Novità fiscali - MARZO 2022

21 Marzo 2022

Per tutti i nostri clienti, proponiamo con linguaggio semplice e sintetico, un riepilogo delle ultime novità fiscali ed alcuni commenti relativi ad argomenti di utilità generale.

TASSAZIONE IRPEF: CHIARIMENTI DELL’AGENZIA ENTRATE

La legge di bilancio 2022 ha modificano le disposizioni del TUIR relative alle aliquote IRPEF (art. 11 del TUIR) e detrazioni spettanti per tipologia di reddito (art. 13 del TUIR). Inoltre, interviene sulla disciplina del trattamento integrativo dei redditi di lavoro dipendente e assimilati e vengono abrogate le disposizioni relative all’ulteriore detrazione prevista per i medesimi redditi di lavoro dipendente e assimilati.

La Circolare n. 4/2022 dell’Agenzia ha fornito i relativi chiarimenti.

ALIQUOTE E SCAGLIONI IRPEF

Le aliquote IRPEF e gli scaglioni di reddito vengono così modificati (art. 11 del TUIR):

POST MODIFICA

ANTE MODIFICA

SCAGLIONI DI REDDITO

ALIQUOTE IRPEF

SCAGLIONI DI REDDITO

ALIQUOTE IRPEF

fino a € 15.000

23%

fino a € 15.000

23%

oltre € 15.000 e fino a € 28.000

25%

oltre € 15.000 e fino a € 28.000

27%

oltre € 28.000 e fino a € 50.000

35%

oltre € 28.000 e fino a € 55.000

38%

oltre € 50.000

43%

oltre € 55.000 e fino a € 75.000

41%

oltre € 75.000

43%

DETRAZIONI PER REDDITO DI LAVORO DIPENDENTE/ASSIMILATI

Se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o più redditi di cui agli artt. 49, con esclusione di quelli indicati nel co. 2, lett. a), e 50, co. 1, lett. a), b), c), c-bis), d), h-bis) e l), del TUIR, la detrazione dall’imposta lorda spettante, rapportata al periodo di lavoro nell'anno, è pari a:

REDDITO COMPLESSIVO

MISURA DELLA DETRAZIONE

non superiore a € 15.000

€ 1.880 (non può essere inferiore a € 690

o, per i rapporti di lavoro a tempo determinato, a € 1.380)

superiore a € 15.000 e fino a € 28.000

€ 1.910 + [€ 1.190 x (€ 28.000 – Reddito complessivo) / € 13.000]

superiore a € 28.000 e fino a € 50.000

€ 1.910 x [(€ 50.000 – Reddito complessivo) / € 22.000]

superiore a € 50.000

Nessuna detrazione

AUMENTO DELLA DETRAZIONE

  • la detrazione spettante è aumentata di € 65 per i redditi complessivi superiori a € 25.000 e fino a € 35.000;
  • l’importo va corrisposto per intero senza effettuare alcun ragguaglio al periodo di lavoro nell’anno;
  • viene riconosciuta dal sostituto d’imposta sin dal 1° periodo di paga del 2022, fermo restando che alla fine dell’anno, ovvero al momento della cessazione del rapporto di lavoro, ricalcola la detrazione effettivamente spettante in relazione all’ammontare della retribuzione complessivamente erogata nel periodo d’imposta.

DETRAZIONE PER REDDITI DI PENSIONE

Se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o più redditi di pensione di cui all'art. 49, co. 2, lett. a), del TUIR, la detrazione dall’imposta lorda, non cumulabile con quella prevista per i redditi di lavoro dipendente e assimilati, rapportata al periodo di pensione nell'anno, è pari a:

REDDITO COMPLESSIVO

MISURA DELLA DETRAZIONE

non superiore a € 8.500

€ 1.955 (non può essere inferiore a € 713)

superiore a € 8.500 e fino a € 28.000

€ 700 + [€ 1.255 x (€ 28.000 – Reddito complessivo) / € 19.500]

superiore a € 28.000 e fino a € 50.000

€ 700 x [(€ 50.000 – Reddito complessivo) / € 22.000]

superiore a € 50.000

Nessuna detrazione

AUMENTO DELLA DETRAZIONE

  • la detrazione spettante è aumentata di € 50 per i redditi complessivi da € 25.001 a € 29.000;
  • l’importo va corrisposto per intero nel corso dell’anno 2022;
  • viene riconosciuta dal sostituto d’imposta sin dal 1° periodo di paga del 2022, fermo restando che alla fine dell’anno, ovvero al momento della cessazione del rapporto pensionistico, ricalcola la detrazione effettivamente spettante in relazione all’ammontare del trattamento pensionistico complessivamente erogato nel periodo d’imposta.

