LEGGE DI BILANCIO 2025 – PRINCIPALI MISURE
Si evidenziano le principali misure previste dalla Legge di bilancio 2025 (L. 207/2024).
SCAGLIONI DI REDDITO E ALIQUOTE IRPEF
Con sostituzione del co. 1 dell’art. 11, TUIR, è disposto che l’Irpef lorda è determinata applicando al reddito complessivo, al netto degli oneri deducibili indicati nell’art. 10, le seguenti aliquote per scaglioni di reddito:
SCAGLIONI DI REDDITO |
ALIQUOTE |
fino a € 28.000 |
23% |
oltre € 28.000 e fino a € 50.000 |
35% |
oltre € 50.000 |
43% |
ULTERIORI MODIFICHE:
- viene innalzata da € 1.880 a € 1.955 la detrazione prevista dall’art. 13, co. 1, lett. a), del TUIR, fino a € 15.000 di reddito complessivo per i titolari di redditi di lavoro dipendente (esclusi i redditi da pensione) e di taluni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente;
- per sterilizzare l’effetto dell’aumento delle detrazioni per lavoro dipendente previste per i redditi fino a € 15.000, viene modificato l’art. 1, co. 1, 1° periodo, del D.L. 3/2020, prevedendo che l’importo da prendere in considerazione per valutare il rispetto del limite previsto dalla disposizione ai fini della spettanza del trattamento integrativo venga diminuita dell’importo di € 75 rapportato al periodo di lavoro nell’anno.
SOMMA E ULTERIORE DETRAZIONE PER I LAVORATORI DIPENDENTI
Ai titolari di reddito di lavoro dipendente di cui all’art. 49 del TUIR, con esclusione dei redditi da pensione, aventi un
- reddito complessivo non superiore a € 20.000 è riconosciuta una somma, che non concorre alla formazione del reddito, determinata applicando al reddito di lavoro dipendente del contribuente la percentuale (per individuare quella applicabile, il reddito di lavoro dipendente è rapportato all'intero anno) corrispondente di seguito indicata:
7,1% |
se il reddito di lavoro dipendente non è superiore a € 8.500 |
5,3% |
se il reddito di lavoro dipendente è superiore a € 8.500 ma non a € 15.000 |
4,8% |
se il reddito di lavoro dipendente è superiore a € 15.000 |
- reddito complessivo superiore a € 20.000spetta un'ulteriore detrazione dall'imposta lorda, rapportata al periodo di lavoro, di importo pari:
REDDITO COMPLESSIVO |
ULTERIORE DETRAZIONE |
superiore a € 20.000 ma non a € 32.000 |
€ 1.000 |
superiore a € 32.000 ma non a € 40.000 |
€ 1.000 x [(€ 40.000 – Reddito complessivo) / € 8.000] |
SOMMA E DETRAZIONE |
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Sostituti d’imposta |
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Redditi rilevanti |
Ai fini della determinazione del reddito complessivo e del reddito di lavoro dipendente rileva anche la quota esente del reddito agevolato ai sensi:
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Reddito complessivo |
è assunto al netto del reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze. |
RIORDINO DELLE DETRAZIONI
L’art. 16-ter aggiunto al TUIR prevede che, fermi restando gli specifici limiti previsti da ciascuna norma agevolativa, per i soggetti con reddito complessivo superiore a € 75.000
- gli oneri e le spese per i quali il TUIR o altre disposizioni normative prevedono una detrazione dall'imposta lorda, considerati complessivamente,
- sono ammessi in detrazione fino all'ammontare calcolato moltiplicando l'importo base in corrispondenza del reddito complessivo del contribuente per il coefficiente in corrispondenza del numero di figli, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti e i figli adottivi, affiliati o affidati, presenti nel nucleo familiare del contribuente e fiscalmente a carico.
Importo base |
è pari a:
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Coefficiente da utilizzare |
è pari a:
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Reddito complessivo |
è assunto al netto del reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze. |
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Reddito complessivo superiore a € 75.000 e non superiore a € 100.000 |
Reddito complessivo superiore a € 100.000 |
Nucleo familiare |
Livello massimo di detrazioni |
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senza figli fiscalmente a carico |
€ 14.000 x 0,50 = € 7.000 |
€ 8.000 x 0,50 = € 4.000 |
un figlio fiscalmente a carico |
€ 14.000 x 0,70 = € 9.800 |
€ 8.000 x 0,70 = € 5.600 |
2 figli fiscalmente a carico |
€ 14.000 x 0,85 = € 11.900 |
€ 8.000 x 0,85 = € 6.800 |
più di 2 figli fiscalmente a carico o almeno un figlio disabile fiscalmente a carico |
€ 14.000 x 1 = € 14.000 |
€ 8.000 x 1 = € 8.000 |
Sono esclusi dal computo dell’ammontare complessivo degli oneri e delle spese, effettuato ai fini dell’applicazione del limite, i seguenti oneri e spese:
- le spese sanitarie detraibili ai sensi dell'art. 15, co. 1, lett. c);
- le somme investite nelle start-up innovative, detraibili ex artt. 29 e 29-bis del D.L. 179/2012;
- le somme investite nelle PMI innovative, detraibili ex art. 4, co. 9, 2° parte, e co. 9-ter, del D.L. 3/2015.
Ai fini del computo dell’ammontare complessivo degli oneri e delle spese per i quali il TUIR o altre disposizioni normative prevedono una detrazione dall’imposta lorda, per le spese detraibili ai sensi dell’art. 16-bis del TUIR (detrazione delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici) ovvero di altre disposizioni normative, la cui detrazione è ripartita in più annualità, rilevano le rate di spesa riferite a ciascun anno.
ONERI E SPESE ESCLUSI DAL SUDDETTO COMPUTO:
- gli oneri detraibili sostenuti in dipendenza di prestiti o mutui contratti fino al 31/12/2024, ai sensi:
- dell'art. 15, co. 1, lett. a), del TUIR: interessi passivi e relativi oneri accessori (incluse quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione) in dipendenza di prestiti/mutui agrari di ogni specie, nei limiti dei redditi dei terreni dichiarati;
- dell'art. 15, co. 1, lett. b), del TUIR: interessi passivi e relativi oneri accessori (incluse quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione) in dipendenza di mutui garantiti da ipoteca su immobili contratti per l'acquisto dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale entro un anno dall'acquisto stesso, per un importo non superiore a € 4.000;
- dell'art. 15, co. 1-ter, del TUIR: importo pari al 19% dell'ammontare complessivo non superiore a 5 milioni di lire degli interessi passivi e relativi oneri accessori, nonché delle quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione, in dipendenza di mutui contratti e garantiti da ipoteca, per la costruzione dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale;
- i premi di assicurazione detraibili ai sensi dell'art. 15, co. 1, lett. f) e f-bis), del TUIR, sostenuti in dipendenza di contratti stipulati fino al 31/12/2024;
- le rate delle spese detraibili ai sensi dell’art. 16-bis del TUIR ovvero di altre disposizioni normative sostenute fino al 31/12/2024.
DETRAZIONI PER FAMILIARI A CARICO
Si interviene sull’art. 12 (Detrazioni per carichi di famiglia) del TUIR:
- co. 1, lett. c), 1° periodo: la detrazione per carichi di famiglia spettante con riferimento ai figli a carico è riconosciuta nella misura di € 950,00 per ciascun figlio, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, i figli adottivi, affiliati o affidati, e i figli conviventi del coniuge deceduto, di età ≥ a 21 anni ma inferiore a 30 anni, nonché per ciascun figlio di età ≥ a 30 anni con disabilità accertata ai sensi dell'art. 3 della L. 104/1992;
- co. 1, lett. d), 1° periodo: la detrazione riconosciuta per i familiari conviventi, pari a € 750,00, per ciascun soggetto, da ripartire pro quota tra coloro che hanno diritto alla detrazione, è limitata ai soli ascendenti conviventi con il contribuente;
- co. 2-bis (NEW): le detrazioni per familiari a carico non spettano ai contribuenti che non sono cittadini italiani o di uno Stato membro dell’UE o di uno Stato aderente all’Accordo sullo Spazio economico europeo in relazione ai familiari residenti all’estero.
REGIME FORFETARIO
Viene elevata, per l’anno 2025, da € 30.000 a € 35.000 la soglia di redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente superata la quale è precluso l’accesso al regime forfetario.
DETRAZIONE SPESE SCOLASTICHE
Con modifica della lett. e-bis), co. 1, art. 15, TUIR, è disposto l’innalzamento, a regime, a € 1.000 per alunno o studente delle spese detraibili per la frequenza di scuole dell’infanzia del 1° ciclo d’istruzione e della scuola secondaria di 2° grado.
