Redditometro
Ordinanza Corte Cassazione 29.4.2020, n. 8289 |
L'accertamento tramite redditometro è legittimo anche nel caso in cui il contribuente giustifichi l'acquisto dell'autovettura e dell'abitazione con le disponibilità finanziarie derivanti da un mutuo. |
Proroga adesione servizio consultazione fatture elettroniche
Provvedimento Agenzia Entrate 4.5.2020 |
È stato pubblicato sul sito Internet dell'Agenzia il Provvedimento che differisce dal 4.5.2020 al 30.9.2020 il termine entro il quale è possibile aderire al servizio di consultazione delle fatture elettroniche al fine di poter continuare a visualizzare / scaricare le fatture elettroniche complete dall’area riservata del sito Internet dell’Agenzia. I consumatori finali che hanno aderito al servizio in esame possono consultare le proprie fatture ricevute dall’1.3.2020. |
Erogazioni liberali per Emergenza “coronavirus”
Risoluzione Agenzia Entrate 14.5.2020, n. 25/E |
Per le erogazioni liberali in denaro destinate a finanziare le attività collegate all'emergenza "coronavirus" è possibile beneficiare della detrazione del 30% (per persone fisiche / enti non commerciali) / deducibilità dal reddito d'impresa anche qualora il versamento sia stato effettuato al Dipartimento della Protezione Civile sul conto di Tesoreria n. 22330. A tal fine il donatore, può esibire copia del bonifico relativo al predetto versamento quale documentazione per far valere tale beneficio nel mod. REDDITI. |
Invio fattura e termine che scade in giorno festivo
Risposta interpello Agenzia Entrate 14.5.2020, n. 129 |
Al termine di 12 giorni dall'effettuazione dell'operazione entro il quale va emessa (inviata al SdI) la fattura immediata non è applicabile il differimento al primo giorno lavorativo non festivo successivo. Pertanto, se il 12° giorno cade in un giorno festivo, la fattura deve essere comunque emessa entro tale termine |
Mascherine in tabaccheria
Ordinanza Commissario straord. “COVID-19” 19.5.2020, n. 15 |
È stata pubblicata sulla G.U. 21.5.2020, n. 130 l'Ordinanza che, al fine di garantire la massima disponibilità di DPI, autorizza le tabaccherie alla vendita di mascherine facciali, al prezzo massimo di € 0,50 come previsto dall'Ordinanza 26.4.2020, n. 11. |
COMMENTI LE PRINCIPALI NOVITà FISCALI DEL C.D. “DECRETO RILANCIO”
|
Recentemente è stato approvato il DL n. 34/2020, c.d. “Decreto Rilancio”, contenente una serie novità di natura fiscale in vigore dal 19.5.2020. Merita evidenziare che per molte delle disposizioni di seguito esaminate è necessario attendere le relative modalità attuative.
IRAP: SALDO 2019 / ACCONTO 2020
A favore dei soggetti:
- esercenti attività d’impresa / lavoro autonomo;
- con ricavi / compensi non superiori a € 250 milioni nel periodo d’imposta precedente a quello di entrata in vigore del Decreto in esame (in generale, 2019);
non è dovuto il versamento:
- del saldo IRAP 2019;
- della prima rata dell’acconto IRAP 2020. Il relativo importo è escluso dal calcolo dell’imposta da versare a saldo per il 2020. Di fatto, in sede di saldo 2020, non è richiesto il versamento di quanto dovuto a titolo di prima rata.
Resta confermato l'obbligo di versamento dell'acconto IRAP 2019 quantificato con riferimento all'imposta desumibile dal mod. IRAP 2019, relativo al 2018. |
CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO
Al fine di sostenere i soggetti titolari di reddito d’impresa / lavoro autonomo e reddito agrario titolari di partita IVA, è previsto il riconoscimento di un contributo a fondo perduto.
In particolare il contributo spetta:
- ai titolari di reddito agrario di cui all’art. 32, TUIR nonché ai soggetti con ricavi di cui all’art. 85, comma 1, lett. a) e b), TUIR, o compensi non superiori a € 5 milioni nel 2019;
- a condizione che l’ammontare del fatturato / corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai 2/3 dell’ammontare del fatturato / corrispettivi del mese di aprile 2019.
A tal fine va fatto riferimento alla data di effettuazione dell’operazione di cessione di beni / prestazione dei servizi.
Il contributo spetta anche in assenza del requisito in esame:
− ai soggetti che hanno iniziato l’attività dall’1.1.2019;
− ai soggetti che “a far data dall’insorgenza dell’evento calamitoso, hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio dei comuni colpiti dai predetti eventi i cui stati di emergenza erano ancora in atto alla data di dichiarazione dello stato di emergenza ...”.
Soggetti esclusi
Il contributo a fondo perduto in esame non spetta a:
- soggetti che hanno cessato l’attività al 31.3.2020;
- contribuenti che hanno diritto alle indennità previste dagli artt. 27 e 38, DL n. 18/2020;
- lavoratori dipendenti;
- professionisti iscritti agli Enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui al D.Lgs. n. 509/94 (CNPADC, Inarcassa, CIPAG, ENPAM, ecc.) e n. 103/96 (Casse Interprofessionali).
Ammontare del contributo
Il contributo è determinato applicando una specifica percentuale alla differenza tra l’ammontare del fatturato / corrispettivi del mese di aprile 2020 e l’ammontare del fatturato / corrispettivi del mese di aprile 2019 nelle seguenti misure, differenziate a seconda dei ricavi / compensi 2019.
Ricavi / compensi 2019 |
Percentuale applicabile |
non superiori a € 400.000 |
20% |
superiori a € 400.000 e fino a € 1.000.000 |
15% |
superiori a € 1.000.000 e fino a € 5.000.000 |
10% |
Il contributo a fondo perduto è comunque riconosciuto per un importo non inferiore a:
- €
- €
Domanda del contributo
Al fine di ottenere il contributo a fondo perduto il soggetto interessato deve presentare un’istanza all’Agenzia delle Entrate con l’indicazione della sussistenza dei requisiti:
- esclusivamente in via telematica (anche tramite un intermediario delegato al servizio del Cassetto fiscale o ai servizi per la fatturazione elettronica);
- entro 60 giorni dalla data di avvio della procedura telematica.
Erogazione del contributo
Il contributo è corrisposto dall’Agenzia delle Entrate mediante accredito diretto in c/c bancario / postale intestato al soggetto beneficiario.
BONUS CANONI LOCAZIONE IMMOBILI
È previsto uno specifico credito d’imposta a favore degli esercenti attività d’impresa / lavoro autonomo pari al 60% dell’ammontare del canone mensile di locazione / leasing / concessione di immobili ad uso non abitativo utilizzati per lo svolgimento dell’attività (industriale / commerciale / artigianale / agricola / di interesse turistico / professionale). Il beneficio spetta ai soggetti con ricavi / compensi 2019 non superiori a € 5 milioni.