DETRAZIONE PER REDDITI DI LAVORO AUTONOMO E ALTRI REDDITI

Se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o più redditi di cui agli artt. 50, co. 1, lett. e), f), g), h) e i), ad esclusione di quelli derivanti dagli assegni periodici corrisposti al coniuge, fra gli oneri deducibili, 53, 66 e 67, co. 1, lett. i) e l), del TUIR,

  • la detrazione dall’importo lorda spettante, non cumulabile con quelle previste per i redditi di lavoro dipendente/assimilati e pensione,
  • è pari a:

REDDITO COMPLESSIVO

MISURA DELLA DETRAZIONE

non superiore a € 5.500

€ 1.265

superiore a € 5.500 e fino a € 28.000

€ 500 + [€ 765 x (€ 28.000 – Reddito complessivo) / € 22.500]

superiore a € 28.000 e fino a € 50.000

€ 500 x [(€ 50.000 – Reddito complessivo) / € 22.000]

superiore a € 50.000

Nessuna detrazione

AUMENTO DELLA DETRAZIONE

  • la detrazione spettante è aumentata di € 50 per i redditi complessivi superiori a € 11.000 ma non a € 17.000;
  • l’importo spetta per intero nel corso del 2022.

TRATTAMENTO INTEGRATIVO

L’art. 1 del D.L. 3/2020 ha previsto il riconoscimento di una somma a titolo di trattamento integrativo pari ad € 1.200 annui per le prestazioni rese dall’1/01/2021 alle seguenti condizioni:

  • possesso di reddito da lavoro dipendente ed alcuni redditi assimilati i quali devono generare un’Irpef a debito (al netto delle detrazioni per lavoro ex co. 1, art. 13, del TUIR), sul quale opera la nuova detrazione;
  • un importo complessivo di reddito del periodo d’imposta non superiore a € 28.000.

La legge di bilancio 2022 interviene sul citato co. 1 prevedendo quanto segue:

  • riduzione da € 28.000 a € 15.000 del reddito complessivo oltre il quale non è dovuto il bonus;
  • riconoscimento del trattamento integrativo: è previsto se il reddito complessivo è superiore a € 15.000 ma non a € 28.000, purché la somma delle seguenti detrazioni, spettanti per l’anno d’imposta 2022, sia di ammontare superiore all’imposta lorda.

DETRAZIONI

TUIR

  1. per carichi di famiglia

art. 12

  1. per lavoro dipendente e assimilati; si considera anche l’aumento della detrazione

art. 13, co. 1 e 1.1

  1. per interessi passivi su prestiti o mutui agrari contratti fino al 31/12/2021

art. 15, co. 1, lett. a)

  1. per interessi passivi su mutui contratti fino al 31/12/2021 per l’acquisto o la costruzione dell’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale

art. 15, co. 1, lett. b),

e co. 1-ter

  1. per spese sanitarie superiori a € 15.493,71 sostenute fino al 31/12/2021 e rateizzate alla stessa data

art. 15, co. 1, lett. c)

  1. per spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici sostenute fino al 31/12/2021 e rateizzate alla stessa data

art. 16-bis, attualmente disciplinato dall’art. 16, co. 1, del D.L. 63/2013

  1. tutte quelle previste da altre disposizioni normative relative a spese sostenute fino al 31/12/2021 e rateizzate alla stessa (trattasi, in particolare, delle rate residue derivanti dalle detrazioni spettanti per le spese sostenute fino al 31/12/2021 per: interventi Superbonus, ecobonus, sismabonus, bonus verde, bonus facciate, interventi di acquisto e posa in opera di infrastrutture di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica, bonus mobili, spese per l’arredo degli immobili giovani coppie, spese per acquisto abitazione classe energetica A o B)

Nota: le detrazioni di cui ai punti da 3 a 7 afferiscono a quelle sostenute fino al 31/12/21 (quindi anche ante 2021) la cui detrazione si protrae nel 2022 ed eventualmente negli anni successivi per effetto della rateazione.

