Novità fiscali - FEBBRAIO 2016

16 Febbraio 2016

Per tutti i nostri clienti, proponiamo con linguaggio semplice e sintetico, un riepilogo delle ultime novità fiscali ed alcuni commenti relativi ad argomenti di utilità generale.

 

Spese di sponsorizzazione

Sentenza CTR Lombardia

n. 4850/30/2015

Ai fini della deducibilità delle spese di sponsorizzazione è necessario provare l’inerenza delle stesse, ossia che producano effettivamente benefici economici a favore dell’impresa.

Nel caso di specie è stata considerata non inerente la spesa sostenuta da un’impresa produttrice di stampanti (plotter) per la sponsorizzazione di una gara di rally tenutasi a San Marino, posto che il relativo mercato non risulta particolarmente ampio per la vendita di tali beni.

Compenso amministratori

Sentenza Corte Cassazione 28.10.2015, n. 21953

La misura del compenso spettante agli amministratori, se non stabilita dallo statuto / atto costitutivo, deve essere deliberata dall’assemblea dei soci. A tal fine la relativa deliberazione non può essere considerata implicita in quella di approvazione del bilancio, “salvo che un’assemblea convocata solo per l’approvazione del bilancio, essendo totalitaria, non abbia espressamente discusso e approvato la proposta di determinazione dei compensi degli amministratori”.

Decreto Milleproroghe

DL 30.12.2015, n. 210

È stato pubblicato sulla G.U. 30.12.2015, n. 302 il Decreto c.d. “Milleproroghe” che prevede, tra l’altro:

-   la proroga al 30.6.2016 della possibilità per i Comuni di avvalersi di Equitalia per l'accertamento, la liquidazione e la riscossione dei tributi locali;

-   la proroga al 31.12.2016 del termine entro il quale i soggetti interessati dovranno tenere, in modalità elettronica, i registri di carico e scarico ed i formulari di accompagnamento dei rifiuti (SISTRI);

-   la proroga al 31.12.2016 del termine entro il quale è obbligatoria la tracciabilità delle vendite di giornali e delle rese. Di conseguenza è riconosciuto per il 2016 il credito d’imposta previsto per sostenere l’adeguamento tecnologico necessario ai predetti fini.

Bonus riqualificazione alberghi

Provvedimento Agenzia Entrate 14.1.2016

È stato pubblicato sul sito Internet dell’Agenzia delle Entrate il Provvedimento che stabilisce le modalità di fruizione del credito d’imposta relativo alla riqualificazione delle “strutture alberghiere”. In particolare il credito è utilizzabile in compensazione con il mod. F24 utilizzando lo specifico codice tributo di prossima istituzione.


COMMENTI

La certificazione unica

Come noto, dal 2015 i sostituti d’imposta sono tenuti a:

  • inviare telematicamente all’Agenzia delle Entrate, entro il 7.3 di ciascun anno, la Certificazione Unica attestante i redditi di lavoro dipendente, equiparati e assimilati nonché i redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi corrisposti nell’anno precedente;
  • consegnare ai percipienti entro il 28.2 dell’anno successivo a quello di riferimento, la Certificazione Unica, in duplice copia.

Si rammenta che la Certificazione Unica va utilizzata anche per attestare:

  • i redditi corrisposti che non hanno concorso alla formazione del reddito imponibile ai fini fiscali e contributivi;
  • i dati previdenziali e assistenziali relativi alla contribuzione dovuta / versata.

La Finanziaria 2016 ha previsto l’implementazione dei dati da riportare nella Certificazione Unica rispetto a quelli richiesti lo scorso anno. In particolare, è ora disposto che dovranno essere comunicati anche

“gli ulteriori dati fiscali e contributivi e quelli necessari per l’attività di controllo dell’Amministrazione finanziaria e degli enti previdenziali e assicurativi, i dati contenuti nelle certificazioni rilasciate ai soli fini contributivi e assicurativi nonché quelli relativi alle operazioni di conguaglio effettuate a seguito dell’assistenza fiscale prestata”.
  Le CU contenenti i predetti dati sono equiparate a tutti gli effetti ad una dichiarazione. Conseguentemente il mod. 770 è “drasticamente” ridotto e va presentato, entro il 31.7, limitatamente alle ritenute operate / versate e alle compensazioni effettuate.

