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Le novità del C.D. "Decreto Renzi"

22 Maggio 2014

Per tutti i nostri clienti, proponiamo con linguaggio semplice e sintetico, un riepilogo delle ultime novità fiscali ed alcuni commenti relativi ad argomenti di utilità generale.

A decorrere dal 24.4.2014, è entrato in vigore il DL n. 66/2014, c.d. “Decreto Renzi”, nell’ambito del quale, oltre ad una serie di disposizioni concernenti la riduzione della spesa pubblica, sono contenute alcune previsioni di carattere fiscale di seguito esaminate.

RIDUZIONE DEL CUNEO FISCALE (BONUS 80 EURO)

Per il 2014, per effetto dell’introduzione del nuovo comma 1-bis all’art. 13, TUIR, è previsto il riconoscimento di un credito a favore dei lavoratori dipendenti, noto come “bonus 80 euro”.

Il credito in esame spetta ai titolari:

  • di reddito di lavoro dipendente ex art. 49, TUIR. Sono esclusi dall’agevolazione i titolari di redditi da pensione;
  • di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui all’art. 50, comma 1, lett. a), b), c), c-bis), d), h-bis) e l), TUIR. L’agevolazione spetta, tra l’altro, ai collaboratori coordinati e continuativi, ai collaboratori a progetto e ai lavoratori socialmente utili.
    • ai lavoratori dipendenti per i quali il datore di lavoro non è sostituto d’imposta (ad esempio, collaboratori domestici);
    • ai c.d. “incapienti”, cioè a coloro per i quali la detrazione da lavoro dipendente azzera l’imposta.

Il credito non spetta:

Il credito è riconosciuto qualora l’IRPEF lorda risulti superiore rispetto alla sola detrazione per reddito di lavoro dipendente ed assimilato.

Il credito in esame:

àè riconosciuto in misura differenziata a seconda dell’ammontare del reddito complessivo:

reddito complessivo

credito spettante

Superiore a € 8.000 ma non a € 24.000

€ 640

Superiore a € 24.000 ma non a € 26.000

   € 640 x

26.000 – reddito complessivo

                 2.000

Superiore a € 26.000

0

ànon concorre alla formazione del reddito;

àè rapportato al periodo di lavoro nell’anno.

Il credito è riconosciuto dal sostituto d’imposta (datore di lavoro / committente) che lo ripartisce tra le retribuzioni erogate successivamente al 24.4.2014 (data di entrata in vigore del Decreto in esame), a partire dalla prima retribuzione utile.

In particolare lo stesso è attribuito sulle somme corrisposte in ciascun periodo di paga rapportandolo a detto periodo. A tal fine il sostituto d’imposta utilizza:

  • fino a capienza, le ritenute disponibili nel periodo di paga;
  • per l’eccedenza, i contributi previdenziali dovuti nello stesso periodo di paga, per i quali è previsto l’esonero dal relativo versamento.
  • agli interessi, premi e altri proventi di cui all’art. 44, TUIR;
  • ai redditi diversi di cui all’art. 67, comma 1, lett. da c-bis) a c-quinquies), TUIR.
 

Il beneficio in esame è riconosciuto in forma automatica dal sostituto d’imposta; non è pertanto necessaria una specifica richiesta da parte del beneficiario.

RIDUZIONE ALIQUOTE IRAP

Dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2013 (generalmente dal 2014) è disposta la riduzione delle aliquote IRAP. In particolare le nuove aliquote sono le seguenti:

soggetti

aliquota

fino al 2013

dal 2014

Generalità dei soggetti

3,90%

3,50%

Imprese concessionarie diverse da quelle di costruzione e gestione di autostrade e trafori

4,20%

3,80%

Banche ed enti e società finanziari

4,65%

4,20%

Imprese di assicurazione

5,90%

5,30%

Imprese operanti nel settore agricolo e coop della piccola pesca e loro consorzi

1,90%

1,70%

Acconto 2014

Ai fini della determinazione dell’acconto IRAP 2014, in caso di utilizzo del metodo previsionale va applicata l’aliquota del 3,75% (generalità dei soggetti), 4% (imprese concessionarie), 4,50% (banche), 5,70% (assicurazioni) e 1,80% (imprese agricole).

TASSAZIONE RENDITE FINANZIARIE E CAPITAL GAIN

A decorrere dall’1.7.2014 è stabilita nella misura pari al 26% l’aliquota della ritenuta ovvero dell’imposta sostitutiva applicabile alle rendite finanziarie di persone fisiche, enti non commerciali e società semplici, ossia:

In particolare, a seguito delle modifiche in esame, gli utili / plusvalenze derivanti da partecipazioni non qualificate saranno assoggettate al 26% in luogo dell’attuale 20%. Inoltre passa dall’attuale 20% alla nuova aliquota del 26% anche la ritenuta operata sugli interessi attivi bancari.

