Novità fiscali - MAGGIO 2023

15 Maggio 2023

Per tutti i nostri clienti, proponiamo con linguaggio semplice e sintetico, un riepilogo delle ultime novità fiscali ed alcuni commenti relativi ad argomenti di utilità generale.

DECRETO BOLLETTE – PRINCIPALI MISURE

Si illustrano le principali misure del D.L. 34/2023 (c.d. Decreto Bollette) in vigore dal 31/03/2023.

BONUS SOCIALE ELETTRICO E GAS

Vengono previste le seguenti disposizioni:

  • per il 2° trimestre del 2023, le agevolazioni relative alle tariffe per la fornitura di energia elettrica riconosciute ai clienti domestici economicamente svantaggiati ed ai clienti domestici in gravi condizioni di salute, e la compensazione per la fornitura di gas naturale, sulla base del valore ISEE fino a € 15.000, sono rideterminate dall'ARERA nel limite di € 400 milioni;
  • dal 2° trimestre 2023 e fino al 31/12/2023, le agevolazioni relative alle tariffe ex art. 3, co. 9-bis, D.L. 185/2008, per i nuclei familiari con almeno 4 figli a carico sono rideterminate sulla base dell'ISEEpari a € 30.000, indicatore valido per il 2023, nel limite di € 5 milioni.

RIDUZIONE DELL’IVA NEL SETTORE DEL GAS PER IL 2° TRIMESTRE 2023

Si prevede quanto segue:

  • l’assoggettamento all'aliquota IVA del 5% delle somministrazioni di gas metano usato per combustione per usi civili e industriali di cui all'art. 26, co. 1, D.lgs. 504/1995, contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di aprile, maggio e giugno 2023;
  • aliquota Iva del 5%: si applica, nel caso in cui le suddette somministrazioni siano contabilizzate sulla base di consumi stimati, anche alla differenza derivante dagli importi ricalcolati sulla base dei consumi effettivi riferibili, anche percentualmente, ai suddetti mesi;
  • applicazione delle suddette disposizioni: anche alle forniture di servizi di teleriscaldamento nonché alle somministrazioni di energia termica prodotta con gas metano in esecuzione di un contratto di servizio energia di cui all'art. 16, co. 4, del D.lgs. 115/2008.

CONTRIBUTO CONTRO IL CARO GAS

Viene riconosciuto, nelle more di definire misure pluriennali da adottare in favore delle famiglie e nel limite di spesa di € 1.000 milioni per il 2023,

  • periodo: a decorrere dall’1/10 e fino al 31/12/2023,
  • destinatari: ai clienti domestici residenti diversi da quelli titolari di bonus sociale
  • beneficio: un contributo, erogato in quota fissa e differenziato in base alle zone climatiche definite dall'art. 2 del DPR 142/1993, con riguardo ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2023 in cui la media dei prezzi giornalieri del gas naturale sul mercato all'ingrosso superi la soglia di 45 euro/MWh.

ULTERIORI DISPOSIZIONI:

  • rilevazione relativa al mese di novembre: si applica anche per il mese di dicembre;
  • attuazione: i criteri per l'assegnazione del contributo sono definiti con decreto ministeriale; l’ARERA, sulla base delle indicazioni di cui al detto decreto, definisce le modalità applicative e la misura del contributo, considerando i consumi medi di gas naturale nelle suddette zone climatiche.

BONUS ENERGETICI IMPRESE PER IL 2° TRIMESTRE 2023

Le disposizioni di seguito evidenziate si applicano, nelle more della definizione di misure pluriennali di sostegno alle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, fino al 30/06/2023.

