DECRETO ENERGIA – PRINCIPALI MISURE
Si illustrano le principali misure del D.L. 131/2023 (c.d. Decreto Energia) entrato in vigore il 30/09/2023.
RIDUZIONE DELL’IVA NEL SETTORE DEL GAS PER IL 4° TRIM. 2023
Viene previsto quanto segue:
- l’assoggettamento all’aliquota Iva del 5% delle somministrazioni di gas metano destinato alla combustione per usi civili ed industriali previste dall’art. 26, c. 1, D.lgs. 504/1995, contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi di ottobre, novembre e dicembre 2023;
- aliquota Iva del 5%: si applica, nel caso in cui le suddette somministrazioni siano contabilizzate sulla base di consumi stimati, anche alla differenza tra gli importi stimati e quelli ricalcolati sulla base dei consumi effettivi riferibili, anche percentualmente, ai suddetti mesi;
- applicazione delle suddette disposizioni: anche alle forniture di servizi di teleriscaldamento nonché alle somministrazioni di energia termica prodotta con gas metano in esecuzione di un contratto di servizio energia di cui all'art. 16, co. 4, del D.lgs. 115/2008.
CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER IL 4° TRIM. 2023
Viene riconosciuto,
ü periodo: per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2023,
ü destinatari: ai clienti domestici titolari di bonus sociale elettrico
ü beneficio: un contributo straordinario, crescente con il n° di componenti del nucleo familiare secondo le tipologie già previste per lo stesso bonus sociale, la cui misura è definita dall’ARERA ripartendo nei 3 mesi la spesa di € 300 milioni in base ai consumi attesi.
SOCIAL CARD
La Legge di bilancio 2023 ha istituito un Fondo, con una dotazione di € 500 milioni per il 2023,
- destinato all'acquisito di beni alimentari di prima necessità
- da parte dei soggetti in possesso di un ISEE non superiore a € 15.000,
- da fruire mediante l'utilizzo di un apposito sistema abilitante.
ATTUAZIONE E CHIARIMENTI |
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reca le disposizioni attuative ed applicative del suddetto Fondo |
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Prassi Inps 2023 |
Il D.L. 131/2023 prevede, con la finalità di sostenere il potere d'acquisto dei nuclei familiari meno abbienti, anche a seguito dell'incremento del costo del carburante,
- il riconoscimento ai beneficiari della social card (ex ),
- di un ulteriore contributo nei limiti pro-capite derivante dal riparto della somma di € 100 milioni.
A fini di quanto sopra, il D.L. 131/2023 interviene sul citato co. 450 prevedendo:
- l’incremento della dotazione del Fondo di € 100 milioni;
- l’uso della social card () anche per l’acquisto di carburanti, nonché, in alternativa a questi ultimi, di abbonamenti per i mezzi del trasporto pubblico locale.
Con apposito decreto ministeriale sono stabiliti:
- l'ammontare del beneficio aggiuntivo per singolo nucleo familiare;
- le modalità di raccordo con le previsioni del D.M. 18/04/2023 nonché la facoltà per le amministrazioni di assegnare un nuovo termine per attivare la carta se non ancora effettuata per ragioni non imputabili al beneficiario;
- le prescrizioni per assicurare che l'acquisto di carburante o di abbonamenti per il trasporto pubblico locale avvenga nei limiti dell'ulteriore contributo assegnato;
- le modalità e condizioni di accreditamento delle imprese autorizzate alla vendita di carburanti che aderiscono a piani di contenimento dei costi del prezzo alla pompa.
AGEVOLAZIONI PER LE IMPRESE ENERGIVORE
Onde adeguare la normativa nazionale alla comunicazione della Comm. UE 2022/C 80/01, è disposto che, a decorrere dall’1/01/2024, accedono alle seguenti agevolazioni le imprese (non in stato di difficoltà), che, nell'anno precedente alla presentazione dell'istanza di concessione delle stesse, abbiano realizzato un consumo annuo di energia elettrica non inferiore a 1 GWh e che:
- 1° tipologia di imprese: rispettino almeno uno dei seguenti requisiti
- operino in uno dei settori ad alto rischio di rilocalizzazione di cui all'All. 1 alla citata Comunicazione;
- operino in uno dei settori a rischio di rilocalizzazione di cui citato allegato 1;
- pur non operando in alcuno dei suddetti settori, abbiano beneficiato, nel 2022 ovvero nel 2023, delle agevolazioni di cui al D.M. 21/12/2017, avendo rispettato i requisiti di cui all'art. 3, co. 1, lett. a) ovvero b), dallo stesso previsti;
- 2° tipologia di imprese: operino in un settore o sotto-settore che, seppur non ricompreso tra quelli di cui al citato allegato 1, sia considerato ammissibile in conformità a quanto previsto al punto 406 della suddetta comunicazione; con apposito D.M. sono stabiliti termini e modalità per la presentazione al Mase della proposta di ammissione del settore o del sotto-settore.
