Scadenzario mese di APRILE 2020

06 Aprile 2020

Per tutti i nostri clienti, proponiamo con linguaggio semplice e sintetico, lo scadenzario degli adempimenti in campo fiscale.

Nel riepilogare le scadenze del mese di aprile va considerato che con il DL n. 18/2020, a seguito dell’emergenza “coronavirus,” sono stati prorogati:

  • i termini degli adempimenti tributari (diversi dai versamenti e dall’effettuazione delle ritenute alla fonte / trattenute relative all’addizionale regionale / comunale all’IRPEF) scadenti nel periodo 8.3 – 31.5.2020 per tutti i soggetti con domicilio fiscale / sede legale o operativa in Italia, che dovranno essere effettuati il 30.6.2020;
  • i termini che scadono nel periodo 2.3 relativi a:

      versamento delle ritenute alla fonte su redditi di lavoro dipendente / assimilati ex artt. 23 e 24, DPR n. 600/73;

       versamenti / adempimenti connessi con i contributi previdenziali e assistenziali / premi INAIL;

per i seguenti soggetti:

      imprese turistico-ricettive, agenzie di viaggio e turismo e tour operator;

      soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, piscine e centri natatori / soggetti che gestiscono teatri, sale da concerto, sale cinematografiche, discoteche, sale da ballo, nightclub, sale gioco e biliardi / soggetti che gestiscono ricevitorie del lotto, lotterie, scommesse / soggetti che organizzano corsi, fiere ed eventi / soggetti che gestiscono attività di ristorazione, gelaterie, pasticcerie, bar e pub / soggetti che gestiscono musei, biblioteche, archivi, luoghi e monumenti storici, orti botanici, giardini zoologici e riserve naturali / soggetti che gestiscono asili nido e servizi di assistenza diurna per minori disabili, servizi educativi e scuole per l’infanzia, servizi didattici di primo e secondo grado, corsi di formazione professionale, scuole di vela, di navigazione, di volo, che rilasciano brevetti o patenti commerciali, scuole di guida professionale per autisti / soggetti che svolgono attività di assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili / aziende termali di cui alla Legge n. 323/2000 e centri per il benessere fisico / soggetti che gestiscono parchi divertimento o parchi tematici / soggetti che gestiscono stazioni di autobus, ferroviarie, metropolitane, marittime o aeroportuali / soggetti che gestiscono servizi di trasporto merci e trasporto di passeggeri terrestre, aereo, marittimo, fluviale, lacuale, compresa la gestione di funicolari, funivie, cabinovie, seggiovie e ski-lift / soggetti che gestiscono servizi di noleggio di mezzi di trasporto terrestre, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare / soggetti che gestiscono servizi di noleggio di attrezzature sportive e ricreative ovvero di strutture e attrezzature per manifestazioni e spettacoli / soggetti che svolgono attività di guida e assistenza turistica / ONLUS di cui all’art. 10, D.Lgs. n. 460/97 iscritte negli appositi registri, organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali e delle Province autonome di cui alla Legge n. 266/91, e associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e delle Province autonome di Trento e Bolzano di cui all’art. 7, Legge n. 383/2000, che esercitano, in via esclusiva o principale, una o più attività di interesse generale previste dall’art. 5, comma 1, D.Lgs. n. 117/2017.

Per i predetti soggetti è stato sospeso anche il versamento dell’IVA scadente nel mese di marzo.

I versamenti sospesi (ritenute e contributi scadenti il 16.3 e 16.4 e IVA scaduta il 16.3) dovranno essere effettuati, senza sanzioni ed interessi:

-      in unica soluzione entro l’1.6.2020 (il 31.5.2020 cade di domenica);

ovvero

-      in forma rateizzata, fino ad un massimo di 5 rate mensili di pari importo. La prima rata scade l’1.6.2020, la seconda il 30.6.2020 e così via.

Per le federazioni sportive nazionali / enti di promozione sportiva / associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche la sospensione opera fino al 31.5.2020. I versamenti sospesi relativi a ritenute e contributi sono effettuati, senza sanzioni ed interessi, in un’unica soluzione entro il 30.6.2020 ovvero in forma rateizzata, fino ad un massimo di 5 rate mensili di pari importo, la prima delle quali in scadenza il 30.6.2020. L’IVA sospesa va versata entro l’1.6.2020.

 

Considerato il protrarsi dell’emergenza, non si esclude l’emanazione di nuovi / ulteriori Provvedimenti di proroga per il mese di aprile.

Giovedì 16 aprile

Iva

Liquidazione mensile

Liquidazione IVA riferita al mese di marzo e versamento dell’imposta dovuta.

Irpef

Ritenute alla fonte su redditi di lavoro dipendente

e assimilati

Versamento delle ritenute operate a marzo relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi – codice tributo 1001).

 

Per i soggetti del settore ricettivo e degli altri specifici settori sopra evidenziati il versamento è prorogato all’1.6.2020 (30.6 per federazioni sportive / enti di promozione sportiva / società e associazioni sportive).

Irpef

Ritenute alla fonte

su dividendi

Versamento delle ritenute operate (26% - codice tributo 1035) relativamente ai dividendi corrisposti nel primo trimestre per:

  • partecipazioni non qualificate;
    • partecipazioni qualificate, derivanti da utili prodotti dal 2018.

Irpef

Ritenute alla fonte su redditi di lavoro autonomo

Versamento delle ritenute operate a marzo per redditi di lavoro autonomo (codice tributo 1040).

