Studi di settore
Ordinanza Corte Cassazione 23.6.2020, n. 12304 |
È legittimo l’accertamento basato sugli studi di settore anche in caso di grave crisi economica qualora lo scostamento tra il reddito dichiarato e il risultato di GERICO risulti rilevante (nel caso di specie, superiore al 13%). |
Nuovo mod. RLI
Comunicato stampa Agenzia Entrate 24.6.2020, n. 192 |
È disponibile sul sito Internet dell'Agenzia delle Entrate il nuovo mod. RLI che consente al contribuente di comunicare la rinegoziazione dei canoni di locazione. Fino al 31.8.2020 al fine di comunicare la rinegoziazione del canone può essere utilizzato il mod. 69. Dall'1.9.2020 la comunicazione dovrà essere effettuata utilizzando esclusivamente il mod. RLI. |
Split payment fino al 30.6.2023
Sito Internet MEF 3.7.2020
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La Commissione UE, con una specifica Comunicazione, ha proposto al Consiglio UE di autorizzare l’Italia a continuare ad applicare lo split payment ex art. 17-ter, DPR n. 633/72 fino al 30.6.2023. |
Aliquota IVA colonnina ricarica veicolo elettrico
Risposta interpello Agenzia Entrate 16.7.2020, n. 218 |
Alla fornitura di una colonnina di ricarica di veicoli elettrici installata presso l'abitazione di una persona fisica è applicabile: − l'aliquota IVA ridotta del 10% qualora la stessa sia fornita ed installata unitamente ad un impianto fotovoltaico, "in modo da costituire un tutt'uno"; − l'aliquota IVA ordinaria del 22% se la colonnina è installata autonomamente rispetto all'impianto fotovoltaico. Quanto sopra è applicabile anche se la colonnina di ricarica è fornita ed installata a favore di un soggetto con partita IVA per ricaricare i mezzi aziendali / strumentali. |
Decreto Rilancio conversione in legge
Legge 17.7.2020, n. 77
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È stata pubblicata sul S.O. n. 25 alla G.U. 18.7.2020, n. 180 la legge di conversione del DL n. 34/2020, c.d. "Decreto Rilancio". Tra le novità introdotte nel testo originario, si segnalano: − le modifiche al credito d'imposta per la sanificazione degli ambienti di lavoro e l'acquisto di dispositivi di protezione; − il riconoscimento di un contributo per l'acquisto di autovetture / veicoli elettrici e ibridi nuovi. |
COMMENTI LE NOVITÀ DELLA DETRAZIONE DEL 110% DOPO LA CONVERSIONE IN LEGGE DEL “DECRETO RILANCIO” |
Nell’iter di conversione del DL n. 34/2020, c.d. “Decreto Rilancio”, sono state apportate molteplici modifiche alla nuova detrazione del 110%, spettante per alcuni interventi di riqualificazione energetica e riduzione del rischio sismico, nonché per una serie di interventi effettuati contestualmente a quelli espressamente individuati dalla norma.
La detrazione nella maggior misura del 110% è applicabile esclusivamente alle spese sostenute dall’1.7.2020 al 31.12.2021 e va ripartita in 5 quote annuali. |
SOGGETTI CHE POSSONO FRUIRE DELLA DETRAZIONE
La detrazione può essere fruita dai seguenti soggetti:
- condomini;
- persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa / lavoro autonomo, su unità immobiliari.
Le persone fisiche possono fruire della detrazione del 110% per gli interventi realizzati al massimo su 2 unità immobiliari, ferma restando la possibilità di fruire della detrazione per gli interventi sulle parti comuni condominiali. Non rileva la destinazione d’uso dell’immobile oggetto dei lavori (abitazione principale o altro); |
- istituti autonomi case popolari
- cooperative di abitazione a proprietà indivisa per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci.
Tra i possibili soggetti beneficiari della detrazione in esame rientrano anche:
- ONLUS / ODV / APS;
- associazioni e società sportive dilettantistiche, limitatamente ai lavori effettuati sugli immobiliadibiti a spogliatoio.
