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Novità fiscali - DICEMBRE 2014

05 Dicembre 2014

Per tutti i nostri clienti, proponiamo con linguaggio semplice e sintetico, un riepilogo delle ultime novità fiscali ed alcuni commenti relativi ad argomenti di utilità generale.

ULTIME NOVITÀ FISCALI

Professionista e collaborazione di un familiare

Sentenza Corte Cassazione 24.10.2014, n. 22628

È soggetto ad IRAP il lavoratore autonomo che nell’esercizio dell’attività si avvale dell’ausilio di un familiare, posto che “la collaborazione determina l’ampliamento delle capacità personali e dunque configura l’autonoma organizzazione”.

ISEE e dichiarazione sostitutiva unica (DSU)

 

 

Decreto Ministero Lavoro 7.11.2014

È stato pubblicato sul S.O. n. 87 alla G.U. 17.11.2014, n. 267 il Decreto di approvazione del modello tipo della Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) per la determinazione dell’ISEE, ossia l’Indicatore della Situazione Economica Equivalente, in vigore dall’1.1.2015, utilizzabile dal contribuente per poter usufruire delle prestazioni sociali agevolate a favore del nucleo familiare.

Esportazioni improrie e

uscita dei beni dall’UE

 

 

 

 

 

 

 

Risoluzione Agenzia Entrate

10.11.2014, n. 98/E

In merito al trattamento IVA delle esportazioni improrie ex art. 8, comma 1, lett. b), DPR n. 633/72, a seguito della sentenza della Corte di Giustizia UE 19.12.2013, causa C-563/12, l’Agenzia delle Entrate ammette la non imponibilità anche nel caso in cui:

-   la prova dell’uscita dei beni è acquisita oltre il termine di 30 giorni previsto per la regolarizzazione;

-   i beni escono dall’UE oltre il termine di 90 giorni, ferma restando l’acquisizione della prova dell’uscita.

L’Agenzia riconosce inoltre la possibilità di recuperare l’eventuale IVA nel frattempo versata.

Reddito inferiore

alla soglia di povertà

 

 

 

Sentenza Corte Cassazione 14.11.2014, n. 24313

È legittimo l’accertamento induttivo nei confronti di un imprenditore che dichiara un reddito al di sotto della soglia ISTAT di povertà assoluta. Infatti, in tal caso, risulta “una situazione commerciale anomala, di per sé sufficiente a giustificare … una rettifica della dichiarazione … a meno che il contribuente non dimostri concretamente l’effettiva sussistenza di un operare quasi in perdita …”.

Redditometro

 

 

 

 

Sentenza Corte Cassazione 19.11.2014, n. 24586

L’accertamento basato sul redditometro è legittimo qualora le rate del mutuo ipotecario stipulato per l’acquisto di un immobile sono troppo elevate rispetto al reddito dichiarato.

Inoltre, al fine di dimostrare che l’incremento di capacità contributiva è collegato all’elargizione di un parente, non è sufficiente che il contribuente fornisca la fotocopia di un assegno privo di data.


COMMENTI

LE SEMPLIFICAZIONI FISCALI

Recentemente è stato pubblicato sulla G.U. il D.Lgs. 21.11.2014, n. 175, contenente una serie di semplificazioni di natura fiscale. In generale la decorrenza delle nuove disposizioni è fissata al 13.12.2014, salvo la previsione di una specifica espressa decorrenza della singola semplificazione”.

MOD. 730 PRECOMPILATO

In via sperimentale, a partire dal 2015, l’Agenzia delle Entrate entro il 15.4 di ciascun anno rende disponibile il mod. 730 precompilato a beneficio dei titolari di redditi di lavoro dipendente e assimilati ex artt. 49 e 50, comma 1, lett. a), c), c-bis), d), g), i) e l), TUIR.

Il contribuente può prendere visione del modello in esame:

  • direttamente tramite i servizi online dell’Agenzia delle Entrate;
  • tramite il proprio sostituto d’imposta / CAF / professionista abilitato (previa apposita delega).

