Novità fiscali - GIUGNO 2015

10 Giugno 2015

Per tutti i nostri clienti, proponiamo con linguaggio semplice e sintetico, un riepilogo delle ultime novità fiscali ed alcuni commenti relativi ad argomenti di utilità generale.

Mancata iscrizione al CONI e regime forfetario

 

 

Sentenza CTR Lombardia 9.3.2015, n. 873

Ai fini dell’applicazione del regime forfetario ex Legge n. 398/91 non è sufficiente l’esercizio, di fatto, di attività sportive. È, infatti, necessaria la sussistenza di alcuni requisiti formali, quali l’iscrizione al CONI. La mancata iscrizione, infatti, comporta la mancanza del requisito soggettivo, ossia dello status di “ente sportivo dilettantistico”.

Voucher e limiti annui

 

 

 

 

Circolare INPS 16.4.2015, n. 77

Sono stati aggiornati i limiti annui dei compensi economici del lavoro accessorio (c.d. “voucher”). In particolare gli stessi per il 2015 sono così individuati:

-   € 5.060 netti (6.746 lordi) per la totalità dei committenti nel corso di un anno solare;

-   € 2.020 netti (2.693 lordi) in caso di committenti imprenditori commerciali o liberi professionisti nel corso di un anno solare.

Omesso versamento IVA e

crisi di liquidità

 

 

Sentenza Corte Cassazione 5.5.2015, n. 18501

L’omesso versamento IVA non è penalmente punibile ex art. 10-ter, D.Lgs. n. 74/2000 qualora il contribuente sia in grado di dimostrare adeguatamente la crisi di liquidità della propria impresa e che la stessa non poteva essere fronteggiata.

A tal fine non è sufficiente un generico richiamo alla crisi economica mondiale.

Contabilità

formalmente corretta

Sentenza Corte Cassazione 6.5.2015, n. 9036

L’accertamento induttivo è legittimo, ancorché le scritture contabili risultino formalmente corrette, qualora la contabilità risulti inattendibile in quanto confliggente con i criteri di ragionevolezza, anche sotto il profilo dell’antieconomicità del comportamento del contribuente.

Accertamento induttivo

società immobiliare

 

Sentenza Corte Cassazione 13.5.2015, n. 9732

È legittimo l’accertamento induttivo nei confronti di una società immobiliare qualora le inserzioni pubblicitarie su riviste specializzate testimonino un’intensa attività, confermata anche dalle informazioni ricavate da agende e block notes, dalla quale emerge un giro d’affari maggiore rispetto a quello dichiarato.

Dichiarazioni d’intento

per più importazioni

 

 

Nota Agenzia Dogane 20.5.2015, prot. n. 58510/RU

È stata sbloccata la sospensione della possibilità di utilizzare in Dogana la dichiarazione d’intento per più importazioni, fino all’importo indicato.

Dal 25.5.2015, inoltre, gli operatori saranno dispensati dalla consegna in Dogana della copia cartacea della dichiarazione d’intento.


COMMENTI

FISSATO AL 13.7 IL CLICK DAY PER LA DIGITALIZZAZIONE TURISTICA

Come noto, il DL n. 83/2014, Decreto “Cult-Turismo”, ha introdotto 2 specifiche agevolazioni fiscali a favore del settore alberghiero, sotto forma di crediti d’imposta: il primo relativo alla digitalizzazione delle strutture ricettive, il secondo riconosciuto per la riqualificazione e l’accessibilità delle stesse.

Con il DM 12.2.2015, il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ha definito le modalità attuative dell’agevolazione relativa alla digitalizzazione delle strutture ricettive.

Il beneficio in esame è riconosciuto:

  • a favore degli esercizi ricettivi nonché delle agenzie di viaggio e tour operator che sostengono spese per la “digitalizzazione turistica”;
  • per il triennio 2014-2016 e spetta nella misura del 30% delle spese sostenute, fino ad un massimo di € 12.500.

Per richiedere l’agevolazione va presentata un’apposita domanda al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.

Per le spese sostenute nel 2014 la stessa va presentata tramite le modalità telematiche e i termini recentemente definiti dallo stesso Ministero, di seguito illustrate.

