Novità fiscali - MAGGIO 2015

05 Maggio 2015

Per tutti i nostri clienti, proponiamo con linguaggio semplice e sintetico, un riepilogo delle ultime novità fiscali ed alcuni commenti relativi ad argomenti di utilità generale.

Studi di settore e

lieve” scostamento

 

 

 

 

Sentenza Corte Cassazione 8.1.2015, n. 12/1/15

Non può giustificare l’accertamento tramite studi di settore uno scostamento del 6,5% tra i ricavi dichiarati e quelli presunti da GERICO. Infatti, ancorché non sussista “una quantificazione percentuale definita oltre la quale il fattore scostamento possa essere considerato di per sé solo una grave incongruenza”, non può essere considerata tale, in base ad una comune valutazione di ragionevolezza, una differenza pari alla suddetta percentuale.

E-commerce

 

 

 

 

 

D.Lgs. 31.3.2015, n. 42

È stato pubblicato sulla G.U. 18.4.2015, n. 90 il Decreto che recepisce la Direttiva comunitaria n. 2006/112/CE modificando la disciplina IVA, applicabile alle operazioni effettuate dall’1.1.2015, dei servizi di telecomunicazione e teleradiodiffusione nonché del c.d. “e-commerce”.

In particolare per tali servizi resi nei confronti di privati UE l’IVA è “ancorata” al luogo di stabilimento del committente.

Ex coniuge e accollo mutuo

Sentenza Cassazione

2.4.2015, n. 6794

L’ex coniuge può dedurre quanto versato a titolo di accollo del mutuo (in luogo della corresponsione dell’assegno di mantenimento), nel limite di quanto stabilito dal Giudice.

Studi di settore e

lieve scostamento

Sentenza Corte Cassazione 10.4.2015, n. 7222

Non giustifica l’accertamento induttivo nei confronti del contribuente un “lieve” scostamento tra i ricavi dichiarati e quelli presunti da GERICO.

Dichiarazioni d’intento

 

 

 

 

Risoluzione Agenzia Entrate 13.4.2015, n. 38/E

Gli esportatori abituali, che intendono utilizzare il plafond per importare beni senza applicazione dell’IVA, possono trasmettere la dichiarazione d’intento alla Dogana alternativamente per:

  • più operazioni, fino all’importo indicato.

Sono pertanto superate le precedenti indicazioni di prassi in base alle quali la dichiarazione d’intento andava presentata in Dogana per ogni singola importazione.

Comportamento

antieconomico

 

Sentenza Corte Cassazione 17.4.2015, n. 7863

È legittimo l’accertamento induttivo effettuato nei confronti di un soggetto “che continua ad investire nonostante l’improduttività”. Trattasi, infatti, di un comportamento antieconomico che legittima l’Ufficio ad applicare il ricarico medio.


COMMENTI

le nuove regole iva dell’e-commerce

Il commercio elettronico, c.d. “e-commerce”, con il quale si effettuano transazioni commerciali di beni o servizi utilizzando tecnologie informatiche, può essere distinto in diretto e indiretto.

 

COMMERCIO

ELETTRONICO DIRETTO

 

Riguarda una cessione “virtuale” di beni / servizi realizzata attraverso il canale mediale, nel quale la rete elettronica è utilizzata dall’acquirente per:

-   concludere la transazione;

-   scaricare telematicamente il prodotto (bene / servizio) acquistato (nella forma di file digitale);

-   eseguire il pagamento.

         
COMMERCIO ELETTRONICO INDIRETTO  

Rappresenta una cessione di beni materiali (ad esempio, abbigliamento, elettrodomestici, ecc.) attraverso il canale mediale per mezzo del quale le parti:

-   concludono la transazione;

-   eseguono il pagamento.

Il bene è spedito utilizzando il sistema dello scambio per corrispondenza, a cui viene assimilata l’operazione ai fini impositivi.

 
               

Limitando l’analisi al commercio elettronico diretto, come sopra accennato sono ricomprese in tale tipologia le operazioni che hanno ad oggetto beni o servizi messi a disposizione del destinatario:

-  in forma digitale;

-  attraverso una rete elettronica.

