Novità fiscali - DICEMBRE 2022

06 Dicembre 2022

Per tutti i nostri clienti, proponiamo con linguaggio semplice e sintetico, un riepilogo delle ultime novità fiscali ed alcuni commenti relativi ad argomenti di utilità generale.

LEGGE DI CONVERSIONE DEL DECRETO AIUTI-TER – PRINCIPALI MISURE

Si illustrano le principali misure del D.L. 144/2022 (c.d. Decreto Aiuti-ter) convertito in L. 175/2022.

BONUS ENERGETICI

E’ confermata l’estensione alle spese sostenute nei mesi di ottobre e novembre 2022 dei crediti d’imposta:

  • Calcolati sui consumi effettivi riferiti alla componente energetica per le imprese “energivore”/“non energivore”, con l’ampliamento della platea dei beneficiari da considerare “non energivori” ai soggetti dotati di un contatore di energia elettrica di potenza non inferiore a 4,5 kW
  • il consumo di gas naturale per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici per le imprese “gasivore”/”non gasivore”

incluso la possibilità di cessione, l’irrilevanza reddituale e la cumulabilità con altre agevolazioni.

N.B.: l’art. 1 del DL n. 176/2022 (“Decreto Aiuti-quater”) ha, successivamente, esteso i crediti d’imposta ai costi per l’energia elettrica e del gas naturale sostenuti da tali imprese nel mese di dicembre 2022.

Si riepiloga in forma schematica la situazione attuale (in attesa della conversione anche del DL “Aiuti-quater”):

BONUS ENERGETICI – 4 TRIMESTRI 2022

IMPRESA

REQUISITO

Energivora: impresa inclusa nei relativi elenchi di CSEA per il 2022:

costo medio per kWh della componente energia elettrica (al netto di imposte e sussidi) riferito al trimestre del 2022 precedente a quello per cui si chiede il bonus > 30% del medesimo costo del corrispondente trimestre del 2019

da verificare per singola impresa

-    opera nei settori di cui all'All. 3 Linee guida CE

-    oppure opera nei settori di cui all'All. 5 Linee guida CE, con un iVAL ≥ 20%

Non "energivora": quella che non rientra nelle precedenti categorie ed è dotata di contatore di potenza nominale:

ü ≥ 16,5 kWh

(requisito richiesto per i primi tre trim. 2022)

ü ≥ 4,5 kWh

(requisito valido per il solo 4° trim. 2022)

IMPRESA

REQUISITO

Gasivora: opera nei settori di cui all'All. 1 del DM MITE 21/12/2021 ed ha consumato nel 1° trimestre 2022 (non per usi termoelettrici) almeno 0,25 GWh

Il prezzo medio di mercato (certificato dal MI-GAS) del 3° trimestre 2022 > 30% del corrispondente prezzo medio del 3° trim. 2019

verificato erga omnes

Non "gasivora": impresa che non ha i requisiti per essere “gasivora”

IMPRESE NON ENERGIVORE E NON GASIVORE: possono effettuare apposita richiesta al fornitore il quale è tenuto a rispondere entro 60gg dalla scadenza del periodo per il quale spetta il credito d’imposta fornendo i dati relativi:

-      nel caso di energia elettrica: al soddisfacimento del requisito di incremento del costo per più del 30%

-      in entrambi i casi: ai consumi rilevanti su cui applicare l’aliquota di agevolazione

a condizione che il fornitore non sia variato nei periodi assunti per i necessari conteggi, di seguito elencati:

REQUISITI PER L’ADOZIONE DEL METODO SEMPLIFICATO

per il bonus maturato:

Impresa che ha fornito:

deve coinc. col quella che ha fornito:

nel 2° trimestre 2022

nel 1° e 2° trim. 2022

nel 1° trim. 2019

nel 3° trimestre 2022

nel 2° e 3° trim. 2022

nel 2° trim. 2019

ad Ott./Nov. 2022

nel 3 trim. ed Otto/nov

nel 3° trim. 2019

Comunicazione: a pena di decadenza dalla fruizione del credito non ancora fruito, i fruitori del credito d’imposta maturato nel 3° e 4° trimestre inviano all'Agenzia Entrate un'apposita comunicazione sull'importo del credito maturato nell'esercizio 2022 (contenuto e modalità di presentazione saranno definiti con Provv. dell'Agenzia Entrate). Il termine è fissato al 16/03/2023 (dal DL Aiuti-quater) per entrambi i trimestri.

