Accertamento induttivo c/c professionista Sentenza Corte Cassazione 30.3.2016, n. 6093 |
È legittimo l’accertamento induttivo basato sui versamenti ingiustificati sui c/c bancari di un lavoratore autonomo (nel caso di specie, odontoiatra). L’Ufficio, inoltre, può riconoscere i costi deducibili basandosi sui prelievi e non deve, quindi, necessariamente determinare gli stessi nella misura desumibile dagli studi di settore. |
Iscrizione elenco beneficiari 5‰ IRPEF per il 2016 Comunicato stampa Agenzia Entrate 31.3.2016 |
Fino al 9.5.2016 gli enti di volontariato e le associazioni sportive dilettantistiche possono effettuare l’iscrizione al 5‰ IRPEF per il 2016 utilizzando i canali telematici (Entratel e Fisconline) gestiti dall’Agenzia. Gli elenchi provvisori saranno resi disponibili sul sito Internet dell’Agenzia delle Entrate entro il 14.5.2016. Qualora l’ente / associazione rilevi errori di iscrizione, potrà richiedere la relativa correzione entro il 20.5. Gli elenchi aggiornati saranno pubblicati il 25.5.2016 |
Donazione tra coniugi e imposta di registro Sentenza Corte Cassazione 6.4.2016, n. 6674 |
I trasferimenti immobiliari tra coniugi si presumono donazioni se l’imposta di registro dovuta per il trasferimento a titolo oneroso è inferiore rispetto a quella dovuta per il trasferimento a titolo gratuito. Grava sul contribuente provare la natura onerosa del contratto e, in particolare, la circostanza dell’effettivo pagamento del corrispettivo. |
Redditometro Sentenza Corte Cassazione 20.4.2016, n. 7787 |
L’accertamento basato sul redditometro è legittimo qualora i risparmi accumulati dal contribuente non costituiscano una prova sufficiente a dimostrare la disponibilità finanziaria utile ad “abbattere il reddito presunto negli anni successivi”. |
Esonero canone RAI Provvedimento Agenzia Entrate 21.4.2016 |
È stato pubblicato sul sito Internet dell’Agenzia delle Entrate il Provvedimento che proroga dal 30.4 al 16.5.2016 il termine di presentazione (a mezzo posta / in via telematica) della dichiarazione sostitutiva relativa al canone RAI al fine di superare la presunzione di detenzione dell’apparecchio, avente effetto per il canone dovuto per l’intero 2016 |
Riammissione alla rateizzazione decaduta Circolare Agenzia Entrate 22.4.2016, n. 13/E |
Sono stati forniti una serie di interessanti chiarimenti in merito alla novità introdotta dalla Finanziaria 2016 che consente ai contribuenti, decaduti nei 3 anni precedenti al 15.10.2015 dalla rateizzazione delle somme dovute a seguito di definizione dell’accertamento per adesione / acquiescenza, di essere riammessi al versamento rateale. |
COMMENTI le detrazioni per canoni di locazione |
Nell’ambito della dichiarazione dei redditi, sono previste una serie di specifiche detrazioni ai fini IRPEF spettanti agli inquilini titolari di un contratto di locazione relativo all’immobile adibito ad abitazione principale.
La misura della detrazione è legata alla “qualifica” dell’inquilino e alla tipologia di contratto stipulato, come di seguito sintetizzato:
- inquilino di alloggio adibito ad abitazione principale;
- lavoratore dipendente che trasferisce la residenza per motivi di lavoro;
- inquilino di alloggio adibito ad abitazione principale con contratto a canone convenzionale;
- inquilino giovane (di età compresa tra i 20 e i 30 anni) di alloggio adibito ad abitazione principale;
- inquilino di alloggio sociale adibito ad abitazione principale.
caratteristiche comuni delle detrazioni in esame
Dall’esame delle normative di riferimento è possibile desumere le seguenti caratteristiche comuni alle predette detrazioni:
- sono di tipo forfetario, in quanto di ammontare variabile a seconda del reddito complessivo del soggetto beneficiario e non sono calcolate in percentuale a quanto sostenuto. Sopra una determinata soglia di reddito non spettano.A tal fine, il reddito complessivo va considerato comprensivo dell’eventuale reddito dei fabbricati assoggettato a cedolare secca e dell’agevolazione ACE;
- sono alternative tra loro e non sono quindi cumulabili. Qualora l’inquilino soddisfi i requisiti per fruire di 2 o più detrazioni, lo stesso può scegliere quella a lui più favorevole.
Tuttavia, se in corso d’anno si verificano situazioni diverse, è possibile fruire di più detrazioni purché si rientri nel relativo campo di applicazione;
- sono rapportate al periodo dell’anno nel quale l’immobile è adibito ad abitazione principale e a tal fine va fatto riferimento all’utilizzo dell’immobile come abitazione principale e non alla data di stipula del contratto.
