LA FINANZIARIA 2017

20 Dicembre 2016

FINANZIARIA 2017

 LE NOVITÀ DEL “COLLEGATO ALLA FINANZIARIA

2017 DOPO LA CONVERSIONE IN LEGGE

 

? DL n. 193/2016, convertito dalla Legge n. 225/2016

Recentemente è stato convertito in legge il Decreto c.d. “Collegato alla Finanziaria 2017, contenente una serie di “disposizioni urgenti in materia fiscale.

In particolare, a seguito delle modifiche apportate in sede di conversione, il Decreto prevede:

la soppressione di Equitalia a decorrere dall1.7.2017;

lintroduzione dello spesometro a cadenza trimestrale;

lintroduzione dellinvio trimestrale delle liquidazioni IVA;

la proroga all1.4.2017 dellobbligo di trasmissione telematica dei corrispettivi dei distributori automatici;

la revisione della disciplina della dichiarazione integrativa a favore;

nuove regole per lo scomputo delle ritenute alla fonte subite;

la definizione agevolata dei ruoli affidati agli Agenti della riscossione dal 2000 al 2016;

la riapertura fino al 31.7.2017 della voluntary disclosure;

lintroduzione   dal 2017 dei nuovi indici di affidabilità in sostituzione degli attuali studi di settore;

il “pacchetto semplificazioni fiscali (nuovo calendario versamenti dimposta, soppressione comunicazione acquisti da San Marino, aumento a 30.000 del limite del credito IVA richiesto a rimborso senza garanzia, ecc.).

Recentemente sul Supplemento ordinario n. 53/L alla G.U. 2.12.2016, n. 282 è stata pubblicata la Legge 1.12.2016, n. 225, di conversione del DL n. 193/2016, contenente “Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili, c.d. “Collegato alla Finanziaria 2017”.

In sede di conversione sono state apportate una serie di modifiche al testo originario del Decreto, tra cui l’introduzione del pacchetto” semplificazioni, in vigore dal 3.12.2016 di seguito sintetizzate.

SOPPRESSIONE EQUITALIA Artt. 1 e 2

È confermato a decorrere dall’1.7.2017:

? la soppressione di Equitalia;

? l’affidamento dell’attività di riscossione alla (nuova) Agenzia delle Entrate Riscossione”. In sede di conversione:

? è stato differito al 30.6.2017 il termine previsto dall’art. 10, comma 2-ter, DL n. 35/2013, della cessazione dell’attività di accertamento, liquidazione e riscossione dei tributi locali da parte

di Equitalia / società partecipate dalla stessa / Riscossione Sicilia spa;

? è previsto che, a decorrere dall’1.7.2017, gli Enti locali possono deliberare di affidare al nuovo soggetto preposto alla riscossione nazionale le attività di accertamento, liquidazione e riscossione, spontanea e coattiva, delle entrate tributarie o patrimoniali proprie e delle società dagli stessi partecipati.

PAGAMENTO ENTRATE ENTI LOCALI Art. 2-bis

In sede di conversione è stato disposto che il versamento spontaneo delle entrate tributarie dei

Comuni e degli Enti locali è effettuato:

? direttamente sul c/c di tesoreria dell’Ente impositore;

? tramite mod. F24;

? tramite strumenti di pagamento elettronici.

Per le entrate non tributarie il versamento va effettuato:

? direttamente sul c/c di tesoreria dell’Ente impositore;

? tramite strumenti di pagamento elettronici

Non sono state modificate le modalità di versamento dell’IMU / TASI (mod. F24 / bollettino di c/c/p).

INTRODUZIONE SPESOMETRO “TRIMESTRALE” Art. 4, comma 1

È confermata la modifica dell’art. 21, DL n. 78/2010, che prevede a decorrere dal 2017 l’invio trimestrale dei dati delle fatture emesse / acquisti / bollette doganali / note di variazione.

L’invio (telematico) va effettuato entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre (così, ad esempio, l’invio dei dati del primo trimestre va effettuato entro il 31.5). In sede di conversione è stato previsto che:

? l’invio relativo al secondo trimestre va effettuato entro il 16.9;

? l’invio relativo al primo semestre 2017 va effettuato entro il 25.7.2017. L’invio, in forma analitica, riguarda i seguenti elementi:

? dati identificativi dei soggetti coinvolti nelle operazioni;

? data e numero della fattura;

? base imponibile / aliquota applicata / imposta;

? tipologia dell’operazione.


In sede di conversione è stato introdotto l’esonero dall’adempimento in esame a favore dei agricoltori in regime di esonero di cui all’art. 34, comma 6, DPR n. 633/72 “situati nelle zone montane ex art. 9, DPR n. 601/73.

Relativamente alle operazioni in esame gli obblighi di conservazione digitale di cui al DM

17.6.2014, si intendono soddisfatti per tutte le fatture elettroniche nonché per tutti i documenti informatici trasmessi tramite il Sistema di Interscambio (SDI) e memorizzati dall’Agenzia delle Entrate.

SANZIONI

In sede di conversione è stato rivisto il regime sanzionatorio. Ora in caso di omesso / errato invio dei dati delle fatture è prevista l’applicazione della sanzione di 2 per fattura, con un massimo di 1.000 per trimestre. La sanzione è ridotta a 1, entro il limite massimo di 500, se l’invio / invio corretto è effettuato entro 15 giorni dalla scadenza. Non è applicabile il cumulo giuridico di cui all’art. 12, D.Lgs. n. 472/97.

INVIO TRIMESTRALE LIQUIDAZIONI IVA Art. 4, comma 2

È confermata l’introduzione del nuovo art. 21-bis, DL n. 78/2010, che prevede a decorrere dal

2017, l’invio trimestrale dei dati delle liquidazioni periodiche IVA (mensili / trimestali).

L’invio (telematico) va effettuato entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre.

   La comunicazione va inviata anche per le liquidazioni periodiche con saldo a credito.

Sono esonerati dall’adempimento in esame i soggetti non obbligati alla presentazione della dichiarazione IVA annuale (ad esempio, soggetti che hanno registrato esclusivamente operazioni esenti) o all’effettuazione delle liquidazioni periodiche (ad esempio, soggetti minimi / forfetari).

In presenza di più attività gestite con contabilità separate va inviata un’unica comunicazione riepilogativa.

Le modalità e i dati da inviare saranno definiti dall’Agenzia delle Entrate con uno specifico

Provvedimento.

L’Agenzia delle Entrate informerà il contribuente della (in)coerenza tra quanto desumibile dai dati relativi allo spesometro trimestrale e le liquidazioni inviate, nonché dei relativi versamenti.

CREDITO D’IMPOSTA ADEGUAMENTO TECNOLOGICO

È confermata la previsione contenuta nel nuovo art. 21-ter, DL n. 78/2010 che prevede, l’attribuzione di un credito d’imposta (“una sola volta) finalizzato all’adeguamento tecnologico collegato al rispetto dellobbligo in esame e dell’invio dello spesometro trimestrale.

