INDENNITÀ AUTONOMI E PROFESSIONISI SENZA PARTITA IVA ISCRITTI ALL’INPS
PREMESSA
Come noto, il D.M. 19/08/2022, attuativo dell’art. 33 del D.L. 50/2022 (c.d. Decreto Aiuti), ha definito i criteri e le modalità per il riconoscimento dell’indennità una tantum pari ad € 200,00 a favore:
- dei lavoratori autonomi e dei professionisti iscritti alle gestioni previdenziali dell’INPS;
- dei professionisti iscritti agli enti di previdenza privata di cui al D.lgs. 509/1994 e D.lgs. 103/1996.
In seguito, il D.M. 7/12/2022 ha introdotto al suddetto D.M. 19/08/2022 la disposizione che prevede
- il riconoscimento dell’indennità una tantum anche a favore dei lavoratori autonomi e dei professionisti senza partita IVA
- che soddisfino gli stessi requisiti individuati dal decreto attuativo per le altre categorie di beneficiari dell’indennità.
CIRCOLARE INPS N. 30/2023
La Circ. n. 30/2023 dell’Inps ha fornito, con riguardo ai nuovi beneficiari, le indicazioni per coloro che sono iscritti alle gestioni previdenziali dell’Istituto, tra i quali non rientrano nell’ambito applicativo della disposizione introdotta dal citato D.M. 7/12/2022 le seguenti categorie:
- assicurati iscritti alla gestione autonoma in qualità di coadiuvanti e coadiutori del titolare con partita IVA o del socio di società (artigiani/commerciati/agricoli);
- soci di società o componenti degli studi associati.
Nota: i suddetti soggetti rientrano nell’ambito applicativo dell’art. 2 del citato D.M. 19/08/2022.
REQUISITI PER ACCEDERE ALL’INDENNITÀ
I lavoratori interessati devono essere in possesso dei seguenti requisiti (le indicazioni di dettaglio sono riportate nei par. 2, 3, 4, 7 e 8 della Circ. Inps n. 103/2022 cui si rinvia)
- aver percepito un reddito complessivo non superiore a € 35.000 nel periodo d’imposta 2021
- essere già iscritti alla gestione autonoma dell’INPS con posizione attiva alla data del 18/05/2022;
- avere un’attività lavorativa avviata al 18/05/2022;
- avere effettuato entro il 18/05/2022, per il periodo di competenza dall’1/01/2020 e con scadenze di versamento entro il 18/05/2022, almeno un versamento contributivo, totale o parziale, alla gestione di iscrizione per la quale è richiesta l’indennità;
- non essere titolare di trattamenti pensionistici diretti alla data del 18/05/2022;
- non essere percettore delle prestazioni di cui agli artt. 31 (indennità una tantum di € 200,00 per i lavoratori dipendenti) e 32 (indennità una tantum di € 200,00 per pensionati e altre categorie di soggetti) del D.L. 50/2022 (infatti, l’indennità una tantum è incompatibile con tali prestazioni)
Si rinvia al par. introduttivo della Parte III della Circ. Inps n. 127/2022 con riguardo al regime delle incompatibilità tra
- l’indennità di cui alla circolare in esame
- e le indennità di cui ai citati artt. 31 e 32 e di cui all’art. 19 (indennità una tantum di € 150,00 per pensionati e altre categorie di soggetti) del D.L. 144/2022 (c.d. Decreto Aiuti-ter).
D.M. 19/08/2022, art. 2, co. 4 |
l’importo dell’indennità una tantum è pari a € 200,00 per i lavoratori che nell’anno d’imposta 2021 abbiano percepito un reddito non superiore a € 35.000,00. |
D.L. 144/2022, art. 20 |
l’indennità una tantum di cui all’art. 33 del D.L. 50/2022 è incrementata di € 150,00 a condizione che, nel periodo d’imposta 2021, i lavoratori interessati abbiano percepito un reddito complessivo non superiore a € 20.000,00. |
Nota: da quanto sopra ne deriva che l’indennità una tantum è riconosciuta ai lavoratori interessati nella misura di € 350 (cioè € 200 + € 150) in presenza di un reddito complessivo non superiore a € 20.000.
INDENNITÀ UNA TANTUM DI € 350:
- condizioni per il riconoscimento:
- i lavoratori autonomi e professionisti, non titolari di partita IVA, iscritti alle gestioni previdenziali dell’Inps devono anche soddisfare tutti i requisiti in precedenza evidenziati;
- l’assicurato deve dichiarare, in sede di presentazione della domanda, di non avere percepito nell’anno d’imposta 2021 un reddito complessivo superiore a € 20.000;
- erogazione: provvede l’Inps a domanda.
ULTERIORI ASPETTI RELATIVI ALL’INDENNITÀ UNA TANTUM |
|
aspetti reddituali |
non costituisce reddito ai fini fiscali e della corresponsione di prestazioni previdenziali e assistenziali |
aspetti previdenziali |
non è riconosciuto l’accredito di contribuzione figurativa per il periodo di sua fruizione |
altro |
non può essere ceduta, sequestrata o pignorata |
corresponsione |
una sola volta a ciascun avente diritto |
DOMANDA
I lavoratori autonomi e professionisti, non titolari di partita IVA, iscritti alle gestioni previdenziali dell’Inps, devono presentare domanda all’Inps per ricevere l’indennità una tantum.
