Novità fiscali - DICEMBRE 2021

15 Dicembre 2021

Per tutti i nostri clienti, proponiamo con linguaggio semplice e sintetico, un riepilogo delle ultime novità fiscali ed alcuni commenti relativi ad argomenti di utilità generale.

COMUNICAZIONI PRECOMPILATE DELLA LIQUIDAZIONE PERIODICA IVA

COMUNICATO AGENZIA ENTRATE DELL’8/11/2021

L’Agenzia Entrate, con il comunicato dell’8/11/2021, ha reso noto che sono disponibili sul portale F&C le Comunicazioni precompilate della liquidazione periodica Iva del III trimestre 2021.

Gli operatori Iva che hanno utilizzato e validato i registri Iva precompilati relativi al III trimestre 2021, resi disponibili dall’Agenzia, potranno visualizzare la Comunicazione. Infatti, tramite la validazione, con o senza modifiche, l’Agenzia ha potuto elaborare la liquidazione Iva, in cui, oltre ai dati provenienti dai registri Iva, sono caricati i dati dei corrispettivi giornalieri inviati in via telematica e quelli delle comunicazioni Iva della liquidazione periodica del trimestre precedente.

Nota: a seguito della visualizzazione, la Comunicazione Iva potrà essere modificata, integrata ed inviata.

MODALITA’ DI PAGAMENTO ALTERNATIVA: addebito diretto sul c/c o scarico dell’F24 per effettuare il versamento.

Nota: la convalida dei registri per tutti i trimestri del prossimo anno comporta sia la visualizzazione della Comunicazione Iva precompilata per il trimestre di riferimento e sia la messa a disposizione dal 2023 nell’area riservata della dichiarazione annuale Iva già predisposta dall’Agenzia.

COMUNICAZIONI IVA PERIODICHE:

  • visualizzazione della comunicazione Iva: nel portale F&C nella sezione “Liquidazioni periodiche Iva”;
  • bozza della precompilata: gli operatori potranno modificarla, integrarla ed inviarla;
  • pagamento dell’Iva dovuta:

ü  può effettuarsi tramite addebito diretto in c/c oppure è possibile scaricare l’F24 precompilato per procedere al pagamento con le modalità ordinarie;

ü  nel caso di invio della Comunicazione entro il termine di versamento dell’Iva dovuta (per il III trimestre entro il 16/11) e quindi prima del termine ordinario (per il III trimestre il 30/11), nella sezione dedicata ai pagamenti saranno già preimpostati il codice tributo e l’importo da pagare.

ASPETTI OPERATIVI

ELENCO LIQUIDAZIONI PERIODICHE

Nella sezione “Liquidazioni periodiche IVA” il soggetto IVA o l’intermediario delegato può visualizzare, integrare ed inviare le Comunicazioni delle liquidazioni periodiche IVA precompilate.

L’utente, dopo aver selezionato il “Liquidazioni periodiche Iva”, troverà nell’Elenco liquidazioni periodiche le Comunicazioni IVA precompilate relative ai trimestri del 2021.

STATI CHE POSSONO ASSUMERE LE COMUNICAZIONI IVA

in lavorazione

riguarda le comunicazioni per le quali non sono scaduti i termini ordinari per l’invio e che sono modificabili o integrabili dall’utente

inviata in attesa di esito

  • le comunicazioni assumono tale stato dopo che l’utente clicca sul pulsante “Valida comunicazione per l’invio”;
  • la comunicazione resta in tale stato fino al completamento della procedura dell’invio per poi passare, a seconda dell’esito, a quello “Accettata” o “Rifiutata”;
  • le comunicazioni con tale stato non sono più modificabili.

accettata

  • l’invio della comunicazione è andato a buon fine e nell’Elenco delle liquidazioni periodiche verranno indicate per l’invio la data e l’identificativo;
  • le comunicazioni con tale stato non sono più modificabili;

scartata

  • l’invio della comunicazione non è andato a buon fine;
  • l’utente può integrare la Comunicazione per correggere l’errore che ha comportato lo scarto ed effettuare un nuovo invio.

non inviata

assumono tale stato le comunicazioni per le quali sono scaduti i termini ordinari per l’invio

annullata / sostituita

assumono tale stato le comunicazioni in precedenza inviate dopo che l’utente ha inviato, tramite l’applicativo web, una nuova comunicazione sostitutiva.

