Studi di settore Sentenza CTR Lombardia 28.1.2016, n. 563/2016 |
Rappresenta una causa di inapplicabilità degli studi di settore, a causa del non normale svolgimento dell’attività, il periodo di gravidanza della contribuente nonché quello fino ad 1 anno di vita del bambino. Infatti, la legge sulla maternità è applicabile anche alle lavoratrici autonome per le quali vale il periodo di sospensione obbligatoria 2 mesi prima del parto e fino a 3 mesi dopo il parto con riduzione dell’orario di lavoro per allattamento. |
Cessione detrazione IRPEF 65% su parti comuni condominiali Provvedimento Agenzia Entrate 22.3.2016 |
È stato pubblicato sul sito Internet dell’Agenzia delle Entrate il Provvedimento attuativo della previsione di cui all’art. 1, comma 74, Finanziaria 2016 in base alla quale i soggetti beneficiari della detrazione IRPEF del 65% per interventi di riqualificazione energetica effettuati su parti comuni condominiali possono cedere il corrispondente credito ai fornitori che hanno effettuato detti interventi. |
Canone RAI Provvedimento Agenzia Entrate 24.3.2016 |
L’Agenzia delle Entrate ha recentemente approvato il modello di dichiarazione sostitutiva con il quale il contribuente può superare, ai fini dell’esenzione dal canone RAI, la presunzione di detenzione di un apparecchio televisivo in presenza di un'utenza di energia elettrica nel luogo di residenza anagrafica. In via transitoria è stabilito che se il modello è presentato: - entro il 30.4.2016 a mezzo del servizio postale ovvero il 10.5.2016 in via telematica, ha effetto per l’intero 2016; - dall’1.5 al 30.6.2016 a mezzo del servizio postale ovvero dall’11.5 al 30.6.2016 in via telematica, ha effetto per il canone del secondo semestre 2016; - dall’1.7.2016 al 31.1.2017 ha effetto per l’intero 2017. |
Credito d’imposta autotrasportatori istanze 1° trimestre 2016 Nota Agenzia Dogane 25.3.2016, prot. n. 37533/RU |
Sono stati forniti chiarimenti in merito al credito d’imposta spettante agli autotrasportatori relativamente al consumo di gasolio del primo trimestre 2016 la cui istanza va presentata entro il 2.5.2016. In particolare il beneficio relativo ai consumi effettuati nel periodo 1.1 – 31.3.2016 ammonta a € 214,18609 per mille litri di gasolio. |
Accertamento induttivo e attività di macelleria Sentenza CTP Asti n. 290/2015 |
È legittimo l’accertamento induttivo effettuato nei confronti di una macelleria qualora le fatture di acquisto non riportino il relativo peso dei capi acquistati ma soltanto il relativo numero. |
COMMENTI l’arma DEL reverse charge per combattere le frodi iva: dal 2.5.2016 esteso a console, tablet pc e latpop |
Come noto, il reverse charge consiste nel rovesciamento dell’obbligo di applicazione dell’IVA, che è posto in capo all’acquirente / committente anziché al cedente / prestatore.
In particolare, il cedente / prestatore emette fattura senza addebito dell’IVA, la quale deve essere:
- integrata dall’acquirente / committente con indicazione dell’aliquota e della relativa imposta;
- annotata da quest’ultimo sia nel registro delle fatture emesse che nel registro degli acquisti.
Nell’ambito del recepimento delle Direttive comunitarie n. 2013/42/UE e 2013/43/UE, disposto dalla Legge n. 154/2014, c.d. “Legge di delegazione europea 2013”, il Governo ha approvato il D.Lgs. n. 24/2016, contenente specifiche disposizioni “contro le frodi in materia di IVA” che prevedono l’applicazione (temporanea) del reverse charge a talune operazioni “a rischio frodi” modificando l’art. 17, DPR n. 633/72.
la nuova denominazione dell’ art. 17, DPR n. 633/72
Innanzitutto il Decreto in esame provvede a ridenominare la rubrica del citato art. 17 da “Soggetti passivi” a “Debitori d’imposta”.
Come evidenziato nella Relazione illustrativa, la nuova denominazione è collegata al fatto che “la disciplina contenuta nell’articolo 17 è volta ad individuare più precisamente il soggetto passivo in capo al quale sorge il debito d’imposta”.
la nuova fattispecie di applicazione del reverse charge
In particolare al comma 6 del citato art. 17 sono apportate le seguenti modifiche:
- è soppresso il riferimento ai “loro componenti ed accessori”. Il reverse charge è quindi limitato alle cessioni di telefoni cellulari soggetti alla tassa CC.GG. ex art. 21 della Tariffa, DPR n. 641/72.
La previsione in esame è operativa già dall’1.4.2011 a seguito dell’autorizzazione concessa dal Consiglio UE con la Decisione 22.10.2010, n. 2010/710/UE.
Si rammenta che, come specificato dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare 23.12.2010, n. 59/E e ribadito nella Risoluzione 31.3.2011, n. 36/E l’applicazione del reverse charge alla fattispecie in esame interessa “le sole cessioni … effettuate nella fase distributiva che precede il commercio al dettaglio”;
- è stata inserita la nuova previsione relativa alle “cessioni di console da gioco, tablet PC e laptop, nonché alle cessioni di dispositivi a circuito integrato, quali microprocessori e unità centrali di elaborazione, effettuate prima della loro installazione in prodotti destinati al consumatore finale”.
