FATTURAZIONE ELETTRONICA – AGGIORNATA GUIDA AGENZIA ENTRATE
L’Agenzia Entrate ha aggiornato la “Guida alla compilazione delle e-fatture e dell’esterometro” per:
- descrivere le modalità di rettifica delle comunicazioni trasmesse via SDI con i tipi documento TD16, TD17, TD18, TD19, TD20, TD21, TD22, TD23, TD26 e TD28;
- fornire indicazioni per la compilazione della sezione “AltriDatiGestionali” da parte delle imprese agricole in regime speciale.
TIPO DOCUMENTO |
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TD16 |
INTEGRAZIONE FATTURA DA REVERSE CHARGE INTERNO |
TD17 |
INTEGRAZIONE/AUTOFATTURA PER ACQUISTO SERVIZI DALL’ESTERO |
TD18 |
INTEGRAZIONE PER ACQUISTO DI BENI INTRACOMUNITARI |
TD19 |
INTEGRAZIONE/AUTOFATTURA PER ACQUISTO DI BENI EX ART. 17, CO. 2, DEL DPR 633/1972 |
TD20 |
AUTOFATTURA PER REGOLARIZZAZIONE E INTEGRAZIONE DELLE FATTURE (EX ART. 6, CO. 8 e 9-BIS, D.LGS. 471/1997 O ART. 46, CO. 5, D.L. 331/1993) |
TD21 |
AUTOFATTURA PER SPLAFONAMENTO |
TD22 |
ESTRAZIONE BENI DA DEPOSITO IVA |
TD23 |
ESTRAZIONE BENI DA DEPOSITO IVA CON VERSAMENTO DELL’IVA |
TD26 |
CESSIONE DI BENI AMMORTIZZABILI E PASSAGGI INTERNI (EX ART. 36, CO. 5, DEL DPR 633/1972) |
TD28 |
ACQUISTI DA SAN MARINO CON IVA (fattura cartacea) |
TIPO DOCUMENTO “TD16”
DESCRIZIONE DELL’OPERAZIONE |
Per rettificare una comunicazione trasmessa via SDI con TD16, il C/C trasmette un documento dello stesso tipo di quello già trasmesso allo SDI (TD16), indicando gli importi con segno positivo o negativo a seconda del tipo di errore da correggere:
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COMPILAZIONE DEL DOCUMENTO |
Indicazione nel campo 2.1.6 <DatiFattureCollegate> degli estremi della fattura/nota di variazione/comunicazione di riferimento e il relativo IdSdI. |
TIPO DOCUMENTO “TD17”
DESCRIZIONE DELL’OPERAZIONE |
- rettifica dovuta a seguito di una nota di variazione inviata dal prestatore: nel campo 2.1.6 <DatiFattureCollegate> vanno indicati separatamente n° e data della nota di variazione ricevuta e, se disponibile, il relativo IdSdI; - rettifica dovuta a seguito di un errore nella comunicazione in precedenza inviata dal committente: nel campo 2.1.6 <DatiFattureCollegate> vanno indicati separatamente n° e data della comunicazione errata e il relativo IdSdI;
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COMPILAZIONE DEL DOCUMENTO (E-FATTURA TD17) |
Indicazione nel campo 2.1.6 <DatiFattureCollegate> degli estremi della fattura/nota di variazione/comunicazione di riferimento e, quando disponibile, il relativo IdSdI. |
TIPO DOCUMENTO “TD18”
DESCRIZIONE DELL’OPERAZIONE |
- rettifica dovuta a seguito di una nota di variazione inviata dal cedente UE: nel campo 2.1.6 <DatiFattureCollegate> vanno indicati separatamente n° e data della nota di variazione ricevuta e, se disponibile, il relativo IdSdI; - rettifica dovuta a seguito di un errore nella comunicazione in precedenza inviata dal cessionario: nel campo 2.1.6 <DatiFattureCollegate> vanno indicati separatamente n° e data della comunicazione errata e il relativo IdSdI;
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COMPILAZIONE DEL DOCUMENTO |
Indicazione nel campo 2.1.6 <DatiFattureCollegate> degli estremi della fattura/nota di variazione/comunicazione di riferimento e, se disponibile, il relativo IdSdI. |
TIPO DOCUMENTO “TD19”
DESCRIZIONE DELL’OPERAZIONE |
- rettifica dovuta a seguito di una nota di variazione inviata dal cedente: nel campo 2.1.6 <DatiFattureCollegate> vanno indicati separatamente il numero e la data della nota di variazione ricevuta e, se disponibile, il relativo IdSdI; - rettifica dovuta a seguito di un errore nella comunicazione in precedenza inviata dal cessionario: nel campo 2.1.6 <DatiFattureCollegate> vanno indicati separatamente n° e data della comunicazione errata e il relativo IdSdI.