VALORI CHE PUO’ ASSUMERE LO STATO DI PAGAMENTO

Da non versare

nel caso in cui l’importo indicato nel rigo VP14IVA da versarenon supera € 25,82.

Da versare

il valore, a seguito dell’invio della Comunicazione senza scarto, può cambiare in InseritoPrenotato, Effettuato o Rifiutato 

Le azioni per ogni Comunicazione IVA dipendono dallo stato, data di sistema e stato del pagamento.

STATO DELLA COMUNICAZIONE IVA

AZIONI SELEZIONABILI DALL’UTENTE

in lavorazione

  • Integra Comunicazione
  • Scarica XML

inviata in attesa di esito

  • Visualizza Comunicazione (il documento elaborato non è più modificabile)
  • Scarica XML

accettata” e stato di pagamento “da versare

  • Visualizza Comunicazione (il documento elaborato non è più modificabile)
  • Scarica XML
  • Accedi alla sezione pagamenti (se il valore indicato nel rigo VP14 “IVA da versare” è superiore a € 25,82)
  • Compila Comunicazione sostitutiva
  • Visualizza esito

accettata” e stato di pagamento “prenotato

  • Visualizza Comunicazione (il documento elaborato non è più modificabile)
  • Scarica XML
  • Visualizza attestazione di prenotazione
  • Compila Comunicazione sostitutiva
  • Visualizza esito

accettata” e stato di pagamento “effettuato

  • Visualizza Comunicazione (il documento elaborato non è più modificabile)
  • Scarica XML
  • Visualizza attestazione di prenotazione
  • Visualizza attestazione di pagamento
  • Compila Comunicazione sostitutiva
  • Visualizza esito

accettata” e stato di pagamento “rifiutato

  • Visualizza Comunicazione (il documento elaborato non è più modificabile)
  • Scarica XML
  • Accedi alla sezione pagamenti (se il valore indicato nel rigo VP14 “IVA da versare” è superiore a € 25,82)
  • Compila Comunicazione sostitutiva
  • Visualizza esito
  • Visualizza attestazione di prenotazione
  • Visualizza attestazione di pagamento

scartata” e stato di pagamento “da versare” o “da non versare

  • Visualizza Comunicazione (il documento elaborato non è più modificabile)
  • Integra Comunicazione
  • Scarica XML
  • Visualizza esito

INTEGRAZIONE COMUNICAZIONE IVA

La Comunicazione Iva in stato “in lavorazione” può essere sia visualizzata e sia modificata dall'utente.

AZIONE “INTEGRA COMUNICAZIONE: con essa l’utente,

  • a seguito della verifica dei dati contenuti nella bozza della Comunicazione IVA precompilata o in quella dallo stesso in precedenza integrata e salvata,
  • può modificare i dati ritenuti non corretti.

Il sistema procederà in automatico, a seguito della modifica dei dati, alla riliquidazione della Comunicazione, ricalcolando gli importi indicati nei seguenti righi:

  • VP6 (col. 1 IVA dovuta / col. 2 IVA a credito)
  • VP12 (interessi dovuti)
  • VP14 (col. 1 IVA da versare o col. 2 IVA a credito)

INVIO COMUNICAZIONE IVA

L’utente, a seguito dell’effettuazione delle modifiche/integrazioni, potrà procedere alla richiesta d’invio della Comunicazione selezionando la seguente funzione:

Dopo la suddetta operazione, la comunicazione IVA assumerà lo stato “inviata in attesa di esito” per poi passare nello stato “accettata” o “scartata”, a seconda che l’invio del file sia andato o meno a buon fine, e saranno indicati nell’elenco delle liquidazioni periodiche la data di invio e il relativo numero identificativo.

La funzionalità “Visualizza esito”, prevista per le Comunicazioni con stato “accettata” o “rifiutata”, consente all’utente di visualizzare o scaricare la notifica dell'esito dell'invio.

Nota: le comunicazioni con stato “inviata in attesa di invio” o “accettata” non sono più modificabili.

