Novità fiscali - GIUGNO 2024

13 Giugno 2024

Per tutti i nostri clienti, proponiamo con linguaggio semplice e sintetico, un riepilogo delle ultime novità fiscali ed alcuni commenti relativi ad argomenti di utilità generale.

RATEIZZO CARTELLE DI PAGAMENTO – GUIDA AGENZIA ENTRATE-RISCOSSIONE

L’Agenzia Entrate-Riscossione (di seguito AE-R o agente della riscossione) ha reso noto la guida relativa alla rateizzazione delle cartelle di pagamento.

DECRETO AIUTI

L’art. 15-bis del D.L. 50/2022 è intervenuto sulle seguenti disposizioni dell’art. 19 del DPR 602/1973:

co. 1

(modifica)

  • l'agente della riscossione, su richiesta del contribuente che dichiara di versare in temporanea situazione di obiettiva difficoltà, concede per ciascuna richiesta la ripartizione del pagamento delle somme iscritte a ruolo, con esclusione dei diritti di notifica, fino ad un massimo di 72 rate mensili;
  • nel caso in cui le somme iscritte a ruolo, comprese in ciascuna richiesta, siano di importo superiore a € 120.000 (in luogo degli attuali € 60.000), la dilazione può concedersi se il contribuente documenti la temporanea situazione di obiettiva difficoltà.

co. 3

(modifica)

In caso di mancato pagamento, nel corso del periodo di rateazione, di 8 rate (in luogo di 5 rate), anche non consecutive:

  • il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione;
  • l'intero importo a ruolo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in unica soluzione;
  • il carico non può essere nuovamente rateizzato (il dettato vigente prevede, nel rispetto delle condizioni ivi previste, la possibilità di rateizzare nuovamente il carico)

co. 3-ter

(NEW)

La decadenza dal beneficio della rateazione di uno o più carichi non preclude al debitore la possibilità di ottenere la dilazione del pagamento di carichi diversi da quelli per i quali è intervenuta la decadenza.

ULTERIORI DISPOSIZIONI:

  • applicazione: le suddette disposizioni si applicano, fermo restando la disciplina della decadenza dal beneficio della dilazione di seguito evidenziata, esclusivamente ai provvedimenti di accoglimento emessi con riguardo alle richieste di rateazione presentate a decorrere dal 16/07/2022;
  • decadenza dal beneficio della rateazione concessa a seguito di richieste presentate fino alla suddetta data: in tal caso, il carico può essere nuovamente rateizzato se, alla data di presentazione della nuova richiesta, le rate scadute alla stessa data sono integralmente saldate; in tal caso, al nuovo piano di rateazione si applicano le nuove disposizioni di modifica e integrazione dell’art. 19 del DPR 602 di cui sopra.

GUIDA AGENZIA ENTRATE-RISCOSSIONE

AMBITO OGGETTIVO

L’agente della riscossione, su richiesta del contribuente che dichiara di versare in temporanea situazione di obiettiva difficoltà, concede la ripartizione del pagamento delle somme iscritte a ruolo da:

  • Amministrazioni statali, Agenzie istituite dallo Stato, Autorità amministrative indipendenti e altri Enti pubblici previdenziali;
  • altri Enti creditori (Comuni, Regioni, ecc.), salvo che gli stessi abbiano optato, comunicandolo all’AE-R, per una diversa determinazione che produrrà effetti a partire dal 30° giorno successivo alla ricezione della comunicazione.

Somme iscritte a ruolo: per tali si intendono anche quelle affidate in riscossione all’AE-R contenute negli avvisi di accertamento esecutivi dell’Agenzia Entrate, degli EE.LL. e negli avvisi di addebito emessi dall’Inps.

SOMME ESCLUSE DALLA RATEIZZAZIONE: quelle affidate per la riscossione dagli Enti creditori all’AE-R

  • se già oggetto di un precedente rateizzo decaduto per omesso pagamento delle rate (vedi D.L. 50/2022);
  • se riferite a debiti non rateizzabili (ad es., violazioni di determinate norme doganali o il recupero degli aiuti di Stato);
  • se affidate da Enti che non abbiano delegato all’AE-R il potere di rateizzare i loro crediti;

Rottamazione-quater: l’inefficacia della misura per l’omesso pagamento di una delle rate del piano non impedisce la richiesta del rateizzo purché non ricorra una delle condizioni di esclusione di cui ai punti precedenti.

RATEIZZAZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA

Per l’accesso alla rateizzazione, il contribuente in sede di richiesta

  • deve dichiarare o anche comprovare la propria situazione che, a seconda dei casi,
  • consente di ottenere il rateizzo del debito in un numero di rate maggiore rispetto a quello massimo di 72 rate previsto in presenza della temporanea situazione di obiettiva difficoltà economica.