Posto che per abitazione principale si intende l’immobile nel quale il soggetto titolare del contratto di locazione o i suoi familiari dimorano abitualmente, può usufruire delle citate detrazioni anche il soggetto titolare del contratto di locazione riguardante l’immobile adibito ad abitazione principale da parte esclusivamente di uno o più familiari (ad esempio, un figlio o un genitore). Così, ad esempio, se lo stesso soggetto è titolare di 2 contratti di locazione, l’uno riferito all’immobile adibito a propria abitazione principale e l’altro ad abitazione principale di un familiare, può scegliere la detrazione più favorevole;
- sono attribuite anche in caso di incapienza. In particolare, qualora la detrazione spettante sia di ammontare superiore all’IRPEF lorda, diminuita delle detrazioni:
- per carichi di famiglia;
- per redditi di lavoro dipendente / pensione / altri redditi;
al contribuente è riconosciuta la possibilità di beneficiare della parte di detrazione che non ha trovato capienza, secondo le modalità previste (attribuzione da parte del sostituto d’imposta / fruizione in sede di dichiarazione dei redditi).
Se il contratto di locazione è intestato a 2 persone, di cui una incapiente, la detrazione non può essere usufruita per intero dall’altra, in considerazione della possibilità per il soggetto incapiente di “recuperare” la propria quota di detrazione. Va evidenziato che non può essere definito incapiente un soggetto privo di reddito in quanto il concetto di incapienza presuppone l’esistenza di un reddito imponibile, anche se l’IRPEF è azzerata dalle suddette detrazioni; |
- sono rapportate alla quota di titolarità del contratto di locazione (ad esempio, nel caso di contratto di locazione in regime di libero mercato intestato a 2 soggetti, la detrazione spetta ad ognuno nella misura del 50%).
Fa eccezione la detrazione spettante ai dipendentiche si trasferiscono per motivi di lavoro, che va ripartita tra i soli intestataridel contratto che rivestono la qualifica di lavoratori dipendenti. |
Va sottolineato che in caso di contitolarità del contratto di locazione, per determinare l’importo della detrazione spettante, ciascun titolare deve fare riferimento al proprio reddito complessivo.
Se il contratto di locazione è intestato ad un familiare a carico, le detrazioni in esame non possono essere fruite dal contribuente a cui lo stesso risulta a carico.
Infine va sottolineato che le detrazioni in esame:
- sono incompatibili con il c.d. “Contributo fondo affitti” erogato a favore di determinate categorie di soggetti ex art. 11, comma 1, Legge n. 431/98;
- sono compatibili con la deduzione prevista per l’abitazione principale ex art. 10, comma 3, TUIR. Pertanto, se il contribuente è titolare di un contratto di locazione per l’immobile adibito a propria abitazione principale e contestualmente possiede un immobile concesso in uso gratuito ad un familiare che lo destina a propria abitazione principale, lo stesso può usufruire sia della deduzione prevista per l’abitazione principale sia della detrazione per i canoni di locazione.
detrazione contratti di locazione ex legge n. 431/98
La detrazione in esame spetta per i canoni di locazione ai titolari di un qualsiasi contratto di locazione per l’immobile adibito ad abitazione principale stipulato / rinnovato ai sensi della Legge n. 431/98, ossia un contratto:
- “a canone libero” di cui all’art. 2, comma 1 (durata 4 anni + 4);
- “convenzionato” di cui agli artt. 2, comma 3 e 4, commi 2 e 3 (durata 3 anni + 2);
- “transitorio” di cui all’art. 5.
Ancorché rivolta a tutte le tipologie contrattuali di cui alla citata Legge, l’agevolazione in esame interessa per lo più i titolari di contratti in regime di libero mercato, posto che per i titolari di contratti convenzionati è prevista la specifica detrazione (più favorevole) di cui al comma 1.
La misura della detrazione spettante varia a seconda della fascia di reddito complessivo dell’inquilino, come di seguito schematizzato.
Reddito complessivo ≤ € 15.493,71 | € 300 |
€ 15.493,71 < Reddito complessivo ≤ € 30.987,41 | € 150 |
Reddito complessivo > € 30.987,41 | Non spetta |
Possono fruire della detrazione anche i soggetti titolari di contratti dilocazione stipulati:
- prima dell’entrata in vigore della Legge n. 431/98 automaticamente prorogati e che fanno riferimento alla vecchia disciplina;
- dopo l’entrata in vigore della citataLegge, ma che fanno riferimento alladisciplina previgente senza alcun riferimento alla Legge n. 431/98;
in quanto i predetti contratti si intendono implicitamente regolati da quest’ultima.
detrazione per contratti di locazione “convenzionati”
La detrazione in esame spetta a favore dei titolari di un contratto “convenzionato” di locazione dell’abitazione principale, stipulato / rinnovato ai sensi dei citati artt. 2, comma 3 e 4, commi 2 e 3, Legge n. 431/98 (durata 3 anni + 2) ed è fissata nei seguenti importi, a seconda dell’ammontare del reddito complessivo dell’inquilino.