La cessione e la consegna del bene avviene esclusivamente attraverso l’utilizzo di modalità telematiche (ad esempio, acquisti effettuati da un sito Internet).

In particolare, il Regolamento UE n. 282/2011 ricomprende nell’ambito del commercio elettronico i seguenti servizi purché forniti attraverso Internet o una rete elettronica:

  1. fornitura di prodotti digitali in genere, compresi software, loro modifiche e aggiornamenti;
  2. servizi che veicolano o supportano la presenza di un’azienda o di un privato su una rete elettronica, quali un sito o una pagina web;
  3. servizi automaticamente generati da un computer attraverso Internet o una rete elettronica, in risposta a dati specifici immessi dal destinatario;
  4. concessione, a titolo oneroso, del diritto di mettere in vendita un bene o un servizio su un sito Internet che operi come mercato on line, in cui i potenziali acquirenti fanno offerte attraverso un procedimento automatizzato e in cui le parti sono avvertite circa la realizzazione di una vendita per posta elettronica automaticamente via computer;
  5. (Internet service pakages, ISP) nelle quali la componente delle telecomunicazioni costituisce un elemento accessorio e subordinato (vale a dire, il forfait va oltre il semplice accesso a Internet e comprende altri elementi, quali pagine con contenuto che danno accesso alle notizie di attualità, alle informazioni meteorologiche o turistiche, spazi di gioco, hosting di siti, accessi a dibattiti on line, ecc.).

Inoltre l’allegato I del citato Regolamento UE, contiene la seguente elencazione, a titolo esemplificativo, dei servizi rientranti nell’attività di commercio elettronico diretto:

1. Fornitura di siti web e web-hosting, gestione a distanza di programmi e attrezzature
  1. hosting di siti web e di pagine web
  2. manutenzione automatica di programmi, remota e on line
  3. amministrazione remota di sistemi
  4. conservazione (warehousing) dei dati on line, quando dati specifici sono conservati e recuperati elettronicamente
  5. fornitura on line di spazio sul disco in funzione delle richieste
2. Fornitura di software e relativo aggiornamento
  1. accesso o scaricamento di software, tra cui programmi di aggiudicazione/contabilità, software antivirus e loro aggiornamenti
  2. bannerblocker, ossia software per bloccare la comparsa di banner pubblicitari
  3. driver di scaricamento, come il software di interfaccia tra computer e periferiche quali le stampanti
  4. installazione automatica on line di filtri per i siti web
    1. installazione automatica on line di sbarramenti (firewalls)
3. Fornitura di immagini, testi e informazioni e messa a disposizione di basi di dati
  1. accesso o scaricamento di temi dell’interfaccia grafica
  2. accesso o scaricamento di fotografie o immagini o salvaschermi
  3. contenuto digitalizzato di libri e altre pubblicazioni elettroniche
  4. abbonamento a giornali o riviste on line
  5. siti personali (weblog) e statistiche relative ai siti web
  6. notizie, informazioni sul traffico e previsioni meteorologiche on line
    1. informazioni on line generate automaticamente da software sulla base di immissioni di dati specifici da parte del cliente, come dati di tipo giuridico o finanziario, compresi dati sui mercati azionari ad aggiornamento continuo
    2. fornitura di spazio pubblicitario, compresi banner pubblicitari su una pagina o un sito web
      1. utilizzo di motori di ricerca e di elenchi su Internet
4. Fornitura di musica, film, giochi, compresi i giochi di sorte o d’azzardo, programmi o manifestazioni politici, culturali, sportivi, scientifici o di intrattenimento
  1. accesso o scaricamento di musica su computer e su telefoni cellulari
  2. accesso o scaricamento di sigle o brani musicali, suonerie o altri suoni
  3. accesso o scaricamento di film
  4. scaricamento di giochi su computer e su telefoni cellulari
  5. accesso a giochi on line automatici dipendenti da Internet o reti elettroniche analoghe, nei quali i giocatori sono lontani gli uni dagli altri
5. Fornitura di prestazioni di insegnamento a distanza
  1. tutte le forme di insegnamento a distanza automatizzato che funziona attraverso Internet o reti elettroniche analoghe e la cui fornitura richiede un intervento umano limitato o nullo, incluse le classi virtuali, ad eccezione dei casi in cui Internet o una rete elettronica analoga vengono utilizzati semplicemente come uno strumento di comunicazione tra il docente e lo studente
  2. libri di esercizi completati dagli studenti on line e corretti e valutati automaticamente, senza intervento umano