Per le strutture alberghiere / agrituristiche non opera il predetto limite dei ricavi / compensi 2019. |
L’agevolazione in esame:
- è prevista nella misura del 30% in caso di contratti di servizi a prestazioni complesse / affitto d’azienda, comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo destinato allo svolgimento dell’attività stessa;
- è commisurata all’importo pagato nel 2020 con riferimento ai mesi di marzo / aprile / maggio, a condizione che il locatario, se esercente attività economica, abbia subito una riduzione del fatturato / corrispettivi pari ad almeno il 50% rispetto allo stesso mese del 2019.
Per le strutture turistico ricettive con attività solo stagionale l’agevolazione è commisurata all’importo pagato nel 2020 con riferimento a ciascuno dei mesi di aprile / maggio / giugno; |
- è utilizzabile nel mod. REDDITI 2021, relativo al 2020, ovvero in compensazione nel mod. F24, successivamente al pagamento dei canoni.
L’agevolazione non è cumulabile con il c.d. “Bonus negozi e botteghe” in relazione alle medesime spese. |
MAXI AMMORTAMENTO
Relativamente al c.d. “maxi ammortamento”, ossia alla possibilità, a favore delle imprese / lavoratori autonomi che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi di incrementare il relativo costo del 30% al fine di determinare le quote di ammortamento / canoni di leasing, è prorogato dal 30.6 al 31.12.2020 il termine per la consegna dei beni per i quali entro il 31.12.2019 è stato accettato il relativo ordine e pagati acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.
INDENNITà COVID-19
Soggetto |
Condizioni |
Indennità |
||
marzo |
aprile |
maggio |
||
Lavoratore autonomo iscritto Gestione separata INPS |
|
€ 600 |
€ 600 |
--- |
|
--- |
--- |
€ 1.000 |
|
Co.co.co. iscritto Gestione separata INPS |
|
€ 600 |
€ 600 |
--- |
|
--- |
--- |
€ 1.000 |
|
Artigiano / commerciante / coltivatore diretto / IAP / coadiuvante / coadiutore agente e rappr. di commercio |
|
€ 600 |
€ 600 |
--- |
Venditore porta a porta |
|
€ 600 |
€ 600 |
€ 600 |
Lavoratore autonomo iscritto Cassa privata |
|
€ 600 |
--- |
--- |
|
--- |
€ 600 (*) |
€ 600 (*) |
(*) dovranno essere verificate le eventuali condizioni / requisiti richiesti per l’accesso al beneficio
Ai soggetti che hanno già presentato la domanda per l’indennità del mese di marzo non è richiesto un ulteriore adempimento per l’indennità del mese di aprile (l’INPS procede direttamente all’accredito).
SCADENZA DURC E SOSPENSIONE TERMINI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI
È previsto che i documenti di regolarità contributiva (DURC) con scadenza nel periodo 31.1.2020 - 15.4.2020 sono validi fino al 15.6.2020.
SOSTEGNO ALLE IMPRESE PER RIDURRE IL RISCHIO DI CONTAGIO SUL LAVORO
L’INAIL, per favorire l’attuazione di quanto previsto dal “Protocollo di regolamentazione delle misure per il contenimento ed il contrasto della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro”, promuove interventi straordinari destinati alle imprese (anche individuali), comprese le imprese artigiane / agricole / agrituristiche, nonché le imprese sociali attraverso l’acquisto di:
- apparecchiature / attrezzature per isolamento / distanziamento dei lavoratori (anche rispetto agli utenti esterni / addetti di aziende terze) compresi i relativi costi di installazione;
- dispositivi elettronici / sensoristica per il distanziamento dei lavoratori;
- dispositivi per la sanificazione dei luoghi di lavoro;
- sistemi / strumenti di controllo dell’accesso nei luoghi di lavoro / DPI.
L’importo massimo concedibile è pari a:
- €
- € 50.000, per le imprese con un numero di dipendenti compreso tra 10 e 50;
- €
Si evidenzia che i contributi in esame sono incompatibili con altri benefici, anche fiscali, relativi ai medesimi costi ammissibili. |
NUOVA DETRAZIONE 110%
Le detrazioni previste dall’art. 14, DL n. 63/2013, che a seconda della tipologia dell’intervento sono pari al 50% - 65% - 70% - 75% - 80% - 85%, si applicano nella misura del 110% per le spese sostenute dall’1.7.2020 al 31.12.2021, con ripartizione in 5 quote annuali di pari importo, nei seguenti casi:
- interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo.
La detrazione è calcolata su un ammontare complessivo della spesa non superiore a € 60.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio.
I materiali isolanti utilizzati devono rispettare i criteri ambientali minimi di cui al DM 11.10.2017;
- interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con:
− impianti centralizzati per il riscaldamento / raffrescamento / fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal Regolamento UE 18.2.2013, n. 811 ovvero a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, di seguito illustrati;
− impianti di microcogenerazione.
La detrazione è calcolata su un ammontare complessivo della spesa non superiore a € 30.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto sostituito;
- interventi sugli edifici unifamiliari per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con:
− impianti per il riscaldamento / raffrescamento / fornitura di acqua calda sanitaria a pompa di calore, inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti solari fotovoltaici e sistemi di accumulo, di seguito illustrati;
− impianti di microcogenerazione.
La detrazione è calcolata su un ammontare massimo di spesa non superiore a € 30.000 ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto sostituito.
La detrazione nella misura del 110% si applica anche a tutti gli altri interventi di efficienza energetica di cui al citato art. 14, DL n. 63/2013, nel rispetto dei limiti di spesa ordinariamente previsti per ciascun intervento, qualora gli stessi siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi sopra elencati. |
Ai fini dell’accesso alla detrazione nella maggior misura del 110%, gli interventi sopra elencati:
- devono rispettare i requisiti minimi fissati dai Decreti previsti dal comma 3-ter del citato art. 14 (ad oggi non ancora emanati);
- nel loro complesso devono assicurare, anche congiuntamente agli interventi di seguito illustrati (impianti solari fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo), il miglioramento di almeno 2 classi energetiche dell’edificio, ovvero, se non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta, da dimostrare mediante l’attestato di prestazione energetica (APE) di cui all’art. 6, D.Lgs. n. 192/2005, ante e post intervento, rilasciato da un tecnico abilitato tramite dichiarazione asseverata.
Tipologia intervento (*) |
Art. 119, DL n. 34/2020 spese dall’1.7.2020 al 31.12.2021 |
isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali che interessano l’involucro dell’edificio con incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda |
110% spesa max € 60.000 per il numero delle unità immobiliari dell’edificio |
interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con:
|
110% spesa max € 30.000 per il numero delle unità immobiliari dell’edificio |
interventi sugli edifici unifamiliari per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con:
|
110% spesa max € 30.000 |
Altri interventi di efficienza energetica di cui all’art. 14, DL n. 63/2013 eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi sopra elencati. |
110% spesa max ordinariamente prevista per l’intervento |
(*) é necessario che siano rispettati i requisiti minimi “tecnici” e che dall’intervento si consegua il miglioramento di almeno 2 classi energetiche dell’edificio, ovvero, se non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta.