PROCEDURA DI ACCESSO AL BENEFICIO

Il soggetto che intende usufruire dell’agevolazione deve presentare, in via telematica, una specifica domanda al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo tramite il Portale dei Procedimenti https://procedimenti.beniculturali.gov.it

Fase preparatoria

Innanzitutto il legale rappresentante dell’impresa deve registrarsi al citato Portale e attivare una pratica relativa al “TAX CREDIT DIGITALIZZAZIONE”.

  È possibile attivare 1 pratica per ogni impresa rappresentata.

La domanda, sottoscritta dal legale rappresentante, redatta utilizzando il fac-simile definito dal Ministero deve:

  • riportare tra l’altro i seguenti elementi:

-    costo complessivo degli interventi e ammontare delle spese agevolabili;

-    attestazione di effettività delle spese sostenute da parte del soggetto abilitato;

-    credito d’imposta spettante;

  • essere corredata, a pena di inammissibilità, dalla seguente documentazione amministrativa e tecnica:

-    dichiarazione dell’imprenditore degli interventi effettuati;

-    attestazione dell’effettivo sostenimento delle spese.

  L’attestazione va rilasciata da parte del Presidente del Collegio sindacale, di un Revisore legale, di un professionista iscritto nell'Albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili, dei periti commerciali o dei consulenti del lavoro o dal responsabile del CAF;

-    dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativa agli altri aiuti “de minimis” eventualmente fruiti nell’esercizio in corso e nei 2 precedenti.

L’istanza e la relativa attestazione di effettività delle spese sostenute vanno:

  • compilate direttamente dal sito Internet del Ministero;
  • scaricate in formato pdf non modificabile;
  • firmate digitalmente rispettivamente dal legale rappresentante e dalsggetto autorizzato ad attestarelespese.
 
 

Le stesse vanno quindi “caricate” nel citato Portale dalle ore

10.00 del 22.6.2015 alle 12.00 del 24.7.2015

Si evidenzia che fino all’invio definitivo dell’istanza e relativa attestazione firmate digitalmente, è possibile variare, modificare, rettificare i dati già inseriti.

Click-day

 
 

Per la conclusione del procedimento è necessario inviare, tramite accesso al citato Portale, l’istanza e l’attestazione di effettività delle spese sostenute dalle ore

10.00 del 13.7.2015 alle 12.00 del 24.7.2015

A seguito dell’invio dell’istanza, viene rilasciata una ricevuta con indicazione della data e dell’ora di acquisizione dei documenti, valida per la definizione della graduatoria nel rispetto dell’ordine cronologico di arrivo dell’istanza.

  Le risorse (di cui una quota non superiore al 10% è destinata alle agenzie di viaggio e tour operator) sono assegnate sulla base dell’ordine di presentazione delle domande e fino al relativo esaurimento.

È possibile rettificare l’istanza o l’attestazione già inviate tramite l’invio di una nuova domanda

 
 

previoannullamentodeidocumentigcaricati/ inviati.

Ciò comporta la perditadelprecedenteordinecronologicodi arrivoingraduatoria,conseguitocon il primo invio dei documenti.

Graduatoria domande ammesse

Dal 25.7.2015 al 24.9.2015 il Ministero, verifica i requisiti soggettivi, oggettivi e formali delle domande prevenute.

L’elenco delle domande ammesse, nel rispetto dell’ordine cronologico di arrivo, sarà pubblicato sul sito Internet del Ministero il 25.9.2015.

Utilizzo del credito

Si rammenta che il credito d’imposta in esame:

  • è ripartito in 3 quote annuali di pari importo;
  • va indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta per il quale è concesso;
  • può essere utilizzato esclusivamente in compensazione nel mod. F24, tramite i servizi telematici messi a disposizione dell’Agenzia delle Entrate, secondo modalità e termini definiti da un prossimo Provvedimento.

Inoltre lo stesso:

  • non è tassato ai fini IRPEF / IRES / IRAP;
    • non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi e dei componenti negativi ex artt. 61 e 109, comma 5, TUIR.
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