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Novità fiscali - AGOSTO-SETTEMBRE 2014

02 Settembre 2014

Per tutti i nostri clienti, proponiamo con linguaggio semplice e sintetico, un riepilogo delle ultime novità fiscali ed alcuni commenti relativi ad argomenti di utilità generale.

Ricarico e merce in saldo

Sentenza Corte Cassazione 30.7.2014, n. 17304

In sede di accertamento l’Ufficio non può applicare la percentuale media di ricarico alla merce venduta in saldo. In tal caso, infatti, un “gap elevato tra gli standard e il reddito dichiarato non rende la contabilità inattendibile”.

Decadenza agevolazioni

prima casa

Sentenza Corte Cassazione 29.7.2014, n. 17151

Per evitare la decadenza dalle agevolazioni “prima casa” in caso di cessione della stessa prima del decorso del quinquennio è necessario che entro 1 anno dalla vendita sia acquistata un’altra abitazione “prima casa”. A tal fine, relativamente al nuovo acquisto, non è sufficiente il contratto preliminare, essendo invece necessaria la stipula del rogito.

Richiesta revoca agevolazioni prima casa

Sentenza Corte Cassazione 30.7.2014, n. 17294

Il contribuente che ha fruito illegittimamente delle agevolazioni “prima casa”, non può richiedere la revoca delle stesse (autodenunciandosi), al fine di poter (ri)fruirne in sede di acquisto di un secondo immobile.

Credito d’imposta Art – Bonus

Circolare Agenzia Entrate 31.7.2014, n. 24/E

In merito al credito d’imposta spettante ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a sostegno della cultura e dello spettacolo (c.d. “Art-Bonus”) introdotto dal DL n. 83/2014 sono stati forniti chiarimenti riguardanti:

-   l’ambito soggettivo ed oggettivo;

-   la misura e all’utilizzo del beneficio;

-   gli adempimenti in capo al soggetto erogante e al beneficiario.

Partita IVA errata

cliente estero

Sentenza Corte Cassazione 29.7.2014, n. 17254

L’Ufficio non è legittimato a rettificare l’IVA riferita ad una cessione intraUE al sussistere dei presupposti sostanziali della stessa, ancorché risulti errata l’indicazione in fattura del numero di partita IVA del cliente estero.

Conversione in legge c.d. Decreto Cult-Turismo

DL 31.5.2014, n. 83

È stata pubblicata sulla G.U. 30.7.2014, n. 175 la legge di conversione del c.d. “Decreto Cult-Turismo”. In sede di conversione:

-   il credito per la digitalizzazione è stato esteso anche alle agenzie di viaggio / tour operator c.d. “incoming” ed è stato “anticipato” al triennio 2014 – 2016;

-   è stato istituito uno “bonus mobili” per il settore turistico;

-   è stato previsto uno credito d’imposta a favore delle sale cinematografiche in presenza di specifici requisiti.



COMMENTI

LE NOVITà DeL DECRETO COMPETITIVITà

Recentemente è stato convertito in legge il DL n. 91/2014, c.d. “Decreto Competitività” nell’ambito del quale sono contenute una serie di disposizioni agevolative, di seguito esaminate.

Bonus SETTORE AgricolO

Al fine di “… rilanciare il comparto agricolo, quale parte trainante dell'economia nazionale, e la competitività del medesimo settore, incidendo in particolar modo sullo sviluppo del «made in Italy» …”, è confermato il riconoscimentodi 2 crediti d’imposta a favore delle imprese del comparto agricolo per investimenti finalizzati allo sviluppo del commercio elettronico, di nuovi prodotti e della cooperazione di filiera.

Credito e-commerce

Il credito d’imposta “per la realizzazione e l’ampliamento di infrastrutture informatiche finalizzate al potenziamento del commercio elettronico” (c.d. “e-commerce”) è pari al 40% delle spese sostenute, fino ad un massimo di € 50.000.

Bonussviluppo nuovi prodotti

Il credito d’imposta per “incentivare la creazione di nuove reti di imprese ovvero lo svolgimento di nuove attività da parte di reti di imprese già esistenti”:

  • spetta con riferimento alle spese relative:

-   a nuovi investimenti sostenuti per lo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie;

-   alla cooperazione di filiera.