COMUNICAZIONI CON STATO “SCARTATA: in tal caso, l’utente potrà eliminare l’errore che ha comportato lo scarto modificando la Comunicazione IVA con l’azione “Integra Comunicazione”.

L’utente troverà, dopo il salvataggio, nell’elenco delle liquidazioni periodiche 2 comunicazioni relative allo stesso trimestre:

  • quella in precedenza inviata con stato “scartata” e con l’indicazione della data di invio e dell’identificativo invio SDI;
  • quella nuova modificata con stato “in lavorazione” che può essere di nuovo ritrasmessa o eliminata.

PAGAMENTO DELL’IVA

Se la Comunicazione IVA è in stato “accettata” e risulta un’IVA da versare (rigo VP14 col 1 superiore a € 25,82) l’utente, attraverso l’azione “Accedi alla sezione pagamenti”, può:

  • richiedere al sistema l’addebito diretto nel c/c;
  • stampare l’F24 precompilato e procedere al pagamento.

AZIONE “ACCEDI ALLE SEZIONE PAGAMENTI:

  • tale azione non è presente per il IV trimestre, in quanto i soggetti inclusi nella “Platea” verso i quali sono predisposti i documenti IVA precompilati, liquidano e versano l’eventuale IVA di detto trimestre in sede di presentazione della dichiarazione annuale;

Nota: con riguardo al IV trimestre, l’utente potrà comunque visualizzare ed integrare la bozza della Comunicazione IVA resa disponibile e procedere al suo invio.

  • se viene selezionata dall’utente, verrà visualizzata la schermata in cui lo stesso dovrà indicare il codice IBAN, di cui sarà controllata la correttezza.

Nel caso di richiesta del pagamento quando i termini ordinari per il versamento dell’IVA sono ormai scaduti, ossia dopo:

  • 16/05 - Comunicazione IVA del 1° trimestre
  • 20/08 - Comunicazione IVA del 2° trimestre
  • 16/11 - Comunicazione IVA del 3° trimestre

l’utente deve calcolare ed indicare negli appositi righi le sanzioni e gli interessi dovuti per il tardivo pagamento.

Anche il servizio web di pagamento dell’IVA può assumere diversi “stato del pagamento” solo in corrispondenza di una Comunicazione con stato “accettata” e con l’importo dell’IVA da versare (rigo VP14, col. 1) superiore a € 25,82: Da versare, Inserito, Prenotato, Effettuato e Rifiutato.

PAGAMENTO

andato a buon fine

lo stato del pagamento passa a “Effettuato” e l’utente potrà anche scaricare l’attestazione di pagamento con l’azione “Visualizza l’attestazione di pagamento

non andato a buon fine

lo stato del pagamento passa a ‘Rifiutato” e nella relativa attestazione verrà indicato il motivo del rifiuto.

PAGAMENTO

effettuato nei termini

in tal caso, la data di pagamento è preimpostata con la data di scadenza ordinaria del trimestre di riferimento; la data può essere anticipata al giorno in cui è stato effettivamente eseguito il versamento.

effettuato oltre i termini del trimestre di riferimento

in tal caso, la data di pagamento è impostata al giorno in cui è stato effettivamente eseguito il pagamento e tale data non è modificabile.

COMUNICAZIONE IVA SOSTITUTIVA

L’utente che, a seguito della trasmissione della Comunicazione IVA relativa ad un determinato trimestre, rileva la presenza di dati incompleti o inesatti

  • può procedere alla compilazione ed invio di una Comunicazione IVA sostitutiva
  • entro la data di presentazione della dichiarazione IVA relativa al medesimo anno.

Funzionalità “Compila Comunicazione sostitutiva: è consentita solo per le Comunicazioni IVA con stato “accettata”.

COMUNICAZIONE SOSTITUTIVA:

  • con il suo invio, quella in precedenza inviata assumerà lo stato “annullata/sostituita”;
  • se da quella inviata risulta un importo IVA da versare e l’assenza di pagamenti già effettuati tramite applicazione web relativi alla Comunicazione annullata e sostituita, l’utente può pagare l’importo dovuto selezionando l’azione “Accedi alla sezione pagamenti”; invece, se l’utente aveva effettuato il pagamento tramite applicazione web, il versamento dell’IVA dovuta e indicata nella Comunicazione sostitutiva non potrà effettuarsi con tale modalità web ma l’utente potrà stampare l’F24 e procedere al pagamento con le modalità ordinarie.