Il credito d’imposta pari a 100 spetta ai soggetti in attività nel 2017 che, nell’anno precedente a quello di sostenimento del costo per l’adeguamento tecnologico, hanno realizzato un volume d’affari pari o inferiore a 50.000.

Il credito d’imposta:

? non concorre alla formazione del reddito ai fini IRPEF / IRES e IRAP;

? è utilizzabile esclusivamente in compensazione a decorrere dall’1.1.2018;

? va indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui è stato sostenuto il costo per l’adeguamento tecnologico e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d’imposta successivi fino a quello nel quale è concluso l’utilizzo.

Ai contribuenti che optano per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate dei corrispettivi giornalieri delle cessioni di beni / prestazioni di servizi di cui all’art. 2, comma 1, D.Lgs. n. 127/2015 è attribuito un ulteriore credito d’imposta pari a 50.


In sede di conversione è stato previsto che le agevolazioni in esame sono concesse nei limiti degli aiuti UE “de minimis” di cui al Regolamento UE n. 1407/2013.

SANZIONI

In sede di conversione è stato rivisto il regime sanzionatorio. Ora, l’omessa / errata comunicazione in esame è punita con la sanzione da 500 a 2.000. La sanzione è ridotta a

250 / 1.000 se l’invio / invio corretto è effettuato entro 15 giorni dalla scadenza.

ADEMPIMENTI SOPPRESSI

A decorrere dal 2017 sono soppressi:

? la comunicazione dei dati relativi ai contratti di leasing e di locazione / noleggio;

? i modd. Intra degli acquisti e delle prestazioni di servizi ricevute;

Inoltre già a partire dalle comunicazioni relative al periodo d’imposta in corso al 31.12.2016 è altresì soppressa la comunicazione “black list” (nel 2017 quindi non dovrà essere inviata la comunicazione “black list 2016).

TERMINI DI PRESENTAZIONE DICHIARAZIONE IVA ANNUALE

Con la modifica dell’art. 8, comma 1, DPR n. 322/98 è confermato che:

? la dichiarazione IVA relativa al 2016 va presentata entro il 28.2.2017;

? la dichiarazione IVA relativa al 2017 e anni successivi va presentata entro il 30.4.

INVIO TELEMATICO CORRISPETTIVI DISTRIBUTORI AUTOMATICI Art. 4, comma 6

È confermato il differimento all’1.4.2017 dell’obbligo della memorizzazione elettronica e dell’invio telematico dei corrispettivi delle cessioni di beni / prestazioni di servizi tramite distributori automatici.

L’Agenzia delle Entrate potrà stabilire termini differiti, rispetto all’1.4.2017, “in relazione alle specifiche variabili tecniche di peculiari distributori automatici”.

È confermata altresì la validità fino al 31.12.2017 dell’opzione per l’invio telematico dei corrispettivi esercitata dalle imprese della grande distribuzione (GDO) entro il 31.12.2016.

INCENTIVI TRASMISSIONE TELEMATICA FATTURE / CORRISPETTIVI Art. 4, comma 6

In sede di conversione sono stati modificati gli incentivi a favore dei soggetti che optano per la trasmissione telematica delle fatture / corrispettivi prevista dal D.Lgs. n. 127/2015.

In particolare, per i soggetti che garantiscono la tracciabilità dei pagamenti dagli stessi ricevuti ed effettuati come stabilito dal DM 4.8.2016, il termine per l’accertamento ex artt. 57, DPR n.

633/72 e 43, DPR n. 600/73, è ridotto di 2 anni (anziché di 1 anno).

MODIFICHE DISCIPLINA DEI DEPOSITI IVA Art. 4, comma 7

È confermata l’eliminazione a decorrere dall’1.4.2017 della limitazione della tipologia dei beni oggetto di introduzione in un deposito IVA da parte di operatori extraUE, contenuta nella lett. d) del comma 4 dell’art. 50-bis, DL n. 331/93. Di conseguenza possono essere introdotti in un deposito IVA beni di qualsiasi tipologia, a prescindere dal fatto che l’operatore sia nazionale / UE / extraUE.

Inoltre, a decorrere dalla citata data, in caso di estrazione dei beni dal deposito IVA, l’imposta:

? relativa ai beni extraUE di cui alla lett. b) del comma 4, è dovuta dal soggetto che effettua l’estrazione mediante lemissione di un’autofattura ex art. 17, comma 2, DPR n. 633/72 previa prestazione di idonea garanzia le cui caratteristiche sono rimesse ad un DM di prossima emanazione;


? relativa alle altre ipotesi di cui al citato comma 4, nonché ai beni extraUE fino all’emanazione del predetto Decreto:

è dovuta dal soggetto che effettua l’estrazione;

è versata dal gestore del deposito in nome e per conto del predetto soggetto, tramite il mod. F24, entro il 16 del mese successivo (non è consentita la compensazione).

In capo al soggetto che effettua l’estrazione è prevista l’emissione di un’autofattura ex art. 17, comma 2, DPR n. 633/72 da annotare nel registro IVA degli acquisti.

È possibile effettuare l’estrazione senza applicazione dell’IVA da parte degli esportatori abituali. In tal caso è comunque necessario inviare all’Agenzia delle Entrate la dichiarazione d’intento.

Le modalità attuative delle nuove disposizioni sono demandate ad uno specifico Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate. In caso di estrazione di un bene introdotto “in forza” di un acquisto intraUE, l’operatore che provvede all’estrazione deve porre in essere i consueti adempimenti previsti per il reverse charge (integrazione fattura, annotazione nel registro delle fatture emesse / acquisti).

CESSIONI A TURISTI EXTRA-UE Art. 4-bis

In sede di conversione è stato previsto che dall’1.1.2018, le fatture relative alle cessioni di beni (di importo complessivo, comprensivo di IVA superiore a 154,94) a turisti domiciliati / residenti in Stati extraUE destinati all’uso personale / familiare, da trasportare nei bagagli personali al di fuori dell’UE di cui all’art. 38-quater, DPR n. 633/72, vanno emesse in modalità elettronica. È demandata all’Agenzia delle Dogane / Entrate l’individuazione di modalità   e contenuti semplificati di fatturazione.

È stata soppressa la disposizione di cui all’art. 1, comma 368, Finanziaria 2016, che prevede(va) il rimborso dell’IVA ai suddetti soggetti da parte degli intermediari iscritti all’Albo ex art. 114-septies, D.Lgs. n. 385/93.

DICHIARAZIONE INTEGRATIVA Art. 5, commi 1 e 2

DICHIARAZIONE REDDITI / IRAP / MOD. 770

È confermata, per effetto della modifica dell’art. 2, commi 8 e 8-bis, DPR n. 322/98, la revisione della disciplina relativa alla presentazione della dichiarazione integrativa, ferma restando l’applicazione delle sanzioni e la possibilità di ravvedimento operoso ex art. 13, D.Lgs. n. 472/97.