Il nuovo modello della Certificazione Unica risulta quindi ora articolato in 2 versioni”:

  1. la Certificazione Unica Sintetica che ripropone sostanzialmente la CU 2015 e va consegnata ai agli interessati:

-  entro il 28.2 dell’anno successivo a quello di corresponsione.

La Certificazione Unica 2016 relativa al 2015 deve quindi essere consegnata ai lavoratori dipendenti e ai percettori di redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi entro il 29.2.2016 (il 28.2 cade di domenica);

ovvero

-  entro 12 giorni dalla richiesta degli stessi in caso di interruzione del rapporto di lavoro;

  1. la Certificazione Unica Ordinaria che va trasmessa all’Agenzia delle Entrate entro il 7.3 dell’anno successivo a quello di corresponsione.

Tale versione, oltre a ricomprendere i dati presenti nella Certificazione Unica Sintetica, prevede l’indicazione di molti dati che in passato venivano comunicati tramite il mod. 770. È per tale motivo che, come sopra evidenziato, con l’invio della Certificazione Unica Ordinaria il sostituto assolve l’adempimento dichiarativo relativamente ai dati in essa contenuti con la conseguente inutilità di “riproporli” nel mod. 770.

Dichiarazione

sostituto

d’imposta

  Certificazione Unica   Ordinaria (*)   da inviare all’Agenzia dell’Entrate entro il 7.3
 
 
       
  Mod. 770   da inviare all’Agenzia dell’Entrate entro il 31.7

(*) La CU assume valenza dichiarativa. Ai percipienti va consegnata la CU Sintetica entro il 28.2.

Entrambe le versioni si compongono dei seguenti 3 prospetti:

  • dati anagrafici del sostituto e del percettore;
    • CERTIFICAZIONE LAVORO DIPENDENTE, ASSIMILATI E ASSISTENZA FISCALE per i dati relativi ai redditi di lavoro dipendente ed assimilati ed i connessi dati previdenziali ed assistenziali;
    • CERTIFICAZIONE LAVORO AUTONOMO, PROVVIGIONI E REDDITI DIVERSI contenente i dati relativi ai redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi.

quadro ct

Come lo scorso anno, con il quadro CT il sostituto d’imposta indica l’utenza telematica (propria o di un intermediario) presso la quale ricevere i modd. 730-4.

È confermato che tale quadro va presentato dai sostituti d’imposta che:

  • non hanno presentato, dal 2011, il mod. CSO (“Comunicazione per la ricezione in via telematica dei dati relativi ai mod. 730-4 resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate”) ;
  • trasmettonoalmeno una Certificazione di redditi di lavoro dipendente e assimilato.

Tale quadro non deve essere compilato:

  • dai sostituti che intendono variare i dati comunicati in precedenza. Le variazioni (ad esempio, sede Entratel / indicazione dell’intermediario) devono infatti essere comunicate obbligatoriamente con il predetto mod. CSO;
  • se la Certificazione Unica è trasmessa per annullarne o sostituirne una precedente.

dati anagrafici del sostituto e del percettore

Le informazioni relative al sostituto d’imposta e al soggetto percipiente non hanno subito rilevanti variazioni rispetto allo scorso anno.

Per quanto riguarda il sostituto d’imposta, oltre al codice fiscale e ai dati anagrafici va riportato il domicilio fiscale e l’indirizzo della sede alla quale devono pervenire le comunicazioni relative ai conguagli sulle retribuzioni nonché:

  • il codice attività (prevalente con riguardo al volume d’affari) al momento del rilascio della CU;
  • il codice sede, qualora il sostituto d’imposta abbia optato per una gestione separata dei lavoratori (ad esempio, lavoratori con qualifica di dirigenti e lavoratori con qualifica di impiegati) ai fini dell’effettuazione delle operazioni di conguaglio da assistenza fiscale.

