ULTIME NOVITÀ FISCALI |
Credito d’imposta ricerca & sviluppo
Decreto MEF 27.5.2015 |
È stato pubblicato sulla G.U. 29.7.2015, n. 174 il Decreto attuativo delle disposizioni in materia di credito d’imposta riconosciuto a favore delle imprese che effettuano investimenti in ricerca & sviluppo ex DL n. 145/2013. |
Imposta di pubblicità su macchine da cantiere Sentenza CTP Reggio Emilia 17.7.2015, n. 330/03/2015 |
L’accertamento dell’imposta di pubblicità per i marchi apposti sulle macchine da cantiere rientra nella competenza del Comune nel cui territorio è esposta la pubblicità e non di quello in cui ha sede l’impresa. |
Studi di settore
Sentenza Corte Cassazione 21.7.2015, n. 15323 |
È legittimo l’accertamento basato sugli studi di settore effettuato nei confronti di un commerciante che presenta una percentuale di ricarico molto più bassa rispetto a quella media del settore ed una consistente quantità di merce in magazzino rispetto agli acquisti effettuati e al modesto importo dei corrispettivi. |
Agevolazioni “prima casa” e residenza
Sentenza Corte Cassazione 29.7.2015, n. 16026 |
Al fine di usufruire delle agevolazioni “prima casa”, il requisito in base al quale la residenza deve essere posta, entro 18 mesi dall’acquisto, nel Comune in cui è situato l’immobile agevolato va riferito alla “famiglia”, con la conseguenza che in presenza di coniugi in regime di comunione legale, è sufficiente che l’immobile acquistato sia destinato a residenza familiare. Non rileva il fatto che uno dei coniugi non abbia la residenza in detto Comune. Ciò a prescindere dal fatto che il bene comune sia stato acquistato da uno dei coniugi o congiuntamente con l’altro. |
Plusvalenza cessione immobile
Sentenza Corte Cassazione 31.7.2015, n. 16254 |
In caso di una notevole discrepanza tra il valore di cessione di un immobile indicato nell’atto e il valore dichiarato, grava sul contribuente provare “quanto ricevuto come prezzo per la cessione”. |
Sanzioni e eredi
Circolare Agenzia Entrate 7.8.2015, n. 29/E |
Agli eredi non si trasmettono le sanzioni relativamente alle violazioni commesse dal de cuius riferite: - ad atti di acquiescenza, adesione, reclamo-mediazione, conciliazione giudiziale; - al ritardato pagamento delle rate o in caso di decadenza dalla rateazione. |
ggg
COMMENTI FISSATO AL 12.10.2015 IL CLICK-DAY per la riqualificazione alberghi |
Come noto, il DL n. 83/2014, Decreto “Cult-Turismo”, ha introdotto specifiche agevolazioni fiscali a favore del settore alberghiero, prevedendo 2 crediti d’imposta: il primo relativo alla digitalizzazione delle strutture ricettive, il secondo riconosciuto per la riqualificazione e l’accessibilità delle strutture alberghiere.
Relativamente al credito d’imposta per la digitalizzazione turistica, il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ha definito le modalità attuative con il DM 12.2.2015 fissando il click-day per l’invio delle domande al 13.7.2015 (vedasi Spazio Aziende n. 6 - giugno 2015).
Con riguardo alla seconda agevolazione, lo stesso Ministero ha definito le modalità attuative con il DM 7.5.2015 e con la Nota 4.8.2015 ha fissato il click-day per l’invio delle istanze ai fini di accedere al beneficio in esame.
Si rammenta che, come evidenziato dal citato Ministero nelle FAQ 30.6.2015, i soggetti interessati possono presentare l’istanza per il riconoscimento di entrambi i crediti d’imposta (digitalizzazione e riqualificazione) “fermo restando il limite relativo al regime «de minimis»”. |
Il credito d’imposta per la riqualificazione / accessibilità è riconosciuto:
- a favore delle “strutture alberghiere” così come definite ex art. 2, comma 1, lett. a) di cui al citato DM esistenti alla data dell’1.1.2012 (alberghi, villaggi albergo, ecc.);
- per il triennio 2014 – 2016 e spetta nella misura del 30% delle spese sostenute, fino ad un massimo di € 200.000.
Analogamente al credito relativo alla digitalizzazione, per richiedere l’agevolazione è necessario presentare un’apposita domanda al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo tramite il Portale dei Procedimenti https://procedimenti.beniculturali.gov.it.
Per le spese sostenute nel 2014 la domanda va presentata tramite le modalità telematiche e nel rispetto dei termini recentemente definiti dal Ministero e disponibili sul relativo sito Internet nel documento “TUTORIAL”.
FASE PREPARATORIA
Ai fini della presentazione dell’istanza, il legale rappresentante dell’impresa deve innanzitutto registrarsi al citato Portale, seguendo la forma semplificata prevista per i Tax credit. Una volta effettuata la registrazione, il Portale dei Procedimenti comunica via mail il codice d’accesso.