INTERVENTI AGEVOLABILI
Prima di individuare nel dettaglio gli interventi agevolabili, merita evidenziare che in sede di conversione è stata disposta l’esclusione degli interventi effettuati sugli immobili di categoria catastale A1, A/8 e A/9.
Interventi di efficienza energetica
Le detrazioni previste dall’art. 14, DL n. 63/2013 (pari al 50% - 65% - 70% - 75% - 80% - 85% a seconda della tipologia di intervento) si applicano nella misura del 110% per le spese sostenute dall’1.7.2020 al 31.12.2021, con ripartizione in 5 quote annuali di pari importo, nei seguenti casi:
- interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali / orizzontali / inclinate che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo, utilizzando materiali isolanti che rispettano i criteri ambientali minimi di cui al DM 11.10.2017. Tali interventi sono agevolabili anche se effettuati su un’unità immobiliare facente parte di un edificio plurifamiliare funzionalmente indipendente con uno o più accessi autonomi dall’esterno (tipicamente le c.d. “case a schiera”).
La detrazione è calcolata su un ammontare massimo complessivo della spesa che varia in base alla tipologia dell’immobile oggetto dell’intervento, come segue:
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− impianti centralizzati per il riscaldamento / raffrescamento / fornitura di acqua calda sanitaria:
− a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal Regolamento UE n. 811/2013;
− a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, di seguito illustrati;
− impianti di microcogenerazione o a collettori solari;
− allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficiente, esclusivamente per i Comuni montani non interessati dalle procedure europee di infrazione per l’inottemperanza degli obblighi di cui alla Direttiva n. 2008/50/CE.
La detrazione è calcolata su un ammontare massimo complessivo della spesa che varia in base alla tipologia dell’immobile oggetto dell’intervento, come segue:
Possono essere ricomprese anche le spese sostenute per lo smaltimento e la bonifica dell’impianto sostituito; |
- interventi su edifici unifamiliari
− impianti per il riscaldamento / raffrescamento / fornitura di acqua calda sanitaria:
− a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto di cui al Regolamento UE n. 811/2013;
− a pompa di calore, inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti solari fotovoltaici e sistemi di accumulo, di seguito illustrati;
− impianti di microcogenerazione o a collettori solari;
− caldaie a biomassa con prestazioni emissive con i valori previsti almeno per la classe 5 stelle di cui al DM 7.11.2017, n. 186, esclusivamente per le aree non metanizzate nei Comuni non interessati dalle procedure europee di infrazione;
− allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficiente, esclusivamente per i Comuni montani non interessati dalle procedure europee di infrazione;
La detrazione è calcolata su un ammontare massimo di spesa non superiore a € 30.000 ed è riconosciuta anche per le spese di smaltimento e bonifica dell’impianto sostituito.
La detrazione nella misura del 110% si applica anche a tutti gli altri interventi di efficienza energetica di cui all’art. 14, DL n. 63/2013, nel rispetto dei limiti di spesa ordinariamente previsti per ciascun intervento, qualora gli stessi siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi sopra elencati. |
Ai fini dell’accesso alla detrazione nella maggior misura del 110% gli interventi sopra elencati:
- devono rispettare i requisiti minimi fissati dai Decreti previsti dal comma 3-ter del citato art. 14 (ad oggi non ancora emanati);
- nel loro complesso devono assicurare, anche congiuntamente agli interventi di seguito illustrati (impianti solari fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo):
− il miglioramento di almeno 2 classi energetiche dell’edificio / unità immobiliari in edifici plurifamiliari funzionalmente indipendenti,
ovvero, se non possibile,
− il conseguimento della classe energetica più alta,
da dimostrare mediante l’attestato di prestazione energetica (APE), ante e post intervento, rilasciato da un tecnico abilitato tramite dichiarazione asseverata.
