DECRETO SOSTEGNI
Si illustrano le principali misure previste dal D.L. 41/2021 (c.d. Decreto Sostegni)
contributo a fondo perduto
Viene previsto il riconoscimento di un contributo a fondo perduto
è a favore dei soggetti titolari di partita IVA che svolgono attività d'impresa, arte/professione o producono reddito agrario ex art. 32 del TUIR, residenti o stabiliti nel territorio dello Stato,
è ad eccezione degli enti pubblici, intermediari finanziari e società di partecipazione, e dei soggetti
- la cui attività risulti cessata alla data del 23/03/2021;
- che hanno attivato la partita IVA dopo la suddetta data.
Destinatari |
Soggetti titolari di partita Iva che svolgono attività di impresa o di lavoro autonomo o che sono titolari di reddito agrario e che sono residenti/stabiliti in Italia. |
Esclusioni |
I seguenti soggetti non possono presentare l’istanza per il riconoscimento del contributo:
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Requisiti |
ü importo della media mensile del fatturato e dei corrispettivi relativa all’anno 2020 inferiore almeno del 30% rispetto all’importo della media mensile del fatturato e dei corrispettivi relativi all’anno 2019; ü attivazione della partita Iva dall’1/01/2019.
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Calcolo del fatturato e corrispettivi 2019 e 2020 |
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Misura del contributo |
È determinato in misura pari all'importo ottenuto applicando una percentuale alla differenza tra l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2020 e l’analogo importo del 2019 come segue:
Per i soggetti che hanno attivato la partita IVA dall’1/01/2019, ai fini della media, rilevano i mesi successivi a quello di attivazione della partita IVA. |
ULTERIORI ASPETTI RELATIVI AL CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO |
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Importo |
Non può essere superare € 150.000 ed è riconosciuto per un importo non inferiore a € 1.000 per le persone fisiche e a € 2.000 per i soggetti diversi dalle persone fisiche. |
Aspetti reddituali |
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Utilizzo alternativo |
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Ottenimento |
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Disposizioni applicabili |
Si applicano, in quanto compatibili, quelle previste dall’art. 25, co. 9-14, del DL Rilancio, con riguardo alle modalità di erogazione, regime sanzionatorio e controllo. |
Il Provv. 23/03/2021 dell’Agenzia ha definito il contenuto informativo e le modalità e i termini di presentazione dell’istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto.
Termini di presentazione: l’istanza va inviata all’Agenzia a partire dal 30/03/2021 e fino al 28/05/2021.
Il Provv. 29/03/2021 ha chiarito, tramite modifica apportata al Provv. 23/03/2021, che per i soggetti che hanno attivato la partita IVA a partire dall’1/01/2019, il contributo a fondo perduto spetta a prescindere dalla circostanza che essi abbiano registrato un calo del 30% della media mensile del fatturato del 2020 rispetto alla corrispondente media del 2019.
disposizioni sulla riscossione
Si riepilogano le misure introdotte in materia di riscossione nel periodo di emergenza sanitaria:
è Sospensione dei termini di versamento delle entrate tributarie e non tributarie derivanti da cartelle di pagamento, avvisi di addebito Inps e avvisi di accertamento esecutivi affidati all’Agente della riscossione.
periodo |
Dall’8/03/2020 al 30/04/2021 (per i soggetti con residenza, sede legale/operativa nei comuni della c.d. “zona rossa” (allegato 1 del DPCM 1/03/2020), la sospensione decorre dal 21/02/2020). |
ripresa |
I pagamenti in scadenza nel periodo di sospensione vanno effettuati entro il 31/05/2021. |
annotazioni |
Può essere richiesto il rateizzo; per evitare l’attivazione di procedure di recupero da parte di Agenzia Entrate-Riscossione, la richiesta di rateizzo va presentata entro il 31/05/2021. |
è Termini di pagamento delle rate 2020 e 2021 relative alle definizioni agevolate (“Rottamazione-ter, “Saldo e stralcio” e “Rottamazione risorse proprie UE”).
destinatari |
Contribuenti in regola con il pagamento delle rate delle definizioni agevolate scadute nel 2019. |
periodo |
Tutte le rate in scadenza negli anni 2020 e 2021 dei suddetti istituti. |
ripresa |
I pagamenti delle rate previste per il 2020, non effettuati alle relative scadenze, potranno effettuarsi entro il 31/07/2021. Il termine ultimo per le rate 2021 è il 30/11/2021 senza perdere le agevolazioni previste e senza oneri aggiuntivi. |
annotazioni |
Per entrambe le scadenze di pagamento è prevista la tolleranza di 5 giorni. |
è Sospensione dell’attività di notifica di cartelle e altri atti della riscossione.
