SOSPENSIONE TERMINI PREVIDENZIALI NEI TERRITORI ALLUVIONATI
Il D.L. 61/2023 (c.d. Decreto Alluvioni) ha previsto, con riguardo ai territori alluvionati (Allegato 1),
- la sospensione dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti contributivi, inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamento e da avvisi di addebito ai sensi degli artt. 29 e 30 del D.L. 78/2010,
- in scadenza dall’1/05/2023 al 31/08/2023.
La Circ. Inps n. 67/2023 ha fornito le relative indicazioni ed istruzioni operative.
SOSPENSIONE ADEMPIMENTI E VERSAMENTI
Il D.L. 61/2023 ha disposto, per i soggetti che, alla data dell’1/05/2023, avevano la residenza ovvero la sede legale/operativa nei territori indicati nell’Allegato 1,
- la sospensione dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria,
- in scadenza dalla data dell’1/05/2023 al 31/08/2023.
Nota: le disposizioni in esame sospendono gli adempimenti informativi e i termini relativi ai versamenti dei contributi con scadenza nel suddetto arco temporale.
ULTERIORI VERSAMENTI COMPRESI NELLA SOSPENSIONE:
- i versamenti, in scadenza nel suddetto periodo, relativi a:
- note di rettifica scadute;
- piani di rateazione dei debiti contributivi in fase amministrativa concessi dall’Inps;
- atti di accertamento da vigilanza documentale;
- il versamento della 1° rata in caso di domanda di rateazione con pagamento ricadente nel periodo di sospensione.
SOSPENSIONE DEGLI ADEMPIMENTI E DEI VERSAMENTI CONTRIBUTIVI:
- cosa comprende: anche quelli relativi alla quota a carico dei lavoratori, fermo restando l’obbligo di versamento all’Istituto, in un’unica soluzione, senza applicazione di sanzioni e interessi, entro la data di ripresa dei versamenti;
- applicazione della sospensione contributiva: anche alle quote di TFR da versare al Fondo di Tesoreria.
Nota: è escluso il rimborso dei contributi previdenziali e assistenziali già versati.
Le suddette precisazioni si osservano anche per il versamento della contribuzione per i rapporti di lavoro cessati durante il periodo di sospensione.
DESTINATARI DELLA SOSPENSIONE
I soggetti interessati dalla sospensione (che si applica ai soli oneri contributivi riferiti alle attività svolte nei territori elencati nell’Allegato 1) sono quelli rientranti nelle seguenti categorie:
- i datori di lavoro privati (compresi quelli domestici e quelli con natura giuridica privata con dipendenti iscritti alla Gestione pubblica);
- i lavoratori autonomi (artigiani, commercianti e agricoli);
- i committenti e i liberi professionisti obbligati all’iscrizione alla Gestione separata.
ULTERIORI ASPETTI:
- datori di lavoro privati con dipendenti e committenti: possono fruire della misura soltanto in relazione ai lavoratori operanti nelle sedi ubicate nei suddetti territori;
- sospensione: riguarda, nelle situazioni di datori con accentramento degli adempimenti contributivi, esclusivamente i contributi riferiti alle unità produttive, cantieri e/o filiali ubicati nei medesimi territori.
RIPRESA DEI VERSAMENTI
Gli adempimenti e i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali (ivi inclusi quelli relativi alla quota a carico dei lavoratori) sospesi
- dovranno effettuarsi, senza applicazione di sanzioni e interessi,
- in unica soluzione entro il 20/11/2023.
Inoltre, dovranno effettuarsi entro la suddetta data in unica soluzione i versamenti sospesi
- relativi alle note di rettifica e alle rate dei piani di ammortamento già emessi,
- la cui scadenza ricada nel periodo temporale dall’1/05/2023 al 31/08/2023.
DATORI CON DIPENDENTI
Ai fini della sospensione,
- alle posizioni contributive dei datori di lavoro con dipendenti rientranti nei requisiti previsti,
- nel caso l’evento interessi l’intero Comune,
- l’Inps attribuirà il codice di autorizzazione 9B (avente il nuovo significato di “Azienda interessata alla sospensione dei contributi a causa dell’evento alluvionale di cui al D.L. 61/2023”).