Il contribuente può accettare la dichiarazione così come predisposta dall’Agenzia o modificarla / integrarla con ulteriori dati.

 

Resta ferma la possibilità da parte del contribuente di presentare la dichiarazione “compilata con le ordinarie modalità.

Al fine di consentire il rispetto dei tempi di precompilazione, è anticipata:

  • al 28.2 la trasmissione all’Agenzia delle Entrate da parte di banche, assicurazioni, enti previdenziali, ecc. dei dati relativi ai seguenti oneri deducibili / detraibili riferiti all’anno precedente:

­  interessi passivi e relativi oneri accessori per i mutui;

  • premi di assicurazione sulla vita, causa morte e contro gli infortuni;

­  contributi previdenziali e assistenziali;

­  contributi versati alle forme di previdenza complementare;

  • al 7.3 la trasmissione all’Agenzia delle Entrate del mod. CUD (o meglio, del nuovo mod. CU) da parte dei sostituti d’imposta (entro tale data devono essere comunicati all’Agenzia anche i riferimenti per la ricezione dei modd. 730-4).

Viene inoltre unificata al 7.7:

  • la presentazione del mod. 730 al sostituto d’imposta / CAF / professionista abilitato (tale termine opera anche nei casi di “assenza” di sostituto d’imposta; in caso di dichiarazione a debito il pagamento va effettuato con le modalità e i termini previsti per il versamento dell’IRPEF);
  • la trasmissione all’Agenzia delle Entrate del mod. 730 da parte dei sostituti d’imposta / CAF / professionisti abilitati ovvero direttamente dal contribuente.

La consegna del mod. 730 al contribuente da parte del sostituto d’imposta / CAF / professionista abilitato è fissata prima della trasmissione della dichiarazione e comunque entro il 7.7.

Come sopra accennato, dopo aver “ricevuto” il modello precompilato, il contribuente può:

1. accettare (senza modifiche) la dichiarazione;

2. presentare la dichiarazione precompilata con modifiche / integrazioni;

3. “rifiutare” la dichiarazione. In tale ipotesi il contribuente potrà rivolgersi al sostituto d’imposta o ad un CAF / professionista abilitato per presentare la dichiarazione dei redditi, compilata con le ordinarie modalità.

ADDIZIONALE COMUNALE / REGIONALE IRPEF

Al fine di definire il domicilio fiscale del contribuente per il versamento dell’addizionale regionale, va fatto ora riferimento all’1.1 (in luogo dell’attuale 31.12).

In merito all’addizionale comunale IRPEF, per la quantificazione dell’acconto, viene eliminata la previgente rilevanza di quanto deliberato dal Comune entro il 20.12 dell’anno precedente. Di conseguenza devono essere considerate le aliquote e le soglie d’esenzione nella misura prevista nell’anno precedente.

SPESE DI VITTO E ALLOGGIO LAVORATORI AUTONOMI

A seguito della modifica dell’art. 54, comma 5, TUIR, le prestazioni alberghiere e le somministrazioni di alimenti e bevande sostenute direttamente dal committente non costituiscono compensi in natura per il professionista che ne usufruisce. Di conseguenza:

  • il professionista non dovrà “riaddebitare” in fattura tali spese al committente;
  • il committente dedurrà le spese per competenza (senza necessità di attendere la fattura del professionista).

La disposizione in esame è applicabile “a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2015”.

DICHIARAZIONE DI SUCCESSIONE

Non è necessario presentare la dichiarazione di successione qualora l’eredità, devoluta al coniuge e ai parenti in linea retta, ha un valore non superiore a € 100.000 (in luogo dei precedenti € 25.822,84) e non comprende immobili / diritti reali immobiliari.

