DECRETO SOSTEGNI-TER: LE PRINCIPALI MISURE
Si illustrano le principali misure previste dal D.L. 4/2022 (c.d. Decreto Sostegni-ter).
SOSTEGNO ALLE DISCOTECHE/SALE DA BALLO
E’ disposto il rifinanziamento di € 20 milioni per l’anno 2022 del fondo per il sostegno
- delle attività economiche di cui all’art. 2 del DL “Sostegni-bis”: sale da ballo, discoteche e locali assimilati
- che al 27/01/2022 sono state chiuse a causa delle misure di prevenzione sanitaria adottate ex co. 2, art. 6, del D.L. 221/2021.
Attuazione: si applicano, in quanto compatibili, le misure attuative disciplinate dal citato art. 2 DL “Sostegni-bis”.
SOSPENSIONE DEI VERSAMENTI PER ALLE DISCOTECHE/SALE DA BALLO
Sempre in relazione ai soggetti di cui al punto precedente (sale da ballo, discoteche e locali assimilati)
- le cui attività siano vietate/sospese fino al 31/01/2022 ai sensi del citato co. 2 dell’art. 6, D.L. 221/2021
- è disposta una “remissione nei termini” per chi non avesse effettuato entro il 16/01/2022 i versamenti riepilogati in tabella, che potranno essere effettuati, senza sanzioni e interessi, in un'unica soluzione al 16/09/2022 (è escluso il rimborso di quanto già eventualmente versato):
Sale da ballo/discoteche e assimilati - Versamenti in scadenza a gennaio 2022 |
Termine di vers. |
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Iva Dicembre 2021 |
16/01/2022 |
16/09/2022 |
Ritenute/addiz. su redditi di lav. dipend./assimilato corrisposti a Dicembre 2021 |
16/01/2022 |
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Contributi Inps (incl. Gestione separata) su compensi corrisposti a Dicembre 2021 |
16/01/2022 |
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Ritenute per altri compensi corrisposto a dicembre 2021: provvigioni,ecc. |
CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO
Viene istituito il Fondo per il rilancio delle attività economiche, con una dotazione di € 200 milioni per il 2022,
- finalizzato alla concessione di aiuti in forma di contributo a fondo perduto a favore delle imprese, in possesso dei requisiti di seguito evidenziati,
- che svolgono in via prevalente attività di commercio al dettaglio identificate dai seguenti codici ATECO 2007: 47.19, 47.30, 47.43, tutte le attività dei gruppi 47.5 e 47.6, 47.71, 47.72, 47.75, 47.76, 47.77, 47.78, 47.79, 47.82, 47.89 e 47.99.
CONDIZIONI: le imprese devono presentare
- un ammontare di ricavi riferito al 2019 non superiore a € 2 milioni
- aver subito una riduzione dei ricavi 2021 non inferiore al 30% rispetto a quelli del 2019.
REQUISITI ULTERIORI: le imprese devono, alla data di presentazione della domanda, possedere i seguenti requisiti
- avere sede legale/operativa in Italia
- risultare iscritte al Registro Imprese ed “attive” per una delle attività di cui ai citati codici Ateco
- non essere in liquidazione volontaria/sottoposta a procedure concorsuali con finalità liquidatorie
- non essere considerata “in difficoltà” al 31/12/2019
- non essere destinatarie di sanzioni interdittive (art. 9, co. 2, lett. d), Dlgs 231/2001).
ISTANZA PER IL CONTRIBUTO
Le imprese interessate presentano in via telematica un’istanza al MISE, autocertificando (ex DPR 445/2000) la sussistenza dei requisiti previsti
L'istanza va presentata nei termini/modalità definite da un prossimo DM attuativo del MISE.
DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO: l’importo del contributo è determinato:
- assumendo il “calo dei ricavi” medi mensili (maggiore del 30% tra il 2021 ed il 2019, come visto):
- che va moltiplicato per le seguenti percentuali, variabili in ragione dell’entità ricavi 2019
Percentuale |
Ricavi 2019 |
60% |
fino a €. 400.000 |
50% |
superiori a €. 400.000 e fino a €. 1.000.000 |
40% |
superiori a €. 1.000.000 e fino a €. 2.000.000 |
- |
superiori a €. 2.000.000 |
Riparametrazione: in caso di insufficienza dei fondi stanziati (€. 200 mil.) si procederà alla rideterminazione proporzionale del contributo.
