LEGGE DI CONV. DEL DECRETO SOSTEGNI-TER – PRINCIPALI MISURE
Si illustrano le principali misure del Decreto Sostegni-ter (D.L. 4/2022) convertito in L. 25/2022.
SOSTEGNO ALLE ATTIVITÁ CHIUSE
Il fondo per il sostegno delle attività economiche chiuse di cui all’art. 2 del Decreto Sostegni-bis viene rifinanziato di € 20 milioni per il 2022 che sono destinati alle attività che alla data del 27/01/2022 risultino chiuse in conseguenza delle misure di prevenzione adottate ai sensi del co. 2, art. 6, del D.L. 221/2021.
SOSPENSIONE DEI VERSAMENTI
Si prevede, per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte/professione, aventi il domicilio fiscale, la sede legale/operativa nel territorio dello Stato, le cui attività siano vietate o sospese fino al 31/03/2022 ai sensi del co. 2 dell’art. 6 del D.L. 221/2021, la sospensione dei termini:
- relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte, di cui agli artt. 23 e 24 del DPR 600/1973, delle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che detti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta, nel mese di gennaio 2022;
- dei versamenti relativi all'IVA in scadenza nel mese di gennaio 2022.
RIPRESA DEI VERSAMENTI: i versamenti sospesi, fermo restando l’esclusione dal rimborso di quanto già versato, sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 16/10/2022.
CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO
Si prevede l’istituzione del Fondo per il rilancio delle attività economiche, con una dotazione di € 200 milioni per il 2022, finalizzato alla concessione di aiuti in forma di contributo a fondo perduto a favore delle imprese maggiormente danneggiate, nel rispetto delle condizioni e requisiti ivi previsti, che svolgono in via prevalente attività di commercio al dettaglio identificate dai codici ATECO 2007 47.19, 47.30, 47.43, tutte le attività dei gruppi 47.5 e 47.6, 47.71, 47.72, 47.75, 47.76, 47.77, 47.78, 47.79, 47.82, 47.89 e 47.99.
ULTERIORI MISURE A SOSTEGNO DI ATTIVITÁ ECONOMICHE
Viene incrementata di € 20 milioni per il 2022 la dotazione del Fondo per il sostegno delle attività economiche particolarmente colpite dall’emergenza sanitaria, ex art. 26 del D.L. 41/2021, da destinare ad interventi in favore di parchi tematici, acquari, parchi geologici e giardini zoologici.
CONTRIBUTI SETTORI WEDDING E INTRATTENIMENTO
Vengono stanziati € 40 milioni da destinare ad interventi per le imprese svolgenti come attività prevalente una di quelle identificate dai seguenti codici ATECO: 96.09.05, 56.10, 56.21, 56.30, 93.11.2, che nel 2021 abbiano subito una riduzione dei ricavi di cui all’art. 85, co. 1, lett. a) e b), del TUIR, non inferiore al 40% rispetto ai ricavi del 2019.
BONUS NEL SETTORE TESSILE, MODA ED ACCESSORI
Viene previsto il riconoscimento, per l'esercizio in corso al 31/12/2021, del credito d’imposta sulle rimanenze finali di magazzino nel settore tessile, moda e accessori, ex art. 48-bis DL Rilancio, anche alle imprese operanti nel settore del commercio dei prodotti tessili, della moda, del calzaturiero e della pelletteria che svolgono attività identificate dai codici ATECO 2007 47.51, 47.71, 47.72.
REVOCA DELLA RIVALUTAZIONE DEI BENI D’IMPRESA
La disposizione aggiunta alla Legge di bilancio 2022 consente ai soggetti che scelgono di revocare, anche parzialmente, una rivalutazione fiscale dei beni d’impresa, di cui all’art. 110 del D.L. 104/2020, già effettuata, di rendere l'operazione neutra sotto l’aspetto civilistico, eliminandone gli effetti dal bilancio.
Nota: nelle note al bilancio deve fornirsi adeguata informativa circa gli effetti prodotti dalla revoca.
INCENTIVI ALLE IMPRESE TURISTICHE
Ai sensi dell’art. 4-bis del D.L. 4/2022, vengono ricompresi tra gli interventi edilizi agevolabili tramite il contributo a fondo perduto e il credito d’imposta previsti dall'art. 1 del D.L. 152/2021 le installazioni di unità abitative mobili aventi le caratteristiche di cui all'art. 3, co. 1, lett. e.5), 2° parte, del DPR 380/2001, limitatamente agli interventi di cui al punto 16 (che disciplina i manufatti leggeri in strutture ricettive) della sezione II - Edilizia della tabella A allegata al D.lgs. 222/2016, e con le modalità ivi previste,
- quali unità abitative mobili con meccanismi di rotazione in funzione, e loro pertinenze e accessori,
- che siano collocate, anche in via continuativa, in strutture ricettive all'aperto per la sosta e il soggiorno dei turisti, previamente autorizzate sotto il profilo urbanistico, edilizio e, ove previsto, paesaggistico,
- che non posseggano alcun collegamento di natura permanente al terreno e presentino le caratteristiche dimensionali e tecnico-costruttive previste dalle norme regionali di settore ove esistenti.
Il co. 3-ter dell’art. 28 del D.L. 4/2022 riproduce il contenuto del co. 4, art. 1, dell’abrogato D.L. 13/2022, che ha apportato modifiche all’art. 1 del D.L. 152/2021 con riguardo alla disciplina della cessione del credito d’imposta attribuito alle imprese turistiche.
CESSIONE DEL CREDITO D’IMPOSTA |
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BONUS LOCAZIONI PER LE IMPRESE TURISTICHE
Viene prevista la spettanza del credito d’imposta per canoni di locazione di immobili di cui all’art. 28 del DL Rilancio con le modalità e condizioni ivi indicate in quanto compatibili, in relazione ai canoni versati con riguardo a ciascuno dei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2022, alle imprese del settore turistico, nonché a quelle dei settori di cui al codice ATECO 93.11.20 – Gestione di piscine.