Va evidenziato che la sopra riportata previsione limitatamente alle cessioni di “dispositivi a circuito integrato, quali microprocessori e unità centrali di elaborazione, prima della loro installazione in prodotti destinati al consumatore finale” è già operativa dall’1.4.2011 a seguito della citata Decisione UE n. 2010/710/UE.
È opportuno che l’Agenzia delle Entrate intervenga a chiarire l’ambito oggettivo (individuazione puntuale dei beni) e soggettivo (il reverse charge è applicabile alla fase distributiva fino al commercio al dettaglio?) relativamente alla nuova fattispecie di reverse charge;
- sono soppresse le lett. d) e d-quinquies). Di conseguenza il reverse charge non trova applicazione alle cessioni di materiali e prodotti lapidei, direttamente provenienti da cave e miniere e alle cessioni di beni effettuate nei confronti della grande distribuzione.
A tal fine va sottolineato che le 2 fattispecie non sono mai entrate in vigore per la mancata autorizzazione della misura speciale di deroga da parte della Commissione UE.
In base al nuovo comma 8 dell’art. 17 in esame, le novità di cui sopra, hanno natura temporanea, essendo applicabili fino al 31.12.2018.
Infine a seguito della modifica del comma 7 dell’art. 17 in esame è (ri)confermata la possibilità in capo al MEF di individuare ulteriori operazioni da assoggettare a reverse charge nell’ambito di quanto previsto dagli artt. 199 e 199-bis, Direttiva n. 2006/112/CE, nonché dall’art. 199-ter della citata Direttiva per il quale è stata attivata la “procedura di reazione rapida”.
Analoga possibilità è riconosciuta con riferimento ad ulteriori operazioni per le quali è richiesto il rilascio di una misura speciale di deroga ex art. 395, Direttiva n. 2006/112/CE.
Decorrenza delle nuove disposizioni
Le nuove disposizioni sopra esaminate entrano in vigore il 3.3.2016. Tuttavia relativamente alla nuova fattispecie di reverse charge (cessioni di console da gioco, tablet pc e latpop) l’applicazione della nuova disposizione decorre dalle operazioni effettuate dal 2.5.2016.
tabella riepilogativa
Operazione soggetta a reverse charge ex art. 17, comma 6, DPR n. 633/72 |
Decorrenza | Fino al | |
a) | Prestazioni di servizi diversi di quelli di cui alla lett. a-ter), compresa la prestazione di manodopera, rese nel settore edile da soggetti subappaltatori nei confronti delle imprese che svolgono l’attività di costruzione o ristrutturazione di immobili ovvero nei confronti dell’appaltatore principale o di un altro subappaltatore | 1.1.2007 | --- |
a-bis) | Cessioni di fabbricati o di porzioni di fabbricato di cui ai nn. 8-bis) e 8-ter) dell’art. 10 per le quali nel relativo atto il cedente abbia espressamente manifestato l’opzione per l’imposizione | 26.6.2012 (*) | --- |
a-ter) | Prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relative ad edifici | 1.1.2015 | --- |
a-quater) | Prestazioni di servizi rese dalle imprese consorziate nei confronti del consorzio aggiudicatario di una commessa con un Ente pubblico al quale il consorzio applica l’IVA con lo “split payment” | Autorizzazione UE | --- |
b) | Cessioni di apparecchiature terminali per il servizio pubblico radiomobile terrestre di comunicazioni soggette alla tassa CC.GG. ex art. 21 della Tariffa, DPR n. 641/72 | 1.4.2011 | 31.12.2018 |
c) | Cessioni di microprocessori e unità centrali di elaborazione prima della loro installazione in prodotti destinati al consumatore finale | 1.4.2011 | 31.12.2018 |
Cessioni di console da gioco, tablet PC e laptop | 2.5.2016 | ||
d) | Cessioni di materiali e prodotti lapidei, direttamente provenienti da cave e miniere | Mancata autorizzazione UE | |
d-bis) | Trasferimenti di quote di emissioni di gas a effetto serra ex art. 3, Direttiva n. 2003/87/CE, trasferibili ex art. 12, Direttiva n. 2003/87/CE | 1.1.2015 | 31.12.2018 |
d-ter) | Trasferimenti di altre unità che possono essere utilizzate dai gestori per conformarsi alla Direttiva n. 2003/87/CE e di certificati relativi al gas e all'energia elettrica | 1.1.2015 | 31.12.2018 |
d-quater) | Cessioni di gas e di energia elettrica a un soggetto passivo-rivenditore ai sensi dell'art. 7-bis, comma 3, lett. a) | 1.1.2015 | 31.12.2018 |
d-quinquies) | Cessioni di beni effettuate nei confronti di ipermercati, supermercati e discount alimentari | Mancata autorizzazione UE |
(*) Il reverse charge era già applicabile dall’1.10.2007 alle cessioni di immobili strumentali ex art. 10, n. 8-ter, lett. d), DPR n. 633/72 (imponibilità per opzione). Dall’1.3.2008 l’applicazione del reverse charge è stata estesa alle cessioni di immobili strumentali di cui alla lett. b) del citato n. 8-ter (a soggetti con pro rata non superiore al 25%). |