AIUTO DI STATO: il contributo è erogato:
- nei limiti del cd. “Quadro temporaneo” per le misure di aiuto di Stato nella emergenza Covid-19
- successivamente alla autorizzazione della Commissione UE.
ULTERIORI MISURE DI SOSTEGNO PER LE ATTIVITÁ ECONOMICHE
Viene incrementata di € 20 milioni per il 2022 la dotazione del Fondo per il sostegno delle attività economiche particolarmente colpite dall’emergenza sanitaria, di cui all’art. 26 del DL Sostegni, da destinare ad interventi in favore dei parchi tematici, acquari, parchi geologici e giardini zoologici.
Riparto delle risorse: avviene in base alle modalità di cui al citato art. 26 ed il termine per l'adozione del decreto di riparto decorre dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del DL Sostegni-ter.
CONTRIBUTI SETTORI WEDDING, INTRATTENIMENTO, HORECA E ALTRI
Intervenendo sull’art. 1-ter del DL Sostegni-bis, che ha previsto l’erogazione di contributi a fondo perduto in favore delle imprese operanti nei settori del wedding, intrattenimento, organizzazione di feste e cerimonie e del settore dell’HORECA (bar e ristoranti) viene previsto, per il 2022, lo stanziamento di € 40 milioni
- da destinare ad interventi per le imprese che svolgono come attività prevalente una di quelle identificate dai seguenti codici ATECO: 96.09.05, 56.10, 56.21, 56.30, 93.11.2,
- che nel 2021 hanno subito una riduzione dei ricavi di cui all’art. 85, co. 1, lett. a) e b), del TUIR, non inferiore al 40% rispetto ai ricavi del 2019.
Imprese costituite nel corso del 2020: in luogo dei ricavi, detta riduzione fa rifemento all'ammontare medio mensile del fatturato/corrispettivi dei mesi del 2020 rispetto al medesimo ammontare medio del 2021.
BONUS NEL SETTORE TESSILE, MODA ED ACCESSORI
L’art. 48-bis, D.L. 34/2020 (decreto “Rilancio”) ha istituito per il 2020 e 2021 un credito d’imposta:
- parametrato all’incremento delle rimanenze di magazzino
- delle imprese di produzione nel settore tessile, della moda, del calzaturiero e della pelletteria
Ora tale credito d’imposta
- viene esteso alle imprese operanti nel settore del commercio di detti prodotti
- che svolgono attività identificate dai codici ATECO 2007 .
BONUS LOCAZIONI PER LE IMPRESE TURISTICHE
Il credito d’imposta per canoni di locazione di immobili di cui all’art. 28 del DL Rilancio spetta (alle condizioni previste dal co. 5 di tale articolo)
- limitatamente alle imprese del “settore turistico”
- in relazione ai canoni versati con riguardo a ciascuno dei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2022.
ULTERIORI DISPOSIZIONI |
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Condizione |
diminuzione del fatturato/corrispettivi nel mese di riferimento dell'anno 2022 di almeno il 50% rispetto al medesimo mese dell'anno 2019 |
Aiuto di stato |
L’agevolazione si applica nei limiti e condizioni del “Quadro temporaneo” (Sez. 3.1 o Sez. 3.12) per le misure di aiuto di Stato in periodo Covid A tal fine va presentata apposita autodichiarazione che attesti il possesso dei requisiti, nei termini che saranno stabiliti con Provv. dell'Agenzia |
Efficacia |
L'efficacia della proroga è subordinata all'autorizzazione della Commissione UE. |
BUONI PER SERVIZI TERMALI
E’ disposto che i buoni per l'acquisto di servizi termali di cui all'art. 29-bis del Decreto Agosto, non fruiti alla data dell'8/01/2022, sono utilizzabili entro il 31/03/2022.
SOSTEGNO PER IL SETTORE DELLA CULTURA
Viene incrementata per il 2022 la dotazione dei seguenti Fondi:
- Fondi a sostegno dei settori dello spettacolo, cinema e audiovisivo: quello di parte corrente di € 50 milioni e quello per gli interventi in conto capitale di € 25 milioni.
