Novità fiscali - LUGLIO 2023

15 Luglio 2023

Per tutti i nostri clienti, proponiamo con linguaggio semplice e sintetico, un riepilogo delle ultime novità fiscali ed alcuni commenti relativi ad argomenti di utilità generale.

DECRETO ALLUVIONI – PRINCIPALI MISURE

Si illustrano le principali misure del D.L. 61/2023 (c.d. Decreto Alluvioni) entrato in vigore il 2/06/2023.

SOSPENSIONE SCADENZE FISCALI E PREVIDENZIALI

Le disposizioni che seguono si applicano ai soggetti che, alla data dell’1/05/2023, avevano la residenza ovvero la sede legale/operativa nei territori indicati nell'allegato 1.

SOSPENSIONE DEI TERMINI:

  • scadenze fiscali:

-   versamenti tributari: sono sospesi i termini in scadenza nel periodo dall’1/05/2023 al 31/08/2023;

-   adempimenti tributari: sono sospesi i termini in scadenza dalla data dell’1/05/2023 al 31/08/2023;

  • adempimenti e versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione e obbligatoria: sono sospesi i relativi termini per il suddetto periodo;
  • ulteriori versamenti cui si applica la sospensione:

-   versamenti delle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati e delle trattenute relative alle addizionali regionale e comunale, operate dai suddetti soggetti in qualità di sostituti d'imposta;

-   versamenti, tributari e non, derivanti da:

ü  cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione;

ü  avvisi di accertamento esecutivo fiscale e contributivo (ex artt. 29 e 30 del D.L. 78/2010);

ü  accertamenti esecutivi doganali (di cui all'art. 9, co. da 3-bis a 3-sexies, D.L. 16/2012);

ü  ingiunzioni di cui al R.D. 639/1910 emesse dagli enti territoriali o dai soggetti affidatari;

ü  accertamenti esecutivi degli enti locali (di cui all’art. 1, co. 792, della L. 160/2019);

  • rimborso di quanto già versato: è escluso in tutti i casi sopra evidenziati;
  • ulteriori termini sospesi per il periodo dall’1/05/2023 al 31/08/2023:

-   i termini degli adempimenti, relativi ai rapporti di lavoro, verso le AA.PP. previsti a carico di datori di lavoro, di professionisti, di consulenti e CAF che abbiano sede o operino nei territori indicati nell'allegato 1, anche per conto di aziende e clienti non operanti in detti territori;

-   di conseguenza, non si applicano, nel medesimo periodo, le disposizioni sanzionatorie connesse a tali adempimenti.

RIPRESA DEI TERMINI:

  • versamenti tributari e contributivi sospesi: sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in unica soluzione entro il 20/11/2023;
  • adempimenti diversi dai versamenti non eseguiti per effetto delle sospensioni: sono effettuati entro il 20/11/2023;
  • riprendono a decorrere dalla scadenza del periodo di sospensione:

-   i termini di versamento relativi alle cartelle di pagamento, agli atti di cui all’art. 29 del D.L. 78/2010 e all'art. 9, co. da 3-bis a 3-sexies, del D.L. 16/2012, non ancora affidati all'agente della riscossione, nonché gli atti di cui all’art. 30 del citato D.L. 78/2010 sospesi;

-   i termini di versamento relativi alle ingiunzioni emesse dagli enti territoriali, agli accertamenti esecutivi degli enti locali, non ancora affidati, nonché gli altri atti emessi dagli enti impositori sospesi.

SOSPENSIONE DEI TERMINI PER EVENTI ECCEZIONALI (D.lgs. 159/2015, art. 12):

  • : prevede, tra l’altro, la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione;
  • : l'Agente della riscossione non procede alla notifica delle cartelle di pagamento durante il periodo di sospensione.

Nota: le suddette disposizioni dell’art. 12 del D.lgs. 159/2015 si applicano anche agli atti emessi dagli enti territoriali e dai soggetti affidatari di cui all’art. 53 del D.lgs. 446/1997.

FAQ dell’Agenzia Entrate, pubblicate il 28/06/2023, sulla sospensione dei termini per i versamenti tributari in favore dei soggetti colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dall’1/05/2023:

VERSAMENTO DELLE IMPOSTE

Quesito

Vengono posti i seguenti quesiti in relazione al caso in cui il contribuente non si avvalga della sospensione dei termini dei versamenti tributari in scadenza nel periodo dall’1/05/2023 al 31/08/2023, di cui all’art. 1 del D.L. 61/2023, procedendo al versamento secondo le regole ordinarie delle imposte risultanti dalle dichiarazioni (IRPEF/IRES, IRAP e IVA):

  • se il rinvio del carico fiscale al 31/07/2023 possa effettuarsi senza la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo;
  • se i versamenti rateali originali possano mantenersi ed i pagamenti possano effettuarsi entro il 20/11/2023 senza applicare gli interessi.

