Novità fiscali - APRILE 2020

06 Aprile 2020

Per tutti i nostri clienti, proponiamo con linguaggio semplice e sintetico, un riepilogo delle ultime novità fiscali ed alcuni commenti relativi ad argomenti di utilità generale.

Pagamento soci in contanti

Sentenza Corte Cassazione

12.3.2020, n. 7071

Il pagamento in contanti degli stipendi dei soci-lavoratori fa scattare l’accertamento induttivo nei confronti della società "dal momento che si tratta di una modalità anomala" di pagamento.

Codice tributo

“Bonus negozi e botteghe"

Risoluzione Agenzia Entrate

20.3.2020, n. 13/E

È stato istituito il codice tributo “6914” per l'utilizzo in compensazione, con il mod. F24, del credito d'imposta (c.d. “Bonus negozi e botteghe”) riconosciuto dal DL n. 18/2020 relativamente al canone di locazione di marzo 2020 con riferimento agli immobili di categoria catastale C/1.

"Caro petrolio"

primo trimestre 2020

Nota Agenzia Dogane

23.3.2020, n. 96399/RU

È Sono stati forniti chiarimenti in merito al credito d’imposta spettante agli autotrasportatori relativamente al consumo di gasolio del primo trimestre 2020 la cui istanza va presentata entro il 30.4.2020, ovvero il 30.6.2020 qualora, a causa della situazione emergenziale da "coronavirus", il soggetto sia impossibilitato a rispettare tale termine.

In particolare il beneficio per i consumi effettuati nel periodo 1.1 – 31.3.2020 ammonta a € 214,18 per mille litri di gasolio.

Proroga validità DURC

Messaggio INPS

25.3.2020, n. 1374

Il documento attestante la regolarità contributiva (c.d. DURC) riportante nel campo "Scadenza validità" una data compresa tra il 31.1 e il 15.4.2020 conserva validità fino 15.6.2020.

Nuovo mod. IVA TR

Provvedimento Agenzia Entrate

26.3.2020

È stato pubblicato sul sito Internet dell’Agenzia il Provvedimento di approvazione del nuovo mod. IVA TR utilizzabile per la richiesta di rimborso / compensazione del credito IVA trimestrale.

Le modifiche sono state apportate per recepire le nuove percentuali di compensazione previste dal DM 27.8.2019 applicabili alle cessioni di legno e alla legna da ardere da parte di produttori agricoli che adottano in regime speciale IVA ex art. 34, DPR n. 633/72.

Nel Frontespizio del modello è stata altresì introdotta la nuova casella "Casi particolari".

Il nuovo modello è utilizzabile già dalle istanze relative al credito IVA del primo trimestre 2020.


COMMENTI

L’INDENNITÀCORONAVIRUS PER:

  • SOGGETTI ISCRITTI ALLA GESTIONE SEPARATA INPS
  • SOGGETTI ISCRITTI ALLE GESTIONI SPECIALI AGO

I soggetti interessati alle indennità pari a € 600 previste dal c.d. “Decreto Cura Italia” ed in particolare:

  • i lavoratori autonomi / co.co.co. iscritti alla Gestione separata INPS;
  • i soggetti iscritti alle Gestioni speciali dell’Ago;

devono presentare un’apposita domanda all’INPS, utilizzando i relativi servizi telematici.

 

Le indennità in esame spettano, a tutti soggetti in possesso dei requisiti previsti, a prescindere dal fatto che l’esercizio dell’attività sia stato o meno sospeso per effetto del DPCM 22.3.2020.

INDENNITà LAVORATORI AUTONOMI / CO.CO.CO.

L’indennità in esame è riconosciuta a favore dei seguenti soggetti:

  • lavoratori autonomi (“professionisti”) titolari di partita IVA attivaal 23.2.2020.
 

L’INPS ha confermato che il beneficio spetta anche ai partecipanti di studi associati / società semplici con attività di lavoro autonomo.

Tali soggetti non devono essere:

titolari di trattamento pensionistico diretto;

iscritti, alla data di presentazione della domanda, ad altre forme previdenziali obbligatorie.

Dall’agevolazione in esame sono esclusi i lavoratori autonomi iscritti ad Albi e alle rispettive Casse di previdenza professionale (ad esempio, Inarcassa, CNPADC), per i quali è previsto l’accesso allo specifico “Fondo per il reddito di ultima istanza”;

  • soggetti titolari di rapporti di co.co.co. attivial 23.2.2020 iscritti alla Gestione separata INPS, non titolari di un trattamento pensionistico diretto e non iscritti, alla data di presentazione della domanda, ad altre forme previdenziali obbligatorie.

             

 

Come specificato dall’INPS il beneficio spetta ai soggetti iscritti esclusivamente alla Gestione separata INPS; trattasi pertanto di coloro che versano i contributi con l’aliquota del 34,23%.

INDENNITÀ ARTIGIANI / COMMERCIANTI / COLTIVATORI DIRETTI / IAP

L’indennità prevista a favore dei soggetti iscritti alle Gestioni speciali dell’Ago (Assicurazione generale obbligatoria) spetta a condizione che il soggetto interessato non risulti:

  • titolare di un trattamento pensionistico diretto;
  • iscritto, alla data di presentazione della domanda, ad altre forme previdenziali obbligatorie, ad esclusione della Gestione separata INPS.

I beneficiari dell’indennità in esame sono artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni e mezzadri iscritti nelle relative Gestioni previdenziali dell’INPS.

