Novità fiscali - LUGLIO 2021

19 Luglio 2021

Per tutti i nostri clienti, proponiamo con linguaggio semplice e sintetico, un riepilogo delle ultime novità fiscali ed alcuni commenti relativi ad argomenti di utilità generale.

PREMESSA

L’art. 42 del D.L. 73/2021 (c.d. Decreto Sostegni-bis) ha previsto

è l’erogazione una tantum di un’ulteriore indennità dell’importo di € 1.600

è ai soggetti che hanno già beneficiato dell’indennità ex art. 10 del DL Sostegni.

CATEGORIA DI LAVORATORI DESTINATARI DELL’INDENNITA’:

ü  stagionali e somministrati dei settori del turismo e degli stabilimenti termali;

ü  stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali;

ü  intermittenti e autonomi occasionali;

ü  incaricati di vendita a domicilio,

ü  lavoratori dello spettacolo.

Nota: i lavoratori appartenenti a dette categorie che hanno già beneficiato dell’indennità di cui al D.L. 41/2021 (c.d. Decreto Sostegni) non sono tenuti a presentare una nuova domanda per fruire dell’indennità di cui al DL Sostegni-bis in quanto l’Inps provvederà alla sua erogazione con le modalità dagli stessi indicate per le indennità già erogate.

Inoltre, l’art. 69 del medesimo DL Sostegni-bis ha previsto l’indennità anche per gli operai agricoli a tempo determinato e per i pescatori autonomi nella misura, rispettivamente, di € 800 e € 950.

La Circ. Inps n. 90/2021 ha fornito le istruzioni in merito

  • all’indennità onnicomprensiva prevista dal D.L. 73/2021 (c.d. Decreto Sostegni-bis)
  • a favore dei lavoratori stagionali, turismo e spettacolo e degli incaricati alle vendite a domicilio, nonché per gli operai agricoli a tempo determinato e pescatori autonomi.

Nota: il riconoscimento dell’indennità richiede la presentazione, tramite il servizio disponibile sul sito dell’Inps, di apposita domanda. Quest’ultima non va presentata dai lavoratori che hanno già beneficiato dell’indennità prevista dal DL Sostegni. Il termine per presentare le domande è stabilito al 30/09/2021.

DIPENDENTI STAGIONALI E LAVORATORI IN SOMMINISTRAZIONE

I lavoratori stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti termali e i lavoratori in somministrazione impiegati presso imprese utilizzatrici operanti in detto settore

è che non hanno già fruito dell’indennità di cui all’art. 10 del DL Sostegni

è possono presentare la domanda per fruire dell’indennità prevista dal DL Sostegni-bis.

DESTINATARI DELL’INDENNITÁ E CONDIZIONI

  • è riconosciuta un’indennità onnicomprensiva di € 1.600 ai lavoratori stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente un rapporto di lavoro nel periodo compreso tra l’1/01/2019 e la data del 26/05/2021,

- con un datore di lavoro rientrante nei settori indicati nella tabella che segue,

- che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel suddetto periodo

- e che non siano, alla data del 26/05/2021, titolari di pensione diretta, né di NASPI, di rapporto di lavoro dipendente alla data del 27/05/2021;

  • la medesima indennità è riconosciuta ai lavoratori in somministrazione,

- impiegati presso imprese utilizzatrici operanti in detti settori,

- nel rispetto delle medesime condizioni previste nel punto precedente;

SETTORI DEL TURISMO E DEGLI STABILIMENTI TERMALI: le attività economiche riconducibili a tali settori sono individuate con riferimento al Codice Statistico Contributivo (CSC). I codici ATECO riportati in tabella sono quelli per i quali può essere concessa l’indennità.