FAQ DELL’AGENZIA ENTRATE

DICHIARAZIONE ANNUALE IVA E INTEGRAZIONE REGISTRI

Quesiti

  • Quesito n. 1: nella funzione “Modifica ulteriori dati”, presente per i documenti annotati nella bozza del registro acquisti, tra le tipologie d’acquisto è indicato anche un campo “Importo beni non inerenti all’attività” che non corrisponde ad un campo del rigo VF27 della dichiarazione. Viene chiesto cosa indicare in tale campo.
  • Quesito n. 2: per ogni annotazione del registro degli acquisti in lavorazione è possibile con la funzione “Modifica ulteriori dati”, oltre a modificare la percentuale di detrazione oggettiva, indicare la tipologia d’acquisto o di suddividere il totale della fattura al netto dell’Iva tra diverse tipologie previste (beni ammortizzabili e non ammortizzabili, beni destinati alla rivendita o altro). Viene chiesto il motivo per cui debba fornirsi tale informazione.

Soluzioni

  • Aspetti comune ad entrambi i quesiti:

ü  nella dichiarazione IVA il totale degli acquisti e delle importazioni indicate nel rigo VF23 va ripartito tra le diverse tipologie individuate nel rigo VF27;

ü  essendo tale informazione assente nelle fatture elettroniche, non è possibile la compilazione automatica e puntuale del rigo VF27;

ü  per precompilare anche tale rigo della dichiarazione IVA, occorre che il soggetto Iva effettui la ripartizione degli imponibili in fase di modifica e integrazione dei registri IVA elaborati;

  • Quesito n. 1 (ulteriori specifiche): se in fattura risultino anche acquisti non inerenti all’attività per i quali è stata riportata una detraibilità pari a zero, nella suddivisione del totale imponibile tra le diverse tipologie di beni occorrerà indicare nel campo “beni non inerenti all'attività” la corrispondente quota dell’imponibile per il quale è stata indicata una percentuale di detraibilità uguale a zero;
  • Quesito n. 2 (ulteriori specifiche): l’integrazione è possibile entro il 10/02 dell’anno successivo a quello in cui sono state annotate le fatture (termine ultimo per la messa a disposizione della bozza della dichiarazione IVA annuale)

INSERIMENTO NEL REGISTRO ACQUISTI DI FATTURA ELETTRONICA

Quesito

Si chiede se sia possibile inserire nel registro degli acquisti relativo al mese di luglio una fattura elettronica con data documento ricadente nei mesi precedenti.

Soluzione

Si. Nell’applicativo vi è la funzionalità, attivabile con il pulsante “inserisci nuovo documento”, che consente l’integrazione delle bozze dei registri degli acquisti mensili in lavorazione, con le fatture SDI ricevute in mesi precedenti e non annotate in un registro validato, indicando il l’identificativo SDI. L’operazione è possibile per le sole fatture d’acquisto ricevute o di cui è stata presa visione.

INDICAZIONE DELLA CORRETTA PERCENTUALE DI IVA DETRAIBILE

Quesito

È stato effettuato l’acquisto di un bene per il quale l’Iva addebita in fattura è indetraibile o ammessa in misura ridotta. A tal fine, viene chiesto se sia possibile modificare nel registro degli acquisti precompilato la percentuale della detrazione Iva spettante.

Soluzione

Le e-fatture non contengono tutte le informazioni essenziali per la corretta liquidazione dell’imposta (ad es., la percentuale e di detrazione oggettiva) essendo le stesse note solo al cessionario/committente. Pertanto, l’elaborazione delle bozze dei registri Iva acquisti viene effettuata applicando la presunzione che per tutti i documenti annotati la percentuale di detrazione spettante sia interamente detraibile. Quindi, nel caso in cui l’Iva relativa ad uno specifico acquisto sia totalmente o parzialmente indetraibile, il soggetto IVA potrà indicare, tramite la funzionalità “Modifica ulteriori dati”, entro la fine del mese successivo al trimestre in cui la fattura è stata annotata, la corretta percentuale di detrazione in fase di integrazione del registro in lavorazione.