In sede di conversione è stato inoltre disposto che:
la detrazione del 110% si applica a tutti gli interventi di riqualificazione energetica di cui al citato art. 14, anche se non effettuati congiuntamente agli interventi per i quali è prevista la detrazione nella maggior misura del 110%, ferma restando la necessità di soddisfare le prestazioni energetiche richieste per accedere alla detrazione sopra illustrate (rispetto dei requisiti minimi, miglioramento di almeno 2 classi energetiche ovvero conseguimento della classe energetica più alta). Va infine evidenziato che in sede di conversione sono stati ricompresi tra gli interventi agevolabili anche quelli di ristrutturazione che prevedono la demolizione e ricostruzione dell’edificio, di cui all’art. 3, comma 1, lett. d), DPR n. 380/2001, con i quali si conseguono i requisiti minimi in termini energetici necessari per poter fruire della detrazione del 110% sopra elencati. In tal caso i limiti di spesa sono differenziati in base alla tipologia di intervento ed edificio (€ 50.000 / 40.000 / 30.000 / 20.000 / 15.000). |
Detrazione 110% - Decreto Rilancio |
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Tipologia intervento (*) |
Spese dall’1.7.2020 al 31.12.2021 (**) |
isolamento termico superfici opache verticali / orizzontali / oblique che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda |
spesa max € 50.000 se singola unità immobiliare o unità di edificio plurifamiliare indipendente e accesso autonomo |
spesa max € 40.000 per unità immobiliari dell’edificio avente fino a 8 unità |
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spesa max € 30.000 per unità immobiliari dell’edificio avente più di 8 unità |
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interventi su parti comuni degli edifici per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con:
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spesa max € 20.000 per il numero delle unità immobiliari dell’edificio avente fino a 8 unità |
spesa max € 15.000 per il numero delle unità immobiliari dell’edificio avente più di 8 unità |
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interventi su:
per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con:
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110% spesa max € 30.000 |
Altri interventi di efficienza energetica di cui all’art. 14, DL n. 63/2013 eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi sopra elencati |
110% spesa max ordinariamente prevista per l’intervento |
Interventi di efficienza energetica di cui all’art. 14, DL n. 63/2013 su edifici:
a condizione che si ottenga il miglioramento energetico posto come condizione per poter accedere alla detrazione nella misura del 110% (*) |
110% spesa max ordinariamente prevista per l’intervento |
(*) é necessario che siano rispettati i requisiti minimi “tecnici” e che dall’intervento si consegua il miglioramento di almeno 2 classi energetiche dell’edificio, ovvero, se non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta.
Gli interventi sono agevolati anche quando eseguiti nell’ambito di un intervento che prevede la demolizione e ricostruzione dell’edificio.
(**) Per IACP / soggetti assimilati rientrano anche le spese sostenute dall’1.1 al 30.6.2022.
Interventi di riduzione del rischio sismico
Per gli interventi di riduzione del rischio sismico di cui ai commi da 1-bis a 1-septies dell’art. 16, DL n. 63/2013, la detrazione spettante, prevista nella misura del 50% - 70% - 80% - 75% - 85% a seconda dei casi, è elevata al 110% per le spese sostenute dal 1.7.2020 al 31.12.2021.
In sede di conversione sono stati ricompresi tra gli interventi agevolabili anche quelli per la realizzazione di sistemi di monitoraggio strutturale continuo a fini antisismici, a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad uno degli interventi antisismici di cui ai citati commi da 1-bis a 1-septies, nei limiti di spesa previsti per gli stessi. |
Premi assicurazione per rischio di eventi calamitosi unità abitative
nel caso in cui, oltre all’esecuzione degli interventi in esame, il contribuente scelga di:
- cedere il credito corrispondente alla detrazione spettante ad un’impresa di assicurazione;
- stipulare contestualmente una polizza che copre il rischio di eventi calamitosi;
la detrazione IRPEF, pari al 19% dei premi versati per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di eventi calamitosi stipulate relativamente ad unità immobiliari ad uso abitativo, spetta nella misura del 90%.
Quanto sopra trova applicazione per gli immobili ubicati nelle zone a rischio sismico 1, 2 e 3 e non per quelli ubicati nella zona sismica 4 di cui all’OPCM 20.3.2003, n. 3274. |
Interventi con detrazione al 110% solo se contestuali
La detrazione del 110% è riconosciuta, oltre che per gli interventi sopra commentati, anche per le spese sostenute per alcuni specifici interventi se effettuati contestualmente.
