Studi di settore e “lieve” scostamento
Sentenza Corte Cassazione 8.1.2015, n. 12/1/15 |
Non può giustificare l’accertamento tramite studi di settore uno scostamento del 6,5% tra i ricavi dichiarati e quelli presunti da GERICO. Infatti, ancorché non sussista “una quantificazione percentuale definita oltre la quale il fattore scostamento possa essere considerato di per sé solo una grave incongruenza”, non può essere considerata tale, in base ad una comune valutazione di ragionevolezza, una differenza pari alla suddetta percentuale. |
E-commerce
D.Lgs. 31.3.2015, n. 42 |
È stato pubblicato sulla G.U. 18.4.2015, n. 90 il Decreto che recepisce la Direttiva comunitaria n. 2006/112/CE modificando la disciplina IVA, applicabile alle operazioni effettuate dall’1.1.2015, dei servizi di telecomunicazione e teleradiodiffusione nonché del c.d. “e-commerce”. In particolare per tali servizi resi nei confronti di privati UE l’IVA è “ancorata” al luogo di stabilimento del committente. |
Ex coniuge e accollo mutuo Sentenza Cassazione 2.4.2015, n. 6794 |
L’ex coniuge può dedurre quanto versato a titolo di accollo del mutuo (in luogo della corresponsione dell’assegno di mantenimento), nel limite di quanto stabilito dal Giudice. |
Studi di settore e “lieve” scostamento Sentenza Corte Cassazione 10.4.2015, n. 7222 |
Non giustifica l’accertamento induttivo nei confronti del contribuente un “lieve” scostamento tra i ricavi dichiarati e quelli presunti da GERICO. |
Dichiarazioni d’intento
Risoluzione Agenzia Entrate 13.4.2015, n. 38/E |
Gli esportatori abituali, che intendono utilizzare il plafond per importare beni senza applicazione dell’IVA, possono trasmettere la dichiarazione d’intento alla Dogana alternativamente per:
Sono pertanto superate le precedenti indicazioni di prassi in base alle quali la dichiarazione d’intento andava presentata in Dogana per ogni singola importazione. |
Comportamento antieconomico
Sentenza Corte Cassazione 17.4.2015, n. 7863 |
È legittimo l’accertamento induttivo effettuato nei confronti di un soggetto “che continua ad investire nonostante l’improduttività”. Trattasi, infatti, di un comportamento antieconomico che legittima l’Ufficio ad applicare il ricarico medio. |
COMMENTI
le nuove regole iva dell’e-commerce |
Il commercio elettronico, c.d. “e-commerce”, con il quale si effettuano transazioni commerciali di beni o servizi utilizzando tecnologie informatiche, può essere distinto in diretto e indiretto.
COMMERCIO ELETTRONICO DIRETTO |
Riguarda una cessione “virtuale” di beni / servizi realizzata attraverso il canale mediale, nel quale la rete elettronica è utilizzata dall’acquirente per: - concludere la transazione; - scaricare telematicamente il prodotto (bene / servizio) acquistato (nella forma di file digitale); - eseguire il pagamento. |
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COMMERCIO ELETTRONICO INDIRETTO | Rappresenta una cessione di beni materiali (ad esempio, abbigliamento, elettrodomestici, ecc.) attraverso il canale mediale per mezzo del quale le parti: - concludono la transazione; - eseguono il pagamento. Il bene è spedito utilizzando il sistema dello scambio per corrispondenza, a cui viene assimilata l’operazione ai fini impositivi. |
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Limitando l’analisi al commercio elettronico diretto, come sopra accennato sono ricomprese in tale tipologia le operazioni che hanno ad oggetto beni o servizi messi a disposizione del destinatario:
- in forma digitale;
- attraverso una rete elettronica.
La cessione e la consegna del bene avviene esclusivamente attraverso l’utilizzo di modalità telematiche (ad esempio, acquisti effettuati da un sito Internet).
In particolare, il Regolamento UE n. 282/2011 ricomprende nell’ambito del commercio elettronico i seguenti servizi purché forniti attraverso Internet o una rete elettronica:
- fornitura di prodotti digitali in genere, compresi software, loro modifiche e aggiornamenti;
- servizi che veicolano o supportano la presenza di un’azienda o di un privato su una rete elettronica, quali un sito o una pagina web;
- servizi automaticamente generati da un computer attraverso Internet o una rete elettronica, in risposta a dati specifici immessi dal destinatario;
- concessione, a titolo oneroso, del diritto di mettere in vendita un bene o un servizio su un sito Internet che operi come mercato on line, in cui i potenziali acquirenti fanno offerte attraverso un procedimento automatizzato e in cui le parti sono avvertite circa la realizzazione di una vendita per posta elettronica automaticamente via computer;
- (Internet service pakages, ISP) nelle quali la componente delle telecomunicazioni costituisce un elemento accessorio e subordinato (vale a dire, il forfait va oltre il semplice accesso a Internet e comprende altri elementi, quali pagine con contenuto che danno accesso alle notizie di attualità, alle informazioni meteorologiche o turistiche, spazi di gioco, hosting di siti, accessi a dibattiti on line, ecc.).