Per gli interventi di riduzione del rischio sismico di cui ai commi da 1-bis a 1-septies dell’art. 16, DL n. 63/2013, la detrazione spettante, prevista nella misura del 50% - 70% - 80% - 75% - 85% a seconda dei casi, è elevata al 110% per le spese sostenute dal 1.7.2020 al 31.12.2021.
Premi assicurazione per rischio di eventi calamitosi unità abitative
Nel caso in cui, oltre all’esecuzione degli interventi in esame, il contribuente sceglie di:
- cedere il credito corrispondente alla detrazione spettante ad un’impresa di assicurazione;
- stipulare contestualmente una polizza che copre il rischio di eventi calamitosi;
la detrazione IRPEF di cui all’art. 15, comma 1, lett. f-bis), TUIR, pari al 19% dei premi versati per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di eventi calamitosi stipulate relativamente ad unità immobiliari ad uso abitativo, spetta nella misura del 90%.
Quanto sopra trova applicazione con riferimento agli immobili ubicati nelle zone a rischio sismico 1, 2 e 3 e non a quelli ubicati nella zona sismica 4 di cui all’OPCM 20.3.2003, n. 3274. |
ALTRI INTERVENTI CON DETRAZIONE AL 110% SOLO SE CONTESTUALI
La detrazione del 110% è riconosciuta, oltre che per gli interventi espressamente individuati sopra commentati, anche per le spese sostenute per alcuni specifici interventi se effettuati contestualmente. In particolare:
- come sopra evidenziato, sono incluse nella detrazione del 110% le spese sostenute per gli interventi di riqualificazione energetica di cui all’art. 14, DL n. 63/2013 effettuati contestualmente ad almeno uno predetti interventi, nel rispetto dei limiti di spesa ordinariamente previsti per ciascuna tipologia di intervento;
- è inclusa nella detrazione del 110% la contestuale installazione di:
- impianti solari fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo aventi determinate caratteristiche;
- infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici, c.d. “colonnine di ricarica”.
Contestuale installazione di impianti fotovoltaici e sistemi di accumulo
È riconosciuta la detrazione di cui all’art. 16-bis, comma 1, TUIR nella misura del 110%, sempre per le spese sostenute dall’1.7.2020 al 31.12.2021, in relazione all’installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. a), b), c) e d), DPR n. 412/93. Per i predetti interventi è previsto un ammontare massimo di spesa pari a € 48.000 e comunque nel limite di spesa di € 2.400 per ogni kW di potenza nominale dell’impianto solare fotovoltaico, da ripartire in 5 quote annuali di pari importo.
In caso di interventi di cui all’art. 3, comma 1, lett. d), e) ed f), DPR n. 380/2001 (ristrutturazione edilizia, nuova costruzione e ristrutturazione urbanistica), il limite di spesa è ridotto ad € 1.600 per ogni kW di potenza nominale.
Tale detrazione è fruibile soltanto nel caso in cui l’installazione dell’impianto solare fotovoltaico è eseguita congiuntamente ad uno degli interventi di riqualificazione energetica o riduzione del rischio sismico con detrazione del 110% sopra commentati. |
La detrazione nella misura del 110% è riconosciuta anche per l’installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici rientranti nel beneficio fiscale, alle stesse condizioni e con i medesimi limiti di importo e ammontare complessivo e comunque nel limite di spesa di € 1.000 per ogni kWh di capacità di accumulo del sistema.
Va infine evidenziato che in tali casi la detrazione del 110%:
|
Contestuale installazione delle c.d. “colonnine di ricarica”
Per l’installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici, la detrazione che l’art. 16-ter, DL n. 63/2013 fissa al 50%, è riconosciuta nella misura del 110%, da ripartire in 5 quote annuali.
La detrazione nella maggior misura del 110% è fruibile soltanto nel caso in cui l’installazione della c.d. “colonnina di ricarica” sia eseguita congiuntamente ad uno degli interventi di riqualificazione energetica sopra citati per i quali è possibile fruire della detrazione del 110%. |
CREDITI D’IMPOSTA ADEGUAMENTO AMBIENTI DI LAVORO
Al fine di sostenere ed incentivare l’adozione di misure legate alla necessità di adeguare i processi produttivi e gli ambienti di lavoro, è riconosciuto un credito d’imposta pari all’60% delle spese sostenute nel 2020, per un massimo di € 80.000, relativamente agli interventi necessari per far rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento della diffusione del COVID-19. Tale agevolazione è riconosciuta a favore di:
- fondazioni e degli enti privati, compresi gli Enti del terzo settore (ETS);
- esercenti attività d’impresa / lavoratori autonomi in luoghi aperti al pubblico, ossia:
Codice attività |
Descrizione |
551000 |
Alberghi |
552010 |
Villaggi turistici |
552020 |
Ostelli della gioventù |
552030 |
Rifugi di montagna |
552040 |
Colonie marine e montane |
552051 |
Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence |
552052 |
Attività di alloggio connesse alle aziende agricole |
553000 |
Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte |
559010 |
Gestione di vagoni letto |
559020 |
Alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero |
561011 |
Ristorazione con somministrazione |
561012 |
Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole |
561020 |
Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto |
561030 |
Gelaterie e pasticcerie |
561041 |
Gelaterie e pasticcerie ambulanti |
561042 |
Ristorazione ambulante |
561050 |
Ristorazione su treni e navi |
562100 |
Catering per eventi, banqueting |
562910 |
Mense |
562920 |
Catering continuativo su base contrattuale |
563000 |
Bar e altri esercizi simili senza cucina |
591400 |
Attività di proiezione cinematografica |
791100 |
Attività delle agenzie di viaggio |
791200 |
Attività dei tour operator |
799011 |
Servizi di biglietteria per eventi teatrali, sportivi ed altri eventi ricreativi e d’intrattenimento |
799019 |
Altri servizi di prenotazione e altre attività di assistenza turistica non svolte dalle agenzie di viaggio nca |
799020 |
Attività delle guide e degli accompagnatori turistici |
823000 |
Organizzazione di convegni e fiere |
900101 |
Attività nel campo della recitazione |
900109 |
Altre rappresentazioni artistiche |
900201 |
Noleggio con operatore di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli |
900202 |
Attività nel campo della regia |
900209 |
Altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche |
900400 |
Gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche |
910100 |
Attività di biblioteche ed archivi |
910200 |
Attività di musei |
910300 |
Gestione di luoghi e monumenti storici e attrazioni simili |
910400 |
Attività degli orti botanici, dei giardini zoologici e delle riserve naturali |
932100 |
Parchi di divertimento e parchi tematici |
932920 |
Gestione di stabilimenti balneari: marittimi, lacuali e fluviali |
960420 |
Stabilimenti termali |
In particolare tra gli interventi agevolabili rientrano:
- quelli edilizi necessari per il rifacimento di spogliatoi e mense, per la realizzazione di spazi medici, ingressi e spazi comuni;
- l’acquisto di arredi di sicurezza;
- gli investimenti in attività innovative, ivi compresi quelli necessari ad investimenti di carattere innovativo quali lo sviluppo / acquisto di strumenti e tecnologie necessarie allo svolgimento dell’attività lavorativa;
- l’acquisto di apparecchiature per il controllo della temperatura dei dipendenti e degli utenti.