RATEIZZAZIONE ORDINARIA:

  • temporanea situazione di obiettiva difficoltà del contribuente: in tal caso lo stesso può richiedere e ottenere la rateizzazione ordinaria fino a un massimo di 72 rate mensili;
  • rate del piano: possono essere di importo costante o, su richiesta del contribuente, di importo crescente;
  • importo minimo della rata: è pari a € 50,00.

DEBITI PER IMPORTI:

RATEIZZAZIONE ORDINARIA FINO A UN MASSIMO DI 72 RATE

fino a € 120.000

il contribuente deve dichiarare di trovarsi nelle condizioni di temporanea e obiettiva difficoltà economica; non è necessario presentare i documenti a supporto.

superiori a € 120.000

  • contribuente: è tenuto a documentare la temporanea situazione di obiettiva difficoltà nel caso in cui i debiti ricompresi in ciascuna richiesta di rateizzazione siano di importo superiore a tale soglia;
  • soglia di € 120.000: è riferita esclusivamente all’importo residuo del debito di ogni singola richiesta di rateizzazione;
  • persone fisiche o ditte individuali in contabilità semplificata: devono allegare alla domanda l’ISEE del nucleo familiare per attestare la temporanea situazione di obiettiva difficoltà economica e determinare anche il numero di rate concedibili;
  • persone giuridiche e ditte individuali in contabilità ordinaria: devono presentare unitamente all’istanza i documenti contabili per verificare:

-   la sussistenza della condizione di temporanea difficoltà economica determinata dal valore dell’indice di liquidità, ricavato dalla situazione economico/patrimoniale dell’azienda, che deve essere < a 1;

-   il numero di rate concedibili in relazione al valore dell’Indice Alfa calcolato come rapporto tra l’importo del debito complessivo in rateizzazione e il valore della produzione (es. per le società di capitali, cooperative, mutue assicuratrici) oppure il totale dei ricavi e dei proventi (es. per le società di persone, ditte individuali, associazioni, ecc.) moltiplicato per 100.

valore dell’Indice Alfa

N° massimo di rate concedibili

maggiore di 0 e fino a 2

18

maggiore di 2 e fino a 4

36

maggiore di 4 e fino a 6

48

maggiore di 6 e fino a 8

60

maggiore 8

72

RATEIZZAZIONE STRAORDINARIA

I contribuenti possono richiedere una rateizzazione straordinaria fino a 120 rate (che possono essere solo di importo costante) nel caso sussistano entrambe le seguenti condizioni:

  • temporanea situazione di obiettiva difficoltà;
  • comprovata e grave situazione legata alla congiuntura economica per ragioni a loro non imputabili (il ha stabilito i requisiti per la grave e comprovata situazione di difficoltà).

SOGGETTI

GRAVE E COMPROVATA SITUAZIONE DI DIFFICOLTÀ

Persone fisiche o ditte individuali in contabilità semplificata

si verifica quando l’importo della rata, in caso di un piano di rateizzazione in 72 rate, è superiore al 20% del reddito mensile del nucleo familiare risultante dall’ISR riportato nel mod. ISEE da allegare alla domanda.

Persone giuridiche o ditte individuali in contabilità ordinaria

si verifica con la presenza simultanea dei seguenti requisiti da indicare nel modello, allegando i relativi documenti:

  • indice di liquidità tra 0,50 e inferiore a 1;
  • valore della rata determinata in caso di concessione di un piano ordinario superiore al 10% del valore della produzione (o totale ricavi e proventi) rapportato su base mensile.

PROROGA DEL RATEIZZO

L’AE-R può concedere la proroga della rateizzazione nel caso in cui il contribuente dimostri il peggioramento della situazione di obiettiva difficoltà economica intervenuto dopo la concessione della prima rateazione.

PROROGA:

  • richiesta: è possibile una sola volta;
  • condizione: non deve essere intervenuta la decadenza del piano da prorogare;
  • come può essere:

-   ordinaria fino a un massimo di ulteriori 72 rate;

-   straordinaria fino a un massimo di 120 rate nel caso in cui sussista sia il peggioramento della situazione di difficoltà economica che la condizione di comprovata e grave situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica;

  • rate concedibili: il n° massimo è determinato dalla differenza tra il n° delle rate richieste e concedibili (massimo 72 o 120) e il n° delle rate scadute e non pagate alla data di accoglimento del precedente piano di pagamento rateale per il quale si chiede la proroga.

