Novità fiscali - FEBBRAIO 2023

15 Febbraio 2023

Per tutti i nostri clienti, proponiamo con linguaggio semplice e sintetico, un riepilogo delle ultime novità fiscali ed alcuni commenti relativi ad argomenti di utilità generale.

LEGGE DI CONVERSIONE DEL DECRETO AIUTI-QUATER – PRINCIPALI MISURE

Si illustrano le principali misure del D.L. 176/2022 (c.d. Decreto Aiuti-quater) convertito in L. 6/2023.

BONUS ENERGETICI DICEMBRE 2022

La legge di conv. del D.L. 176/2022 ha confermato, con alcune modifiche formali e una sostanziale, le disposizioni relative ai bonus energetici in relazione alla spesa sostenuta nel mese di dicembre 2022 per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale. Di seguito le misure del bonus riconosciuto nel 2022, a seconda della tipologia di impresa, fermo restando le condizioni richieste dalle rispettive disposizioni normative:

Imprese energivore

I Trim. 2022

(D.L. 4/2022)

II Trim. 2022

(DD.LL. 17/2022 e 21/2022)

III Trim. 2022

(D.L. 115/2022)

Ott.-Nov. 2022

(D.L. 144/2022)

Dicembre 2022

(D.L. 176/2022) (*)

BONUS

20%

25%

25%

40%

40%

(*) condizione per il riconoscimento del bonus: i costi per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media del 3° trimestre 2022 ed al netto delle imposte ed eventuali sussidi, abbiano subito un incremento del costo per kWh superiore al 30% relativo allo stesso periodo del 2019, anche considerando eventuali contratti di fornitura di durata stipulati dall'impresa.

Imprese gasivore

I Trim. 2022

(D.L. 4/2022)

II Trim. 2022

(DD.LL. 17/22, 21/22 e 50/22)

III Trim. 2022

(D.L. 115/2022)

Ott.-Nov. 2022

(D.L. 144/2022)

Dicembre 2022

(D.L. 176/2022) (*)

BONUS

10%

25%

25%

40%

40%

(*) condizione per il riconoscimento del bonus: il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al 3° trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del MI-GAS, abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito allo stesso trimestre del 2019.

Imprese non energivore

II Trim. 2022

(DD.LL. 21/2022 e 50/2022)

III Trim. 2022

(D.L. 115/2022)

Ott.-Nov. 2022

(D.L. 144/2022)

Dicembre 2022

(D.L. 176/2022) (*)

BONUS

15%

15%

30%

30%

(*) condizione per il riconoscimento del bonus: il prezzo della componente elettrica, calcolato sulla base della media riferita al 3° trimestre 2022, al netto delle imposte ed eventuali sussidi, abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito allo stesso trimestre del 2019.

Imprese non gasivore

II Trim. 2022

(DD.LL. 21/2022 e 50/2022)

III Trim. 2022

(D.L. 115/2022)

Ott.-Nov. 2022

(D.L. 144/2022)

Dicembre 2022

(D.L. 176/2022) (*)

BONUS

25%

25%

40%

40%

(*) condizione per il riconoscimento del bonus: il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al 3° trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del MI-GAS, abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito allo stesso trimestre del 2019.

Ulteriori disposizioni previste dal D.L. 176/2022 confermate dalla Legge di conversione:

  • il contributo, sotto forma di credito, è riconosciuto anche in relazione alla spesa per l'energia elettrica prodotta e autoconsumata dalle imprese energivore nel mese di dicembre 2022 ed è determinato con riguardo al prezzo convenzionale dell'energia elettrica pari alla media, relativa al suddetto mese, del prezzo unico nazionale dell'energia elettrica;
  • contributi previsti per il mese di dicembre 2022: si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'art. 1 del D.L. 144/2022;
  • crediti d'imposta maturati per il mese di dicembre 2022 e quelli spettanti relativi sia ai mesi di ottobre e novembre 2022 e sia al 3° trimestre 2022 (questi ultimi due sono previsti, rispettivamente, dall’art. 1 del D.L. 144/2022 e dall’art. 6 del D.L. 115/2022):

-   disposizione modificata: i crediti sono utilizzabili in compensazione entro il 30/09/2023 (in luogo dell’originario termine del 30/06/2023); resta ferma la non applicazione dei limiti di cui alle Legge 244/2007 e 388/2000;

-   disposizioni confermate: quelle relative agli aspetti reddituali, al cumulo, alla cessione e alla comunicazione.