periodo |
Dall’8/03/2020 al 30/04/2021 |
ripresa |
Dall’1/05/2021 |
annotazioni |
La sospensione è prevista anche per le notifiche a mezzo PEC. |
è Sospensione delle procedure di riscossione cautelari ed esecutive.
periodo |
Dall’8/03/2020 al 30/04/2021 |
ripresa |
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annotazioni |
Per evitare l’attivazione delle procedure è possibile presentare istanza di rateizzo prima del termine del periodo di sospensione. |
è Sospensione dei pignoramenti degli stipendi, pensioni e altre indennità assimilate.
periodo |
Dal 19/05/2020 al 30/04/2021 |
annotazioni |
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è Sospensione delle verifiche di inadempienza per i pagamenti delle PP.AA. superiori a € 5.000.
periodo |
Dall’8/03/2020 al 30/04/2021 (per i soggetti con residenza, sede legale/operativa nei comuni della c.d. “zona rossa” (allegato 1 del DPCM 1/03/2020), la sospensione decorre dal 21/02/2020). |
annotazioni |
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è Termini di decadenza previsti per i provvedimenti di rateizzo di cartelle e altri atti della riscossione.
periodo |
Piani di dilazione in essere all’8/03/2020 e nuovi piani concessi a seguito delle domande presentate entro il 31/12/2021. |
annotazioni |
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è Aumento della soglia di debito per le rateizzazioni ordinarie.
annotazioni |
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è Agevolazioni per accedere di nuovo al rateizzo per debiti già decaduti da precedenti rateizzi.
annotazioni |
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è Rateizzo dei debiti decaduti dal beneficio delle definizioni agevolate.
destinatari |
Contribuenti decaduti dai benefici delle definizioni agevolate. |
periodo |
Debiti inseriti in piani di pagamento delle definizioni agevolate decaduti per omesso, insufficiente o tardivo versamento delle rate del piano. |
annotazioni |
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è Estinzione delle procedure esecutive con il pagamento della prima rata di un piano di rateizzo.
destinatari |
Contribuenti con procedure esecutive in corso nel 2020. |
periodo |
Richieste di rateizzo presentate dal 30/11/2020. |
annotazioni |
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è Stralcio dei debiti fino a € 5.000: viene previsto l’annullamento dei debiti di importo residuo, alla data del 23/03/2021, fino a € 5.000 (comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni), risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dall’1/01/2000 al 31/12/2010, ancorché ricompresi in precedenti definizioni agevolate.
destinatari |
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attuazione |
Le modalità e date dell’annullamento dei debiti sono stabilite con decreto del MEF. |
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somme già versate |
Restano acquisite le somme versate anteriormente alla data dell’annullamento. |
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termini sospesi |
Fino alla data stabilita dal citato D.M. è sospesa la riscossione di tutti i debiti di importo residuo, alla data del 23/03/2021, fino a € 5.000, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dall’1/01/2000 al 31/12/2010 e sono sospesi i relativi termini di prescrizione. |
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carichi esclusi |
Sono esclusi dall’annullamento:
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precompilata iva
L’avvio sperimentale del processo di predisposizione da parte dell’Agenzia delle bozze dei registri IVA e della liquidazione periodica dell’IVA è rinviato alle operazioni IVA effettuate dall’1/07/2021. Inoltre, a partire dalle operazioni effettuate dall’1/01/2022 l’Agenzia mette a disposizione anche la bozza della dichiarazione annuale IVA.
definizione agevolata avvisi bonari
Si consente agli operatori economici che hanno subito riduzioni del volume d’affari nell’anno 2020 in conseguenza dell’emergenza sanitaria la possibilità di definire in via agevolata
- le somme dovute a seguito del controllo automatizzato
- in relazione alle dichiarazioni relative ai periodi d’imposta in corso al 31/12/2017 e al 31/12/2018.
DESTINATARI E LORO INDIVIDUAZIONE:
- destinatari: soggetti con partita IVA attiva alla data del 23/03/2021 che hanno subito una riduzione maggiore del 30% del volume d’affari dell’anno 2020 rispetto a quello dell’anno precedente;
- individuazione dei soggetti: l'Agenzia Entrate individua i soggetti per cui si è verificata la riduzione del volume d'affari o dei ricavi o compensi, e invia agli stessi, insieme alle comunicazioni di irregolarità, la proposta di definizione con l'indicazione dell'importo ridotto da versare.
