LEGGE DI BILANCIO 2022: ALCUNE MISURE
Si illustrano alcune misure previste dalla Legge di bilancio 2022 (L. 234/2021).
ALIQUOTE IRPEF E DETRAZIONI
I co. 2-3 modificano le disposizioni del TUIR relative alle aliquote IRPEF (art. 11 del TUIR) e detrazioni spettanti per tipologia di reddito (art. 13 del TUIR). Inoltre, si interviene sulla disciplina del trattamento integrativo dei redditi di lavoro dipendente e assimilati e vengono abrogate le disposizioni relative all’ulteriore detrazione prevista per i medesimi redditi di lavoro dipendente e assimilati.
Le aliquote IRPEF e gli scaglioni di reddito vengono così modificati (art. 11 del TUIR):
POST MODIFICA |
ANTE MODIFICA |
||
SCAGLIONI DI REDDITO |
ALIQUOTE IRPEF |
SCAGLIONI DI REDDITO |
ALIQUOTE IRPEF |
fino a € 15.000 |
23% |
fino a € 15.000 |
23% |
oltre € 15.000 e fino a € 28.000 |
25% |
oltre € 15.000 e fino a € 28.000 |
27% |
oltre € 28.000 e fino a € 50.000 |
35% |
oltre € 28.000 e fino a € 55.000 |
38% |
oltre € 50.000 |
43% |
oltre € 55.000 e fino a € 75.000 |
41% |
|
|
oltre € 75.000 |
43% |
DETRAZIONI PER REDDITO DI LAVORO DIPENDENTE/ASSIMILATI
Vengono rimodulate le detrazioni per redditi da lavoro dipendente e taluni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (art. 13 del TUIR). In particolare, se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o più redditi di cui agli artt. 49, con esclusione di quelli indicati nel co. 2, lett. a), e 50, co. 1, lett. a), b), c), c-bis), d), h-bis) e l), la detrazione dall’imposta lorda spettante, rapportata al periodo di lavoro nell'anno, è pari a:
- € 1.880, se il reddito complessivo non supera € 15.000;
ü ammontare della detrazione effettivamente spettante: non può essere inferiore a € 690; ü rapporti di lavoro a tempo determinato: per essi, l'ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a € 1.380. |
- € 1.910+ [€ 1.190 x (€ 28.000 – Reddito complessivo) / € 13.000], se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a € 15.000 ma non a € 28.000;
- € 1.910, se il reddito complessivo è superiore a € 28.000 ma non a € 50.000; la detrazione spetta per la parte corrispondente al seguente rapporto: [(€ 50.000 – Reddito complessivo) / € 22.000].
AUMENTO DELLA DETRAZIONE: la detrazione spettante è aumentata di € 65,00, se il reddito complessivo è superiore a € 25.000 ma non a € 35.000.
DETRAZIONI PER REDDITO DI PENSIONE
Vengono rimodulate le detrazioni per redditi da pensione (art. 13 del TUIR). In particolare, se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o più redditi di pensione di cui all'art. 49, co. 2, lett. a), la detrazione dall’imposta lorda, non cumulabile con quella prevista per i redditi di lavoro dipendente e assimilati, rapportata al periodo di pensione nell'anno, è pari a:
- € 1.955, se il reddito complessivo non supera € 8.500;
Nota: l'ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a € 713.
- € 700+ [€ 1.255 x (€ 28.000 – Reddito complessivo) / € 19.500], se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a € 8.500 ma non a € 28.000;
- € 700, se il reddito complessivo è superiore a € 28.000 ma non a € 50.000; la detrazione spetta per la parte corrispondente al seguente rapporto: [(€ 50.000 – Reddito complessivo) / € 22.000].
AUMENTO DELLA DETRAZIONE: la detrazione spettante è aumentata di € 50,00, se il reddito complessivo è superiore a € 25.000 ma non a € 29.000.
DETRAZIONI PER ALTRI REDDITI
Vengono rimodulate le detrazioni per redditi da lavoro autonomo e altri redditi (art. 13 del TUIR).
In particolare, se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o più redditi di cui agli artt. 50, co. 1, lett. e), f), g), h) e i), ad esclusione di quelli derivanti dagli assegni periodici corrisposti al coniuge, fra gli oneri deducibili, 53, 66 e 67, co. 1, lett. i) e l), la detrazione dall’importo lorda spettante, non cumulabile con quelle previste per i redditi di lavoro dipendente/assimilati e pensione, è pari a:
- € 1.265, se il reddito complessivo non supera € 5.500;
- € 500 + [€ 765 x (€ 28.000 – Reddito complessivo) / € 22.500], se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a € 5.500 ma non a € 28.000;
- € 500, se il reddito complessivo è superiore a € 28.000 ma non a € 50.000; la detrazione spetta per la parte corrispondente al seguente rapporto: [(€ 50.000 – Reddito complessivo) / € 22.000].