BONUS CARBURANTI PER ATTIVITÀ AGRICOLA E PESCA

In via preliminare si ricorda che l’art. 2 del D.L. 144/22 ha previsto, tra l’altro, le seguenti disposizioni:

  • il riconoscimento alle imprese esercenti attività agricola e della pesca e alle imprese esercenti l'attività agromeccanica di cui al codice ATECO 1.61 di un contributo straordinario, sotto forma di credito d’imposta, pari al 20% della spesa sostenuta per l'acquisto del carburante (per la trazione dei mezzi utilizzati per l'esercizio delle attività) effettuato nel 4° trimestre 2022, comprovato dalle relative fatture d'acquisto, al netto dell'Iva;
  • ulteriori beneficiari del contributo: imprese esercenti attività agricola e della pesca in relazione alla spesa sostenuta nel 4° trimestre del 2022 per l'acquisto del gasolio e della benzina utilizzati per il riscaldamento delle serre e dei fabbricati produttivi adibiti all'allevamento degli animali.

LEGGE DI CONV. DEL 176/2022: interviene sui seguenti aspetti del citato art. 2:

Utilizzo del bonus

in compensazione entro il 30/06/2023 (in luogo del 31/03/2023).

Fruizione del bonus dal cessionario

il bonus è utilizzato dal cessionario con le medesime modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal cedente e comunque entro il 30/06/2023 (in luogo del 31/03/2023).

Comunicazione

entro il 16/03/2023 (in luogo del 16/02/2023) i beneficiari del credito, a pena di decadenza dalla fruizione del credito non ancora fruito, inviano all'Agenzia Entrate un'apposita comunicazione sull'importo del credito maturato nell'esercizio 2022.

RATEIZZO BOLLETTE IMPRESE

Si confermano:

  • le disposizioni relative alla facoltà per le imprese con utenze collocate in Italia ad esse intestate di richiedere il rateizzo degli importi dovuti a titolo di corrispettivo per la componente energetica di elettricità e gas naturale utilizzato per usi diversi da quelli termoelettrici ed eccedenti l'importo medio contabilizzato, a parità di consumo, nel periodo di riferimento compreso tra l’1/01 e il 31/12/2021, per i consumi effettuati dall’1/10/2022 al 31/03/2023 e fatturati entro il 30/09/2023;
  • in relazione a quanto sopra, le ulteriori disposizioni, con alcune modifiche formali, relative, tra l’altro, all’istanza, al rateizzo, alla decadenza per inadempimento nel pagamento, alla concessione da parte della SACE della garanzia in favore delle imprese di assicurazione.

Nota: l'adesione al piano di rateizzo, per i periodi corrispondenti, è alternativa alla fruizione dei crediti d’imposta per l’energia elettrica e il gas naturale relativi ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2022, di cui all'art. 1 del D.L. 144/2022 e all’art. 1 del medesimo D.L. 176/2022.

FRINGE BENEFIT

Il co. 3, art. 51, del TUIR, prevede la mancata concorrenza al reddito di lavoro dipendente

  • dei beni ceduti e dei servizi prestati a favore dei lavoratori dipendenti
  • ove, complessivamente, di importo non superiore nel periodo d'imposta a € 258,23.

Il D.L. 115/2022 ha previsto, per il periodo d’imposta 2022, le seguenti disposizioni che operano in deroga a quanto previsto dal citato co. 3 dell’art. 51:

  • il limite di importo viene aumentato a € 600;
  • esso si estende anche alle somme erogate/rimborsate ai dipendenti dal datore di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale.

 

Nota: l’Agenzia Entrate ha fornito i relativi chiarimenti con la Circolare n. 35/2022.

