DECRETO FISCALE – DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA RISCOSSIONE
ROTTAMAZIONE-TER E SALDO E STRALCIO: RIMESSIONE IN TERMINI
Vengono rimodulati i termini di versamento delle rate in scadenza nell’anno 2020
- per alcuni istituti di definizione agevolata di carichi affidati all’agente della riscossione,
- rimettendo in termini i contribuenti che hanno fruito di tali benefici, con riguardo alle rate dovute nel 2020.
Nello specifico, viene prevista la riammissione ai provvedimenti di definizione agevolata
- per i contribuenti che hanno omesso il pagamento delle rate del 2020
- nei tempi previsti dal Decreto Sostegni-bis.
TERMINI DI VERSAMENTO
Le rate non versate, riferite alle scadenze del 2020, potranno corrispondersi, in unica soluzione, entro il 30/11 unitamente a quelle previste in scadenza nel 2021.
Pertanto, entro il 30/11/2021 dovranno corrispondersi integralmente:
- le rate della “Rottamazione-ter” e della “Definizione agevolata delle risorse UE” scadute
ü il 28/02, 31/05, 31/07, 30/11 del 2020
ü e 28/02, 31/05, 31/07, 30/11 del 2021;
- le rate del “Saldo e stralcio” scadute
ü il 31/03, 31/07 del 2020
ü e 31/03, 31/07 del 2021.
Nota: per il pagamento entro tale nuovo termine sono ammessi i 5 gg di tolleranza previsti dal D.L. 119/2018 e, quindi, il pagamento potrà effettuarsi entro il 6/12/2021.
TERMINE DI PAGAMENTO DELLE CARTELLE
Viene previsto che, per le cartelle notificate dall’1/09 al 31/12/2021,
- viene prolungato fino a 150 gg dalla notifica (rispetto agli ordinari 60 gg previsti)
- il termine per il relativo pagamento senza applicazione di interessi di mora.
Nota: prima di tale termine l’Agente della riscossione non potrà dare corso all’attività di recupero del debito iscritto a ruolo.
RATEIZZAZIONI
Le disposizioni previste contengono norme applicabili
- alle rateizzazioni di somme iscritte a ruolo in corso all’inizio delle sospensioni della riscossione dovute all’emergenza Covid-19,
- ovvero ai piani di dilazione in essere alla data dell’8/03/2020 cioè prima dell’inizio del periodo di sospensione della riscossione conseguente all’emergenza Covid-19.
Nota: per i soggetti con residenza, sede legale/operativa nei comuni della c.d. zona rossa (allegato 1 del DPCM 1/03/2020), la sospensione decorre dal 21/02/2020 e non dall’8/03/2020.
NUOVI TERMINI DI DECADENZA PER I RATEIZZI IN ESSERE ALL’INIZIO DELLA SOSPENSIONE COVID-19
- rateizzazioni in essere alla data dell’8/03/2020: è prevista l’estensione da 10 a 18 del numero di rate che, se non pagate, determinano la decadenza della dilazione concessa;
- rateizzazioni concesse dopo l’8/03/2020 e rateizzazioni relative a richieste già presentate o che verranno presentate fino al 31/12/2021: la decadenza si determina nel caso di mancato pagamento di 10 rate;
- rateizzazioni richieste a partire dall’1/01/2022: la decadenza si verificherà dopo il mancato pagamento di 5 rate.
DIFFERIMENTO TERMINI DI PAGAMENTO DEI RATEIZZI IN ESSERE ALL’INIZIO DELLA SOSPENSIONE COVID
I debitori che, alla data del 22/10/2021,
- siano decaduti da piani di dilazione in essere alla data dell’8/03/2020
- sono riammessi in automatico ai medesimi piani,
- con riferimento ai quali il termine di pagamento delle rate sospese ai sensi dei co. 1, 2 e 2-bis, art. 68, del DL Cura Italia, è fissato al 31/10/2021 (il versamento viene considerato tempestivo anche se effettuato entro il 2/11), in luogo del 30/09/2021.
Nota: anche nel caso di riammissione ai piani si incorre nella decadenza dal beneficio in caso di mancato pagamento di 18 rate, anche non consecutive.