Non rientrano nei servizi forniti per via elettronica:

a) servizi di teleradiodiffusione
b) servizi di telecomunicazione
c) beni per i quali l’ordine o la sua elaborazione avvengano elettronicamente
d) CD-ROM, dischetti e supporti fisici analoghi
e) materiale stampato, come libri, bollettini, giornali o riviste
f) CD e audiocassette
g) video cassette e DVD
h) giochi su CD-ROM
i) servizi di professionisti, quali avvocati e consulenti finanziari, che forniscono consulenze ai clienti mediante la posta elettronica
j) servizi di insegnamento, per i quali il contenuto del corso è fornito da un insegnante attraverso Internet o una rete elettronica, vale a dire mediante un collegamento remoto
k) servizi di riparazione materiale off line delle apparecchiature informatiche
l) servizi di conservazione dei dati off line
m) servizi pubblicitari, ad esempio su giornali, manifesti e in televisione
n) servizi di helpdesk telefonico
o) servizi di insegnamento che comprendono esclusivamente corsi per corrispondenza, come quelli inviati per posta
t) prenotazione in linea di biglietti di ingresso a manifestazioni culturali, artistiche, sportive, scientifiche, educative, ricreative o a manifestazioni affini
u) prenotazione in linea di soggiorni alberghieri, autonoleggio, servizi di ristorazione, trasporto passeggeri o servizi affini

TRATTAMENTO iva del COMMERCIO ELETTRONICO DIRETTO

Con l’approvazione del D.Lgs. n. 42/2015, il Legislatore ha introdotto nell’ordinamento nazionale una serie di disposizioni collegate all’individuazione del “luogo” di effettuazione delle operazioni relative al commercio elettronico diretto, applicabili a decorrere dall’1.1.2015.

Si evidenzia che le nuove regole IVA introdotte dal 2015 interessano esclusivamente la territorialità dei servizi resi tra soggetti passivi e soggetti privati e sono finalizzate ad uniformare tali rapporti con la disciplina applicabile a quelli resi tra soggetti passivi, per i quali le prestazioni di servizi si considerano effettuate in Italia se il committente è un soggetto IVA stabilito in Italia.

Servizi resi a privati italiani

La territorialità IVA dei servizi elettronici resi a privati domiciliati / residenti in Italia, è “ancorata” esclusivamente al luogo di stabilimento del committente,a prescindere da quello del prestatore soggetto passivo.

  Per le prestazioni in esame gli operatori non residenti (UE / extra-UE) devono identificarsi in Italia in quanto ivi “consumate” (salvo che non dispongano di una stabile organizzazione) al fine di assolvere l’IVA.

Servizi resi a privati UE da parte di soggetti italiani

I servizi sopra esaminati resi a privati domiciliati / residenti in altri Stati UE da parte di soggetti passivi italiani non sono rilevanti ai fini IVA in Italia bensì nello Stato UE del committente.

A tal fine l’operatore deve identificarsi nello Stato UE “di consumo” delle prestazioni al fine di assolvere l’IVA in tale Stato.

Servizi resi a privati extra-UE da parte di soggetti italiani

Anche per i servizi resi a privati extra-UE da parte di soggetti passivi italiani, trova applicazione la deroga secondo la quale rileva il luogo di stabilimento del committente. Pertanto tali prestazioni non sono assoggettate ad IVA in Italia.

Servizi resi a soggetti IVA UE / extra-UE da parte di soggetti italiani

Alle prestazioni di servizi rese a soggetti passivi UE / extra-UE da parte di soggetti italiani è applicabile la regola generale di cui all’art. 7-ter, comma 1, lett a), DPR n. 633/72 in base alla quale rileva il luogo di stabilimento del committente. Pertanto tali prestazioni non sono assoggettate ad IVA in Italia.