Nel caso di datore avente sedi operative in comuni colpiti dall’evento solo in limitate zone,
- lo stesso dovrà richiedere alla competente struttura territoriale l’attribuzione del suddetto codice,
- specificando l’unità operativa per la quale si chiede la sospensione dei versamenti.
FLUSSO UNIMENS:
- periodi di paga relativi alle mensilità con competenza da aprile 2023 a luglio 2023: per essi i datori di lavoro inseriranno nell’elemento <DenunciaAziendale>, <AltrePartiteACredito>, <CausaleACredito> il codice N981 e le relative <SommeACredito> (che rappresenta l’importo dei contributi sospesi);
CODICE N981 |
- significato: “Sospensione contributiva causa dell’evento alluvionale di cui al D.L. 61/2023”; - importo dei contributi da dichiarare con tale codice: non può superare l'ammontare dei contributi dovuti al netto delle quote associative; - mensilità del 2023 cui è riferito: aprile, maggio, giugno e luglio. |
- datori di lavoro che hanno già inviato i flussi di competenza aprile 2023 (e per i datori di lavoro del settore marittimo febbraio 2023) senza effettuare il relativo versamento:
- nel caso intendano avvalersi della sospensiva,
- dovranno inoltrare entro il 20/11/2023 un flusso di variazione della sola denuncia aziendale con l’esposizione del codice sopra evidenziato e del relativo importo.
RIPRESA DEI VERSAMENTI:
- versamento dei contributi sospesi: va effettuato entro il 20/11/2023 in unica soluzione, senza applicare sanzioni e interessi, utilizzando l’F24;
- compilazione della Sezione INPS dell’F24: si utilizza il codice contributo DSOS ed esponendo la matricola del datore di lavoro seguita dal codice utilizzato nelle denunce;
- versamenti: vanno effettuati compilando per ogni periodo mensile, interessato dalla sospensione, la suddetta sezione dell’F24 come segue:
DATORI CON PIÚ SEDI OPERATIVE:
- sospensione: riguarda anche gli adempimenti relativi alla trasmissione della denuncia UniEmens;
- datore di lavoro con unica matricola o autorizzato all’accentramento contributivo ma avente sedi operative all’interno e fuori dai territori colpiti dall’evento: in tal caso la sospensione opera solo in relazione ai versamenti contributivi riferiti ai soggetti occupati nei territori colpiti dall’evento; diversamente, in tale caso dovrà essere il datore a richiedere alla competente struttura territoriale l’attribuzione del codice di autorizzazione 9B, specificando l’unità operativa per la quale si chiede la sospensione dei versamenti;
- denuncia UniEmens: va compilata denunciando i lavoratori appartenenti alle unità operative colpite dall’evento alluvionale e quelli operanti al di fuori dei territori colpiti dall’evento; nell’elemento <DenunciaAziendale>, <AltrePartiteACredito>, <CausaleACredito> della denuncia aziendale andrà esposto l’importo dei contributi sospesi con la causale “N981” relativa alle unità operative oggetto della sospensione e l’elemento <TrattQuotaLav> andrà valorizzato con “S”.
ARTIGIANI E COMMERCIANTI
La sospensione dell’obbligo del versamento riguarda i contributi dovuti dagli artigiani e dai commercianti alle scadenze comprese tra l’1/05/2023 e il 31/08/2023.
Pertanto, in assenza di eventuali successivi differimenti delle scadenze di versamento, sono comprese le scadenze dei contributi:
- dovuti sul minimale di reddito imponibile per il 1° e il 2° trimestre 2023;
- relativi al saldo per il 2022 e al 1° acconto per il 2023 di contribuzione sul reddito eccedente il minimale.
VERSAMENTO DEL DOVUTO:
- termini: deve avvenire in unica soluzione alla scadenza del 20/11/2023;
- modelli di pagamento: è necessario utilizzare quelli originariamente predisposti e resi disponibili nel mese di maggio 2023.
Modalità di presentazione dell’istanza di sospensione: le indicazioni saranno fornite con successivo messaggio.
