate;
  • iniziative finanziate dalle disposizioni in esame dirette ai beneficiari del SFL di cui all’art. 12 del D.L. 48/2023: sono compatibili con l'indennità da essi percepita.

INCENTIVI ALL’OCCUPAZIONE GIOVANILE NEI SETTORI STRATEGICI

Le persone disoccupate

  • che non abbiano compiuto i 35 anni di età
  • e che avviino sul territorio nazionale, a decorrere dall’1/07/2024 e fino al 31/12/2025, un’attività imprenditoriale avente le caratteristiche definite con D.M. ed operante nell’ambito dei settori strategici per lo sviluppo di nuove tecnologie e la transizione digitale ed ecologica
  • possono chiedere, per la durata massima di 3 anni e comunque non oltre il 31/12/2028, per i dipendenti assunti a tempo indeterminato dall’1/07/2024 al 31/12/2025 e che alla data dell’assunzione non abbiano compiuto il 35° anno di età,
  • l'esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro privati,

-   con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL,

-   nel limite massimo di importo pari a € 800 su base mensile per ciascun lavoratore

-   e comunque nei limiti di spesa previsti e nel rispetto di procedure, vincoli territoriali e criteri di ammissibilità previsti dal Programma nazionale Giovani, donne e lavoro 2021-2027.

Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

Esonero contributivo

  • non si applica ai rapporti di lavoro domestico e ai rapporti di apprendistato;
  • non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente;
  • è compatibile, senza alcuna riduzione, con la maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni di cui all'art. 4 del D.lgs. 216/2023.

Per i datori di lavoro che si avvalgono dell'esonero, nella determinazione degli acconti dovuti per il periodo d'imposta in corso al 31/12/2028, si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata non applicando il beneficio.

CONTRIBUTO PER L’ATTIVITÀ

Richiesta

le imprese avviate dai suddetti soggetti possono richiedere all'INPS un contributo per l'attività pari a € 500 mensili per la durata massima di 3 anni e comunque non oltre il 31/12/2028.

Erogazione

provvede l’Inps anticipatamente per il numero di mesi interessati allo svolgimento dell'attività imprenditoriale e liquidato annualmente in forma anticipata.

Aspetti reddituali

non concorre alla formazione del reddito ai sensi del TUIR.

I benefici contributivi e il contributo per l’attività sono riconosciuti nei limiti di spesa ivi previsti.

Aspetti che verranno definiti con decreto ministeriale:

  • i criteri di qualificazione dell'impresa che opera nei settori strategici per lo sviluppo di nuove tecnologie e la transizione digitale ed ecologica;
  • i criteri e le modalità di accesso ai benefici;
  • i termini e le modalità di presentazione delle comunicazioni per l'accesso ai benefici.

 

Nota: l'efficacia delle disposizioni in esame è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea.

BONUS GIOVANI

Al fine di incrementare l'occupazione giovanile stabile,

  • ai datori di lavoro privati che dall’1/09/2024 e fino al 31/12/2025 assumono personale non dirigenziale con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato o effettuano la trasformazione del contratto di lavoro subordinato da tempo determinato in indeterminato
  • è riconosciuto, per un periodo massimo di 24 mesi, l'esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro privati,

-   con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL,

-   nel limite massimo di importo pari a € 500 su base mensile per ciascun lavoratore e comunque nei limiti di spesa previsti e nel rispetto di procedure, vincoli territoriali e criteri di ammissibilità previsti dal Programma nazionale Giovani, donne e lavoro 2021-2027.

Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

ESONERO CONTRIBUTIVO

Spettanza

  • è previsto con riguardo ai soggetti che alla data dell'assunzione incentivata non abbiano compiuto il 35° anno di età e non siano stati mai occupati a tempo indeterminato;
  • anche nei casi di precedente assunzione con contratto di lavoro di apprendistato non proseguito come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

Esclusioni

non si applica ai rapporti di lavoro domestico e ai rapporti di apprendistato.