Soluzione

In base a quanto disposto dal co. 7 dell’art. 1 del D.L. 61/2023, secondo cui i versamenti sospesi sono effettuati, senza applicare sanzioni e interessi, in unica soluzione entro il 20/11/2023, ne deriva che:

  • nulla osta al mantenimento, su base volontaria, dei versamenti rateali originali;
  • per tutte le somme in scadenza nel periodo di sospensione è consentito effettuare i pagamenti entro il suddetto termine senza maggiorazione, interessi o sanzioni.

Pertanto, nel caso si proceda al versamento delle imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali entro il 31/07/2023, non sarà dovuta la maggiorazione dello 0,40%. Inoltre, nel caso in cui il contribuente decida di mantenere i versamenti rateali:

  • se titolare di partita IVA, tutte le rate scadrebbero entro il termine per effettuare il versamento in unica soluzione (20/11/2023) e, pertanto, gli importi versati ratealmente non vanno maggiorati degli interessi;
  • se non titolare di partita IVA, tutte le rate scadrebbero entro il termine per effettuare il versamento in unica soluzione, tranne quella in scadenza il 30/11/2023, e, pertanto, solo per quest’ultima, nel caso non la paghi entro il 20/11, dovranno versarsi gli interessi calcolati per un periodo di 10 gg.

COMUNICAZIONE DI IRREGOLARITÀ

Quesito

Si chiede, con riguardo alle somme richieste con le comunicazioni degli esiti del controllo automatizzato delle dichiarazioni, quando debbano effettuarsi i versamenti ricadenti nel periodo di sospensione.

Soluzione

L’art. 1 del D.L. 61/2023 ha disposto, nei confronti dei soggetti aventi residenza o sede nei territori colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi nel mese di maggio 2023, la sospensione dei termini dei versamenti tributari in scadenza nel periodo dall’1/05/2023 al 31/08/2023. Inoltre, i termini di versamento relativi a cartelle di pagamento, avvisi di accertamento ed altri atti emessi dagli enti impositori, sospesi, riprendono a decorrere dalla scadenza del periodo di sospensione. Tra gli “altri atti” richiamati dal co. 7 del medesimo art. 1 rientrano anche le comunicazioni degli esiti del controllo automatizzato delle dichiarazioni, i cui termini sono interessati sia della sospensione in esame che di quella estiva (quest’ultima si riferisce pagamento in unica soluzione o della 1° rata delle somme dovute) al di cui al D.L. 193/2016.

TREGUA FISCALE (di cui alla Legge di bilancio 2023):

  • tutte le suddette disposizioni si applicano anche ai versamenti e agli adempimenti previsti per l'adesione a uno degli istituti di definizione agevolata previsti dall’art. 1, co. da 153-158 e da 166-226, della L. 197/2022, che scadono nel periodo dall’1/05/2023 al 31/08/2023;
  • rottamazione-quater: sono prorogati di 3 mesi i termini e le scadenze relative a

-   pagamento delle somme,

-   presentazione/integrazione della dichiarazione di adesione;

-   comunicazione dell’agente della riscossione ai debitori che hanno presentato la dichiarazione di adesione dell’ammontare delle somme dovute ai fini della definizione;

-   revoca automatica delle dilazioni sospese con riguardo ai debiti definibili per i quali risulti presentata la dichiarazione di adesione.

SUPERBONUS 110%: la detrazione del 110% di cui all'art. 119, co. 8-bis, 2° periodo, D.L. 34/2020,

  • è estesa alle spese sostenute fino al 31/12/2023
  • per gli interventi effettuati su unità immobiliari ubicate nei territori indicati nell'allegato 1.

SOSPENSIONE TERMINI PAGAMENTO UTENZE: con riguardo ai territori indicati nell'allegato 1, l'ARERA disciplina con propri provvedimenti le modalità per la sospensione temporanea, per un periodo non superiore a 6 mesi a decorrere dall’1/05/2023,

  • dei termini di pagamento delle fatture emesse o da emettere ovvero degli avvisi di pagamento con scadenza in detto periodo, nonché dei termini di pagamento delle rate con scadenza in detto periodo ovvero degli importi sospesi e non pagati,
  • relativi all'energia elettrica, al gas, ivi inclusi i gas diversi dal gas naturale distribuiti a mezzo di reti canalizzate, all'acqua e ai rifiuti urbani.