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COMPILAZIONE DEL DOCUMENTO |
Indicazione nel campo 2.1.6 <DatiFattureCollegate> degli estremi della fattura/nota di variazione/comunicazione di riferimento e, se disponibile, il relativo IdSdI. |
TIPO DOCUMENTO “TD20”
DESCRIZIONE DELL’OPERAZIONE |
La rettifica di un’autofattura trasmessa con tipo documento TD20 in queste ipotesi può essere effettuata trasmettendo via SDI un nuovo TD20 indicando gli importi con segno positivo o negativo a seconda del tipo di errore da correggere (il documento rettificativo trasmesso in tali casi assume la valenza di una nota di variazione ai fini IVA).
- un tipo documento TD20, indicando l’imponibile e il sottocodice della Natura N6 relativo al tipo di operazione cui si riferisce l’autofattura. Nell’autofattura dovrà indicare come C/P l’effettivo cedente o prestatore e come C/C sé stesso; - a seguire, un tipo documento TD16 con l’indicazione della relativa imposta. La rettifica di un’autofattura trasmessa con tipo documento TD20 in queste ipotesi può essere effettuata trasmettendo i 2 documenti dello stesso tipo già trasmessi allo SDI (TD20 più TD16) nel caso di rettifica di imponibile e imposta oppure solo il TD16 nel caso di rettifica della sola imposta (il documento rettificativo trasmesso in questi casi assume la valenza di una nota di variazione ai fini IVA), indicando gli importi/l’importo con segno positivo o negativo a seconda del tipo di errore da correggere.
- un tipo documento TD20, indicando l’imponibile e il sottocodice della Natura N2.1 nel caso di acquisti da soggetto UE di servizi o di beni già presenti in Italia oppure la Natura N3.2 nel caso di acquisti intracomunitari. Nell’autofattura dovrà indicare come C/P l’effettivo cedente o prestatore e come C/C sé stesso; - a seguire, un tipo documento TD17, TD18 o TD19 con l’indicazione della relativa imposta.