Il credito d’imposta in esame:
- è cumulabile con altre agevolazioni per le stesse spese nel limite dei costi sostenuti;
- è utilizzabile nel 2021 esclusivamente in compensazione con il mod. F24.
TRASFORMAZIONE DETRAZIONE IN CREDITO D’IMPOSTA / SCONTO IN FATTURA
Sono ampliate, apportando alcune modifiche, le fattispecie al ricorrere delle quali il soggetto interessato può scegliere la trasformazione della detrazione in credito d’imposta ovvero il riconoscimento del c.d. “sconto in fattura” in luogo della fruizione diretta della detrazione spettante.
In particolare, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione, è possibile optare, alternativamente, per la trasformazione in credito d’imposta, con eventuale successiva cessione, ovvero il c.d. “sconto in fattura” per le spese sostenute nel 2020 e 2021 relative agli interventi di:
- recupero del patrimonio edilizio di cui all’art. 16-bis, comma 1, lett. a) e b), TUIR (interventi di manutenzione / restauro e risanamento conservativo / ristrutturazione);
- efficienza energetica di cui all’art. 14, DL n. 63/2013 e di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 119 sopra commentato (interventi di riqualificazione energetica con detrazione al 110%);
- adozione di misure antisismiche di cui all’art. 16, commi da 1-bis a 1-septies, DL n. 63/2013 e di cui al comma 4 sopra commentato (riduzione rischio sismico con detrazione del 110%);
- recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, ossia interventi rientranti nel c.d. “Bonus facciate”;
- installazione di impianti solari fotovoltaici di cui all’art. 16-bis, comma 1, lett. h), TUIR compresi quelli di cui ai commi 5 e 6 sopra illustrati;
- installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici di cui all’art. 16-ter, DL n. 63/2013 nonché quelle di cui al sopra citato comma 8 con detrazione del 110%.
Come sopra accennato la disposizione in esame apporta anche alcune modifiche alla disciplina relativa a tali possibilità. In particolare si evidenzia che, in caso di:
- riconoscimento dello sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi, c.d “sconto in fattura”, il fornitore recupera lo sconto riconosciuto sotto forma di credito d’imposta, con facoltà di successiva cessione dello stesso ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari;
- trasformazione della detrazione in credito d’imposta, lo stesso può essere oggetto di successiva cessione ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari.
Inoltre, il credito d’imposta derivante dalla trasformazione / cessione e dal c.d. “sconto in fattura”:
- può essere utilizzato anche in compensazione nel mod. F24, sulla base delle rate residue di detrazione non fruite;
- va utilizzato con la stessa ripartizione in quote annuali con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione.
L’eventuale quota di credito d’imposta non utilizzata nell’anno:
|
I fornitori e i cessionari rispondono solo per l’eventuale utilizzo del credito d’imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto allo sconto praticato / credito ricevuto.
Visto di conformità / asseverazione per cessione / sconto detrazione 110%
Sono previsti particolari ed ulteriori adempimenti in caso di opzione per la cessione / sconto in fattura a seguito degli interventi sopra elencati per i quali spetta la detrazione del 110%.
Innanzitutto è previsto che il contribuente è tenuto a richiedere il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione attestante la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione, rilasciato da un dottore commercialista / esperto contabile, consulente del lavoro, perito / esperto tributario iscritto al 30.9.93 nei relativi ruoli tenuti presso la CCIAA in possesso della laurea in giurisprudenza o economia o equipollenti, ovvero del diploma di ragioneria, nonché dal responsabile dell’assistenza fiscale di un CAF imprese (c.d. RAF).
I dati relativi all’opzione dovranno essere comunicati in via telematica all’Agenzia delle Entrate.
è inoltre stabilito che, ai fini dell’opzione per la cessione / sconto in fattura:
- per gli interventi di isolamento termico e di sostituzione dell’impianto di climatizzazione invernale dai quali si consegue risparmio / miglioramento energetico con detrazione del 110%, un tecnico abilitato deve asseverare il rispetto dei requisiti previsti dai Decreti di cui al comma 3-ter dell’art. 14, DL n. 63/2013 e la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati.
Una copia dell’asseverazione va trasmessa esclusivamente in via telematica all’ENEA;
- per gli interventi di riduzione del rischio sismico con detrazione del 110%, l’efficacia degli stessi va asseverata dal professionista incaricato della progettazione strutturale, direzione dei lavori delle strutture e collaudo statico secondo le proprie competenze professionali, iscritto al relativo Ordine / Collegio professionale.
é altresì necessario che i predetti professionisti incaricati attestino la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati.
I predetti soggetti sono inoltre tenuti a stipulare una polizza di assicurazione della responsabilità civile, con massimale adeguato al numero delle attestazioni / asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle predette attestazioni / asseverazioni e, comunque, non inferiore a € 500.000.
Le spese sostenute per l’ottenimento delle attestazioni / asseverazioni nonché del visto di conformità rientrano tra le spese detraibili nella misura del 110%. |
CESSIONE CREDITI D’IMPOSTA EMERGENZA COVID-19
Nel periodo 19.5.2020 - 31.12.2021, i soggetti beneficiari dei crediti d’imposta riconosciuti per fronteggiare l’emergenza COVID-19 possono optare, in luogo dell’utilizzo diretto, per la cessione (anche parziale) degli stessi ad altri soggetti (compresi istituti di credito / intermediari finanziari).
La cessione, oltre ai crediti d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro, e per la sanificazione degli ambienti di lavoro / acquisto dispositivi di protezione DPI, riguarda i seguenti bonus:
- credito d’imposta canoni di locazione di immobili.
Va evidenziato che:
- il cessionario utilizza il credito ceduto anche in compensazione nel mod. F24 con le medesime modalità previste per il cedente;
- la quota di credito non utilizzata nell’anno non può essere utilizzata negli anni successivi / richiesta a rimborso.
STERILIZZAZIONE AUMENTO ALIQUOTE IVA
È previsto dal 2021 il mantenimento dell’aliquota IVA ridotta del 10% e dell’aliquota IVA ordinaria del 22% (di fatto sono state soppresse le clausole di salvaguardia che prevedevano l’aumento delle aliquote IVA).