SOSPENSIONE DEI TERMINI PROCESSUALI

Sono sospesi, dall’1/05/2023 al 31/07/2023,

  • i termini processuali per il compimento di qualsiasi atto, tra l’altro, nei giudizi amministrativi e tributari, ivi inclusi quelli per la proposizione degli atti introduttivi del giudizio, per le impugnazioni e la proposizione di ricorsi amministrativi,
  • nei casi in cui almeno una delle parti alla data dell’1/05/2023 era residente, domiciliata o aveva sede nei territori indicati nell'allegato 1.

ULTERIORI DISPOSIZIONI

Ambito applicativo

le suddette disposizioni si applicano anche quando uno dei difensori abbia la residenza o lo studio legale nei territori stessi, purché la nomina sia anteriore all’1/05/2023.

Termine

  • differimento: ove il decorso del termine abbia inizio durante il periodo di sospensione, l’inizio stesso è differito alla fine di detto periodo;
  • computo: è differita l'udienza o l'attività da cui decorre il termine quando lo stesso è computato a ritroso e ricade nel periodo di sospensione.

Rinvio delle udienze nei suddetti giudizi

le udienze fissate nel periodo intercorrente tra l’1/05/2023 e il 31/07/2023 sono rinviate a data successiva, su istanza proposta in qualunque forma dalla parte residente, domiciliata o avente sede nei territori indicati nell'allegato 1 ovvero dal difensore residente o avente studio legale nei medesimi territori, nominato anteriormente all’1/05/2023, salvo quelle che si siano regolarmente tenute alla presenza di tutte le parti.

SOSPENSIONE PROCEDIMENTI E TERMINI AMMINISTRATIVI

Per il periodo dall’1/05/2023 al 31/08/2023 sono sospesi tutti i termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi relativi a procedimenti amministrativi pendenti alla data dell’1/05/2023 o iniziati successivamente a tale data, ivi inclusi quelli sanzionatori,

  • nei confronti dei soggetti che alla data dell’1/05/2023 avevano la residenza, il domicilio ovvero la sede legale/operativa nei territori indicati nell'allegato 1;
  • presso i comuni di cui all'allegato 1.

In detti casi, sono prorogati o differiti, per il tempo corrispondente, i termini di formazione della volontà conclusiva dell'amministrazione nelle forme del silenzio significativo previste dall'ordinamento.

TASSE UNIVERSITARIE

Viene disposto, fatto salvo quanto già versato, l’esonero dal pagamento dei contributi universitari o delle tasse di iscrizione previsti per l'anno accademico 2022-2023, escluse la tassa regionale per il diritto allo studio universitario e l'imposta di bollo, per gli studenti che:

  • alla data dell’1/05/2023, risultino residenti o domiciliati nei territori indicati nell'allegato 1;
  • siano regolarmente iscritti ad un corso di laurea, laurea magistrale o specialistica ovvero ai corsi di 1° o di 2° livello delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica.

SOSTEGNO DEI LAVORATORI AUTONOMI

Viene riconosciuta, per il periodo dall’1/05/2023 al 31/08/2023, una indennità una tantum, nel rispetto della normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato, pari a € 500 per ciascun periodo di sospensione non superiore a 15 gg e comunque nella misura massima complessiva di € 3.000.

INDENNITÀ UNA TANTUM

Destinatari

co.co.co., titolari di rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale, lavoratori autonomi o professionisti, ivi inclusi i titolari di attività di impresa, iscritti a qualsiasi forma obbligatoria di previdenza e assistenza.

Condizione

è riconosciuta in favore dei suddetti soggetti che, alla data dell’1/05/2023, risiedono o siano domiciliati ovvero operino, esclusivamente o, nel caso degli agenti e rappresentanti, prevalentemente in uno dei Comuni indicati nell'allegato 1 e che abbiano dovuto sospendere l'attività a causa degli eventi alluvionali verificatisi a partire dall’1/05/2023, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con delibere del CdM del 4, 23 e 25 maggio 2023.

Erogazione

l'indennità è riconosciuta ed erogata dall'Inps, a domanda adeguatamente documentata, nel limite di spesa di € 253,6 milioni per l'anno 2023.