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TIPO DOCUMENTO “TD21”
DESCRIZIONE DELL’OPERAZIONE |
La rettifica di un tipo documento TD21 trasmesso via SDI può essere effettuata trasmettendo un nuovo TD21 indicando gli importi con segno positivo o negativo a seconda del tipo di errore da correggere (il documento rettificativo trasmesso assume la valenza di una nota di variazione ai fini IVA). |
TIPO DOCUMENTO “TD22”
DESCRIZIONE DELL’OPERAZIONE |
La rettifica di un tipo documento TD22 trasmesso via SDI può essere effettuata trasmettendo un nuovo TD22 indicando gli importi con segno positivo o negativo a seconda del tipo di errore da correggere (in caso di rettifica di un’autofattura il documento trasmesso assume la valenza di una nota di variazione ai fini IVA). |
TIPO DOCUMENTO “TD23”
DESCRIZIONE DELL’OPERAZIONE |
La rettifica di un tipo documento TD23 trasmesso via SDI può essere effettuata trasmettendo un nuovo TD23 indicando gli importi con segno positivo o negativo a seconda del tipo di errore da correggere (in caso di rettifica di un’autofattura il documento trasmesso assume la valenza di una nota di variazione ai fini IVA). |
TIPO DOCUMENTO “TD26”
DESCRIZIONE DELL’OPERAZIONE |
La rettifica di un tipo documento TD26 può essere effettuata in ogni caso trasmettendo via SDI un nuovo TD26 indicando gli importi con segno positivo o negativo a seconda del tipo di errore da correggere. Il documento rettificativo trasmesso può assumere la valenza di una nota di variazione ai fini IVA nell’ipotesi di cessionario residente oppure la valenza di una rettifica dell’esterometro nell’ipotesi di cessionario non residente. In quest’ultimo caso la rettifica delle comunicazioni da esterometro incide anche sugli obblighi di emissione della fattura ai fini IVA qualora quest’ultimi non siano stati adempiuti in via cartacea e, pertanto, in tale ipotesi il documento rettificativo trasmesso assume anche la valenza di una nota di variazione ai fini IVA. |
TIPO DOCUMENTO “TD28”
DESCRIZIONE DELL’OPERAZIONE |
- rettifica dovuta a seguito di una nota di variazione inviata dal cedente: nel campo 2.1.6 <DatiFattureCollegate> vanno indicati separatamente n° e data della nota di variazione ricevuta; - rettifica dovuta a seguito di un errore nella comunicazione in precedenza inviata dal cessionario: nel campo 2.1.6 <DatiFattureCollegate> vanno indicati separatamente n° e data della comunicazione errata e il relativo IdSdI. |
COMPILAZIONE DEL DOCUMENTO |
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ALTRI DATI GESTIONALI
Il blocco informativo <AltriDatiGestionali> 2.2.1.16:
- consente al soggetto IVA che emette la fattura di indicare alcuni dati relativi all’operazione posta in essere utili alla gestione automatica della liquidazione dell’IVA e della compilazione delle comunicazioni e dei modelli dichiarativi nonché allo scambio di informazioni pattuite tra le parti;
- la sua valorizzazione consente di compilare in maniera più puntuale la bozza della liquidazione periodica IVA precompilata e la bozza della dichiarazione IVA precompilata.
Blocco informativo 2.2.1.16 <AltriDatiGestionali>: Elementi che lo compongono |
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2.2.1.16.1 <TipoDato> |
codice che identifica la tipologia di informazione |
2.2.1.16.2 <RiferimentoTesto> |
valore alfanumerico riferito alla tipologia di informazione |
2.2.1.16.3 <RiferimentoNumero> |
valore numerico riferito alla tipologia di informazione |
2.2.1.16.4 <RiferimentoData> |
data riferita alla tipologia di informazione |
Nota: per ciascuna riga di fattura è possibile inserire più blocchi <AltriDatiGestionali>.
ACQUISTI IN SOSPENSIONE D’IMPOSTA ECCEDENTI IL PLAFOND
I contribuenti che
- abbiano provveduto alla regolarizzazione delle operazioni per le quali sia stata rilasciata dichiarazione d’intento oltre il limite del plafond disponibile
- mediante emissione di autofattura elettronica (TD21) e conseguente versamento dell’imposta, utilizzando il mod. F24,
- possono fornire tale informazione all’atto dell’emissione dell’autofattura indicando nel campo 2.2.1.16.1 <TipoDato> la stringa “F24”.
ESTRAZIONE BENI DA DEPOSITO IVA
Nel caso di operazioni di estrazione beni da deposito IVA,
- il soggetto IVA può trasmettere al SDI un documento (TD22 o TD23) contenente i dati necessari
- per l’assolvimento dell’imposta in sospensione all’atto dell’introduzione dei beni nel deposito.