In particolare il nuovo comma 8 prevede la possibilità di integrare la dichiarazione dei redditi, il mod. IRAP e il mod. 770 entro il termine previsto per l’accertamento ex art. 43, DPR n. 600/73 per correggere errori / omissioni sia “a favore” che “a sfavore” del contribuente, ossia errori / omissioni che abbiano comportato l’indicazione di un maggior / minor imponibile o, comunque, un maggior / minor debito d’imposta o un maggior / minor credito. Di fatto viene eliminato il disallineamento esistente tra il termine di presentazione della dichiarazione integrativa “a favore” (termine previsto per la dichiarazione del periodo d’imposta successivo) e quello della dichiarazione integrativa “a sfavore” (termine previsto per l’accertamento).

Credito risultante dalla dichiarazione integrativa “a favore”

Il credito derivante dal minor debito / maggior credito risultante dalla dichiarazione integrativa “a favore”, come disposto dal nuovo comma 8-bis, può essere utilizzato in compensazione.

Qualora la dichiarazione integrativa “a favore” sia presentata oltre il termine per la dichiarazione successiva, è previsto un limite all’utilizzo del credito. Lo stesso, infatti, può essere utilizzato in compensazione dei debiti maturati a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello di presentazione della stessa. In sede di conversione è stato previsto che tale ultima limitazione non opera in caso di correzione di errori contabili di competenza.


In presenza di tale ipotesi, il credito va indicato nella dichiarazione relativa al periodo d’imposta in cui è presentata la dichiarazione integrativa. In sede di conversione è stata eliminata la necessità di indicare anche l’importo utilizzato in compensazione.

In sede di conversione, è stato precisato che resta ferma la possibilità per il contribuente di far valere, anche in sede di accertamento o di giudizio, eventuali errori, di fatto o di diritto, che hanno inciso sull’obbligazione tributaria con conseguente indicazione di un maggior imponibile / debito d’imposta o di un minor credito.

DICHIARAZIONE IVA

Ai fini IVA la presentazione della dichiarazione integrativa e l’utilizzo in compensazione del credito dalla stessa risultante sono disciplinati dal nuovo comma 6-bis dell’art. 8, DPR n. 322/98.

In particolare, analogamente a quanto disposto ai fini delle imposte dirette / IRAP, ferma restando l’applicazione delle sanzioni e la possibilità di ravvedimento operoso ex art. 13, D.Lgs. n. 472/97, è consentito integrare la dichiarazione IVA entro il termine previsto per l’accertamento ex art. 57, DPR n. 633/72 per correggere errori / omissioni sia “a favore” che “a sfavore” del contribuente, ossia errori / omissioni che abbiano comportato l’indicazione di un maggior / minor imponibile o, comunque, un maggior / minor debito d’imposta o un maggior / minor credito IVA.

Credito risultante dalla dichiarazione integrativa “a favore

Il credito derivante dal minor debito / maggior credito risultante dalla dichiarazione integrativa “a favore” può essere:

? portato in detrazione in sede di liquidazione periodica / dichiarazione annuale;

? utilizzato in compensazione;

? chiesto a rimborso, al sussistere, per l’anno per il quale è presentata la dichiarazione integrativa, dei requisiti previsti dagli artt. 30 e 34, comma 9, DPR n. 633/72;

a condizione che la   dichiarazione integrativa sia presentata   entro il termine della dichiarazione relativa all’anno successivo.

In sede di conversione, è stato previsto che, qualora la dichiarazione integrativa sia presentata oltre il termine della dichiarazione relativa all’anno successivo, il credito derivante dal minor debito / maggior credito risultante dalla dichiarazione integrativa “a favore può essere:

? utilizzato in compensazione dei debiti maturati a partire dal periodo d’imposta successivo a quello di presentazione della stessa;

? chiesto a rimborso, al sussistere, per l’anno per il quale è presentata la dichiarazione integrativa, dei requisiti previsti dai citati artt. 30 e 34, comma 9.

Con l’aggiunta, in sede di conversione, del nuovo comma 6-quinquies è previsto che resta ferma la possibili da parte del contribuente di far valere, anche in sede di accertamento o di giudizio, eventuali errori, di fatto o di diritto, che hanno inciso sull’obbligazione tributaria con conseguente indicazione di un maggior imponibile / debito d’imposta o di un minor credito.

Termine di notifica cartelle e di accertamento

È confermata, per effetto della modifica dell’art. 1, comma 640, Finanziaria 2015, l’estensione anche alla dichiarazione IVA integrativa della previsione, già operante ai fini delle imposte dirette / IRAP, in base alla quale:

? il termine per la notifica della cartella di pagamento ex art. 25, comma 1, lett. a) e b), DPR n.

602/73 (attività di liquidazione di imposte, contributi, premi e rimborsi dovuti in base alle

dichiarazioni e di controllo formale delle stesse), riferita alla dichiarazione integrativa presentata per la regolarizzazione di errori / omissioni incidenti sulla determinazione e sul pagamento del tributo, decorre dalla data di presentazione della stessa, limitatamente agli elementi oggetto dellintegrazione”;

? il termine per laccertamento ex artt. 43, DPR n. 600/73 e 57, DPR n. 633/72 decorre dalla presentazione della dichiarazione integrativa, “limitatamente ai soli elementi oggetto dellintegrazione”.


RAVVEDIMENTO OPEROSO TRIBUTI DOGANALI / ACCISE Art. 5, comma 1-bis

In sede di conversione, è stato modificato il comma 1-bis dell’art. 13, D.Lgs. n. 472/97 prevedendo che le disposizioni di cui al comma 1, lett. b-bis) e b-ter), ossia la riduzione delle sanzioni, in sede di ravvedimento operoso, rispettivamente ad 1/7 e 1/6 del minimo sono applicabili, oltre che per i tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate, anche per i tributi doganali / accise amministrati dall’Agenzia delle Dogane.

Inoltre, per effetto della modifica del comma 1-ter del citato art. 13, anche per i tributi doganali / accise il ravvedimento operoso non è precluso in presenza di accessi, ispezioni e verifiche ovvero nel caso in cui la violazione sia già stata constatata, salva la notifica di avvisi di pagamento ed atti di accertamento.

SCOMPUTO RITENUTE D’ACCONTO Art. 5, comma 2-bis

In sede di conversione, è stata riscritta la lett. c) del comma 1 dell’art. 22, TUIR, al fine di meglio definire il periodo d’imposta di scomputo delle ritenute a titolo d’acconto subite sui redditi che concorrono alla formazione del reddito complessivo e di quelli tassati separatamente. In particolare lo scomputo da parte del contribuente va così effettuato.

Ritenute Scomputo

Operate nell’anno successivo a quello di competenza dei redditi prima della presentazione della dichiarazione dei redditi

? Dall’imposta relativa al periodo d’imposta di competenza dei redditi

ovvero

? dall’imposta relativa al periodo d’imposta nel quale sono operate

Operate    dopo     la    presentazione    della dichiarazione dei redditi Dall’imposta relativa al periodo d’imposta nel quale sono operate

RITENUTE AGENTI / RAPPRESENTANTI

Relativamente alle ritenute a titolo di acconto operate su provvigioni per prestazioni, anche occasionali, inerenti a rapporti di   commissione, agenzia, mediazione, rappresentanza di commercio e procacciamento di affari, commisurate al 50% - 20%, per effetto della modifica dell’art. 25-bis, comma 3, DPR n. 600/73, è previsto lo scomputo:

? dall’imposta relativa al periodo d’imposta di competenza dei redditi, a condizione che sia stata operata prima della presentazione della dichiarazione (possibilità g prevista);

ovvero

? dall’imposta relativa al periodo d’imposta nel quale è stata operata (nuova possibilità). Qualora la ritenuta sia operata successivamente alla presentazione della dichiarazione, rimane confermato lo scomputo dall’imposta relativa al periodo d’imposta in cui è stata operata.