IMPOSTA SUI SERVIZI DIGITALI
Si interviene sulle seguenti diposizioni dell’art. 1 della Legge di bilancio 2019:
- (sostituito): prevede che s
- realizzano, singolarmente o a livello di gruppo, ricavi derivanti dai seguenti servizi digitali:
ü veicolazione su un’interfaccia digitale di pubblicità mirata agli utenti della medesima interfaccia (pubblicità online)
ü messa a disposizione di un’interfaccia digitale multilaterale che consente agli utenti di essere in contatto e di interagire tra loro, anche al fine di facilitare la fornitura diretta di beni o servizi (servizi di intermediazione tra utenti)
ü trasmissione di dati raccolti da utenti e generati dall’utilizzo di un’interfaccia digitale
- di ammontare complessivo non inferiore a € 750 milioni nell’anno solare precedente a quello in cui sorge il presupposto d’imposta
- (sostituzione del 1° periodo): prevede che i soggetti passivi versano, entro il 30/11 dell'anno solare in cui sorge il presupposto d’imposta, un acconto dell'imposta dovuta pari al 30% dell'ammontare dell'imposta dovuta per l'anno solare precedente; il versamento a saldo dell'imposta dovuta è effettuato entro il 16/05 dell'anno solare successivo.
IMPOSTA SOSTITUTIVA SULLE CRIPTO-ATTIVITA’
L'aliquota dell'imposta sostitutiva sulle plusvalenze/altri redditi diversi di cui all'art. 5 del D.lgs. 461/97, è pari al 26% (si tratta di una norma di interpretazione autentica”, che opera in relazione alle cripto-attività).
PLUSVALENZE E PROVENTI DA CRIPTO-ATTIVITÀ
Viene aumentata al 33% l’aliquota dell’imposta sostitutiva sulle plusvalenze e sugli altri proventi derivanti dalle operazioni in cripto-attività di cui all’art. 67, co. 1, lett. c-sexies), del TUIR realizzati dal 1/01/2026.
Inoltre, viene modificato l’art. 67, co. 1, lett. c-sexies), del TUIR, prevedendo
- l’eliminazione della soglia di esenzione pari a € 2.000
- attualmente vigente ai fini della tassazione delle plusvalenze e degli altri proventi derivanti dalle operazioni in cripto-attività.
Di conseguenza, si interviene sull’art. 68, co. 9-bis, del TUIR,
- sopprimendo la suddetta soglia prevista
- ai fini della deducibilità dell’eccedenza delle minusvalenze rispetto alle plusvalenze derivanti da operazioni in cripto-attività.
ULTERIORI DISPOSIZIONI |
Ai fini della determinazione delle plusvalenze e delle minusvalenze, può assumersi per ciascuna cripto-attività posseduta all’1/01/2025, in luogo del costo o del valore di acquisto, il valore esistente in tale data, determinato ai sensi dell’art. 9 del TUIR, purché lo stesso sia assoggettato a un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 18%. |
L'imposta sostitutiva, da versare entro il 30/11/2025, può essere rateizzata fino ad un massimo di 3 rate annuali di pari importo, a partire dalla suddetta data. Sull'importo delle rate successive alla 1° sono dovuti gli interessi nella misura del 3% annuo, da versare contestualmente a ciascuna rata. |
L’assunzione del suddetto valore quale valore di acquisto preclude il realizzo di minusvalenze utilizzabili ai sensi del richiamato art. 68, co. 9-bis, del TUIR. |
RIVALUTAZIONE DI PARTECIPAZIONI E TERRENI
E’ posta a regime la possibilità di rideterminare il costo d’acquisto di terreni e partecipazioni.
RIVALUTAZIONE PARTECIPAZIONI EX ART. 5, L. 448/2001
Agli effetti della determinazione delle plusvalenze e delle minusvalenze di cui all'art. 67, co. 1, lett. c) e c-bis), del TUIR, per i titoli, le quote o i diritti negoziati o non negoziati in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione, posseduti alla data dell’1/01 di ciascun anno,
- può essere assunto, in luogo del costo o valore di acquisto, il valore normale a tale data,
- a condizione che lo stesso sia assoggettato, entro il 30/11 del medesimo anno, a un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi.
Titoli, quote o diritti non negoziati in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione |
il valore normale è pari alla frazione del PN della società, associazione o ente, determinato sulla base di una perizia giurata di stima, cui si applica l'art. 64 del CPC, redatta da soggetti iscritti all'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili o nel registro dei revisori legali. |
Titoli, quote o diritti negoziati in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione |
il valore normale alla data dell’1/01 è determinato ai sensi dell'art. 9, co. 4, lett. a), del TUIR, con riferimento al mese di dicembre dell'anno precedente. |
Imposta sostitutiva |
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Perizia |
la redazione e il giuramento vanno effettuati entro il termine del 30/11 di ciascun anno. |
ULTERIORI MODIFICHE ALL’ART. 5 DELLA L. 448/2001 |
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co. 1-bis (abrogato) |
concerne le modalità di determinazione del valore normale delle partecipazioni negoziate in mercati regolamentari ed introdotto dalla legge di bilancio 2023 |
co. 5 |
viene fatto riferimento alla data dell’1/01 di ogni anno (anziché all’1/01/2002) |
co. 6 |
vengono aggiornati i riferimenti normativi al TUIR |
co. 7 |
viene soppresso il riferimento temporale alla data dell’1/01/2002 |
co. 7-bis (NEW) |
La rideterminazione è preclusa per le società/enti commerciali non residenti in Italia che soddisfano i presupposti per fruire del regime della PEX (art. 68, co. 2-bis, del TUIR). |
RIVALUTAZIONE TERRENI EX ART. 7, L. 448/2001
I contribuenti, entro il 30/11 di ciascun anno, possono optare, ai fini dell'applicazione dell'art. 67, co. 1, lett. a) e b), del TUIR, per l'applicazione dell'imposta sostitutiva relativamente ai terreni edificabili e con destinazione agricola posseduti alla data dell’1/01 dello stesso anno.
A seguito dell'opzione, nella determinazione delle relative plusvalenze è assunto, in luogo del costo o valore di acquisto, il valore del terreno all’1/01 dell'anno di esercizio dell'opzione, determinato sulla base di una perizia giurata di stima, cui si applica l'art. 64 del CPC, redatta da soggetti iscritti agli albi degli ingegneri, degli architetti, dei geometri, dei dottori agronomi, degli agrotecnici, dei periti agrari e dei periti industriali edili.
Imposta sostitutiva |
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Perizia |
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ASSEGNAZIONE AGEVOLATA DEI BENI AI SOCI
Vengono riproposte le disposizioni relative l’assegnazione agevolata di beni ai soci.
Soggetti |
SNC, SAS, SRL, SPA e SAPA |
Ambito oggettivo |
- beni immobili diversi da quelli strumentali ai sensi dell’art. 43, co. 2, 1° per., TUIR - beni mobili iscritti in pubblici registri non utilizzati come beni strumentali nell’esercizio dell’attività propria dell’impresa (autonoleggi, tax, ecc.)
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Qualità di socio |
È necessario che, alla data del 30/09/2024, tutti i soci risultino iscritti nel libro dei soci, ove prescritto, ovvero che siano iscritti entro 30 gg dalla data di entrata in vigore della Legge di bilancio 2025, in forza di titolo di trasferimento avente data certa anteriore all’1/10/2024. |
Imposta sostitutiva |
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Immobili |
Per gli immobili, si riconosce alle società la possibilità di richiedere che il valore normale sia determinato in misura pari al valore risultante dall'applicazione all'ammontare delle rendite risultanti in catasto dei moltiplicatori determinati con i criteri previsti dal 1° periodo del co. 4 dell’art. 52 del DPR 131/1986 (c.d. valore catastale dell’immobile). In caso di cessione, qualora il corrispettivo della cessione sia inferiore al valore normale del bene determinato ai sensi dell’art. 9 del TUIR (valore di mercato) o al suo valore catastale, è computato in misura non inferiore a uno dei due valori. |
Costo fiscale |
Il costo fiscalmente riconosciuto delle azioni o quote possedute dai soci delle società trasformate è aumentato della differenza assoggettata a imposta sostitutiva. Inoltre, si prevede che nei confronti dei soci assegnatari non operi la presunzione di distribuzione prioritaria dell’utile e delle riserve di utili di cui all’art. 47, co. 1, 5, 6, 7 e 8 del TUIR. Tuttavia, il valore normale dei beni ricevuti, al netto dei debiti accollati, riduce il costo fiscalmente riconosciuto delle azioni o delle quote possedute. |
Imposta di registro e ipo-catastali |
Per le suddette assegnazioni e cessioni ai soci, le aliquote dell’imposta proporzionale di registro eventualmente applicabili sono ridotte alla metà (dal 3% all’1,5%) e le imposte ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa (pari a € 200). |
Disposizioni applicabili |
Si applicano quelle previste per le imposte sui redditi per la riscossione, i rimborsi ed il contenzioso. |
ESTROMISSIONE DI BENI DELLE IMPRESE INDIVIDUALI
Viene riproposta, per le imprese individuali, la possibilità, previo pagamento di una imposta sostitutiva di IRPEF ed IRAP pari all’8% della differenza tra il valore normale dei beni e il relativo valore fiscalmente riconosciuto, di estromettere dal patrimonio dell’impresa i beni immobili strumentali non produttivi di reddito fondiario di cui all’art. 43 del TUIR, ai sensi dell’art. 1, co. 121, della L. 208/2015.