TERMINI E MODALITÁ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA:
- modalità: in via telematica, utilizzando i consueti canali resi disponibili sul portale web dell’Inps;
- termini: la domanda va presentata entro il 30/04/2023;
- credenziali di accesso ai servizi: SPID di livello 2 o superiore, CIE o CNS;
- canali alternativi per richiedere l’indennità o presentare la domanda: contact center o patronati.
ACCESSO ALLA DOMANDA:
- la domanda è disponibile accedendo alla sezione “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche” raggiungibile dal sito dell’Inps seguendo il percorso “Sostegni, sussidi ed indennità” > “Esplora Sostegni, Sussidi e Indennità” > selezionare la voce “Vedi tutti” nella sezione Strumenti > “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche”;
- dopo l’autentica bisogna selezionare la voce corrispondente alle categorie di appartenenza fra le seguenti che sono raggruppate sotto la voce “Indennità una tantum - Autonomi Senza Partita IVA”:
- “Indennità una tantum per i lavoratori autonomi senza Partita IVA iscritti alla Gestione speciale degli Esercenti attività Commerciali, titolari nonché coadiuvanti e coadiutori degli stessi”;
- “Indennità una tantum per i lavoratori autonomi senza Partita IVA iscritti alla Gestione speciale per i Coltivatori diretti, Coloni e Mezzadri dell’Inps, imprenditori agricoli professionali, titolari attivi e coadiuvanti coltivatori diretti, coloni e mezzadri degli stessi”;
- “Indennità una tantum per i pescatori autonomi senza Partita IVA”;
- “Indennità una tantum per i liberi professionisti senza Partita IVA”.
ASPETTI SUCCESSIVI: dopo aver presentato la domanda, è possibile
- accedere alle ricevute e ai documenti prodotti dal sistema;
- monitorare lo stato di lavorazione della domanda;
- aggiornare le informazioni relative alle modalità di pagamento ove necessario.
Professionisti iscritti agli enti di previdenza privati |
I professionisti iscritti esclusivamente agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza di cui al D.lgs. 509/1994 e al D.lgs. 103/1996, per accedere all’indennità una tantum, presentano la domanda agli enti previdenziali cui sono iscritti, nei termini e con le modalità da essi previsti. |
Lavoratore iscritto all’Inps e a un ente di previdenza privato |
Il lavoratore iscritto contemporaneamente a una delle gestioni previdenziali dell’Inps e a uno degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza di cui al D.lgs. 509/1994 e al D.lgs. 103/1996, presenta esclusivamente all’Inps la domanda di accesso all’indennità una tantum. |
AMMISSIBILITÀ DELLA DOMANDA: a tal fine, il lavoratore richiedente l’indennità deve dichiarare:
- di essere lavoratore autonomo/libero professionista |
- di non essere titolare di trattamenti pensionistici diretti alla data del 18/05/2022 |
- di non essere percettore delle indennità una tantum di cui agli artt. 31 e 32 del D.L. 50/2022 |
- di non avere percepito nell’anno d’imposta 2021 un reddito complessivo superiore ad € 35.000,00 (*) |
- di non avere percepito nell’anno d’imposta 2021 un reddito complessivo superiore ad € 20.000,00 (*) |
- di essere iscritto, alla data del 18/05/2022, a una delle gestioni previdenziali dell’Inps |
- nel caso di contemporanea iscrizione a diversi enti previdenziali, di non avere presentato domanda per l’accesso all’indennità una tantum in oggetto ad altra forma di previdenza obbligatoria |
(*) le dichiarazioni relative al limite di reddito complessivo percepito nel periodo d’imposta 2021 sono tra loro alternative |
ULTERIORI ASPETTI:
- indennità una tantum: viene corrisposta dall’Inps sulla base dei dati dichiarati in domanda dal richiedente e di quelli a sua disposizione al momento del pagamento;
- sussistenza dei requisiti oggetto di dichiarazione: per l’accertamento, l'Inps procederà alla loro successiva verifica anche per il tramite dell’Agenzia Entrate;
- insussistenza dei requisiti previsti dal novellato D.M. 19/08/2022 in esito alla verifica: in tal caso, l’Inps avvia la procedura di recupero verso il soggetto che abbia usufruito indebitamente dell’indennità.
COPERTURA FINANZIARIA
Agli oneri derivanti dal D.M. 7/12/2022, quantificati in € 28 milioni, si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui all’art. 33, co. 1, del D.L. 50/2022.
ADEMPIMENTI DELL’INPS
L’Inps:
- provvede al monitoraggio del limite di spesa ivi previsto;
- procede all’erogazione dell’indennità in ragione dell’ordine cronologico delle domande presentate e accolte sulla base del procedimento di verifica della sussistenza dei requisiti per l’ammissione al beneficio, nonché di quanto previsto dall’art. 5 (Monitoraggio dell'utilizzo delle risorse disponibili) del D.M. 19/08/2022.