  • è pari al 40% delle spese sostenute, fino ad un massimo di € 400.000.

Soggetti interessati

Come accennato, i predetti crediti sono riconosciuti in capo alle:

  • imprese che producono prodotti agricoli, nonché, come previsto in sede di conversione, della pesca e dell’acquacoltura, di cui all’Allegato I del Trattato UE che contiene il seguente elenco:

-    animali vivi

-    carni e frattaglie commestibili

-    pesci, crostacei e molluschi

-    latte e derivati del latte; uova di volatili; miele naturale

-    budella, vesciche e stomachi di animali, interi o in pezzi, esclusi quelli di pesci

-    prodotti di origine animale, non nominati né compresi altrove; animali morti, non atti all'alimentazione umana

-    piante vive e prodotti della floricoltura

-    legumi, ortaggi, piante, radici e tuberi, mangerecci

-    frutta commestibile; scorze di agrumi e di meloni

-    caffè, tè e spezie, escluso il matè

-    cereali Prodotti della macinazione; malto; amidi e fecole; glutine; inulina

-    semi e frutti oleosi; semi, sementi e frutti diversi; piante industriali e medicinali; paglie e foraggi

-    pectina

-    strutto ed altri grassi di maiale pressati o fusi; grasso di volatili pressato o fuso

-    sevi (della specie bovina, ovina e caprina) greggi o fusi, compresi i sevi detti «primo sugo»

-    stearina solare; oleo-stearina; olio di strutto e oleomargarina non emulsionata, non mescolati né altrimenti preparati

-    grassi e oli di pesci e di mammiferi marini, anche raffinati

-    oli vegetali fissi, fluidi o concreti, greggi, depurati o raffinati

-    grassi e oli animali o vegetali idrogenati anche raffinati, ma non preparati

-    margarina, imitazioni dello strutto e altri grassi alimentari preparati

-    residui provenienti dalla lavorazione delle sostanze grasse, o delle cere animali o vegetali

-    preparazioni di carni, di pesci, di crostacei e di molluschi

-    zucchero di barbabietola e di canna, allo stato solido

-    altri zuccheri; sciroppi; succedanei del miele, anche misti con miele naturale; zuccheri e melassi, caramellati

-    melassi, anche decolorati

-    zuccheri, sciroppi e melassi aromatizzati o coloriti (compreso lo zucchero vanigliato, alla vaniglia o alla vaniglina), esclusi i succhi di frutta addizionati di zucchero in qualsiasi proporzione

-    cacao in grani anche infranto, greggio o torrefatto

-    gusci, bucce, pellicole e cascami di cacao

-    preparazioni di ortaggi, di piante mangerecce, di frutti e di altre piante o parti di piante

-    mosti di uva parzialmente fermentati anche mutizzati con metodi diversi dall'aggiunta di alcole

-    vini di uve fresche; mosti di uve fresche mutizzati con l'alcole (mistelle)

-    sidro, sidro di pere, idromele ed altre bevande fermentate

-    alcole etilico, denaturato o no, di qualsiasi gradazione, ottenuto a partire da prodotti agricoli compresi nell'allegato I, ad esclusione di acquaviti, liquori ed altre bevande alcoliche, preparazioni alcoliche composte (dette estratti concentrati) per la fabbricazione di bevande

-    aceti commestibili e loro succedanei commestibili

-    residui e cascami delle industrie alimentari; alimenti preparati per gli animali

-    tabacchi greggi o non lavorati; cascami di tabacco

-    sughero naturale greggio e cascami di sughero; sughero frantumato, granulato o polverizzato

-    lino greggio, macerato, stigliato, pettinato o altrimenti preparato, ma non filato; stoppa e cascami (compresi gli sfilacciati)

-    canapa (Cannabis sativa) greggia, macerata, stigliata, pettinata o altrimenti preparata, ma non filata; stoppa e cascami (compresi gli sfilacciati)

  • piccole e medie imprese ai sensi del Regolamento UE n. 800/2008, “che producono prodotti agroalimentari, della pesca e dell’acquacoltura, non ricompresi nel predetto Allegato I”.
 