Condizioni:
- i beni siano posseduti alla data del 31/10/2024;
- le esclusioni vengano poste in essere dall’1/01/2025 al 31/05/2025.
ULTERIORI DISPOSIZIONI:
- versamento dell'imposta sostitutiva: entro il 30/11/2025 (60%) ed entro il 30/06/2026 (40%)
- effetti dell’estromissione: decorrono dall’1/01/2025.
VEICOLI IN USO PROMISCUO AI DIPENDENTI
Con sostituzione della lett. a), co. 4, art. 51, TUIR, per la determinazione del reddito di lavoro dipendente:
- per le autovetture, autoveicoli per trasporto promiscuo e autocaravan indicati nell’art. 54, co. 1, lett. a), c) e m), del CdS, i motocicli e i ciclomotori di nuova immatricolazione,
- concessi in uso promiscuo con contratti stipulati a decorrere dall’1/01/2025,
- si assume il 50% dell’importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle nazionali che l’ACI elabora entro il 30/11 di ciascun anno e comunica al MEF, che provvede alla pubblicazione entro il 31/12, con effetto dal periodo d’imposta successivo, al netto degli ammontari trattenuti al dipendente.
PERCENTUALE: è ridotta al 10% per i veicoli a batteria a trazione esclusivamente elettrica ovvero al 20% per i veicoli elettrici ibridi plug-in.
IVA SUI RIFIUTI
In relazione all’applicazione dell’aliquota IVA del 10% di cui al n. 127-sexiesdecies della Tab. A/III, DPR 633/72, per le prestazioni relative alla gestione ed allo stoccaggio dei rifiuti, ne viene escluso (applicandosi l’aliquota Iva ordinaria) il “conferimento in discarica e l’incenerimento senza recupero efficiente di energia”.
BONUS EDILIZI
Si interviene, con modifiche e novità, sulle seguenti disposizioni:
Detrazione delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici |
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TUIR, art. 16-bis, co. 3-ter |
Per le spese agevolate ai sensi del medesimo art. 16-bis sostenute dall’1/01/2025 (in luogo dell’1/01/2028) al 31/12/2033, escluse quelle per interventi di sostituzione del gruppo elettrogeno di emergenza esistente con generatori di emergenza a gas di ultima generazione (di cui al co. 3-bis), l'aliquota di detrazione è ridotta al 30%. |
Detrazioni fiscali per interventi di efficienza energetica |
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D.L. 63/2013, art. 14, co. 3-quinquies (NEW) |
La detrazione spetta anche per le spese documentate, sostenute negli anni 2025, 2026 e 2027, ad esclusione delle spese per gli interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con caldaie uniche alimentate a combustibili fossili, nella misura fissa, per tutte le tipologie di interventi agevolati, pari al 36% delle spese sostenute nell’anno 2025 e al 30% delle spese sostenute negli anni 2026 e 2027. La detrazione spettante per gli anni 2025, 2026 e 2027 è elevata al 50% delle spese, per l’anno 2025, e al 36% delle spese, per gli anni 2026 e 2027, nel caso in cui le medesime spese siano sostenute dai titolari di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull’unità immobiliare adibita ad abitazione principale. |
Detrazioni fiscali per interventi di ristrutturazione edilizia e per l'acquisto di mobili |
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D.L. 63/2013, art. 16, co. 1 (sostituito) |
Ferme restando le ulteriori disposizioni contenute nell'art. 16-bis del TUIR,
Fermo restando il suddetto limite, la detrazione spettante per gli anni 2025, 2026 e 2027
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D.L. 63/2013, art. 16, co. 1.septies.1 (NEW) |
Le detrazioni di cui ai co. da 1-bis a 1-septies (sismabonus)
La detrazione spettante per gli anni 2025, 2026 e 2027
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D.L. 63/2013, art. 16, co. 2 |
Viene prorogato il c.d. bonus mobili anche per le spese sostenute nel 2025 con il limite di spesa detraibile di € 5.000. |
Superbonus |
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D.L. 34/2020, art. 119, co. 8-bis.2 (NEW) |
La detrazione del 65% prevista dal co. 8-bis, 1° periodo, per le spese sostenute nell’anno 2025 spetta esclusivamente per gli interventi per i quali, alla data del 15/10/2024, risulti:
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D.L. 34/2020, art. 119, co. 8-sexies (NEW) |
Per le spese sostenute dall’1/01/2023 al 31/12/2023 relativamente agli interventi rientranti nella disciplina del Superbonus, la detrazione può essere ripartita, su opzione del contribuente, in 10 quote annuali di pari importo a partire dal periodo d'imposta 2023. L'opzione è irrevocabile ed è esercitata tramite una dichiarazione dei redditi integrativa di quella presentata per il periodo d’imposta 2023, da presentare, in deroga a quanto previsto dall’art. 2, co. 8, del DPR 322/1998, entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta 2024. Se dalla dichiarazione integrativa emerge una maggiore imposta dovuta, quest’ultima è versata, senza applicazione di sanzioni e interessi, entro il termine per il versamento del saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d’imposta 2024. |
REVERSE CHARGE IVA NELLA LOGISTICA
Con sostituzione della lett. a-quinquies) dell’art. 17, co. 6, Dpr n. 633/72 è disposto l’assoggettamento a reverse charge delle prestazioni di servizi effettuate:
- tramite contratti di appalto/subappalto o affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente con l’utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest’ultimo o ad esso riconducibili in qualunque forma
- rese nei confronti di imprese che svolgono attività di trasporto e movimentazione di merci e prestazione di servizi di logistica.
Prestazioni escluse: rimangono estranee al nuovo reverse charge:
- le operazioni effettuate nei confronti di PA e di altri enti/società tenuti ad assolvere l’Iva col meccanismo dello split payment, ex art. 17-ter, DPR 633/72
- le agenzie di somministrazione del lavoro (art. 4, DLgs. 276/2003).
Decorrenza e regime transitorio: l’efficacia della disposizione è subordinata all’autorizzazione UE. Fino a tale momento è applicabile un particolare regime transitorio, su opzione di committente e prestatore, che introduce un regime analogo allo split-payment “tra imprese private”.
REGIME OPZIONALE: per le prestazioni di servizi di cui al paragrafo precedente, rese nei confronti di imprese che svolgono attività di trasporto/movimentazione di merci e servizi di logistica, prestatore e committente possono optare per il pagamento dell’IVA da parte di quest’ultimo in nome e per conto del prestatore (solidalmente responsabile dell’imposta dovuta):
ü la fattura è emessa dal prestatore (senza addebito di Iva)
ü l’Iva è versata dal committente col mod. F24 (senza possibilità di compensazione con propri crediti)
entro il 16 del mese successivo alla data di emissione della fattura da parte del prestatore.
Nel caso di violazione al committente si applica la sanzione prevista in tema di reverse charge dall’art. 6, co. 9-bis.1, 1° periodo, D.lgs 471/97 (con la solidarietà del prestatore per il versamento della sanzione).
L’opzione ha durata triennale ed è comunicata dal committente all’Agenzia delle Entrate.
Attuazione: termini e modalità delle nuove disposizioni sono demandate ad apposito Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate.