ZES unica

al fine di sostenere lo sviluppo occupazionale della ZES unica per il Mezzogiorno e di contribuire alla riduzione dei divari territoriali,

  • il suddetto l’esonero contributivo, ferme restando le condizioni di spettanza e le esclusioni sopra evidenziate,
  • è riconosciuto ai datori di lavoro privati che assumono lavoratori in una sede o unità produttiva ubicata nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna, nel limite massimo di importo pari a € 650 su base mensile per ciascun lavoratore e comunque nei limiti di spesa previsti e nel rispetto di procedure, vincoli territoriali e criteri di ammissibilità previsti dal Programma nazionale Giovani, donne e lavoro 2021-2027.

Incumulabilità e compatibilità

  • non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente;
  • è compatibile, senza alcuna riduzione, con la maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni di cui all'art. 4 del D.lgs. 216/2023.

ULTERIORI DISPOSIZIONI SULL’ESONERO CONTRIBUTIVO:

  • spettanza:

-   lavoratori: spetta altresì con riguardo ai soggetti che alla data dell'assunzione incentivata siano stati occupati a tempo indeterminato alle dipendenze di un diverso datore di lavoro che abbia beneficiato parzialmente dell'esonero in esame;

-   datori di lavoro: spetta, fermi restando i principi generali di fruizione degli incentivi di cui all'art. 31 del D.lgs. 150/2015, a quelli che, nei 6 mesi precedenti l'assunzione, non abbiano proceduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi, ai sensi della L. 223/1991, nella medesima unità produttiva;

  • revoca: il licenziamento per giustificato motivo oggettivo del lavoratore assunto con l'esonero contributivo in esame o di un lavoratore impiegato con la stessa qualifica nella medesima unità produttiva del primo, se effettuato nei 6 mesi successivi all'assunzione incentivata, comporta la revoca dell'esonero e il recupero del beneficio già fruito. La revoca non ha effetto sul computo del periodo residuo utile alla fruizione dell'esonero;

Per i datori di lavoro che si avvalgono dell'esonero, nella determinazione degli acconti dovuti per il periodo d'imposta in corso al 31/12/2027, si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata non applicando il beneficio.

Attuazione: sono definiti con D.M. le modalità attuative dell'esonero, le modalità per la definizione dei rapporti con l’Inps e le modalità di comunicazione da parte del datore di lavoro.

 

Nota: l'efficacia delle disposizioni in esame è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea.

BONUS DONNE

Al fine di favorire le pari opportunità nel mercato del lavoro per le lavoratrici svantaggiate, anche nell'ambito della ZES unica per il Mezzogiorno,

  • ai datori di lavoro privati che dall’1/09/2024 al 31/12/2025 assumono le lavoratrici di seguito evidenziate
  • è riconosciuto, per un periodo massimo di 24 mesi, l'esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, nel limite massimo di importo pari a € 650 su base mensile per ciascuna lavoratrice e comunque nei limiti di spesa previsti e nel rispetto di procedure, vincoli territoriali e criteri di ammissibilità previsti dal Programma nazionale Giovani, donne e lavoro 2021-2027.

Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

LAVORATRICI: il suddetto beneficio si applica nel rispetto del Reg. UE n. 651/2014, in relazione:

  • alle assunzioni a tempo indeterminato di donne di qualsiasi età, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi, residenti nelle regioni della ZES unica per il Mezzogiorno, ammissibili ai finanziamenti nell'ambito dei fondi strutturali dell'UE, o operanti nelle professioni e nei settori di cui all'art. 2, punto 4), lett. f), di detto Reg. UE, annualmente individuati con D.M.;
  • alle assunzioni a tempo indeterminato di donne di qualsiasi età prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi, ovunque residenti.