TURISMO

CSC

ATTIVITÁ

70501

  • Alberghi (ATECO 55.10.00): fornitura di alloggio di breve durata presso alberghi, resort, motel, aparthotel (hotel&residence), pensioni, hotel attrezzati per ospitare conferenze (inclusi quelli con attività mista di fornitura di alloggio e somministrazione di pasti e bevande).
  • Villaggi turistici (ATECO 55.20.10).
  • Ostelli della gioventù (ATECO 55.20.20).
  • Rifugi di montagna (ATECO 55.20.30): inclusi quelli con attività mista di fornitura di alloggio e somministrazione di pasti e bevande.
  • Colonie marine e montane (ATECO 55.20.40).
  • Affittacamere per brevi soggiorni, case e appartamenti per vacanze, B&B, residence (ATECO 55.20.51):

ü  fornitura di alloggio di breve durata presso: chalet, villette e appartamenti o bungalow per vacanze;

ü  cottage senza servizi di pulizia.

50102

  • Attività di alloggio connesse alle aziende agricole (ATECO 55.20.52)

70501

  • Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte (ATECO 55.30.00): fornitura a persone che soggiornano per brevi periodi di spazi e servizi per camper, roulotte in aree di sosta attrezzate e campeggi.
  • Gestione di vagoni letto (ATECO 55.90.10).
  • Alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero (ATECO 55.90.20): case dello studente; pensionati per studenti e lavoratori; altre infrastrutture n.c.a.

70502 / 70709

  • Ristorazione con somministrazione (ATECO 56.10.11):

ü  attività degli esercizi di ristoranti, fast-food, rosticcerie, friggitorie, pizzerie ecc., che dispongono di posti a sedere;

ü  attività degli esercizi di birrerie, pub, enoteche ed altri esercizi simili con cucina.

50102

  • Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole (ATECO 56.10.12)

70502

  • Ristorazione ambulante (ATECO 56.10.42):

ü  furgoni attrezzati per la ristorazione ambulante di cibo pronto per il consumo;

ü  preparazione di cibo per il consumo immediato presso banchi del mercato.

  • Ristorazione su treni e navi (ATECO 56.10.50):

ü  ristorazione connessa all’attività di trasporto, se effettuate da imprese separate.

70502 / 70709

  • Bar e altri esercizi simili senza cucina (ATECO 56.30.00):

ü  bar; pub; birrerie; caffetterie; enoteche.

41601 / 70503

  • Gestione di stabilimenti balneari: marittimi, lacuali e fluviali (ATECO 93.29.20):

ü  attività ricreative in spiagge, incluso il noleggio di cabine, armadietti, sedie eccetera.

70504 / 40405 / 40407

  • Gelaterie e pasticcerie (ATECO 56.10.30).
  • Gelaterie e pasticcerie ambulanti (ATECO 56.10.41).

70401

  • Attività delle agenzie di viaggio (ATECO 79.11.00):

ü  attività delle agenzie principalmente impegnate nella vendita di viaggi, tour, servizi di trasporto e alloggio, per il pubblico e per clienti commerciali;

ü  attività delle agenzie di viaggio: fornitura di informazioni e consigli, pianificazione dei viaggi, organizzazione di viaggi su misura.

  • Attività dei tour operator (ATECO 79.12.00): attività di organizzazione e gestione di viaggi turistici vendute da agenzie di viaggio o direttamente dai tour operator. I viaggi possono includere uno o più dei seguenti servizi: trasporto, alloggio, pasti, visite a musei e ad aree di interesse storico culturale, eventi teatrali, musicali o sportivi.
  • Attività delle guide e degli accompagnatori turistici (ATECO 79.90.20).
  • Attività delle guide alpine (ATECO 93.19.92).

40404 / 70705

  • Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto (ATECO 56.10.20):

ü  preparazione di pasti da portar via “take-away”;

ü  attività degli esercizi di rosticcerie, friggitorie, pizzerie a taglio ecc. che non dispongono di posti a sedere.

70708

  • Altri servizi di prenotazione e altre attività di assistenza turistica non svolte dalle agenzie di viaggio n.c.a. (ATECO 79.90.19):

ü  altri servizi di prenotazione connessi ai viaggi: prenotazioni di mezzi di trasporto, alberghi, ristoranti, noleggio di automobili, servizi ricreativi e sportivi;

ü  servizi di gestione degli scambi di multiproprietà;

ü  servizi di assistenza ai visitatori: fornitura di informazioni turistiche ai viaggiatori;

ü  attività di promozione turistica.