DOPPIA ANNOTAZIONE DEI DATI DI UN’OPERAZIONE

Quesito

Per una cessione di beni ad un soggetto passivo non residente è stata emessa fattura elettronica tramite SDI. I dati dell’operazione sono stati indicati anche nel quadro DTE della comunicazione delle operazioni transfrontaliere regolarmente inviata. Si chiede se i dati annotati nel registro vendite saranno acquisiti dalla fattura elettronica o dalla comunicazione delle operazioni transfrontaliere.

Soluzione

L’operatore IVA che, in aggiunta all’invio via SDI di una e-fattura per un’operazione transfrontaliera, invia i dati relativi alla stessa operazione con la comunicazione delle operazioni transfrontaliere,

  • la presenza di dati duplicati acquisiti da fonti informative diverse non è sempre rilevabile in modo puntuale
  • e ove possibile nei registri precompilati sono inseriti solo i dati acquisiti con le e-fatture.

Pertanto,

  • il soggetto IVA dovrà cancellare dal registro l’annotazione che riporta nel campo “Invio” il valore “Comunicazione transfrontaliera precompilata” (ossia dati acquisiti da esterometro)
  • nel caso in cui riscontri la doppia annotazione dei dati di un’operazione.

ANNOTAZIONE DELLE FATTURE ELETTRONICHE NEL REGISTRO

Quesito

Un soggetto ha segnalato di far parte della platea in corso d’anno. Si chiede come possano annotarsi le e-fatture ricevute nei mesi dell’anno precedenti al mese in cui è stata fatta la segnalazione e non ancora detratte.

Soluzione

L’accesso alle bozze dei registri precompilati è possibile a partire dai registri del mese in cui è stata effettuata la segnalazione di far parte della platea di riferimento. Nell’applicativo è prevista la funzionalità, attivabile con il pulsante “inserisci nuovo documento”,

  • che consente di integrare le bozze dei registri degli acquisti mensili in lavorazione
  • con le fatture SDI ricevute in mesi precedenti e non ancora detratte.

Per l’integrazione dovrà indicarsi l’identificativo della fattura rilasciato dallo SDI e la fattura sarà annotata nel registro.

FATTURE CARTECEE RICEVUTE DA CONTRIBUENTE FORFETARIO

Quesito

Si chiedono chiarimenti in merito all’annotazione nelle bozze dei registri precompilati delle fatture cartacee ricevute da un soggetto forfetario.

Soluzione

Nella fase di integrazione delle bozze dei registri IVA proposte per il mese di riferimento, il soggetto IVA, tra il 1° giorno del mese di riferimento e l’ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento, può inserire, tramite la funzionalità “inserisci nuovo documento” presente nel registro delle fatture emesse e ricevute, eventuali documenti rilevanti ai fini IVA non emessi o non pervenuti tramite SDI o esterometro.

NOTA DI DEBITO

Quesito

Ho trasmesso (ho ricevuto) una nota di debito ex art. 60, co. 7, del DPR 633/1972. A tal fine si chiede come la stessa vada annotata e come partecipa alla liquidazione.

Soluzione

I criteri di compilazione attuali non consentono di individuare una nota di debito o fattura emessa ai sensi del citato co. 7. Non essendo possibile distinguere tale documento, lo stesso verrà proposto nel registro delle fatture emesse dell’emittente e nel registro delle fatture di acquisto del cessionario. L’emittente potrà eliminare dai campi della liquidazione periodica l’importo di tali documenti. Il cessionario, nel caso in cui non abbia provveduto al pagamento di tale tipo di fattura, dovrà, per esercitare il diritto alla detrazione, posticipare l’annotazione (e la conseguente detraibilità) al mese in cui avverrà il pagamento tramite la funzionalità prevista dall’applicativo.

AUTOFATTURA PER SPLAFONAMENTO

Quesito

È stato inviato un documento TD21 per splafonamento a fronte del quale è stata versata l’Iva con l’F24. Il documento risulta annotato in entrambi i registri. Si chiede come gestire tale situazione.

