Nuove percentuali di compensazione DM 26.1.2016 |
È stato pubblicato sulla G.U. 17.2.2016, n. 39 lo specifico Decreto che incrementa le percentuali di compensazione utilizzabili da parte dei produttori agricoli in regime speciale IVA per le cessioni di latte, bovini e suini. Le nuove percentuali sono applicabili dalle cessioni effettuate a decorrere dall’1.1.2016. Posto che per la liquidazione IVA del mese di gennaio (in mancanza del citato Decreto) sono state utilizzate le “vecchie” percentuali, la differenza “a favore” sarà recuperata in sede di mod. IVA 2017. |
Rinuncia indennità fine mandato Sentenza Corte Cassazione 26.1.2016, n. 1335 |
Anche in caso di rinuncia, da parte dei soci – amministratori, all’indennità di fine mandato, la società deve applicare la ritenuta a titolo d’acconto e si genera un reddito in capo al socio beneficiario. |
Redditometro e somme ereditate Sentenza Corte Cassazione 28.1.2016, n. 1638 |
È nullo l’accertamento tramite redditometro nei confronti di un contribuente che ha acquistato auto di lusso e un appartamento utilizzando le somme ricevute in eredità e presenti sul c/c cointestato con il familiare deceduto. Non è necessaria la dimostrazione che gli acquisti sono stati effettuati a seguito di prelievo delle somme dal c/c cointestato essendo sufficiente la prova dell’entità delle stesse e la durata del relativo possesso. |
Studi di settore Sentenza Corte Cassazione 10.2.2016, n. 2623 |
L’accertamento basato sugli studi di settore è illegittimo qualora non tenga conto del fatto che la riduzione dei ricavi / compensi dichiarati dal contribuente deriva dallo svolgimento, da parte dello stesso, di una seconda attività. Nel caso di specie il reddito professionale di un lavoratore autonomo (geometra) era diminuito in quanto lo stesso era divenuto socio di una società avente ad oggetto l’attività di amministrazione di condomini da cui derivava un reddito da partecipazione. |
Immobile in comunione locato Sentenza Corte Cassazione 11.2.2016, n. 2771 |
I canoni derivanti dalla locazione di un immobile in comunione tra i coniugi devono essere soggetti a tassazione ai fini IRPEF in capo ad entrambi, ancorché il contratto sia intestato ad uno solo di essi. |
Tassista e studi di settore Sentenza CTR Lombardia n. 4993/67/2015 |
È legittimo l’accertamento effettuato nei confronti di un tassista basato sullo scostamento tra le percorrenze indicate negli studi di settore e quelle desumibili dalle schede carburante. |
COMMENTI La regolarizzazione degli omessi / insufficienti versamenti d’imposta |
Nel corso del 2015 il Legislatore ha modificato:
- l’istituto del ravvedimento operoso;
- il regime sanzionatorio, la cui decorrenza è stata anticipata all’1.1.2016 dalla Finanziaria 2016.
Di seguito si illustrano le misure delle sanzioni ridotte applicabili in caso di regolarizzazione spontanea, con il ravvedimento operoso, di un omesso / insufficiente versamento di IRPEF, IRES, IRAP, IVA, cedolare secca, imposte sostitutive dei contribuenti minimi o forfetari.
In applicazione del favor rei, le suddette modifiche operano anche per le violazioni commesse prima delle predette date. |
I TERMINI E LE RIDUZIONI DEL RAVVEDIMENTO OPEROSO
Con riferimento ai versamenti il ravvedimento operoso può essere così sintetizzato.
Soglia temporale | Riduzione | Tributo |
Entro 30 giorni | 1/10 | Qualsiasi |
Entro 90 giorni | 1/9 | Qualsiasi |
Entro la dichiarazione dell’anno o entro 1 anno (*) |
1/8 | Qualsiasi |
Entro la dichiarazione dell’anno successivo o entro 2 anni (*) |
1/7 | Agenzia Entrate (**) |
Entro il termine di accertamento | 1/6 | Agenzia Entrate (**) |
Dopo la constatazione della violazione | 1/5 | Agenzia Entrate (**) |
(*) Come chiarito dall’Agenzia delle Entrate, la diversa soglia temporale va applicata a seconda che si tratti di un “tributo periodico cui inerisce un obbligo dichiarativo che si rinnova periodicamente (come per esempio imposte sui redditi, IVA)” ovvero di “tributi istantanei per i quali non si configura un obbligo dichiarativo (come, per esempio, imposta di registro, sulle successioni).
(**) La possibilità di regolarizzare spontaneamente la violazione commessa tramite il ravvedimento operoso, essendo limitata ai tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate (imposte dirette, IVA, imposte / entrate erariali, IRAP e addizionali comunale / regionale IRPEF), non è applicabile, ad esempio, ai tributi locali quali l’IMU e la TASI.