TRATTAMENTO IVA CESSIONI BENI CONTENIMENTO COVID-19
È prevista l’applicazione dell’aliquota IVA del 5% alle cessioni dei seguenti beni:
“ventilatori polmonari per terapia intensiva e subintensiva; monitor multiparametrico anche da trasporto; pompe infusionali per farmaci e pompe peristaltiche per nutrizione enterale; tubi endotracheali; caschi per ventilazione a pressione positiva continua; maschere per la ventilazione non invasiva; sistemi di aspirazione; umidificatori; laringoscopi; strumentazione per accesso vascolare; aspiratore elettrico; centrale di monitoraggio per terapia intensiva; ecotomografo portatile; elettrocardiografo; tomografo computerizzato; mascherine chirurgiche; mascherine Ffp2 e Ffp3; articoli di abbigliamento protettivo per finalità sanitarie quali guanti in lattice, in vinile e in nitrile, visiere e occhiali protettivi, tuta di protezione, calzari e soprascarpe, cuffia copricapo, camici impermeabili, camici chirurgici; termometri; detergenti disinfettanti per mani; dispenser a muro per disinfettanti; soluzione idroalcolica in litri; perossido al 3 per cento in litri; carrelli per emergenza; estrattori RNA; strumentazione per diagnostica per COVID-19; tamponi per analisi cliniche; provette sterili; attrezzature per la realizzazione di ospedali da campo”. |
Al fine di contenere l’emergenza epidemiologica COVID-19 è previsto che le cessioni dei suddetti beni effettuate entro il 31.12.2020 sono esenti IVA con diritto alla detrazione dell’IVA sugli acquisti ai sensi dell’art. 19, DPR n. 633/72.
CREDITO D’IMPOSTA SANIFICAZIONE E ACQUISTO DPI
Il Decreto in esame, dopo aver abrogato le disposizioni introdotte dal c.d. “Decreto Cura Italia” e dal c.d. “Decreto Liquidità” rivede l’agevolazione, prevedendo a favore di imprese / lavoratori autonomi / enti non commerciali (compresi ETS / Enti religiosi riconosciuti) un credito d’imposta pari al 60% (fino ad un massimo di € 60.000 per ciascun beneficiario) delle spese sostenute nel 2020 per:
- la sanificazione di ambienti lavorativi / strumenti utilizzati;
- l’acquisto di dispositivi di protezione individuale (DPI) / altri dispositivi atti per garantire la salute di lavoratori / utenti.
In particolare, la “nuova” agevolazione è riconosciuta per le spese di:
- sanificazione degli ambienti in cui si esercita l’attività lavorativa / istituzionale e degli strumenti utilizzati nell’ambito di tali attività;
- acquisto di:
− DPI (ad esempio, mascherine / guanti / visiere / occhiali protettivi / tute protettive / calzari) conformi ai requisiti di sicurezza previsti dalla normativa comunitaria;
− prodotti detergenti / disinfettanti;
− DPI diversi dai precedenti e relative spese di installazione (ad esempio, termometri / termoscanner / tappeti / vaschette decontaminanti e igienizzanti) conformi ai requisiti di sicurezza previsti dalla normativa comunitaria;
− dispositivi (ad esempio, barriere / pannelli protettivi) per il mantenimento della distanza di sicurezza interpersonale e relative spese di installazione.
Tale agevolazione
- va indicata nel mod. REDDITI 2021, relativo al 2020 (anno di sostenimento delle spese);
- è utilizzabile in compensazione tramite il mod. F24.
- non è tassata fini IRPEF / IRES / IRAP.
RIPRESA VERSAMENTI SOSPESI DAL “DECRETO CURA ITALIA”
Il c.d. “Decreto Cura Italia” ha previsto la sospensione di alcuni termini dei versamenti tributari e contributivi, scadenti, in linea generale, entro il mese di marzo e dei relativi adempimenti in scadenza fino al 31.5.2020.
Relativamente ai versamenti, la ripresa è stata fissata, in generale, al 31.5.2020 (differito all’1.6 essendo il 31.5 domenica). In particolare l’effettuazione dei versamenti sospesi è stata prevista, senza sanzioni ed interessi:
- in unica soluzione entro l’1.6.2020;
ovvero
- in forma rateizzata, fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dall’1.6.2020.
Ora il Decreto in esame dispone:
- la proroga dall’1.6 al 16.9.2020 della ripresa dei versamenti. Entro tale data va versato quanto dovuto:
- in unica soluzione;
- a titolo di prima rata qualora il contribuente scelga la rateizzazione, consentita fino ad un massimo di 4 rate mensili.
Entro il 16.9.2020 e con le medesime modalità (unica soluzione, massimo 4 rate) va altresì effettuato il versamento delle ritenute non operate ex DM 24.2.2020 nel periodo 21.2 - 31.3 da parte dei soggetti della “zona rossa” di prima istituzione (per la Regione Lombardia: Bertonico, Casalpusterlengo; Castelgerundo, Castiglione D’Adda, Codogno, Fombio, Maleo, San Fiorano, Somaglia, Terranova dei Passerini e per la Regione Veneto: Vò);
- l’estensione dal 31.5 al 30.6.2020 della sospensione dei versamenti di ritenute su redditi di lavoro dipendente / assimilati, contributi previdenziali ed assistenziali / premi INAIL e IVA scaduta nel mese di marzo a favore delle federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche.
Anche per tali soggetti i versamenti sospesi devono essere effettuati entro il 16.9.2020 (unica soluzione / prima rata) anziché entro il 30.6.2020.
È inoltre prorogata al 16.9.2020 la ripresa degli adempimenti relativi ai contributi previdenziali ed assistenziali / premi INAIL sospesi nel periodo 2.3 - 30.4.2020 a favore dei soggetti esercenti le specifiche attività individuate dall’art. 61, DL n. 18/2020 (imprese turistico-ricettive, agenzie di viaggio e turismo, tour operator, federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive, soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, piscine, soggetti che gestiscono attività di ristorazione, gelaterie, pasticcerie, bar).
Alla luce di quanto sopra, la ripresa dei versamenti sospesi è così sintetizzabile.