DEFINIZIONE AGEVOLATA RUOLI Art. 6

È confermata, la definizione agevolata dei ruoli con l’abbuono delle sanzioni e degli interessi. In sede di conversione la definizione è stata riconosciuta ai carichi affidati agli Agenti della riscossione dal 2000 al 2016 (in precedenza fino al 2015).

La possibilità di estinguere il debito, senza sanzioni e interessi, effettuando il pagamento integrale, o in rate sulle quali sono dovuti, a decorrere dall’1.8.2017, gli interessi nella misura del

4,5% annuo, riguarda le somme:

? affidate all’Agente della riscossione a titolo di capitale e interessi;

? maturate a favore dell’Agente della riscossione a titolo di aggio e di rimborso delle spese per procedure esecutive / notifica della cartella di pagamento.


Per effetto di quanto previsto in sede di conversione, la definizione agevolata:

? può riguardare il singolo carico iscritto a ruolo / affidato. È quindi ammessa la definizione parziale;

? interessa anche i carichi affidati agli Agenti della riscossione che rientrano nei procedimenti instauratisi a seguito di istanza presentata dai debitori per la composizione della crisi da sovraindebitamento e di liquidazione del patrimonio ex Legge n. 3/2012.

Il beneficio in esame spetta anche ai soggetti che hanno già pagato parzialmente, anche a seguito di provvedimenti di dilazione emessi dall’Agente della riscossione, le somme dovute relativamente ai predetti ruoli, a condizione che, rispetto ai piani rateali in essere, siano effettuati i versamenti in scadenza nel periodo 1.10 31.12.2016.

Per le sanzioni amministrative per violazioni del Codice della strada la definizione agevolata si applica limitatamente agli interessi.

L’Agente della riscossione, come stabilito in sede di conversione, fornisce al debitore i dati necessari per l’individuazione dei carichi definibili:

? presso i propri sportelli;

? nell’area riservata del proprio sito Internet.

Entro il 28.2.2017, l’Agente avvisa il debitore, tramite posta ordinaria, dei carichi affidati nell’anno

2016 per i quali al 31.12.2016 non gli risultano ancora notificati la cartella di pagamento / atto di accertamento esecutivo / avviso di addebito.

SOMME ESCLUSE DALLA DEFINIZIONE

La definizione agevolata non può essere richiesta per le somme iscritte a ruolo riguardanti:

? risorse proprie tradizionali ex art. 2, par. 1, lett. a), Decisioni 7.6.2007, n. 2007/436/CE e

26.5.2014, n. 2014/335/UE Euratom e l’IVA riscossa all’importazione;

? recupero di aiuti di Stato;

? crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei Conti;

? multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna.

In sede di conversione l’esclusione è stata estesa anche alle “altre sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti dagli enti previdenziali”.

MODALITÀ DI ADESIONE

Il soggetto interessato deve manifestare la volontà di avvalersi della definizione agevolata mediante unapposita dichiarazione da effettuare:

? entro il termine fissato, in sede di conversione, al 31.3.2017 (in precedenza, 23.1.2017);

? utilizzando l’apposito nuovo modello “DA1 Dichiarazione di adesione alla definizione agevolata”, disponibile sul sito Internet www.gruppoequitalia.it.

Nella dichiarazione va indicato, tra l’altro, il numero di rate scelto e la pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi cui si riferisce la dichiarazione, con l’impegno a rinunciare a tali giudizi.

Al fine di beneficiare degli effetti della definizione, la dichiarazione va presentata anche dai soggetti che, per effetto dei pagamenti parziali, hanno già corrisposto integralmente le somme dovute relativamente ai carichi in esame.

Come disposto in sede di conversione, entro il 31.3.2017 il contribuente può integrare la dichiarazione presentata anteriormente a tale data.


MODALITÀ DI PAGAMENTO DELLE SOMME DOVUTE

In sede di conversione:

? è stato fissato al 31.5.2017 (in precedenza 21.4.2017) il termine entro il quale l’Agente della riscossione comunica al debitore l’importo complessivo delle somme dovute per la definizione, l’ammontare delle singole rate e la relativa data di scadenza;

? sono state riviste le modalità di pagamento delle predette somme. In particolare è previsto che:

−   il 70% di quanto dovuto va versato nel 2017 e il restante 30% va versato nel 2018;

−   il pagamento è effettuato, per l’importo da versare distintamente in ciascuno dei 2 anni, in rate di pari ammontare (in precedenza la I e II, pari a 1/3 di quanto dovuto, la III e la IV pari a 1/6 di quanto dovuto), nel numero massimo di 3 rate nel 2017 e di 2 rate nel 2018. Il numero massimo di rate passa quindi da 4 a 5.

La scadenza delle singole rate è co individuata:

Anno Scadenza rate
2017 Luglio, settembre, novembre
2018 Aprile, settembre

Va evidenziato che, in caso di versamento rateale, non è applicabile la dilazione ex art. 19, DPR

n. 602/73 prevista per l’ipotesi di temporanea situazione di difficoltà del contribuente.

In sede di conversione è stato tuttavia previsto che detta preclusione alla rateizzazione non opera, “limitatamente ai carichi non inclusi in precedenti piani di dilazione in essere” al 3.12.2016 (data di entrata in vigore della legge di conversione) qualora, alla data di presentazione della dichiarazione di adesione, siano trascorsi meno di 60 giorni dalla data di notifica della cartella di pagamento / accertamento esecutivo / avviso di addebito.

Qualora le somme necessarie per la definizione agevolata siano oggetto di procedura concorsuale nonché, come disposto in sede di conversione, nelle procedure di composizione negoziale della crisi d’impresa, è applicabile la disciplina dei crediti prededucibili.

Il mancato / tardivo / insufficiente versamento delle somme dovute (unica soluzione o una rata) non consente il perfezionamento della definizione con conseguente ripresa dei termini di prescrizione / decadenza per il recupero dei carichi oggetto della dichiarazione.

EFFETTI DELLA DEFINIZIONE

A seguito della presentazione della domanda di definizione:

? sono sospesi i termini di prescrizione / decadenza per il recupero dei carichi oggetto della stessa, nonché, come disposto in sede di conversione, gli obblighi di pagamento connessi a precedenti   dilazioni in essere relativamente alle rate di tali dilazioni in scadenza successivamente al 31.12.2016. La sospensione opera fino alla scadenza della prima / unica rata delle somme dovute;

? l’Agente della riscossione non può avviare nuove azioni esecutive, iscrivere nuovi fermi amministrativi / ipoteche, proseguire le azioni di recupero coattivo precedentemente avviate, sempreché non abbia avuto luogo il primo incanto con esito positivo ovvero non sia stata presentata istanza di assegnazione o emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati.