In base all’art. 2 dell’Allegato I al citato Regolamento è considerata PMI l’impresa che occupa meno di 250 persone, con fatturato annuo non superiore a € 50 milioni e/o il cui totale di bilancio non supera € 43 milioni. In particolare è definita:

-    “microimpresa” quella che occupa meno di 10 persone e con fatturato annuo e/o totale di bilancio annuo non superiore a € 2 milioni;

-    “piccola impresa” quella che occupa meno di 50 persone e con fatturato annuo e/o totale di bilancio annuo non superiore a € 10 milioni.

Per le grandi imprese il beneficio è applicabile con le regole c.d. “de minimis” (fino a € 200.000 se impresa di trasformazione di prodotti agricoli, € 15.000 se impresa di produzione primaria).

I crediti in esame spettano alle imprese “anche se costituite in forma cooperativa o riunite in consorzi” (nel Decreto originario tale previsione riguardava solo le imprese dell’e-commerce).

Periodi di riconoscimento del credito

I predetti crediti d’imposta sono riconosciuti per le spese sostenute nel periodo d’imposta in corso al 31.12.2014 e nei 2 successivi (generalmente, quindi, per il triennio 2014 – 2016).

Modalità di utilizzo

I crediti in esame sono utilizzabili esclusivamente in compensazione tramite il mod. F24 e inoltre:

  • non sono tassati ai fini IRPEF / IRES e non sono soggetti ad IRAP;
  • vanno indicati nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui sono concessi;
  • non rilevano ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi e dei componenti negativi ex artt. 61 e 109, comma 5, TUIR.

Si precisa che l’operatività delle agevolazioni in esame è subordinata all’emanazione di un apposito DM da parte del Ministero delle politiche agricole, di concerto con il MISE e il MEF da adottare entro il 23.8.2014 (60 giorni dalla data di entrata in vigore del Decreto in esame) che dovrà definire le condizioni, i termini e le modalità di applicazione dei suddetti crediti “anche con riguardo alla fruizione … al fine del rispetto del previsto limite di spesa e al relativo monitoraggio”.

Assunzione giovani lavoratori agricoli e riduzione costo lavoro

È confermato il riconoscimento di 2 incentivi per gli imprenditori agricoli che danno occupazione a giovani lavoratori, in considerazione della“straordinaria necessità ed urgenza di adottare … misure per sostenere le imprese agricole condotte dai giovani anche incentivando l’assunzione a tempo indeterminato o, comunque, la stabilizzazione dei giovani in agricoltura”.

Incentivo assunzione giovani lavoratori agricoli

È prevista la possibilità per i datori di lavoro agricoli di fruire diun incentivo, pari a 1/3 della retribuzione lorda imponibile ai fini previdenziali con riguardo alle assunzioni effettuate nel periodo 1.7.2014 30.6.2015, di soggetti:

  • tra i 18 e i 35 anni di età;
  • senza un lavoro regolarmente retribuito da almeno 6 mesi e senza un diploma di istruzione secondaria di secondo grado;

tramite contratti a tempo indeterminato ovvero determinato con durata almeno triennale.

 

In caso di contratto a tempo determinato è necessario che lo stesso assicuri un minimo di 102 giornate lavorate all’anno e sia redatto in forma scritta.

Le predette assunzioni devono inoltre comportare un incremento occupazionale netto calcolato sulla base della differenza tra il numero di giornate lavorate negli anni successivi all’assunzione e il numero di giornate lavorate nell’anno precedente l’assunzione.

 

I dipendenti con contratto a tempo parziale sono computati in base al rapporto tra le ore pattuite e l’orario normale dei lavoratori a tempo pieno.

Con riguardo alle modalità di utilizzo del predetto incentivo, il comma 5 dispone che lo stesso è riconosciuto al datore di lavoro “unicamente mediante compensazione dei contributi” secondo le seguenti modalità:

  • per le assunzioni a tempo determinato, 6 mensilità a decorrere dal completamento del primo anno di assunzione, 6 a decorrere dal completamento del secondo anno, 6 dal completamento del terzo;
    • per le assunzioni a tempo indeterminato, 18 mensilità a decorrere dal completamento del diciottesimo mese dal momento dell’assunzione (nel testo originario del Decreto la decorrenza era prevista dal completamento del primo anno di assunzione).