SOSPENSIONE TEMPORANEA DELL’AMMORTAMENTO
Viene estesa agli esercizi in corso al 31/12/2021 e al 31/12/2022 la facoltà di sospendere temporaneamente il costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali per i soggetti che non adottano i principi contabili internazionali.
BUONI PER SERVIZI TERMALI
I buoni per l'acquisto di servizi termali di cui all'art. 29-bis del Decreto Agosto, non fruiti alla data dell'8/01/2022, sono utilizzabili entro il 30/06/2022 (in luogo del precedente termine del 31/03/2022).
ESENZIONE IMU PER GLI IMMOBILI INAGIBILI
Viene prorogata fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati interessati e comunque non oltre il 31/12/2022 l'esenzione dall'applicazione dell'IMU nei territori dei comuni delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto colpiti dagli eventi sismici del 2012.
LIMITAZIONI ALLA CESSIONE DEI CREDITI
Viene riprodotto il contenuto del co. 2, art. 1, dell’abrogato D.L. 13/2022, che ha apportato modifiche agli artt. 121 e 122 del DL Rilancio che disciplinano l'opzione per la cessione o per lo sconto in luogo delle detrazioni fiscali in materia edilizia ed energetica, nonché la cessione dei crediti d'imposta riconosciuti da provvedimenti emanati per fronteggiare l'emergenza da Covid-19.
BONUS DIGITALIZZAZIONE AGENZIE DI VIAGGIO E TOUR OPERATOR
Viene riprodotto il contenuto del co. 4, art. 1, dell’abrogato D.L. 13/2022, che ha apportato modifiche all’art. 4 del D.L. 152/2021 con riguardo alla disciplina della cessione del credito d’imposta per la digitalizzazione di agenzie di viaggio e tour operator.
CESSIONE DEL CREDITO D’IMPOSTA |
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FRODI EDILIZIE
Viene riprodotto il contenuto del co. 2, art. 2, dell’abrogato D.L. 13/2022, che ha aggiunto il co. 13-bis.1 all’art. 119 del DL Rilancio che prevede quanto segue:
- il tecnico abilitato che, nelle asseverazioni previste dalla disciplina del superbonus nonché per le asseverazioni della congruità delle spese sostenute nelle ipotesi di cessione del credito o sconto in fattura per alcuni bonus edili,
- esponga informazioni false o ometta di riferire informazioni rilevanti sui requisiti tecnici del progetto di intervento o sulla sua effettiva realizzazione ovvero attesti falsamente la congruità delle spese è punito con la reclusione da 2 a 5 anni e con la multa da € 50.000 a € 100.000.
Nota: viene previsto, inoltre, l’aumento della pena nel caso di fatto commesso con il fine di conseguire un ingiusto profitto per sé o per altri.
POLIZZA RC PER ATTESTAZIONI O ASSEVERAZIONI
Viene riprodotto il contenuto del co. 2, art. 2, dell’abrogato D.L. 13/2022, il quale stabilisce, tramite modifica apportata al co. 14 dell’art. 119 del DL Rilancio, quanto segue:
- i soggetti che rilasciano attestazioni e asseverazioni sono tenuti a stipulare una polizza di assicurazione della RC
- per ogni intervento comportante attestazioni o asseverazioni, con massimale pari agli importi dell’intervento oggetto delle suddette attestazioni o asseverazioni.
BONUS EDILI E APPLICAZIONE DEI CCL
Viene riprodotto il contenuto dell’art. 4, dell’abrogato D.L. 13/2022, che ha aggiunto all’art. 1 della Legge di bilancio 2022 il co. 43-bis che stabilisce quanto segue:
- per i lavori edili di cui all'allegato X al D.lgs. 81/2008, di importo superiore a € 70.000,
- i benefìci previsti dalle disposizioni di seguito evidenziate possono riconoscersi solo se nell'atto di affidamento dei lavori sia indicato che i lavori edili siano eseguiti da datori di lavoro che applicano i contratti collettivi del settore edile, nazionale e territoriali, stipulati dalle associazioni comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
Normativa |
BENEFICI FISCALI |
art. 119 del DL Rilancio |
Superbonus al 110% |
art. 119-ter del DL Rilancio |
Detrazione per gli interventi finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche |
art. 120 del DL Rilancio |
Bonus per l'adeguamento degli ambienti di lavoro |
art. 121 del DL Rilancio |
Opzione per la cessione del credito d’imposta o sconto in fattura |
art. 16, co. 2, D.L. 63/2013 |
Bonus mobili |
art. 1, co. 12, L. 205/2017 |
Bonus verde |
art. 1, co. 219, L. 160/2019 |
Bonus facciate |
Ulteriori disposizioni previste dal citato co. 43-bis:
- contratto collettivo applicato indicato nell'atto di affidamento dei lavori: va riportato nelle fatture emesse in relazione all'esecuzione dei lavori;
- rilascio, se previsto, del visto di conformità dai professionisti o responsabili dell'assistenza fiscale dei CAF: a tal fine, verificano anche che il contratto collettivo di lavoro applicato sia indicato nell’atto di affidamento dei lavori e sia riportato nelle fatture;
- controlli: l’Agenzia Entrate, ai fini della verifica dell’indicazione del contratto collettivo applicato negli atti di affidamento dei lavori e nelle fatture, può avvalersi dell’INL, Inps e casse edili.
Nota: il suddetto co. 43-bis acquista efficacia dal 27/05/2022 e si applica ai lavori edili ivi indicati avviati successivamente a tale data.