CSC

STABILIMENTI TERMALI

11807

  • Stabilimenti termali (ATECO 96.04.20).

70708

  • Stabilimenti termali (ATECO 96.04.20).

Nota: per entrambe le suddette categorie di lavoratori,

  • l’accesso all’indennità è previsto anche per i lavoratori che, successivamente alla cessazione del rapporto di lavoro con qualifica di stagionale o in somministrazione,
  • hanno instaurato e comunque cessato alla data del 27/05/2021 un altro rapporto di lavoro subordinato.

LAVORATORI IN SOMMINISTRAZIONE

ü  l’istruttoria avviene in maniera centralizzata onde controllare la presenza, nelle comunicazioni UniSomm inviate dai datori al MLPS, dell’indicazione dell’invio in missione presso gli utilizzatori appartenenti alle citate categorie ATECO;

ü  esito negativo del controllo centralizzato: in tal caso, la domanda è posta in stato di “preavviso di reiezione”, comunicato al lavoratore per consentire la presentazione dei documenti probanti utili alla revisione dell’esito (contratto o lettera di assegnazione all’azienda utilizzatrice o la certificazione da parte del datore, agenzia di somministrazione, dello svolgimento di tale attività).

ALTRI LAVORATORI AUTONOMI E DIPENDENTI

Possono presentare la domanda per fruire dell’indennità onnicomprensiva di € 1.600 prevista dal DL Sostegni-bis anche i lavoratori dipendenti e autonomi che non hanno già fruito dell’indennità di cui all’art. 10 del DL Sostegni.

Nota: i destinatari delle indennità sono coloro che in conseguenza dell’emergenza sanitaria

  • hanno cessato, ridotto o sospeso l’attività o il rapporto di lavoro,
  • a condizione che, alla data di presentazione della domanda, non siano titolari di:

ü  altro rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, diverso dal contratto intermittente senza diritto all’indennità di disponibilità;

ü  pensione diretta.

LAVORATORI INTERESSATI

è lavoratori dipendenti stagionali e in somministrazione appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra l’1/01/2019 e la data del 26/05/2021 e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel suddetto periodo.

Nota: sono esclusi i lavoratori stagionali e in somministrazione del settore agricolo, a prescindere dal codice ATECO di appartenenza del datore di lavoro,

  • assoggettati alla contribuzione agricola unificata, iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli
  • e quindi beneficiari delle tutele della disoccupazione agricola.

è lavoratori intermittenti che abbiano svolto la prestazione lavorativa, nell’ambito di uno o più contratti, per almeno 30 giornate nel periodo compreso tra l’1/1/2019 e la data del 26/05/2021;

Lavoratori destinatari dell’indennità: quelli che sono stati titolari di rapporto di lavoro intermittente

  • con obbligo di risposta alla chiamata e indennità di disponibilità;
  • senzarisposta alla chiamata e senza indennità di disponibilità.

è lavoratori autonomi, senza partita IVA, non iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria, che nel periodo compreso tra l’1/01/2019 e la data del 26/05/2021 siano stati titolari di contratti autonomi occasionali ex art. 2222 del C.C. e che non abbiano un tale tipo di contratto in essere alla data del 27/05/2021;

Nota: i suddetti lavoratori, per i contratti autonomi occasionali, devono essere già iscritti alla Gestione Separata alla data del 26/05/2021, con accredito di almeno un contributo mensile nel periodo dall’1/01/2019 al 26/05/2021.

è incaricati alle vendite a domicilio che rispettino le seguenti condizioni:

  • reddito per l’anno 2019 derivante dall’attività superiore ad € 5.000;
  • titolarità di partita IVA attiva e iscrizione alla Gestione Separata alla data del 26/5/2021;
  • non iscrizione ad altre forme previdenziali obbligatorie.