ASPETTI COMUNI AI “BONUS ENERGETICI”

Redditi

Non sono tassati ai fini dei redditi/IRAP

Cumulo

E’ ammesso il cumulo con altre agevolazioni aventi ad oggetto gli stessi costi, purchè non conduca (considerata anche la detassazione) al superamento del costo sostenuto.

Cessione

-    i bonus sono liberamente cedibili a terzi (per intero, previo rilascio di visto di conformità); sono ammesse 2 ulteriori cessioni a favore di soggetti “qualificati” (banche, intermediari finanziari e società di un gruppo bancario; imprese di assicurazione), ferma l'applicazione del co. 4, art. 122-bis, DL 34/2020 (cioè il divieto di acquisizione ove ricorrano i presupposti antiriciclaggio per la SOS o l’impossibilità di effettuare l’adeguata verifica)

-    fruizione dei bonus dal cessionario: avviene con le medesime modalità e termini con le quali sarebbero stati utilizzati dal cedente

-    tracciabilità dei crediti: sono rinviate ad un Provv. dell’Agenzia;

-    responsabilità: si applica l’'art. 122-bis (responsabilità solidale e relativa limitazione) e, in quanto compatibili, i co. 4-6 dell’art. 121 (responsabilità per utilizzo irregolare del bonus).

Codici Tributo – Termine utilizzo – Comunicazione all’Agenzia Entrate

COD. TRIBUTO

IMPRESE BENEFICIARIE

Termine utilizzo

Comun. all’AdE.

6960

Energivore (1° trimestre 2022) – art. 15, DL n. 4/2022   

31/12/2022

-

6966

Gasivore (1° trimestre 2022) – art. 15.1, DL n. 4/2022 

6961

Energivore (2° trimestre 2022) – art. 4, DL n. 17/2022   

6962

Gasivore (2° trimestre 2022) – art. 5, DL n. 17/2022 

6963

Non energivore (2° trimestre 2022) – art. 3, DL n. 21/2022  

6964

Non gasivore (2° trimestre 2022) – art. 4, DL n. 21/2022

6968

Energivore (3° trimestre 2022) - art. 6, c. 2, DL n. 115/2022  

31/06/2023

al 31/03/2023

6969

Gasivore (3° trimestre 2022) - art. 6, c. 3, DL n. 115/2022 

6970

Non energivore (3° trimestre 2022) - art. 6, c. 3, DL n. 115/2022  

6971

Non gasivore (3° trimestre 2022) - art. 6, c. 4, , DL n. 115/2022

6983

Energivore (ottobre e novembre 2022) – art. 1, c. 1, DL n. 144/2022  

6984

Gasivore (ottobre e novembre 2022) – art. 1, c. 1, DL n. 144/2022

6985

Non energivore (ottobre e novembre 2022) – art. 1, c. 1, DL n. 144/2022 

6986

Non gasivore (ottobre e novembre 2022) – art. 1, c. 1, DL n. 144/2022

(da def,)

(Dicembre 2022)       

BONUS CARBURANTI PER ATTIVITÀ AGRICOLA E PESCA

Il credito d’imposta pari al 20% della spesa sostenuta (al netto dell’Iva) per l'acquisto del carburante per la trazione dei mezzi utilizzati per l'esercizio delle attività viene esteso al 4° trimestre del 2022

La spesa va comprovata mediante le relative fatture d'acquisto.