ULTERIORI ASPETTI |
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Perfezionamento della definizione |
Avviene con il pagamento delle imposte, dei relativi interessi e dei contributi previdenziali, escluse le sanzioni e le somme aggiuntive. |
Versamenti |
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Somme già versate |
Le somme versate fino a concorrenza dei debiti definibili ai sensi della disposizione in esame, anche anteriormente alla definizione, restano acquisite, non sono rimborsabili e non utilizzabili in compensazione per il versamento del debito residuo. |
Notifica cartelle |
I termini di decadenza per la notifica delle cartelle sono prorogati di 1 anno per le dichiarazioni presentate nel 2019. |
Attuazione |
Si rinvia ad uno o più Provv. dell’Agenzia l’adozione di ulteriori disposizioni attuative. |
proroghe e differimenti
Viene prevista la proroga o differimento delle seguenti disposizioni:
- proroga fino al 30/04/2021 della sospensione della compensazione tra credito d’imposta e debito iscritto a ruolo;
- proroga fino al 31/01/2022 del termine finale della sospensione disposta dal DL Cura Italia per la notifica degli atti e per l’esecuzione dei provvedimenti di sospensione della licenza/autorizzazione amministrativa all’esercizio dell’attività o dell’iscrizione ad albi ed ordini professionali, emanati dalle D.R. dell’Agenzia;
- differimento di un anno della decorrenza dell’obbligo di segnalazione previsto a carico dall’Agenzia Entrate dal Codice della crisi d’impresa, la cui decorrenza è fissata con riferimento alle comunicazioni della liquidazione periodica IVA relative al 1° trimestre dell’anno d’imposta successivo all’entrata in vigore del medesimo Codice, differita all’1/09/2021 dal DL Liquidità;
- imposta sui servizi digitali:
ü viene disposta la proroga al 16/05 di ciascun anno del versamento dell’imposta e al 30/06 di ciascun anno della presentazione della dichiarazione annuale;
ü inoltre, in sede di prima applicazione, l'imposta dovuta per le operazioni imponibili nell'anno 2020 è versata entro il 16/05/2021 e la relativa dichiarazione è presentata entro il 30/06/2021.
- processo di conservazione digitale dei documenti tributari di cui al D.M. 17/06/2014: lo stesso, con riguardo al periodo d’imposta in corso al 31/12/2019, si considera tempestivo se effettuato, al più tardi, entro i 3 mesi successivi al termine di cui al co. 4-ter, art. 7, D.L. 357/1994;
- altri adempimenti:
ADEMPIMENTO |
SCADENZE 2021 |
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ante modifica |
post modifica |
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Comunicazioni enti esterni (banche, assicurazioni, enti previdenziali, amministratori di condominio, università, asili nido, ecc.) |
16 marzo |
31 marzo |
Invio telematico all’Agenzia della CU |
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Consegna della CU ai percipienti |
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Messa a disposizione della dichiarazione precompilata |
30 aprile |
10 maggio |
indennità
DESTINATARI DELL’INDENNITÁ E RELATIVE CONDIZIONI |
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Beneficiari indennità |
È erogata una tantum un’ulteriore indennità di € 2.400 ai soggetti già beneficiari dell'indennità di cui agli artt. 15 e 15-bis del DL Ristori. |
Dipendenti stagionali del settore turismo e stabilimenti termali (*) |
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Altri lavoratori autonomi e dipendenti (*) |
È riconosciuta un’indennità onnicomprensiva di € 2.400 ai seguenti lavoratori dipendenti e autonomi che in conseguenza dell’emergenza sanitaria hanno cessato o ridotto o sospeso l’attività o il rapporto di lavoro, a condizione che, alla data di presentazione della domanda, non siano titolari di contratto di lavoro subordinato, con esclusione del contratto di lavoro intermittente senza diritto all’indennità di disponibilità, o titolari di pensione:
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Dipendenti a termine del settore turismo e stabilimenti termali (*) |
È riconosciuta un’indennità onnicomprensiva di € 2.400 ai lavoratori dipendenti a tempo determinato del settore del turismo e degli stabilimenti termali in possesso cumulativamente dei seguenti requisiti:
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Lavoratori dello spettacolo (*) |
Viene previsto il riconoscimento di un’indennità onnicomprensiva di € 2.400 in favore dei lavoratori iscritti al FPLS:
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(*) Tali soggetti presentano all’INPS in via telematica la domanda per l’indennità entro il 30/04/2021. |
ASPETTI COMUNI ALLE INDENNITÁ |
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Aspetti reddituali |
Non concorrono alla formazione del reddito |
Divieto di cumulo |
Non sono cumulabili tra loro e sono invece cumulabili con l'assegno di invalidità ex L. 222/1984. |
Erogazione |
Provvede l’Inps nel limite di spesa di € 897,6 milioni per il 2021. |
INDENNITA’ PER I LAVORATORI SPORTIVI
Viene prevista l’erogazione dalla società Sport e Salute, nel limite di spesa di € 350 mln per il 2021,
è di un’indennità in favore dei lavoratori impiegati con rapporti di collaborazione presso il CONI, il CIP, le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva, riconosciuti dal CONI e dal CIP, le società e associazioni sportive dilettantistiche, di cui alla lett. m), co. 1, art. 67, del TUIR,
è i quali, a causa dell’emergenza Covid-19, hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività.