Soggetti |
DL Cura Italia |
Adempimento / versamento sospeso |
Ripresa |
|
termine originario |
termine prorogato |
|||
Tutti i contribuenti (persone fisiche, imprese, enti commerciali e non commerciali) |
Art. 60 |
Versamenti IVA, ritenute, contributi previdenziali / premi INAIL, ISI-IVA forfetaria, tassa annuale libri sociali scaduti il 16.3.2020 |
16.4.2020 (*) |
--- |
Art. 62, comma 1 |
Adempimenti tributari scadenti nel periodo 8.3 - 31.5.2020 |
30.6.2020 |
--- |
|
Imprese del settore ricettivo e altri soggetti di specifici settori (ristoranti, bar e pub, pasticcerie e gelaterie, teatri, cinema, palestre, piscine, ecc.) |
Art. 61, commi da 1 a 3 |
Versamenti (ritenute lavoro dipendente / assimilato, contributi previdenziali / premi INAIL) scaduti nel periodo 2.3 - 30.4.2020 |
1.6.2020 |
16.9.2020 |
Adempimenti contributivi sospesi nel periodo 2.3 - 30.4.2020 |
30.6.2020 |
16.9.2020 |
||
Versamento IVA scaduto il 16.3.2020 |
1.6.2020 |
16.9.2020 |
||
Effettuazione ritenute lavoro dipendente / assimilato nel periodo 21.2 - 31.3.2020 (solo per soggetti individuati ex DM 24.2.2020 - Comuni “zona rossa” di prima istituzione Lombardia / Veneto) |
1.6.2020 |
16.9.2020 |
||
Federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni / società sportive |
Art. 61, comma 5 |
Versamenti (ritenute lavoro dipendente / assimilato, contributi previdenziali / premi INAIL) scadenti nel periodo 2.3 - 30.6.2020 |
30.6.2020 (**) |
16.9.2020 |
Versamento IVA scaduto il 16.3.2020 |
||||
Imprese / lavoratori autonomi con ricavi / compensi 2019 fino a € 2 milioni |
Art. 62, comma 2 |
Versamenti (IVA, ritenute lavoro dipendente / assimilato, contributi previdenziali / premi INAIL) scaduti nel periodo 8.3 - 31.3.2020 |
1.6.2020 |
16.9.2020 |
Imprese / lavoratori autonomi Province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza |
Art. 62, comma 3 |
Versamenti IVA scaduti nel periodo 8.3 - 31.3.2020 |
1.6.2020 |
16.9.2020 |
Soggetti individuati ex DM 24.2.2020 (Comuni “zona rossa” di prima istituzione Lombardia / Veneto) |
Art. 62, comma 4 |
Versamenti tributari scaduti nel periodo 21.2 - 31.3.2020 |
1.6.2020 |
16.9.2020 |
Adempimenti tributari scaduti nel periodo 21.2 - 31.3.2020 |
30.6.2020 |
--- |
||
Imprese florovivaistiche (***) |
Art. 78 |
Versamenti e adempimenti connessi ai contributi previdenziali / premi INAIL scadenti nel periodo 30.4 - 15.7.2020 |
31.7.2020 |
--- |
Versamenti IVA scadenti nel periodo 1.4. - 30.6.2020 |
--- |
(*) |
termine originariamente stabilito al 20.3 e così prorogato dal DL Liquidità |
(**) |
per l’IVA scaduta il 16.3 il termine, originariamente stabilito all’1.6, è stato così prorogato in sede di conversione del DL Cura Italia |
(***) |
introdotte in sede di conversione del DL Cura Italia |
È stata prorogato al 16.9.2020 anche l'effettuazione dei versamenti e adempimenti in scadenza nel periodo 23.2 - 30.4.2020 relativi a contributi previdenziali ed assistenziali / premi INAIL la cui sospensione è stata disposta dall'art. 5, DL n. 9/2020 a favore dei soggetti individuati ex DM 24.2.2020 (Comuni “zona rossa” di prima istituzione Lombardia / Veneto). |
RIPRESA VERSAMENTI SOSPESI DAL “DECRETO LIQUIDITÀ”
Il c.d. “Decreto Liquidità”, ha disposto la sospensione dei versamenti tributari / contributivi / premi INAIL scadenti nei mesi di aprile / maggio 2020.
L’effettuazione dei versamenti sospesi è stata prevista, senza sanzioni ed interessi:
- in unica soluzione entro il 30.6.2020;
ovvero
- in forma rateizzata, fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal 30.6.2020.
Ora, con il Decreto in esame è stata prorogata dal 30.6 al 16.9.2020 la ripresa dei versamenti sospesi.
Entro tale data va versato quanto dovuto:
- in unica soluzione;
- a titolo di prima rata qualora il contribuente scelga la rateizzazione, consentita fino ad un massimo di 4 rate mensili.
Alla luce di quanto sopra, la ripresa dei versamenti sospesi è così sintetizzabile.
Soggetti |
DL Liquidità |
Versamento sospeso |
Ripresa versamento |
|
Imprese / lavoratori autonomi con ricavi / compensi 2019 non superiori a € 50 milioni |
riduzione di almeno il 33% di fatturato / corrispettivi marzo 2020 rispetto a marzo 2019 |
Art. 18, commi 1 e 2 |
IVA, ritenute lavoro dipendente / assimilato, contributi previdenziali / premi INAIL scadenti a aprile 2020 |
16.9.2020 |
riduzione di almeno il 33% di fatturato / corrispettivi aprile 2020 rispetto a aprile 2019 |
IVA, ritenute lavoro dipendente / assimilato, contributi previdenziali / premi INAIL scadenti a maggio 2020 |
|||
Imprese / lavoratori autonomi con ricavi / compensi 2019 superiori a € 50 milioni |
riduzione di almeno il 50% di fatturato / corrispettivi marzo 2020 rispetto a marzo 2019 |
Art. 18, commi 3 e 4 |
IVA, ritenute lavoro dipendente / assimilato, contributi previdenziali / premi INAIL scadenti a aprile 2020 |
16.9.2020 |
riduzione di almeno il 50% di fatturato / corrispettivi aprile 2020 rispetto a aprile 2019 |
IVA, ritenute lavoro dipendente / assimilato, contributi previdenziali / premi INAIL scadenti a maggio 2020 |
|||
Imprese / lavoratori autonomi che hanno iniziato l’attività dall’1.4.2019 |
Art. 18, comma 5 |
IVA, ritenute lavoro dipendente / assimilato, contributi previdenziali / premi INAIL scadenti a aprile / maggio 2020 |
16.9.2020 |
|
Enti non commerciali (compresi ETS, enti religiosi civilmente riconosciuti, esercenti attività non in regime d’impresa) |
Art. 18, comma 5 |
ritenute lavoro dipendente / assimilato, contributi previdenziali / premi INAIL scadenti a aprile / maggio 2020 |
16.9.2020 |
Il differimento dal 30.6 al 16.9.2020 della ripresa dei versamenti sospesi interessa anche i soggetti esercenti attività d’impresa / lavoro autonomo con domicilio fiscale / sede legale o operativa nelle Province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza relativamente a:
- IVA in scadenza nei mesi di aprile e maggio la cui sospensione è riconosciuta:
− a prescindere dai ricavi / compensi 2019;
− in presenza di una riduzione del fatturato / corrispettivi di almeno il 33% rispettivamente nel mese di marzo 2020 rispetto a quelli del mese di marzo 2019 e nel mese di aprile 2020 rispetto a quelli del mese di aprile 2020;
- ritenute alla fonte su redditi di lavoro dipendente / assimilati e contributi previdenziali / premi INAIL, la cui sospensione è subordinata alla riduzione del fatturato / corrispettivi di almeno il 33% (50% se ricavi / compensi 2019 sono superiori a € 50 milioni) rispettivamente nel mese di marzo 2020 rispetto a quelli del mese di marzo 2019 e nel mese di aprile 2020 rispetto a quelli del mese di aprile 2020.