Non è stata oggetto di modifiche la tassazione riferita, tra l’altro:

àagli utili e plusvalenze relativi a partecipazioni qualificate;

àagli interessi e canoni corrisposti a società residenti in uno Stato UE di cui all’art. 26, comma 8-bis, DPR n. 600/73;

àagli utili corrisposti a società ed enti soggetti alle imposte sui redditi delle società in Stati UE o del SEE “white list” (ritenuta dell’1,375% ex art. 27, comma 3-ter, DPR n. 600/73);

àai risultati derivanti dai fondi pensione, per i quali è confermata l’imposta sostitutiva dell’11%.

È altresì prevista:

  • la riduzione, da 1/4 a 11/26 della ritenuta, dell’importo massimo dell’imposta che i non residenti hanno pagato all’estero in via definitiva e che possono richiedere a rimborso;
  • l’integrazione degli artt. 5, 6 e 7, D.Lgs. n. 461/97 a seguito della quale i redditi diversi derivanti dalle obbligazioni e dagli altri titoli di cui all’art. 31, DPR n. 601/73 e dalle obbligazioni emesse da Stati non “black list” vanno computati nella misura del 48,08% dell’ammontare realizzato.

Con riferimento alla decorrenza delle nuove disposizioni, è necessario differenziare in base alla tipologia di reddito. In particolare, la nuova aliquota del 26% è applicabile:

   ai dividendi e proventi assimilati percepiti dall’1.7.2014;

   agli interessi e altri proventi derivanti da c/c e depositi bancari e postali, obbligazioni, titoli similari ex art. 26, DPR n. 600/73 maturati dall’1.7.2014;

   in caso di obbligazioni e titoli similari di cui all’art. 2, comma 1, D.Lgs. n. 239/96, agli interessi, premi e altro provento di cui al citato art. 44, maturati dall’1.7.2014;

   ai proventi derivanti da riporti e pronti contro termine di cui alla lett. g-bis) del comma 1 del citato art. 44, nonché agli interessi ed altri proventi delle obbligazioni e titoli similari ex D.Lgs. n. 239/96 dal giorno successivo alla data di scadenza del contratto di pronti contro termine stipulato anteriormente all’1.7.2014 e avente durata non superiore a 12 mesi.

Le minusvalenze, le perdite o i differenziali negativi di cui all’art. 67, comma 1, lett. da c-bis) a c-quater), TUIR possono essere dedotti dalle relative plusvalenze / redditi diversi realizzati successivamente al 30.6.2014, per una quota pari al:

-   48,08% del loro ammontare se realizzati fino al 31.12.2011;

-   76,92% del loro ammontare se realizzati dall’1.1.2012 al 30.6.2014.

A decorrere dall’1.7.2014 per la determinazione delle predette plus / minusvalenze, al sussistere di specifiche condizioni, può essere assunto il valore dei titoli, quote, diritti, valute estere, strumenti finanziari, rapporti e crediti al 30.6.2014 in luogo del costo o valore di acquisto ovvero del valore ex art. 14, commi 6 e seguenti, D.Lgs. n. 461/97.

ABROGRAZIONE RITENUTA SU BONIFICI ESTERI

È abrogato il comma 2 dell’art. 4, D.Lgs. n. 167/90 che prevedeva:

  • l’assoggettamento a ritenuta / imposta sostitutiva dei redditi derivanti dagli investimenti esteri e dalle attività di natura finanziaria da parte degli intermediari residenti ai quali gli stessi erano affidati in gestione, custodia o amministrazione;
  • l’applicazione, da parte degli intermediari finanziari, della ritenuta del 20% sui flussi finanziari dall’estero (bonifici esteri), introdotta dalla Legge n. 97/2013 e già oggetto di sospensione, fino al 30.6.2014, ad opera dell’Agenzia delle Entrate con il Provvedimento 19.2.2014.
  • i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate per i modd. F24 “a zero”;
  • i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate e dagli intermediari della riscossione convenzionati con la stessa qualora siano state effettuate compensazioni e il mod. F24 presenti un saldo “da versare”;
  • i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate e dagli intermediari della riscossione convenzionati con la stessa per i modd. F24 di importo superiore a € 1.000.

IMPOSTA SOSTITUTIVA RIVALUTAZIONE BENI D’IMPRESA

È previsto che l’imposta sostitutiva dovuta ai fini della rivalutazione ex Finanziaria 2014 dei beni d’impresa risultanti dal bilancio 2012 e ancora presenti al 31.12.2013 nonché per l’affrancamento della riserva da rivalutazione sia versata in unica soluzioneentro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta in corso al 31.12.2013”.Non è pertanto consentito il versamento in 3 rate annuali (senza interessi).

OBBLIGO UTILIZZO SERVIZI TELEMATICI PER I VERSAMENTI

Dall’1.10.2014 i versamenti delle imposte / contributi vanno effettuati utilizzando esclusivamente:

 

In base alle nuove disposizioni non è più rilevante il possesso della partita IVA e quindi le regole sopra accennate sono applicabili anche ai contribuenti privati. Di fatto la presentazione del mod. F24 cartaceo è possibile solo per importi fino a € 1.000.

