Novità fiscali - LUGLIO 2015

14 Luglio 2015

Per tutti i nostri clienti, proponiamo con linguaggio semplice e sintetico, un riepilogo delle ultime novità fiscali ed alcuni commenti relativi ad argomenti di utilità generale.

DURC on-line

 

 

 

 

 

 

 

Decreto Ministero del Lavoro e Politiche sociali 30.1.2015

È stato pubblicato sulla G.U. 1.6.2015, n. 125 il Decreto che disciplina la nuova procedura che consente di ottenere on-line il modello di regolarità contributiva (DURC), operativa dall’1.7.2015.

Nel caso in cui la verifica abbia esito positivo, il sistema genera un documento in formato “pdf” non modificabile che avrà durata di 120 giorni.

In presenza di irregolarità il sistema invierà tramite PEC un preavviso con il quale il soggetto sarà invitato a regolarizzare la propria posizione entro 15 giorni dalla notifica.

Rimborso IVA prioritario

 

 

 

 

Decreto MEF 27.4.2015

È stato pubblicato sulla G.U. 28.5.2015, n. 122 il Decreto che estende il rimborso IVA in via prioritaria ex art. 38-bis, comma 10, DPR n. 633/72 ai soggetti esercenti un’attività identificata dal codice Ateco 2007 “59.14.00” (attività di proiezione cinematografica). Tale estensione si applica a partire dalla richiesta relativa al secondo trimestre 2015.

Rateizzazione

plusvalenze / sopravvenienze e comunicazione Agenzia Entrate

 

 

 

Provvedimento Agenzia Entrate 25.5.2015

Alle imprese che hanno omesso la parziale / totale indicazione, nel mod. UNICO relativo al 2011, di rate di plusvalenze e/o sopravvenienze attive sarà inviata, da parte dell’Agenzia delle Entrate, una specifica comunicazione.

In tal modo i soggetti interessati possono regolarizzare gli errori / omissioni commesse mediante il ravvedimento operoso, beneficiando della riduzione delle relative sanzioni, ovvero comunicare all’Agenzia il motivo dell’“incongruenza” rilevata.

Redistribuzione

aree tra co-lottizzanti

 

 

 

 

 

 

Risoluzione Agenzia Entrate 1.6.2015, n. 56/E

Agli atti di redistribuzione di aree tra co-lottizzanti, con i quali alle parti che si obbligano a cedere a titolo gratuito al Comune aree da destinare alla realizzazione di opere di urbanizzazione sono attribuite porzioni aggiuntive di aree da parte di altri assegnatari per reintegrare il rapporto di proporzionalità tra le stesse:

-   è applicabile l’imposta di registro in misura fissa e l’esenzione dalle imposte ipocatastali, se stipulati dal 12.11.2014;

-   non è applicabile l’IVA, salvo che sia previsto l’obbligo di versamento di conguagli di denaro ed uno dei lottizzanti sia un soggetto passivo che pone in essere la cessione dell’area nell’esercizio dell’attività d’impresa.

COMMENTI

STUDI DI SETTORE: IL REGIME PREMIALE PER IL 2014

A favore delle imprese che risultano “virtuose” rispetto agli studi di settore è previsto un particolare regime premiale che consiste nel riconoscimento di una serie di benefici sul piano accertativo.

Con uno specifico Provvedimento l’Agenzia delle Entrate ha individuato gli studi di settore interessati per il 2014 da tale regime.

Rispetto al 2013, il numero di studi ammessi al beneficio è aumentato, passando da 116 a 157.

PROCEDURA DI ACCESSO AL BENEFICIO

Il soggetto che intende usufruire dell’agevolazione deve:

  • applicare uno degli studi di settore ammessi al regime.
  Qualora il contribuente applichi 2 diversi studi di settore (ancorché si tratti del medesimo studio applicato sia per l’attività d’impresa che per quella di lavoro autonomo), per accedere al regime in esame è necessario che entrambi gli studi rientrino tra quelli espressamente previsti dal citato Provvedimento;
  • soddisfare i seguenti requisiti:
1 essere congruo, ossia aver dichiarato, anche a seguito di adeguamento, ricavi/compensi pari o superiori a quelli risultanti dall’applicazione degli studi di settore. A tal fine rilevano i ricavi / compensi puntuali al netto dei correttivi anticrisi
2 essere coerente agli indicatori previsti dai Decreti di approvazione degli studi di settore.
 

L’eventuale incoerenza non può essere sanata” tramite l’adeguamento al risultato presunto di GERICO.

In tal caso l’adeguamento può assumere rilevanza solo ai fini dell’esclusione dall’ordinaria attività di accertamento basata sugli studi di settore

3

aver regolarmente assolto gli obblighi di comunicazione dei dati rilevanti ai fini degli studi di settore.

La fedeltà dei dati indicati negli studi di settore sussiste anche nel caso in cui a seguito dell’indicazione errata o omessa degli stessi non si riscontri la modifica:

  • del cluster di appartenenza
  • dei ricavi / compensi presunti da GERICO
  • del risultato degli indicatori
  L’applicazione del regime premiale è “automatica”: il soggetto che soddisfa i predetti requisiti non deve manifestare alcuna opzione ovvero inviare alcuna domanda all’Agenzia delle Entrate.

Con riguardo alle condizioni d’accesso:

  • la coerenza deve sussistere per tutti gli indicatori di coerenza economica e di normalità economica previsti dallo studio di settore;
  • nel caso in cui il contribuente:

-   consegua contemporaneamente redditi d’impresa / lavoro autonomo, l’accertamento basato sugli studi di settore deve sussistere per entrambe le categorie reddituali;

-   applichi 2 diversi studi di settore, la congruità e la coerenza devono sussistere per entrambi gli studi.

BENEFICI DEL REGIME PREMIALE

Il regime premiale comporta i seguenti benefici:

  • preclusione dagli accertamenti basati sulle presunzioni semplici
  • riduzione di 1 anno dei termini di decadenza dell’attività di accertamento
  • possibilità di subire l’accertamento sintetico (c.d. redditometro) solo se il reddito complessivo accertabile eccede di almeno 1/3 quello dichiarato (anziché 1/5).
 
L’aumento della “franchigia” da 1/5 a 1/3 non trova applicazione nei confronti dei soci di società trasparenti (snc, sas, ecc.)

 

controlli per i contribuenti non interessati al regime premiale

Per i contribuenti soggetti all’accertamento basato sugli studi di settore per i quali non si rende applicabile il regime premiale è prevista una serie di controlli più rigidi, differenziati a seconda della situazione del soggetto.

Non congruo, non fedele

o non coerente

  È prevista l’effettuazione di specifici piani di controlloda parte dell’Agenzia delle Entrate e della Guardia di Finanza, “articolati su tutto il territorio in modo proporzionato alla numerosità dei contribuenti interessati e basati su specifiche analisi del rischio di evasione che tengano anche conto delle informazioni contenute nell’apposita sezione dell’anagrafe tributaria …”.
Non congruo e non coerente   I controlli sono svolti in via prioritaria con l’utilizzo dei poteri istruttori relativi ai c.d. “accertamenti bancari.
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