Nota: la Circolare Inps n. 54/2023 ha fornito istruzioni e chiarimenti. Il Messaggio Inps n. 2458/2023 ha fornito dei chiarimenti sulla Circ. n. 54/2023.

FONDO DI GARANZIA PER LE PMI NEI COMUNI ALLUVIONATI

La garanzia del Fondo di cui all'art. 2, co. 100, lett. a), della L. 662/1996,

  • è concessa a titolo gratuito, a decorrere dal 2/06/2023 e fino al 31/12/2023,
  • in favore delle imprese localizzate nei territori indicati nell'allegato 1:

-   nel caso di garanzia diretta: fino alla misura dell'80% dell'operazione finanziaria;

-   nel caso di riassicurazione: fino alla misura del 90% dell'importo dell’operazione finanziaria garantito dal garante di 1° livello.

Le suddette percentuali sono elevabili, in conformità a quanto previsto dal regime di aiuti notificato ai sensi del “Quadro temporaneo di crisi e transizione per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione dell’Ucraina dalla Russia” di cui alla comunicazione della Commissione UE 2023/C 101/03;

  • nel caso di garanzia diretta: fino al 90%;
  • nel caso di riassicurazione: fino al 100% a condizione che le garanzie rilasciate dal garante di 1° livello non superino la percentuale massima di copertura del 90% e che prevedano il pagamento di un premio che tiene conto esclusivamente dei costi amministrativi.

Nota: la Circolare MC n. 11/2023 ha fornito le istruzioni in merito all’applicazione delle suddette misure.

SOSTEGNO ALLE IMPRESE ESPORTATRICI

Si autorizza la SIMEST, a decorrere dal 2/06/2023 e nel rispetto del Reg. UE n. 651/2014, all'erogazione di contributi a fondo perduto, per l'indennizzo dei comprovati danni diretti subiti dalle imprese esportatrici localizzate nei territori interessati dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dall’1/05/2023, nei limiti della quota dei medesimi danni per la quale non si è avuto accesso ad altre forme di ristoro pubblico.

MISURA

Finalità

sostenere le suddette imprese localizzate nei territori alluvionati per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con delibere del CdM del 4, 23 e 25 maggio 2023.

Applicazione

avviene secondo condizioni, termini e modalità stabiliti con una o più deliberazioni del Comitato agevolazioni di cui alla L. 205/2017.

ASPETTI REDDITUALI RELATIVI AI CONTRIBUTI

  • non sono tassati ai fini delle imposte sui redditi e dell’Irap;
  • non rilevano ai fini del rapporto di cui agli artt. 61 e 109, co. 5, del TUIR.

Comunicato pubb. nella G.U. del 9/06/2023: il Comitato agevolazioni per l'amministrazione del Fondo 295/73 e del Fondo 394/81 ha adottato la delibera quadro recante “Condizioni, termini e modalità per la concessione di contributi a fondo perduto al fine di sostenere le imprese esportatrici localizzate nei territori interessati dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dall’1/05/2023 di cui all’art. 10 del D.L. 61/2023”, e la relativa Circolare n. 1/FPI/2023. Inoltre, il Comitato ha deliberato l'avvio a decorrere dalle ore 9:00 del 26/06/2023 delle attività di ricezione da parte di Simest S.p.a. delle relative domande per la concessione dei contributi a fondo perduto riguardanti la suddetta circolare a valere sulla quota di risorse del Fondo per la promozione integrata.

SOSPENSIONE DEI TERMINI PER LE IMPRESE

Per le società e le imprese

  • che, alla data dell’1/05/2023,
  • avevano la sede operativa nei territori indicati nell'allegato 1,

sono sospesi dall’1/05/2023 e sino al 30/06/2023, senza applicazione di sanzioni e interessi,

  • i versamenti riferiti al diritto camerale (i versamenti sospesi sono effettuati in unica soluzione alla ripresa del termine);
  • gli adempimenti contabili e societari in scadenza entro il 30/06/2023;
  • il pagamento delle rate dei mutui e dei finanziamenti di qualsiasi genere, ivi incluse le operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento e di credito ordinario, erogati dalle banche e dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo.

SOSPENSIONE: si applica anche ai pagamenti di canoni per contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto:

  • edifici divenuti inagibili, anche in parte, ovvero beni immobili strumentali all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale, agricola o professionale svolta in tali edifici;
  • beni mobili strumentali all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale, agricola o professionale.