Nota: al ricorrere di dette condizioni, il trattamento integrativo è riconosciuto per un ammontare, comunque non superiore a € 1.200, determinato in misura pari alla differenza tra la somma delle detrazioni ivi indicate e l’imposta lorda.

Reddito complessivo

Trattamento integrativo

non superiore a

€ 15.000

Il trattamento integrativo viene riconosciuto per l’ammontare di € 1.200 nel caso in cui vi sia capienza dell’imposta lorda determinata sui redditi da lavoro dipendente e assimilati rispetto alle detrazioni da lavoro dipendente e assimilati

superiore a € 15.000 ma non a € 28.000

Il trattamento integrativo viene riconosciuto nel caso in cui vi sia, in aggiunta al requisito di cui sopra, anche incapienza dell’imposta lorda determinata secondo le regole ordinarie, rispetto alle detrazioni indicate nella suddetta tabella; in questo caso, il trattamento integrativo è riconosciuto per un ammontare:

  • pari alla differenza tra la somma di dette detrazioni d’imposta e l’imposta lorda;
  • comunque, non superiore a € 1.200 annui.

DATI

IMPORTI

Reddito da lavoro dipendente a tempo indeterminato (lavoro per 365 gg)

€ 14.000

REDDITO COMPLESSIVO

€ 14.000

Imposta lorda

€ 3.220

Detrazione da lavoro dipendente

€ 1.880

Imposta netta

€ 3.220 - € 1.880 = € 1.340

Trattamento integrativo

€ 1.200 (è rispettata la condizione relativa alla capienza)

TRATTAMENTO INTEGRATIVO E ADEMPIMENTI DEL SOSTITUTO D’IMPOSTA

  • riconoscimento: avviene in via automatica senza attendere alcuna richiesta esplicita dai sostituiti;
  • attribuzione degli importi ai sostituiti: viene ripartito sulle retribuzioni relative a prestazioni rese dall’1/01/2022; in sede di conguaglio viene verificata la relativa spettanza;
  • spettanza e relativo importo: il sostituto d’imposta li determina sulla base dei dati disponibili;
  • non erogazione da parte del sostituto d’imposta: il lavoratore formuli una richiesta in tal senso;
  • aspetti dichiarativi: il trattamento integrativo riconosciuto viene indicato nella CU;
  • non spettanza: nel caso in cui in sede di conguaglio il trattamento integrativo dovesse rivelarsi non spettante, il sostituto provvede al recupero dell’importo che può effettuarsi, se di importo superiore a € 60, in 8 rate di uguale ammontare;
  • compensano il credito maturato per effetto dell’erogazione del trattamento integrativo.

ASSEGNO UNICO PER I FIGLI A CARICO

Il D.lgs. 230/2021 ha istituito, a decorrere dall’1/03/2022,

  • l'assegno unico e universale per i figli a carico,
  • che costituisce un beneficio economico attribuito, su base mensile,

ü  per il periodo compreso tra marzo di ciascun anno e febbraio dell'anno successivo,

ü  ai nuclei familiari sulla base della condizione economica del nucleo, in base all'ISEE.

Il medesimo D.lgs. 230/2021 ha previsto che dall’1/03/2022:

  • cessano di avere efficacia le detrazioni fiscali per figli a carico minori di 21 anni, ivi incluse le maggiorazioni delle detrazioni per figli minori di 3 anni e per figli disabili;
  • è abrogata la detrazione per famiglie numerose (in presenza di almeno 4 figli).

DECRETO SOSTEGNI-TER:

  • ha modificato ulteriormente l’art. 12 del TUIR, già modificato dal citato D.lgs. 230/2021, prevedendo che tra i familiari a carico non rientrano i figli di qualsiasi età, ancorché per i medesimi non spetti la detrazione» prevista per i figli a carico, di cui alla lett. c) del co. 1 del medesimo art. 12 del TUIR;
  • ha aggiunto al medesimo art. 12 la disposizione secondo cui «ai fini delle disposizioni fiscali che fanno riferimento alle persone indicate in tal articolo, anche richiamando le condizioni ivi previste, i figli per i quali non spetta la detrazione ai sensi della lett. c) del co. 1 sono considerati al pari dei figli per i quali spetta tale detrazione».

