LEGGE DI CONVERSIONE DEL DECRETO BOLLETTE – PRINCIPALI MISURE
Si illustrano le principali misure del D.L. 34/2023 (c.d. Decreto Bollette) convertito in L. 56/2023.
BONUS SOCIALE PER ELETTRICITÀ E GAS
Vengono confermate le seguenti disposizioni:
- per il 2° trimestre del 2023, le agevolazioni relative alle tariffe per la fornitura di energia elettrica riconosciute ai clienti domestici economicamente svantaggiati ed ai clienti domestici in gravi condizioni di salute e la compensazione per la fornitura di gas naturale, sulla base del valore ISEE fino a € 15.000, sono rideterminate dall'ARERA nel limite di € 400 milioni;
- dal 2° trimestre 2023 e fino al 31/12/2023, le agevolazioni relative alle tariffe ex art. 3, co. 9-bis, D.L. 185/2008, per i nuclei familiari con almeno 4 figli a carico, sono rideterminate sulla base dell'ISEEpari a € 30.000 valido per il 2023 nel limite di € 5 milioni.
RIDUZIONE IVA NEL SETTORE GAS PER IL 2° TRIMESTRE 2023
Vengono confermate le seguenti disposizioni:
- l’assoggettamento all'aliquota IVA del 5% delle somministrazioni di gas metano usato per combustione per usi civili e industriali di cui all'art. 26, co. 1, D.lgs. 504/1995, contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di aprile, maggio e giugno 2023;
- aliquota Iva del 5%: si applica, nel caso in cui le suddette somministrazioni siano contabilizzate sulla base di consumi stimati, anche alla differenza derivante dagli importi ricalcolati sulla base dei consumi effettivi riferibili, anche percentualmente, ai suddetti mesi;
- applicazione delle suddette disposizioni: anche alle forniture di servizi di teleriscaldamento nonché alle somministrazioni di energia termica prodotta con gas metano in esecuzione di un contratto di servizio energia di cui all'art. 16, co. 4, del D.lgs. 115/2008.
CONTRIBUTO CONTRO IL CARO GAS
Si conferma il riconoscimento (autorizzando a tal fine la spesa di € 1.000 milioni per il 2023), nelle more di definire misure pluriennali da adottare in favore delle famiglie,
- periodo: a decorrere dall’1/10 e fino al 31/12/2023,
- destinatari: ai clienti domestici residenti diversi da quelli titolari di bonus sociale
- beneficio: di un contributo, erogato in quota fissa e differenziato in base alle zone climatiche definite dall'art. 2 del DPR 142/1993, con riguardo ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2023 in cui la media dei prezzi giornalieri del gas naturale sul mercato all'ingrosso superi la soglia di 45 euro/MWh.
Ulteriori disposizioni confermate dalla L. 56/2023 di conv. del D.L. 34/2023:
- rilevazione relativa al mese di novembre: si applica anche per il mese di dicembre;
- attuazione: i criteri per l'assegnazione del contributo sono definiti con DM; l’ARERA, sulla base delle indicazioni di cui al detto decreto, definisce le modalità applicative e la misura del contributo, considerando i consumi medi di gas naturale nelle suddette zone climatiche.
BONUS ENERGETICI IMPRESE PER IL 2° TRIMESTRE 2023
Vengono confermate le disposizioni relative ai bonus energetici riconosciuti alle imprese energivore e non e gasivore e non per il 2° trimestre 2023.
Nota: la Risoluzione n. 20/2023 dell’Agenzia Entrate ha istituito i codici tributo per consentire l’utilizzo in compensazione dei crediti d’imposta da parte delle imprese beneficiarie.
GARANZIA ISMEA SU FINANZIAMENTI A PMI AGRICOLE
Viene previsto che sono ammissibili alla garanzia diretta rilasciata dall’ISMEA, a titolo gratuito e con copertura fino al 100% del valore del finanziamento, comunque nel limite di € 250.000,
- i nuovi finanziamenti, a condizione che prevedano l’inizio del rimborso del capitale non prima di 12 mesi dall’erogazione e abbiano durata fino a 96 mesi, concessi dalle banche e dagli intermediari finanziari, nonché dagli altri soggetti abilitati alla concessione del credito,
- in favore di micro, piccole e medie imprese agricole e della pesca e destinati alla realizzazione di impianti per la produzione di energia rinnovabile.
Nota: l’efficacia delle suddette disposizioni è subordinata all’autorizzazione della Commissione UE.
MISURE CONTRO IL CARO ENERGIA NEL SETTORE SPORTIVO
Il co. 1, art. 7, del D.L. 144/2022, prevede che, per far fronte alla crisi economica determinatasi in ragione dell'aumento dei costi dell'energia termica ed elettrica, le risorse del Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano siano incrementate di € 60 milioni per il 2022 e di € 25 milioni per il 2023, da destinare all'erogazione di contributi a fondo perduto per le associazioni e società sportive dilettantistiche, nonché per altri enti, che gestiscono impianti sportivi e piscine.