Eventi alluvionali che hanno colpito dette imprese: sono causa di forza maggiore ex art. 1218 del C.C. anche per l'applicazione della normativa bancaria e delle segnalazioni delle banche alla Centrale rischi.

ULTERIORI TERMINI SOSPESI: per le società e le imprese aventi sede operativa nei territori indicati nell'allegato 1,

  • tenute a presentare atti e documenti presso le CCIAA,
  • sono sospesi, a decorrere dall’1/05/2023 e fino al 31/07/2023,

-   tutti i termini per i relativi adempimenti amministrativi

-   e il pagamento delle conseguenti sanzioni (i versamenti sospesi sono effettuati in unica soluzione alla ripresa del termine).

SOSTEGNO ALLE IMPRESE AGRICOLE

Le imprese agricole ex art. 2135 del C.C., ivi incluse le cooperative svolgenti l'attività di produzione agricola,

  • iscritte nel Registro Imprese o nell'anagrafe delle imprese agricole istituita presso le regioni interessate dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dall’1/05/2023, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con delibere del CdM del 4, 23 e 25 maggio 2023,
  • che abbiano subito danni eccezionali a seguito dei suddetti eventi e che, al verificarsi dell'evento, non beneficiavano della relativa copertura assicurativa,
  • possono accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'art. 5 del D.lgs. 102/2004, anche in deroga alle disposizioni del co. 4 del medesimo art. 5 e a complemento degli aiuti erogati dal Fondo mutualistico per la copertura dei danni catastrofali meteoclimatici alle produzioni agricole causati da alluvione, gelo o brina e siccità, di cui alla Legge di bilancio 2022.

DOMANDE DI AIUTO:

  • per i danni alle strutture aziendali e alle infrastrutture interaziendali: sono trasmesse alla regione competente che le istruisce ed eroga gli aiuti;
  • per i danni alle produzioni agricole: sono trasmesse al gestore del suddetto Fondo che provvede alla ricezione, istruttoria ed erogazione dell’aiuto nel limite delle risorse stanziate.

FONDO PER L’INNOVAZIONE IN AGRICOLTURA (di cui al co. 428, art. 1, della L. 197/2022):

  • destinazione: sostenere gli investimenti e i progetti di innovazione di cui al medesimo c. 428 realizzati da imprese dei settori dell'agricoltura, zootecnia, pesca e acquacoltura con sede operativa nei territori colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dall’1/5/2023, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con delibere del CdM del 4, 23 e 25 maggio 2023;
  • in quale misura: € 10 milioni per il 2023, € 30 milioni per il 2024 e € 35 milioni per il 2025;
  • criteri e modalità attuativi di tali interventi: sono stabiliti con decreto ministeriale.

SOSTEGNO DEL COMPARTO TURISTICO

Viene istituito un Fondo, con una dotazione di € 10 milioni per il 2023 coperti mediante riduzione del Fondo unico per il turismo di parte corrente ex L. 234/2021, avente i seguenti fini e destinazione:

  • finalità: assicurare la ripresa delle attività produttive e garantire il ristoro dei danni subiti dagli operatori economici aventi sede operativa nei territori interessati dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dall’1/05/2023, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con delibere del CdM del 4, 23 e 25 maggio 2023;
  • destinazione: alle imprese dei suddetti territori, per il sostegno delle attività turistiche e ricettive, ivi inclusi i porti turistici, gli stabilimenti termali e balneari, i parchi tematici, i parchi divertimento, gli agriturismi e il settore fieristico, nonché della ristorazione.

Attuazione: sono definiti con DM i criteri di determinazione, le modalità di assegnazione e le procedure di erogazione delle risorse, nel rispetto della normativa UE in materia di aiuti di Stato.

ALLEGATO 1 AL D.L. 61/2023

COMUNI DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA

Comuni della provincia di Bologna (BO)

COMUNE

CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE

BOLOGNA

Limitatamente alla frazione di Paleotto

BUDRIO

Limitatamente alle frazioni di Prunaro, Vedrana e Vigorso

CASTEL GUELFO DI BOLOGNA

Limitatamente alla località di capoluogo ovest

CASTEL MAGGIORE

Limitatamente alle frazioni di Castello

CASTEL SAN PIETRO TERME

Limitatamente alle frazioni di Gaiana e Montecalderaro, Molinonovo e Gallo Bolognese, capoluogo parco Lungo Sillaro