Inoltre l’allegato I del citato Regolamento UE, contiene la seguente elencazione, a titolo esemplificativo, dei servizi rientranti nell’attività di commercio elettronico diretto:
1. Fornitura di siti web e web-hosting, gestione a distanza di programmi e attrezzature |
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2. Fornitura di software e relativo aggiornamento |
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3. Fornitura di immagini, testi e informazioni e messa a disposizione di basi di dati |
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4. Fornitura di musica, film, giochi, compresi i giochi di sorte o d’azzardo, programmi o manifestazioni politici, culturali, sportivi, scientifici o di intrattenimento |
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5. Fornitura di prestazioni di insegnamento a distanza |
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Non rientrano nei servizi forniti per via elettronica:
a) | servizi di teleradiodiffusione |
b) | servizi di telecomunicazione |
c) | beni per i quali l’ordine o la sua elaborazione avvengano elettronicamente |
d) | CD-ROM, dischetti e supporti fisici analoghi |
e) | materiale stampato, come libri, bollettini, giornali o riviste |
f) | CD e audiocassette |
g) | video cassette e DVD |
h) | giochi su CD-ROM |
i) | servizi di professionisti, quali avvocati e consulenti finanziari, che forniscono consulenze ai clienti mediante la posta elettronica |
j) | servizi di insegnamento, per i quali il contenuto del corso è fornito da un insegnante attraverso Internet o una rete elettronica, vale a dire mediante un collegamento remoto |
k) | servizi di riparazione materiale off line delle apparecchiature informatiche |
l) | servizi di conservazione dei dati off line |
m) | servizi pubblicitari, ad esempio su giornali, manifesti e in televisione |
n) | servizi di helpdesk telefonico |
o) | servizi di insegnamento che comprendono esclusivamente corsi per corrispondenza, come quelli inviati per posta |
t) | prenotazione in linea di biglietti di ingresso a manifestazioni culturali, artistiche, sportive, scientifiche, educative, ricreative o a manifestazioni affini |
u) | prenotazione in linea di soggiorni alberghieri, autonoleggio, servizi di ristorazione, trasporto passeggeri o servizi affini |
TRATTAMENTO iva del COMMERCIO ELETTRONICO DIRETTO
Con l’approvazione del D.Lgs. n. 42/2015, il Legislatore ha introdotto nell’ordinamento nazionale una serie di disposizioni collegate all’individuazione del “luogo” di effettuazione delle operazioni relative al commercio elettronico diretto, applicabili a decorrere dall’1.1.2015.
Si evidenzia che le nuove regole IVA introdotte dal 2015 interessano esclusivamente la territorialità dei servizi resi tra soggetti passivi e soggetti privati e sono finalizzate ad uniformare tali rapporti con la disciplina applicabile a quelli resi tra soggetti passivi, per i quali le prestazioni di servizi si considerano effettuate in Italia se il committente è un soggetto IVA stabilito in Italia.
Servizi resi a privati italiani
La territorialità IVA dei servizi elettronici resi a privati domiciliati / residenti in Italia, è “ancorata” esclusivamente al luogo di stabilimento del committente,a prescindere da quello del prestatore soggetto passivo.
Per le prestazioni in esame gli operatori non residenti (UE / extra-UE) devono identificarsi in Italia in quanto ivi “consumate” (salvo che non dispongano di una stabile organizzazione) al fine di assolvere l’IVA. |
Servizi resi a privati UE da parte di soggetti italiani
I servizi sopra esaminati resi a privati domiciliati / residenti in altri Stati UE da parte di soggetti passivi italiani non sono rilevanti ai fini IVA in Italia bensì nello Stato UE del committente.
A tal fine l’operatore deve identificarsi nello Stato UE “di consumo” delle prestazioni al fine di assolvere l’IVA in tale Stato.
Servizi resi a privati extra-UE da parte di soggetti italiani
Anche per i servizi resi a privati extra-UE da parte di soggetti passivi italiani, trova applicazione la deroga secondo la quale rileva il luogo di stabilimento del committente. Pertanto tali prestazioni non sono assoggettate ad IVA in Italia.