Ritenute alla fonte

operate da condomini

Versamento delle ritenute (4%) operate a marzo da parte dei condomini per le prestazioni derivanti da contratti d’appalto / d’opera effettuate nell’esercizio di impresa o attività commerciali non abituali (codici tributo 1019 a titolo di IRPEF, 1020 a titolo di IRES).

Ritenute alla fonte

locazioni brevi

Versamento delle ritenute (21%) operate a marzo da parte degli intermediari immobiliari e soggetti che gestiscono portali telematici che sono intervenuti nell’incasso / pagamento dei canoni / corrispettivi relativi ai contratti di locazione breve (codice tributo 1919).

Irpef

Altre ritenute alla fonte

Versamento delle ritenute operate a marzo relative a:

  • rapporti di commissione, agenzia, mediazione e rappresentanza di commercio (nuovo codice tributo 1040);
  • utilizzazione di marchi e opere dell’ingegno (codice tributo 1040);
    • contratti di associazione in partecipazione con apporto di lavoro ancora in essere dopo il D.Lgs. n. 81/2015 (codice tributo 1040) e con apporto di capitale o misto (codice tributo 1030) se l’ammontare dell’apporto è non superiore al 25% del patrimonio netto dell’associante risultante dall’ultimo bilancio approvato prima della data di stipula del contratto.

Inps

Gestione separata

Versamento del contributo del 24% - 33,72% da parte dei committenti, sui compensi corrisposti a marzo a incaricati alla vendita a domicilio e a lavoratori autonomi occasionali (compenso superiore a € 5.000).

Versamento da parte dell'associante del contributo dovuto sui compensi corrisposti a marzo agli associati in partecipazione con apporto di lavoro con contratti ancora in essere dopo il D.Lgs. n. 81/2015, nella misura del 24% - 33,72% (soggetti non pensionati e non iscritti ad altra forma di previdenza). La Legge n. 81/2017 ha aumentato il contributo al 34,23% per alcuni soggetti (ad esempio, collaboratori coordinati e continuativi, collaboratori occasionali) non iscritti ad altra Gestione obbligatoria, non pensionati e non titolari di partita IVA.

 

Per i soggetti del settore ricettivo e degli altri specifici settori sopra evidenziati il versamento è prorogato all’1.6.2020 (30.6 per federazioni sportive / enti di promozione sportiva / società e associazioni sportive).

Inps

Dipendenti

Versamento dei contributi previdenziali relativi al personale dipendente, per le retribuzioni maturate nel periodo di paga di marzo.

 

Per i soggetti del settore ricettivo e degli altri specifici settori sopra evidenziati il versamento è prorogato all’1.6.2020 (30.6 per federazioni sportive / enti di promozione sportiva / società e associazioni sportive).

Lunedì 20 aprile

Imposta di bollo

trimestrale

fatture elettroniche

Versamento dell’imposta di bollo dovuta per le fatture elettroniche emesse nel primo trimestre senza IVA (ad esempio, esenti / fuori campo IVA) di importo superiore a € 77,47 come comunicato dall’Agenzia delle Entrate nell’area riservata del proprio sito Internet.

Come disposto dal DL n. 124/2019, il versamento può essere effettuato con cadenza semestrale (16.6 e 16.12 di ciascun anno) nel caso in cui quanto dovuto non superi la soglia annua di € 1.000.

Mercoledì 29 aprile

Imposta di bollo

conservazione sostitutiva

Versamento dell’imposta di bollo tramite il mod. F24 (codice tributo 2501) per i registri contabili (libro giornale / libro degli inventari) relativi al 2018 per i quali è stata effettuata la conservazione sostitutiva entro il 29.2.2020.

Giovedì 30 aprile

Accise

Autotrasportatori

(caro petrolio)

Presentazione all’Agenzia delle Dogane dell’istanza relativa al primo trimestre per il rimborso / compensazione del maggior onere derivante dall’incremento dell’accisa sul gasolio da parte degli autotrasportatori con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 t.

L’istanza può essere presentata entro il 30.6.2020 qualora, a causa della situazione emergenziale da "coronavirus", il soggetto sia impossibilitato a rispettare il termine del 30.4.

Iva

credito trimestrale

Invio telematico all’Agenzia delle Entrate dell’istanza di rimborso / compensazione del credito IVA relativo al primo trimestre, utilizzando il nuovo mod. IVA TR.

Analogamente alla richiesta “caro petrolio”, si ritiene che qualora a causa della situazione emergenziale da "coronavirus" il soggetto sia impossibilitato a rispettare il termine del 30.4, la presentazione del mod. IVA TR possa essere effettuato entro il 30.6.2020.

Si evidenzia che l’utilizzo in compensazione è possibile solo dopo la presentazione dell’istanza / decimo giorno successivo se il credito è superiore a € 5.000 annui.

Inps

Dipendenti

Invio telematico del mod. UNI-EMENS contenente sia i dati contributivi che quelli retributivi relativi al mese di marzo.

L’adempimento interessa anche i compensi corrisposti a collaboratori coordinati e continuativi, incaricati alla vendita a domicilio, lavoratori autonomi occasionali, nonché associati in partecipazione con apporto di lavoro con contratti ancora in essere dopo il D.Lgs. n. 81/2015.

 

L’adempimento in esame è prorogato per i soggetti del settore ricettivo e degli altri specifici settori sopra evidenziati nonché per i soggetti della “zona rossa” di prima istituzione ex DPCM 1.3.2020 (alcuni Comuni delle Regioni Lombardia e Veneto).

Inps

Agricoltura

Invio telematico del mod. DMAG relativo alla denuncia delle retribuzioni degli operai agricoli erogate nel primo trimestre.

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