È inoltre previsto il venir meno dell’obbligo di:

  • allegare alla dichiarazione documenti in copia autentica; il contribuente può avvalersi della facoltà di allegare copie non autenticate, accompagnate da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante che le stesse costituiscono copie degli originali (resta salva la possibilità dell’Ufficio di richiedere i documenti in originale o in copia autentica);
  • presentare la dichiarazione integrativa in caso di rimborso fiscale erogato dopo la dichiarazione di successione. In questo caso, l’imposta sarà (ri)liquidata automaticamente dall’Ufficio.

MOD. IRE SPESE RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA (DETRAZIONE 55% / 65%)

È eliminata la presentazione all’Agenzia delle Entrate del mod. IRE riservato alla comunicazione relativa ai lavori che proseguono per più periodi d’imposta ammessi alla detrazione per la riqualificazione energetica degli edifici.

RIMBORSO CREDITO IVA (ANNUALE / TRIMESTRALE)

Tra le principali semplificazioni in materia di rimborso del credito IVA, si evidenziano le seguenti novità:

  • i rimborsi di importo non superiore a € 15.000 sono erogati senza prestazione di alcuna garanzia;
  • i rimborsi di importo superiore a € 15.000, richiesti da soggetti “a rischio”, sono erogati previa prestazione di idonea garanzia;
  • i rimborsi di importo superiore a € 15.000, richiesti da soggetti “non a rischio”, sono erogati previa prestazione di garanzia ovvero senza la stessa presentando la dichiarazione annuale / istanza infrannuale munita del visto di conformità (o della sottoscrizione dell’organo di controllo) allegando alla stessa una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante le seguenti condizioni:
  • rispetto alle risultanze contabili dell’ultimo periodo d’imposta:

-    il patrimonio netto non è diminuito di oltre il 40%;

-    la consistenza degli immobili non si è ridotta di oltre il 40% per cessioni non effettuate nella normale gestione dell’attività;

-    l’attività non è cessata né si è ridotta per effetto di cessioni di aziende o rami d’aziende;

  • nell’anno precedente la richiesta non sono state cedute azioni o quote della società stessa per un ammontare superiore al 50% del capitale sociale, qualora la richiesta di rimborso sia presentata da società di capitali non quotate;
  • sono stati eseguiti i versamenti dei contributi previdenziali e assicurativi.

In particolare, sono considerati soggetti a rischio” coloro che:

  • esercitano l’attività da meno di 2 anni (escluse le start up di cui all’art. 25, DL n. 179/2012);
  • sono stati oggetto, nei 2 anni antecedenti la richiesta di rimborso, di avvisi di accertamento / rettifica da cui risulti, per ciascun anno, una differenza tra importi accertati e importi dovuti (o di crediti dichiarati) superiore al:

-     10% degli importi dichiarati se questi non superano € 150.000;

-     5% degli importi dichiarati se questi superano € 150.000 ma non superano € 1.500.000;

-     1% degli importi dichiarati, o comunque a € 150.000, se gli importi dichiarati superano € 1.500.000;

  • presentano la dichiarazione / istanza a rimborso priva del visto di conformità o non presentano la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà;
  • richiedono il rimborso del credito a seguito della cessazione dell’attività.

Con specifici DM saranno individuate le categorie di contribuenti per i quali i rimborsi saranno eseguiti in via prioritaria.

Ulteriori modalità e termini per l’esecuzione dei rimborsi saranno disposti dall’Agenzia delle Entrate con uno specifico Provvedimento.

UTILIZZO MOD. F24 COMPENSAZIONE RIMBORSI ASSISTENZA FISCALE

È previsto l’obbligo, a decorrere dall’1.1.2015, da parte dei sostituti d’imposta di utilizzare in compensazione tramite mod. F24:

  • le somme rimborsate ai percepienti sulla base dei prospetti di liquidazione dei modd. 730;
  • le ritenute / imposte sostitutive versate in eccedenza.

Rispetto allo schema di Decreto è stata eliminata la previsione del riconoscimento dei compensi per l’assistenza fiscale sotto forma di crediti d’imposta utilizzabili in compensazione.