IMPRESE ENERGIVORE

  • destinatari del bonus: imprese a forte consumo di energia elettrica di cui all’elenco per l’anno 2023 pubblicato dalla CSEA ai sensi del D.M. 21/12/2017;
  • misura del bonus: è pari al 20% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel 2° trimestre 2023;
  • condizione per il riconoscimento del bonus: i costi per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media del 1° trimestre 2023 ed al netto delle imposte ed eventuali sussidi, abbiano subito un incremento superiore al 30% rispetto al medesimo periodo del 2019, anche considerando eventuali contratti di fornitura di durata stipulati dall'impresa;
  • riconoscimento del bonus:

-   è previsto anche in relazione alla spesa per l'energia elettrica prodotta dalle suddette imprese e dalle stesse autoconsumata nel 2° trimestre 2023;

-   in tal caso l'incremento del costo per kWh di energia elettrica prodotta e autoconsumata è calcolato con riguardo alla variazione del prezzo unitario dei combustibili acquistati ed utilizzati dall'impresa per la produzione della stessa energia elettrica e il credito d’imposta è determinato con riguardo al prezzo convenzionale dell'energia elettrica pari alla media, relativa al 2° trimestre 2023, del prezzo unico nazionale dell'energia elettrica.

IMPRESE GASIVORE

  • destinatari del bonus: imprese a forte consumo di gas naturale di cui all’elenco per l’anno 2023 pubblicato dalla CSEA ai sensi del D.M. 21/12/2021;
  • misura del bonus: è pari al 20% della spesa sostenuta per l'acquisto del gas naturale, consumato nel 2° trimestre 2023, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici;
  • condizione per il riconoscimento del bonus: il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al 1° trimestre 2023, dei prezzi di riferimento del MI-GAS, abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre del 2019.

IMPRESE NON ENERGIVORE

  • destinatari del bonus: imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile a 4,5 kW, diverse dalle imprese energivore;
  • misura del bonus: è pari al 10% della spesa sostenuta per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel 2° trimestre 2023, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto;
  • condizione per il riconoscimento del bonus: il prezzo della componente energia, calcolato sulla base della media riferita al 1° trimestre 2023, al netto delle imposte ed eventuali sussidi, abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre del 2019.

IMPRESE NON GASIVORE

  • misura del bonus: è pari al 20% della spesa sostenuta per l'acquisto del gas naturale, consumato nel 2° trimestre 2023, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici;
  • condizione per il riconoscimento del bonus: il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al 1° trimestre 2023, dei prezzi di riferimento del MI-GAS, abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre del 2019.

IMPRESE NON ENERGIVORE E NON GASIVORE: per la fruizione di detti contributi straordinari,

  • nel caso in cui l'impresa destinataria del contributo si rifornisca di energia elettrica o di gas naturale, nel 1° e nel 2° trimestre 2023, dallo stesso venditore da cui si riforniva nel 1° trimestre del 2019,
  • il venditore, entro 60 gg dalla scadenza del periodo per il quale spetta il credito d'imposta, invia al cliente, su sua richiesta, una comunicazione riportante il calcolo dell'incremento di costo della componente energetica e l'ammontare del credito d’imposta spettante per il 2° trimestre 2023; il contenuto di detta comunicazione e le sanzioni per l’inottemperanza da parte del venditore sono definiti dall’ARERA.

ASPETTI COMUNI AI CREDITI D’IMPOSTA

utilizzo

  • esclusivamente in compensazione entro la data del 31/12/2023;
  • non si applicano i limiti di cui alle Leggi 388/2000 e 244/2007;

aspetti reddituali

  • non sono tassati ai fini del reddito d’impresa e dell’IRAP;
  • non rilevano ai fini del rapporto di cui agli artt. 61 e 109, co. 5, del TUIR.

cumulo

I bonus sono cumulabili con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto gli stessi costi, purché tale cumulo, considerando anche la non tassazione ai fini reddituali e dell’IRAP, non porti al superamento del costo sostenuto.

cessione

  • i bonus sono cedibili, solo per intero, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di 2 ulteriori cessioni solo se effettuate in favore di banche e intermediari finanziari iscritti all'albo, società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo ovvero imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia, ferma restando l'applicazione del co. 4, art. 122-bis, del D.L. 34/2020, per ogni cessione intercorrente tra i suddetti soggetti, anche successiva alla 1°.
  • contratti di cessione conclusi in violazione di dette disposizioni: sono nulli;
  • cessione dei crediti d'imposta: in tal caso, le imprese beneficiarie richiedono il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesti la sussistenza dei presupposti che danno diritto ai bonus;
  • fruizione dei bonus dal cessionario: avviene con le medesime modalità con le quali sarebbero stati utilizzati dal cedente e comunque entro il 31/12/2023;
  • attuazione delle disposizioni sulla cessione e tracciabilità dei crediti, da effettuarsi in via telematica: sono rinviate ad un Provv. dell’Agenzia;
  • disposizioni applicabili del DL Rilancio: l'art. 122-bis (recante misure di contrasto alle frodi in materia di cessioni dei crediti) e, in quanto compatibili, i co. 4-6 (recanti disposizioni relative alla responsabilità per l’utilizzo irregolare o in misura maggiore del bonus e il recupero dello stesso per assenza dei requisiti richiesti) dell’art. 121.