IVA RIDOTTA SUI CORSI DI ATTIVITÀ SPORTIVA ALPINISTICA
Con modifica del n. 1-septies) della Tabella A, Parte II-bis, del DPR 633/1972, si prevede che l’erogazione di corsi di attività sportiva invernale e alpinistica, come individuate, rispettivamente, dalle Federazioni di sport invernali riconosciute dal CONI e dall'art. 2, co. 1, lett. c), della L. 6/1989, relativa all'ordinamento della professione di guida alpina, impartiti, anche in forma organizzata, da iscritti in appositi albi regionali o nazionali, è soggetta all’aliquota IVA del 5%, nella misura in cui tali corsi non siano esenti dall’IVA.
PAGAMENTI EFFETTUATI CON STRUMENTI ELETTRONICI
Nei casi di pagamenti effettuati tramite strumenti elettronici, diversi dai bonifici,
- l’accredito degli importi giornalieri in favore del beneficiario
- avviene entro le ore 12 del giorno lavorativo successivo alla ricezione degli ordini di pagamento e in ogni caso con valuta il giorno della ricezione dell’ordine.
I prestatori di servizi di pagamento si adeguano alla suddetta disposizione entro 180 gg dalla data di entrata in vigore della Legge di bilancio 2025.
CANCELLAZIONE DI DIRITTI REALI DAL LIBRO FONDIARIO
Il co. 2-bis aggiunto all’art. 8 “Modifiche alle modalità di aggiornamento delle intestazioni catastali” del D.lgs. 139/2024 prevede quanto segue:
- nei territori soggetti al sistema tavolare di pubblicità immobiliare di cui al R.D. 499/1929, gli atti preordinati alla cancellazione di diritti di usufrutto, uso o abitazione, già iscritti a favore di persone decedute, sono esenti dall'imposta ipotecaria;
- l'esenzione si applica a tutte le domande di cancellazione dei diritti di usufrutto, uso e abitazione per causa di morte pervenute agli uffici competenti successivamente alla data di entrata in vigore della disposizione aventi a oggetto diritti iscritti a favore di soggetti deceduti a decorrere dall’1/01/2025.
PAGAMENTI ELETTRONICI
Viene sostituito il co. 3 dell’art. 2 “Trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi” del D.lgs. 127/2015 prevedendo quanto segue:
- la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica sono effettuate mediante strumenti tecnologici che garantiscano l'inalterabilità e la sicurezza dei dati, nonché la piena integrazione e interazione del processo di registrazione dei corrispettivi con il processo di pagamento elettronico;
- a tal fine, lo strumento hardware o software mediante il quale sono accettati i pagamenti elettronici è sempre collegato allo strumento mediante il quale sono registrati e memorizzati, in modo puntuale, e trasmessi, in forma aggregata, i dati dei corrispettivi nonché i dati dei pagamenti elettronici giornalieri.
ASPETTI SANZIONATORI – D.lgs. 471/1997 |
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art. 11 |
Altre violazioni in materia di imposte dirette e di IVA |
co. 2-quinquies |
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co. 5 |
La sanzione amministrativa da € 1.000 a € 4.000 prevista per l'omessa installazione degli apparecchi per l'emissione dello scontrino fiscale si applica anche nel caso di mancato collegamento dello strumento hardware o software mediante il quale sono accettati i pagamenti elettronici allo strumento mediante il quale sono registrati e memorizzati, in modo puntuale, e trasmessi, in forma aggregata, i dati dei corrispettivi nonché i dati dei pagamenti elettronici giornalieri. |
art. 12 |
Sanzioni accessorie in materia di imposte dirette ed IVA |
co. 2 |
Viene estesa al co. 3 dell’art. 2 del D.lgs. 127/2015 la disciplina sanzionatoria prevista per la violazione dell'obbligo di emettere ricevuta fiscale o scontrino fiscale (sospensione della licenza o dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività) se le violazioni consistono nella mancata o non tempestiva memorizzazione o trasmissione, ovvero nella memorizzazione o trasmissione con dati incompleti o non veritieri. |
co. 3 |
Le sanzioni ivi previste si applicano anche nel caso di mancato collegamento dello strumento hardware o software mediante il quale sono accettati i pagamenti elettronici allo strumento mediante il quale sono registrati e memorizzati, in modo puntuale, e trasmessi, in forma aggregata, i dati dei corrispettivi nonché i dati dei pagamenti elettronici giornalieri. |
DECORRENZA: tutte le suddette disposizioni si applicano a decorrere dall’1/01/2026.
CIN STRUTTURE RICETTIVE
È introdotto l’obbligo di indicare il Codice identificativo nazionale (CIN) attribuito:
- alle unità immobiliari ad uso abitativo destinate alla locazione per fini turistici/locazioni brevi
- alle strutture turistico-ricettive alberghiere ed extra alberghiere.
nell’ambito di una serie di comunicazioni/dichiarazioni.
In particolare, il CIN andrà indicato nell’ambito:
ü del mod. CU, mod. 730 e mod. REDDITI
ü della comunicazione telematica dei contratti di locazione breve stipulati dagli intermediari immobiliari/portali telematici entro il 30/06 dell’anno successivo
TRACCIABILITÀ DELLE SPESE
Si interviene sulle seguenti disposizioni del TUIR che si applicano
- anche ai fini dell’IRAP
- e a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31/12/2024:
Aspetti fiscale |
spesa / rimborso |
Tuir |
Non imponibilità |
rimborso di spese per: ü vitto e alloggio ü viaggio oppure trasporto mediante autoservizi pubblici non di linea |
art. 51, co. 5 |
Deducibilità |
Spese per: ü vitto e alloggio ü viaggio oppure trasporto mediante autoservizi pubblici non di linea che siano:
- per le trasferte dei dipendenti - o corrisposti a lavoratori autonomi (prestatori). |
art. 54, co. 6-ter |
Spese per: ü vitto e alloggio ü rimborsi analitici delle spese di viaggio oppure trasporto mediante autoservizi pubblici non di linea che siano - sostenute dai dipendenti in trasferta - o corrisposte a lavoratori autonomi (prestatori). |
art. 95, co. 3-bis |
|
qualsiasi spesa di rappresentanza |
art. 108, co. 2 |
“Autoservizi pubblici non di linea” (art. 1, L. n. 21/92): vi rientrano quelli che:
- provvedono al trasporto di persone con funzione complementare e integrativa al trasporto pubblico
- e sono effettuati a richiesta dei trasportati in modo non continuativo/periodico.
E’ il caso dei trasporti tramite taxi o tramite noleggio con conducente.
Si noti che l’obbligo di tracciabilità non opera nel caso di trasporto tramite servizio pubblico “di linea” (autobus, tram e metropolitane, ecc.).
SOTTOSCRIZIONE DIGITALE DEI PVC
Con modifica dell’art. 38-bis, co. 2, Dpr 600/73, è previsto che con Provvedimenti dell’Agenzia sarà introdotta la possibilità di sottoscrizione digitale dei PCV redatti dai funzionari dell’AdE/GdF nel corso ed al termine degli accessi, in sede di verifica (il contribuente può continuare ad apporre la firma analogica; in tal caso i verbalizzanti devono attestare la conformità della copia informatica al documento analogico).
LAVORATORI FRONTALIERI
FRONTALIERI CON LA SVIZZERA
Il 30/06/2023 è entrata in vigore la Legge di ratifica dell’Accordo del 23/12/2020 sui frontalieri Italia e Svizzera (lavoratori che risiedono in un Comune situato nella fascia di 20 km dal confine con l’altro stato) che include alcune disposizioni di attuazione (“Protocollo aggiuntivo” all’Accordo - v. RF 074/2023), che ha modificato il regime dei frontalieri.
Viene ora disposto che, dal 1/01/2024 e fino all’entrata in vigore delle modifiche al citato Protocollo, su cui i 2 paesi hanno raggiunto un accordo:
- è consentito ai frontalieri (inclusi coloro che beneficiano del “regime transitorio”, ex art. 9 dell’Accordo - v. RF 106/2024)
- di svolgere fino al 25% della propria attività in modalità di telelavoro presso il proprio domicilio nello Stato di residenza
- senza perdere lo status di lavoratore frontaliere (derogando alla previsione secondo cui il dipendente deve, ““in linea di principio, ritornare quotidianamente nel proprio Stato di residenza”)
A tal fine l’attività in telelavoro sarà considerata effettuata nell’altro Stato, entro il citato limite di tempo.
RETRIBUZIONI CONVENZIONALI
Con norma di carattere interpretativo è stabilito che:
- l’art. 51, co. 8-bis, Tuir, che prevede la determinazione del reddito di lavoro dipendente in base alle retribuzioni convenzionali per il rapporto prestato all’estero in via continuativa, come da dipendenti che, nell’arco di 12 mesi, soggiornano all’estero per più di 183 giorni
- si applica anche ove il dipendente ritorni in Italia, al proprio domicilio, 1 volta alla settimana.