AUTENTICA PROCURA RAPPRESENTANZA / ASSISTENZA CONTRIBUENTE Art. 6-bis

Con la modifica dellart. 63, comma 2, DPR n. 600/73, introdotta in sede di conversione, è stata estesa ai tributaristi / consulenti tributari di cui alla norma UNI 11511 certificati e qualificati ai sensi della Legge n. 4/2013 la possibilità di effettuare lautentica della sottoscrizione della procura alla rappresentanza / assistenza del contribuente presso gli Uffici finanziari.


DEFINIZIONE AGEVOLATA SOMME ENTI LOCALI Art. 6-ter

In sede di conversione, la definizione agevolata è stata prevista anche relativamente alle somme riferite ad entrate, anche tributarie, di Regioni, Province, Città metropolitane e Comuni, non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione fiscale, notificate dal 2000 al 2016 da parte dell’Ente / Concessionario incaricato della riscossione.

In particolare, entro il 31.1.2017 (60 giorni dell’entrata in vigore della legge di conversione), i predetti soggetti possono prevedere “l’esclusione delle sanzioni relative alle predette entrate”, stabilendo:

? il numero di rate e la relativa scadenza, non oltre il 30.9.2018;

? le modalità di manifestazione di volontà del debitore di avvalersi della definizione agevolata;

? i termini di presentazione dell’istanza, nella quale dovranno essere indicati il numero di rate nonché la pendenza dei giudizi aventi ad oggetto i debiti cui si riferisce l’istanza, con l’assunzione dell’impegno alla relativa rinuncia;

? il termine di trasmissione al debitore, da parte dell’Ente / Concessionario incaricato della riscossione, della comunicazione riportante le somme dovute, le rate e la relativa scadenza.

Il mancato / tardivo / insufficiente versamento delle somme dovute (unica soluzione o singola rata) non consente il perfezionamento della definizione con conseguente ripresa dei termini di prescrizione / decadenza per il recupero delle somme oggetto della definizione.

SOMME ESCLUSE DALLA DEFINIZIONE

Il beneficio in esame non può essere richiesto per le medesime somme per le quali è esclusa la definizione agevolata dei ruoli (recupero di aiuti di Stato, crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei Conti, ecc.).

EFFETTI DELLA DEFINIZIONE

A seguito della presentazione dell’istanza di definizione sono sospesi i termini di prescrizione /

decadenza per il recupero delle somme oggetto della stessa.

RIAPERTURA VOLUNTARY DISCLOSURE – Art. 7

È confermata, con l’introduzione del nuovo art. 5-octies, DL n. 167/90, la riapertura dei termini della procedura di collaborazione volontaria, c.d. “voluntary disclosure” applicabile dal

24.10.2016 fino al 31.7.2017.

La procedura può essere usufruita a condizione che il contribuente:

? non abbia già presentato in precedenza l’istanza, anche per interposta persona;

? non sia stato destinatario di ispezioni, verifiche, accertamento o procedimenti penali relativi all'ambito di applicazione della procedura in esame.

L’integrazione dell’istanza, i documenti e le informazioni relativi alla procedura in commento vanno presentati entro il 30.9.2017.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA “NUOVA” VOLUNTARY DISCLOSURE

Alla “nuova” voluntary disclosure sono applicabili, in generale, le disposizioni di cui agli artt. da 5- quater a 5-septies del citato Decreto tenendo conto delle seguenti principali novità:

? è possibile sanare le violazioni commesse fino al 30.9.2016;

? i termini di accertamento ex artt. 43, DPR n. 600/73, 57, DPR n. 633/72 e 20, D.Lgs n. 472/97 scadenti a decorrere dall’1.1.2015 sono fissati al:

- 31.12.2018 per le sole attività oggetto di collaborazione volontaria limitatamente agli imponibili, imposte, ritenute, contributi, sanzioni ed interessi relativi alla procedura in commento e per tutte le annualità e le violazioni oggetto della procedura stessa;


- 30.6.2017 per le istanze presentate per la prima volta;

? con riferimento alle “sole attività” oggetto dellanuova” collaborazione volontaria il contribuente

è esonerato dalla presentazione del quadro RW del mod. UNICO per il 2016 e per la

frazione d’anno antecedente la presentazione dell’istanza. Il contribuente è altresì esonerato dall’indicazione, ai fini reddituali, delle attività “suscettibili di generare redditi soggetti a ritenuta

alla fonte a titolo dimposta o ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, e per i redditi derivanti dallinvestimento in azioni o quote di fondi comuni di investimento non conformi alla direttiva 2009/65/CE per i quali è versata lIRPEF con laliquota massima oltre alla

addizionale regionale e comunalese le relative informazioni sono analiticamente riportate nella

relazione di accompagnamento. In tal caso il versamento di quanto dovuto va effettuato in unica soluzione entro il 30.9.2017;

? il contribuente, per le attività oggetto della “nuova” collaborazione volontaria, non è punito per i reati previsti dall’art. 648-ter.1, C.p. (impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita);

? l’ammontare derivante dall’adesione alla procedura (imposte, ritenute, contributi, interessi e sanzioni) va versato in unica soluzione entro il 30.9.2017 o in 3 rate mensili (la prima entro il

30.9.2017) senza possibilità di compensazione ex art. 17, D.Lgs. n. 241/97;

? in caso di mancato “spontaneo” versamento entro il 30.9.2017 le sanzioni ex art. 5, comma 2, DL n. 167/90 (dal 3% al 15%) non sono ridotte, ai sensi dell’art. 5-quinquies, comma 4, al 50% ma sono fissate dal 60% all’85% del minimo. Sono previste maggiorazioni (dal 3% al 10%) in caso di versamenti insufficienti.

La procedura in esame può essere utilizzata anche dai contribuenti diversi:

- da quelli indicati dall’art. 4, comma 1, DL n. 167/90 (persone fisiche, enti non commerciali e società semplici);

- dai soggetti che hanno adempiuto correttamente agli obblighi di monitoraggio fiscale

(compilazione quadro RW).

Se la “nuova” collaborazione volontaria ha ad oggetto contanti o valori al portatore il contribuente deve:

? dichiarare che i valori oggetto di collaborazione volontaria non derivano da reati diversi da quelli previsti dalla voluntary disclosure;

? provvedere entro la data di presentazione della relazione e dei documenti allegati:

- all’apertura ed all’inventario, in presenza di un Notaio, delle cassette di sicurezza presso le quali i valori oggetto di collaborazione volontaria sono custoditi;

- al versamento dei contanti ed al deposito dei valori al portatore “in un rapporto vincolato fino alla conclusione della procedura presso intermediari finanziari abilitati.

Va evidenziato che il professionista che assiste il contribuente nella gestione della “nuova” collaborazione volontaria è assoggettato, analogamente a quanto previsto per la precedente, al rispetto degli obblighi antiriciclaggio.