In sede di conversione è stato introdotto un limite massimo all’incentivo in esame, prevedendo che il valore annuo dello stesso non può superare, per ciascun lavoratore assunto l’importo pari a:

  • € 3.000 per i lavoratori assunti a tempo determinato;
  • € 5.000 per i lavoratori assunti a tempo indeterminato.
 

Le modalità attuative della disposizione in esame saranno definite prossimamente dall’INPS.

Riduzione cuneo IRAP

Dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2013 (generalmente dal 2014) e previa autorizzazione della Commissione UE, per i produttori agricoli nonché, per effetto dell’integrazione effettuata in sede di conversione, per le società agricole ex art. 2, D.Lgs. n. 99/2004, è prevista l’applicazione, nella misura del 50%, delle deduzioni Irap, attualmente riconosciute per i lavoratori a tempo indeterminato, anche ai lavoratori agricoli stagionali purché:

  • impiegati per almeno 150 giorni all’anno;
    • con contratto di durata non inferiore a 3 anni.
 

La predetta agevolazione non può essere considerata al fine della determinazione dell’acconto 2014 calcolato con il metodo previsionale.

Detrazione affitto terreni agricoli a giovani e altre misure fiscali

Detrazione affitto terreni agricoli

È confermata l’introduzione all’art. 16, TUIR del nuovo comma 1-quinquies.1, che prevede una detrazione pari al 19% delle spese sostenute per i canoni di affitto dei terreni agricoli nel limite di € 80 per ettaro locato e fino a un massimo di € 1.200 all’anno.

Per effetto di quanto introdotto in sede di conversione:

  • deve trattarsi di terreni agricoli locati diversi da quelli di proprietà dei genitori;
  • il contratto di affitto deve essere redatto in forma scritta.

L’agevolazione trova applicazione a decorrere dal 2014 (non può essere considerata al fine della determinazione dell’acconto Irpef 2014) espetta esclusivamente ai coltivatori diretti / IAP di età inferiore a 35 anni, iscritti nella previdenza agricola.

 

L’agevolazione è subordinata al rispetto della disciplina c.d. “de minimis” degli aiuti di Stato.

Abrogazione reddito forfettario terreni incolti

È confermata l’abrogazione dell’art. 31, comma 1, TUIR che così dispone(va):

“Se un fondo rustico costituito per almeno due terzi da terreni qualificati come coltivabili a prodotti annuali non sia stato coltivato, neppure in parte, per un’intera annata agraria e per cause non dipendenti dalla tecnica agraria, il reddito dominicale, per l’anno in cui si è chiusa l’annata agraria, si considera pari al 30 per cento di quello determinato a norma dei precedenti articoli”.

È quindi preclusa la possibilità di determinare il reddito dominicale in via “forfettaria” nel caso di mancata coltivazione del terreno per un’intera annata agraria.

Rivalutazione reddito dominicale e agrario

È confermata la modifica dell’art. 1, comma 512, Finanziaria 2013 che, come noto, ha disposto, per il triennio 2013-2015, la rivalutazione dei redditi dei terreni nella misura del 15% ovvero per i terreni posseduti da coltivatori diretti / IAP iscritti nella previdenza agricola del 5%.

La rivalutazione è ora fissata nelle seguenti misure:

Anno

Misura rivalutazione

2013/2014

15%

2015

30%

2016

7%

Per i terreni non coltivati posseduti da coltivatori diretti / IAP è confermata la misura della rivalutazione (5%) per il 2013-2014, mentre è incrementata al 10% per il 2015.

Tale disposizione va considerata al fine della determinazione dell’acconto Irpef 2015-2016.

TRATTAMENTO IVA CONTRIBUTO PER RECUPERO PNEUMATICI FUORI USO

In sede di conversione è stato previsto che il contributo per il recupero dei penumatici fuori uso (PFU) costituisce parte integrante del corrispettivo di vendita e lo stesso:

  • va assoggettato ad IVA;
  • va indicato in fatturain modo chiaro e distinto”.