Soggetti |
DL n. 23/2020 |
Versamento sospeso |
Ripresa versamento |
|
Imprese / lavoratori autonomi con domicilio / sede a Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi, Piacenza |
riduzione di almeno il 33% di fatturato / corrispettivi marzo 2020 rispetto a marzo 2019 |
Art. 18, comma 6 |
IVA scadente a aprile 2020 |
16.9.2020 |
riduzione di almeno il 33% di fatturato / corrispettivi aprile 2020 rispetto a aprile 2019 |
IVA scadente a maggio 2020 |
|||
Imprese / lavoratori autonomi con domicilio / sede a Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi, Piacenza con ricavi / compensi 2019 non superiori a € 50 milioni |
riduzione di almeno il 33% di fatturato / corrispettivi marzo 2020 rispetto a marzo 2019 |
Art. 18, comma 6 |
ritenute lavoro dipendente / assimilato, contributi previdenziali / premi INAIL scadenti a aprile 2020 |
16.9.2020 |
riduzione di almeno il 33% di fatturato / corrispettivi aprile 2020 rispetto a aprile 2019 |
ritenute lavoro dipendente / assimilato, contributi previdenziali / premi INAIL scadenti a maggio 2020 |
|||
Imprese / lavoratori autonomi con domicilio / sede a Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi, Piacenza con ricavi / compensi 2019 superiori a € 50 milioni |
riduzione di almeno il 50% di fatturato / corrispettivi marzo 2020 rispetto a marzo 2019 |
Art. 18, comma 6 |
ritenute lavoro dipendente / assimilato, contributi previdenziali / premi INAIL scadenti a aprile 2020 |
16.9.2020 |
riduzione di almeno il 50% di fatturato / corrispettivi aprile 2020 rispetto a aprile 2019 |
ritenute lavoro dipendente / assimilato, contributi previdenziali / premi INAIL scadenti a maggio 2020 |
Si rammenta che i soggetti esercenti le specifiche attività individuate dal c.d. “Decreto Cura Italia” (imprese turistico-ricettive, agenzie di viaggio e turismo, tour operator, federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive, soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, piscine, soggetti che gestiscono attività di ristorazione, gelaterie, pasticcerie, bar), qualora non rientrino nei parametri stabiliti per fruire della sospensione disposta dal c.d. “Decreto Liquidità” usufruiscono della sospensione prevista dal citato “Decreto Cura Italia” fino al 30.4, con ripresa ora prorogata dall’1.6 al 16.9.2020 (ovvero fino al 30.6 per le federazioni sportive, enti di promozione sportiva ed associazioni / società sportive, con ripresa il 16.9.2020).
Ritenute sospese soggetti con ricavi / compensi 2019 fino a € 400.000
Il c.d. “Decreto Liquidità” ha ampliato il periodo di applicazione della disposizione contenuta nel citato DL n. 18/2020 prevedendo a favore dei soggetti che:
- hanno domicilio fiscale / sede legale o operativa in Italia;
- nel 2019 hanno conseguito ricavi / compensi 2019 non superiori a € 400.000;
- nel mese precedente non hanno sostenuto spese per lavoro dipendente / assimilato;
la possibilità di richiedere al sostituto d’imposta la non applicazione della ritenuta d’acconto ex artt. 25 e 25-bis, DPR n. 600/73 (redditi di lavoro autonomo / provvigioni) sui ricavi / compensi pagati nel periodo 17.3 - 31.5.2020.
Il Decreto in esame prevede ora il differimento dal 31.7 al 16.9.2020 del versamento, senza sanzioni ed interessi, direttamente da parte del percipiente, delle ritenute d’acconto non operate dal sostituto d’imposta. Entro tale data va versato quanto dovuto:
- in unica soluzione;
- a titolo di prima rata qualora il contribuente scelga la rateizzazione, consentita fino ad un massimo di 4 rate mensili.
PROROGA RIVALUTAZIONE TERRENI E PARTECIPAZIONI
È riproposta la possibilità di rideterminare il costo d’acquisto di:
- terreni edificabili e agricoli posseduti a titolo di proprietà, usufrutto, superficie ed enfiteusi;
- partecipazioni non quotate in mercati regolamentati, possedute a titolo di proprietà / usufrutto;
alla data dell’1.7.2020, non in regime d’impresa, da parte di persone fisiche, società semplici e associazioni professionali, nonché di enti non commerciali.
È fissato al 30.9.2020 il termine entro il quale provvedere:
- alla redazione ed all’asseverazione della perizia di stima;
- al versamento dell’imposta sostitutiva, pari all’11% rateizzabile fino ad un massimo di 3 rate annuali di pari importo (sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi del 3% annuo).
DIFFERIMENTO ATTIVAZIONE REGISTRATORE TELEMATICO
Fino al 31.12.2020 è possibile continuare ad emettere scontrino fiscale tramite il registratore di cassa in uso / ricevuta fiscale cartacea, utilizzando le apposite funzioni disponibili sul sito Internet dell’Agenzia delle Entrate per l’invio dei corrispettivi giornalieri (l’attivazione obbligatoria del RT è quindi differita all’1.1.2021).
Soggetti tenuti all’invio dei dati al STS
I soggetti tenuti all’invio dei dati al STS per la predisposizione della dichiarazione dei redditi precompilata potranno adempiere all’invio telematico dei corrispettivi giornalieri all’Agenzia delle Entrate effettuando solo l’invio di tutti i corrispettivi giornalieri al STS mediante RT (o sistemi con medesime caratteristiche di inalterabilità e sicurezza dei dati) dall’1.1.2021 (anziché dall’1.7.2020).
PROROGA LOTTERIA DEGLI SCONTRINI
È disposta la proroga dall’1.7.2020 all’1.1.2021 della lotteria degli scontrini.
VERSAMENTI CONTROLLO AUTOMATIZZATO / FORMALE DICHIARAZIONI
I versamenti delle somme riferite alle comunicazioni di irregolarità / avvisi bonari, collegati ai controlli automatizzati e ai controlli formali delle dichiarazioni:
- sono considerati tempestivi, se effettuati entro il 16.9.2020, se scadenti nel periodo 8.3 - 18.5.2020;
- possono essere effettuati, senza sanzioni ed interessi, entro il 16.9.2020, qualora scadenti nel periodo 19.5 - 31.5.2020.
Il versamento di quanto dovuto può essere effettuato:
- in unica soluzione;
- in 4 rate mensili di pari importo, la prima delle quali entro il 16.9.2020 e le successive con scadenza il giorno 16 di ciascun mese.
La medesima disposizione opera anche relativamente alle rate connesse alle predette somme, scadenti nei citati periodi. |
SOSPENSIONE COMPENSAZIONE CREDITI / DEBITI A RUOLO
Per il 2020 in sede di erogazione dei rimborsi fiscali non è applicabile la compensazione tra credito d’imposta e debito iscritto ruolo di cui all’art. 28-ter, DPR n. 602/73.
AUMENTO LIMITE ANNUO CREDITI COMPENSABILI TRAMITE IL MOD. F24
È previsto, per il 2020, l’aumento da € 700.000 a € 1 milione del limite annuo dei crediti d’imposta / contributi compensabili mediante mod. F24 ovvero rimborsabili ai soggetti intestatari di conto fiscale.
TEMPORANEA INAPPLICABILITÀ SOSPENSIONE PAGAMENTI P.A.