In particolare, oltre agli “altri” interventi di riqualificazione energetica di cui all’art. 14, DL n. 63/2013 sopra citati, la detrazione del 110% è riconosciuta in caso di contestuale installazione di:
- impianti solari fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo aventi determinate caratteristiche;
- infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici, c.d. “colonnine di ricarica”.
Contestuale installazione di impianti fotovoltaici e sistemi di accumulo
La detrazione nella misura del 110% è riconosciuta per le spese sostenute dall’1.7.2020 al 31.12.2021 per l’installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici.
Per i predetti interventi l’ammontare massimo di spesa agevolabile è pari a € 48.000 e comunque nel limite di € 2.400 per ogni kW di potenza nominale dell’impianto solare fotovoltaico, da ripartire in 5 quote annuali. In caso di interventi di cui all’art. 3, comma 1, lett. d), e) ed f), DPR n. 380/2001 (ristrutturazione edilizia, nuova costruzione e ristrutturazione urbanistica), il limite di spesa è ridotto a € 1.600 per ogni kW di potenza nominale.
Tale detrazione è fruibile soltanto nel caso in cui l’installazione dell’impianto solare fotovoltaico è eseguita congiuntamente ad uno degli interventi di riqualificazione energetica o di riduzione del rischio sismico con detrazione del 110% sopra commentati. |
La detrazione del 110% è riconosciuta anche per l’installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici rientranti nel beneficio fiscale, alle stesse condizioni e con i medesimi limiti di importo e ammontare complessivo e comunque nel limite di spesa di € 1.000 per ogni kWh di capacità di accumulo del sistema.
In tali casi la detrazione del 110%:
Con un apposito Decreto il MISE individuerà limiti, modalità di utilizzo e valorizzazione dell’energia condivisa prodotta da impianti incentivati con la detrazione del 110% in esame. |
Contestuale installazione delle c.d. “colonnine di ricarica”
Per l’installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici, la detrazione che l’art. 16-ter, DL n. 63/2013 fissa al 50%, spetta nella misura del 110%, da ripartire in 5 quote annuali.
La detrazione del 110% è fruibile soltanto nel caso in cui l’installazione della c.d. “colonnina di ricarica” sia eseguita congiuntamente ad uno dei citati interventi di riqualificazione energetica con detrazione del 110%. |
Essendo richiesta tale contestualità, si ritiene che anche in tal caso le spese debbano essere sostenute dall’1.7.2020 al 31.12.2021.
Altri interventi con detrazione del 110% solo se effettuati contestualmente |
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Tipologia intervento |
Spesa massima ammessa |
Interventi di riqualificazione energetica di cui all’art. 14, DL n. 63/2013 |
Limiti ordinariamente previsti per le singole tipologie di intervento |
Impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici e relativi sistemi di accumulo integrati con gli impianti |
€ 48.000 e comunque € 2.400 / € 1.600 per ogni kW di potenza nominale dell’impianto, € 1.000 per ogni kWh di capacità di accumulo per i sistemi di accumulo integrati |
Infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici, c.d. “colonnine di ricarica” |
€ 3.000 (art. 16-ter, DL n. 63/2013) |
TRASFORMAZIONE DETRAZIONE IN CREDITO D’IMPOSTA / SCONTO IN FATTURA
In luogo dell’utilizzo diretto della detrazione in dichiarazione dei redditi, è possibile optare, alternativamente, per la cessione del corrispondente credito d’imposta, con eventuale successiva cessione, ovvero per il c.d. “sconto in fattura” per le spese sostenute nel 2020 e 2021 relative agli interventi di:
- recupero del patrimonio edilizio (interventi di manutenzione / restauro e risanamento conservativo / ristrutturazione);
- efficienza energetica (interventi di riqualificazione energetica con detrazione del 110%);
- adozione misure antisismiche (riduzione rischio sismico con detrazione del 110%);
- recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, ossia interventi rientranti nel c.d. “Bonus facciate”;
- installazione impianti solari fotovoltaici;
- installazione colonnine per la ricarica di veicoli elettrici.