Inoltre, è stabilito che il produttore / importatore applicano il contributo vigente alla data di immissione del penumatico sul mercato nazionale del ricambio; lo stesso rimane invariato in tutte le successive fasi della commercializzazione.

Ciascun rivenditore deve indicare in fatturain modo chiaro e distintoil contributo pagato al momento dell’acquisto.

COOPERATIVE DI CONSUMO

Tassazione utili

Per le cooperative di consumo e loro consorzi:

  • è prevista la non concorrenza alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte dirette della quota di utili destinata ad aumento del capitale sociale nei limiti e alle condizioni di cui al Regolamento UE n. 1407/2013. Si rammenta che per la generalità delle cooperative, ai sensi del comma 3 dell’art. 7, Legge n. 59/92, l’aumento del capitale sociale non concorre alla formazione del reddito imponibile nei limiti di cui al comma 1 del citato art. 7 (variazioni dell'indice ISTAT calcolate per il periodo corrispondente a quello dell’esercizio in cui gli utili sono stati prodotti);
  • è stabilita nella misura del 23% l’esenzione da tassazione della quota di utili netti annuali, a condizione che la stessa sia destinata ad una riserva indivisibile prevista dallo statuto. Detta misura riguarda le coop a mutualità non prevalente. Per le coop di consumo a mutualità prevalente l’esenzione è fissata nella misura del 45%.

Rimane ferma la disposizione di cui all’art. 6, comma 1, DL n. 63/2002 in base alla quale l’utile accantonato a riserva obbligatoria (legale) è tassato nella misura del 10%.

Le novità in esame sono applicabili a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 21.8.2014 (data di entrata in vigore della legge di conversione), ossia, in generale, dal 2015.

Ipotesi di esclusione dei soci

Con un apposito Decreto del Ministero dello Sviluppo economico, da adottare entro il 19.9.2014 (30 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione) saranno:

  • stabilire le misure che le cooperative di consumo con un numero di soci superiore a 100.000 dovranno adottare per migliorare il coinvolgimento dei soci nei processi decisionali della società;
  • individuati i casi di esclusione ex art. 2533, C.c. del socio che non ha tenuto alcun rapporto sociale / economico con la cooperativa, nel rispetto di quanto previsto dallo statuto, per un periodo di almeno 1 anno.
 

Le cooperative, entro il 31.12.2015, dovranno adeguare il proprio statuto alle disposizioni di cui al citato Decreto.

Bonus acquisto beni strumentali – “tremonti-quater”

È confermato il riconoscimento dell’incentivo per gli investimenti realizzati da titolari di reddito d’impresa (ditte individuali, società di persone, società di capitali, cooperative) in beni strumentali nuovi.

In considerazione delle analogie con i precedenti benefici, l’agevolazione in esame può essere definita “Tremonti-quater”.

Soggetti interessati

L’agevolazione spetta ai soggetti titolari di reddito d’impresa, compresi coloro che hanno iniziato l’attività:

  • da meno di 5 anni alla data del 25.6.2014, anche se con durata dell’attività inferiore a 5 anni;
    • dal 26.6.2014.

Soggetti “titolari di attività industriali”

I soggetti “titolari di attività industriali” a rischio di incidenti sul lavoro, ex D.Lgs. n. 334/99, possono fruire dell’incentivo “solo se è documentato l'adempimento degli obblighi e delle prescrizioni di cui al citato decreto”.