LAVORATORI A TERMINE SETTORI DEL TURISMO E DEGLI STABILIMENTI TERMALI

Il riconoscimento dell’indennità onnicomprensiva di € 1.600 è previsto anche per

è i lavoratori a tempo determinato dei settori del turismo e degli stabilimenti termali (per l’individuazione dei CSC si rinvia alla tabella codici ATECO sopra riportata)

è che non hanno già fruito delle indennità di cui all’art. 10 del DL Sostegni e che, pertanto, possono presentare la domanda per fruire dell’indennità di cui al DL Sostegni-bis,

è e che siano in possesso cumulativamente dei seguenti requisiti:

  • titolarità nel periodo compreso tra l’1/01/2019 e il 26/05/2021 di uno/più rapporti di lavoro dipendente a tempo determinato nei suddetti settori di durata complessiva pari ad almeno 30 giornate;
  • titolarità durante l'anno 2018 di uno/più rapporti di lavoro dipendente a tempo determinato o stagionale nei suddetti settori di durata complessiva pari ad almeno 30 giornate;
  • non titolarità di pensione diretta alla data del 26/05/2021;
  • non titolarità di rapporto di lavoro dipendente alla data del 27/05/2021.
 
 
 

LAVORATORI DELLO SPETTACOLO

Il riconoscimento dell’indennità di € 1.600 è previsto anche in favore dei lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo (di seguito FPLS) che non hanno già fruito delle indennità di cui all’art. 10 del DL Sostegni e che, pertanto, possono presentare la domanda per la fruizione dell’indennità di prevista dal DL Sostegni-bis.

DESTINATARI DELL’INDENNITA’: sono i lavoratori iscritti al FPLS che possono far valere

  • almeno 30 contributi giornalieri versati al Fondo nel periodo compreso tra l’1/01/2019 e la data del 26/05/2021 con un reddito riferito al 2019 non superiore a € 75.000;
  • almeno 7 contributi giornalieri versati al Fondo nel periodo tra l’1/01/2019 e la data del 26/05/2021 con un reddito riferito al 2019 non superiore a € 35.000.

Nota: in entrambi i casi, i lavoratori non devono essere

  • titolaridi pensionedirettaalla data del 26/05/2021,
  • né titolari, alla data del 27/05/2021, di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato (per i lavoratori con almeno 7 contributi viene fatto riferimentoal rapporto di lavoro dipendente anch’esso a tempo indeterminato), diverso dal contratto intermittente senza corresponsione dell’indennità di disponibilità ex art. 16 del D.lgs. 81/2015;

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

I lavoratori che non hanno beneficiato dell’indennità di cui all’art. 10 del DL Sostegni (quelli che ne hanno già beneficiato non sono tenuti a presentare una nuova domanda in quanto l’indennità verrà erogata dall’Inps in base alle modalità già indicate in precedenza dagli stessi) possono presentare domanda per il riconoscimento dell’indennità prevista dal DL Sostegni-bis entro il 30/09/2021 (rispetto al termine del 31/07/2021 previsto dal medesimo DL Sostegni-bis) tramite l’apposito servizio dell’Inps.

Le credenziali di accesso ai servizi Inps sono: il PIN INPS (dall’1/10/2020 l’Inps non rilascia più nuovi PIN), SPID di livello 2 o superiore, CIE (Carta di identità elettronica 3.0) e CNS (Carta nazionale dei servizi).

Le indennità si possono richiedere, in alternativa al portale web, tramite il Contact Center integrato.

ULTERIORI ASPETTI RELATIVI ALLE INDENNITA’

Gli ulteriori aspetti relative alle indennità previste dall’art. 42 del DL Sostegni-bis sono i seguenti:

Aspetti reddituali e previdenziali

  • aspetti reddituali: le indennità non concorrono alla formazione del reddito;
  • aspetti previdenziali: per il periodo di fruizione dell’indennità non viene riconosciuto l’accredito di contribuzione figurativa e il diritto all’assegno per il nucleo familiare.

Divieto di cumulo

  • le indennità non sono cumulabili tra loro e con le indennità previste dal medesimo DL Sostegni-bis a favore degli operai agricoli e pescatori autonomi;
  • il DL Sostegni-bis, nel prevedere l’indennità a favore dei lavoratori sportivi, dispone l’incompatibilità di detta indennità con quelle previste dal citato art. 42 e dai DD.LL. 18/2020, 34/2020, 104/2020, 137/2020 e D.L. 41/2021;

Erogazione

Provvede l’Inps nel rispetto del limite di spesa di € 750,4 milioni per il 2021.