ESERCIZIO OPZIONE REGIMI SPECIALI

L’applicazione dei seguenti regimi:

  • trasparenza fiscale, ex art. 115, comma 4, TUIR;
  • consolidato fiscale, ex art. 119, comma 1, lett. d), TUIR;
  • tonnage tax ex art. 155, comma 1, TUIR;
  • determinazione della base imponibile IRAP con il “metodo fiscale” ex art. 5-bis, D.Lgs. n. 446/97;

non richiede più la manifestazione preventiva dell’opzione.

La stessa sarà comunicata direttamente in sede di dichiarazione dei redditi / IRAP presentata nel periodo d’imposta a decorrere dal quale l’opzione è esercitata.

La disposizione in esame si applica “a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014”.

PRESENTAZIONE E TERMINI DI VERSAMENTO OPERAZIONI STRAORDINARIE

SOCIETà DI PERSONE

Viene esteso anche alle società di persone con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare, l’obbligo di utilizzare i modelli dichiarativi approvati per l’anno precedente (c.d. “vecchi modelli”).

Relativamente al versamento del saldo IRAP, nel caso di operazioni straordinarie poste in essere da società di persone, il termine, stabilito dall’art. 17, comma 1, DPR n. 435/2001, è ora individuato nel giorno “16 del mese successivo a quello di scadenza del termine di presentazione della dichiarazione” (in luogo del 16.6 dell’anno in cui è presentata la dichiarazione).

SOCIETA IN PERDITA SISTEMATICA

È previsto che il periodo di monitoraggio rilevante ai fini dell’individuazione della condizione di “società in perdita sistematica” (a cui vengono applicate le disposizioni previste per le società di comodo ex art. 30, Legge n. 724/94) passa da 3 a 5 periodi d’imposta.

Di conseguenza una società è ora considerata in perdita sistematica qualora:

  • risulti in perdita nei 5 periodi d’imposta precedenti;
  • nei 5 periodi d’imposta precedenti:
  • risulti in perdita per 4 periodi d’imposta;
    • per il restante periodo d’imposta dichiari un reddito inferiore a quello minimo determinato ex   art. 30, Legge n. 724/94.

Le suddette disposizioni si applicano a partire “dal periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto”.

COMUNICAZIONE DATI DICHIARAZIONI D’INTENTO

Il Decreto in esame, trasferisce in capo all’esportatore abituale l’obbligo di comunicare all’Agenzia delle Entrate i dati delle dichiarazioni d’intento, fino ad ora a carico del fornitore.

L’esportatore abituale, in particolare, dovrà consegnare al proprio fornitore ovvero in Dogana la dichiarazione d’intento unitamente alla ricevuta di presentazione della stessa all’Agenzia.

In capo al cedente / prestatore è previsto l’obbligo di riepilogare nel mod. IVA i dati delle dichiarazioni d’intento ricevute.

In caso di cessione / prestazione effettuata prima di aver ricevuto la dichiarazione d’intento e aver “riscontrato telematicamente l’avvenuta presentazione all’Agenzia delle Entrate”, al cedente / prestatore è applicabile la sanzione prevista per le operazioni “in mancanza della dichiarazione d’intento” di cui al comma 3 del citato art. 7 (dal 100% al 200% dell’imposta).

Le nuove regole sono applicabili alle dichiarazioni d’intento relative ad operazioni senza IVA da effettuare a decorrere dall’1.1.2015.

L’Agenzia delle Entrate entro il 12.3.2015 con apposito Provvedimento dovrà fissare le modalità applicative delle disposizioni in esame.

COMUNICAZIONE OPERAZIONI BLACK LIST

La comunicazione “black list” non ha più cadenza mensile o trimestrale ma diventa annuale.

La nuova soglia delle operazioni da comunicare passa da € 500 a € 10.000. Nell’iter di approvazione definitiva del Decreto è stato specificato che il limite va considerato quale importo complessivo annuo.