BONUS ELETTRODOMESTICI
Si prevede la concessione agli utenti finali, per l'anno 2025, di un contributo per l'acquisto di elettrodomestici ad elevata efficienza energetica non inferiore alla nuova classe energetica B, prodotti nel territorio dell'UE, con contestuale smaltimento dell'elettrodomestico sostituito.
Contributo |
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Attuazione |
i criteri, le modalità e i termini per l'erogazione del contributo sono definiti con D.M. |
MUTUI PER LA PRIMA CASA
L’art. 1, co. 48, lett. c), L. 147/2013 ha istituito il “Fondo di garanzia per la prima casa” (attuato dall’art. 64, co. 3, DL 73/2021) finalizzato a garantire i mutui ipotecari, di ammontare non superiore a €. 250.000, per l’acquisto dell’abitazione principale non di lusso (v. RF-fl 027/2024).
Ora, oltre al rifinanziamento del Fondo, viene prorogato al 31/12/2027 il termine di cui al citato art. 64, co. 3, DL 73/2021 (già differito, per ultimo, al 31/12/2024 dalla Legge n. 213/2023 – v. RF-fl 024/2024)
ü per la presentazione della domanda per fruire dell’aumento della misura massima della garanzia concedibile all’80% della quota capitale del finanziamento per i mutuatari cd. “prioritari”:
- giovani coppie, conduttori di alloggi IACP, nuclei familiari monogenitoriali con figli minori e giovani di età inferiore ai 36 anni
- con un ISEE non superiore a €. 40.000 annui.
Sono prorogate anche le disposizioni di cui all’art. 1, co. 9-13, L. 213/2023 che prevedono:
- l’inclusione tra le categorie “prioritarie” all’accesso al fondo i nuclei familiari numerosi
- l’ulteriore incremento del limite massimo della garanzia rilasciabile (fino al 90%) in ragione del numero dei componenti il nucleo familiare e l’importo dell’ISEE
come riepilogato nella tabella che segue:
ISEE |
Nucleo familiare “numeroso” |
% massima della quota capitale rilasciata dal Fondo di garanzia |
Coefficiente di rischio |
< € 40.000 |
3 figli di età inferiore ai 21 anni |
80% |
8,5% |
< € 45.000 |
4 figli di età inferiore ai 21 anni |
85% |
9% |
< € 50.000 |
5 o più figli di età inferiore ai 21 anni |
90% |
10% |
BONUS NUOVE NASCITE
Al fine di incentivare la natalità e contribuire alle spese per il suo sostegno, per ogni figlio nato o adottato dall’1/01/2025 è riconosciuto un importo una tantum pari a € 1.000 che:
- viene erogato nel mese successivo al mese di nascita o adozione
- non concorre alla determinazione del reddito complessivo;
- è corrisposto per i figli di cittadini italiani o di paese UE, o suoi familiari, titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero di cittadini di uno Stato non appartenente all'UE in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o titolari di permesso unico di lavoro autorizzato a svolgere un'attività lavorativa per un periodo superiore a 6 mesi o titolari di permesso di soggiorno per motivi di ricerca autorizzati a soggiornare in Italia per un periodo superiore a 6 mesi, residenti in Italia e a condizione che il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente l’importo sia in una condizione economica corrispondente a un valore dell’ISEE non superiore a € 40.000 annui;
- è corrisposto, a domanda, dall'INPS.
Nota: nella determinazione dell’ISEE utile ai fini dell’importo in esame non rilevano le erogazioni relative all'assegno unico e universale.
DETRAZIONE SPESA PER IL MANTENIMENTO DEI CANI GUIDA
Si prevede, tramite la sostituzione del co. 1-quater dell’art. 15 del TUIR, che dall’imposta lorda si detrae, nella misura forfetaria di € 1.100 (in luogo di quella attuale di € 1.000), la spesa sostenuta dai non vedenti per il mantenimento dei cani guida.
SPORT BONUS
La disciplina del credito d'imposta per le erogazioni liberali per interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche, di cui all’art. 1, co. 621-626, della Legge di bilancio 2019, si applica, limitatamente ai soggetti titolari di reddito d'impresa, anche per l'anno 2025, nel limite complessivo di € 10 milioni e secondo le modalità di cui al co. 623 (il quale prevede che ferma restando la ripartizione in 3 quote annue di pari importo, per i soggetti titolari di reddito d'impresa il bonus è utilizzabile tramite compensazione e non rileva ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP) del citato art. 1.
Attuazione: a tal fine si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del DPCM 30/04/2019.
BONUS PSICOLOGICO
Le risorse destinate al bonus psicologico, fermo restando il limite di € 8 milioni per il 2024, vengono incrementate a € 9,5 milioni per il 2025, a € 8,5 milioni per il 2026, a € 9 milioni per il 2027 e riportate a € 8 milioni annui a decorrere dal 2028.
SOSTEGNO PSICOLOGICO DEGLI STUDENTI
Viene istituito il Fondo per il servizio di sostegno psicologico in favore degli studenti, con una dotazione di € 10 milioni per il 2025 e di € 18,5 milioni a decorrere dal 2026, per l’attivazione, in via sperimentale, di presìdi territoriali di esperti psicologi a supporto delle istituzioni scolastiche, finalizzati a fornire il servizio di sostegno psicologico di cui all’art. 4-bis della L. 71/2017.
Attuazione: è rinviata ad apposito decreto ministeriale.
COMPENSI STRAORDINARI COMPARTO SANITÀ
I compensi per lavoro straordinario di cui all'art. 47 del CCNL del comparto sanità relativo al triennio 2019-2021, stipulato il 2/11/2022, erogati agli infermieri dipendenti dalle aziende e dagli enti del SSN, sono assoggettati a un'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle addizionali regionali e comunali con aliquota pari al 5%. Gli oneri per attuare tali disposizioni sono previsti nel co. 355.
Imposta sostitutiva |
è applicata dal sostituto d'imposta ai compensi erogati a decorrere dall'anno 2025, fatto salvo quanto previsto dall'art. 51, co. 1, 2° periodo, del TUIR (secondo cui si considerano percepiti nel periodo d'imposta anche le somme e i valori in genere, corrisposti dai datori di lavoro entro il giorno 12 del mese di gennaio del periodo d'imposta successivo a quello cui si riferiscono). |
Disposizioni applicabili |
per l'accertamento, la riscossione, le sanzioni e il contenzioso si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni in materia di imposte sui redditi. |
PREMI DI PRODUTTIVITÀ
È ridotta al 5% l’aliquota dell’imposta sostitutiva sui premi di produttività, di cui all’art. 1, co. 182, della L. 208/2015, per i premi e le somme erogati negli anni 2025, 2026 e 2027.
SOMME AI NEOASSUNTI IN RELAZIONE AI FABBRICATI
Le somme erogate o rimborsate dai datori di lavoro
- per il pagamento dei canoni di locazione e delle spese di manutenzione dei fabbricati locati dai dipendenti assunti a tempo indeterminato dall’1/01/2025 al 31/12/2025
- non concorrono, per i primi 2 anni dalla data di assunzione, a formare il reddito ai fini fiscali entro il limite complessivo di € 5.000 annui.
ULTERIORI ASPETTI |
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Aspetti previdenziali |
l’esclusione dal concorso alla formazione del reddito del lavoratore non rileva ai fini contributivi. |
Destinatari |
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Somme erogate o rimborsate |
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Lavoratore |
rilascia al datore di lavoro apposita dichiarazione sostitutiva attestante il luogo di residenza nei 6 mesi precedenti la data di assunzione. |
FRINGE BENEFIT PER I LAVORATORI DIPENDENTI
Per i periodi d'imposta 2025, 2026 e 2027, in deroga al co. 3, art. 51, del TUIR, non concorrono a formare il reddito, entro il limite complessivo di € 1.000, il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti, nonché le somme erogate o rimborsate a questi ultimi dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale, delle spese per la locazione dell'abitazione principale o per gli interessi sul mutuo relativo all'abitazione principale.