Per le prestazioni rese a soggetti passivi UE va verificata l’iscrizione al VIES; per tali operazioni devono essere presentati i modd. Intra servizi.

CERTIFICAZIONE DEI CORRISPETTIVI

È previsto l’esonero dall’obbligo di fatturazione per i servizi in esame resi a privati (salvo se non espressamente richiesta). Inoltre, è demandato all’emanazione di un apposito Decreto l’esonero dall’emissione dello scontrino / ricevuta fiscale per tali operazioni.

MINI SPORTELLO UNICO (C.D. “MOSS”)

A livello comunitario dal 2015 è stato introdotto uno specifico regime speciale denominato “Mini sportello unico” ovvero “Mini One Stop Shop”, c.d. “MOSS”, applicabile dai soggetti passivi per assolvere l’IVA sui servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione ed elettronici resi a privati.

Tale regime rappresenta una “semplificazione” introdotta a seguito delle modifiche applicabili dal 2015 alla territorialità IVA delle predette prestazioni (“agganciata” al luogo di stabilimento del committente e non più a quello del prestatore).

L’adesione al MOSS consente al soggetto passivo di assolvere gli obblighi IVA in un solo Stato UE (tramite un portare web), evitando così l’identificazione in ogni Stato UE “di consumo”.

Possono utilizzare il MOSS sia i soggetti passivi UE (c.d. Regime UE) sia quelli extra-UE (c.d. Regime non UE).

I soggetti che si avvalgono del regime speciale in esame, entro il 20 del mese successivo al trimestre di riferimento, devono:

  1. trasmettere telematicamente la dichiarazione IVA trimestrale relativa a detti servizi resi a privati in altri Stati UE;
  2. versare l’IVA dovuta allo Stato UE di identificazione.

L’operatore che applica il regime speciale non può detrarre dall’IVA dovuta per i servizi in esame quella relativa agli acquisti di beni e servizi / importazioni. Tuttavia, lo stesso può detrarre l’IVA relativa a tali acquisti effettuati in Italia dall’IVA relativa alle operazioni effettuate nell’ambito delle attività non assoggettate al regime speciale.

L’IVA dovuta in base alla dichiarazione trimestrale va versata senza possibilità di avvalersi della compensazione ex art. 17, D.Lgs. n. 241/97, secondo le modalità fissate dal Decreto 20.4.2015 che individua altresì le modalità di ripartizione e di contabilizzazione dell’IVA versata agli Stati UE di identificazione dai soggetti passivi iscritti al MOSS in un altro Stato UE, in relazione ai servizi effettuati in Italia.

In merito alle modalità di versamento dell’IVA dovuta relativamente ai servizi in esame:

  • per i soggetti registrati al Regime UE, l’addebito avviene sul proprio c/c (postale o bancario);
  • per i soggetti registrati al Regime non UE e per quelli che non sono in possesso di un c/c postale o bancario in Italia, l’addebito avviene su un apposito conto aperto presso la Banca d’Italia, il cui codice IBAN è disponibile sul portale MOSS.

DECORRENZA DELLE NUOVE DISPOSIZIONI

Il Decreto attuativo è entrato in vigore il 3.5.2015 (15° giorno successivo alla pubblicazione sulla G.U.). Le nuove disposizioni sono applicabili, per espressa previsione, alle operazioni effettuate dall’1.1.2015.

PRESTAZIONI E-COMMERCE RESE DA UN SOGGETTO PASSIVO IVA ITALIANO  
         
Privati italiani   Privati UE   Privati extra-UE  
     

IVA

in Italia

 

IVA

in Stato UE

 

NO IVA

in Italia

 
         
    Identificazione Stato UE   Iscrizione MOSS      
                   
PRESTAZIONI E-COMMERCE RESE DA UN SOGGETTO PASSIVO IVA ITALIANO  
         

Soggetti passivi

italiani

  Soggetti passivi UE  

Soggetti passivi

extra-UE

 
     

IVA

in Italia

 

NO IVA

in Italia (*)

 

NO IVA

in Italia

 
         
    Modd. Intra      
                   
(*) Verifica iscrizione al VIES del soggetto UE
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