Spese agevolabili

Il beneficio in esame è riconosciuto per gli investimenti:

  • di importo superiore a € 10.000 (per singolo bene);
  • effettuati dal 25.6.2014 al 30.6.2015;
  • in beni nuovi strumentali compresi nella divisione 28 della tabella Ateco 2007 ossia:

MACCHINE DI IMPIEGO GENERALE

Motori a combustione interna (esclusi i motori destinati ai mezzi di trasporto su strada e ad aeromobili)

Pistoni, fasce elastiche, carburatori e parti simili   motori a combustione interna

Turbine e turboalternatori (incluse parti e accessori)

Apparecchiature fluidodinamiche

Altre pompe e compressori

Altri rubinetti e valvole

Organi di trasmissione (esclusi quelli idraulici e quelli per autoveicoli, aeromobili e motocicli)

Cuscinetti a sfere

ALTRE MACCHINE DI IMPIEGO GENERALE

Forni, fornaci e bruciatori

Caldaie per riscaldamento

Altri sistemi per riscaldamento

Ascensori, montacarichi e scale mobili

Gru, argani, verricelli a mano e a motore, carrelli trasbordatori, carrelli elevatori e piattaforme girevoli

Carriole

Altre macchine e apparecchi di sollevamento e movimentazione

Cartucce toner

Macchine ed altre attrezzature per ufficio (esclusi computer e periferiche)

Utensili portatili a motore

Attrezzature di uso non domestico per la refrigerazione e la ventilazione; di condizionatori domestici fissi

Bilance e di macchine automatiche per la vendita e la distribuzione (incluse parti staccate e accessori)

Macchine e apparecchi per le industrie chimiche, petrolchimiche e petrolifere (incluse parti e accessori)

Macchine automatiche per la dosatura, la confezione e per l'imballaggio (incluse parti e accessori)

Apparecchi per depurare e filtrare liquidi e gas per uso non domestico

Macchine per la pulizia (incluse le lavastoviglie) per uso non domestico

Livelle, metri doppi a nastro e utensili simili, strumenti di precisione per meccanica (esclusi quelli ottici)

Altro materiale meccanico e di altre macchine di impiego generale nca

MACCHINE PER L’AGRICOLTURA E LA SILVICOLTURA

Trattori agricoli

Altre macchine per l'agricoltura, la silvicoltura e la zootecnia

MACCHINE PER LA FORMATURA DEI METALLI E DI ALTRE MACCHINE UTENSILI

Macchine utensili per la formatura dei metalli (incluse parti e accessori ed escluse le parti intercambiabili)

Macchine per la galvanostegia

Altre macchine utensili (incluse parti e accessori) nca

ALTRE MACCHINE PER IMPIEGHI SPECIALI

Macchine per la metallurgia (incluse parti e accessori)

Macchine per il trasporto a cassone ribaltabile per impiego specifico in miniere, cave e cantieri

Altre macchine da miniera, cava e cantiere (incluse parti e accessori)

Macchine per l'industria alimentare, delle bevande e del tabacco (incluse parti e accessori)

Macchine tessili, di macchine e di impianti per il trattamento ausiliario dei tessili, di macchine per cucire e per maglieria (incluse parti e accessori)

Macchine e apparecchi per l'industria delle pelli, del cuoio e delle calzature (incluse parti e accessori)

Apparecchiature e di macchine per lavanderie e stirerie (incluse parti e accessori)

Macchine per l'industria della carta e del cartone (incluse parti e accessori)

Macchine per l'industria delle materie plastiche e della gomma (incluse parti e accessori)

Macchine per la stampa e la legatoria (incluse parti e accessori)

Robot industriali per usi molteplici (incluse parti e accessori)

Apparecchi per istituti di bellezza e centri di benessere

Apparecchiature per il lancio di aeromobili, catapulte per portaerei e apparecchiature simili

Giostre, altalene ed altre attrezzature per parchi di divertimento

Apparecchiature per l'allineamento e il bilanciamento delle ruote; altre apparecchiature per il bilanciamento

Altre macchine ed attrezzature per impieghi speciali nca (incluse parti e accessori)

 

Le strutture, cui gli investimenti sono destinati, devono essere ubicate in Italia.

Determinazione dell’agevolazione

L’agevolazione consiste in un credito d’imposta pari al 15% delle spese sostenute in eccedenza rispetto alla media degli investimenti nei suddetti beni strumentali realizzati nei 5 periodi d’imposta precedenti, con facoltà di escludere dal calcolo della media il periodo in cui l’investimento è stato maggiore.

 

Il credito spetta con riguardo al valore complessivo degli investimenti realizzati in ciascun periodo d'imposta.

