DECRETO BOLLETTE – PRINCIPALI MISURE
Si illustrano le principali misure del D.L. 34/2023 (c.d. Decreto Bollette) in vigore dal 31/03/2023.
BONUS SOCIALE ELETTRICO E GAS
Vengono previste le seguenti disposizioni:
- per il 2° trimestre del 2023, le agevolazioni relative alle tariffe per la fornitura di energia elettrica riconosciute ai clienti domestici economicamente svantaggiati ed ai clienti domestici in gravi condizioni di salute, e la compensazione per la fornitura di gas naturale, sulla base del valore ISEE fino a € 15.000, sono rideterminate dall'ARERA nel limite di € 400 milioni;
- dal 2° trimestre 2023 e fino al 31/12/2023, le agevolazioni relative alle tariffe ex art. 3, co. 9-bis, D.L. 185/2008, per i nuclei familiari con almeno 4 figli a carico sono rideterminate sulla base dell'ISEEpari a € 30.000, indicatore valido per il 2023, nel limite di € 5 milioni.
RIDUZIONE DELL’IVA NEL SETTORE DEL GAS PER IL 2° TRIMESTRE 2023
Si prevede quanto segue:
- l’assoggettamento all'aliquota IVA del 5% delle somministrazioni di gas metano usato per combustione per usi civili e industriali di cui all'art. 26, co. 1, D.lgs. 504/1995, contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di aprile, maggio e giugno 2023;
- aliquota Iva del 5%: si applica, nel caso in cui le suddette somministrazioni siano contabilizzate sulla base di consumi stimati, anche alla differenza derivante dagli importi ricalcolati sulla base dei consumi effettivi riferibili, anche percentualmente, ai suddetti mesi;
- applicazione delle suddette disposizioni: anche alle forniture di servizi di teleriscaldamento nonché alle somministrazioni di energia termica prodotta con gas metano in esecuzione di un contratto di servizio energia di cui all'art. 16, co. 4, del D.lgs. 115/2008.
CONTRIBUTO CONTRO IL CARO GAS
Viene riconosciuto, nelle more di definire misure pluriennali da adottare in favore delle famiglie e nel limite di spesa di € 1.000 milioni per il 2023,
- periodo: a decorrere dall’1/10 e fino al 31/12/2023,
- destinatari: ai clienti domestici residenti diversi da quelli titolari di bonus sociale
- beneficio: un contributo, erogato in quota fissa e differenziato in base alle zone climatiche definite dall'art. 2 del DPR 142/1993, con riguardo ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2023 in cui la media dei prezzi giornalieri del gas naturale sul mercato all'ingrosso superi la soglia di 45 euro/MWh.
ULTERIORI DISPOSIZIONI:
- rilevazione relativa al mese di novembre: si applica anche per il mese di dicembre;
- attuazione: i criteri per l'assegnazione del contributo sono definiti con decreto ministeriale; l’ARERA, sulla base delle indicazioni di cui al detto decreto, definisce le modalità applicative e la misura del contributo, considerando i consumi medi di gas naturale nelle suddette zone climatiche.
BONUS ENERGETICI IMPRESE PER IL 2° TRIMESTRE 2023
Le disposizioni di seguito evidenziate si applicano, nelle more della definizione di misure pluriennali di sostegno alle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, fino al 30/06/2023.
IMPRESE ENERGIVORE |
- è previsto anche in relazione alla spesa per l'energia elettrica prodotta dalle suddette imprese e dalle stesse autoconsumata nel 2° trimestre 2023; - in tal caso l'incremento del costo per kWh di energia elettrica prodotta e autoconsumata è calcolato con riguardo alla variazione del prezzo unitario dei combustibili acquistati ed utilizzati dall'impresa per la produzione della stessa energia elettrica e il credito d’imposta è determinato con riguardo al prezzo convenzionale dell'energia elettrica pari alla media, relativa al 2° trimestre 2023, del prezzo unico nazionale dell'energia elettrica. |
IMPRESE GASIVORE |
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IMPRESE NON ENERGIVORE |
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IMPRESE NON GASIVORE |
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IMPRESE NON ENERGIVORE E NON GASIVORE: per la fruizione di detti contributi straordinari,
- nel caso in cui l'impresa destinataria del contributo si rifornisca di energia elettrica o di gas naturale, nel 1° e nel 2° trimestre 2023, dallo stesso venditore da cui si riforniva nel 1° trimestre del 2019,
- il venditore, entro 60 gg dalla scadenza del periodo per il quale spetta il credito d'imposta, invia al cliente, su sua richiesta, una comunicazione riportante il calcolo dell'incremento di costo della componente energetica e l'ammontare del credito d’imposta spettante per il 2° trimestre 2023; il contenuto di detta comunicazione e le sanzioni per l’inottemperanza da parte del venditore sono definiti dall’ARERA.
ASPETTI COMUNI AI CREDITI D’IMPOSTA |
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utilizzo |
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aspetti reddituali |
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cumulo |
I bonus sono cumulabili con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto gli stessi costi, purché tale cumulo, considerando anche la non tassazione ai fini reddituali e dell’IRAP, non porti al superamento del costo sostenuto. |
cessione |
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TREGUA FISCALE DI CUI ALLA LEGGE DI BILANCIO 2023
DEFINIZIONE ATTI PROCEDIMENTO ACCERTAMENTO
Vengono previste le seguenti disposizioni:
- conciliazione agevolata delle liti tributarie: sono definibili (ai sensi dell'art. 1, co. 206-211, della L. 197/2022), anche le controversie pendenti al 15/02/2023 innanzi alle CGT di 1° e di 2° grado aventi ad oggetto atti impositivi in cui è parte l'Agenzia Entrate;
- sono definibili in acquiescenza (ai sensi dell’art. 1, co. 180-181, L. 197/2022) entro il 30/04/2023 gli avvisi di accertamento, gli avvisi di rettifica e di liquidazione e gli atti di recupero non impugnati e ancora impugnabili all’1/01/2023, divenuti definitivi per mancata impugnazione nel periodo compreso tra il 2/01 ed il 15/02/2023;
- per gli avvisi di accertamento e gli avvisi di rettifica e di liquidazione definiti in acquiescenza, ai sensi dell'art. 15 del D.lgs. 218/1997, nel periodo compreso tra il 2/01 e il 15/02/2023, per i quali alla data del 31/03/2023 sia in corso il pagamento rateale, gli importi ancora dovuti, a titolo di sanzione, possono essere rideterminati, su istanza del contribuente entro la 1° scadenza successiva, in base alle disposizioni di cui all'art. 1, co. 180 e 182, della L. 197/2022; resta fermo il piano di pagamento rateale originario e non sono rimborsabili o rideterminabili le maggiori sanzioni già versate.
L. 197/2022, art. 1 |
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co. 180 |
Gli avvisi di accertamento e gli avvisi di rettifica e di liquidazione non impugnati e ancora impugnabili all’1/01/2023 e quelli notificati dall'Agenzia Entrate successivamente, entro il 31/03/2023, sono definibili in acquiescenza ai sensi dell'art. 15 del D.lgs. 218/1997, entro il termine ivi previsto, con la riduzione ad 1/18 delle sanzioni irrogate. |
co. 181 |
Le disposizioni di cui al co. 180 si applicano anche agli atti di recupero non impugnati e ancora impugnabili all’1/1/2023 e a quelli notificati dall'Agenzia Entrate successivamente, entro il 31/03/2023, con il pagamento delle sanzioni nella misura di 1/18 delle sanzioni irrogate e degli interessi applicati, entro il termine per presentare il ricorso. |
co. 182 |
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INTERPRETAZIONE AUTENTICA (prevista dall’art. 21 del D.L. 34/2023 con riguardo al co. 179):
- dettato normativo
- PVC redatti, ai sensi dell’art. 24 della L. 4/1929, e consegnati entro il 31/03/2023;
- avvisi di accertamento e avvisi di rettifica e di liquidazione non impugnati e ancora impugnabili all’1/01/2023 e quelli notificati successivamente ma entro il 31/03/2023;
- inviti al contraddittorio ex art. 5-ter del D.lgs. 218/1997 notificati entro il 31/03/2023;
- interpretazione autentica: con riguardo ai PVC consegnati entro il 31/03/2023, le disposizioni di cui al citato co. 179 si interpretano nel senso che la definizione agevolata ivi prevista si applica anche all'accertamento con adesione relativo agli avvisi di accertamento notificati successivamente a tale data sulla base delle risultanze di detti processi verbali.
regolarizzazione omissione rate istituti definitori
Si interviene sul co. 219, art. 1, della Legge di bilancio 2023, al fine di precisare che,
- la regolarizzazione degli omessi pagamenti di rate dovute a seguito di acquiescenza, accertamento con adesione, reclamo o mediazione e conciliazione giudiziale,
- riguarda le somme per le quali non sia stata notifica la cartella di pagamento ovvero l'atto di intimazione alla data dell’1/01/2023.
regolarizzazione DELLE VIOLAZIONI FORMALI
Si interviene sul co. 167, art. 1, della L. 197/2022, prevedendo che
- le violazioni formali possono regolarizzarsi con il versamento di una somma pari a € 200 per ciascun periodo d’imposta cui si riferiscono le violazioni,
- il cui pagamento va eseguito in 2 rate di pari importo da versare, la 1° entro il 31/10/2023 (in luogo del 31/03/2023) e la 2° entro il 31/03/2024 (non modificata), oppure in un’unica soluzione entro il 31/10/2023 (in luogo del 31/03/2023).