TREGUA FISCALE DI CUI ALLA LEGGE DI BILANCIO 2023

DEFINIZIONE ATTI PROCEDIMENTO ACCERTAMENTO

Vengono previste le seguenti disposizioni:

  • conciliazione agevolata delle liti tributarie: sono definibili (ai sensi dell'art. 1, co. 206-211, della L. 197/2022), anche le controversie pendenti al 15/02/2023 innanzi alle CGT di 1° e di 2° grado aventi ad oggetto atti impositivi in cui è parte l'Agenzia Entrate;
  • sono definibili in acquiescenza (ai sensi dell’art. 1, co. 180-181, L. 197/2022) entro il 30/04/2023 gli avvisi di accertamento, gli avvisi di rettifica e di liquidazione e gli atti di recupero non impugnati e ancora impugnabili all’1/01/2023, divenuti definitivi per mancata impugnazione nel periodo compreso tra il 2/01 ed il 15/02/2023;
  • per gli avvisi di accertamento e gli avvisi di rettifica e di liquidazione definiti in acquiescenza, ai sensi dell'art. 15 del D.lgs. 218/1997, nel periodo compreso tra il 2/01 e il 15/02/2023, per i quali alla data del 31/03/2023 sia in corso il pagamento rateale, gli importi ancora dovuti, a titolo di sanzione, possono essere rideterminati, su istanza del contribuente entro la 1° scadenza successiva, in base alle disposizioni di cui all'art. 1, co. 180 e 182, della L. 197/2022; resta fermo il piano di pagamento rateale originario e non sono rimborsabili o rideterminabili le maggiori sanzioni già versate.

L. 197/2022, art. 1

co. 180

Gli avvisi di accertamento e gli avvisi di rettifica e di liquidazione non impugnati e ancora impugnabili all’1/01/2023 e quelli notificati dall'Agenzia Entrate successivamente, entro il 31/03/2023, sono definibili in acquiescenza ai sensi dell'art. 15 del D.lgs. 218/1997, entro il termine ivi previsto, con la riduzione ad 1/18 delle sanzioni irrogate.

co. 181

Le disposizioni di cui al co. 180 si applicano anche agli atti di recupero non impugnati e ancora impugnabili all’1/1/2023 e a quelli notificati dall'Agenzia Entrate successivamente, entro il 31/03/2023, con il pagamento delle sanzioni nella misura di 1/18 delle sanzioni irrogate e degli interessi applicati, entro il termine per presentare il ricorso.

co. 182

  • somme dovute: possono versarsi anche ratealmente in un massimo di 20 rate trimestrali di pari importo entro l'ultimo giorno di ciascun trimestre successivo al pagamento della 1° rata; sulle rate successive alla 1° sono dovuti gli interessi;
  • è esclusa la compensazione;
  • resta ferma l'applicazione delle disposizioni di cui al D.lgs. 218/1997 non derogate.

INTERPRETAZIONE AUTENTICA (prevista dall’art. 21 del D.L. 34/2023 con riguardo al co. 179):

  • dettato normativo

-   PVC redatti, ai sensi dell’art. 24 della L. 4/1929, e consegnati entro il 31/03/2023;

-   avvisi di accertamento e avvisi di rettifica e di liquidazione non impugnati e ancora impugnabili all’1/01/2023 e quelli notificati successivamente ma entro il 31/03/2023;

-   inviti al contraddittorio ex art. 5-ter del D.lgs. 218/1997 notificati entro il 31/03/2023;