Il credito d’imposta è ripartito in 3 quote annuali di pari importo la prima delle quali utilizzabile a decorrere dall’1.1 del secondo periodo d’imposta successivo a quello in cui è stato effettuato l’investimento (ad esempio, per gli investimenti 2014, dall’1.1.2016).

Soggetti che hanno iniziato l’attività da meno di 5 anni

Per i soggetti che hanno iniziato l’attività da meno di 5 anni alla data del 25.6.2014 va considerata la media degli investimenti nei suddetti beni strumentali realizzati nei periodi d'imposta precedenti a quello in corso al 25.6.2014 o a quello successivo, con la facoltà di escludere dal calcolo della media il periodo in cui l’investimento è stato maggiore.

Modalità di utilizzo del credito

Il credito è utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite il mod. F24 e non è soggetto al limite annuale pari a € 250.000 ex art. 1, comma 53, Legge n. 244/2007. Inoltre:

  • non è tassato ai fini IRPEF / IRES e non è soggetto ad IRAP;
  • va indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di riconoscimento e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta successivi nei quali lo stesso è utilizzato;
    • non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi e dei componenti negativi ex artt. 61 e 109, comma 5, TUIR.

Cause di decadenza

Il bonus è revocato in caso di:

  • cessione a terzi
  • trasferimento dei beni agevolati, entro il 31.12 del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, in strutture produttive fuori del territorio italiano, anche se appartenenti al beneficiario dell’agevolazione.

In caso di indebita fruizione il credito:

  • va restituito entro il termine per il versamento a saldo dell'imposta sui redditi dovuta per il periodo d’imposta in cui si è verificata la decadenza;
  • è recuperato dall’Agenzia delle Entrate maggiorato di interessi e sanzioni.

Trasformazione eccedenza ace in credito d’imposta ai fini irap

È prevista la possibilità, per la generalità dei beneficiari dell’agevolazione, di fruire di un credito d’imposta commisurato all’eccedenza ACE non utilizzata per incapienza del reddito complessivo.

Tale credito va:

  • utilizzato in diminuzione dell’IRAP;
  • ripartito in 5 quote annuali di pari importo;
  • quantificato applicando all’eccedenza ACE il 27,5% per l’IRES ovvero le aliquote per scaglioni per l’IRPEF.

La possibilità di utilizzare tale agevolazione decorre dal periodo d’imposta in corso al 31.12.2014 ed è alternativa al riporto dell’eccedenza ai periodi d’imposta successivi.

Nuova misura del capitale sociale (minimo) delle spa

È confermata la modifica all’art. 2327, C.c. per effetto della quale il capitale sociale minimo per la costituzione di spa / sapa passa da € 120.000 a € 50.000, con possibilità per le società già esistenti di adeguarsi al nuovo limite previa specifica modifica statutaria.

Nomina del collegio sindacale / revisore nelle srl

È confermata l’abrogazione del comma 2 dell’art. 2477, C.c., con la conseguenza che l’obbligo di nomina del Collegio sindacale / revisore di una srl non è più collegato all’entità del capitale sociale.

Di fatto la presenza dell’organo di controllo è ora obbligatoria soltanto qualora:

  • per 2 esercizi consecutivi siano stati superati 2 dei 3 limiti previsti dall’art. 2435-bis, ossia le soglie il cui superamento comporta la redazione del bilancio in forma ordinaria;
  • la società è tenuta alla redazione del bilancio consolidato;
  • la società controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti.

Tale modifica si riflette anche sull’obbligo di nomina dell’organo di controllo delle cooperative, stante il richiamo al citato art. 2477 contenuto nell’art. 2543, C.c.

In sede di conversione è stato disposto che il venir meno dell’obbligo di nomina del Collegio sindacale / revisore costituisce giusta causa di revoca.

Iscrizione nel Registro delle Imprese

In sede di conversione, “al fine di accelerare … le procedure finalizzate all’avvio delle attività economiche …”, è stata prevista, nei confronti dalle società diverse dalle spa, l’scrizione immediata nel Registro delle Imprese, richiesta in base ad un atto pubblico / scrittura privata autenticata, ferma restando la cancellazione d’ufficio in caso di insussistenza delle condizioni richieste.