Cumulabilità

Le indennità sono cumulabili con l’assegno ordinario di invalidità ex L. 222/1984.

Reddito di cittadinanza

Ai soggetti che percepiscono il reddito di cittadinanza di importo inferiore a quello dell’indennità, verrà riconosciuto, in luogo dell’erogazione dell’indennità, un incremento del reddito di cittadinanza fino all’ammontare della stessa indennità.

INCOMPATIBILITÁ/COMPATIBILITA’ E CUMULO: le indennità sono

  • incompatibili con:

ü  il reddito di emergenza (erogato ex art. 36 del medesimo DL Sostegni-bis);

ü  le pensioni dirette a carico, anche pro quota, dell’AGO e delle forme esclusive, sostitutive, esonerative ed integrative della stessa, delle forme previdenziali compatibili con l’AGO, della Gestione separata, degli enti di previdenza privati, nonché con l’APE sociale;

  • compatibili con la titolarità di cariche elettive e/o politiche nel solo caso in cui per le stesse sia previsto come compenso il solo gettone di presenza;

Nota: la titolarità di cariche parlamentari e di cariche che prevedano, come compensi, indennità di funzione e/o altri emolumenti diversi dal solo gettone di presenza impedisce l’accesso alle indennità in esame.

  • compatibili e cumulabili con:

ü  l’indennità di disoccupazione NASPI, DIS-COLL ed agricola;

Nota: l’indennità a favore dei lavoratori stagionali e in somministrazione dei settori del turismo e degli stabilimenti termali è incompatibile con l’indennità di disoccupazione Naspi.

ü  le erogazioni monetarie derivanti da borse lavoro, stage e tirocini professionali;

ü  i premi/sussidi per fini di studio o di addestramento professionale;

ü  i premi ed i compensi conseguiti per lo svolgimento di attività sportiva dilettantistica;

ü  le prestazioni occasionali ex art. 54-bis del D.L. 50/2017 nei limiti di compensi di importo annuo non superiore a € 5.000.

Nota: l’interessato può proporre azione giudiziaria avverso i provvedimenti adottati dall’Inps con riguardo all’indennità in esame.

INDENNITA’ PER OPERAI AGRICOLI E PESCATORI AUTONOMI

L’art. 69 del DL Sostegni-bis ha previsto il riconoscimento dell’indennità una tantum

  • anche per gli operai agricoli a tempo determinato e per i pescatori autonomi
  • nella misura, rispettivamente, di € 800 e € 950.

INDENNITA’ PER GLI OPERAI AGRICOLI A TEMPO DETERMINATO

È stato previsto il riconoscimento di un’indennità una tantum di € 800

è a favore degli operai agricoli a tempo determinato

è che nel 2020 abbiano effettuato almeno 50 giornate effettive di attività di lavoro agricolo.

Nota: anche le figure equiparate ex art. 8 della L. 334/1968 (piccoli coloni e compartecipanti familiari) rientrano nell’ambito applicativo della disposizione.

Requisito delle 50 giornate effettive di attività di lavoro agricolo nel 2020:

  • periodi utili: le sole giornate di iscrizione negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli dipendenti riferiti a detto anno;
  • periodi non utili: i periodi di integrazione salariale, fruiti nel 2020, con le causali COVID-19, che ai sensi dell’art. 22 del DL Cura Italia, con esclusivo riguardo ai lavoratori del settore agricolo, sono equiparati al lavoro solo ai fini del calcolo della disoccupazione agricola di competenza del 2020.

ASPETTI RELATIVI ALL’INDENNITÁ

Condizioni

  • l’indennità può riconoscersi, a domanda, agli operai agricoli a tempo determinato e figure equiparate che alla data di presentazione della domanda non siano titolari di pensione diretta a carico, anche pro quota, dell’AGO e delle forme esclusive, sostitutive ed esonerative della stessa, degli enti di previdenza privati, nonché dell’APE sociale;
  • per l’accesso all’indennità

Erogazione

Provvede l’Inps nel limite di spesa di € 448 milioni per il 2021.