- Fondo per le emergenze delle imprese e delle istituzioni culturali: € 30 milioni.
MISURE IN MATERIA DI SPORT
Al fin di sostenere lo sport interessato dalle misure restrittive del D.L. 229/2021, è disposto quanto segue:
Art. 81 DL 104/2020 |
il credito d'imposta (50% della spesa) per investimenti pubblicitari in favore di ASD/SSD (e leghe/società sportive professionistiche), già prorogata dal DL Sostegni-bis, è ulteriormente prorogato agli investimenti effettuati dal 1/01/2022 al 31/03/2022 |
Art. 10, DL 73/2021 |
Il fondo destinato a finanziare il contributo a fondo perduto a favore di ASD/SSD (e società sportive professionistiche) che spese di sanificazione/prevenzione (inclusi test diagnostici antiCovid-19 o altre spese previste dai Protocolli sanitari vigenti nel periodo emergenziale) viene incrementato di € 20 milioni per il 2022 |
BONUS INVESTIMENTI BENI INDUSTRIA 4.0
Il co. 1057-bis della L. 178/2020 (comma aggiunto dalla Legge di bilancio 2022) ha previsto che:
ü alle imprese che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi 4.0 (ex All. A, L. 232/2016)
ü tra il 1/01/2023 ed il 31/12/2025 (o 30/06/2026, ove al 31/12/2025 sia intervenuta la “prenotazione”)
è riconosciuto un credito d'imposta calcolato in applicazione di determinati scaglioni di costo.
Ora, con modifica del citato co. 1057-bis, viene aumentato il plafond massimo di spesa:
- per la quota superiore a € 10 milioni di detti investimenti in beni 4.0 diretti alla realizzazione di obiettivi di transizione ecologica individuati con DM di prossima emanazione
- il credito d'imposta nella misura del 5% del costo è riconosciuto fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a € 50 milioni.
BENI MATERIALI 4.0 Data investimento |
DAL 16/11/2020 AL 31/12/2021 (30/06/2022 se “prenotato” al 31/12/2021) |
DAL 1/01/2022 AL 31/12/2022 (o 30/06/2023 se “prenotato” al 31/12/2022 |
DAL 1/01/2023 AL 31/12/2025 (o 30/06/2026 se “prenotato” al 31/12/2025) |
Riferimento |
Comma 1056 |
Comma 1057 |
Comma 1057-bis |
Fino a €. 2.500.000 |
50% |
40% |
20% |
Da €. 2.500.000 a €. 10.000.000 |
30% |
20% |
10% |
Da €. 10.000.000 a €. 20.000.000 |
10% |
10% |
5% |
NEW - Da €. 20.000.000 a €. 50.000.000 |
10% |
10% |
5% se obiettivi di transizione ecologica |
oltre €. 50.000.000 |
- |
- |
- |
BONUS PER LE IMPRESE ENERGIVORE
A parziale ristoro dei maggiori oneri sostenuti causa gli aumenti del prezzo della energia elettrica:
- per le imprese a forte consumo di energia elettrica di cui al DM MISE 21/12/2017 (cd. “energivore”)
- i cui costi per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media dell'ultimo trimestre 2021 ed al netto di imposte e sussidi, hanno subito un incremento del costo per KWh superiore al 30% relativo allo stesso periodo del 2019, anche considerando eventuali contratti di fornitura di durata stipulati dall'impresa,
- è introdotto un credito d’imposta pari al 20% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel 1° trimestre 2022
CREDITO D’IMPOSTA |
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Utilizzo |
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Aspetti reddituali |
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Cumulo |
Il bonus è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto gli stessi costi purché l’intensità complessiva dell’aiuto (considerando anche la detassazione) non ecceda il costo. |
MISURE IN MATERIA DI TRASPORTO DI PERSONE SU STRADA
A ristoro dei danni subiti a causa delle misure di contrasto al Covid-19 dalle imprese esercenti:
ü servizi di trasporto effettuati su strada tramite autobus (non soggetti a obblighi di servizio pubblico)
ü servizi di noleggio autobus con conducente ex L. 218/2003
è istituito un fondo (di € 15 milioni per il 2022) per il riconoscimento di un contributo a fondo perduto:
- per un importo massimo non superiore al 40% dei minori ricavi registrati nel periodo compreso tra l’1/01/2022 ed il 31/03/2022 rispetto al medesimo periodo dell'anno 2019
- e, comunque, nel limite massimo dell'8% della dotazione del fondo.