  • interpretazione autentica: con riguardo ai PVC consegnati entro il 31/03/2023, le disposizioni di cui al citato co. 179 si interpretano nel senso che la definizione agevolata ivi prevista si applica anche all'accertamento con adesione relativo agli avvisi di accertamento notificati successivamente a tale data sulla base delle risultanze di detti processi verbali.

regolarizzazione omissione rate istituti definitori

Si interviene sul co. 219, art. 1, della Legge di bilancio 2023, al fine di precisare che,

  • la regolarizzazione degli omessi pagamenti di rate dovute a seguito di acquiescenza, accertamento con adesione, reclamo o mediazione e conciliazione giudiziale,
  • riguarda le somme per le quali non sia stata notifica la cartella di pagamento ovvero l'atto di intimazione alla data dell’1/01/2023.

regolarizzazione DELLE VIOLAZIONI FORMALI

Si interviene sul co. 167, art. 1, della L. 197/2022, prevedendo che

  • le violazioni formali possono regolarizzarsi con il versamento di una somma pari a 200 per ciascun periodo d’imposta cui si riferiscono le violazioni,
  • il cui pagamento va eseguito in 2 rate di pari importo da versare, la entro il 31/10/2023 (in luogo del 31/03/2023) e la entro il 31/03/2024 (non modificata), oppure in un’unica soluzione entro il 31/10/2023 (in luogo del 31/03/2023).

raVVEDIMENTO SPECIALE

Si interviene sui co. 174 e 175, art. 1, L. 197/2022, che disciplinano, rispettivamente, i termini per il versamento delle somme dovute e per perfezionare la regolarizzazione delle violazioni ivi previste:

  • versamento delle somme dovute: può effettuarsi in 8 rate (viene soppressa la parola “trimestrali” in quanto viene riscritto il calendario per il versamento delle rate successive alla 1°) di pari importo con scadenza della 1° rata fissata al 30/09/2023 (in luogo del 31/03/2023);
  • termini entro i quali versare le rate successive alla 1° (fermo restando che sulle stesse sono dovuti gli interessi nella misura del 2% annuo):

ANTE MODIFICA

POST MODIFICA

INVARIATE

scadenze 2023

scadenze 2023

scadenze 2024

30/06

31/10

31/03

30/09

30/11

30/06

20/12

20/12

30/09

20/12

  • regolarizzazione: si perfeziona con il versamento di quanto dovuto ovvero della 1° rata entro il 30/09/2023 (in luogo del 31/03/2023) e con la rimozione delle irregolarità od omissioni. Il mancato pagamento di una delle rate successive alla 1° entro il termine di pagamento della rata successiva comporta la decadenza dal beneficio della rateazione e l'iscrizione a ruolo degli importi ancora dovuti, nonché della sanzione di cui all'art. 13 del D.lgs. 471/1997, applicata sul residuo dovuto a titolo di imposta, e degli interessi nella misura prevista all'art. 20 del DPR 602/1973, con decorrenza dalla data del 30/09/2023 (in luogo del 31/03/2023).

INTERPRETAZIONE AUTENTICA (prevista dall’art. 21 del D.L. 34/2023):

  • : con riguardo al ravvedimento speciale delle dichiarazioni validamente presentate relative al periodo d'imposta in corso al 31/12/2021 e a quelli precedenti sono:

VIOLAZIONI

escluse dalla regolarizzazione

-   quelle rilevabili a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni di cui agli artt. 36-bis del DPR 600/1973 e 54-bis del DPR 633/1972;

-   quelle di natura formale definibili ai sensi dell'art. 1, co. 166-173, della L. 197/2022.

ricomprese nella regolarizzazione

-   tutte le violazioni che possono essere oggetto di ravvedimento ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. 472/1997, commesse relativamente al periodo d'imposta in corso al 31/12/2021 e a periodi d'imposta precedenti,

-   a condizione che la dichiarazione del relativo periodo d'imposta sia stata validamente presentata.