raVVEDIMENTO SPECIALE
Si interviene sui co. 174 e 175, art. 1, L. 197/2022, che disciplinano, rispettivamente, i termini per il versamento delle somme dovute e per perfezionare la regolarizzazione delle violazioni ivi previste:
- versamento delle somme dovute: può effettuarsi in 8 rate (viene soppressa la parola “trimestrali” in quanto viene riscritto il calendario per il versamento delle rate successive alla 1°) di pari importo con scadenza della 1° rata fissata al 30/09/2023 (in luogo del 31/03/2023);
- termini entro i quali versare le rate successive alla 1° (fermo restando che sulle stesse sono dovuti gli interessi nella misura del 2% annuo):
ANTE MODIFICA |
POST MODIFICA |
INVARIATE |
scadenze 2023 |
scadenze 2023 |
scadenze 2024 |
30/06 |
31/10 |
31/03 |
30/09 |
30/11 |
30/06 |
20/12 |
20/12 |
30/09 |
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20/12 |
- regolarizzazione: si perfeziona con il versamento di quanto dovuto ovvero della 1° rata entro il 30/09/2023 (in luogo del 31/03/2023) e con la rimozione delle irregolarità od omissioni. Il mancato pagamento di una delle rate successive alla 1° entro il termine di pagamento della rata successiva comporta la decadenza dal beneficio della rateazione e l'iscrizione a ruolo degli importi ancora dovuti, nonché della sanzione di cui all'art. 13 del D.lgs. 471/1997, applicata sul residuo dovuto a titolo di imposta, e degli interessi nella misura prevista all'art. 20 del DPR 602/1973, con decorrenza dalla data del 30/09/2023 (in luogo del 31/03/2023).
INTERPRETAZIONE AUTENTICA (prevista dall’art. 21 del D.L. 34/2023):
- : con riguardo al ravvedimento speciale delle dichiarazioni validamente presentate relative al periodo d'imposta in corso al 31/12/2021 e a quelli precedenti sono:
VIOLAZIONI |
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escluse dalla regolarizzazione |
- quelle rilevabili a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni di cui agli artt. 36-bis del DPR 600/1973 e 54-bis del DPR 633/1972; - quelle di natura formale definibili ai sensi dell'art. 1, co. 166-173, della L. 197/2022. |
ricomprese nella regolarizzazione |
- tutte le violazioni che possono essere oggetto di ravvedimento ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. 472/1997, commesse relativamente al periodo d'imposta in corso al 31/12/2021 e a periodi d'imposta precedenti, - a condizione che la dichiarazione del relativo periodo d'imposta sia stata validamente presentata. |
- : prevede che la regolarizzazione non possa essere esperita dai contribuenti per l'emersione di attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute all’estero; il D.L. 34/2023 ha disposto che tale disposizione si interpreti nel senso che sono:
VIOLAZIONI |
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escluse dalla regolarizzazione |
le violazioni degli obblighi di monitoraggio fiscale di cui all'art. 4, D.L. 167/1990. |
ricomprese nella regolarizzazione |
le violazioni relative ai redditi di fonte estera, all'IVAFE e all’IVIE, non rilevabili con i controlli automatizzati di cui all'art. 36-bis del DPR 600/1973, nonostante la violazione dei suddetti obblighi di monitoraggio. |
definizione agevolata delle liti tributarie
Si interviene sulle seguenti disposizioni dell’art. 1 della Legge di bilancio 2023:
c. 194 |
- ante modifica: in un massimo di 20 rate trimestrali di pari importo, con decorrenza dall’1/04/2023 e da versare, rispettivamente, entro il 30/06/2023, il 30/09, il 20/12 e il 31/03 di ciascun anno; - post modifica: in un massimo di 20 rate di pari importo, di cui le prime 3 da versare, rispettivamente, entro il 30/09/2023, il 31/10/2023 e il 20/12/2023 e le successive entro il 31/03, 30/06, 30/09 e 20/12 di ciascun anno;
- interessi legali: sono dovuti sulle rate successive alla 1°; - compensazione: è esclusa; - assenza di importi da versare: in tal caso, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda. |
c. 195 |
Per ciascuna controversia autonoma (per tale si intende quella relativa a ciascun atto impugnato) è presentata, entro il 30/09/2023 (in luogo del 30/06/2023),
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c. 197 |
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c. 199 |
Per le controversie definibili sono sospesi per 11 mesi (in luogo dei precedenti 9 mesi)
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c. 200 |
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CONCILIAZIONE agevolata delle liti tributarie
Si interviene sul co. 206, art. 1, della Legge di bilancio 2023, il quale prevede che, in alternativa alla definizione agevolata delle controversie tributarie, le controversie pendenti alla data dell’1/01/2023 innanzi alle CGT di 1° e di 2° grado aventi ad oggetto atti impositivi, in cui è parte l'Agenzia Entrate, possono definirsi, entro il 30/09/2023 (in luogo del 30/06/2023), con l'accordo conciliativo ex art. 48 del D.lgs. 546/1992.