NOVITÀ INTRODOTTE IN SEDE DI CONVERSIONE

In sede di conversione è stato previsto che:

? se la collaborazione volontaria ha ad oggetto contanti o valori al portatore si presume, salva prova contraria, che essi derivino da redditi conseguiti a seguito di violazione degli obblighi dichiarativi ai fini delle imposte dirette, addizionali, imposte sostitutive, IRAP, nonché di violazioni relative alla dichiarazione dei sostituti d’imposta, commesse nel 2015 e nei 4 anni precedenti;

? non sono previste sanzioni per il contribuente che avendo aderito alla precedente collaborazione volontaria non ha adempiuto agli obblighi di monitoraggio fiscale per gli anni successivi al 2013 “a condizione che gli adempimenti medesimi siano eseguiti entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, ossia entro il 31.1.2017;


? “resta impregiudicata la facoltà di presentare l’istanza se, in precedenza, è stata già

presentata, entro il 30 novembre 2015, ai soli fini di cui allarticolo 1, commi da 2 a 5, della legge

15 dicembre 2014, n. 186.

Ancorchè sia confermata la disposizione in base alla quale non è possibile usufruire della “nuova” collaborazione volontaria se si è già usufruito di quella precedente, il suddetto nuovo periodo consente di accedere alla “nuova” collaborazione a coloro che hanno usufruito della precedente solo per la parte relativa all’aspetto nazionale o internazionale.

Quindi, il soggetto che ha utilizzato la precedente procedura di collaborazione volontaria nazionale ora può utilizzare la “nuova” procedura di collaborazione volontaria internazionale (e viceversa).

“NUOVI” STUDI DI SETTORE Art. 7-bis

In sede di conversione è stato previsto che, al fine di promuovere l’adempimento degli obblighi tributari e il rafforzamento della collaborazione tra l’Amministrazione finanziaria e i contribuenti, a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31.12.2017, il MEF individua indici sintetici di affidabilità fiscale cui sono collegati livelli di premialità per i contribuenti più affidabili.

Contestualmente, vengono meno le disposizioni relative agli studi di settore previsti dall’art. 62- bis, DL n. 331/93 e ai parametri di cui all’art. 3, commi da 181 a 189, Legge n. 549/95.

Ciò va collegato con la nuova” finalità affidata agli studi di settore (da strumento di accertamento a strumento di compliance) illustrata dall’Agenzia delle Entrate nel mese di settembre (Informativa SEAC 12.9.2016, n. 256).

“PACCHETTO” SEMPLIFICAZIONI FISCALI Art. 7-quater

PRESUNZIONE ACCREDITI / PRELEVAMENTI LAVORATORI AUTONOMI / IMPRESE comma 1

Con la modifica dell’art. 32, DPR n. 600/73 è previsto che, con riferimento alle imprese, i versamenti e i prelevamenti bancari non risultanti dalle scritture contabili e per i quali non è stato indicato il beneficiario sono considerati (per presunzione) ricavi se superiori a 1.000 giornalieri e, comunque, a 5.000 mensili.

Va inoltre evidenziato che è stata eliminata la presunzione riferita ai compensi per i lavoratori autonomi. Per tali soggetti non opera più quindi la presunzione in base alla quale i versamenti bancari non giustificati, costituiscono compensi non dichiarati (merita evidenziare che la presunzione riferita ai prelevamenti è stata dichiarata incostituzionale dalla Corte costituzionale con la sentenza 7.10.2014, n. 228).

TASSO DI CAMBIO EURO / VALUTE ESTERE commi da 2 a 4

Con la modifica dell’art. 110, comma 2, TUIR è previsto che, ai fini della determinazione del reddito d’impresa, è applicabile il cambio utilizzato nel bilancio “in base ai corretti principi contabili”, e non più quello alla data di chiusura / fine dell’esercizio:

? per la conversione in Euro dei saldi di conto delle stabili organizzazioni all’estero;

? per la tenuta della contabilità plurimonetaria per le imprese che intrattengono sistematicamente rapporti in valuta estera.

Le suddette disposizioni sono applicabili a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2016 (in generale, dal 2017). Sono comunque fatti salvi i comportamenti pregressi, “posti in essere in conformità alle disposizioni introdotte dal comma 2”.

Per i soggetti che redigono il bilancio consolidato è inoltre previsto che la riserva di traduzione, risultante dal bilancio relativo al periodo d’imposta in corso al 31.12.2016, che ha concorso alla formazione del reddito imponibile, è riassorbita in 5 quote costanti a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2016.


SPESE SOSTENUTE DAL COMMITTENTE A FAVORE DEL PROFESSIONISTA comma 5

Con la modifica dell’art. 54, comma 5, TUIR è previsto che, oltre alle spese per prestazioni alberghiere e somministrazioni di alimenti e bevande, anche quelle per prestazioni di viaggio e di trasporto, sostenute direttamente dal committente, non costituiscono compensi in natura per il lavoratore autonomo che ne usufruisce.

La disposizione in esame è applicabile a decorrere dal 2017.

NOTIFICA AVVISI / ATTI E CARTELLE DI PAGAMENTO commi da 6 a 13

Con l’integrazione dellart. 60, DPR n. 600/73, è prevista la possibilità, da parte dell’Ufficio, di effettuare a mezzo PEC, con invio all’indirizzo risultante dall’Indice INI PEC, la notifica degli avvisi e degli altri atti a ditte individuali / società / lavoratori autonomi iscritti in Albi / elenchi.

La notifica si intende perfezionata:

? per il notificante, nel momento in cui il gestore della casella PEC trasmette la ricevuta di accettazione con relativa attestazione temporale dell’avvenuta spedizione del messaggio;

? per il destinatario, alla data di avvenuta consegna contenuta nella ricevuta che il gestore della casella PEC del destinatario trasmette all’Ufficio.

Per i soggetti diversi da quelli obbligati ad avere un indirizzo PEC da inserire nell’Indice INI-PEC, la notifica p essere effettuata, a coloro che ne facciano richiesta:

? all’indirizzo di PEC di cui sono intestatari;

? all’indirizzo PEC di uno dei soggetti di cui allart. 12, comma 3, D.Lgs. n. 546/92 (avvocati, consulenti del lavoro, ecc.);

? all’indirizzo PEC del coniuge / parente o affine entro il 4° grado specificamente incaricati di ricevere le notifiche per conto dell’interessato.

Le disposizioni in esame si applicano alle notifiche effettuate a decorrere dall’1.7.2017. Per gli atti notificati fino al 30.6.2017 sono applicabili le disposizioni previgenti.

Relativamente alle cartelle di pagamento è specificato che la notifica tramite PEC nei confronti di ditte individuali / società / lavoratori autonomi iscritti in Albi / elenchi va effettuata all’indirizzo risultante dall’indice INI-PEC. Per i soggetti diversi da quelli obbligati ad avere un indirizzo PEC da inserire nell’Indice INI-PEC la notifica è effettuata allindirizzo dichiarato all’atto della relativa richiesta.