  • : prevede che la regolarizzazione non possa essere esperita dai contribuenti per l'emersione di attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute all’estero; il D.L. 34/2023 ha disposto che tale disposizione si interpreti nel senso che sono:

VIOLAZIONI

escluse dalla regolarizzazione

le violazioni degli obblighi di monitoraggio fiscale di cui all'art. 4, D.L. 167/1990.

ricomprese nella regolarizzazione

le violazioni relative ai redditi di fonte estera, all'IVAFE e all’IVIE, non rilevabili con i controlli automatizzati di cui all'art. 36-bis del DPR 600/1973, nonostante la violazione dei suddetti obblighi di monitoraggio.

definizione agevolata delle liti tributarie

Si interviene sulle seguenti disposizioni dell’art. 1 della Legge di bilancio 2023:

c. 194

  • definizione agevolata: si perfeziona con la presentazione della domanda e con il pagamento degli importi dovuti entro il 30/09/2023 (in luogo del 30/06/2023);
  • importi dovuti superiori a € 1.000: in tal caso, è ammesso il pagamento rateale, con applicazione, in quanto compatibili, delle disposizioni dell'art. 8 del D.lgs. 218/1997,

-   ante modifica: in un massimo di 20 rate trimestrali di pari importo, con decorrenza dall’1/04/2023 e da versare, rispettivamente, entro il 30/06/2023, il 30/09, il 20/12 e il 31/03 di ciascun anno;

-   post modifica: in un massimo di 20 rate di pari importo, di cui le prime 3 da versare, rispettivamente, entro il 30/09/2023, il 31/10/2023 e il 20/12/2023 e le successive entro il 31/03, 30/06, 30/09 e 20/12 di ciascun anno;

  • versamento rateale: in tal caso, la definizione agevolata si perfeziona con la presentazione della domanda e con il pagamento degli importi dovuti con il versamento della 1° rata entro il termine previsto del 30/09/2023 (in luogo del 30/06/2023);
  • disposizioni non modificate:

-   interessi legali: sono dovuti sulle rate successive alla 1°;

-   compensazione: è esclusa;

-   assenza di importi da versare: in tal caso, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda.

c. 195

Per ciascuna controversia autonoma (per tale si intende quella relativa a ciascun atto impugnato) è presentata, entro il 30/09/2023 (in luogo del 30/06/2023),

  • una distinta domanda di definizione agevolata esente dal bollo
  • ed effettuato un distinto versamento.

c. 197

  • controversie definibili (non modificata): non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere della definizione agevolata;
  • sospensione del processo

c. 199

Per le controversie definibili sono sospesi per 11 mesi (in luogo dei precedenti 9 mesi)

  • i termini di impugnazione, anche incidentale, delle pronunce giurisdizionali e di riassunzione, nonché per la proposizione del controricorso in cassazione
  • che scadono tra la data dell’1/01/2023 e il 31/10/2023 (in luogo del 31/07/2023).

c. 200

  • eventuale diniego della definizione agevolata
  • impugnazione (non modificata): il diniego è impugnabile entro 60 gg dalla sua notificazione dinanzi all'organo giurisdizionale presso cui pende la lite; nel caso in cui la definizione della controversia sia richiesta in pendenza del termine per impugnare, la pronuncia giurisdizionale può essere impugnata dal contribuente unitamente al diniego della definizione entro 60 gg dalla notifica di quest'ultimo ovvero dalla controparte nello stesso termine.

CONCILIAZIONE agevolata delle liti tributarie

Si interviene sul co. 206, art. 1, della Legge di bilancio 2023, il quale prevede che, in alternativa alla definizione agevolata delle controversie tributarie, le controversie pendenti alla data dell’1/01/2023 innanzi alle CGT di 1° e di 2° grado aventi ad oggetto atti impositivi, in cui è parte l'Agenzia Entrate, possono definirsi, entro il 30/09/2023 (in luogo del 30/06/2023), con l'accordo conciliativo ex art. 48 del D.lgs. 546/1992.

RINUNCIA agevolata deI GIUDIZI PENDENTI IN CASSAZIONe

Si interviene sul co. 213, art. 1, della L. 197/2022, il quale prevede che, in alternativa alla definizione agevolata delle controversie tributarie, nelle liti tributarie pendenti alla data dell’1/01/2023 innanzi alla Cassazione ai sensi dell'art. 62 del D.lgs. 546/1992, in cui è parte l'Agenzia Entrate, aventi ad oggetto atti impositivi, il ricorrente, entro il 30/09/2023 (in luogo del 30/06/2023), può rinunciare al ricorso principale o incidentale a seguito dell'intervenuta definizione transattiva con la controparte di tutte le pretese azionate in giudizio.