GESTIONE SEPARATA
COMMITTENTI
I committenti, ai fini della sospensione, inserendo l’apposito codice nel flusso UniEmens, dichiarano di possedere i requisiti previsti.
SOSPENSIONE CONTRIBUTIVA: i destinatari della stessa, che abbiano instaurato rapporti di co.co.co. e figure similari e che nel periodo di competenza da aprile 2023 a luglio 2023 eroghino compensi sui quali è dovuto il contributo previdenziale alla Gestione separata, dovranno riportare, nell’elemento <CodCalamita> di <Collaboratore>, il valore “40”, avente il nuovo significato di “Sospensione contributiva evento alluvionale di cui al Decreto-Legge n. 61/2023. Validità dal 1° maggio 2023 al 31 agosto 2023”.
ULTERIORI ASPETTI:
- committenti che hanno già inviato il flusso UniEmens relativo ai mesi di competenza in esame, senza indicare il codice calamità relativo alla sospensione: provvederanno entro il 20/11/2023 alla relativa modifica dei flussi telematici;
- versamenti: dovranno effettuarsi entro il 20/11/2023 compilando per ogni periodo mensile interessato sospeso la Sezione INPS dell’F24 come segue:
LIBERI PROFESSIONISTI
Per i liberi professionisti iscritti alla Gestione separata destinatari della misura in esame è sospeso il versamento dei contributi dovuti con scadenze legali comprese tra l’1/05/2023 e il 31/08/2023, in coincidenza con i versamenti fiscali. Ne consegue che, in assenza di eventuali successivi differimenti delle scadenze di versamento dei seguenti contributi, sono compresi i contributi dovuti relativi al saldo per l’anno 2022 e al 1° acconto per l’anno 2023.
VERSAMENTI: dovranno effettuarsi entro il 20/11/2023 compilando per ogni periodo annuale interessato sospeso la Sezione INPS dell’F24 come segue:
Modalità di presentazione dell’istanza di sospensione: le indicazioni saranno fornite con successivo messaggio.
AZIENDE AGRICOLE
Le aziende agricole assuntrici di manodopera che possono fruire della sospensione dei termini di versamento e degli adempimenti informativi (ovvero aziende aventi sedi operative e/o fondi agricoli nei territori di cui all’Allegato 1) potranno inoltrare apposita istanza che sarà resa disponibile nel Cassetto previdenziale a decorrere dal 1° al 30/09/23, nella sezione “Domande Telematiche” (Istanza di sospensione).
ULTERIORI ASPETTI:
- contributi dovuti dalle aziende assuntrici di manodopera: la sospensione riguarda i seguenti versamenti
Scadenza versamento |
Contributi sospesi |
16/06/2023 |
4° trimestre 2022 |
- importi dovuti: vanno versati entro il 20/11/2023 senza somme aggiuntive utilizzando le stesse causali del versamento ordinario e un’apposita codeline resa disponibile nelle news del Cassetto previdenziale;
- adempimenti previdenziali e assistenziali sospesi: vanno svolti entro il 20/11/2023;
- rimborso dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria già versati: è escluso.
LAVORATORI AGRICOLI
Per i lavoratori agricoli autonomi e i concedenti a piccola colonia e compartecipazione familiare la sospensione si applica ai seguenti versamenti:
Scadenza versamento |
Contributi sospesi |
16/07/2023 |
1° rata 2023 |
ULTERIORI ASPETTI:
- lavoratori autonomi agricoli legittimati a fruire della sospensione: potranno trasmettere un’apposita istanza telematica che sarà resa disponibile nel Cassetto previdenziale a decorrere dal 1° al 30/09/2023, nella sezione “Domande Telematiche” (Istanza di sospensione);
- importi dovuti: vanno versati entro il 20/11/2023 senza somme aggiuntive utilizzando le stesse causali del versamento ordinario e un’apposita codeline resa disponibile nelle news del Cassetto previdenziale;
- rimborso dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria già versati: è escluso.
LAVORO DOMESTICO
Nell’arco temporale dall’1/05/2023 al 31/08/2023 ricade la scadenza del pagamento dei contributi per lavoro domestico relativi al 2° trimestre 2023.