Estrazione dei beni dal deposito IVA |
può effettuarsi nello stesso periodo d’imposta in cui risulti effettuata l’introduzione/acquisto del bene custodito in deposito o in anni d’imposta successivi. |
Dichiarazione Iva |
- “NellAnno” nel caso in cui l’estrazione dal deposito IVA avvenga nello stesso periodo d’imposta in cui sia stata effettuata l’immissione o l’acquisto del bene custodito in deposito; - “AnniPreced” nel caso in cui l’estrazione dal deposito avvenga in un periodo d’imposta successivo a quello in cui sia stato effettuato l’acquisto senza pagamento d’imposta. |
IMPRESE AGRICOLE
Le imprese agricole che effettuano cessione di beni rientrati nel regime speciale previsto dall’art. 34 del DPR 633/72 possono fornire nel blocco 2.2.1.16 le informazioni necessarie per determinare l’IVA ammessa in detrazione.
Regime speciale: si applica solamente alle cessioni di prodotti agricoli di cui alla Tabella A, parte I, allegata al DPR 633/72, e consente la detrazione dell’IVA in via forfettaria mediante l’applicazione delle percentuali di compensazione sull’ammontare delle cessioni di prodotti agricoli e ittici indicati nella Tabella A.
Per consentire all’Agenzia la predisposizione delle bozze di liquidazione periodica e dichiarazione IVA precompilate con una più puntuale determinazione dell’imposta ammessa in detrazione, occorre che l’emittente valorizzi i seguenti campi nella fattura che documenta la cessione di prodotti agricoli e ittici compresi nella Tabella A, parte prima, allegata al DPR 633/1972:
- Campo <TipoDato> con la stringa “ALI-COMP” (in presenza di tale stringa va valorizzato anche l’elemento <RiferimentoNumero> con la percentuale di compensazione applicabile ai prodotti agricoli o ittici ceduti);
- Campo <RiferimentoNumero> con la percentuale di compensazione stabilita con decreto ministeriale, per il gruppo di prodotti di riferimento del bene ceduto (tale elemento va compilato quando il campo <TipoDato> è valorizzato con “ALI-COMP”).
Nota: le suddette informazioni aggiuntive con le stesse modalità di compilazione del blocco <AltriDatiGestionali> possono fornirsi anche nel caso di cessione di prodotti agricoli e ittici indicati nella Tabella A non imponibili ai sensi degli artt. 8, co. 1, 38-quater e 72, nonché di cessioni intracomunitarie degli stessi (ossia le cessioni con natura N3.X), per le quali spetta la detrazione forfetizzata dell’IVA in base alla percentuale di compensazione corrispondente.
Le aziende agricole possono anche effettuare cessioni o prestazioni non rientranti nelle attività agricole in regime speciale, per le quali l’IVA ammessa in detrazione non può determinarsi in base alle percentuali di compensazione, in particolare:
- le cessioni di prodotti agricoli diversi da quelli compresi nella Tabella A, parte prima, allegata al DPR 633/72 (l’IVA ammessa in detrazione è determinata secondo le regole ordinarie dell’IVA);
Produttore agricolo |
per agevolare la liquidazione dell’IVA, può indicare nella e-fattura i dati utili per identificare e distinguere le suddette operazioni attive non rientrati nel regime speciale. |
Cessione di prodotti agricoli diversi da quelli di cui alla Tabella A |
nel caso di cessioni prodotti agricoli diversi da quelli compresi nella Tabella A, parte prima, allegata al DPR 633/1972, il cedente potrà valorizzare il campo 2.2.1.16.1 del blocco <AltriDatiGestionali> con la stringa “NO-COMP”. |
Operazioni occasionali |
nel caso la fattura emessa sia riferita a operazioni occasionali rientranti nel regime di cui all’art. 34-bis del DPR 633/1972, il C/P potrà valorizzare il campo 2.2.1.16.1 del blocco <AltriDatiGestionali> con la stringa “OCC34BIS”. |