ULTERIORI DISPOSIZIONI |
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Attivazione della partita Iva dall’1/01/2019 |
per tali soggetti il contributo è determinato in misura non superiore - al 40% dei ricavi registrati nel periodo compreso tra l’1/01/22 e il 31/03/22 - e, comunque, nel limite massimo dell'8% della dotazione del fondo. |
Soggetti esclusi dal contributo |
il contributo a fondo perduto non spetta ai soggetti: - la cui attività risulti cessata alla data del 27/01/2022; - che hanno attivato la partita IVA dopo il 27/01/2022. |
REGIME QUADRO DEGLI AIUTI DI STATO
L’art. 54 del DL 34/2020 ha proceduto a recepire in ambito nazionale il cd. “Quadro temporaneo” (la Sez. 3.1) degli aiuti di stato approvato dalla UE per contrastare gli effetti della pandemia (Com. della Comm. UE 19/03/2020 C(2020) 1863 final e successive modifiche), che prevede un unico orizzonte temporale (pluriannuale) entro cui conteggiare il totale degli aiuti ricevuti da ciascuna impresa.
Il successivo co. 60-bis ha, poi, recepito i maggiori limiti concessi a favore delle imprese in situazione di perdita, per copertura dei costi fissi non coperti da entrate (Sez. 3.12 del Quadro Temporaneo”).
Il protrarsi della pandemia (e conseguente allungamento dello stato emergenza) ha indotto la UE (Com. Comm. UE 11/01/2022) ad autorizzare (attualmente, fino al 30/06/2022) un ampliamento del plafond di aiuti ammesso, recepito con modifica del citato art. 45 del DL 34/2020:
SEZIONE 3.1 |
Vecchio massimale |
Nuovo massimale |
Impresa operante nella produzione primaria di prodotti agricoli |
€. 225.000 |
€. 290.000 |
Impresa operante nel settore della pesca e dell’acquacoltura |
€. 270.000 |
€. 345.000 |
Tutte le altre imprese |
€. 1.800.000 |
€. 2.300.000 |
SEZIONE 3.12 |
Vecchio massimale |
Nuovo massimale |
Qualsiasi impresa (aiuti per la copertura dei costi fissi) |
€. 10.000.000 |
€. 12.000.000 |
Andrà chiarito se gli attuali maggiori limiti operano:
ü autonomamente a decorrere dal 27/01/2022 fino al termine dello stato emergenza
ü oppure si tratti di limiti che sostituiscono “retroattivamente” quelli precedenti.
Restituzione: nei citati artt. 54 e 60-bis DL 34/2020 è, inoltre, aggiunta la disposizione secondo cui:
- gli aiuti concessi ex Sez. 3.1 o 3.12 e rimborsati prima della concessione di nuovi aiuti
- non sono presi considerati per la nuova verifica del massimale applicabile
LIMITAZIONI ALLA CESSIONE DEI CREDITI
A decorrere dal 7/02/2022 viene ristretto l’ambito di applicazione dell’esercizio delle opzioni per la cessione del credito derivante:
- dalle detrazioni per i cd. “bonus edilizi”: nel caso in cui il committente dei lavori opti per:
- sconto in fattura: il fornitore può cedere il credito ad un soggetto che non potrà più ulteriormente cederlo
- la cessione del credito: il cessionario non potrà ulteriormente cedere il credito
- da alcuni “crediti d’imposta Codiv-19”: bonus locazioni/bonus botteghe; bonus sanificazione e acquisto DPI e bonus adeguamento ambienti di lavoro: anche in tal caso è ammessa una sola cessione.
Regime transitorio: viene previsto che:
- i crediti che sono stati oggetto di una opzione (cessione del credito o sconto in fattura) fino al 6/02/2022
- possono essere oggetto di 1 ulteriore cessione a terzi (indipendentemente dal numero di cessioni precedenti); al contrario, sarà vietato procedere a 2 ulteriori cessioni.
Sono nulli i contratti di cessione conclusi in violazione delle disposizioni recate dalla disposizione in esame.