Le nuove regole sono applicabili alle operazioni poste in essere nell’anno solare in corso alla data di entrata in vigore del presente provvedimento”.

autorizzazione per effettuare operazioni intraue (vies)

Il contribuente è abilitato ad effettuare le operazioni intraUE già alla data di attribuzione della partita IVA senza necessità di attendere il 31° giorno successivo.

Per i soggetti già in attività non è necessario attendere il decorso dei 30 giorni dalla presentazione dell’apposita istanza all’Agenzia delle Entrate per porre in essere le predette operazioni.

Contestualmente è prevista la cancellazione dal VIES dei soggetti che non hanno presentato modd. Intra per 4 trimestri consecutivi.

semplificazioni modd. intra

Sono semplificati gli adempimenti riguardanti i modd. Intra relativi ai servizi resi a soggetti passivi UE e quelli da questi ultimi ricevuti.

L’Agenzia delle Dogane entro il 12.3.2015 provvederà a ridurre il contenuto dei citati modelli alle sole informazioni riguardanti:

­    il numero di identificazione IVA della controparte;

­    il valore totale della transazione;

­    il codice identificativo del tipo di prestazione resa / ricevuta;

­    lo Stato di pagamento.

sanzioni modd. intra dati statistici omessi / errati

Le sanzioni di cui all’art. 11, D.Lgs. n. 322/89 (da € 206 a € 2.065 per le persone fisiche e da € 516 a 5.164 per enti e società) in caso di omessa / inesatta indicazione dei dati statistici nei modd. Intra, si applicano soltanto alle imprese incluse nel programma statistico nazionale che soddisfano gli specifici requisiti previsti annualmente con apposito DPR.

Per il 2014, in base a quanto previsto dal DPR 19.7.2013, i soggetti sanzionabili sono quelli con volumi di scambi mensili pari o superiori a € 750.000.

In tal caso “le sanzioni sono applicate una sola volta per ogni elenco intrastat mensile inesatto o incompleto a prescindere dal numero di transazioni mancanti o riportate in modo errato nell’elenco stesso”.

RITENUTa ridotta provvigioni AGENTI / RAPPRESENTANTI

La comunicazione in base alla quale gli agenti / rappresentanti dichiarano ai committenti, preponenti o mandanti di avvalersi in via continuativa dell’opera di dipendenti o di terzi, al fine di beneficiare della base imponibile ridotta (20%) per calcolare la ritenuta alla fonte, è ora “permanente”. Di conseguenza essa non dovrà essere effettuata ogni anno, salvo il venir meno dei requisiti o in caso di revoca.

L’omissione della comunicazione relativa alle variazioni che comportano il venir meno delle condizioni per usufruire della minor ritenuta è sanzionata da € 258 a € 2.056.

A tal fine con un apposito DM saranno determinati i criteri, i termini e le modalità (inclusa la possibilità di invio tramite PEC) per la suddetta comunicazione.

responsabilità solidale negli appalti

È disposta la soppressione della norma relativa alla responsabilità solidale tra appaltatore e subappaltatore, con riferimento al versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente riguardanti il rapporto di subappalto.

È altresì disposta l’abolizione della sanzione pecuniaria da € 5.000 a € 200.000 nell’ipotesi in cui il committente effettui il pagamento del corrispettivo all’appaltatore senza aver ottenuto idonea documentazione relativa alla correttezza del versamento all’Erario delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente dovute dall’appaltatore e dal subappaltatore

Rimane comunque ferma la responsabilità ex art. 29, comma 2, D.Lgs. n. 276/2003 entro 2 anni dalla cessazione dell’appalto, tra committente imprenditore / datore di lavoro, appaltatore e ciascuno degli eventuali subappaltatori per il versamento dei trattamenti retributivi, comprese le quote di TFR, contributi previdenziali e premi assicurativi dovuti relativamente al periodo di esecuzione del contratto di appalto di opere o servizi.