La Legge di conv. del D.L. 176/2022 ha confermato l’innalzamento, per il 2022, fino a € 3.000 del suddetto tetto dell’esenzione fiscale dei fringe benefit aziendali.

BONUS PER ADEGUAMENTO MISURATORI FISCALI

Si prevede la concessione ai soggetti passivi dell’IVA obbligati alla memorizzazione e alla trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri (di cui al co. 1, art. 2, D.lgs. 127/2015)

  • di un contributo, sotto forma di credito d’imposta, per l'adeguamento da effettuarsi nel 2023, per effetto del co. 4-bis, art. 18, del D.L. 36/2022,
  • degli strumenti utilizzati per la suddetta memorizzazione e trasmissione telematica
  • complessivamente pari al 100% della spesa sostenuta, per un massimo di € 50 per ogni strumento e, in ogni caso, nel limite di spesa di € 80 milioni per il 2023.

 

Nota: si ricorda che il citato co. 4-bis dell’art. 18 ha disposto delle modifiche ai co. 540 e 544, art. 1, della L. 232/2016, in materia di lotteria degli scontrini (per gli approfondimenti si rinvia alla RF 86/2022)

ASPETTI RELATIVI AL CREDITO D’IMPOSTA

Utilizzo

  • in compensazione; non si applicano i limiti di cui alle Leggi 244/2007 e 388/2000;
  • è consentito a decorrere dalla 1° liquidazione periodica dell'IVA successiva al mese di registrazione della fattura relativa all'adeguamento degli strumenti mediante i quali effettuare la memorizzazione e la trasmissione dei dati dei corrispettivi e sia stato pagato, con modalità tracciabile, il relativo corrispettivo.

Attuazione

è rinviata ad un Provv. dell’Agenzia Entrate

SUPERBONUS

Si confermano le seguenti modifiche al co. 8-bis dell’art. 119 del D.L. 34/2020 (c.d. Decreto Rilancio):

  • detrazione del 110%: viene portata al 90% per le spese sostenute nell'anno 2023, indicando conseguentemente nel termine del 31/12/2022 (rispetto al previgente termine del 31/12/2023) il limite per avvalersi dell’agevolazione nella misura del 110%;

Disposizioni soppresse dalla Legge di conv. del D.L. 176/2022: le disposizioni di modifica di cui sopra non si applicavano agli interventi:

-   per i quali, alla data del 25/11/2022, risulti effettuata la CILA e, in caso di interventi su edifici condominiali, all'ulteriore condizione che la delibera assembleare che abbia approvato l'esecuzione dei lavori risulti adottata in data antecedente al 25/11/2022;

-   comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici per i quali, alla data del 25/11/2022, risulti presentata l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo.

  • detrazione del 110% per le spese sostenute da persone fisiche sugli edifici unifamiliari: spetta anche per le spese sostenute entro il 31/03/2023 (in luogo del 31/12/22), a condizione che alla data del 30/09/22 siano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell'intervento complessivo;
  • interventi avviati a partire dall’1/1/2023 su unità immobiliari dalle persone fisiche: la detrazione spetta nella misura del 90% anche per le spese sostenute entro il 31/12/2023, purché:

-   il contribuente sia titolare di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull'unità;

-   la stessa unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale;

-   il contribuente abbia un reddito di riferimento, determinato ai sensi del nuovo co. 8-bis.1, non superiore a € 15.000.

Si conferma l’introduzione del co. 8-bis.1 al citato art. 119 il quale stabilisce che il reddito di riferimento è calcolato dividendo la somma dei redditi complessivi posseduti, nell'anno precedente quello di sostenimento della spesa, dal contribuente, dal coniuge del contribuente, dal soggetto legato da unione civile o convivente se presente nel suo nucleo familiare, e dai familiari, diversi dal coniuge o dal soggetto legato da unione civile, di cui all’art. 12 del TUIR, presenti nel suo nucleo familiare, che nell’anno precedente quello di sostenimento della spesa si sono trovati nelle condizioni di cui al co. 2 del medesimo art. 12 (quindi, con reddito complessivo non superiore a € 2.840,51 ovvero a € 4.000 per i figli di età non superiore a 24 anni), per un numero di parti determinato come segue:

 

Numero di parti

Contribuente

1

Se nel nucleo familiare è presente un coniuge, il soggetto legato da unione civile o la persona convivente

si aggiunge 1

Se nel nucleo familiare sono presenti familiari, diversi dal coniuge o dal soggetto legato da unione civile, di cui all'art. 12 del TUIR, che nell'anno precedente quello di sostenimento della spesa si sono trovati nelle condizioni previste nel co. 2 del medesimo art. 12, in numero pari a:

  • un familiare

si aggiunge 0,5

  • 2 familiari

si aggiunge 1

  • 3 o più familiari

si aggiunge 2

Si conferma la disposizione aggiunta al co. 8-ter del citato art. 119 la quale prevede che, fermo restando quanto previsto dal co. 10-bis, per gli interventi ivi contemplati la detrazione spetta anche per le spese sostenute entro il 31/12/2025 nella misura del 110%.

Ulteriori disposizioni previste dal D.L. 176/2022 confermate con modifiche formali dalla Legge di conv.:

  • contributo in favore dei soggetti che si trovano nelle suddette condizioni reddituali:

-   al fine di procedere alla sua corresponsione, viene autorizzata la spesa nel 2023 di € 20 milioni per gli interventi di cui al co. 8-bis, 1° e 3° periodo;

-   il contributo:

ü  viene erogato dall'Agenzia Entrate, secondo criteri e modalità determinati con DM;

ü  non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi;

  • per gli interventi di cui all'art. 119 del D.L. 34/2020, i crediti d'imposta derivanti dalle comunicazioni di cessione o sconto in fattura inviate all'Agenzia entro il 31/10/2022 e non ancora utilizzati possono essere fruiti in 10 rate annuali di pari importo, in luogo dell'originaria rateazione prevista per i suddetti crediti, previo invio di una comunicazione all'Agenzia Entrate da parte del fornitore o del cessionario, da effettuarsi in via telematica, anche avvalendosi degli intermediari. La quota di credito d'imposta non utilizzata nell'anno non può essere né usufruita negli anni successivi e né richiesta a rimborso. Le modalità attuative di tale disposizione sono definite con Provv. dell’Agenzia.

NEW DELLA LEGGE DI CONV. DEL D.L. 176/2022:

  • si interviene sul co. 1, lettere a) e b) (rispettivamente in materia di sconto in fattura e di cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante) dell’art. 121 del citato D.L. 34/2020: in particolare, la disposizione introduce la possibilità di un’ulteriore cessione del credito, passando da 2 a 3, della detrazione a favore di intermediari qualificati;
  • le suddette disposizioni si applicano anche ai crediti d'imposta oggetto di comunicazioni dell'opzione di cessione del credito o dello sconto in fattura inviate all'Agenzia Entrate in data anteriore al 18/01/2023 (che è la data entrata in vigore della Legge di conv. del D.L. 176/2022).

garanzie sace

La società SACE S.p.A. può concedere le garanzie di cui all'art. 15 del D.L. 50/2022,

  • alle condizioni, secondo le procedure e nei termini ivi previsti, in favore di banche, di istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e di altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia, per finanziamenti sotto qualsiasi forma,
  • strumentali a sopperire alle esigenze di liquidità delle imprese con sede in Italia, rientranti nelle categorie contraddistinte dai codici ATECO 41 (costruzione di edifici residenziali e non residenziali) e 43 (lavori di costruzione specializzati) e che realizzano interventi in edilizia di cui all’art. 119 (disciplina del Superbonus) del D.L. 34/2020.

I crediti d'imposta eventualmente maturati dall'impresa alla data del 25/11/2022 ai sensi degli artt. 119 e 121 del citato D.L. 34/2020 possono essere considerati dalla banca o istituzione finanziatrice quale parametro ai fini della valutazione del merito di credito dell'impresa richiedente il finanziamento e della predisposizione delle relative condizioni contrattuali.

CESSIONE CREDITI D’IMPOSTA PER SETTORE CINEMATOGRAFICO

L’art. 11-bis del D.L. 176/2022 apporta le seguenti modifiche al co. 4 dell’art. 21 della L. 220/2016:

  • limitazione della responsabilità dei cessionari: si prevedere che essi rispondano solo per l'eventuale utilizzo del credito d'imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto al credito d'imposta ricevuto;
  • recupero dell'importo corrispondente al credito d'imposta indebitamente utilizzato: è effettuato nei confronti del soggetto beneficiario, ferma restando, in presenza di concorso nella violazione:

-   l'applicazione dell'art. 9 del D.lgs. 472/1997 ai sensi del quale quando più persone concorrono in una violazione, ciascuna di esse soggiace alla sanzione per questa disposta. Tuttavia, quando la violazione consiste nell'omissione di un comportamento cui sono obbligati in solido più soggetti, è irrogata una sola sanzione e il pagamento eseguito da uno dei responsabili libera tutti gli altri, salvo il diritto di regresso;

-   la responsabilità in solido del cessionario;

  • disposizioni applicabili in quanto compatibili: quelle di cui all’art. 122-bis del D.L. 34/2020, ovvero le misure di contrasto alle frodi in materia di cessioni dei crediti e di rafforzamento dei controlli preventivi.

ESENZIONE IMU SETTORE SPETTACOLO

In via preliminare si ricorda che l’art. 78 del D.L. 104/2020 prevede quanto segue:

  • l’IMU non è dovuta per gli anni 2021 e 2022 per gli immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, purché i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate;
  • l’efficacia delle suddette misure è subordinata all'autorizzazione della Commissione UE.

Disposizioni confermate dalla Legge di conv. del D.L. 176/2022:

  • norma di interpretazione: le disposizioni di cui sopra, in materia di esenzioni dall'IMU per il settore dello spettacolo, si interpretano nel senso che, per il 2022, la 2° rata dell'IMU non è dovuta per gli immobili ivi previsti, nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dal Reg. UE n. 1407/2013;
  • la disposizione che subordinata l’efficacia delle misure all’autorizzazione della Commissione UE non si applica all'esenzione dal pagamento della 2° rata dell'IMU per il 2022.

ESENZIONE IMPOSTA DI BOLLO EMERGENZE

Si introduce nella Tabella di cui all’allegato B al DPR 642/1972 la disposizione che prevede l’esenzione dall’imposta di bollo per le domande di contributi, comunque denominati, destinati a favore di soggetti colpiti da eventi calamitosi o eccezionali oggetto di dichiarazione di stato di emergenza effettuata dalla competente autorità, per i quali vi sia un nesso di causalità con l'evento.

VERSAMENTI ENTI SPORTIVI

Al fine di sostenere le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva e le associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche aventi il domicilio fiscale, la sede legale o operativa nel territorio dello Stato e operanti nell'ambito di competizioni sportive in corso di svolgimento, i versamenti tributari e contributivi sospesi dalla Legge di bilancio 2022 e in ultimo dall’art. 39 del D.L. 50/2022 (che ha previsto, oltre alla proroga fino al 30/11/2022, che i versamenti sospesi andassero effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 16/12/2022, escludendo il rimborso di quanto già versato), comprensivi delle addizionali regionali e comunali, possono effettuarsi, senza applicazione di sanzioni o interessi, entro il 22/12/2022.

Chiarimenti del Mess. Inps n. 4358/2022:

  • con l’entrata in vigore del D.L. 176/2022, la ripresa degli adempimenti e dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali (ivi inclusi quelli relativi alla quota a carico dei lavoratori) sospesi, in precedenza fissata al 16/12/2022, è stata prorogata al 22/12/2022;
  • versamento: entro la suddetta data del 22/12/2022 dovevano versarsi in unica soluzione le rate sospese dei piani di ammortamento già emessi, la cui scadenza ricada nel periodo temporale interessato dalla sospensione (dall’1/01/2022 al 30/11/2022);
  • è escluso il rimborso dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria già versati.