Con riferimento al soggetto percettore delle somme certificate, oltre al codice fiscale e ai dati anagrafici va indicato il domicilio fiscale del percipiente utile ai fini della determinazione delle addizionali regionale e comunale IRPEF.

certificazione lavoro dipendente, assimilati ed assistenza fiscale

Relativamente a tale Sezione le novità introdotte riguardano sia la parte “Dati fiscali” che la parte “Dati previdenziali ed assistenziali”. In particolare si evidenzia che è ora richiesta l’indicazione:

  • del codice fiscale del coniuge non legalmente separato / divorziato anche se non a carico;
  • di dati relativi all’assistenza fiscale prestata dal sostituto nel 2015 (che in passato venivano indicati nel mod. 770);
  • il codice fiscale dei fondi presso i quali è stata versata la contribuzione complementare;

certificazione lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi

Analogamente alla Certificazione Unica 2015, il prospetto in esame è riservato al sostituto che nel 2015 ha erogato compensi riferiti a:

  • redditi di lavoro autonomo ex art. 53, TUIR, assoggettati a ritenuta ex art. 25, DPR n. 600/73.
  Devono essere indicati nella Certificazione Unica, ancorché non assoggettati a ritenuta, i compensi erogati ai soggetti che nel 2015 hanno adottato il regime forfetario / dei minimi;
  • redditi diversi ex art. 67, comma 1, TUIR, soggetti a ritenuta ex artt. 25, DPR n. 600/73 e 33, comma 4, DPR n. 42/88 (lavoro autonomo occasionale, attività sportive dilettantistiche, ecc.).
  Relativamente ai compensi ex art. 67, comma 1, lett. m), TUIR (indennità di trasferta, rimborsi forfetari di spesa, premi e compensi erogati a sportivi dilettanti) è confermato che non vanno indicati i rimborsi per spese documentate relative al vitto, alloggio, viaggio e trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale;
  • provvigioni, anche , inerenti a rapporti di commissione, agenzia, mediazione, rappresentanza e procacciamento d'affari, nonché derivanti dalla vendita a domicilio,assoggettate a ritenuta ex art. 25-bis, DPR n. 600/73;
  • indennità per la cessazione di rapporti di agenzia delle persone fisiche e società di persone, per la cessazione da funzioni notarili e per la cessazione dell'attività sportiva quando il rapporto di lavoro è di natura autonoma ex art. 17, comma 1, lett. d), e) ed f), TUIR.

Va evidenziato che il prospetto interessa anche i condomini che hanno operato la ritenuta del 4% sui corrispettivi erogati per prestazioni relative a contratti di appalto, d’opera e/o servizi svolte nell’esercizio di un’attività d’impresa.

Il prospetto in esame è stato “ristrutturato” e si compone delle seguenti Sezioni:

Tipologia reddituale  
Dati fiscali  
Dati previdenziali New
Fallimento e liquidazione coatta amministrativa (*) New
Redditi erogati da altri soggetti (*) New
Casi particolari – Operazioni straordinarie (*) New
Somme liquidate a seguito di pignoramento presso terzi New
Somme corrisposte a titolo di indennità di esproprio, altre indennità e interessi New

(*) Sezione presente solo nella CU Ordinaria

Si rammenta che qualora siano state effettuate operazioni straordinarie che hanno comportato l’estinzione del soggetto preesistente e la prosecuzione dell’attività da parte di un altro soggetto, in presenza di più compensi erogati allo stesso percipiente il dichiarante può compilare più comunicazioni per esporre distintamente:

  • la propria situazione di sostituto d’imposta;
  • la situazione riferibile a ciascuno dei soggetti estinti. Tale distinzione è obbligatoria se il soggetto estinto ha consegnato al percipiente la CU.

REGIME SANZIONATORIO

A decorrere dall’1.1.2016 è applicabile il nuovo regime sanzionatorio stabilito dal D.Lgs. n. 158/2015, in base al quale:

  • per l’omessa / tardiva / errata presentazione Certificazione Unica è prevista la sanzione di € 100 per ogni CU, con un massimo di € 50.000;
  • in caso di errata trasmissione della CU:

-   non si applica la sanzione se l’invio corretto è effettuato entro 5 giorni dal termine;

-   si applica la sanzione di € 33,33 per ogni CU, con un massimo di € 20.000, se la CU è trasmessa corretta entro 60 giorni dal termine di presentazione.

 

Va tuttavia evidenziato che, relativamente ai dati utili per il mod. 730 precompilato, la Finanziaria 2016 ha previsto che per l’invio all’Agenzia delle Entrate delle CU effettuate:

  • nel 2015, relative al 2014;
  • nel primo anno previsto per la trasmissione;

non sono applicabili le predette sanzioni in caso di lieve tardività ovvero se gli errori nella trasmissione dei dati non determinano un’indebita fruizione di detrazioni / deduzioni nel mod. 730 precompilato.

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