Inoltre, viene previsto con riguardo ai carichi ricompresi nei suddetti piani di dilazione che:
- restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e gli adempimenti svolti dall’agente della riscossione nel periodo dall’1/10/2021 al 22/10/2021 e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base degli stessi;
- restano acquisiti, relativamente ai versamenti delle rate sospese dei suddetti piani eventualmente eseguiti nello stesso periodo, gli interessi di mora corrisposti e le sanzioni e le somme aggiuntive corrisposte.
FAQ DELL’AGENZIA ENTRATE-RISCOSSIONE
L’Agenzia Entrate-Riscossione ha reso noto le FAQ in materia di riscossione
- a seguito delle misure disposte dal D.L. 146/2021 (c.d. Decreto Fiscale)
- che ha previsto nuovi termini per il pagamento di cartelle e rateizzi.
TERMINI PER IL PAGAMENTO DELLE CARTELLE |
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Quesito |
Si chiede quali siano i termini previsti per il pagamento delle cartelle notificate dall’1/09/2021 al 31/12/2021. |
Soluzione |
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PAGAMENTO RATE DELLE DEFINIZIONI AGEVOLATE |
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Quesito |
Si chiede quali sono i nuovi termini previsti per il pagamento delle rate in scadenza della “Rottamazione-ter” e del “Saldo e stralcio”. |
Soluzione |
ü le rate della “Rottamazione-ter” e “Definizione agevolata delle risorse UE” scadute - il 28/02, 31/05, 31/07, 30/11 del 2020 - e 28/02, 31/05, 31/07, 30/11 del 2021; ü le rate del “Saldo e stralcio” scadute - il 31/03 e 31/07 del 2020 - e 31/03 e 31/07 del 2021. |
BOLLETTINI DI PAGAMENTO DA UTILIZZARE |
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Quesito |
Si chiede quali siano i bollettini da utilizzare nel caso di non rispetto delle scadenze di legge ma si provvede al pagamento delle rate della “Rottamazione-ter” e del “Saldo e stralcio” entro i nuovi termini previsti dal D.L. 146/2021. |
Soluzione |
Per il pagamento è possibile continuare ad utilizzare i bollettini contenuti nella "Comunicazione delle somme dovute" (nel caso di suo smarrimento, è possibile richiederne una copia tramite il servizio online) di cui si dispone anche se il versamento dovesse effettuarsi in date differenti rispetto a quelle originarie. Inoltre, tramite l’apposito servizio “Verifica lo stralcio dei debiti nella tua Definizione agevolata”
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PAGAMENTO DELLE RATE SCADUTE DURANTE IL PERIODO DI SOSPENSIONE |
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Quesito |
Si chiede se sia previsto un nuovo termine di pagamento con riguardo ad un piano di rateizzazione in essere alla data dell’8/03/2020 con rate scadute durante il periodo di sospensione emergenziale (8/03/2020-31/08/2021). |
Soluzione |
Sì. Il D.L. 146/2021 ha previsto che,
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DECADENZA DELLA DILAZIONE |
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Quesito |
Si chiede se sia prevista qualche agevolazione con riguardo ad un piano di rateizzazione in essere alla data dell’8/03/2020, prima del periodo emergenziale, per il quale potrebbero aversi difficoltà nel corrispondere tutte le rate scadute entro il 31/10/2021. |
Soluzione |
Sì. Il D.L. 146/2021 ha esteso a 18 il numero massimo delle rate, anche non consecutive,
Pertanto, i contribuenti che hanno interrotto i pagamenti delle rate durante il periodo della sospensione dovranno effettuare il versamento di un numero di rate tale da evitare la decadenza dal beneficio della dilazione. |
DECADENZA PER OMESSO PAGAMENTO |
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Quesito |
Con riguardo ad un piano di rateizzo concesso dopo l’8/03/2020, con quante rate non pagate si verifica la decadenza ? |
Soluzione |
La decadenza si determina nel caso di mancato pagamento di 10 rate per le rateizzazioni concesse dopo l’8/03/2020 e per quelle riferite a richieste presentate fino al 31/12/2021. |
TERMINE DI PAGAMENTO DELLE RATE SCADUTE |
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Quesito |
Si chiede se sia previsto un nuovo termine di pagamento con riguardo ad un rateizzo concesso dopo l’8/03/2020 con rate scadute durante il periodo di sospensione emergenziale (8/03/2020-31/08/2021). |
Soluzione |
No. Per tali rateizzazioni il termine per il pagamento delle rate in scadenza nel periodo di sospensione è rimasto fissato al 30/09/2021. |