In particolare, con esclusivo riferimento ai tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate, l’accesso al ravvedimento operoso non è più precluso se sono stati effettuati accessi, ispezioni e verifiche. Inoltre, “è possibile … accedere al ravvedimento operoso nonostante la violazione sia stata già constatata mediante pvc”.
Diversamente non è possibile ricorrere al ravvedimento successivamente alla notifica di atti di liquidazione e di accertamento o di altro atto avente natura impositiva, comprese le comunicazioni di cui agli artt. 36-bis e 36-ter, DPR n. 600/73 e 54-bis, DPR n. 633/72 (ad esempio, avvisi bonari, avvisi di recupero di crediti d’imposta e avvisi di irrogazione delle sanzioni).
Quanto sopra è in vigore dall’1.1.2015.
Tuttavia, “in virtù del principio del favor rei è possibile ravvedere le violazioni constatate prima di tale data …”.
Il contribuente che ha ricevuto la comunicazione degli esiti del controllo automatizzato e/o di quello formale può avvalersi del ravvedimento per sanare altre violazioni che non gli sono state contestate con tale procedura. |
IL NUOVO REGIME SANZIONATORIO
Le sanzioni applicabili in caso di omesso / insufficiente versamento di imposte sono così individuate.
Fino al 31.12.2015 | Dall’1.1.2016 | |||
ferma restando la possibilità di applicare il ravvedimento operoso |
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Dette sanzioni si applicano anche in caso di maggior imposta da liquidazione ex artt. 36-bis, 36-ter, DPR n. 600/73 e 54-bis, DPR n. 633/72 | Dette sanzioni si applicano anche in caso di maggior imposta da liquidazione ex artt. 36-bis, 36-ter, DPR n. 600/73 e 54-bis, DPR n. 633/72 | |||
Le sanzioni previste per l’omesso / insufficiente versamento non si applicano se il pagamento è stato eseguito tempestivamente ad un Ufficio / Concessionario diverso da quello competente. |
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Utilizzo di un credito non spettante / inesistente
Qualora l’omesso ovvero l’errato versamento delle imposte dovute derivi dall’erroneo utilizzo di un credito, il nuovo regime sanzionatorio differenzia l’utilizzo di un credito “non spettante” da quello di un credito “inesistente”.
In particolare si considera:
- “non spettante” il credito, esistente, utilizzato per un importo superiore a quello spettante ovvero in violazione delle modalità prescritte (ad esempio, in assenza della dichiarazione / visto di conformità per importi superiori a € 5.000 / € 15.000);
- “inesistente” il credito per il quale manca, in tutto o in parte, il presupposto costitutivo e la cui inesistenza non è riscontrabile tramite i controlli automatizzati.
Violazione | Fino al 31.12.2015 |
Dall’1.1.2016 |
Utilizzo credito d’imposta esistente ma non spettante |
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(salvo disposizioni “speciali”) |
Utilizzo credito d’imposta inesistente |
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Non è possibile la definizione agevolata ex artt. 16, comma 3 e 17, comma 2, D.Lgs. n. 472/97 |
LA REGOLARIZZAZIONE DEL MANCATO / INSUFFICIENTE VERSAMENTO
Alla luce di quanto sopra riepilogato, le sanzioni ridotte applicabili al fine di regolarizzare tramite il ravvedimento operoso un mancato / insufficiente versamento di imposte, quali IRPEF / IRES / IRAP / IVA, sono le seguenti.
Sanzione ridotta | Termine di versamento della regolarizzazione | |
da 0,1% a 1,4% |
1/10 dell’1% per giorno | entro 14 giorni dalla scadenza, tenendo presente che per ogni giorno di ritardo va applicato lo 0,1% |
1,5% | 1/10 del 15% | dal 15° al 30° giorno dalla scadenza |
1,67% | 1/9 del 15% | dal 31° al 90° giorno dalla scadenza |
3,75% | 1/8 del 30% |
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4,29% | 1/7 del 30% |
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solo tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate | ||
5% | 1/6 del 30% | entro il termine di accertamento |
solo tributi amministrate dall’Agenzia delle Entrate | ||
6% | 1/5 del 30% | dopo la notifica di un PVC |
solo tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate |
Come accennato, in applicazione del favor rei, il nuovo regime sanzionatorio, se più favorevole, interessa anche le violazioni commesse prima dell’1.1.2016. Così, ad esempio:
- dall’1.1 al 29.3.2016 (90 giorni dal 27.12.2015) è possibile regolarizzare l’omesso / insufficiente versamento dell’acconto IVA applicando la sanzione dell’1,67% (anziché del 3,33%);
- dall’1.1 al 29.2.2016 (90 giorni dal 30.11.2015) è possibile regolarizzare l’omesso / insufficiente versamento dell’acconto IRPEF / IRES / IRAP 2015 applicando la sanzione ridotta dell’1,67% (anziché del 3,33%).
Modalità di versamento
Le modalità con le quali il ravvedimento va perfezionato non hanno subito modifiche e pertanto a seguito di un omesso / insufficiente versamento è necessario versare:
- l’imposta dovuta;
- la sanzione nella misura ridotta.