ASPETTI RELATIVI ALL’INDENNITÁ |
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Ammontare |
L’importo dell’indennità è determinato come segue:
ü superiore a € 10.000 annui: spetta la somma di € 3.600; ü compresa tra € 4.000 e € 10.000 annui: spetta la somma di € 2.400; ü inferiore a € 4.000 annui: spetta la somma di € 1.200. |
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Aspetti reddituali |
Non concorre alla formazione del reddito |
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Esclusioni |
Non è riconosciuta ai percettori di altro reddito da lavoro, del reddito di cittadinanza e di emergenza e delle prestazioni di cui agli artt. 19, 20, 21, 22, 27, 28, 29, 30, 38 e 44 del DL Cura Italia, così come prorogate e integrate dai DD.LL. Rilancio, Agosto, Ristori e quello in esame. |
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Altri aspetti |
Redditi da lavoro che escludono il diritto a percepire l'indennità:
con esclusione dell'assegno ordinario di invalidità ex L. 222/1984. |
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Erogazione dell’indennità |
A tal fine, si considerano cessati a causa dell'emergenza sanitaria anche tutti i rapporti di collaborazione scaduti entro la data del 30/12/2020 e non rinnovati. |
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enti del terzo settore
Viene disposta la proroga al 31/05/2021 del termine per la modifica da parte degli enti del Terzo settore dei propri statuti per adeguarli alle nuove disposizioni introdotte dal Codice del Terzo Settore.
sostegno imprese di pubblico esercizio
Disposizioni dell’art. 9-ter del DL Ristori modificate dal DL Sostegni |
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Attività turistiche (co. 2) |
Viene previsto che le imprese di pubblico esercizio ex art. 5 della L. 287/1991 (quali ristoranti, pizzerie, bar, caffè, gelaterie, pasticcerie, ecc.), titolari di concessioni/autorizzazioni concernenti l'utilizzo del suolo pubblico,
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Commercio su aree pubbliche (co. 3) |
Viene previsto, in considerazione dell'emergenza sanitaria, che i titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione temporanea del suolo pubblico per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, di cui al D.lgs. 114/1998,
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Domande di nuove concessioni (co. 4) |
Dall’1/01/2021 e fino al 31/12/2021 le domande di nuove concessioni per l'occupazione di suolo pubblico o di ampliamento delle superfici già concesse
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Posa in opera di strutture amovibili (co. 5) |
Viene previsto che a far data dall’1/01/2021 e fino al 31/12/2021, la posa in opera temporanea su vie, piazze, strade e altri spazi aperti di interesse culturale o paesaggistico, da parte dei soggetti di cui al co. 2, di strutture amovibili, quali dehors, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni, purché funzionali all’attività di cui all’art. 5 della L. 287/1991, non è subordinata alle autorizzazioni di cui agli artt. 21 e 146 del D.lgs. 42/2004. Per la posa in opera delle strutture amovibili non si applica il limite temporale ex art. 6 del DPR 380/2001. |
buono viaggio
Viene differito dal 30/06/2021 al 31/12/2021 il termine per l’utilizzo del buono viaggio (previsto dall’art. 200-bis del DL Rilancio)
- pari al 50% della spesa sostenuta e, comunque, in misura non superiore a € 20 per ciascun viaggio,
- per gli spostamenti effettuati a mezzo taxi ovvero noleggio con conducente.
Si ricorda che il buono viaggio (che non è cedibile, non costituisce reddito imponibile del beneficiario e non rileva ai fini del computo del valore dell'ISEE), concesso fino all’esaurimento delle risorse stanziate,
- è previsto in favore delle persone fisicamente impedite o a mobilità ridotta, con patologie accertate, anche se accompagnate, ovvero appartenenti a nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti dall'emergenza sanitaria o in stato di bisogno,
- residenti nei comuni capoluoghi di città metropolitane o capoluoghi di provincia.