Le notifiche di atti / cartelle effettuate nel periodo 1.6 3.12.2016 (data di entrata in vigore della legge di conversione) effettuate con modalità diverse dalla PEC sono rinnovate mediante invio all’indirizzo PEC del destinatario; i termini di impugnazione degli stessi decorrono dalla data di rinnovazione della notifica.

Anche la notifica degli atti relativi alle operazioni catastali può essere effettuata a mezzo PEC. Tale disposizione si applica alle notifiche effettuate dall’1.7.2017.

NUOVO TERMINE CONSEGNA CERTIFICAZIONE UNICA commi 14 e 15

È differito al 31.3 del periodo d’imposta successivo a quello cui si riferiscono i redditi certificati, il

termine di consegna della CU (Certificazione Unica) ai percipienti da parte dei sostituti d’imposta. Tale novità opera a decorrere dal 2017, con riferimento alle certificazioni relative al 2016.

SOSPENSIONE TERMINI TRASMISSIONE DOCUMENTI / VERSAMENTI DA CONTROLLI - commi da 16 a 18

Per effetto della modifica dell’art. 37, comma 11-bis, DL n. 223/2006, è prevista la sospensione dall’1.8 al 4.9:


? del termine per la trasmissione di documenti / informazioni richiesti ai contribuenti da parte dell’Agenzia delle Entrate / altro Ente impositore.

La sospensione non opera per i termini “relativi alle richieste effettuate nel corso delle attività di accesso, ispezione e verifica, nonché delle procedure di rimborso ai fini dellimposta sul valore aggiunto;

? del termine (30 giorni) per il pagamento delle somme dovute a seguito dei controlli automatici ex artt. 36-bis, DPR n. 600/73 e 54-bis, DPR n. 600/73 e dei controlli formali ex art. 36-ter, DPR n. 600/73 nonché della liquidazione delle imposte sui redditi assoggettati a tassazione separata.

È infine disposta la cumulabilità dei termini di sospensione relativi all’accertamento con adesione con il periodo di sospensione feriale.

NUOVI TERMINI VERSAMENTI IMPOSTE commi da 19 a 20

IRPEF / IRES / IRAP

Con la modifica dell’art. 17, comma 1, DPR n. 435/2001 è previsto che:

? il versamento del saldo IRPEF / IRAP da parte di persone fisiche / società di persone / società semplici, va effettuato entro il 30.6 (in precedenza, 16.6) dell’anno di presentazione della dichiarazione;

? in caso di liquidazione / trasformazione / scissione / fusione, le società di persone / società semplici effettuano i suddetti versamenti entro l’ultimo giorno (in precedenza, giorno 16) del mese successivo a quello di scadenza del termine di presentazione della dichiarazione;

? il versamento del saldo IRES / IRAP da parte delle società di capitali è effettuato entro l’ultimo giorno (in precedenza, giorno 16) del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta;

? le società di capitali che approvano il bilancio oltre il termine di 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio, versano il saldo IRES / IRAP entro l’ultimo giorno (in precedenza, giorno 16) successivo a quello di approvazione del bilancio. Se quest’ultimo non è approvato nel termine stabilito, il versamento è comunque effettuato entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di scadenza del termine stesso.

È confermata la   possibilità di differire il versamento di 30 giorni   con la   consueta

maggiorazione dello 0,40%.

Le novità in esame hanno effetto a decorrere dall’1.1.2017.

IVA

Per effetto della modifica degli artt. 6, comma 1, e 7, comma 1, lett. b), DPR n. 542/99, il saldo IVA va versato entro il 16.3 di ciascun anno ovvero il 30.6 dell’anno di presentazione della dichiarazione (in precedenza, entro il termine di presentazione della dichiarazione unificata) con la maggiorazione dello 0,40%, per ogni mese / frazione di mese successivo alla predetta data.

COMUNICAZIONE ACQUISTI DA SAN MARINO commi 21 e 22

Con l’eliminazione della lett. c) del comma 1 dell’art. 16, DM 24.12.93 è stata soppressa la comunicazione all’Agenzia delle Entrate (utilizzando il quadro SE del Modello di comunicazione polivalente) degli acquisti senza IVA da operatori aventi sede a San Marino.

La disposizione in esame è applicabile alle comunicazioni relative alle operazioni annotate a partire dall’1.1.2017.

QUADRO RW IMMOBILI ALL’ESTERO “SENZA VARIAZIONI” comma 23

A seguito dell’integrazione dell’art. 4, comma 3, DL n. 167/90, è previsto che non sussiste l’obbligo di compilazione del quadro RW per gli immobili situati all’estero per i quali “non siano intervenute variazioni nel corso del periodo dimposta, fatti salvi i versamenti relativi allimposta sul valore degli immobili situati allestero.


OMESSA REGISTRAZIONE CONTRATTI DI LOCAZIONE CEDOLARE SECCA comma 24

Con la modifica dell’art. 3, comma 3, D.Lgs. n. 23/2011, contenente la disciplina della cedolare secca, è previsto che in caso di:

? omessa registrazione del contratto di locazione è applicabile l’art. 69, DPR n. 131/86 che prevede la sanzione dal 120% al 240% dell’imposta dovuta, con riduzione della stessa dal

60% al 120%, con un minimo di 200, qualora la registrazione sia effettuata entro 30 giorni;

? mancata presentazione della comunicazione relativa alla proroga del contratto, non si determina la revoca dell’opzione qualora il contribuente abbia mantenuto un comportamento coerente con la volon di optare per il regime della cedolare secca, effettuando i relativi versamenti e dichiarando i redditi da cedolare secca nel relativo quadro della dichiarazione dei redditi”.

In caso di mancata presentazione della comunicazione relativa alla proroga, anche tacita, o alla risoluzione del contratto di locazione per il quale è stata esercitata l’opzione per la cedolare secca, entro 30 giorni dall’evento, è applicabile la sanzione pari a 100, ridotta a

50 se la comunicazione è presentata con ritardo non superiore a 30 giorni.

OPZIONE REGIME DI TRASPARENZA / CONSOLIDATO commi da 27 a 30

Con la modifica dell’art. 115, comma 4, TUIR, applicabile anche alle srl a “ristretta base societaria” ex art. 116, TUIR, e relativamente al consolidato nazionale, ex art. 117, comma 3, TUIR, è previsto che al termine del triennio l’opzione per la trasparenza fiscale / consolidato si intende tacitamente rinnovata per un altro triennio a meno che non sia revocata. La disposizione in esame è applicabile al termine di ciascun triennio.

Con la modifica dell’art. 132, comma 1, TUIR, è previsto che l’opzione per il consolidato mondiale ha una durata di 5 anni ed è irrevocabile. Al termine del quinquennio l’opzione si intende tacitamente rinnovata per il successivo triennio a meno che non sia revocata.

La disposizione in esame è applicabile al termine di ciascun triennio.

È prevista altresì la possibilità di regolarizzare con la c.d. “remissione in bonis” il mancato esercizio dell’opzione nella dichiarazione (quadro OP, mod. UNICO SC) del primo periodo di efficacia della stessa.