DISPOSIZIONI PREVISTE DALLA LEGGE DI BILANCIO 2023:

  • i versamenti delle ritenute alla fonte, comprensive di quelle relative alle addizionali regionale e comunale, e dell'IVA già sospesi dalla Legge di bilancio 2022 e in ultimo dal D.L. 176/2022 e con scadenza il 22/12/2022 si considerano tempestivi se effettuati in un’unica soluzione entro il 29/12/2022 ovvero in 60 rate di pari importo, con scadenza delle prime 3 rate entro il 29/12/2022 e delle successive rate mensili entro l’ultimo giorno di ciascun mese, a decorrere dal mese di gennaio 2023; in caso di pagamento rateale è dovuta una maggiorazione nella misura del 3% sulle somme complessivamente dovute, da versare per intero contestualmente alla 1° rata, utilizzando il C.T. 1668 e indicando l’anno di riferimento 2022;
  • : in caso di mancato pagamento delle somme dovute, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, il contribuente decade dal beneficio della rateazione; in tale caso si applicano le ordinarie disposizioni in materia di sanzioni e riscossione.

Nota: la Risoluzione n. 80/2022 dell’Agenzia Entrate ha precisato che i versamenti delle ritenute alla fonte, comprensive di quelle relative alle addizionali, e dell’IVA, andranno effettuati dai soggetti interessati, tramite F24, utilizzando i codici tributo ordinari e indicando i periodi di riferimento originari.

ULTERIORI DISPOSIZIONI

Di seguito le ulteriori disposizioni previste dal D.L. 176/2022.

garanzie sace

Si confermano le modifiche apportate ai co. 1 e 5 dell’art. 15 del D.L. 50/2022 prevedendo:

  • la concessione dalla SACE S.p.A., fino al 31/12/2023 (in luogo del 31/12/2022), delle garanzie, in conformità alla normativa europea in tema di aiuti di Stato e nel rispetto dei criteri e delle condizioni ivi previsti, in favore di banche, di istituzioni finanziarie e degli altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia, per finanziamenti sotto qualsiasi forma in favore delle imprese, ivi inclusa l'apertura di credito documentaria finalizzata a sostenere le importazioni verso l'Italia di materie prime o fattori di produzione la cui catena di approvvigionamento sia stata interrotta o abbia subito rincari per effetto della crisi attuale;
  • che la garanzia è rilasciata entro il 31/12/2023 (in luogo del 31/12/2022), per finanziamenti di durata non superiore a 6 anni, con la possibilità per le imprese di avvalersi di un preammortamento di durata non superiore a 36 mesi.

disposizioni in materia di sport

Vengono previste delle modifiche al co. 1, art. 7, del D.L. 144/2022, che incrementano di 60 milioni (in luogo degli attuali € 50 milioni) per il 2022, per fronteggiare l'aumento dei costi dell'energia, le risorse del Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano da destinare all'erogazione di contributi a fondo perduto per le associazioni e società sportive dilettantistiche, per le discipline sportive, per gli EPS e per le federazioni sportive, anche nel settore paralimpico, che gestiscono impianti sportivi e piscine, nonché per il CONI, per il CIP e per la società Sport e Salute S.p.A.

autotrasporto

Il co. 1, art. 14, del D.L. 144/2022, ha autorizzato la spesa di € 100 milioni per il 2022, da destinare,

  • nel limite di € 85 milioni: al sostegno del settore dell'autotrasporto di merci di cui all'art. 24-ter, co. 2, lett. a), del D.lgs. 504/1995;
  • nel limite di € 15 milioni: al sostegno del settore dei servizi di trasporto di persone su strada resi ai sensi e per gli effetti del D.lgs. 285/2005, ovvero sulla base di autorizzazioni rilasciate dagli appositi enti, nonché dei servizi di trasporto di persone su strada resi ex L. 218/2003.

Disposizioni previste dal D.L. 176/2022 confermate dalla Legge di conversione:

  • erogazione dei suddetti contributi destinati al sostegno del settore dell'autotrasporto di merci: sono erogati alle sole imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia esercenti le attività di trasporto indicate nel citato co. 2, lett. a);
  • disposizioni del citato art. 14: si applicano nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato.
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