Nel periodo di sospensione 8.3 - 31.8.2020 (21.2 - 31.8.2020 per i Comuni della zona rossa di prima istituzione) individuato dal c.d. “Decreto Cura Italia”, non si applicano le disposizioni dell’art. 48-bis, DPR n. 602/73 in base alle quali le Pubbliche amministrazioni e le società a prevalente partecipazione pubblica, prima di pagare, a qualunque titolo, somme di importo superiore a € 5.000 devono verificare, anche con modalità telematiche, se il soggetto beneficiario risulta inadempiente al versamento di una o più cartelle di pagamento per un importo complessivamente pari almeno a € 5.000.
“TAX CREDIT VACANZE”
Per il 2020 è previsto il riconoscimento di un credito, utilizzabile dall’1.7. al 31.12.2020, a favore dei nuclei familiari con un ISEE in corso di validità, ordinario / corrente non superiore a € 40.000, per il pagamento dei servizi offerti in ambito nazionale da:
- imprese turistiche ricettive;
- agriturismi;
- bed & breakfast.
Il credito utilizzabile da un solo componente per nucleo familiare spetta nella misura massima di:
- € 500 per ogni nucleo familiare;
- € 300 per i nuclei familiari composti da due persone;
- € 150 per quelli composti da una sola persona.
Ai fini del riconoscimento del credito, a pena di decadenza:
- le spese devono essere sostenute in un’unica soluzione in relazione ai servizi resi da una singola impresa turistico ricettiva, da un singolo agriturismo o da un singolo bed & breakfast;
- il totale del corrispettivo deve essere documentato da fattura elettronica / documento commerciale nel quale è indicato il codice fiscale del soggetto che intende fruire del credito;
- il pagamento del servizio deve essere corrisposto senza l’ausilio / intervento / intermediazione di soggetti che gestiscono piattaforme o portali telematici diversi da agenzie di viaggio e tour operator.
Il credito in esame è fruibile nella misura:
- del 80% in forma di sconto sul corrispettivo dovuto.
Lo sconto è rimborsato al fornitore sotto forma di credito d’imposta utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite il mod. F24 con la possibilità di cessione a terzi, anche diversi dai propri fornitori / istituti di credito / intermediari finanziari;
- del 20% in forma di detrazione d’imposta in sede di dichiarazione dei redditi.
È altresì previsto che il credito d’imposta non ulteriormente ceduto è usufruito dal cessionario con le stesse modalità previste per il cedente.
ESENZIONE IMU SETTORE TURISTICO
Non è dovuta la prima rata IMU 2020 con riferimento:
- agli immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché agli immobili degli stabilimenti termali;
- agli immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e agli immobili degli agriturismo, ai villaggi turistici, agli ostelli della gioventù, ai rifugi di montagna, alle colonie marine e montane, agli affittacamere per brevi soggiorni, alle case / appartamenti per vacanze, ai bed & breakfast, ai residence e dei campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.
ESENZIONE TOSAP / COSAP
I pubblici esercizi di cui all’art. 5, Legge n. 287/91 (ristoranti, trattorie, tavole calde, pizzerie, bar, caffè, gelaterie, ecc.) titolari di concessioni / autorizzazioni concernenti l’utilizzazione del suolo pubblico sono esonerati nel periodo 1.5 - 31.10.2020 dal pagamento della tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP) e dal canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) di cui all’art. 63, DL n. 446/97.
“BONUS PUBBLICITÀ”
Per il 2020, è incrementato al 50% l’importo degli investimenti ammessi al credito d’imposta c.d. “Bonus pubblicità” di cui al comma 1-ter, art. 57-bis, DL n. 50/2017, in luogo del 30% introdotto ad opera del c.d. “Decreto Cura Italia”.
Per accedere all’agevolazione i soggetti interessati devono presentare un’apposita istanza telematica tramite la specifica piattaforma resa disponibile dall’Agenzia delle Entrate.
La comunicazione per l’accesso al credito d’imposta, contenente i dati relativi agli investimenti effettuati / da effettuare nel 2020 va presentata dall’1.9 al 30.9.2020 (le comunicazioni trasmesse nel periodo 1.3 - 31.3.2020 restano valide).
BONUS UNA TANTUM EDICOLE
Per il 2020, a favore degli esercenti (persone fisiche) punti vendita esclusivi per la rivendita di giornali e riviste, non titolari di redditi da lavoro dipendente / pensione, è riconosciuto un contributo “una tantum” fino a € 500 a titolo di sostegno per gli oneri straordinari sostenuti per lo svolgimento dell’attività durante l’emergenza “coronavirus”. ll contributo:
- è concesso previa presentazione di apposita istanza al Dipartimento per l’Informazione e l’Editoria. In caso di insufficienza delle risorse è prevista la ripartizione delle stesse in misura proporzionale;
- non concorre alla formazione del reddito.
La determinazione delle modalità / contenuti / documentazione richiesta e dei termini per la presentazione della domanda sono demandati al predetto Dipartimento.
“BONUS MOBILITÀ” ACQUISTO MONOPATTINI / BICICLETTE ELETTRICHE
Con la modifica del comma 1 dell’art. 2, DL n. 111/2019 è prevista, a favore dei soggetti maggiorenni residenti in capoluoghi di Regione / Città metropolitane / capoluoghi di Provincia / Comuni con più di 50.000 abitanti, un’agevolazione (c.d. “bonus mobilità”) pari al 60% della spesa sostenuta nel periodo 4.5 - 31.12.2020 per:
- l’acquisto di:
− biciclette (anche a pedalata assistita);
− veicoli per la mobilità personale “a propulsione prevalentemente elettrica”, ex art. 33-bis, DL n. 162/2019 (ad esempio, monopattini);
- l’utilizzo di servizi di mobilità condivisa ad uso individuale (escluse autovetture).
L’agevolazione:
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Merita evidenziare che il nuovo beneficio è cumulabile con il c.d. “bonus mobilità” previsto dal citato art. 2 per il 2021 a favore dei residenti nei Comuni interessati dalle procedure di infrazione comunitaria in materia di qualità dell’aria (Procedure 10.7.2014, n. 2014/2147 e 28.5.2015, n. 2015/2043), ai quali spetta un contributo pari a:
- € 1.500 per ogni autovettura omologata fino alla classe Euro 3 rottamata;
- € 500 per ogni motociclo omologato fino alla classe Euro 2 / Euro 3 a due tempi rottamato;
per l’acquisto, entro i successivi 3 anni e anche a favore di persone conviventi, di:
- abbonamenti al trasporto pubblico
- biciclette anche a pedalata assistita;
- veicoli per la mobilità personale “a propulsione prevalentemente elettrica”, ex art. 33-bis, DL n. 162/2019 (ad esempio, monopattini);
ovvero per l’utilizzo di servizi di mobilità condivisa ad uso individuale.
Si rammenta che il bonus in esame non costituisce reddito imponibile per il beneficiario e non rileva ai fini ISEE (Indicatore della situazione economica equivalente). |
Le disposizioni attuative delle agevolazioni in esame sono demandate al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare.