Novità fiscali - MARZO 2023

15 Marzo 2023

Per tutti i nostri clienti, proponiamo con linguaggio semplice e sintetico, un riepilogo delle ultime novità fiscali ed alcuni commenti relativi ad argomenti di utilità generale.

LEGGE DI CONVERSIONE DEL DECRETO MILLEPROROGHE – PRINCIPALI MISURE

Si illustrano le principali misure del D.L. 198/2022 (c.d. Decreto Milleproroghe) convertito in L. 14/2023.

DICHIARAZIONE IMU 2021

Viene confermata la modifica al co. 4 dell’art. 35 del D.L. 73/2022 relativa alla proroga al 30/06/2023 del termine per la presentazione della dichiarazione IMU di cui all'art. 1, co. 769 e 770, della Legge di bilancio 2020, relativa all'anno d’imposta 2021. La proroga interessa anche gli enti non commerciali.

DIVIETO DI EMISSIONE E-FATTURA

Si conferma il differimento al periodo d’imposta 2023 del divieto, operato fin dal periodo d’imposta 2019, di utilizzo della fattura elettronica riferita ai soggetti tenuti all’invio dei dati al sistema TS, di cui all’art. 10-bis del D.L. 119/2018.

CORRISPETTIVI AL STS

Il co. 6-quater dell’art. 2 del D.lgs. 127/2015 prevede, tra l’altro, quanto segue:

  • i soggetti tenuti all'invio dei dati al STS, ai fini dell'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, possono adempiere a tale obbligo mediante la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati, relativi a tutti i corrispettivi giornalieri, al STS;
  • a decorrere dall’1/01/2023, tali soggetti adempiono all'obbligo esclusivamente mediante la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati relativi a tutti i corrispettivi giornalieri al STS, tramite strumenti tecnologici che garantiscano l'inalterabilità e la sicurezza dei dati, compresi quelli che consentano i pagamenti con carta di debito/credito.

La Legge di conv. del D.L. 198/2022 ha confermato la modifica al citato co. 6-quater relativa al rinvio all’1/01/2024 (in luogo dell’1/01/2023) dell’obbligo per i soggetti tenuti all’invio dei dati al STS di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati relativi a tutti i corrispettivi giornalieri.

SOSPENSIONE AMMORTAMENTO IMMOBILIZZAZIONI

I co. da 7-bis a 7-quinquies dell’art. 60 del D.L. 104/2020 hanno disposto, per l’anno 2020, la sospensione temporanea dell’ammortamento annuo del costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali, mantenendo il loro valore di iscrizione, risultante dall’ultimo bilancio approvato regolarmente.

Disposizioni di modifica del D.L. 104/2020

L. 234/2021

ha esteso la sospensione temporanea con riferimento ai bilanci relativi all’esercizio 2021, per i soli soggetti che, nell’esercizio in corso al 15/08/2020, non avevano effettuato il 100% dell’ammortamento annuo del costo delle immobilizzazioni.

L. 15/2022 (di conv. del D.L. 228/2021)

ha rideterminato il campo soggettivo di applicazione della disciplina derogatoria prevedendo per i soggetti che non avessero adottato i principi contabili internazionali la facoltà di sospendere, in tutto o in parte, gli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali ed immateriali.

D.L. 4/2022

ha estero il beneficio in esame agli esercizi in corso al 31/12/2021 e al 31/12/2022.

La Legge di conv. del D.L. 198/2022 ha confermato la modifica al citato co. 7-bis relativa

  • all’estensione del periodo temporale di applicazione delle relative disposizioni
  • anche all’esercizio in corso al 31/12/2023.

RIDUZIONE DEL CAPITALE PER PERDITE

Il co. 1 dell’art. 6 del D.L. 23/2020 (c.d. Decreto Liquidità) ha previsto che per le perdite emerse nell'esercizio in corso alla data del 31/12/2021 non si applicano gli artt. 2446, co. 2 e 3, 2447, 2482-bis, co. 4, 5 e 6, e 2482-ter del C.C. e non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli artt. 2484, co. 1, n. 4), e 2545-duodecies del C.C.

La Legge di conv. del D.L. 198/2022 interviene sulla suddetta disposizione al fine di estendere alle perdite emerse nell’esercizio in corso alla data del 31/12/2022 la disapplicazione delle relative disposizioni/obblighi.

TERMINI AGEVOLAZIONI PRIMA CASA

Sono sospesi nel periodo compreso tra l’1/04/2022 e il 30/10/2023

  • i termini previsti ai fini dell'applicazione dell’aliquota agevolata del 2% per gli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di case di abitazione non di lusso e agli atti traslativi o costitutivi della nuda proprietà, dell'usufrutto, dell'uso e dell'abitazione relativi alla prima casa (disciplina contenuta nella nota II-bis all'art. 1 della tariffa, parte prima, allegata al DPR 131/1986)
  • nonché il termine previsto dall'art. 7 della L. 448/1998 ai fini del riconoscimento del credito d'imposta per il riacquisto della prima casa.

Inoltre, sono fatti salvi gli atti notificati dall'Agenzia Entrate alla data del 28/02/2023, emessi per il mancato rispetto dei suddetti termini, e non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

ADDIZIONALI REGIONALI

Per le regioni in cui siano state indette le elezioni del Presidente della regione e del Consiglio regionale alla data del 31/12/2022, limitatamente alle aliquote applicabili all’anno d’imposta 2023 viene differito:

  • al 31/03/2023 il termine previsto per la pubblicazione dell’eventuale maggiorazione dell’aliquota di compartecipazione dell'addizionale regionale IRPEF;
  • al 13/05/2023 il termine per la trasmissione dei dati rilevanti per la determinazione dell’addizionale regionale IRPEF ai fini della pubblicazione nel sito internet delDipartimento delle finanze.

COMUNICAZIONE DATI E OPZIONE BONUS EDILI

Vengono previste le seguenti disposizioni:

  • per le spese sostenute nel 2022, nonché per le rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute nel 2020 e nel 2021, la comunicazione per l'esercizio delle opzioni di sconto sul corrispettivo o di cessione del credito relative agli interventi eseguiti sia sulle singole unità immobiliari, sia sulle parti comuni degli edifici, di cui all'art. 121 del DL Rilancio, va trasmessa all'Agenzia Entrate entro il 31/03/2023;
  • con riguardo alle spese sostenute nel 2022 per interventi effettuati sulle parti comuni di edifici residenziali, il termine per la trasmissione all'Agenzia Entrate, da parte degli amministratori di condominio, dei dati di cui all'art. 16-bis, co. 4, D.L. 124/2019, è prorogato dal 16/03/23 al 31/03/23.

D.M. 1/12/2016, art. 2, co. 1: ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi da parte dell'Agenzia Entrate, a partire dai dati relativi al 2016, gli amministratori di condominio trasmettono in via telematica alla stessa Agenzia, entro il 28/02 (termine differito al 16/03 dal D.L. 124/2019) di ciascun anno, una comunicazione contenente i dati relativi alle spese sostenute nell'anno precedente dal condominio con riferimento agli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica effettuati sulle parti comuni di edifici residenziali, nonché con riferimento all'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici finalizzati all'arredo delle parti comuni dell'immobile oggetto di ristrutturazione. Nella comunicazione vanno indicate le quote di spesa imputate ai singoli condomini.

SVOLGIMENTO DELLE ASSEMBLEE DI SOCIETÀ ED ENTI

Si interviene sul co. 1, art. 3, del D.L. 228/2021, al fine di prorogare ulteriormente al 31/07/2023 (in luogo del 31/07/2022) il termine di applicabilità delle norme sullo svolgimento delle assemblee ordinarie di società ed enti disposte dall'art. 106 del D.L. 18/2020.

STRALCIO DEI DEBITI FINO A € 1.000

La Legge di conv. del D.L. 198/2022 ha previsto le seguenti modifiche:

  • differimento dal 31/01 al 31/03/2023 del termine entro il quale gli enti creditori diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali possono deliberare la non applicazione dello Stralcio parziale;
  • introduzione per gli enti creditori diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali della possibilità di deliberare, entro il 31/03/2023, lo Stralcio integrale (in precedenza previsto solo per gli enti statali).

Inoltre, è stato previsto:

  • il rinvio dal 31/03 al 30/04/2023 della data di effettivo annullamento di tutti i carichi di importo residuo, all’1/01/2023, fino a € 1.000 affidati all’Agente della riscossione dall’1/1/2000 al 31/12/15;
  • fino al 30/04/2023 la sospensione delle attività di riscossione per tutti i carichi rientranti nell’ambito di applicazione dello Stralcio.

TERZO SETTORE

Si interviene sul co. 2 dell’art. 101 del D.lgs. 117/2017 al fine di estendere al 31/12/2023 (in luogo del 31/12/2022) il termine per l’applicazione inderogabile delle norme previgenti al Codice del Terzo Settore, ai fini e per gli effetti derivanti dall'iscrizione degli enti nei Registri Onlus, ODS, APS, in attesa della piena operatività del RUNTS.

CONTRIBUTO DEL 5 PER MILLE

Il co. 6, art. 9, D.L. 228/2021, prevede, nella versione modificata dal D.L. 198/2022, tra l’altro che le disposizioni di cui all'art. 3, co. 1, lett. a), del D.lgs. 111/2017, che individuano gli ETS che possono essere beneficiari del 5‰, hanno effetto a decorrere dal 3° anno successivo (in luogo del 2° anno successivo) a quello di operatività del RUNTS, limitatamente alle ONLUS di cui all’art. 10 del D.lgs. 460/1997, iscritte alla relativa anagrafe alla data del 22/11/2021, le quali continuano ad essere destinatarie della quota del 5‰ con le modalità di cui al DPCM 23/07/2020 per gli enti del volontariato di cui all'art. 2, co. 4-novies, lett. a), del D.L. 40/2010, fino al 31/12/2023 (in luogo del 31/12/2022).

BONUS INVESTIMENTI

termine investimenti IN beni strumentali

Si interviene sul co. 1055 dell’art. 1 della Legge di bilancio 2021 al fine di posticipare dal 30/06/2023 al 30/11/2023 il termine ultimo per l’effettuazione di investimenti in beni strumentali materiali diversi da quelli indicati nell'allegato A annesso alla L. 232/2016, nel limite massimo di costi ammissibili pari a € 2 milioni, nonché investimenti in beni strumentali immateriali diversi da quelli indicati nell'allegato B annesso alla medesima L. 232/2016, nel limite massimo di costi ammissibili pari a € 1 milione, per cui, con riguardo all’anno 2022, spetta un credito d’imposta del 6%, a condizione che entro la data del 31/12/2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.

termine di consegna dei beni

Tramite modifica al co. 1057 dell’art. 1 della Legge di bilancio 2021

  • si estende dal 30/09/2023 (il termine è stato esteso a tale data dalla L. 197/2022) al 30/11/2023, a condizione che entro la data del 31/12/2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione,
  • l'orizzonte temporale della disciplina del credito d’imposta riconosciuta per gli investimenti aventi ad oggetto i beni ricompresi nell'allegato A annesso alla L. 232/2016, in virtù della quale il credito viene riconosciuto nella misura del:

-   40% del costo, per la quota di investimenti fino a € 2,5 milioni;

-   20% del costo, per la quota di investimenti superiori a € 2,5 milioni e fino a € 10 milioni;

-   10% del costo, per la quota di investimenti superiori a € 10 milioni e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a € 20 milioni.

BONUS CARBURANTI AGRICOLTURA E PESCA 3° TRIMESTRE 2022

L’art. 7 del D.L. 115/2022 prevede, tra l’altro, nel testo attualmente vigente, quanto segue:

  • la proroga al 3° trimestre solare 2022 del credito d’imposta, previsto dall’art. 18 del D.L. 21/2022 a favore delle imprese esercenti attività agricola e della pesca, pari al 20% della spesa sostenuta per l’acquisto del carburante comprovato mediante le relative fatture d’acquisto e al netto dell’IVA;
  • il credito d’imposta:

-   è utilizzabile dal beneficiario esclusivamente in compensazione entro il 31/03/2023;

-   è utilizzato, in caso di sua cessione, dal cessionario entro la data del 31/03/2023.

La Legge di conv. del D.L. 198/2022 interviene sul citato art. 7 prevedendo:

  • la proroga al 30/06/2023 del termine di utilizzabilità del credito d’imposta;
  • che i beneficiari del bonus inviino entro il 16/03/2023, a pena di decadenza dal diritto alla fruizione del credito non ancora fruito, all'Agenzia Entrate un'apposita comunicazione sull'importo del credito maturato nell'esercizio 2022 ().

INVESTIMENTI IN IMPIANTI DI COLTURE ARBOREE

Si interviene sul co. 509, art. 1, della Legge di bilancio 2020, al fine di estendere al triennio 2023-2025 la possibilità di incrementare del 20% la quota di ammortamento deducibile ai fini della determinazione delle imposte sui redditi, a fronte di spese sostenute per investimenti in nuovi impianti di colture arboree pluriennali.

L. 160/2019, art. 1, co. 509 (testo vigente): ai soli fini della determinazione della quota deducibile negli esercizi 2020, 2021 e 2022, a norma dell’art. 108, co. 1, del TUIR, le spese sostenute per gli investimenti in nuovi impianti di colture arboree pluriennali sono incrementate del 20% con esclusione dei costi relativi all’acquisto dei terreni.

ACCISA SULLA BIRRA

Si interviene sulle seguenti disposizioni dell’art. 35 del TUA:

  • : viene estesa al 2023 (in luogo di prevederla per il solo 2022) l’aliquota di accisa ridotta al 50% (in luogo dell’ordinaria riduzione del 40%) per i birrifici artigianali aventi una produzione annua non superiore a 10.000 ettolitri;
  • : viene estesa al 2023 l’aliquota di accisa ridotta (del 30% per i birrifici con produzione annua superiore ai 10.000 ettolitri e fino ai 30.000 ettolitri o del 20% per i birrifici con produzione annua superiore ai 30.000 ettolitri e fino ai 60.000 ettolitri) già disposta nel 2022 per i birrifici aventi una produzione annua superiore a 10.000 ettolitri e inferiore a 60.000 ettolitri.

Viene sostituito il co. 986 dell’art. 1 della Legge di bilancio 2022 al fine di rideterminare l’aliquota di accisa sulla birra nella seguente misura:

PERIODO

co. 986 (ante modifica)

co. 986 (post modifica)

dall’1/01/22 al 31/12/22

€ 2,94 per ettolitro e per grado-Plato

€ 2,94 per ettolitro e per grado-Plato

dall’1/01/23

€ 2,99 per ettolitro e per grado-Plato

=

dall’1/01/23 al 31/12/23

=

€ 2,97 per ettolitro e per grado-Plato

dall’1/01/24

=

€ 2,99 per ettolitro e per grado-Plato

Infine, vengono previste le seguenti ulteriori disposizioni:

  • ai fini dell'applicazione delle aliquote di accisa ridotte di cui all'art. 35, co. 3-bis e 3-quater, del TUA, come modificato dalle disposizioni di cui sopra, si applicano anche per l'anno 2023 le disposizioni del D.M. 4/06/2019, come modificato dal D.M. 21/03/2022;
  • ai fini dell'applicazione delle riduzioni complessivamente previste dalle disposizioni in esame, i soggetti obbligati al pagamento dell'accisa hanno titolo al rimborso della maggiore accisa versata sui quantitativi di birra immessi in consumo nel periodo compreso tra l’1/01/2023 e la data del 28/02/2023; a tal fine, tali soggetti presentano all'ADM, entro 90 gg dalla suddetta data del 28/02/2023, un'istanza di rimborso mediante accredito ai sensi dell'art. 6, co. 4, del D.M. 12/12/1996, a scomputo dei successivi versamenti dell'accisa dovuta.

POSA IN OPERA STRUTTURE AMOVIBILI

Il co. 5 dell’art. 9-ter del D.L. 137/2020 ha previsto che, a far data dall’1/01/2021 e fino al 31/12/2021 (termine quest’ultimo prorogato dapprima fino al 30/06/2022 e in seguito fino al 30/09/2022), la posa in opera temporanea su vie, piazze, strade e altri spazi aperti di interesse culturale o paesaggistico, da parte delle imprese di pubblico esercizio, titolari di concessioni/autorizzazioni concernenti l'utilizzo del suolo pubblico, di strutture amovibili, quali dehors, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni, purché funzionali all’attività di cui all’art. 5 della L. 287/1991, non è subordinata alle autorizzazioni di cui agli artt. 21 e 146 del D.lgs. 42/2004.

La Legge di conv. del D.L. 198/2022 proroga fino al 31/12/2023, salva disdetta dell'interessato, l'applicazione delle disposizioni di cui al citato co. 5. Si ricorda che il precedente termine del 31/12/2022, previsto dal D.L. 144/2022, era stato prorogato al 30/06/2023 dalla L. 197/2022.

FONDO DI GARANZIA ACQUISTO PRIMA CASA

Si interviene sulla disciplina del Fondo di garanzia per l’acquisto della prima casa (e in particolare sul co. 3, art. 64, del D.L. 73/2021) prorogando al 30/06/2023 l’estensione della garanzia massima dell'80%, a valere sul Fondo stesso, sulla quota capitale dei mutui destinati alle categorie prioritarie, aventi determinati requisiti oggettivi e soggettivi.

RIMODULAZIONE RISORSE BONUS INVESTIMENTI NEL TURISMO

In relazione alle richieste presentate entro il 31/12/2022, le somme non utilizzate in relazione alla fruizione del credito d’imposta per la riqualificazione e il miglioramento delle strutture ricettive turistico-alberghiere, di cui al co. 3, art. 79, del D.L. 104/2020, per una quota pari a € 30 milioni, sono versate dall’Agenzia Entrate allo stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate per il 2023 ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero del turismo destinati a investimenti diretti ad incrementare la competitività e la sostenibilità del settore turistico.

SPETTACOLI DAL VIVO E PROIEZIONI CINEMATOGRAFICHE

Vengono previsti i seguenti interventi sulla disciplina sperimentale vigente in materia di semplificazioni per la realizzazione di spettacoli dal vivo di cui all’art. 38-bis del D.L. 76/2020:

  • termine ultimo di applicazione: viene differito dal 31/12/2021 al 31/12/2023;
  • fascia oraria di svolgimento entro cui beneficiare del regime semplificato: viene ampliata passando dalle ore 8:00-23:00 alle ore 8:00-1:00;
  • ambito applicativo di tale disciplina: viene esteso anche alle proiezioni cinematografiche.

BONUS TV E DECODER

Viene previsto che, fino alla data del 31/12/2023, il fornitore del servizio universale postale proceda, su richiesta e nei limiti delle forniture disponibili, alla consegna anche agli ETS dei decoder idonei alla ricezione di programmi televisivi con i nuovi standard trasmissivi (DVB-T2/HEVC) di prezzo non superiore ad € 30, a valere sulle risorse disponibili già impegnate.

RIMODULAZIONE INCENTIVI AUTO

Il DPCM 6/04/2022, come modificato dal DPCM 4/08/2022, prevede alla lett- f-bis), co. 1, art. 2, il riconoscimento, per l'anno 2022, di un contributo pari all'80% del prezzo di acquisto e posa in opera, nel limite massimo di € 1.500 (aumentato ad € 8.000 in caso di posa in opera sulle parti comuni degli edifici condominiali ex artt. 1117 e 1117-bis del C.C.) per persona fisica richiedente, per l'acquisto di infrastrutture di potenza standard per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica da parte di utenti domestici.

La Legge di conv. del D.L. 198/2022 estende la suddetta misura alle annualità 2023 e 2024 e di conseguenza riduce di € 40 milioni per ciascuna di dette annualità le risorse assegnate dal citato DPCM 6/04/2022 per gli anni 2023 e 2024 alla concessione di incentivi per l'acquisto di autoveicoli elettrici nuovi.

APPROVVIGIONAMENTO MATERIE PRIME CRITICHE

Vengono previste le seguenti modifiche all’art. 30 del D.L. 21/2022:

  • differimento dal 31/12/2022 al 31/12/2023 dell’operatività delle disposizioni relative all'obbligo di notifica preventiva al Mimi e al Maeci delle esportazioni delle materie prime critiche, qualificando come tali, ex lege, i rottami ferrosi;
  • obbligo di notifica preventiva: è previsto nel caso in cui la quantità di rottami ferrosi risulti superiore a 250 tonnellate, ovvero nel caso in cui la somma della quantità di rottami ferrosi oggetto delle operazioni effettuate nell'arco di ciascun mese solare risulti superiore a 500 tonnellate. Con la singola operazione che nell'arco di ciascun mese solare superi le 500 tonnellate, da notificare nei termini previsti, si dà atto del superamento del limite in conseguenza delle precedenti esportazioni.

Inoltre, viene previsto che l’omessa notifica di esportazioni di rottami ferrosi, effettuate sino al 31/12/2022, per quantitativi inferiori alle suddette soglie, non dà luogo all’applicazione di sanzioni.

CONCESSIONI DEMANIALI

Si interviene sull’art. 3 della L. 118/2022 (Legge sulla concorrenza 2021) al fine prorogare dal 31/12/2023 al 31/12/2024 l’efficacia delle concessioni e dei rapporti in essere su beni demaniali marittimi, lacuali e fluviali, per finalità turistico-ricreative e sportive.

L’art. 1 della L. 14/2023 interviene sulle seguenti ulteriori disposizioni della suddetta L. 118/2022 (che è entrata in vigore il 27/08/2022):

  • modifica l’art. 2 al fine di differire da 6 a 11 mesi dal 27/08/2022 il termine per esercitare la delega in tema di mappatura delle concessioni;
  • aggiunge all’art. 4 la disposizione secondo cui agli enti concedenti è fatto divieto di procedere all’emanazione dei bandi di assegnazione delle concessioni su beni del demanio marittimo, lacuale e fluviale per finalità turistico-ricreative e sportive, prima dell’adozione dei decreti legislativi di attuazione della delega prevista nello stesso art. 4; il divieto introdotto riguarda le concessioni e i rapporti in essere di cui all’art. 3, c. 1, della 118/

IMPRESE AGRICOLE DANNEGGIATE DALLA SICCITÀ

Si interviene sul co. 1 dell’art. 13 del D.L. 115/2022

  • al fine di estendere da 45 a 60 gg il termine di presentazione delle domande, previsto dal co. 5, art. 5, del D.lgs. 102/2004,
  • per accedere agli interventi in favore della ripresa dell’attività produttiva, in favore delle imprese agricole danneggiate a seguito degli eventi di siccità verificatisi a partire dal mese di maggio 2022 e che, al verificarsi dell'evento, non beneficiavano della copertura recata da polizze assicurative a fronte del rischio siccità.

AZIENDE AGRICOLE

Il co. 1-quater dell’art. 78 del D.L. 18/2020 prevede che, in relazione alla situazione di crisi determinata dall’emergenza da Covid-19,

  • al fine di garantire liquidità alle aziende agricole, fino al 31/12/2022, nel caso in cui per l’erogazione di aiuti, benefici e contributi finanziari a carico delle risorse pubbliche sia prevista l’erogazione a titolo di anticipo e di saldo,
  • le amministrazioni competenti possono rinviare l’esecuzione degli adempimenti ivi previsti al momento dell’erogazione del saldo.

La Legge di conv. del D.L. 198/2022 interviene sul suddetto co. 1-quater al fine di

  • prorogare, in considerazione del perdurare della crisi determinata dall'emergenza da Covid-19 nonché della crisi energetica collegata alla guerra in Ucraina ed al fine di garantire liquidità alle aziende agricole,
  • il suddetto termine al 31/12/2023.

PROROGA DEI TERMINI IN MATERIA DI SPORT

Si interviene sulle seguenti disposizioni del D.lgs. 36/2021:

art. 51

  • differimento dall’1/01/2023 all’1/07/2023 dell’applicazione delle norme sul lavoro sportivo, ad esclusione delle disposizioni di cui:

-   agli artt. 10, 39 e 40 e del titolo VI che si applicano a decorrere dall’1/01/2022 (come attualmente previsto);

-   NEW – all’art. 13, co. 7, che si applicano a decorrere dall’1/07/2024 (tale norma prevede, tra l’altro, la costituzione di un organo consultivo negli atti costitutivi delle società sportive professionistiche avente la funzione di esprimere pareri obbligatori non vincolanti relativi alla tutela degli interessi specifici dei tifosi; dette società devono adeguare il proprio assetto societario a tale disposizione entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore del D.lgs. 36/2021);

  • NEW - per i lavoratori sportivi dell'area del dilettantismo che nel periodo d'imposta 2023 percepiscono compensi di cui all'art. 67, co. 1, lett. m), TUIR, nonché compensi assoggettati ad imposta ai sensi dell'art. 36, co. 6, del D.lgs. 36/2021, l'ammontare escluso dalla base imponibile fiscale per lo stesso periodo d'imposta non può superare l'importo complessivo di € 15.000;

art. 52

  • abrogazione, a decorrere dall’1/07/2023 (in luogo dell’1/1/23), delle seguenti disposizioni:

-   L. 366/1973 (Estensione a calciatori e allenatori di calcio della previdenza ed assistenza gestite dall'ENPALS);

-   L. 91/1981 (Norme in materia di rapporti tra società e sportivi professionisti);

-   art. 6 del D.lgs. 38/2000 (Assicurazione degli sportivi professionisti);

-   art. 3 della L. 398/1991 (Premio di addestramento e formazione tecnica).

  • la Legge di conv. del D.L. 198/2022 ha soppresso la disposizione prevista nel testo originario di modifica del co. 2-bis dell’art. 52 del D.lgs. 36/2021 secondo cui non si qualificano come redditi diversi a decorrere dall’1/07/2023 le indennità di trasferta, i rimborsi forfetari di spesa, i premi e i compensi erogati nell’esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche.

art. 31, co. 1

  • le limitazioni alla libertà contrattuale dell'atleta, individuate come vincolo sportivo, sono eliminate entro l’1/07/2023 (in luogo del 31/07/2023);
  • il suddetto termine è prorogato all’1/07/2024 (in luogo del 31/12/2023 previsto dal testo originario del D.L. 198/2022) per i tesseramenti che costituiscono rinnovi, senza soluzione di continuità, di precedenti tesseramenti.

art. 31, co. 3

Viene integrato con le seguenti disposizioni:

  • le Federazioni sportive nazionali e le Discipline sportive associate approvano entro il 31/12/2023 i regolamenti relativi al riconoscimento di un premio di formazione tecnica da parte delle società sportive professionistiche e dilettantistiche, in caso di 1° contratto di lavoro sportivo; nel caso di mancata adozione entro il suddetto termine, vi provvede con decreto l’apposita Autorità politica;
  • in ogni caso, il vincolo sportivo previsto dalla Federazione sportiva nazionale o dalla Disciplina sportiva associata che, decorso il suddetto termine, non abbia provveduto all'adozione del regolamento, si intende abolito il 31/12/2023 per i tesseramenti che costituiscono rinnovi, senza soluzione di continuità, di precedenti tesseramenti, fermo restando quanto previsto con riguardo all'abolizione del vincolo sportivo entro l’1/07/2023 per gli altri tesseramenti.

PROROGA CONCESSIONI DI IMPIANTI SPORTIVI

Al fine di sostenere le società e le associazioni sportive dilettantistiche senza scopo di lucro colpite dall'emergenza da Covid-19 e dagli effetti derivanti dall'aumento del costo dell'energia vengono prorogate al 31/12/2024 le concessioni alle società e associazioni sportive dilettantistiche senza scopo di lucro degli impianti sportivi ubicati su terreni demaniali o comunali, che siano in attesa di rinnovo o scadute ovvero in scadenza entro il 31/12/2022, allo scopo di consentire il riequilibrio economico-finanziario delle stesse, in vista delle procedure di affidamento che saranno espletate ai sensi delle vigenti disposizioni.

Nota: resta fermo in ogni caso quanto previsto per le concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali dagli artt. 3 e 4 della L. 118/2022.

REGISTRAZIONE DEGLI AIUTI DI STATO COVID-19

Il co. 1, art. 31-octies, del D.L. 137/2020, prevede, nella versione modificata dal D.L. 198/2022, le cui disposizioni sono state confermate dalla Legge di conversione, che,

  • tenuto conto, tra l’altro, dell’incremento del numero di aiuti individuali alle imprese e dei soggetti concedenti gli aiuti, anche per effetto delle misure eccezionali e transitorie attivabili nell’ambito del Quadro temporaneo per gli aiuti di Stato nel corso emergenza da Covid-19,
  • nel periodo compreso tra l’1/01/2020 e il 31/12/2024 (in luogo del 31/12/2023), l’inadempimentodegli obblighi di registrazione degli aiuti di Stato non comporta responsabilità patrimoniale del responsabile della concessione o dell’erogazione degli aiuti.

Inoltre, viene prorogato al 31/12/2023 il termine del 31/12/2022, previsto dal co. 2 del medesimo art. 31-octies, per apportate le necessarie modifiche al D.M. 31/05/2017 e all'art. 52, co. 7, L. 234/2012, al fine di definire modalità semplificate per l'inserimento degli aiuti di Stato di natura fiscale, contributiva e assicurativa nel RNA e di razionalizzare il relativo regime di responsabilità.

Il co. 1 dell’art. 35 del D.L. 73/2022, nella versione modificata dal co. 2 dell’art. 22 del D.L. 198/2022, prevede che con riguardo agli aiuti non subordinati all'emanazione di provvedimenti di concessione o di autorizzazione alla fruizione, ovvero subordinati all'emanazione di provvedimenti di concessione o di autorizzazione alla fruizione comunque denominati il cui importo non risulti determinabile in detti provvedimenti, ma solo a seguito della presentazione della dichiarazione resa a fini fiscali nella quale sono dichiarati, i termini di cui all’art. 10, co. 1, 2° periodo, del D.M. 31/05/2017, in scadenza:

  • dal 22/06/2022 al 31/12/2022, sono prorogati al 30/09/2023 (in luogo del 30/06/2023);
  • dall’1/01/2023 al 30/06/2023, sono prorogati al 31/03/2024 (in luogo del 31/12/2023);
  • dall’1/07/2023 al 31/12/2023, sono prorogati al 31/03/2024;
  • dall’1/01/2024 al 30/06/2024, sono prorogati al 30/09/2024.

D.M. 31/05/2017, art. 10, co. 1, 2° periodo: gli aiuti fiscali si intendono concessi e sono registrati nel RNA nell’esercizio finanziario successivo a quello della presentazione della dichiarazione fiscale nella quale sono dichiarati.

La suddetta proroga, in base a quanto disposto dal co. 2 del citato art. 35, si applica alla registrazione nel RNA, nonché nei registri SIAN e SIPA, degli aiuti riconosciuti ai sensi delle sezioni 3.1 e 3.12 della Comunicazione della Commissione UE del 19/03/20 C(2020) 1863 final, recante “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del Covid-19”, e s.m.i..

OBBLIGHI DI TRASPARENZA

Viene prorogato per l’anno 2023 all’1/01/2024 il termine di cui al 1° periodo del co. 125-ter dell’art. 1 della L. 124/2017 a decorrere dal quale trovano applicazione le sanzioni per l’inosservanza degli obblighi di trasparenza in materia di erogazioni pubbliche.

ATTIVITÀ DI AUTORIPARAZIONE

Viene prorogato da 10 a 11 anni il termine di cui al co. 2, art. 3, della L. 224/2012, relativo alle attività di autoriparazione.

Nota: si ricorda il citato co. 2 dell’art. 3 aveva previsto che le imprese che alla data del 5/01/2013 (che è la data entrata in vigore della L. 224/2012) fossero iscritte nel Registro Imprese o nell'albo delle imprese artigiane e fossero abilitate alle attività di meccanica o motoristica o a quella di elettrauto, potessero proseguire le rispettive attività per 10 anni.

Pertanto, con la disposizione in esame viene prorogato da 10 a 11 anni il periodo per lo svolgimento delle suddette attività.

FONDO NUOVE COMPETENZE

Viene riconosciuta anche per il 2023 la possibilità, finora prevista per il 2020-2022,

  • per i contratti collettivi di lavoro di 2° livello
  • di stipulare apposite intese per la rimodulazione dell'orario di lavoro per mutate esigenze organizzative e produttive dell'impresa ovvero per favorire percorsi di ricollocazione dei lavoratori, con le quali parte dell'orario di lavoro viene finalizzato a percorsi di formazione.

ULTERIORI PROROGHE

SPORT

I termini per l'adozione delle disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi attuativi della L. 86/2019 sono prorogati di 2 mesi, decorrenti dalla data di rispettiva scadenza, limitatamente a quelli che non siano già scaduti alla data del 28/02/2023.

SPETTACOLO

Viene prorogato da 9 a 24 mesi dall’entrata in vigore della L. 106/2022

  • il termine per l’esercizio della delega legislativa ivi prevista
  • per il riordino delle disposizioni di legge in materia di spettacolo e degli strumenti di sostegno in favore dei lavoratori del settore, nonché per il riconoscimento di nuove tutele in materia di contratti di lavoro e di equo compenso per i lavoratori autonomi.

fonti rinnovabili

Si interviene sul co. 4 dell’art. 26 della L. 118/2022 al fine di

  • prorogare da 12 a 16 mesi successivi dall’entrata in vigore di quest’ultima
  • il termine per l’esercizio della delega legislativa in materia di razionalizzazione e semplificazione della disciplina sulle fonti energetiche rinnovabili.
Home Novità fiscali Novità fiscali - MARZO 2023