INCOMPATIBILITÁ/COMPATIBILITA’ E CUMULO: l’indennità

  • è incompatibile con:

ü  l'intervenuta riscossione, alla data del 26/5/21, del reddito di cittadinanza e di emergenza;

ü  l’indennità erogata da Sport e Salute Spa ai lavoratori sportivi (art. 44 del DL Sostegni-bis);

  • non è cumulabile con le indennità previste dagli artt. 10 del DL Sostegni e 42 (che sono quelle in precedenza evidenziate) e 69 (lavoratori della pesca) del DL Sostegni-bis;
  • è compatibile e cumulabile con:

ü  le erogazioni monetarie derivanti da borse lavoro, stage e tirocini professionali;

ü  i premi/sussidi per fini di studio o di addestramento professionale,

ü  i premi e i compensi conseguiti per lo svolgimento di attività sportiva dilettantistica;

ü  le prestazioni di lavoro occasionale ex art. 54-bis del D.L. 50/2017 nei limiti di compensi di importo annuo non superiore a € 5.000.

INDENNITA’ PER I PESCATORI AUTONOMI

È stato previsto il riconoscimento di un’indennità una tantum di € 950

  • a favore dei pescatori autonomi, compresi i soci di cooperative,
  • che esercitano professionalmente la pesca in acque marittime, interne e lagunari, ex L. 250/1958.

Soci di cooperative: sono tali quelli che operano quali lavoratori autonomi e non anche quelli con rapporto di lavoro subordinato.

ASPETTI RELATIVI ALL’INDENNITÁ

Accesso

A tal fine, i lavoratori, alla data di presentazione della domanda, non devono essere

  • titolari di trattamento pensionistico diretto;
  • iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, ad esclusione della Gestione separata.

Erogazione

Provvede l’Inps nel limite di spesa di € 3,8 milioni per il 2021.

L’indennità non è cumulabile con

  • le indennità di cui agli artt. 42 (che sono quelle in precedenza evidenziate), 44 (è l’indennità erogata dalla Sport e Salute ai lavoratori sportivi) e 69 (operai agricoli) del DL Sostegni-bis;
  • il reddito e di emergenza;

Nota: ai soggetti che percepiscono il reddito di cittadinanza di importo inferiore a quello dell’indennità, verrà riconosciuto, in luogo dell’erogazione dell’indennità, un incremento del reddito di cittadinanza fino all’ammontare della stessa indennità.

ASPETTI COMUNI

Si evidenziano gli aspetti comuni all’indennità per gli operai agricoli e per i pescatori autonomi.

Aspetti reddituali e previdenziali

  • aspetti reddituali: l’indennità non concorre alla formazione del reddito;
  • aspetti previdenziali: ai beneficiari dell’indennità non viene riconosciuto per il periodo di fruizione l’accredito di contribuzione figurativa e il diritto all’assegno per il nucleo familiare.

Cumulo

È cumulabile con l'assegno ordinario di invalidità ex L. 222/1984.

Compatibilità

  • è compatibile con

ü  l’indennità di disoccupazione agricola, NASpI e DIS-COLL;

ü  la titolarità di cariche elettive e/o politiche esclusivamente qualora per le stesse sia previsto come compenso il solo gettone di presenza;

  • è incompatibile con la titolarità di cariche parlamentari e cariche che prevedano, come compensi, indennità di funzione e/o altri emolumenti diversi dal solo gettone di presenza.

Domanda

Deve presentarsi in via telematica all'Inps entro il 30/09/2021 secondo le modalità evidenziate nel paragrafo dedicato alla presentazione delle domande. Si evidenzia che per gli operai agricoli il medesimo DL Sostegni-bis aveva stabilito al 30/06/2021 il termine per la presentazione della domanda.

PRINCIPALI SCADENZE DI LUGLIO 2021

DIFFERIMENTO DELLE SCADENZE FISCALI

Il DPCM 28/06/2021 prevede che i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli ISA e che dichiarano ricavi/compensi non superiori a € 5.164.569 (limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo DM di approvazione):

  • tenuti entro il 30/06/2021 ai versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, dall’IRAP e IVA,
  • effettuano i versamenti entro il 20/07/2021 senza maggiorazione.

