PREMESSA
Il D.L. 61/2023 (c.d. Decreto Alluvioni) ha previsto, con riguardo ai territori alluvionati, la sospensione dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti contributivi, inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamento e da avvisi di addebito ai sensi degli artt. 29 e 30 del D.L. 78/2010, in scadenza dall’1/05/2023 al 31/08/2023.
CIRC. INPS N. 67/2023
La Circ. Inps n. 67/2023 ha fornito le indicazioni ed istruzioni operative relative alla sospensione degli adempimenti e dei versamenti contributivi in scadenza nel suddetto periodo. Si riportano alcuni aspetti per i fini che qui interessano (per gli ulteriori approfondimenti si rinvia all’Informa Aziende di Agosto).
DESTINATARI DELLA SOSPENSIONE
I soggetti interessati dalla sospensione (che si applica ai soli oneri contributivi riferiti alle attività svolte nei territori elencati nell’Allegato 1) sono quelli rientranti nelle seguenti categorie:
- i datori di lavoro privati (compresi quelli domestici e quelli con natura giuridica privata con dipendenti iscritti alla Gestione pubblica);
- i lavoratori autonomi (artigiani, commercianti e agricoli);
- i committenti e i liberi professionisti obbligati all’iscrizione alla Gestione separata.
RIPRESA DEI VERSAMENTI
Gli adempimenti e i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali (ivi inclusi quelli relativi alla quota a carico dei lavoratori) sospesi dovranno effettuarsi, senza applicazione di sanzioni e interessi, in unica soluzione entro il 20/11/2023. Inoltre, dovranno effettuarsi entro la suddetta data in unica soluzione i versamenti sospesi relativi alle note di rettifica e alle rate dei piani di ammortamento già emessi, la cui scadenza ricada nel periodo temporale dall’1/05/2023 al 31/08/2023.
ARTIGIANI E COMMERCIANTI
La sospensione dell’obbligo del versamento riguarda i contributi dovuti dagli artigiani e dai commercianti alle scadenze comprese tra l’1/05/2023 e il 31/08/2023.
Pertanto, in assenza di eventuali successivi differimenti delle scadenze di versamento, sono comprese le scadenze dei contributi:
- dovuti sul minimale di reddito imponibile per il 1° e il 2° trimestre 2023;
- relativi al saldo per il 2022 e al 1° acconto per il 2023 di contribuzione sul reddito eccedente il minimale.
VERSAMENTO DEL DOVUTO:
- termini: deve avvenire in unica soluzione alla scadenza del 20/11/2023;
- modelli di pagamento: è necessario utilizzare quelli originariamente predisposti e resi disponibili nel mese di maggio 2023.
Modalità di presentazione dell’istanza di sospensione: le indicazioni saranno fornite con messaggio.
LIBERI PROFESSIONISTI ISCRITTI ALLA GESTIONE SEPARATA
Per i liberi professionisti iscritti alla Gestione separata destinatari della misura in esame è sospeso il versamento dei contributi dovuti con scadenze legali comprese tra l’1/05/2023 e il 31/08/2023, in coincidenza con i versamenti fiscali. Ne consegue che, in assenza di eventuali successivi differimenti delle scadenze di versamento dei seguenti contributi, sono compresi i contributi dovuti relativi al saldo per l’anno 2022 e al 1° acconto per l’anno 2023.
VERSAMENTI: dovranno effettuarsi entro il 20/11/2023 compilando per ogni periodo annuale interessato sospeso la Sezione INPS dell’F24 come segue:
Modalità di presentazione dell’istanza di sospensione: le indicazioni saranno fornite con messaggio.
LAVORO DOMESTICO
Nell’arco temporale dall’1/05/2023 al 31/08/2023 ricade la scadenza del pagamento dei contributi per lavoro domestico relativi al 2° trimestre 2023.