IMPRESE AGRICOLE E DELLA PESCA

Imprese beneficiarie

Spesa per l’acquisto di quanto consumato per:

Per. di rifer.

% Cr. d'imp.

CODICI TRIB.

Termine

utilizzo

Agricola/della pesca

per la trazione dei mezzi aziendali

1° trim. 2022

20%

6965

31/12/2022

Della pesca

2° trim. 2022

6967

31/12/2022

Agricola/della pesca

3° trim. 2022

6972

31/03/2023

Agricola/della pesca

per la trazione dei mezzi aziendali

4° trimestre 2022

6987

31/03/2023

riscaldamento di serre/fabbricati produttivi per l'allevamento (stalle)

Agromeccanica

(co. Ateco 1.61)

per la trazione dei mezzi aziendali

INDENNITÀ UNA TANTUM DI € 150

Si prevede il riconoscimento, nel rispetto delle condizioni ivi previste, di un’indennità una tantum di € 150 a favore dei lavoratori dipendenti, pensionati e altre categorie di soggetti.

Nota: l’indennità non costituisce reddito ai fini fiscali e per la corresponsione di prestazioni previdenziali ed assistenziali e non è cedibile, né sequestrabile e né pignorabile.

INDENNITÀ PER I LAVORATORI DIPENDENTI

Si riconosce, per il tramite dei datori di lavoro, un’indennità una tantum di € 150 ai lavoratori dipendenti (la quale spetta una sola volta, anche nel caso in cui gli stessi siano titolari di più rapporti di lavoro), con esclusione di quelli con rapporto di lavoro domestico,

  • aventi una retribuzione imponibile mensile nella competenza del mese di novembre 2022 non eccedente l'importo di € 1.538
  • e che non siano titolari dei trattamenti di cui all'art. 19 del medesimo D.L. 144/2022.

L’Inps ha fornito i chiarimenti con la Circ. n. 116/2022 e il Mess. n. 4159/2022.

Nota: l’indennità è riconosciuta in via automatica, previa dichiarazione del lavoratore di non essere titolare di trattamenti pensionistici, assistenziali o di accompagnamento alla pensione ovvero di non appartenere a un nucleo familiare beneficiario del Reddito di cittadinanza, previsti dall’art. 19 del D.L. 144/2022. Il Mess. Inps n. 3806/2022 ha reso noto un fac-simile di dichiarazione personalizzabile dal datore e non vincolante.

La legge di conversione del DL Aiuti-ter:

  • riconosce l’indennitàanche nei casi in cui il lavoratore sia interessato da eventi che diano luogo a copertura (al posto di “con copertura”) di contribuzione figurativa integrale da parte dell’Inps;

INDENNITÀ PER PENSIONATI E ALTRI SOGGETTI

La Legge di conv. ha confermato, con delle modifiche formali, le disposizioni relative all’indennità una tantum di € 150 per pensionati ed altre categorie di soggetti. L’Inps ha fornito i chiarimenti con la Circ. n. 127/2022.

INDENNITÀ UNA TANTUM PER LAVORATORI AUTONOMI

Viene incrementata di € 150 l’indennità una tantum di cui all’art. 33 del D.L. 50/2022 a favore di:

-      artigiani, commercianti e coltivatori diretti iscritti alla Gestione IVS

-      professionisti iscritti alla Gestione Separata Inps o alle Casse professionali.

L’indennità spetta a condizione che, nel periodo d'imposta 2021, i soggetti destinatari della stessa abbiano percepito un reddito complessivo non superiore a € 20.000.

RIVERSAMENTO DEL BONUS PER ATTIVITÀ DI R&S

Originariamente il decreto, tramite modifica al co. 9, art. 5, del D.L. 146/2021, aveva differito dal 30/09/2022 al 31/10/2022 il termine per inviare all’Agenzia Entrate l’apposita istanza di regolarizzazione degli indebiti utilizzi del credito d’imposta per attività di R&S (art. 3, D.L. 145/2013) maturato a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31/12/2014 e fino al periodo d'imposta in corso al 31/12/2019.