Come confermato dall’Istituto l’indennità spetta anche:

  • agli imprenditori agricoli professionali (IAP) iscritti alla Gestione autonoma agricola;
  • ai coadiuvanti / coadiutori di artigiani, commercianti e lavoratori agricoli iscritti nelle relative Gestioni, compresi i collaboratori di imprese familiari;
  • ai soggetti obbligatoriamente iscritti alla Gestione IVS commercianti oltre che all’Enasarco e quindi agli agenti / rappresentati di commercio.

Si evidenzia che, l’indennità spetta anche ai soci di società di persone / capitali iscritti alle Gestioni dell’INPS (ad esempio, IVS). L’indennità è riconosciuta ai singoli soci e non è attribuibile alla società.

CARATTERISTICHE COMUNI DELLE INDENNITÀ E CUMULABILITÀ

Le predette indennità:

  • sono pari a € 600;
  • sono riconosciute per il mese di marzo;
  • non concorrono alla formazione del reddito (non sono tassate);
  • non spettano ai percettori di reddito di cittadinanza.
 

Merita evidenziare che, come precisato dall’INPS, nel periodo di fruizione dei benefici:

  • non è riconosciuto l’accredito di contribuzione figurativa;
  • non spetta l’assegno per il nucleo familiare.

Cumulabilità

Le indennità previste dal c.d. “Decreto Cura Italia” non sono tra loro cumulabili. Le stesse, come precisato dall’INPS, sono incompatibili / compatibili con le seguenti prestazioni.

Tipologia prestazione

Compatibilità indennità DL n. 18/2020

  • pensioni dirette a carico, anche pro-quota:

       dell’Ago nonché delle forme esclusive, sostitutive ed esonerative della stessa

       degli Enti di previdenza ex D.Lgs. n. 509/94 (ad esempio, CNPADC, CIPAG, Inarcassa, Enasarco, ENPAM, ENPAV, Cassa forense)

  • indennità ex art. 1, comma 179, Legge n. 232/2016 (c.d. APE sociale)
  • assegno

NO

  • erogazioni monetarie derivanti da borse lavoro, stage, tirocini professionali
  • premi / sussidi per fini di studio o addestramento professionale
  • premi e compensi conseguiti per lo svolgimento di attività sportiva dilettantistica / prestazioni di lavoro occasionale ex art. 54-bis, DL n. 50/2017, nei limiti di compensi non superiori a € 5.000 annui

SI

Va inoltre considerato che l’indennità a favore dei lavoratori autonomi titolari di partita IVA e co.co.co. è compatibile e cumulabile con l’indennità di disoccupazione DIS-COLL.

MODALITÀ DI RICHIESTA DELLE INDENNITÀ

Come sopra accennato il soggetto interessato deve presentare un’apposita domanda all’INPS. A tal fine:

  • non è utilizzata la modalità del “click-day”;
  • la richiesta va presentata in via telematica tramite i canali presenti sul sito Internet dell’INPS a decorrere dall’1.4.2020. Nella domanda vanno indicate, in caso di scelta dell’accredito dell’indennità sul c/c, le relative coordinate bancarie.

Sul punto l’INPS ha comunicato l’attivazione di una “semplificazione” per l’accesso ai propri servizi telematici al fine di compilare / inviare le predette domande, evidenziando che:

stante il carattere emergenziale delle prestazioni ... i potenziali fruitori possono accedere al servizio ... con modalità di identificazione più ampie e facilitate rispetto al regime ordinario”.

In particolare, il soggetto interessato, al fine di inviare la domanda relativa all’indennità collegata all’emergenza “coronavirus”, deve essere in possesso di una delle seguenti tipologie di credenziali:

  • PIN, ordinario o dispositivo, rilasciato dall’Istituto;
  • SPID di livello 2 / superiore;
  • Carta di Identità Elettronica 3.0 (CIE);
  • Carta Nazionale dei Servizi (CNS).

MODALITÀ DI COMPILAZIONE / INVIO SEMPLIFICATA

Qualora il soggetto interessato non disponga di una delle predette credenziali, al fine di richiedere l’indennità spettante può alternativamente:

  • accedere ai servizi online disponibili sul sito Internet dell’INPS, utilizzando la sola prima parte del PIN (prime 8 cifre), ricevuto tramite SMS / email, successivamente alla richiesta inoltrata attraverso il portale dell’Istituto o il Contact Center (numero verde 803 164 gratuito da rete fissa, oppure 06164164 a pagamento da rete mobile);
  • contattare il servizio di Contact Center integrato ai predetti recapiti telefonici, comunicando all’operatore la sola prima parte del PIN.
 

Il rilascio del nuovo servizio, come evidenziato dall’INPS, “verrà comunicato con apposito messaggio di prossima pubblicazione”.

Si rammenta infine che l’INPS ha annunciato l’attivazione (a breve) di una nuova procedura per l’emissione del PIN mediante riconoscimento a distanza che consentirà al soggetto interessato di ottenere un nuovo PIN con funzioni dispositive, attraverso un unico processo da remoto, senza dover attendere il ricevimento (tramite posta) degli ulteriori 8 caratteri.

Si riportano di seguito le principali videate della procedura INPS per la richiesta dell’indennità in esame, al fine di evidenziare i dati necessari per la definizione della domanda. In particolare:

  • recapito telefonico / cellulare;
  • indirizzo e-mail;
  • modalità scelta per l’accredito dell’indennità (bonifico domiciliato o accredito su c/c) con relative coordinate bancarie (Iban).
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