Soluzione

Rispetto alle informazioni trasmesse con il suddetto documento, l’Agenzia non è in grado di distinguere se, a fronte dello splafonamento, l’Iva risulti già regolata con versamento con F24 o deve assolversi in liquidazione. Pertanto, il documento è trattato come se l’IVA dovesse regolarsi in liquidazione, con annotazione quindi in entrambi i registri. Il contribuente dovrà modificare la bozza di LI.PE. nel caso di Iva già assolta con versamento tramite F24.

NOTA DI CREDITO

Quesito

A fronte dell’emissione di una nota di credito con importi positivi e negativi, che risulta annotata nei registri con solo importi negativi, è presente l’avviso “Nel tuo registro è presente almeno una nota di credito o di debito: per tali documenti occorre verificare la correttezza dei segni degli imponibili/importi e modificarli, se necessario, attraverso l'azione “Modifica segno nota di variazione”. Cosa significa e come è possibile modificare l’annotazione.

Soluzione

Con riguardo ai tipi documento TD04 (o TD08), trattandosi di documenti emessi per rettificare in diminuzione importi presenti in una fattura in precedenza inviata, sono annotati nel registro delle fatture emesse del soggetto emittente con valore negativo, relativamente ad ogni linea riportata nel documento. Per il cessionario sono parallelamente annotati nel registro delle fatture acquisti con valore negativo, relativamente ad ogni linea riportata nel documento. Premesso che per effettuare una rettifica in diminuzione occorre trasmettere un documento TD04 (oTD08), mentre per effettuare una rettifica in aumento occorre trasmettere un documento TD05 (o TD09), anche una nota di credito (Tipo documento TD04 o TD08) composta da linee con importi positivi e negativi, sarà annotata con i suddetti criteri, considerando quindi tutti gli importi in valore assoluto con segno negativo senza considerare il segno indicato nel documento inviato. Solo per le annotazioni relative a nota di credito o note di debito, il contribuente può modificare l’annotazione solo con riguardo al segno dell’importo riportato in ogni riga tramite l’azione “Modifica segno nota di variazione”.

REVERSE CHARGE

Quesito

Si chiedono chiarimenti circa l’annotazione nei registri Iva precompilati delle fatture relative agli acquisti soggetti a reverse charge.

Soluzione

Nel caso di operazioni soggette a reverse charge, il cedente/prestatore emette la fattura senza addebitare l’imposta indicando l’apposito codice Natura.

Il cessionario/committente integra la fattura ricevuta con l’indicazione dell’aliquota e della relativa imposta e la annota in entrambi i registri IVA.

Nel registro degli acquisti precompilati del cessionario/committente

  • è annotata la fattura ricevuta tramite SDI con il relativo codice Natura e il documento integrativo TD16 emesso e trasmesso tramite SDI dal cessionario,
  • in cui è indicata l’imposta dovuta in aggiunta all’imponibile dell’operazione e nel registro delle fatture emesse è annotato solo il documento integrativo TD16.

Il cessionario che decide di integrare la fattura ricevuta in reverse charge mediante la trasmissione del documento integrativo TD16 ha il vantaggio che tale documento verrà in automatico annotato in entrambi i registri IVA e il soggetto dovrà solo inserire eventuali informazioni non presenti nel documento SDI.

Con riguardo alle operazioni passive (VP3) per l’elaborazione della LI.PE. sarà considerato solo l’imponibile indicato nella e-fattura ricevuta in reverse charge annotata nel registro degli acquisti e non quello indicato nel documento integrativo TD16.

Invece, se il cessionario decide di integrare manualmente la fattura ricevuta in reverse charge non sarà consentito inserire manualmente l’annotazione del documento cartaceo integrativo nel registro delle emesse e degli acquisti e, quindi, non sarà possibile la loro convalida non essendo complete le bozze dei registri.

BOLLETTE DOGANALI

Quesito

In presenza della segnalazione della presenza di bollette doganali, si chiede come le stesse possano annotarsi nelle bozze dei registri acquisti precompilati.

Soluzione

L’elaborazione delle bozze dei registri IVA non prevede allo stato attuale che possano adoperarsi in automatico i dati delle bollette doganali.