Nota: in altri termini, per i figli di età inferiore ai 21 anni

ü  che rispettino i criteri reddituali ex co. 2, art. 12, del TUIR (e che sono, quindi, fiscalmente a carico), anche se non spettano più le detrazioni per figli a carico, continuano a spettare le detrazioni e le deduzioni previste per oneri e spese sostenute nell’interesse dei familiari fiscalmente a carico di cui al medesimo art. 12, TUIR;

ü  continuano ad applicarsi le disposizioni in tema di welfare di cui al co. 2, art. 51, del TUIR, anche se non fiscalmente a carico.

DETRAZIONI PER CARICHI DI FAMIGLIA: fino alla fine di febbraio del 2022 restano in vigore le detrazioni per i figli minori di 21 anni e la detrazione per famiglie numerose.

ESEMPI

ESEMPIO N. 1

Si ipotizzi il caso di un lavoratore dipendente a tempo indeterminato che abbia un reddito complessivo pari a € 50.000.

DALL’1/01/2022

FINO AL 31/12/2021

SCAGLIONI DI REDDITO

Aliquote Irpef

Imposta lorda

SCAGLIONI DI REDDITO

Aliquote Irpef

Imposta lorda

€ 15.000

23%

€ 3.450

€ 15.000

23%

€ 3.450

€ 13.000

25%

€ 3.250

€ 13.000

27%

€ 3.510

€ 22.000

35%

€ 7.700

€ 22.000

38%

€ 8.360

€ 14.400

€ 15.320

DETRAZIONI PER REDDITO DI LAVORO DIPENDENTE

DALL’1/01/2022

FINO AL 31/12/2021

€ 1.910 x [(€ 50.000 – 50.000) / € 22.000] = 0

€ 978 x [(€ 55.000 – 50.000) / € 27.000] = € 181

DATI

ANNO 2022

ANNO 2021

RISPARMIO D’IMPOSTA

Reddito complessivo

€ 50.000

€ 50.000

IRPEF LORDA

€ 14.400

€ 15.320

Detrazione per reddito lavoro dipendente

€ 0

€ 181

IMPOSTA NETTA

€ 14.400

€ 15.139

€ 15.139 - € 14.400 = € 739

ESEMPIO N. 2

Si ipotizzi il caso di un lavoratore dipendente a tempo indeterminato che abbia un reddito complessivo pari a € 30.000.

DAL’1/01/2022

FINO AL 31/12/2021

SCAGLIONI DI REDDITO

Aliquote Irpef

Imposta lorda

SCAGLIONI DI REDDITO

Aliquote Irpef

Imposta lorda

€ 15.000

23%

€ 3.450

€ 15.000

23%

€ 3.450

€ 13.000

25%

€ 3.250

€ 13.000

27%

€ 3.510

€ 2.000

35%

€   700

€ 2.000

38%

€   760

TOTALE IMPOSTA LORDA

€ 7.400

€ 7.720

DETRAZIONI PER REDDITO DI LAVORO DIPENDENTE

DALL’1/01/2022

FINO AL 31/12/2021

€ 1.910 x [(€ 50.000 – 30.000) / € 22.000] = € 1.736

€ 978 x [(€ 55.000 – 30.000) / € 27.000] = € 906

€ 65,00

€ 960 + [€ 240 (€ 35.000 – 30.000) / € 7.000] = € 1.131

DATI

ANNO 2022

ANNO 2021

RISPARMIO D’IMPOSTA

Reddito complessivo

€ 50.000

€ 50.000

IRPEF LORDA

€     7.400

€     7.720

Detrazione per reddito lavoro dipendente

€     1.736

€       906

Ulteriore detrazione

€         65

€     1.131

TOTALE DETRAZIONI

€     1.801

€     2.037

IMPOSTA NETTA

€     5.599

€     5.683

€ 5.683 - € 5.599 = € 84

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