ULTERIORI ASPETTI:
- cessazione del rapporto di lavoro nel corso del trimestre: in tal caso, la scadenza del versamento, da effettuarsi entro 10 gg dalla data di fine attività, è sospesa se è prevista per il 31/08/2023;
- pagamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali sospesi: vanno effettuati entro il 20/11/2023;
- termini sospesi: dall’1/05/2023 al 31/08/2023 sono sospesi quelli degli adempimenti verso le AA.PP. previsti a carico di datori di lavoro, di professionisti, di consulenti e centri di assistenza fiscale che abbiano sede o operino nei territori indicati nell'Allegato 1, anche per conto di clienti non operanti in detti territori;
- sospensione dei termini di versamento della contribuzione: è prevista, unicamente, per gli oneri contributivi riferiti alle attività svolte nei territori interessati dagli eventi atmosferici;
- modalità presentazione istanza di sospensione: le indicazioni saranno fornite con successivo mess.
CARTELLE E AVVISI DI ADDEBITO
Il D.L. 61/2023 ha previsto le seguenti ulteriori disposizioni:
- la sospensione dei termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall’1/05/2023 al 31/08/2023, derivanti dalle cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli avvisi di addebito formati ai sensi dell’art. 30 del D.L. 78/2010;
- non si procede al rimborso di quanto già versato nel periodo oggetto di sospensione;
- i termini di versamento relativi alle cartelle di pagamento e agli avvisi di addebito sospesi riprendono a decorrere dalla scadenza del periodo di sospensione, ovvero dall’1/09/2023.
Nota: per i soggetti con residenza, sede legale/operativa nei territori indicati dall’Allegato 1, l’Istituto sospenderà, fino alla data del 31/08/23, l’emissione di avvisi di addebito e la notifica degli atti di accertamento della violazione di cui all’art. 2, co. 1-bis, del D.L. 463/1983, nonché delle ordinanze-ingiunzione di cui all’art. 18 della L. 689/1981.
TERMINI SOSTANZIALI E PROCESSUALI
L’art. 2 del D.L. 61/2023 ha previsto, per i soggetti che, alla data dell’1/05/2023, erano residenti, avevano la sede legale/operativa oppure esercitavano l’attività lavorativa, produttiva o di funzione nei territori di cui all’Allegato 1, la sospensione del decorso dei termini perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali, comportanti prescrizioni e decadenze da qualsiasi diritto, azione ed eccezione, dall’1/05/2023 fino al 31/07/2023.
DECORSO DEI TERMINI:
- ripresa: dalla fine del periodo di sospensione (1/08/2023);
- iniziato durante il periodo di sospensione: in tal caso l’inizio è differito all’1/08/2023.
ULTERIORI TERMINI SOSPESI PER LO STESSO PERIODO E PER GLI STESSI SOGGETTI:
- termini relativi ai processi esecutivi e alle procedure concorsuali;
- termini di notificazione dei processi verbali;
- termini di esecuzione del pagamento in misura ridotta;
- termini di svolgimento di attività difensiva;
- termini per la presentazione dei ricorsi amministrativi e giurisdizionali.
PROCEDIMENTI E TERMINI AMMINISTRATIVI
L’art. 4 del D.L. 61/2023 prevede che per il periodo dall’1/05/2023 al 31/08/2023
- sono sospesi tutti i terminiprocedimenti amministrativi pendenti alla data dell’1/05/2023 o iniziati successivamente a tale data, ivi inclusi quelli sanzionatori,
- nei confronti dei soggetti che alla data dell’1/05/2023 avevano la residenza, il domicilio ovvero la sede legale/operativa nei territori indicati nell'allegato 1.
TERMINI CHE DEVONO INTENDERSI SOSPESI:
- il termine di 3 mesi, decorrente dalla data di notifica, assegnato con gli atti di accertamento della violazione di cui all’art. 2, co. 1-bis, del D.L. 463/1983, nonché il termine di 30 gg previsto per il pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate con ordinanza-ingiunzione,
- nel caso di scadenza ricadente nel periodo dall’1/05/2023 al 31/08/2023.