RINUNCIA agevolata deI GIUDIZI PENDENTI IN CASSAZIONe
Si interviene sul co. 213, art. 1, della L. 197/2022, il quale prevede che, in alternativa alla definizione agevolata delle controversie tributarie, nelle liti tributarie pendenti alla data dell’1/01/2023 innanzi alla Cassazione ai sensi dell'art. 62 del D.lgs. 546/1992, in cui è parte l'Agenzia Entrate, aventi ad oggetto atti impositivi, il ricorrente, entro il 30/09/2023 (in luogo del 30/06/2023), può rinunciare al ricorso principale o incidentale a seguito dell'intervenuta definizione transattiva con la controparte di tutte le pretese azionate in giudizio.
CAUSA SPECIALE DI NON PUNIBILITÀ DI ALCUNI REATI TRIBUTARI
I seguenti reati tributari di cui al D.lgs. 74/2000, per i quali è prevista la reclusione da 6 mesi a 2 anni,
- : omesso versamento di ritenute dovute o certificate per un ammontare superiore a € 150.000 per ciascun periodo d’imposta;
- : omesso versamento, entro il termine per il versamento dell'acconto relativo al periodo d'imposta successivo, dell’IVA dovuta in base alla dichiarazione annuale per un ammontare superiore a € 250.000 per ciascun periodo d’imposta;
- : indebita compensazione di crediti non spettanti per un importo annuo superiore a € 50.000;
non sono punibili quando le relative violazioni
- siano correttamente definite e le somme dovute siano versate integralmente dal contribuente secondo le modalità e nei termini di cui all’art. 1, co. 153-158 e 166-252, L. 197/2022,
- purché le relative procedure siano definite prima della pronuncia della sentenza di appello.
ADEMPIMENTO DEL CONTRIBUENTE: è tenuto agli obblighi informativi nei confronti:
- dell’Autorità giudiziaria procedente, cui deve comunicare l’avvenuto versamento delle somme dovute o, in caso di pagamento rateale, del versamento della 1° rata;
- dell’Agenzia Entrate, che deve essere informata dell’invio della suddetta comunicazione, indicando i riferimenti del relativo procedimento penale.
ULTERIORI DISPOSIZIONI:
- processo di merito: è sospeso dalla ricezione delle suddette comunicazioni, sino al momento in cui il giudice venga informato dall'Agenzia Entrate della corretta definizione della procedura e dell'integrale versamento delle somme dovute ovvero della mancata definizione della procedura o della decadenza del contribuente dal beneficio della rateazione;
- prove: possono essere assunte nei casi previsti dall'art. 392 del CPP durante il periodo di sospensione.
ALTRE MISURE
TASSAZIONE AGROENERGIA
L’art. 6 del D.L. 34/2023 prevede una deroga alla disciplina vigente sulla determinazione del reddito imponibile correlato alla produzione di energia oltre le soglie di 2.400.000 kWh anno per fonti rinnovabili agroforestali, e di 260.000 kWh anno per fonti fotovoltaiche, ex co. 423, art. 1, L. 266/2005.
Nello specifico, viene disposto che, per il periodo d’imposta in corso al 31/12/2022, nella determinazione del reddito imponibile in questione, la componente riconducibile alla valorizzazione dell’energia ceduta, con esclusione della quota incentivo, sia data dal minor valore tra il prezzo medio di cessione dell’energia elettrica, stabilito dall’ARERA, e un valore di 120 euro al MWh.
AGEVOLAZIONI PER INTERVENTI DI RISPARMIO ENERGETICO
Ai fini della determinazione dell'ammontare delle agevolazioni fiscali per interventi di risparmio energetico si considera ammessa ad agevolazione fiscale
- anche la parte di spesa a fronte della quale sia concesso altro contributo dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano,
- purché tale contributo sia cumulabile, ai sensi delle disposizioni che lo regolino, con le agevolazioni fiscali.
Nota: la somma dell'agevolazione fiscale e del contributo non deve eccedere il 100% della spesa ammissibile all'agevolazione o al contributo.
La disposizione si applica con riguardo ai contributi istituiti alla data del 31/03/2023 ed erogati negli anni 2023 e 2024.
fondo a sostegno dell’agroalimentare
Viene incrementato di € 200.000 per il 2023 il Fondo di parte capitale per il sostegno delle eccellenze della gastronomia e dell'agroalimentare italiano di cui all'art. 1, co. 868, della Legge di bilancio 2022.