AUMENTO DELLA DETRAZIONE: la detrazione spettante è aumentata di € 50,00, se il reddito complessivo è superiore a € 11.000 ma non a € 17.000.
TRATTAMENTO INTEGRATIVO
In via preliminare si ricorda che l’art. 1 del D.L. 3/2020 ha previsto il riconoscimento di una somma a titolo di trattamento integrativo pari ad € 1.200 annui dal 2021 alle seguenti condizioni:
- possesso di reddito da lavoro dipendente ed alcuni redditi assimilati i quali devono generare un’Irpef a debito (al netto delle detrazioni per lavoro di cui al co. 1 dell’art. 13 del TUIR), sul quale opera la nuova detrazione;
- un importo complessivo di reddito del periodo d’imposta non superiore a € 28.000.
NEW - La legge di bilancio 2022 interviene sul citato co. 1 prevedendo quanto segue:
- riduzione da € 28.000 a € 15.000 del reddito complessivo oltre il quale non è dovuto il bonus;
- riconoscimento del trattamento integrativo: è previsto se il reddito complessivo è superiore a € 15.000 ma non a € 28.000, purché
ü la somma delle detrazioni per familiari a carico, per redditi da lavoro dipendente e tali redditi ad essi assimilati, di quelle di cui all’art. 15, co. 1, lett. a) e b), e co. 1-ter, limitatamente agli oneri sostenuti in dipendenza di prestiti o mutui contratti fino al 31/12/2021, e delle rate relative alle detrazioni per spese sanitarie (art. 15, co. 1, lett. c), del TUIR) e per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici (art. 16-bis del TUIR) nonché di quelle relative alle detrazioni previste da altre disposizioni normative, per spese sostenute fino al 31/12/2021,
ü sia di ammontare superiore all’imposta lorda.
Nota: al ricorrere di dette condizioni, il trattamento integrativo è riconosciuto per un ammontare, comunque non superiore a € 1.200, determinato in misura pari alla differenza tra la somma delle detrazioni ivi indicate e l’imposta lorda.
Inoltre, per effetto della modifica delle detrazioni per tipologia di reddito sopra evidenziate,
- viene abrogato l’art. 2 del medesimo D.L. 3/2020 che prevede un’ulteriore detrazione fiscale per redditi di lavoro dipendente e assimilati
- e modificato il co. 3 del citato art. 1 per finalità di coordinamento normativo in quanto quest’ultimo conteneva il riferimento all’ulteriore detrazione fiscale.
SUPERBONUS
La Legge di bilancio 2022 interviene sull’art. 119 del DL Rilancio prevedendo, in considerazione della proroga del Superbonus, che la detrazione del 110% venga ripartita in 4 quote annue di pari importo per la parte di spese sostenuta dall’1/1/2022 (in luogo della parte di spesa sostenuta nel 2022).
cooperative di abitazione a proprietà indivisa |
Per gli interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci, le disposizioni dei co. 1-3 del citato art. 119 si applicano anche alle spese sostenute dall’1/01/2022 al 30/06/2023. |
impianti solari fotovoltaici |
La detrazione del 110%, da ripartire tra gli aventi diritto in 4 quote annue di pari importo, spetta, per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute per
|
infrastrutture di ricarica di veicoli elettrici negli edifici |
La detrazione del 110%, da ripartire tra gli aventi diritto in 4 quote annue di pari importo, spetta, per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute per
|
Si ricorda che il co. 9 dell’art. 119 del DL Rilancio prevede l’applicazione del Superbonus agli interventi effettuati dai seguenti soggetti:
lett. a) |
dai condomini e dalle persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arte o professione, con riferimento agli interventi su edifici composti da 2 a 4 unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche |
lett. b) |
dalle persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni, su unità immobiliari |
lett. c) |
dagli IACP comunque denominati, nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali di detti istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di “in house providing” per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica |
lett. d) |
dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa, per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci |
lett. d-bis) |
dalle ONLUS, dalle ODV e APS, iscritte nei relativi registri |
lett. e) |
dalle associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte nell’apposito registro, limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi |
Il nuovo co. 8-bis dell’art. 119 del DL Rilancio prevede le seguenti disposizioni:
Per gli interventi effettuati dai condomini, dalle persone fisiche di cui al co. 9, lett. a), e dai soggetti di cui al co. 9, lett. d-bis), compresi quelli effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso condominio o edificio, compresi quelli effettuati su edifici oggetto di demolizione e ricostruzione ex art. 3 del DPR 380/2001,
ü 110% per quelle sostenute entro il 31/12/2023; ü 70% per quelle sostenute nell'anno 2024; ü 65% per quelle sostenute nell'anno 2025. |
Per gli interventi effettuati su unità immobiliari dalle persone fisiche di cui al co. 9, lett. b), la detrazione del 110% spetta anche per le spese sostenute entro il 31/12/2022, purché alla data del 30/06/2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell'intervento complessivo. |
Per gli interventi effettuati dai soggetti di cui al co. 9, lett. c), compresi quelli effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso edificio, e dalle cooperative di cui al co. 9, lett. d), per i quali alla data del 30/06/23 siano stati effettuati lavori per almeno il 60% dell'intervento complessivo, la detrazione del 110% spetta anche per le spese sostenute entro il 31/12/2023. |
DETRAZIONE NEI COMUNI COLPITI DA EVENTI SISMICI
Per gli interventi effettuati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dall’1/04/2009 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza, la detrazione per gli incentivi fiscali di cui ai co. 1-ter, 4-ter e 4-quater spetta, in tutti i casi disciplinati dal citato co. 8-bis, per le spese sostenute entro il 31/12/2025, nella misura del 110%.