L’art. 4-bis del D.L. 34/2023 interviene, con la finalità di far fronte all’aumento dei costi dell’energia nel settore sportivo, sul suddetto co. 1 prevedendo quanto segue:
- risorse per il 2023: vengono incrementate di € 10 milioni;
- una quota delle risorse, pari ad almeno € 10 milioni (che pare siano annue), è destinata all'erogazione di contributi a fondo perduto a favore di associazioni e società sportive iscritte nel registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, di cui al D.lgs. 39/2021, che gestiscono in esclusiva impianti natatori e piscine per attività di base e sportiva.
BONUS PER START-UP INNOVATIVE
Viene prevista la concessione, nel limite complessivo di € 2 milioni per l’anno 2023, alle start-up innovative, costituite a decorrere dall’1/01/2020, operanti nei settori dell’ambiente, dell’energia da fonti rinnovabili e della sanità, di un contributo (riconosciuto nel rispetto di condizioni e limiti di cui al Reg. UE n. 1407/2013) sotto forma di credito d’imposta, fino a un importo massimo di € 200.000, in misura non superiore al 20% delle spese sostenute per attività di R&S volte alla creazione di soluzioni innovative per la realizzazione di strumenti e servizi tecnologici avanzati al fine di garantire la sostenibilità ambientale e la riduzione dei consumi energetici.
ASPETTI RELATIVI AL CREDITO D’IMPOSTA |
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utilizzo |
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aspetti reddituali |
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aspetti dichiarativi |
va indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di riconoscimento e in quelle successive fino a conclusione dell’utilizzo. |
Disposizioni attuative: sono adottate con apposito decreto ministeriale.
TREGUA FISCALE DI CUI ALLA L. 197/2022
Vengono confermate le seguenti disposizioni del D.L. 34/2023 (gli articoli evidenziati di seguito in parentesi si riferiscono al D.L. 34/2023) relative alla tregua fiscale prevista dalla Legge di bilancio 2023:
- adesione agevolata e definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento (, il quale è stato interessato da due sole correzioni formali, e 21, il quale, tramite una disposizione di interpretazione autentica, specifica che la definizione agevolata relativamente ai PVC consegnati entro il 31/03/2023 si applica anche all’accertamento con adesione relativo agli avvisi di accertamento notificati successivamente a tale data sulla base delle risultanze dei suddetti processi verbali);
- regolarizzazione degli omessi pagamenti di rate dovute a seguito di acquiescenza, accertamento con adesione, reclamo o mediazione e conciliazione giudiziale ();
- modifica dei termini della regolarizzazione delle violazioni formali e del ravvedimento speciale () e violazioni escluse e ricomprese nel ravvedimento speciale ();
- modifica dei termini in materia di conciliazione agevolata e rinuncia agevolata dei giudizi tributari pendenti in Cassazione ().
In merito alla definizione agevolata delle liti tributarie, l’art. 20 della L. 56/2023 di conv. del D.L. 34/2023, oltre a confermare la modifica dei termini di cui ai co. 194, 195, 197, 199 e 200, dell’art. 1, della L. 197/2022, apporta al citato co. 194 anche una modifica formale e un’integrazione.
c. 194 |
- in un massimo di 20 rate di pari importo, di cui le prime 3 da versare, rispettivamente, entro il 30/09/2023, il 31/10/2023 e il 20/12/2023 e le successive entro il 31/03, 30/06, 30/09 e 20/12 di ciascun anno; - NEW DELLA L. 56/2023 - a scelta del contribuente, le rate successive alle prime 3 possono versarsi in un massimo di 51 rate mensili di pari importo, con scadenza all'ultimo giorno lavorativo di ciascun mese, a partire da gennaio 2024, fatta eccezione per il mese di dicembre di ciascun anno, per il quale resta fissato al giorno 20 del mese il termine di versamento;
- interessi legali: sono dovuti sulle rate successive alla 1°; - compensazione: è esclusa; - assenza di importi da versare: in tal caso, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda. |
DEFINIZIONE AGEVOLATA PER GLI ENTI TERRITORIALI
Viene introdotta una specifica disciplina che consente agli enti territoriali di applicare i seguenti istituti deflativi del contenzioso previsti dalla Legge di bilancio 2023:
- stralcio dei debiti fino a € 1.000;
- rottamazione-quater.
Nello specifico, viene prevista la possibilità per gli enti territoriali, nei casi di riscossione diretta e di affidamento ai soggetti iscritti nell'apposito albo, di stabilire, entro 60 gg dalla data di entrata in vigore della legge di conv. del D.L. 34/2023 e nelle forme stabilite dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti, l'applicazione dei seguenti istituti:
- l’annullamento automatico dei debiti fino a € 1.000 (disciplinato dai co. 227 e 229-bis, art. 1, della L. 197/2022);
- la definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione dall’1/01/2000 al 30/06/2022 (c.d. rottamazione-quater) (di cui al co. 231, art. 1, della L. 197/2022).
Gli enti territoriali, tramite il provvedimento con cui viene disciplinata la definizione agevolata dei carichi, stabiliscono anche:
- il n° di rate e la relativa scadenza;
- le modalità con cui il debitore manifesta la volontà di avvalersi della definizione agevolata;
- i termini per la presentazione dell’istanza in cui il debitore indica il n° di rate con cui effettuare il pagamento, nonché la pendenza di giudizi aventi a oggetto i debiti cui si riferisce l'istanza, assumendo l’impegno a rinunciare agli stessi giudizi;
- il termine entro il quale l'ente territoriale o il concessionario della riscossione trasmette ai debitori la comunicazione nella quale sono indicati l'ammontare complessivo delle somme dovute per la definizione agevolata, quello delle singole rate e la loro scadenza.
ULTERIORI DISPOSIZIONI:
- termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto dell’istanza: sono sospesi a seguito della presentazione dell’istanza;
- omesso/insufficiente/tardivo versamento dell’unica rata ovvero di una delle rate in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme: in tal caso la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto dell’istanza; inoltre, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell’importo complessivamente dovuto;
- norme dell’art. 1 della L. 197/2022 applicabili:
c. 240 (ove compatibile) |
A seguito della presentazione della dichiarazione, relativamente ai carichi definibili che ne costituiscono oggetto:
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c. 246 |
Sono esclusi dalla definizione agevolata i carichi affidati agli agenti della riscossione relativi a:
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c. 247 |
Per le sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del CDS, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali, l’agevolazione si applica limitatamente agli interessi, inclusi quelli per tardivo pagamento delle somme dovute (art. 27, co. 6, della L. 689/1981), quelli di mora di cui all’art. 30, co. 1, del DPR 602/1973, e alle somme maturate a titolo di aggio. |
- regioni a statuto speciale e province autonome di Trento e di Bolzano: per essi, l'attuazione delle disposizioni in esame avviene in conformità e compatibilmente con le forme e condizioni di speciale autonomia previste dai rispettivi statuti;
- provvedimenti adottati dagli enti locali per applicare la definizione agevolata e l’annullamento automatico: in deroga alle norme generali relative all’efficacia delle delibere degli enti territoriali in materia di tributi, acquistano efficacia con la pubblicazione sul sito internet istituzionale dell'ente e sono trasmessi al Dipartimento delle finanze, entro il 31/07/23, ai soli fini statistici e, nel caso di affidamento della riscossione ex art. 52 del D.lgs. 446/1997, al soggetto affidatario entro il 30/06/23.
CAUSA SPECIALE DI NON PUNIBILITÀ DI ALCUNI REATI TRIBUTARI
Si confermano le disposizioni che hanno introdotto, nell’ambito delle procedure agevolate di regolarizzazione fiscale previste dalla Legge di bilancio 2023, una causa speciale di non punibilità per alcuni reati tributari (omesso versamento di ritenute, omesso versamento dell’IVA e indebita compensazione di crediti non spettanti) nel caso in cui le violazioni sottese agli stessi siano state definite e vi sia stato l'integrale pagamento delle somme dovute prima della pronuncia della sentenza di appello.
ALTRE MISURE
TASSAZIONE DELL’AGROENERGIA
Viene confermata la deroga, applicabile al solo periodo d’imposta in corsa al 31/12/2022, alla disciplina vigente sulla determinazione del reddito imponibile correlato alla produzione di energia oltre le soglie di 2.400.000 kWh anno per fonti rinnovabili agroforestali, e di 260.000 kWh anno per fonti fotovoltaiche, ex co. 423, art. 1, L. 266/2005.
INTERVENTI DI RISPARMIO ENERGETICO
Vengono confermate le seguenti disposizioni che si applicano con riguardo ai contributi istituiti alla data del 31/03/2023 ed erogati negli anni 2023 e 2024:
- ai fini della determinazione dell'ammontare delle agevolazioni fiscali per interventi di risparmio energetico si considera ammessa ad agevolazione fiscale anche la parte di spesa a fronte della quale sia concesso altro contributo dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano, purché tale contributo sia cumulabile, ai sensi delle disposizioni regolatrici, con le agevolazioni fiscali;
- la somma dell'agevolazione fiscale e del contributo non deve eccedere il 100% della spesa ammissibile all'agevolazione o al contributo.
Modifica introdotta dalla L. 56/2023 di conv. del D.L. 34/2023: ha specificato gli interventi rientranti nella fattispecie di quelli di risparmio energetico ammessi al benefico sono quelli di recupero del patrimonio edilizio e riqualificazione energetica degli edifici (art. 16-bis del TUIR), di efficienza energetica (art. 1, co. 344-347, della L. 296/2006) e quelli rientranti nell’ecobonus (art. 14 del D.L. 63/2013).