Limite complessivo |
è elevato a € 2.000 per i lavoratori dipendenti con figli, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti e i figli adottivi, affiliati o affidati, fiscalmente a carico e si applica se il lavoratore dipendente dichiara al datore di lavoro di avervi diritto, indicando il C.F. dei figli. |
Datori di lavoro |
provvedono all'attuazione previa informativa alle rappresentanze sindacali unitarie laddove presenti. |
INCENTIVI PER GLI SCREENING SANITARI NEI LUOGHI DI LAVORO
Viene istituito, con il fine di promuovere la sicurezza e la tutela della salute dei lavoratori, un fondo, con una dotazione pari a € 500.000 annui a decorrere dal 2026,
- per incentivare i programmi di screening e di prevenzione di malattie cardiovascolari e oncologiche organizzati dai datori di lavoro, comprese le relative campagne di formazione e informazione,
- nonché l’acquisizione di defibrillatori semiautomatici e automatici da parte delle imprese.
Attuazione: modalità e criteri di riparto delle risorse del fondo sono stabiliti con decreto ministeriale.
TRATTAMENTO INTEGRATIVO SPECIALE
Viene riconosciuto, per il periodo dall’1/01/2025 al 30/09/2025,
- ai lavoratori degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di cui all’art. 5 della L. 287/1991 e ai lavoratori del comparto del turismo, ivi inclusi gli stabilimenti termali,
- un trattamento integrativo speciale, che non concorre alla formazione del reddito, pari al 15% delle retribuzioni lorde corrisposte in relazione al lavoro notturno e alle prestazioni di lavoro straordinario, ai sensi del D.lgs. 66/2003, effettuate nei giorni festivi.
ULTERIORI ASPETTI |
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Lavoratori interessati |
sono i dipendenti del settore privato titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore, nel periodo d'imposta 2024, a € 40.000. |
Sostituto d’imposta |
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SUPERDEDUZIONE PER NUOVE ASSUNZIONI
Per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31/12/2024 e per i 2 successivi,
- le disposizioni dell'art. 4 del D.lgs. 216/2023 si applicano, nei limiti e nelle condizioni ivi disciplinate,
- anche agli incrementi occupazionali risultanti al termine di ciascuno dei suddetti periodi d'imposta rispetto al periodo d'imposta precedente.
Nella determinazione degli acconti dovuti:
- per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31/12/24 e per i 2 successivi non si tiene conto delle disposizioni di cui sopra;
- per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31/12/25 e per i 2 successivi si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata non applicando il citato art. 4.
BONUS TRANSIZIONE 5.0
Si apportano delle modifiche alla disciplina del bonus Transizione 5.0 ex art. 38 del D.L. 19/2024.
Beneficiari |
il credito d’imposta può essere riconosciuto, in alternativa alle imprese, alle società di servizi energetici certificate da un organismo accreditato per i progetti di innovazione effettuati presso l'azienda cliente (c.d. ESCo5) |
Moduli fotovoltaici |
per alcune fattispecie relative all’acquisizione di moduli fotovoltaici si modifica l’incremento della base di calcolo del credito d’imposta, come segue:
|
Misura del credito d’imposta |
Viene elevato al 35% del costo (in luogo del 15%) l’importo del credito d’imposta per la quota di investimenti d’importo compreso tra €. 2,5 milioni ed €. 10 milioni, prevedendosi specifiche modifiche normative di coordinamento. Resta dunque pari al 5% del costo il credito per la quota di investimenti oltre i 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi ammissibili, pari a 50 milioni di euro per anno per impresa beneficiaria |
Sono soppressi i riferimenti alla misura dell’incremento del credito d’imposta: - al 20%, riconosciuto nel caso di riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva superiore al 6% o dei processi produttivi interessati dall’investimento superiore al 10% - al 25%, riconosciuto nel caso di riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva superiore al 10% o dei processi produttivi interessati dall’investimento superiore al 15%. trovando applicazione l’aliquota del 15%. |
Riduzione consumi energetici: |
a) della struttura produttiva |
Tra il 3% e il 6% |
Tra il 6% e il 10% |
Oltre il 10% |
|
b) dei processi interessati dall’investimento (alternativa) |
Tra il 5% e il 10% |
Tra il 10% e il 15% |
Oltre il 15% |
||
SOGLIA DI INVESTIMENTO |
|
||||
|
Fino a 2,5 milioni |
35% |
40% |
45% |
|
Da 2,5 milioni a 10 milioni |
15% |
20% |
25% |
||
Da 10 milioni a 50 milioni |
5% |
10% |
15% |
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Oltre 50 milioni |
- |
- |
- |
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Post modifiche |
Fino a 10 milioni |
35% |
40% |
45% |
Da 10 milioni a 50 milioni |
5% |
10% |
15% |
|
Oltre 50 milioni |
- |
- |
- |
Locazione operativa |
Per le società di locazione operativa, il risparmio energetico conseguito possa essere verificato rispetto ai consumi energetici della struttura o del processo produttivo del noleggiante, ovvero, in alternativa, del locatario |
Risparmio energetico degli investimenti 4.0 |
Viene definita la misura della contribuzione al risparmio energetico degli investimenti beneficiari del credito d’imposta industria 4.0:
ü caratterizzati da un miglioramento dell'efficienza energetica ü effettuati in sostituzione di beni materiali aventi caratteristiche tecnologiche analoghe ü e interamente ammortizzati da almeno 24 mesi alla data di presentazione della comunicazione di accesso al beneficio (è possibile dimostrare una contribuzione al risparmio energetico superiore a dette misure)
|
Cumulo |
la riduzione dei consumi energetici è considerata, in ogni caso, conseguita nei casi di progetti di innovazione realizzati per il tramite di una società di servizi energetici (ESCo) in presenza di determinate condizioni. Più in particolare:
Resta ferma la incumulabilità, per medesimi costi ammissibili, col credito d’imposta per gli investimenti in beni strumentali “Industria 4.0”. |
ù
Le disposizioni citate integrano e modificano le corrispondenti disposizioni contenute nel DM attuativo dell'art. 38, co. 17, D.L. 19/2024, e si applicano a tutti gli investimenti effettuati a decorrere dall’1/01/2024.
IRES PREMIALE
Per il solo periodo d’imposta 2025, a favore dei soggetti IRES è prevista la possibilità applicare al reddito dichiarato un’aliquota IRES ridotta al 20% (in luogo dell’ordinaria aliquota del 24%).
Soggetti esclusi: non possono beneficiare della “mini IRES” le società/enti
- in liquidazione ordinaria o assoggettati a procedure concorsuali di natura liquidatoria nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31/12/2024 (2025 per i “soggetti solari”)
- o che determinano il reddito imponibile sulla base di regimi forfettari.
CONDIZIONI
Le società di capitali/enti commerciali devono, congiuntamente:
- accantonare almeno l’80% dell’utile del bilancio 2024 ad una specifica riserva, temporaneamente non disponibile
- effettuare investimenti in beni strumentali nuovi “Industria 4.0” o “Transizione 5.0”, destinati a strutture produttive in Italia, tra il 1/01/2025 ed il 31/10/2026 (soggetti “solari”; si tratta del termine per l’invio del mod. Redditi relativo al periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31/12/2024) per un importo:
ü almeno pari al 30% dell’utile 2024 accantonato (dunque, al 24% dell’utile 2024)
ü non inferiore al 24% dell’utile 2023 (rectius: dell’esercizio in corso al 31/12/2023)
ü e, comunque, superiore a € 20.000
- effettuare, nel 2025, nuove assunzioni di lavoratori a tempo indeterminato:
ü con un incremento occupazionale pari almeno all’1% rispetto al 2024 e, comunque, non inferiore a 1 lavoratore dipendente
ü e con numero medio di unità lavorative annue (ULA) non diminuito rispetto alla media 2024-2022 (triennio precedente)
Infine, l’impresa non deve aver fatto ricorso alla cassa integrazione guadagni (CIG) nell’esercizio in corso al 31/12/2024 (2024 per i “soggetti solari”) o in quello successivo (2025 per i “soggetti solari”).
DECADENZA: opera la decadenza dall’applicazione dell’aliquota IRES ridotta nel caso di:
- distribuzione della riserva accantonata entro il 2° esercizio successivo a quello in corso al 31/12/2024 (2026 per i “soggetti solari”)
- dismissione/autoconsumo, cessione a terzi o destinazione a strutture produttive ubicate all’estero (anche se appartenenti allo stesso soggetto/gruppo) dei beni oggetto di investimento entro il 5° periodo d’imposta successivo a quello nel quale è stato realizzato l’investimento.
Acconto 2026: ai fini della determinazione dell’acconto col criterio storico dovuto per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31/12/2025 (2026 per i “soggetti solari”) l’agevolazione va disapplicata.
Attuazione: con apposito DM del MEF verrà data attuazione alle disposizioni in esame (anche in per disciplinare le modalità di riversamento dell’agevolazione nelle ipotesi di decadenza dal beneficio).