ULTERIORI INTERVENTI OGGETTO DI PROROGA:
La detrazione spetta nella misura riconosciuta dal co. 8-bis anche per le spese sostenute entro i termini previsti da tale disposizione in relazione a:
- tutti gli altri interventi di efficienza energetica di cui all’art. 14 del D.L. 63/2013;
- interventi finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche, aventi ad oggetto ascensori e montacarichi, alla realizzazione di ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, sia adatto a favorire la mobilità interna ed esterna all'abitazione per le persone disabili gravi (art. 16-bis, co. 1, lett. e), del TUIR);
- interventi per la realizzazione di sistemi di monitoraggio strutturale continuo a fini antisismici;
- interventi per l'installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici ovvero di impianti solari fotovoltaici su strutture pertinenziali agli edifici;
- interventi per l'installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici agevolati;
- interventi di installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici.
Nota: la detrazione si applica purché tali interventi siano eseguiti congiuntamente a quelli indicati nel citato co. 8-bis.
BONUS EDILI
Viene prorogato dal 31/12/2021 al 31/12/2024 il termine entro il quale sostenere le spese per fruire delle detrazioni spettanti per interventi di efficienza energetica e di ristrutturazione edilizia, nonché per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici.
DETRAZIONI PER INTERVENTI DI EFFICIENZA ENERGETIVA (D.L. 63/2013 art. 14) PROROGATE FINO AL 31/12/2024 |
Detrazione del 65% per le spese documentate e sostenute relative ad interventi di riqualificazione energetica degli edifici. |
Detrazione del 65% per:
|
Detrazione del 50% per le spese sostenute dall’1/01/2021 al 31/12/2024 per l'acquisto e posa in opera di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili, fino a un valore massimo della detrazione di € 30.000. |
DETRAZIONI PER INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA (D.L. 63/2013, art. 16) PROROGATE FINO AL 31/12/2024 |
Detrazione pari al 50% per le spese sostenute per gli interventi di ristrutturazione edilizia indicati nel co. 1, art. 16-bis, del TUIR, fino ad un ammontare complessivo di spese non superiore a € 96.000 per unità immobiliare. |
Detrazione dall'imposta lorda nella misura del 50%, fino ad un ammontare complessivo delle spese non superiore a € 96.000 per unità immobiliare per ciascun anno, per le spese sostenute per gli interventi relativi all'adozione di misure antisismiche su edifici ubicati nelle zone sismiche 1, 2 e 3, riferite a costruzioni adibite ad abitazione e ad attività produttive. |
BONUS MOBILI
Per i contribuenti che fruiscono della detrazione per gli interventi di ristrutturazione edilizia è altresì riconosciuta una detrazione dall’imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le ulteriori spese documentate sostenute negli anni 2022, 2023 e 2024 per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla classe A per i forni, alla classe E per le lavatrici, le lavasciugatrici e le lavastoviglie, alla classe F per i frigoriferi e i congelatori, per le apparecchiature per le quali sia prevista l'etichetta energetica, finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione.
La detrazione, da ripartire tra gli aventi diritto in 10 quote annue di pari importo, spetta:
- nella misura del 50% delle spese sostenute ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a € 10.000 per l’anno 2022 e a € 5.000 per gli anni 2023 e 2024;
- condizione: è richiesto che gli interventi di recupero del patrimonio edilizio siano iniziati a partire dall’1/01 dell’anno precedente a quello dell’acquisto.