CERTIFICAZIONE CREDITI NEI CONFRONTI DELLA P.A.

A seguito della modifica, apportata in sede di conversione, il termine previsto dall’art. 37, DL n. 66/2014, entro il quale presentare l’istanza di certificazione dei crediti vantati nei confronti della P.A. è stato differito dal 31.8.2014 al 31.10.2014.

CONCORSI E MANIFESTAZIONI A PREMIO

Con l’introduzione, in sede di conversione, della nuova lett. c-bis all’art. 6, comma 1, DPR n. 430/2001, non rientrano tra i concorsi e le manifestazioni a premio, per i quali sono applicabili le specifiche disposizioni in ambito fiscale, le manifestazioni nelle quali, a fronte di una determinata spesa, con o senza soglia d’ingresso, i premi sono costituiti da buoni utilizzabili su una spesa successiva nello stesso punto vendita che ha emesso i buoni o in un altro punto vendita facente parte della medesima insegna / ditta.

tariffe incentivanti elettricità impianti fotovoltaici

Sono confermate le modifiche ai sistemi di incentivazione previsti per la produzione di energia elettrica da impianti solari fotovoltaici, previste al fine di “ottimizzare la gestione dei tempi di raccolta ed erogazione degli incentivi e favorire una migliore sostenibilità nella politica di supporto alle energie rinnovabili”.

In particolare, i titolari di impianti fotovoltaici di potenza nominale superiore a 200 kW subiranno, dall’1.1.2015, una riduzione della tariffa incentivante. In sede di conversione è stato specificato che la rimodulazione della tariffa avviene in base alla scelta, da comunicare al GSE entro il 30.11.2014. È possibile scegliere 1 delle seguenti opzioni:

  1. erogazione della tariffa per un periodo di 24 anni (decorrente dall’entrata in esercizio degli impianti), modulata in funzione del periodo residuo. La predetta percentuale di riduzione, basata sugli anni che rimangono all’impianto per esaurire il periodo di 20 anni di incentivazione, è la seguente:

Periodo residuo (anni)

Percentuale di riduzione dell’incentivo

12

25%

13

24%

14

22%

15

21%

16

20%

17

19%

18

18%

oltre 19

17%

  1. rimodulazione della tariffa, fermo restando il periodo ventennale, con fruizione di un incentivo ridotto rispetto all’attuale nel primo periodo di fruizione e di un incentivo incrementato nella stessa misura nel secondo periodo di fruizione. Le percentuali di rimodulazione saranno fissate dal Ministero dello Sviluppo economico con un apposito Decreto;
  2. riduzione della tariffa, fermo restando il periodo ventennale, di una quota percentuale dell’incentivo riconosciuto al 25.6.2014 (data di entrata in vigore del Decreto), per la durata residua del periodo di incentivazione, secondo le seguenti quantità:

Impianto

Percentuale di riduzione dell’incentivo

da € 200 kW a 500 kW

6%

da 500 kW a 900 kW

7%

superiore a 900 kW

8%

In assenza di comunicazione il GSE applica quest’ultima opzione.

 

Nel caso di tariffe onnicomprensive erogate ai sensi del DM 5.7.2012 le suddette riduzioni si applicano alla sola componente incentivante.

Dal secondo semestre 2014 le tariffe incentivanti sono erogate in rate mensili costanti in misura pari al 90% della “produttività media annua stimata” dell’impianto, con conguaglio entro il 30.6 dell’anno successivo.

È inoltre previsto che le Regioni e gli Enti locali avranno il compito di adeguare, se necessario, ciascuno per la parte di competenza, alla durata dell’incentivo rimodulata, la validità temporale dei permessi rilasciati, comunque denominati, per la costruzione e l’esercizio degli impianti fotovoltaici ricadenti nel campo di applicazione della norma in esame.

In sede di conversione ai soggetti beneficiari degli incentivi per la produzione di energia da fonti rinnovabili è riconosciuta la possibilità di cedere una quota degli stessi, fino all’80%, ad un acquirente “selezionato tra i primari operatori finanziari europei”, che subentra nel diritto alla relativa percezione.

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