Con l’integrazione del citato comma 2 è ora previsto che il committente che effettua nei confronti dei lavoratori il pagamento delle predette sommeè tenuto, ove previsto, ad assolvere gli obblighi del sostituto d’imposta.

efficacia cancellazione delle società dal registro delle imprese

Come noto l’art. 2495, comma 1, C.c., prevede che “approvato il bilancio finale di liquidazione, i liquidatori devono chiedere la cancellazione della società dal registro delle imprese”.

Al fine di evitare la concentrazione dei controlli fiscali nella fase di scioglimento e liquidazione della società, è ora disposto che l’estinzione della società ai soli fini della validità e dell’efficacia degli atti di liquidazione, accertamento, contenzioso e riscossione dei tributi e contributi, ha effetto trascorsi 5 anni dalla richiesta di cancellazione della società dal Registro delle Imprese.

responsabilità liquidatori / soci soggetti ires

In caso di mancato pagamento, con le attività della liquidazione, delle imposte dovute per il periodo di liquidazione e per quelli anteriori, grava sul liquidatore provare di “aver soddisfatto i crediti tributari anteriormente all’assegnazione di beni ai soci o associati, ovvero di aver soddisfatto crediti di ordine superiore a quelli tributari”, al fine di sottrarsi alla responsabilità connessa al mancato pagamento.

Inoltre, il valore del denaro e dei beni sociali ricevuti in assegnazione nei 2 periodi d’imposta precedenti la liquidazione ovvero durante la stessa, che rappresenta il limite entro il quale i soci / associati sono considerati responsabili delle imposte dovute dalla società, si presume equivalente in misura proporzionale, salvo prova contraria, alla quota di capitale detenuta dal socio / associato.

Le disposizioni sopra accennate si applicano oltre che alle imposte sui redditi, anche a tutti i tributi e ulteriori somme iscrivibili a ruolo.

detrazione forfetaria prestazioni di sponsorizzazione

Con la modifica dell’art. 74, comma 6, DPR n. 633/72, è applicabile la detrazione in misura del 50% (in luogo dell’attuale 10%) alle prestazioni di sponsorizzazione.

spese di rappresentanza / cessioni e prestazioni gratuite

È introdotta la possibilità di detrarre l’IVA ex art.19-bis1, comma 1, lett. h), DPR n. 633/72, relativamente alle spese di rappresentanza sostenute per l’acquisto di beni di costo unitario non superiore a € 50 (in luogo degli attuali € 25,82).

Contestualmente è stato previsto l’aumento a € 50 (in luogo degli attuali € 25,82) per la rilevanza ai fini IVA delle:

  • cessioni gratuite di beni ad esclusione di quelli la cui produzione / commercio non rientra nell’attività propria dell’impresa, ex art. 2, comma 2, n. 4), DPR n. 633/72;
  • prestazioni di servizi gratuite ex art. 3, comma 3, DPR n. 633/72.

rettifica iva crediti non riscossi

Anche in caso di stipula di un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato, ovvero di una piano attestato di risanamento, il creditore può recuperare l’IVA tramite l’emissione di una nota di credito.

allineamento definizione “prima casa” iva - registro

La nozione di “prima casa” rilevante ai fini dell’applicazione dell’agevolazione in materia di IVA è allineata con quella prevista in materia di imposta di registro.

Di conseguenza l’aliquota ridotta del 4% trova applicazione in relazione ad abitazioni classificate o classificabili nelle categorie catastali diverse da quelle A/1, A/8 e A/9.

attestato prestazione energetica (ape)

La mancata dichiarazione / allegazione dell’APE, nei contratti di compravendita immobiliare, negli atti di trasferimento di immobili a titolo oneroso e nei nuovi contratti di locazione di edifici o di singole unità immobiliari, sanzionabile da € 3.000 a € 18.000 (da € 1.000 a € 4.000 per i contratti di locazione di singole unità immobiliari) ridotta alla metà per le locazioni di durata non superiore a 3 anni, non esenta comunque dall’obbligo di presentare al MISE la dichiarazione / copia dell’attestato entro 45 giorni.