ASPETTI OCCUPAZIONALI

  • assunzioni: devono comportare un incremento occupazionale netto calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori occupati rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori mediamente occupati nei 12 mesi precedenti;
  • calcolo per i dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale: è ponderato in base al rapporto tra il numero delle ore pattuite e il numero delle ore che costituiscono l'orario normale di lavoro dei lavoratori a tempo pieno;
  • incremento della base occupazionale: è considerato al netto delle diminuzioni del numero degli occupati verificatesi in società controllate o collegate ai sensi dell’art. 2359 del C.C. o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto.

ESONERO CONTRIBUTIVO

Esclusioni

non si applica ai rapporti di lavoro domestico e ai rapporti di apprendistato.

Incumulabilità e compatibilità

  • non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente;
  • è compatibile, senza alcuna riduzione, con la maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni di cui all'art. 4 del D.lgs. 216/2023.

Per i datori di lavoro che si avvalgono dell'esonero, nella determinazione degli acconti dovuti per il periodo d'imposta in corso al 31/12/2027, si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata non applicando il beneficio.

Attuazione: sono definiti con D.M. le modalità attuative dell'esonero, le modalità per la definizione dei rapporti con l’Inps e le modalità di comunicazione da parte del datore di lavoro.

BONUS ZES UNICA PER IL MEZZOGIORNO

Al fine di sostenere lo sviluppo occupazionale della ZES unica per il Mezzogiorno e contribuire alla riduzione dei divari territoriali, ai datori di lavoro privati che dall’1/09/2024 al 31/12/2025 assumono personale non dirigenziale con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato è riconosciuto, per un periodo massimo di 24 mesi, l'esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, nel limite massimo di importo pari a € 650 su base mensile per ciascun lavoratore e comunque nei limiti di spesa previsti e nel rispetto di procedure, vincoli territoriali e criteri di ammissibilità previsti dal Programma nazionale Giovani, donne e lavoro 2021-2027. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

ESONERO CONTRIBUTIVO

Destinatari

  • è riconosciuto ai datori di lavoro privati che occupano fino a 10 dipendenti nel mese di assunzione e che assumono presso una sede o unità produttiva ubicata in una delle regioni della ZES unica per il Mezzogiorno lavoratori nelle medesime regioni;
  • fermi restando i principi generali di fruizione degli incentivi di cui all'art. 31 del D.lgs. 150/2015, l’esonero spetta ai datori di lavoro che, nei 6 mesi precedenti l'assunzione, non abbiano proceduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi, ai sensi della L. 223/1991, nella medesima unità produttiva.

Spettanza

  • nel caso di assunzione di soggetti che alla data dell'assunzione abbiano compiuto 35 anni di età e siano disoccupati da almeno 24 mesi;
  • altresì con riguardo ai soggetti che alla data dell'assunzione incentivata sono stati occupati a tempo indeterminato alle dipendenze di un diverso datore di lavoro che abbia beneficiato parzialmente dell'esonero in esame.

Esclusioni

non si applica ai rapporti di lavoro domestico e ai rapporti di apprendistato

Revoca

  • il licenziamento per giustificato motivo oggettivo del lavoratore assunto con l'esonero contributivo in esame o di un lavoratore impiegato con la stessa qualifica nella medesima unità produttiva del primo, se effettuato nei 6 mesi successivi all'assunzione incentivata, comporta la revoca dell'esonero e il recupero del beneficio già fruito;
  • la revoca non ha effetto sul computo del periodo residuo utile alla fruizione dell'esonero.

Incumulabilità e compatibilità

  • non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente;
  • è compatibile, senza alcuna riduzione, con la maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni di cui all'art. 4 del D.lgs. 216/2023.

Per i datori di lavoro che si avvalgono dell'esonero, nella determinazione degli acconti dovuti per il periodo d'imposta in corso al 31/12/2027, si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata non applicando il beneficio.

Attuazione: sono definiti con D.M. le modalità attuative dell'esonero, le modalità per la definizione dei rapporti con l’Inps e le modalità di comunicazione da parte del datore di lavoro.

 

Nota: l'efficacia delle disposizioni in esame è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea.

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