RICHIESTA DELLA RATEIZZAZIONE

Le modalità di richiesta della rateizzazione variano a seconda dell’importo del debito e del tipo di rateizzazione (ordinaria, straordinaria e in proroga).

rateizzazione ordinaria di importo fino a € 120.000

va richiesta con il servizioRateizza adesso”, disponibile nell’area riservata del sito dell’AE-R o dall’app Equiclick, trasmettendo il Mod. R1.

rateizzazione ordinaria per importi oltre € 120.000

va richiesta compilando il Mod. R2 (persone fisiche o ditte individuali in contabilità semplificata) o il Mod. R3 (persone giuridiche o ditte individuali in contabilità ordinaria) e allegando i documenti attestanti la situazione di temporanea difficoltà economica; i moduli e i documenti vanno inviati via PEC o presentati agli sportelli di AE-R.

rateizzazione straordinaria

va richiesta compilando il Mod. R4 (persone fisiche o ditte individuali in contabilità semplificata) o il Mod. R5 (persone giuridiche o ditte individuali in contabilità ordinaria) e allegando i documenti attestanti la comprovata e grave situazione legata alla congiuntura economica; i moduli e i documenti vanno inviati via PEC o presentati agli sportelli di AE-R.

rateizzazione in proroga

va richiesta compilando, a seconda dei casi, i suddetti modelli e allegando i documenti attestanti il peggioramento della temporanea situazione di obiettiva difficoltà economica; i moduli e i documenti vanno inviati via PEC o presentati agli sportelli di AE-R.

EFFETTI POST PRESENTAZIONE DOMANDA

La presentazione della domanda di rateizzazione determina i seguenti effetti sul debito:

  • l’AE-R non può avviare nuove procedure cautelari (per es., fermi o ipoteche) o esecutive (per es., pignoramenti), con alcune eccezioni;
  • sono mantenute le azioni cautelari già iscritte/trascritte e proseguono le azioni esecutive in corso;
  • le azioni conservative come le azioni revocatorie proseguono o possono essere avviate per permettere all’AE-R di conservare le garanzie sul patrimonio del debitore;
  • restano efficaci gli interventi in procedure immobiliari promosse da terzi.

ACCOGLIMENTO O DINIEGO

Il procedimento amministrativo avviato dall’AE-R a seguito della presentazione della domanda di rateizzazione può concludersi con un provvedimento di accoglimento, totale o parziale, o di diniego.

ACCOGLIMENTO DELLA DOMANDA DI RATEIZZAZIONE:

  • fa venir meno lo stato di inadempienza di cui all’art. 48-bis del DPR 602/1973;
  • il contribuente, in assenza di altri debiti previdenziali non rateizzati e scaduti, può ottenere il DURC regolare.

MODALITÀ DI PAGAMENTO

Le rate possono essere pagate con le seguenti modalità:

  • tramite l’area riservata del sito dell’AE-R o sull’app, utilizzando i riferimenti dei moduli di pagamento pagoPA;
  • presso i PSP aderenti al nodo pagoPA (Poste, Banche, Tabaccai, circuito SISAL, Lottomatica) uilizzando i moduli di pagamento pagoPA;
  • mediante addebito diretto sul conto (SDD);
  • presso gli sportelli di AE-R.

EFFETTI CONNESSI AL PAGAMENTO

Di seguito gli effetti connessi al pagamento della 1° rata del piano di ammortamento:

  • l’AE-R sospende l’eventuale fermo amministrativo disposto sul veicolo; la cancellazione del fermo da parte dell’AE-R avviene in seguito al pagamento dell’intero debito in dilazione legato al fermo;
  • sono da considerarsi estinte le procedure esecutive (pignoramenti) in corso, purché non si sia ancora tenuto l’incanto con esito positivo o non si stata presentata istanza di assegnazione, oppure il terzo non abbia reso dichiarazione positiva o non sia stato già emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati;

Tuttavia, dopo il pagamento della 1° rata l’AE-R può:

  • avviare nuove azioni revocatorie (su quelle già avviate, inoltre, non si produce alcun effetto);
  • effettuare nuovi interventi nel caso di procedure immobiliari promosse da terzi.

DECADENZA

Il contribuente decade dai benefici del rateizzo per omesso pagamento di alcune rate anche non consecutive.

RATEIZZAZIONI

DECADENZA

in essere all’8/3/2020 (21/2 per i residenti nella c.d. ex zona rossa Covid-19)

18 rate anche non consecutive

concesse dopo l’8/03/2020 e richieste fino al 31/12/2021

10 rate anche non consecutive

presentate dall’1/01/2022 al 15/07/2022

5 rate anche non consecutive

presentate dal 16/07/2022 (a seguito delle modifiche del D.L. 50/2022)

8 rate anche non consecutive

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