La legge di conversione, con integrale sostituzione delle disposizioni originarie, differisce i termini dell’agevolazione di un ulteriore anno.

CERTIFICAZIONE ATTIVITÀ DI R&S

Il co. 2 dell’art. 23 del D.L. 73/2022 stabilisce, tra l’altro, quanto segue:

  • al fine di favorire l'applicazione in condizioni di certezza operativa delle discipline previste dall'art. 1, co. 200, 201 e 202, della L. 160/2019,
  • le imprese possono richiedere una certificazione che attesti la qualificazione degli investimenti effettuati o da effettuare ai fini della loro classificazione nell'ambito delle attività di R&S, di innovazione tecnologica e di design e innovazione estetica ammissibili al beneficio.

La Legge di conv. del D.L. 144/2022 prevede che tale certificazione possa essere richiesta anche per l'attestazione della qualificazione delle attività di R&S ai sensi dell'art. 3 del D.L. 145/2013.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SPORT

E’ confermato l’incremento di stanziamento Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano (di cui al co. 369, art. 1, L. 205/2017) di € 50 milioni per il 2022 (ulteriormente incrementate di € 10 milioni dal Decreto Aiuti quater), per l’erogazione di contributi a fondo perduto

-      per le ASD/SSD e per gli EPS/federazioni sportive (esteso anche al Coni, Cip e società Sport e salute Spa dal Decreto Aiuti-quater)

-      che gestiscono impianti sportivi e piscine.

con modalità che saranno attuate da apposito DM.

SOSTEGNO DEGLI ETS

In sede di conversione è confermata l’istituzione di appositi Fondi a favore degli Enti del terzo settore, con le seguenti modifiche:

FONDO A SOSTEGNO DI ENTI CHE OFFRONO SERVIZI AI DISABILI

Dotazione

€ 120 milioni per il 2022

Destinatari

ETS ed enti religiosi riconosciuti che:

-    erogano servizi sociosanitari e socioassistenziali (in luogo di servizi sociosanitari e sociali precedentemente previsti) nei confronti di persone con disabilità

-    svolti in regime residenziale, semiresidenziale

Contributo

Contributo a fondo perduto rapportato al maggior onere per l’energia elettrica/gas naturale sostenuto nel 3° e 4° trimestre 2022 rispetto a quello sostenuto nel medesimo periodo 2021

FONDO A SOSTEGNO DI ALTRI ENTI

Dotazione

€ 50 milioni per il 2022 (incrementato a complessivi €. 100 dal DL Aiuti-quater)

Destinatari

-     enti iscritti al RUNTS

-     ODV/APS coinvolte nel processo di trasmigrazione automatica al RUNTS

-     ONLUS iscritte alla relativa anagrafe:

Contributo

Contributo a fondo perduto rapportato al maggior onere per l’energia elettrica/gas naturale sostenuto nell’anno 2022 rispetto a quello sostenuto nell’anno 2021

ASPETTI COMUNI AI CONTRIBUTI

Attuazione

Le modalità di attuazione dei contributi sono rinviate ad apposito DM

Aspetti reddituali

I contributi non sono tassati ai fini del reddito d’impresa/IRAP, né rilevano ai fini del rapporto di deducibilità di cui agli artt. 61 e 109, co. 5, del TUIR.

Cumulo

I contributi:

-      non sono cumulabili tra loro

-      sono cumulabili con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto gli stessi costi, purchè non conduca (considerata anche la detassazione) al superamento del costo sostenuto.

CONTRIBUTO SALE E LUOGHI DI CULTURA

Si autorizza la spesa di € 40 milioni (le cui modalità di riparto e assegnazione sono definite con DM) per il 2022 per mitigare gli effetti dell'aumento dei costi di fornitura di energia elettrica e di gas sostenuti da sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e istituti e luoghi della cultura ex art. 101 D.lgs. 42/2004.