Dette novità operano a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2016 (in generale, 2017).

VERSAMENTI MOD. F24 SOGGETTI PRIVATI comma 31

Con l’eliminazione della lett. c), comma 2 dell’art. 11, DL n. 66/2014, per i soggetti privati è soppresso l’obbligo di effettuare i versamenti di importo superiore a 1.000 mediante i servizi telematici messi a disposizione dell’Agenzia delle Entrate e dagli intermediari alla riscossione convenzionati.

Di conseguenza, in assenza di compensazione, i privati possono effettuare il versamento anche con il mod. F24 cartaceo, a prescindere dal saldo finale ( 1.000 o > 1.000).

La novità p essere applicata con riferimento al versamento del saldo IMU / TASI 2016 in scadenza il prossimo 16.12.2016 (Informativa SEAC 1.12.2016, n. 341).

RIMBORSO CREDITO IVA SUPERIORE A 30.000 comma 32

È stato aumentato a 30.000 (in precedenza 15.000) il limite al cui mancato superamento non

è richiesta la garanzia per il rimborso del credito IVA.

Inoltre, con la modifica dell’art. 38-bis, commi 3 e 4, DPR n. 633/72, è previsto che per il rimborso superiore a 30.000 (in precedenza 15.000):


? richiesto da un soggetto “non a rischio”, è erogato senza garanzia presentando la dichiarazione annuale munita del visto di conformità (o della sottoscrizione dell’organo di controllo) e “allegando” alla stessa una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante la sussistenza di determinati requisiti patrimoniali e la regolarità contributiva;

? richiesto da un soggetto “a rischio, va prestata apposita garanzia.

CESSAZIONE PARTITE IVA INATTIVE comma 44

È riscritta la disciplina relativa alle modalità di cessazione d’ufficio delle partite IVA “inattive”

da parte dell’Agenzia delle Entrate.

Ora, in base al nuovo comma 15-quinquies dell’art. 35, DPR n. 633/72 è previsto che la stessa Agenzia, procede d’ufficio alla chiusura delle partite IVA dei soggetti che, in base ai dati e agli elementi in suo possesso, risultano non aver esercitato nei 3 anni precedenti attività d’impresa / lavoro autonomo.

I criteri / modalità di applicazione della disposizione in esame, compresa la comunicazione preventiva al contribuente, sono demandate ad un apposito Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate.

OMESSA COMUNICAZIONE CESSAZIONE ATTIVITÀ comma 45

È stata soppressa la sanzione da 500 a 2.000 prevista dal comma 6 dell’art. 5, D.Lgs. n.

471/97, applicabile in caso di mancata presentazione della dichiarazione di cessazione di attività.

MOD. 730 commi da 46 a 48

Termini consegna / invio

Con l’aggiunta del comma 1-bis all’art. 16, DM n. 164/99, fermo restando il termine del 10.11 per la trasmissione delle dichiarazioni integrative del mod. 730, a favore dei CAF / professionisti abilitati è riconosciuta la proroga “a regime”, dal 7.7 al 23.7, del termine per:

? la consegna al contribuente della copia del mod. 730 e del relativo prospetto di liquidazione mod. 730-3;

? l’invio telematico all’Agenzia delle Entrate dei modd. 730 comprensivi dei modd. 730-4;

a condizione che il CAF / professionista abilitato abbia inviato all’Agenzia, entro il 7.7, almeno l’80% delle dichiarazioni.

La proroga è altresì riconosciuta per la trasmissione diretta all’Agenzia, da parte del contribuente, del mod. 730 precompilato, “senza che questo determini la tardività della presentazione”.

Sanzioni visto di conformità infedele

Come noto, per effetto di quanto disposto dall’art. 39, comma 1, lett. a), D.Lgs. n. 241/97, in caso di rilascio del visto di conformità infedele da parte del CAF / professionista abilitato sono richiesti a quest’ultimo non solo l’imposta ma anche le sanzioni e gli interessi che sarebbero stati applicati al contribuente ex art. 36-ter, DPR n. 600/73.

Con la riscrittura parziale della citata lett. a), è ora previsto che il CAF / professionista può trasmettere una dichiarazione rettificativa del contribuente, ovvero, se il contribuente non intende presentare la nuova dichiarazione, può trasmettere una comunicazione dei dati relativa alla rettifica sempreché l’infedeltà del visto non sia già stata contestata ex art. 26, comma 3- ter, DM n. 164/99.

In tali casi è dovuta soltanto la sanzione per la quale è possibile beneficiare delle riduzioni previste per il ravvedimento operoso ex art. 13, D.Lgs. n. 472/97 (in precedenza, era prevista la riduzione a 1/9 del minimo se il versamento era effettuato entro il 10.11).


TRATTAMENTO FISCALE TRASFERTE E TRASFERTISTI Art. 7-quinquies

Come noto, in base all’art. 51, comma 6, TUIR, le indennità e le maggiorazioni di retribuzione spettanti ai lavoratori tenuti per contratto all’espletamento dell’attività lavorativa in luoghi sempre variabili e diversi, anche se corrisposti con continuità, le indennità di navigazione / volo, i premi agli ufficiali piloti dell’Esercito Italiano, della Marina militare, dell’Aeronautica militare, i premi agli ufficiali piloti della Guardia di Finanza, e le indennità di trasferta, concorrono a formare il reddito nella misura del 50% del loro ammontare.

In sede di conversione è stata introdotta un’interpretazione autentica del citato comma 6 in base al quale possono beneficiare della predetta agevolazione i lavoratori per i quali devono ricorrere contestualmente le seguenti condizioni:

? la mancata indicazione, nel contratto o nella lettera di assunzione, della sede di lavoro;

? lo svolgimento di un’attivi lavorativa che richiede la continua mobilità del dipendente;

? la corresponsione al dipendente di un’indennità o maggiorazione di retribuzione in misura fissa, attribuite senza distinguere se il dipendente si è recato effettivamente in trasferta e dove la stessa si è svolta

Ai lavoratori per i quali non ricorrono contestualmente le suddette   condizioni e di conseguenza per i quali non è applicabile la disciplina in esame, vanno applicate le disposizioni previste per le indennità di trasferta di cui all’art. 51, comma 5, TUIR.

ESPORTAZIONI E REGIME FORFETARIO Art. 7-sexies

In merito alle operazioni extraUE si rammenta che l’art. 1, comma 58, lett. e), Finanziaria 2015, dispone che i contribuenti forfetari:

? applicano alle importazioni / esportazioni / operazioni ad esse assimilate le disposizioni contenute nel DPR n. 633/72, salvo l’impossibili di acquistare beni / servizi senza applicazione dell’IVA, ossia con l’utilizzo del plafond;

? anche per le predette operazioni non è prevista la detrazione dell’IVA a credito.

In sede di conversione è stato previsto che le cessioni allesportazione ex artt. 8, 8-bis, 9, 71 e

72, DPR n. 633/72, sono ammesse nei limiti e secondo le modalità stabilite dal MEF con un Decreto, da emanare entro il 2.3.2017 (90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione).?

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