Nel caso di interventi di recupero del patrimonio effettuati nell’anno precedente a quello dell’acquisto, ovvero iniziati nell’anno precedente a quello dell’acquisto e proseguiti in detto anno, il limite di spesa è considerato al netto delle spese sostenute nell’anno precedente per le quali si è fruito della detrazione.
Utilizzo della detrazione dall’imposta: a tal fine, le spese sono computate a prescindere dall'importo delle spese sostenute per i lavori di ristrutturazione che fruiscono delle detrazioni.
BONUS VERDE
Viene prevista per gli anni 2022, 2023 e 2024, l’agevolazione fiscale per gli interventi relativi:
- alla sistemazione a verde di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi;
- alla realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili.
Nota: si ricorda che la detrazione spetta anche per le spese sostenute per interventi effettuati sulle parti comuni esterne degli edifici condominiali.
BONUS FACCIATE
La detrazione all’imposta lorda, spettante nella misura del 60% (in luogo del 90% previsto per le spese sostenute negli anni 2020 e 2021), per gli interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici, di cui alla Legge di bilancio 2020, viene prevista anche nell’anno 2022.
BONUS SUPERAMENTO ED ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE
Viene prevista una detrazione per interventi finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche.
DETTAGLI DELLA MISURA |
|
spese |
Ai fini della determinazione delle imposte sui redditi, ai contribuenti è riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le spese documentate sostenute dall’1/01/2022 al 31/12/2022 per la realizzazione di interventi direttamente finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti. |
detrazione |
ü € 50.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno; ü € 40.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da 2 a 8 unità immobiliari; ü € 30.00 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da più di 8 unità immobiliari.
|
ulteriori interventi |
La detrazione spetta anche per gli interventi di automazione degli impianti degli edifici e delle singole unità immobiliari funzionali ad abbattere le barriere architettoniche nonché, in caso di sostituzione dell'impianto, per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dei materiali e dell'impianto sostituito. |
Inoltre, si interviene sull’art. 121 del DL Rilancio al fine di applicare le disposizioni relative all’opzione per la cessione del credito o per lo sconto in fattura in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione spettante anche alle spese sostenute per gli interventi finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche.
BONUS ACQUA POTABILE
Viene prorogata l’operatività del credito d'imposta spettante nella misura del 50% delle spese sostenute fino al 31/12/2023 (in luogo del 31/12/2022) per l'acquisto e l'installazione di sistemi di filtraggio, mineralizzazione, raffreddamento e addizione di anidride carbonica alimentare finalizzati al miglioramento qualitativo delle acque per il consumo umano erogate da acquedotti.
Il bonus spetta nel limite di € 1,5 milioni per l'anno 2023.
BONUS PER L’ATTIVITA’ FISICA ADATTATA
Viene previsto, ai fini dell’IRPEF, il riconoscimento ai contribuenti, nel limite massimo complessivo di € 1,5 milioni per il 2022, di un credito d’imposta per le spese documentate sostenute per fruire di attività fisica adattata.
Attuazione: le modalità attuative della misura sono definite con decreto ministeriale.
BONUS IMPIANTI DA FONTI RINNOVABILI
Viene previsto, ai fini dell’IRPEF, il riconoscimento ai contribuenti, nel limite massimo complessivo di € 3 milioni per il 2022, di un credito d’imposta per le spese documentate
- relative all’installazione di sistemi di accumulo integrati in impianti di produzione elettrica alimentati da fonti rinnovabili,
- anche se già esistenti e beneficiari degli incentivi per lo scambio sul posto
Attuazione: le modalità attuative della misura sono definite con decreto ministeriale.
CARTA CULTURA
Viene prevista l’assegnazione a tutti i residenti in Italia in possesso, ove previsto, di permesso di soggiorno, nell'anno del compimento del 18° anno e nel rispetto del limite massimo di spesa di € 230 milioni annui a decorrere dal 2022, una Carta elettronica.
ULTERIORI ASPETTI |
|
finalità |
Promuovere lo sviluppo della cultura e la conoscenza del patrimonio culturale. |
carta elettronica |
|
aspetti reddituali |
Le somme assegnate con la Carta non costituiscono reddito imponibile del beneficiario e non rilevano ai fini del computo del valore dell'ISEE. |
attuazione |
Si rinvia ad un apposito DM la definizione degli importi nominali da assegnare nel rispetto del limite di spesa e i criteri e modalità di attribuzione e di utilizzo della Carta. |
vigilanza |
A tal fine, il Ministero della cultura e la GDF stipulano una apposita convenzione |