Nota: il contributo in esame non è cumulabile con le altre agevolazioni previste dal medesimo D.L. 144/2022 in materia di energia elettrica, gas naturale e carburanti.

SETTORE DEL TRASPORTO

Si autorizza, al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dagli aumenti eccezionali dei prezzi dei carburanti, la spesa di € 100 milioni per il 2022, da destinare, nei limiti ivi previsti:

  • al sostegno del settore dell'autotrasporto di merci di cui all'art. 24-ter, co. 2, lett. a), D.lgs. 504/1995;
  • al sostegno del settore dei servizi di trasporto di persone su strada resi ex D.lgs. 285/2005, ovvero sulla base di autorizzazioni rilasciate dagli appositi enti, nonché dei servizi di trasporto di persone su strada resi ex L. 218/2003.

Attuazione: gli aspetti relativi alla misura sono rinviati ad apposito decreto ministeriale.

ULTERIORI DISPOSIZIONI

SUPPORTO ALLA LIQUIDITÀ DELLE IMPRESE

Al fine di supportare la liquidità delle imprese nel contesto dell’emergenza energetica, sono confermate le seguenti misure:

  • viene prevista la concessione di garanzie gratuite, da parte di SACE e del Fondo PMI,
  • per i finanziamenti concessi dalle banche alle imprese per esigenze relative al pagamento delle bollette emesse nei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2022, se viene applicato al finanziamento un tasso di interesse che prenda come riferimento i BTP.

Per le medesime finalità è stato previsto un incremento della percentuale di garanzia dal 60 all’80% dell’importo finanziato per il pagamento delle bollette.

Inoltre, viene previsto che l'ammontare garantito del finanziamento, di cui all'art. 15, co. 5, del D.L. 50/2022, possa essere elevato fino a coprire il fabbisogno di liquidità

  • per i successivi 12 mesi per le PMI e per i successivi 6 mesi per le grandi imprese, in ogni caso entro un importo non superiore a € 25 milioni
  • purché:

-  il beneficiario sia classificabile come impresa a forte consumo di energia, ai sensi dell'articolo 17, par. 1, lett. a), della Direttiva 2003/96/CE,

-  e che tale fabbisogno sia attestato mediante apposita autocertificazione resa dal beneficiario.

Efficacia delle disposizioni in esame: è subordinata all'approvazione della Commissione UE.

FINANZIAMENTI GARANTITI

Si interviene sul co. 1, art. 20, D.L. 50/2022, al fine di innalzare da € 35.000 ad € 62.000 l’importo massimo dei finanziamenti, in favore di piccole e medie imprese agricole e della pesca che abbiano registrato un incremento dei costi per l'energia, per i carburanti o per le materie prime nel corso del 2022, ammissibili, a determinate condizioni, alla garanzia diretta dell'ISMEA.

POSA IN OPERA DI STRUTTURE AMOVIBILI

Il co. 5 dell’art. 9-ter del D.L. 137/2020 ha previsto che, a far data dall’1/01/2021 e fino al 31/12/2021 (termine quest’ultimo prorogato dapprima fino al 30/06/2022 e in seguito fino al 30/09/2022),

  • la posa in opera temporanea su vie, piazze, strade e altri spazi aperti di interesse culturale o paesaggistico, da parte delle imprese di pubblico esercizio, titolari di concessioni/autorizzazioni concernenti l'utilizzo del suolo pubblico, di strutture amovibili, quali dehors, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni, purché funzionali all’attività di cui all’art. 5 della L. 287/1991,
  • non è subordinata alle autorizzazioni di cui agli artt. 21 e 146 del D.lgs. 42/2004.

La Legge di conv. del D.L. 144/2022 conferma la proroga al 31/12/2022, salva disdetta da parte dell'interessato, dell'applicazione delle disposizioni di cui al citato co. 5.

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