BONUS TRANSIZIONE 4.0
Vengono apportate le seguenti modifiche alla disciplina del bonus Transizione 4.0 di cui all’art. 1 della Legge di bilancio 2021:
- investimenti in beni immateriali 4.0: il comma 1058-ter dell’art. 1, L. n. 178/2020 prevedeva l’attribuzione di un credito d’imposta pari al 10% per gli investimenti in beni immateriali di cui alla Tab. B allegata alla citata L. 178/2020 effettuati dal 1/01/2025 fino al 31/12/2025 o “prenotati” entro il 31/12/2025 (accettazione dell’ordine da parte del fornitore e versamento di un acconto aleno pari al 20% del costo) ed effettuati entro il 30/06/2026.
Ora la legge di bilancio sopprime tale disposizione (il credito d’imposta permane nella misura del 15%, nel limite massimo di costi ammissibili pari a € 1.000.000 per gli investimenti in beni immateriali di cui alla Tab. B effettuati dal 1/01/2024 al 31/12/2024 oppure “prenotati” entro il 31/12/2024 ed effettuati entro il 30/06/2025).
- investimenti in beni materiali 4.0: per gli investimenti effettuati:
ü dal 1/01/2025 fino al 31/12/2025
ü “prenotati” entro il 31/12/2025 (accettazione dell’ordine da parte del fornitore e versamento di un acconto aleno pari al 20% del costo) ed effettuati entro il 30/06/2026
risultano:
- a)confermate le aliquote del credito d’imposta differenziate ragione degli scaglioni di spesa, pari a:
ü 20% per la quota di investimenti complessivi fino a 2,5 milioni
ü 10% per investimenti complessivi tra 2,5 e 10 milioni
ü 5% per investimenti complessivi tra 10 e 20 milioni (e da 20 a 50 milioni per i beni con obiettivi di “transizione ecologica”)
- b)tuttavia il credito d’imposta spetta solo entro il limite massimo di spesa pubblica di € 2.200 milioni
ECCEZIONE: il limite di spesa non opera in relazione agli investimenti per i quali:
- entro il 31/12/2024 (data di pubblicazione della legge di bilancio 2025)
- il bene risulti essere stato “prenotato” (accettazione dell’ordine da parte del fornitore e versamento di un acconto almeno pari al 20% del costo).
Procedure per il rispetto del limite di spesa: al fine di rispettare il citato limite di spesa:
- l’impresa invia al MiMiT una comunicazione delle spese sostenute e del relativo credito d’imposta maturato, utilizzando il modello approvato con DM 24/04/2024
- il MiMiT trasmette all’Agenzia delle Entrate l’elenco delle imprese beneficiarie con l’ammontare del credito utilizzabile in compensazione nel mod. F24, secondo l’ordine cronologico di ricevimento delle comunicazioni.
BONUS QUOTAZIONE PMI
Con modifica dell’art. 1, co. 90, L. 205/2017 viene prorogato al 31/12/2027 il credito d’imposta (fino ad un massimo di €. 500.000) spettante alle PMI in relazione ai costi di consulenza per l’ammissione alla quotazione in Borsa (o sistemi multilaterali UE di negoziazione), in misura pari al 50% dei costi sostenuti. Il bonus (non tassato) spetta nel solo caso in cui la PMI venga ammessa alla quotazione.
FONDO DI GARANZIA PER IL PMI
Vengono apportate le seguenti modifiche al co. 1, art. 15-bis, del D.L. 145/2023:
- proroga dal 31/12/2024 al 31/12/2025 del termine di operatività della disciplina speciale del Fondo di garanzia PMI;
- porta al 50% la percentuale massima di copertura del Fondo per le operazioni finanziarie riferite alle MPMI, per il finanziamento di esigenze di liquidità, a prescindere dalle fasce del modello di valutazione cui appartengono (attualmente, la percentuale massima di copertura del Fondo per il finanziamento delle esigenze di liquidità è pari al 55% per le MPMI rientranti nella fascia 1 e 2 del modello di valutazione e del 60% per quelle rientranti nelle fasce 3 e 4 del modello di valutazione);
- innalza da € 80.000 a € 100.000 l’importo massimo di ammissibilità delle operazioni finanziarie sulle quali opera la copertura del Fondo fino all’80% in caso di riassicurazione richiesta da soggetti garanti autorizzati;
- viene rimosso il limite minimo dei 250 dipendenti ai fini dell’individuazione delle imprese in ordine alle quali trovano applicazione le percentuali di copertura del Fondo già consentite per le c.d. mid cap.
FONDO PER LA PARTECIPAZIONE DEI LAVORATORI ALL’IMPRESA
Viene istituito un fondo con una dotazione di € 70 milioni per il 2025 e di € 2 milioni per il 2026 ai fini dell'attuazione di disposizioni, anche di carattere fiscale, in materia di partecipazione dei lavoratori al capitale, alla gestione e ai risultati di impresa.
CONTRIBUTO PER ADERENTI AL RIVERSAMENTO DEL BONUS R&S
Viene riconosciuto un contributo in c/capitale commisurato in termini percentuali a quanto riversato, nel limite di spesa previsto, ai soggetti che abbiano fruito del credito d'imposta per investimenti in attività di R&S di cui all’art. 3 del D.L. 145/2013 e presentato richiesta di accesso alla procedura di riversamento spontaneo entro il 31/10/2024, ai sensi dell'art. 5, co. 7-10, del D.L. 146/2021.
Attuazione: sono stabilite con decreto ministeriale le modalità di erogazione, la misura percentuale e la rateizzazione del contributo.
Limite di spesa: per le finalità in esame è istituito un fondo con una dotazione di € 60 milioni per il 2025, di € 50 milioni per il 2026, di € 80 milioni per il 2027 e di € 60 milioni per il 2028.
NUOVA SABATINI
Al fine di assicurare continuità alle misure di sostegno agli investimenti produttivi delle MPMI, attuate ai sensi dell’art. 2 del D.L. 69/2013, si integra l’autorizzazione di spesa di € 400 milioni per il 2025, di € 100 milioni per il 2026 e di € 400 milioni per ciascuno degli anni dal 2027 al 2029.
BONUS ZES UNICA PER IL MEZZOGIORNO
Con modifica dell’art. 16, DL n. 124/2023, è esteso al 2025 il credito d'imposta per gli investimenti realizzati dall’1/01/2025 al 15/11/2025 nella ZES Unica (nel limite di spesa pubblica di € 2.200 milioni per il 2025).
COMUNICAZIONI: analogamente a quanto avvenuto per il 2024 (v. RF-fl 200/2024), anche per il 2025:
- le imprese sono tenute a comunicare telematicamente all’Agenzia, dal 31/03/2025 al 30/05/2025, l’ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 16/11/2024 e quelle che prevedono di sostenere fino al 15/11/2025 (“prenotazione”).
- e, a pena di decadenza, devono inviano all’Agenzia, dal 18/11/2025 al 2/12/2025, una comunicazione integrativa attestante l’avvenuta realizzazione entro il 15/11/2025 degli investimenti indicati nella prenotazione.
Nella comunicazione integrativa va indicato:
- l’ammontare del credito d’imposta maturato in relazione agli investimenti effettivamente realizzati
- le fatture elettroniche relative ai predetti investimenti (effettivamente realizzati);
- gli estremi della certificazione dell’effettivo sostenimento delle spese prevista.
CREDITO D’IMPOSTA SPETTANTE: il bonus è riconosciuto nel limite dello stanziamento pubblico di € 1.600 milioni. Onde rispettare tale limite, l’ammontare del bonus fruibile andrà rideterminato come segue:
credito d’imposta indicato nella Comunicazione integrativa x % resa nota con Provv. dell’Agenzia.
Detta percentuale è ottenuta rapportando il limite di spesa all’ammontare complessivo dei crediti di imposta indicati nelle comunicazioni integrative.
DETASSAZIONE DELLE MANCE
Si interviene sulle seguenti disposizioni dell’art. 1 della L. 197/2022:
- : si innalza dal 25% al 30% il limite previsto del reddito percepito nell’anno dal personale impiegato nel settore ricettivo e di somministrazione di alimenti e bevande per le relative prestazioni di lavoro cui applicare l’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali pari al 5%;
- : il regime di tassazione sostitutiva si applica con esclusivo riferimento al settore privato e per i titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore a € 75.000 (in luogo di € 50.000).