Reddito complessivo ≤ € 15.493,71 | € 495,80 |
€ 15.493,71 < Reddito complessivo ≤ € 30.987,41 | € 247,90 |
Reddito complessivo > € 30.987,41 | Non spetta |
La detrazione non compete ai titolari di contratti di locazione stipulati con Enti pubblici.
detrazione per lavoratori dipendenti che trasferiscono la residenza
La detrazione in esame spetta a favore dei lavoratori dipendenti, titolari di un contratto di locazione dell’abitazione principale, che hanno trasferito la residenza:
- nel Comune di lavoro o in un Comune limitrofo situato a non meno di 100 km dal precedente e comunque in una Regione diversa;
- nei 3 anni antecedenti a quello di richiesta della detrazione.
La detrazione spetta per i primi 3 anni dal trasferimento della residenza, decorrenti dalla data di variazione della residenza. Così, ad esempio, un soggetto che ha trasferito la residenza a settembre 2015, può usufruire della detrazione per il triennio 2015 – 2017, fermo restando che nel 2015 la stessa va rapportata ai giorni di destinazione ad abitazione principale (da settembre).
La stessa spetta nelle seguenti misure, a seconda del reddito complessivo dell’inquilino.
Reddito complessivo ≤ € 15.493,71 | € 991,60 |
€ 15.493,71 < Reddito complessivo ≤ € 30.987,41 | € 495,80 |
Reddito complessivo > € 30.987,41 | Non spetta |
Merita evidenziare che:
- dalla detrazione sono esclusi i titolari di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente;
- qualora, nel corso del periodo di spettanza della detrazione, il soggetto interessato cessi di essere lavoratore dipendente, il diritto alla detrazione decade dall’anno successivo;
- in caso di contratto cointestato, se i requisiti per usufruire della detrazione in esame sono posseduti da un solo inquilino – lavoratore, cointestatario del contratto, lo stesso beneficia dell’intera detrazione, pari al 100%.
detrazione per giovani inquilini di età compresa tra 20 e 30 anni
La detrazione in esame spetta:
- a favore dei giovani di età compresa tra 20 e 30 anni (a prescindere dal fatto che si tratti di studenti, lavoratori dipendenti, collaboratori, ecc.).
Il requisito dell’età è soddisfatto qualora ricorra anche per una parte del periodo d’imposta in cui si intende fruire della detrazione; |
- che stipulano, ex novo dall’1.1.2007, un qualsiasi contratto di locazione ex Legge n. 431/98;
per l’unità immobiliare da adibire a propria abitazione principale, diversa da quella dei genitori / soggetti cui sono affidati dagli organi competenti a norma di legge.
La detrazione spetta per i primi 3 anni, esclusivamente per i contratti stipulati ex novo dopo l’1.1.2007, nelle seguenti misure, a seconda dell’ammontare del reddito complessivo.
Reddito complessivo ≤ € 15.493,71 | € 991,60 |
Reddito complessivo > € 15.493,71 | Non spetta |
Il rispetto dei requisiti richiesti va verificato in ogni singolo anno per il quale si richiede l’agevolazione: se il contribuente presenta i predetti requisiti nel primo anno, non è automatico che possa fruire della detrazione anche nei 2 anni successivi. |
Nel caso in cui il contratto di locazione sia stato stipulato da 2 soggetti ma solo uno di essi è in possesso del requisito di età, solo quest’ultimo può fruire della detrazione pro-quota, nella percentuale a lui spettante e non per l’intero importo (è quindi applicato un criterio diverso rispetto a quello sopra illustrato, previsto per il contratto del lavoratore dipendente trasferitosi).
detrazione inquilini alloggi sociali
La detrazione in esame è riconosciuta, per il triennio 2014-2016, ai titolari di un contratto di locazione di alloggio sociale adibito ad abitazione principale nelle seguenti misure, a seconda dell’ammontare del reddito complessivo.
Reddito complessivo ≤ € 15.493,71 | € 990 |
€ 15.493,71 < Reddito complessivo ≤ € 30.987,41 | € 450 |
Reddito complessivo > € 30.987,41 | Non spetta |
Si rammenta che per alloggio sociale si intende l’unità immobiliare adibita ad uso residenziale in locazione permanente che svolge la funzione di interesse generale, nella salvaguardia della coesione sociale, di ridurre il disagio abitativo di individui e nuclei familiari svantaggiati, che non sono in grado di accedere alla locazione di alloggi nel libero mercato.