AMBITO SOGGETTIVO DEL DIFFERIMENTO DEL TERMINE DI VERSAMENTO: si applica

  • a prescindere dalle eventuali cause di esclusione o inapplicabilità degli ISA e, dunque, dal fatto che il modello sia o meno concretamente allegato alla dichiarazione
  • alle persone fisiche che applicano i seguenti regimi agevolati:

ü  il regime c.d. “forfetario” (art. 1, c. 54-89, L. 190/2014);

ü  il regime dei c.d. “contribuenti minimi” (art. 27, c. 1 e 2, D.L. 98/2011);

  • ai contribuenti cui i soggetti ISA con i requisiti di cui sopra imputano un reddito per trasparenza fiscale, ai sensi degli artt. 5, 115 e 116 del TUIR:

ü  soci di società di persone o SRL in trasparenza fiscale;

ü  soci di associazioni professionali;

ü  collaboratori di impresa familiare (o coniugi di aziende coniugali)

DIFFERIMENTO DELLE SCADENZE PREVIDENZIALI

Si ricorda che la Legge di bilancio 2021 ha disposto per l’anno 2021 l’esonero parziale,

  • in presenza di determinati requisiti reddituali,
  • della contribuzione previdenziale e assistenziale dovuta, tra l’altro, dai lavoratori autonomi e dai liberi professionisti iscritti alle gestioni Inps.

I criteri e modalità di concessione dell’esonero sono stati rinviati ad uno o più decreti ministeriali.

In attesa che si completi l’iter attuativo degli esoneri contributivi previsti dalla Legge di bilancio 2021, dal DL Sostegni-bis e dal DL Ristori, l’Inps, con il Messaggio n. 2418 del 25/06/2021 (che integra le indicazioni del precedente Messaggio n. 2263 dell’11/06/2021)

è ha comunicato che sono differiti fino a nuova comunicazione

è i termini di pagamento già scaduti o di imminente scadenza:

  • delle somme dovute a titolo di 1° acconto della contribuzione calcolata sul reddito d’impresa ai fini Irpef per l’anno d’imposta 2021 dai soggetti di cui all'art. 1 della L. 233/1990 interessati dall'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali di cui alla citata Legge di bilancio 2021;
  • delle somme per il 1° acconto dell’anno d’imposta 2021 dovute dai soggetti iscritti alla Gestione separata e che producono reddito di lavoro autonomo ex art. 53, co. 1, del TUIR;
  • delle somme richieste con l’emissione 2021 per la 1° rata per i contributi dovuti dai lavoratori autonomi in agricoltura di cui all’art. 7 della L. 233/1990 con scadenza il 16/07/2021;
  • dei contributi previdenziali dovuti per il mese di febbraio 2021 per i soggetti interessati dall'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali di cui all’art. 70 del D.L. 73/2021; in particolare, per le aziende che effettuano i versamenti mensilmente, sono differiti i termini di versamento con scadenza 16/03/2021, riferita alla contribuzione del mese di febbraio 2021;
  • dei contributi previdenziali dovuti per i mesi di novembre e dicembre 2020 e gennaio 2021 per i soggetti interessati dall'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali di cui agli artt. 16 e 16-bis del DL Ristori; in particolare, per le aziende che versano la contribuzione agricola unificata sono differiti i termini di versamento delle somme richieste con l’emissione relativa al 4° trimestre 2020, con scadenza 16/06/2021. Per i lavoratori autonomi in agricoltura di cui all’art. 7 della L. 233/1990 sono differiti i termini di versamento delle somme richieste per la 4° rata con l’emissione 2020 con scadenza 16/01/2021, già differita al 16/02/2021 dal D.L. 183/2020; per le aziende che effettuano i versamenti mensilmente, sono differiti i termini di versamento con scadenza 16/12/2020, 16/01/2021 e 16/02/2021 riferiti, rispettivamente, alla contribuzione del mese di novembre 2020, dicembre 2020 e gennaio 2021.

 

Home Novità fiscali Novità fiscali - LUGLIO 2021