CAUSA SPECIALE DI NON PUNIBILITÀ DI ALCUNI REATI TRIBUTARI

I seguenti reati tributari di cui al D.lgs. 74/2000, per i quali è prevista la reclusione da 6 mesi a 2 anni,

  • : omesso versamento di ritenute dovute o certificate per un ammontare superiore a € 150.000 per ciascun periodo d’imposta;
  • : omesso versamento, entro il termine per il versamento dell'acconto relativo al periodo d'imposta successivo, dell’IVA dovuta in base alla dichiarazione annuale per un ammontare superiore a € 250.000 per ciascun periodo d’imposta;
  • : indebita compensazione di crediti non spettanti per un importo annuo superiore a € 50.000;

non sono punibili quando le relative violazioni

-   siano correttamente definite e le somme dovute siano versate integralmente dal contribuente secondo le modalità e nei termini di cui all’art. 1, co. 153-158 e 166-252, L. 197/2022,

-   purché le relative procedure siano definite prima della pronuncia della sentenza di appello.

ADEMPIMENTO DEL CONTRIBUENTE: è tenuto agli obblighi informativi nei confronti:

  • dell’Autorità giudiziaria procedente, cui deve comunicare l’avvenuto versamento delle somme dovute o, in caso di pagamento rateale, del versamento della 1° rata;
  • dell’Agenzia Entrate, che deve essere informata dell’invio della suddetta comunicazione, indicando i riferimenti del relativo procedimento penale.

ULTERIORI DISPOSIZIONI:

  • processo di merito: è sospeso dalla ricezione delle suddette comunicazioni, sino al momento in cui il giudice venga informato dall'Agenzia Entrate della corretta definizione della procedura e dell'integrale versamento delle somme dovute ovvero della mancata definizione della procedura o della decadenza del contribuente dal beneficio della rateazione;
  • prove: possono essere assunte nei casi previsti dall'art. 392 del CPP durante il periodo di sospensione.

ALTRE MISURE

TASSAZIONE AGROENERGIA

L’art. 6 del D.L. 34/2023 prevede una deroga alla disciplina vigente sulla determinazione del reddito imponibile correlato alla produzione di energia oltre le soglie di 2.400.000 kWh anno per fonti rinnovabili agroforestali, e di 260.000 kWh anno per fonti fotovoltaiche, ex co. 423, art. 1, L. 266/2005.

Nello specifico, viene disposto che, per il periodo d’imposta in corso al 31/12/2022, nella determinazione del reddito imponibile in questione, la componente riconducibile alla valorizzazione dell’energia ceduta, con esclusione della quota incentivo, sia data dal minor valore tra il prezzo medio di cessione dell’energia elettrica, stabilito dall’ARERA, e un valore di 120 euro al MWh.

AGEVOLAZIONI PER INTERVENTI DI RISPARMIO ENERGETICO

Ai fini della determinazione dell'ammontare delle agevolazioni fiscali per interventi di risparmio energetico si considera ammessa ad agevolazione fiscale

  • anche la parte di spesa a fronte della quale sia concesso altro contributo dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano,
  • purché tale contributo sia cumulabile, ai sensi delle disposizioni che lo regolino, con le agevolazioni fiscali.

 

Nota: la somma dell'agevolazione fiscale e del contributo non deve eccedere il 100% della spesa ammissibile all'agevolazione o al contributo.

La disposizione si applica con riguardo ai contributi istituiti alla data del 31/03/2023 ed erogati negli anni 2023 e 2024.

fondo a sostegno dell’agroalimentare

Viene incrementato di € 200.000 per il 2023 il Fondo di parte capitale per il sostegno delle eccellenze della gastronomia e dell'agroalimentare italiano di cui all'art. 1, co. 868, della Legge di bilancio 2022.

Home Novità fiscali Novità fiscali - MAGGIO 2023