Il soggetto che utilizza i servizi telematici messi a disposizione dagli intermediari della riscossione convenzionati con l’Agenzia delle Entrate (professionista, società di servizi, CAF imprese, ecc.) può inviare anche i modd. F24 di soggetti terzi, mediante addebito sul proprio c/c, previo rilascio all’intermediario di un’apposita autorizzazione da parte dell’intestatario della delega, che rimane comunque responsabile ad ogni effetto. L’autorizzazione può anche essere cumulativa.

PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA DA FONTI AGRO-FORESTALI

Per effetto della modifica del comma 423 dell’art. 1, Finanziaria 2006, il reddito derivante dalla produzione e cessione di energia elettrica da fonti rinnovabili agro-forestali effettuate da parte di imprenditori agricoli (ad esempio, utilizzo di ortaggi o altre biomasse per la produzione di biogas) che costituiscono attività agricole connesse, finora qualificato come agrario, va determinato applicando il coefficiente di redditività del 25% all’ammontare dei corrispettivi delle operazioni soggette a registrazione ai fini IVA.

 

La novità in esame trova applicazione dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2013 (generalmente dal 2014) e va tenuta in considerazione ai fini della determinazione dell’acconto IRPEF / IRES 2014.

Va evidenziato che il nuovo regime forfetario di determinazione del reddito non è obbligatorio poiché rimane infatti possibile optare per la determinazione del reddito con le modalità ordinarie.

IMU E TERRENI AGRICOLI “MONTANI”

A seguito della modifica dell’art. 5-bis, DL n. 16/2012, l’esenzione IMU ex art. 7, comma 1, lett. h), D.Lgs. n. 504/92, prevista per i terreni agricoli, ricadenti in aree montane o di collina site nei Comuni individuati da un apposito DM, sarà riconosciuta a seconda dell’altitudine e differenziata a seconda che siano posseduti da coltivatori diretti e IAP o da altri soggetti. L’individuazione dei predetti Comuni opera già con effetto dall’IMU 2014.

FATTURA ELETTRONICA ALLA P.A.

Il Decreto in esame ha anticipato al 31.3.2015 la decorrenza dell’obbligo della fattura elettronica nei confronti delle “altre” Amministrazioni pubbliche (fissata al 6.6.2015). È fissata al medesimo termine anche la decorrenza dell’obbligo per le Amministrazioni locali.

Inoltre è previsto che nelle fattura elettronica devono essere indicati:

àil Codice identificativo di gara (CIG), salvo i specifici casi di esclusione ex Legge n. 136/2010;

àil Codice unico di Progetto (CUP) per le fatture riferite a opere pubbliche, manutenzioni straordinarie, interventi finanziari da contributi comunitari, ecc.

 

In mancanza di detti codici la P.A. non può effettuare il pagamento della fattura.

CREDITI “COMMERCIALI” VERSO LA P.A. E PIATTAFORMA ELETTRONICA

A favore dei soggetti che vantano crediti nei confronti della Pubblica Amministrazione per somministrazioni, forniture, appalti e prestazioni professionali, è prevista la possibilità di comunicare, tramite la piattaforma elettronica, i dati delle fatture / richieste di pagamento equivalenti emesse dall’1.7.2014 riportando, se previsto, il codice CIG.

COMPENSAZIONE CREDITI “COMMERCIALI” CON SOMME DA ISTITUTI DEFLATIVI

Per effetto della modifica dell’art. 28-quinquies, DPR n. 602/73 le imprese / lavoratori autonomi che effettuano somministrazioni, forniture e appalti e prestazioni professionali nei confronti dello Stato, Enti pubblici, Regioni, Enti locali nonché del SSN, possono compensare le somme da accertamento tributario” dovute relativamente ad alcuni istituti definitori della pretesa tributaria e deflattivi del contenzioso (accertamento con adesione, adesione ai PVC, acquiescenza, definizione agevolata delle sanzioni, reclamo e mediazione, ecc.) utilizzando i crediti vantati nei confronti dello Stato / Regioni / Enti ancorché maturati successivamente al 31.12.2012.

Dalla citata disposizione è stato infatti eliminato il riferimento ai crediti maturati fino a detta data.

COMPENSAZIONE CREDITI “COMMERCIALI” CON SOMME ISCRITTE A RUOLO

È differito dal 31.12.2012 al 30.9.2013 il termine, stabilito dal DM 19.10.2012, entro il quale devono essere stati notificati i ruoli al fine di poter compensare le relative somme con i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti dello Stato, Enti pubblici, Regioni, Enti locali nonché del SSN per somministrazioni, forniture e appalti.

In altre parole, ora è possibile compensare i crediti con le somme iscritte in ruoli notificati entro il 30.9.2013.

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