- gli interessi di mora (0,5% dall’1.1 al 31.12.2015, 0,2% dall’1.1.2016).
Come di consueto, il versamento va effettuato tramite il mod. F24 indicando separatamente imposta, sanzione ridotta e interessi, contraddistinti dagli specifici codici tributo di seguito riepilogati.
Imposta | Sanzione ridotta ravvedimento | Interessi | |
IRPEF | 4001 – 4033 – 4034 | 8901 / 8915 se da mod. 730 | 1989 |
IRES | 2003 – 2001 – 2002 | 8918 | 1990 |
Cedolare secca | 1842 – 1840 – 1841 | 8913 | 1992 |
Forfetari | 1792 – 1790 – 1791 | ||
Minimi | 1795 – 1793 – 1794 | ||
IVA |
6001, 6002, …, 6031, 6032, …, 6099 |
8904 | 1991 |
IRAP | 3800 – 3812 – 3813 | 8907 | 1993 |
Add. Regionale | 3801 | 8902 / 8916 se da mod. 730 | 1994 |
Add. Comunale | 3844 – 3843 | 8926 / 8927 se da mod. 730 | 1998 |
Esempio 1 |
La Alfa srl entro lo scorso 16.2.2016 doveva versare € 1.650 a titolo di saldo IVA risultante dalla liquidazione del mese di gennaio. Rilevato l’erroneo versamento di € 1.050, il 16.3.2016 (entro 30 giorni dalla scadenza) provvede a sanare l’insufficiente versamento (600), fruendo della sanzione ridotta dell’1,5% (1/10 del 15%). Gli importi dovuti sono così determinati: |
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- imposta | € 600 | ||
- sanzione ridotta | € 9 | (600 x 15% x 1/10) | |
- interessi | € 0,10 | (600 x 0,2% x 30 / 365) | |
Il mod. F24 va così compilato. |
Esempio 2 |
La Beta sas (trimestrale) entro lo scorso 28.12.2015 non ha provveduto al versamento di € 4.000 a titolo di acconto IVA 2015. Ora, in sede di predisposizione del mod. IVA 2016 scaturisce un saldo a debito di € 6.000 (senza considerare l’acconto). Riscontrato l’omesso versamento dell’acconto, decide di sanare la violazione tramite il ravvedimento operoso, effettuando il versamento il 16.3.2016 (entro 90 giorni dal termine), fruendo quindi della sanzione ridotta dell’1,67% (1/9 del 15%). Gli importi dovuti sono così determinati: |
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- imposta | € 4.000 | ||
- sanzione ridotta | € 66,67 | (4.000 x 15% x 1/9) | |
- interessi | € 1,83 | (4.000 x 0,5% x 3 / 365) + (4.000 x 0,2% x 76 / 365) | |
Entro la stessa data (16.3) è versato anche il saldo IVA risultante dalla dichiarazione che, al netto dell’acconto, risulta quindi pari a € 2.020 (2.000 + interessi dell’1%). Il mod. F24 va così compilato. |
L’ERRATA COMPILAZIONE / OMESSA PRESENTAZIONE DEL MOD. F24
Con riferimento al mod. F24 si rammenta che sono state modificate anche le sanzioni previste in caso di:
- errata compilazione del modello;
- “a zero”.
Violazione | Sanzione | |
Fino al 31.12.2015 | Dall’1.1.2016 | |
Mod. F24 con carenze nei dati del soggetto tenuto al versamento |
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Omessa presentazione del mod. F24 a zero |
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Anche per tali violazioni è possibile utilizzare il ravvedimento operoso per sanare la violazione. In particolare, in caso di tardiva presentazione del mod. F24 “a zero”, la sanzione dovuta è pari a:
Sanzione ridotta | Presentazione mod. F24 | |
€ 5,56 | 50 x 1/9 | ritardo non superiore a 5 giorni |
€ 11,11 | 100 x 1/9 | ritardo non superiore a 90 giorni |
€ 12,50 | 100 x 1/8 | entro 1 anno dalla violazione |
€ 14,29 | 100 x 1/7 | entro 2 anni dalla violazione |
Per il versamento della sanzione ridotta, da effettuato come di consueto tramite il mod. F24, va utilizzato il codice tributo “8911”.
Con riferimento all’ammontare di tali sanzioni si evidenzia che, poiché la sanzione fissa “di partenza” è stabilita in Euro, non si ritiene utilizzabile la regola del troncamento dei decimali che opera, qualora la riduzione sia applicata ad un importo espresso in Lire.
Esempio 3 |
Il 16.2.2016 non è stato presentato un mod. F24 “a zero”. Il 12.3.2016 si provvede a sanare la violazione presentando il modello con l’esposizione della compensazione effettuata e versando la sanzione ridotta di € 11,11 (100 x 1/9). Il mod. F24 va così compilato. |
Anche la sanzione ridotta di € 11,11 può essere oggetto di compensazione con i crediti a disposizione. |