Poiché tali documenti vanno annotati nei registri degli acquisti, per permettere al cessionario la detrazione dell’Iva e la convalida dei registri,

  • per agevolare tale annotazione
  • l’Agenzia rende disponibili alcune informazioni identificative delle bollette doganali ricevute (con esclusione dei dati riferiti all’importo/imponibile e all’imposta).

Pertanto, l’operatore potrà integrare, tramite l’apposita funzionalità prevista dall’applicativo,

  • le bozze dei registri degli acquisti
  • con i dati delle bollette doganali.

ACQUISTO DALL’ESTERO

Quesito

È stato trasmesso un documento TD17 per integrare, con il dato dell’imposta, una fattura cartacea rilasciata da un prestatore comunitario. A tal fine, viene chiesto come avviene la gestione del documento nei registri e nella liquidazione.

Soluzione

Il documento trasmesso al SDI con il suddetto codice

  • è annotato nei registri delle fatture emesse e ricevute
  • del soggetto che emette il documento.

L’imponibile del TD17 sarà computato nel rigo VP3 della LI.PE. del periodo e l’Iva rispettivamente nei campi VP4 e VP5 della stessa LI.PE.

INCLUSIONE/ESCLUSIONE DALLA PLATEA

Quesito 1

Un soggetto ha aperto la partita IVA nel 2021 e non risulta incluso nella platea di riferimento nonostante lo stesso abbia le caratteristiche per farne parte. Viene chiesto se lo stesso possa fruire dei registri IVA precompilati a partire dal mese in cui è iniziata l’attività con la nuova partita Iva.

Quesito 2

Un soggetto è stato incluso nella platea di riferimento in assenza delle caratteristiche per farne parte. Si chiede come deve segnalarsi tale circostanza.

Soluzione Quesito 1

La circostanza di essere un soggetto in possesso delle caratteristiche per essere incluso nella platea potrà essere segnalata nella sezione “Situazione soggetto IVA”. A seguito della segnalazione si potrà accedere alle altre sezioni relative ai documenti IVA precompilati e alle relative funzionalità. L’accesso sarà consentito a partire dai registri del mese in cui è stata effettuata la segnalazione.

Soluzione Quesito 2

Nella sezione “Situazione soggetto IVA” è possibile segnalare la circostanza di non avere le caratteristiche per essere incluso nella platea. A seguito della segnalazione verrà inibita la possibilità di accedere alle sezioni relative ai documenti IVA precompilati e alle relative funzionalità.

PRO-RATA DI DETRAIBILITA’ IVA

Quesito

Alla sezione “detraibilità soggettiva” della pagina “Profilo soggetto IVAè indicata una % di detrazione soggettiva di pro-rata non coincidente con quella dell’ultima dichiarazione. Si chiede se la stessa possa essere modificata e come incide sull’Iva portata a credito.

Soluzione

Nella suddetta sezione viene proposta la percentuale indicata nel campo VF34 della dichiarazione IVA dell’anno precedente oppure del 2° anno precedente, nel caso in cui sia l’unica informazione disponibile alla data di elaborazione dei registri.

Il contribuente potrà modificare il dato se non corrisponde alla percentuale effettiva.

Il sistema applicherà in fase di calcolo dell’Iva da detrarre la percentuale di detraibilità soggettiva a tutte le fatture/documenti annotati nel registro degli acquisti.

ACCESSO TRAMITE INTERMEDIARIO

Quesito

Si chiede se sia possibile accedere tramite un intermediario.

Soluzione

Il contribuente può accedere all’applicativo web dei documenti precompilati IVA anche per il tramite dell’intermediario già in possesso della delega per il servizio di consultazione e acquisizione delle e-fatture o dei loro duplicati informatici ovvero delega per il servizio di consultazione dei dati rilevanti ai fini IVA. Non occorre conferire una nuova delega specifica per l’accesso ai documenti precompilati IVA. Gli intermediari in possesso della delega per i servizi inerenti la fatturazione elettronica saranno in automatico delegati alla gestione dei documenti IVA precompilati, alla consultazione degli altri dati rilevanti ai fini IVA presenti nel cassetto fiscale, alla validazione delle bozze dei registri IVA, all’invio delle comunicazioni delle liquidazioni periodiche e della dichiarazione annuale e alla trasmissione del relativo F24.

Home Novità fiscali Novità fiscali - DICEMBRE 2021