Quanto individuato dall’Agenzia delle Entrate sarà trasmesso al MISE ai fini dell’accertamento e della contestazione della violazione (non è più prevista la possibilità da parte del MISE di avvalersi per tale attività della Guardia di Finanza).



SCADENZARIO

Mese di DICEMBRE

 

Si rammenta che a decorrere dell’1.10.2014 è operativo l’obbligo di utilizzo dei servizi telematici per la presentazione dei modd. F24 (Entratel / Fisconline / remote / home banking), a prescindere dal possesso o meno della partita IVA.

Tuttavia è possibile continuare a presentare i modelli in formato cartaceo presso banche / poste / Agenti della riscossione fino al 31.12.2014 da parte dei privati che hanno rateizzato i versamenti derivanti dal mod. UNICO 2014.

 

Lunedì 15 dicembre

Iva

Corrispettivi grande distribuzione

Invio telematico dei corrispettivi relativi al mese di novembre da parte delle imprese della grande distribuzione commerciale e di servizi.

Martedì 16 dicembre

Iva

Liquidazione mensile

Liquidazione IVA riferita al mese di novembre e versamento dell’imposta dovuta.

Iva

Dichiarazioni d'intento

Invio telematico della comunicazione dei dati relativi alle dichiarazioni d'intento ricevute, per le quali sono state emesse “per la prima volta” fatture senza IVA registrate per il mese di novembre (soggetti mensili).

Tale termine va inteso quale “termine ultimo” e pertanto la comunicazione può essere inviata anche in un momento antecedente ancorché nel mese non sia stata emessa alcuna fattura connessa con le dichiarazioni d’intento ricevute.

Irpef

Ritenute alla fonte su redditi di lavoro dipendente e assimilati

Versamento delle ritenute operate a novembre relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi e lavoratori a progetto – codice tributo 1004).

Irpef

Ritenute alla fonte su redditi di lavoro autonomo

Versamento delle ritenute operate a novembre per redditi di lavoro autonomo (codice tributo 1040).

Ritenute alla fonte

operate da condomini

Versamento delle ritenute (4%) operate a novembre da parte dei condomini per le prestazioni derivanti da contratti d’appalto/d’opera effettuate nell’esercizio di impresa o attività commerciali non abituali (codice tributo 1019 a titolo di IRPEF, 1020 a titolo di IRES).

Irpef

Altre ritenute alla fonte

Versamento delle ritenute operate a novembre relative a:

  • rapporti di commissione, agenzia, mediazione e rappresentanza di commercio (codice tributo 1038);
  • utilizzazioni di marchi e opere dell'ingegno (codice tributo 1040);
  • contratti di associazione in partecipazione con apporto di lavoro (codice tributo 1040) e con apporto di capitale o misto (codice tributo 1030) se l’ammontare dell’apporto è non superiore al 25% del patrimonio netto dell’associante risultante dall’ultimo bilancio approvato prima della data di stipula del contratto.

Inps

Dipendenti

Versamento dei contributi previdenziali relativi al personale dipendente, per le retribuzioni maturate nel periodo di paga di novembre.

Inps

Gestione separata

Versamento del contributo del 22%, 27,72% o 28,72% da parte dei committenti, sui compensi corrisposti a novembre a collaboratori coordinati e continuativi, lavoratori a progetto, collaboratori occasionali, nonché incaricati alla vendita a domicilio e lavoratori autonomi occasionali (compenso superiore a € 5.000).

Versamento da parte dell'associante del contributo dovuto sui compensi corrisposti a novembre agli associati in partecipazione con apporto esclusivo di lavoro, nella misura del 22%, 27,72% o 28,72% (soggetti non pensionati e non iscritti ad altra forma di previdenza).