BONUS ZES UNICA SETTORE AGRICOLTURA, PESCA E ACQUACOLTURA
Vengono previste le seguenti modifiche alla disciplina del credito d'imposta per investimenti nella ZES unica per il settore della produzione primaria di prodotti agricoli e della pesca e dell'acquacoltura di cui all’art. 16-bis del D.L. 124/2023:
- estensione del credito d’imposta anche all’anno 2025;
- si innalza, rispetto al 2024, il limite massimo di spesa portandolo a € 50 milioni per il 2025;
- vengono agevolati gli investimenti effettuati dall’1/01/2025 al 15/11/2025.
BONUS PER L’ANNO 2025:
- fruizione del credito d’imposta: a tal fine, i soggetti interessati comunicano all'Agenzia Entrate, dal 31/03/2025 al 30/05/2025, l'ammontare delle spese ammissibili sostenute dall’1/01/2025 e di quelle che prevedono di sostenere fino al 15/11/2025; a tal fine, l’Agenzia Entrate approverà i modelli di comunicazione da utilizzare e definirà le relative modalità di trasmissione telematica;
- soggetti interessati:
- comunicano altresì, a pena di decadenza dall'agevolazione, dal 20/11/2025 al 2/12/2025, l'ammontare delle spese ammissibili sostenute dall’1/01/2025 al 15/11/2025;
- si avvalgono del modello di comunicazione già approvato dall’Agenzia Entrate per l'anno 2024, con il contenuto e le modalità di trasmissione per esso previsti;
- rispetto del limite di spesa previsto per l’anno 2025: a tal fine, l'ammontare massimo del credito d'imposta fruibile da parte di ciascun beneficiario è pari all'importo del credito d'imposta richiesto moltiplicato per la percentuale comunicata con Provv. dell'Agenzia Entrate, da emanare entro 10 gg dalla scadenza del termine di presentazione delle comunicazioni. Detta percentuale è ottenuta calcolando il rapporto tra il limite complessivo di spesa e l'ammontare complessivo dei crediti d'imposta richiesti. Nel caso in cui l'ammontare complessivo dei crediti d'imposta richiesti risulti inferiore al limite di spesa, la % è pari al 100%.
CARTA DEL DOCENTE
Vengono previste le seguenti modifiche alla Carta del docente (L. 107/2015, art. 1):
- ulteriori destinatari: docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile;
- importo: si prevede, in luogo del riferimento fisso alla cifra nominale di € 500 annui per ciascun anno scolastico, che la stessa potrà raggiungere un ammontare fino a € 500;
- decreto ministeriale: definirà i criteri e le modalità di assegnazione della Carta nonché annualmente il suo importo nominale sulla base del numero dei docenti destinatari e delle risorse (l’autorizzazione di spesa è incrementata di € 60 milioni annui a decorrere dal 2025).
BONUS PER INTERVENTI SU IMMOBILI STORICI E ARTISTICI
Si interviene sull’art. 65-bis del D.L. 73/2021 che ha istituito il Fondo per il restauro e per altri interventi conservativi sugli immobili di interesse storico e artistico soggetti alla tutela prevista dal D.lgs. 42/2004 finalizzato alla tutela e valorizzazione del patrimonio immobiliare di interesse storico e artistico.
D.L. 73/2021, art. 65-bis (versione con le modifiche previste dalla Legge di bilancio 2025) |
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Fondo: dotazione e destinazione |
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Aspetti relativi al credito d’imposta |
Nota: viene abrogata la disposizione che consente ai beneficiari di optare, in luogo dell'utilizzo diretto, per la cessione, anche parziale, del credito ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari.
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Attuazione |
I criteri e le modalità di gestione e di funzionamento del Fondo sono stati definiti con decreto ministeriale (si ricorda che il D.M. 8/10/2021 ha definito tali aspetti con riguardo al credito d’imposta previsto per le spese sostenute negli anni 2021 e 2022). |
NEW |
Gli immobili restaurati o sottoposti ad altri interventi conservativi con il concorso totale o parziale dello Stato nella spesa a valere sulle risorse del Fondo, costituenti beni culturali, sono resi accessibili al pubblico secondo le modalità di cui all'art. 38 del D.lgs. 42/2004. |
INDENNITÀ DI DISCONTINUITÀ PER I LAVORATORI DELLO SPETTACOLO
Vengono previste le seguenti modifiche al D.lgs. 175/2023 (recante il riordino e la revisione degli ammortizzatori e delle indennità e per l’introduzione di un’indennità di discontinuità in favore dei lavoratori del settore dello spettacolo) a decorrere dall’1/01/2025:
- requisiti per il riconoscimento dell'indennità di discontinuità (art. 2):
- viene elevato a € 30.000 (in luogo degli attuali € 25.000) il tetto massimo di reddito, dichiarato ai fini IRPEF nell'anno d’imposta precedente alla presentazione della domanda, richiesto per l’accesso all’indennità;
- vengono ridotte a 51, in luogo delle vigenti 60, le giornate di contribuzione accreditate al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo che bisogna aver maturato nell'anno precedente a quello di presentazione della domanda;
- misura e durata dell'indennità di discontinuità (art. 3):
- viene soppressa la disposizione secondo cui ai fini della durata dell'indennità di discontinuità non sono computati i periodi contributivi che abbiano già dato luogo ad erogazione di altra prestazione di disoccupazione;
- viene spostato dal 30/03 al 30/04 di ogni anno il termine, previsto a pena di decadenza, entro cui presentare la domanda all’INPS per la corresponsione dell’indennità, in un'unica soluzione, con riguardo ai requisiti maturati dal richiedente nell'anno precedente;
- misure dirette a favorire i percorsi di formazione e di aggiornamento per i percettori dell'indennità di discontinuità (art. 5): vengono soppresse le relative disposizioni.
ADDIZIONALE REGIONALE ALL’IRPEF
Al fine di garantire la coerenza della disciplina dell'addizionale regionale all’Irpef con la nuova articolazione degli scaglioni di reddito dell'IRPEF prevista dall'art. 11, co. 1, del TUIR, viene differito al 15/04/2025 il termine (previsto dalla legislazione vigente al 31/12 dell’anno precedente a quello in cui l’addizionale si riferisce) di cui all'art. 50, co. 3, 2° periodo, del D.lgs. 446/1997, per modificare gli scaglioni e le aliquote applicabili per l'anno d’imposta 2025.
ADDIZIONALE COMUNALE ALL’IRPEF
Al fine di garantire la coerenza della disciplina dell'addizionale comunale all'IRPEF con la nuova articolazione degli scaglioni di reddito dell'IRPEF prevista dall'art. 11, co. 1, del TUIR, i comuni:
- per l'anno 2025 modificano, con propria delibera, entro il 15/04/2025, gli scaglioni e le aliquote dell'addizionale comunale al fine di conformarsi alla nuova articolazione prevista per l'IRPEF;
- possono determinare, nelle more del riordino della fiscalità degli enti territoriali, per i soli anni di imposta 2025, 2026 e 2027, aliquote differenziate dell'addizionale comunale sulla base degli scaglioni di reddito previsti dal citato co. 1, art. 11, vigenti fino alla data di entrata in vigore della Legge di bilancio 2025; per il solo anno d’imposta 2025, il termine per approvare gli scaglioni di reddito e le aliquote è fissato al 15/04/2025;
- nel caso in cui non adottino la delibera o non la trasmettano entro il termine stabilito dall’art. 14, co. 8, del D.lgs. 23/2011, per gli anni d’imposta 2025, 2026 e 2027, l'addizionale comunale si applica sulla base degli scaglioni di reddito e delle aliquote già vigenti in ciascun ente nell’anno precedente a quello di riferimento.
TARIFFE AFFISSIONI PUBBLICITARIE
Si interviene sulle seguenti disposizioni dell’art. 1 della Legge di bilancio 2020 relative al canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria:
co. 817 |
Il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe attuata secondo criteri di ragionevolezza e di gradualità in ragione dell'impatto ambientale e urbanistico delle occupazioni e delle esposizioni pubblicitarie oggetto del canone e della loro incidenza su elementi di arredo urbano o sui mezzi dei servizi di trasporto pubblico locale o dei servizi di mobilità sostenibile. |
co. 821 |
Il canone è disciplinato dagli enti, con regolamento da adottare dal consiglio comunale o provinciale, ai sensi dell’articolo 52 del D.lgs. 446/1997, in cui devono essere indicati:
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co. 825 |
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OBBLIGO DI PEC PER GLI AMMINISTRATORI DI SOCIETÀ
Si interviene sul co. 1, art. 5, del D.L. 179/2012, disponendo l’estensione dell’obbligo di possedere un indirizzo di PEC anche agli amministratori di imprese costituite in forma societaria.