In sede di conversione è stato previsto che:
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In caso di applicazione del c.d. “sconto in fattura” da parte del fornitore che ha effettuato gli interventi, quest’ultimo recupera lo sconto praticato sotto forma di credito d’imposta che può essere:
- utilizzato esclusivamente in compensazione nel mod. F24, sulla base delle rate residue di detrazione non fruite, con la stessa ripartizione in quote annuali con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione;
ovvero
- ceduto ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari.
L’eventuale quota di credito d’imposta non utilizzata nell’anno non può essere fruita negli anni successivi e non può essere richiesta a rimborso. |
L’opzione va comunicata all’Agenzia delle Entrate, esclusivamente in via telematica, dal soggetto interessato ovvero tramite un soggetto abilitato al rilascio del visto di conformità (di seguito richiamati), con le modalità che saranno definite con un apposito Provvedimento.
I fornitori e i cessionari rispondono solo per l’eventuale utilizzo del credito d’imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto allo sconto praticato / credito ricevuto.
ASSEVERAZIONE E VISTO DI CONFORMITÀ
Nell’iter di conversione, l’asseverazione è stata posta come elemento indispensabile sia per poter fruire della detrazione nella misura del 110% sia per poter optare per la cessione del corrispondente credito ovvero per il riconoscimento del c.d. “sconto in fattura”.
Il visto di conformità, invece, come originariamente previsto, è richiesto soltanto nel caso in cui si intenda optare per la cessione del credito ovvero per il c.d. “sconto in fattura” in luogo della fruizione diretta della detrazione in dichiarazione dei redditi.
Asseverazione
L’asseverazione rilasciata da un tecnico abilitato è richiesta / necessaria per:
- il riconoscimento della detrazione nella misura del 110%;
- l’esercizio dell’opzione di cessione del credito / applicazione del c.d. “sconto in fattura”.
L’asseverazione:
- va rilasciata alla fine dei lavori ovvero per ogni stato avanzamento lavori (nei casi in cui si fruisce della detrazione / cessione del credito / “sconto in fattura” per stato avanzamento lavori);
- attesta i requisiti tecnici sulla base del progetto e dell’effettiva realizzazione;
- per la certificazione della congruità delle spese, in attesa dell’emanazione dell’apposito Decreto MISE, può fare riferimento ai prezzi riportati nei prezzari predisposti dalle Regioni / Province autonome ovvero ai listini delle CCIAA ovvero ai prezzi correnti di mercato in base al luogo di esecuzione degli interventi.
Visto di conformità
Il contribuente, per poter esercitare l’opzione per la cessione del credito / “sconto in fattura” a seguito degli interventi per i quali spetta la detrazione del 110%, è tenuto a richiedere il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione attestante la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione.
Il visto va rilasciato da un dottore commercialista / esperto contabile, consulente del lavoro, perito / esperto tributario iscritto al 30.9.93 nei relativi ruoli tenuti presso la CCIAA in possesso di laurea in giurisprudenza / economia o equipollenti, ovvero del diploma di ragioneria, nonché dal responsabile dell’assistenza fiscale di un CAF imprese (c.d. RAF).
Il certificatore è tenuto a verificare la presenza delle asseverazioni e delle attestazioni rilasciate dai professionisti incaricati sopra richiamati.
Attestazioni / asseverazioni infedeli
Fermo restando che la non veridicità delle attestazioni / asseverazioni comporta:
- la decadenza dal beneficio fiscale (detrazione);
- l’applicazione delle sanzioni penali ove il fatto costituisca reato;
in caso di rilascio di attestazioni / asseverazioni infedeli è applicabile la sanzione da € 2.000 a € 15.000 per ciascuna attestazione / asseverazione infedele resa.
Stipula polizza assicurativa
I predetti soggetti sono tenuti a stipulare una polizza di assicurazione della responsabilità civile, con massimale adeguato al numero delle attestazioni / asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle predette attestazioni / asseverazioni e, comunque, non inferiore a € 500.000.
Le spese sostenute per ottenere le attestazioni / asseverazioni nonché il visto di conformità rientrano tra le spese detraibili nella misura del 110%. |