ULTERIORI ASPETTI:
- cessazione del rapporto di lavoro nel corso del trimestre: in tal caso, la scadenza del versamento, da effettuarsi entro 10 gg dalla data di fine attività, è sospesa se è prevista per il 31/08/2023;
- pagamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali sospesi: vanno effettuati entro il 20/11/2023;
- termini sospesi: dall’1/05/2023 al 31/08/2023 sono sospesi quelli degli adempimenti verso le AA.PP. previsti a carico di datori di lavoro, di professionisti, di consulenti e centri di assistenza fiscale che abbiano sede o operino nei territori indicati nell'Allegato 1, anche per conto di clienti non operanti in detti territori;
- sospensione dei termini di versamento della contribuzione: è prevista, unicamente, per gli oneri contributivi riferiti alle attività svolte nei territori interessati dagli eventi atmosferici (aspetto ribadito nel Mess. Inps n. 2900/2023);
- modalità presentazione istanza di sospensione: le indicazioni saranno fornite con messaggio.
MESS. INPS N. 2900/2023
Il Mess. Inps n. 2900/2023 ha fornito le indicazioni per presentare l’istanza di sospensione da inoltrare entro il 20/11/2023.
ARTIGIANI E COMMERCIANTI
Per gli artigiani e commercianti sono ricomprese nell’ambito applicativo della sospensione le scadenze
- dei contributi dovuti sul minimale di reddito imponibile per il 1° e il 2° trimestre 2023;
- dei contributi relativi al saldo di contribuzione sul reddito eccedente il minimale per l’anno 2022, nonché al 1° acconto di contribuzione sul reddito eccedente il minimale per l’anno 2023.
RICHIESTA DELLA SOSPENSIONE:
- contribuente: può chiederla tramite la sezione “Comunicazione bidirezionale” del “Cassetto previdenziale Artigiani e Commercianti” presente sul sito dell’Inps al percorso: “Cassetto previdenziale Artigiani e Commercianti” > “Comunicazione bidirezionale” > “Comunicazioni inviate” > “Nuovo invio”, indicando nel campo “Titolo” l’oggetto: “Sospensione per eventi alluvionali dal 1° maggio 2023”;
- modulo di domanda da allegare denominato “SC101”:
LAVORO DOMESTICO
Per i datori di lavoro domestico sono ricomprese nell’ambito applicativo della sospensione
- le scadenze dei contributi per lavoro domestico relativi al 2° trimestre 2023
- e, in caso di cessazione del rapporto di lavoro nel corso del trimestre, la scadenza del versamento, che deve effettuarsi entro 10 gg dalla data di fine attività, è oggetto di sospensione se ricade entro il 31/08/2023.
RICHIESTA DELLA SOSPENSIONE:
- datore di lavoro domestico: può chiederla tramite l’apposita sezione presente sul sito dell’Inps al percorso: “Cassetto previdenziale (Datori di lavoro domestico)” > “Comunicazioni” > “Invia Comunicazione” > “Crea Nuova Comunicazione”, selezionando il rapporto di lavoro e indicando nel campo oggetto richiesta “Sospensione per eventi alluvionali dal 1° maggio 2023”;
- va allegato il modulo di domanda denominato SC101 (sopra evidenziato).
LIBERI PROFESSIONISTI ISCRITTI ALLA GESTIONE SEPARATA
Per i liberi professionisti iscritti alla Gestione separata
- sono compresi nell’ambito applicativo della sospensione
- le scadenze relative ai contributi dovuti dai lavoratori autonomi a titolo di saldo anno d’imposta 2022 e 1° acconto anno d’imposta 2023.
ISTANZA DI SOSPENSIONE:
- presentazione: provvedono i soggetti direttamente dal “Cassetto previdenziale per liberi professionisti” presente sul sito dell’Inps al percorso: “Cassetto previdenziale per liberi professionisti” > “Domande Telematiche” > “Domanda di sospensione alluvione Emilia Romagna”;
- procedura:
- consente al libero professionista di compilare i dati presenti nel modello “SC101” direttamente sul portale;
- rilascia il n° di protocollo dell’istanza presentata a seguito dell’acquisizione dei dati.