Rivalutazione Tfr

Versamento dell’acconto dell’imposta sostitutiva dovuta per il 2014 sulla rivalutazione del Fondo TFR (codice tributo 1712).

Rivalutazione

beni d’impresa

Versamento della terza rata dell’imposta sostitutiva ex Legge n. 147/2013, pari al 12% o 16% della rivalutazione dei beni d’impresa effettuata nel bilancio 2013 e dell’imposta sostitutiva per l’eventuale affrancamento del saldo attivo pari al 10% (il versamento rateale non interessa i soggetti che hanno versato quanto dovuto in unica soluzione entro il 16.6).

Imu

Saldo 2014

Versamento del saldo dell’imposta dovuta per il 2014.

Tasi

Saldo 2014

Versamento, da parte dei proprietari / titolari di altri diritti reali / detentori, dell’imposta dovuta per il 2014, seconda rata o unica soluzione. In particolare, per i Comuni con delibere TASI:

  • pubblicate sul sito Internet www.finanze.it fino al , va versata la seconda rata per qualsiasi tipologia di immobile (abitazione principale e immobili diversi dall’abitazione principale);
  • non pubblicate sul predetto sito Internet entro il 18.9.2014, la TASI va versata in unica soluzione (aliquota 1) per qualsiasi tipologia di immobile.

Lunedì 29 dicembre

Iva comunitaria

Elenchi intrastat mensili

Presentazione in via telematica degli elenchi riepilogativi delle cessioni di beni / servizi resi e degli acquisti di beni / servizi ricevuti, registrati o soggetti a registrazione, relativi a novembre (soggetti mensili).

Iva

Acconto

Versamento dell’acconto IVA per il 2014 da parte dei contribuenti mensili, trimestrali e trimestrali speciali (codice tributo 6013 per mensili, 6035 per trimestrali).

Martedì 30 dicembre

Stampa registri contabili / conservazione elettronica

Stampa dei registri contabili relativi al 2013 da parte di imprese / lavoratori autonomi.

Per i soggetti che adottano la conservazione elettronica è necessario completare il processo di archiviazione sostitutiva (memorizzazione su supporti informatici, apposizione firma digitale e marca temporale). Non è richiesta la stampa su carta dei registri / libri.

Mercoledì 31 dicembre

Inps

Dipendenti

Invio telematico del mod. UNI-EMENS contenente sia i dati contributivi che quelli retributivi relativi al mese di novembre.

L’adempimento interessa anche i compensi corrisposti a collaboratori coordinati e continuativi/lavoratori a progetto, incaricati alla vendita a domicilio, lavoratori autonomi occasionali, nonché associati in partecipazione con apporto esclusivo di lavoro.

Fondi previdenza integrativa

Comunicazione al fondo di previdenza integrativa/compagnia di assicurazione dell’ammontare dei contributi versati e non dedotti nel mod. UNICO o 730/2014, in quanto eccedenti i limiti di deducibilità.

Regime di trasparenza

Opzione

Termine per l’invio telematico all’Agenzia delle Entrate della comunicazione dell’opzione per il regime di trasparenza (triennio 2014-2016) per le società di capitali ex artt. 115 e 116, TUIR.

L’opzione interessa anche le società che hanno adottato tale regime nel triennio 2011-2013 che intendono continuare ad applicarlo nel triennio 2014-2016.

Iva

Elenchi “black list”

Invio telematico della comunicazione delle operazioni, registrate o soggette a registrazione, con operatori aventi sede, residenza o domicilio in Paesi a fiscalità privilegiata per le operazioni registrate o soggette a registrazione, di importo superiore a € 500, relative a novembre (soggetti mensili). A tal fine va utilizzato il quadro BL del Modello di comunicazione polivalente.

Iva

Acquisti da San Marino

Invio telematico della comunicazione degli acquisti (senza IVA) da operatori economici aventi sede a San Marino, annotati a novembre.

A tal fine va utilizzato il quadro SE del Modello di comunicazione polivalente.

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