La registrazione non è necessaria qualora il soggetto abbia già ricevuto le credenziali d’accesso per il credito relativo alla digitalizzazione. |
A seguito dell’attivazione della pratica relativa al “TAX CREDIT RIQUALIFICAZIONE”, il soggetto può procedere a compilare l’istanza con la relativa attestazione di effettività delle spese sostenute.
Nella domanda, sottoscritta dal legale rappresentante, devono essere riportati tra l’altro i seguenti elementi:
- costo complessivo degli interventi e ammontare delle spese agevolabili;
- attestazione di effettività delle spese sostenute da parte del soggetto abilitato;
- credito d’imposta spettante;
La stessa va corredata, a pena di inammissibilità, dalla seguente documentazione:
- dichiarazione dell’imprenditore che elenchi gli interventi effettuati;
- attestazione dell’effettivo sostenimento delle spese rilasciata da un soggetto abilitato “giuridicamente responsabile della veridicità e dei dati oggettivi dichiarati (effettività spese sostenute ed esistenza della documentazione contabile)”. Tale ultima documentazione, come precisato dal Ministero, non va allegata all’istanza.
È abilitato ad attestare l’effettività delle spese il Presidente del Collegio sindacale, il Revisore legale, il professionista iscritto nell'Albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili, dei periti commerciali o dei consulenti del lavoro o il responsabile del CAF;
- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativa agli altri aiuti “de minimis” eventualmente fruiti nell’esercizio in corso e nei 2 precedenti con l’indicazione del relativo ammontare.
L’istanza e la relativa attestazione di effettività delle spese sostenute vanno “caricate” nel citato Portale dalle ore
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Terzo delegato
È prevista la possibilità per il legale rappresentante, ai fini della compilazione e invio dell’istanza, di trasmettere ad un soggetto terzo, delegato, le proprie credenziali di accesso. Quest’ultimo deve che “necessariamente utilizzare” le credenziali del legale rappresentante.
Modifica dei dati
è possibile variare / modificare / rettificare i dati già inseriti solo durante la fase preparatoria. In caso di modifiche, i nuovi documenti vanno scaricati, firmati digitalmente e successivamente ricaricati, previa eliminazione dei precedenti.
click-day
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Per il perfezionamento della procedura è necessario inviare, tramite accesso al citato Portale, l’istanza e l’attestazione di effettività delle spese sostenute dalle ore
10.00 del 12.10.2015 alle 16.00 del 15.10.2015
A seguito dell’invio dell’istanza, viene rilasciata una ricevuta con indicazione della data e dell’ora di acquisizione dei documenti, valida per la definizione della graduatoria nel rispetto dell’ordine cronologico di arrivo dell’istanza.
Modalità di assegnazione delle risorse
Le risorse sono assegnate sulla base dell’ordine di presentazione delle domande e fino al relativo esaurimento.
graduatoria domande ammesse
ll Ministero, dal 16.10.2015 al 15.12.2015, previa verifica dei requisiti soggettivi, oggettivi e formali delle domande pervenute, redige la graduatoria delle stesse in base all’ordine cronologico d’arrivo. L’elenco delle domande ammesse sarà pubblicato sul sito Internet del Ministero il
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16.12.2015
UTILIZZO DEL CREDITO
Si rammenta che il credito d’imposta in esame è ripartito in 3 quote annuali di pari importo, va indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta per il quale è concesso e può essere utilizzato esclusivamente in compensazione nel mod. F24, tramite i servizi telematici messi a disposizione dell’Agenzia delle Entrate, secondo modalità e termini definiti da un prossimo Provvedimento.
Inoltre lo stesso non è tassato ai fini IRPEF / IRES / IRAP e non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi e dei componenti negativi.
tabella riassuntiva presentazione istanze e click-day
Tipologia credito | Anno spese | Fase preparatoria | Click-day |
CREDITO RIQUALIFICAZIONE |
2014 | dalle ore 10.00 del 15.9.2015 alle 16.00 del 9.10.2015 | dalle ore 10.00 del 12.10.2015 alle 16.00 del 15.10.2015 |
2015 | dall’11 al 29.1.2016 | dall’1 al 5.2.2016 | |
2016 | dal 9 al 27.1.2017 | dal 30.1 al 3.2.2017 | |
CREDITO DIGITALIZZAZIONE | 2014 | dalle ore 10.00 del 22.6.2015 alle 12.00 del 24.7.2015 | dalle ore 10.00 del 13.7.2015 alle 12.00 del 24.7.2015 |
2015 | dall’8 al 22.2.2016 | dal 23 al 26.2.2016 | |
2016 | dal 6 al 21.2.2017 | dal 22 al 28.2.2017 |