Servizi resi a soggetti IVA UE / extra-UE da parte di soggetti italiani
Alle prestazioni di servizi rese a soggetti passivi UE / extra-UE da parte di soggetti italiani è applicabile la regola generale di cui all’art. 7-ter, comma 1, lett a), DPR n. 633/72 in base alla quale rileva il luogo di stabilimento del committente. Pertanto tali prestazioni non sono assoggettate ad IVA in Italia.
Per le prestazioni rese a soggetti passivi UE va verificata l’iscrizione al VIES; per tali operazioni devono essere presentati i modd. Intra servizi.
CERTIFICAZIONE DEI CORRISPETTIVI
È previsto l’esonero dall’obbligo di fatturazione per i servizi in esame resi a privati (salvo se non espressamente richiesta). Inoltre, è demandato all’emanazione di un apposito Decreto l’esonero dall’emissione dello scontrino / ricevuta fiscale per tali operazioni.
MINI SPORTELLO UNICO (C.D. “MOSS”)
A livello comunitario dal 2015 è stato introdotto uno specifico regime speciale denominato “Mini sportello unico” ovvero “Mini One Stop Shop”, c.d. “MOSS”, applicabile dai soggetti passivi per assolvere l’IVA sui servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione ed elettronici resi a privati.
Tale regime rappresenta una “semplificazione” introdotta a seguito delle modifiche applicabili dal 2015 alla territorialità IVA delle predette prestazioni (“agganciata” al luogo di stabilimento del committente e non più a quello del prestatore).
L’adesione al MOSS consente al soggetto passivo di assolvere gli obblighi IVA in un solo Stato UE (tramite un portare web), evitando così l’identificazione in ogni Stato UE “di consumo”.
Possono utilizzare il MOSS sia i soggetti passivi UE (c.d. Regime UE) sia quelli extra-UE (c.d. Regime non UE).
I soggetti che si avvalgono del regime speciale in esame, entro il 20 del mese successivo al trimestre di riferimento, devono:
- trasmettere telematicamente la dichiarazione IVA trimestrale relativa a detti servizi resi a privati in altri Stati UE;
- versare l’IVA dovuta allo Stato UE di identificazione.
L’operatore che applica il regime speciale non può detrarre dall’IVA dovuta per i servizi in esame quella relativa agli acquisti di beni e servizi / importazioni. Tuttavia, lo stesso può detrarre l’IVA relativa a tali acquisti effettuati in Italia dall’IVA relativa alle operazioni effettuate nell’ambito delle attività non assoggettate al regime speciale.
L’IVA dovuta in base alla dichiarazione trimestrale va versata senza possibilità di avvalersi della compensazione ex art. 17, D.Lgs. n. 241/97, secondo le modalità fissate dal Decreto 20.4.2015 che individua altresì le modalità di ripartizione e di contabilizzazione dell’IVA versata agli Stati UE di identificazione dai soggetti passivi iscritti al MOSS in un altro Stato UE, in relazione ai servizi effettuati in Italia.
In merito alle modalità di versamento dell’IVA dovuta relativamente ai servizi in esame:
- per i soggetti registrati al Regime UE, l’addebito avviene sul proprio c/c (postale o bancario);
- per i soggetti registrati al Regime non UE e per quelli che non sono in possesso di un c/c postale o bancario in Italia, l’addebito avviene su un apposito conto aperto presso la Banca d’Italia, il cui codice IBAN è disponibile sul portale MOSS.
DECORRENZA DELLE NUOVE DISPOSIZIONI
Il Decreto attuativo è entrato in vigore il 3.5.2015 (15° giorno successivo alla pubblicazione sulla G.U.). Le nuove disposizioni sono applicabili, per espressa previsione, alle operazioni effettuate dall’1.1.2015.
PRESTAZIONI E-COMMERCE RESE DA UN SOGGETTO PASSIVO IVA ITALIANO | |||||||||
Privati italiani | Privati UE | Privati extra-UE | |||||||
IVA in Italia |
IVA in Stato UE |
NO IVA in Italia |
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Identificazione Stato UE | Iscrizione MOSS | ||||||||
PRESTAZIONI E-COMMERCE RESE DA UN SOGGETTO PASSIVO IVA ITALIANO | |||||||||
Soggetti passivi italiani |
Soggetti passivi UE |
Soggetti passivi extra-UE |
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IVA in Italia |
NO IVA in Italia (*) |
NO IVA in Italia |
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Modd. Intra | |||||||||
(*) | Verifica iscrizione al VIES del soggetto UE |