AGEVOLAZIONI: le suddette imprese sono soggette ai seguenti contributi a copertura degli oneri generali afferenti al sistema elettrico di cui all'art. 3, co. 11, del D.lgs. 79/1999, relativi al sostegno delle energie rinnovabili:
- imprese operanti in uno dei settori ad alto rischio di rilocalizzazione: nella misura del minor valore tra il 15% della componente degli oneri generali afferenti al sistema elettrico destinata al sostegno delle fonti rinnovabili di energia e lo 0,5% del valore aggiunto lordo dell'impresa;
- imprese operanti in uno dei settori a rischio di rilocalizzazione: nella misura del minor valore
- tra il 25% e l’1%, rispettivamente, dei suddetti componente e valore;
- tra il 15% e lo 0,5%, rispettivamente, dei suddetti componente e valore, nel caso l’impresa copra almeno il 50% del proprio consumo di energia elettrica con energia da fonti non emittenti carbonio, di cui almeno il 10% assicurato mediante un contratto di approvvigionamento a termine oppure almeno il 5% garantito mediante energia prodotta in sito o in sua prossimità;
- imprese che abbiano beneficiato nel 2022 ovvero nel 2023 delle agevolazioni di cui al D.M. 21/12/2017: nella misura del minor valore
- per il 2024-2026, tra il 35% e l’1,5% dei suddetti componente e valore; il contributo è pari, fino al 31/12/2028, al minor valore tra tali percentuali nel caso l'impresa copra almeno il 50% del proprio consumo di energia elettrica con energia da fonti non emittenti carbonio, di cui almeno il 10% assicurato mediante un contratto di approvvigionamento a termine oppure almeno il 5% garantito mediante energia prodotta in sito o in sua prossimità;
- per l’anno 2027, tra il 55% e il 2,5%, rispettivamente, dei suddetti componente e valore;
- per l’anno 2028, tra l'80% e il 3,5%, rispettivamente, dei suddetti componente e valore.
Nota: in ciascun anno, i suddetti contributi non possono essere inferiori al prodotto tra 0,5 €/MWh e l'energia elettrica prelevata dalla rete pubblica.
OBBLIGHI PER LE IMPRESE CHE ACCEDONO ALLE AGEVOLAZIONI:
- effettuare la diagnosi energetica di cui all'art. 8 del D.lgs. 102/2014;
- adottare almeno una delle seguenti misure:
- attuare le raccomandazioni di cui al rapporto di diagnosi energetica, nel caso in cui il tempo di ammortamento degli investimenti a tal fine necessari non superi i 3 anni e il relativo costo non ecceda l'importo dell'agevolazione percepita;
- ridurre l'impronta di carbonio del consumo di energia elettrica fino a coprire almeno il 30% del proprio fabbisogno da fonti non emittenti carbonio;
- investire una quota pari almeno al 50% dell'importo dell'agevolazione in progetti che comportino riduzioni sostanziali delle emissioni di gas a effetto serra.
Inadempimento ai suddetti obblighi: in tal caso
- l’impresa è tenuta a rimborsare le agevolazioni percepite per il periodo di mancato adempimento
- e può beneficiare di ulteriori agevolazioni previste dalle disposizioni in esame dopo aver rimborsato l'importo.
Le ulteriori norme previste, di cui si tralascia il contenuto, attengono ai controlli dell’ENEA e agli aspetti che l’ARERA dovrà definire per attuare le disposizioni in esame, nonché agli adempimenti cui è tenuta la CSEA.
I criteri e le modalità per il soddisfacimento delle condizioni e l'assolvimento agli obblighi, inclusi quelli di consumo energetico, nonché per lo svolgimento dei controlli, sono individuati con apposito D.M.
Nota: l'efficacia delle disposizioni in esame è subordinata all’autorizzazione della Commissione UE.
VIOLAZIONI IN MATERIA DI CERTIFICAZIONE DEI CORRISPETTIVI
I contribuenti che abbiano commesso una o più violazioni in materia di certificazione dei corrispettivi di cui ai co. 2-bis e 3, art. 6, del D.lgs. 471/1997, possono avvalersi del ravvedimento di cui all'art. 13 del D.lgs. 472/1997, anche se le violazioni siano state già constatate non oltre la data del 31/10/2023.
CONDIZIONI PER AVVALERSI DEL RAVVEDIMENTO |
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violazioni |
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perfezionamento |
deve avvenire entro la data del 15/12/2023. |
Nota: le violazioni regolarizzate non rilevano ai fini del computo per l'irrogazione della sanzione accessoria prevista dall'art. 12, co. 2, D.lgs. 471/1997 (sospensione della licenza/autorizzazione ovvero dell’attività).
D.lgs. 471/1997, art. 6 |
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co. 2-bis |
- se le violazioni consistono nella mancata o non tempestiva memorizzazione o trasmissione, ovvero nella memorizzazione o trasmissione con dati incompleti o non veritieri, - la sanzione è pari, per ciascuna operazione, al 90% dell'imposta corrispondente all'importo non memorizzato o trasmesso;
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co. 3 |
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