CASTENASO

Limitatamente alle frazioni di Fiesso, Laghetti Madonna di Castenaso, XXV Aprile

DOZZA

Limitatamente al capoluogo

IMOLA

Limitatamente alle frazioni di San Prospero, Giardino, Spazzate Sassatelli, Sasso Morelli, Montecatone, Ponticelli, Pieve di Sant'Andrea, Sesto Imolese, Ponte Massa, Tremonti, Autodromo Codrignanese

MEDICINA

Limitatamente alle frazioni di Villa Fontana, Sant'Antonio, Portonovo, Fiorentina, Buda, Fossatone, Crocetta, Fantuzza, Ganzanigo, San Martino, Via Nuova

MOLINELLA

Limitatamente alle frazioni di Selva Malvezzi e San Martino in Argine

MONTE SAN PIETRO

Limitatamente alle frazioni di Monte San Giovanni, Calderino, Loghetto, Amola

OZZANO DELL'EMILIA

Limitatamente alla frazione Quaderna zona industriale, Ciagniano, Settefonti, Montearmato, Cà del Rio, Molino del Grillo, Noce Mercatale

PIANORO

Limitatamente alla frazione di Paleotto, Botteghino e Livergnano

SAN BENEDETTO VAL DI SAMBRO

Limitatamente alla frazione di Bacucco, Ca' Nova Galeazzi e Molino della Valle

SAN LAZZARO DI SAVENA

Limitatamente alla frazione di Ponticella, Farneto, Pizzocalbo, Borgatella di Idice e Cicogna

SASSO MARCONI

Limitatamente alle frazioni di Mongardino e Tignano

VALSAMOGGIA

Limitatamente alle frazioni Savigno, Monteveglio e Castello di Serravalle

BORGO TOSSIGNANO

Tutto il territorio comunale

CASALFIUMANESE

CASTEL DEL RIO

FONTANELICE

LOIANO

MONGHIDORO

MONTERENZIO

MONZUNO

MORDANO

Comune della Provincia di Ferrara (FE)

ARGENTA

Circoscrizione territoriale: è limitata alla frazione di Campotto e Lavezzola

Comuni della Provincia di Forlì-Cesena (FC)

BAGNO DI ROMAGNA

BERTINORO

BORGHI

CASTROCARO TERME E TERRA DEL SOLE

CESENA

CESENATICO

CIVITELLA DI ROMAGNA

DOVADOLA

FORLI'

FORLIMPOPOLI

GALEATA

GAMBETTOLA

GATTEO

LONGIANO

MELDOLA

MERCATO SARACENO

MODIGLIANA

MONTIANO

PORTICO E SAN BENEDETTO

PREDAPPIO

PREMILCUORE

ROCCA SAN CASCIANO

RONCOFREDDO

SAN MAURO PASCOLI

SANTA SOFIA

SARSINA

SAVIGNANO SUL RUBICONE

SOGLIANO AL RUBICONE

TREDOZIO

VERGHERETO

Circoscrizione territoriale per i suddetti comuni: riguarda tutto il territorio comunale

Comuni della Provincia di Rimini (RN)

MONTESCUDO

CASTELDELCI

SANT'AGATA FELTRIA

NOVAFELTRIA

SAN LEO

Circoscrizione territoriale per i suddetti comuni: riguarda tutto il territorio comunale

Comuni della Provincia di Ravenna (RA)

ALFONSINE

BAGNACAVALLO

BAGNARA DI ROMAGNA

BRISIGHELLA

CASOLA VALSENIO

CASTEL BOLOGNESE

CERVIA

CONSELICE

COTIGNOLA

FAENZA

FUSIGNANO

LUGO

MASSA LOMBARDA

RAVENNA

RIOLO TERME

RUSSI

SANT'AGATA SUL SANTERNO

SOLAROLO

 

Circoscrizione territoriale per i suddetti comuni: riguarda tutto il territorio comunale

COMUNI DELLA REGIONE MARCHE

Comuni della Provincia di Pesaro e Urbino (PU)

FANO

GABICCE MARE

MONTE GRIMANO TERME

MONTELABBATE

PESARO

SASSOCORVARO AUDITORE

URBINO

 

Circoscrizione territoriale per i suddetti comuni: riguarda tutto il territorio comunale

COMUNI DELLA REGIONE TOSCANA

Comuni della città metropolitana di Firenze (FI)

FIRENZUOLA

MARRADI

PALAZZUOLO SUL SENIO

LONDA

Circoscrizione territoriale per i suddetti comuni: riguarda tutto il territorio comunale

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