DECRETO AIUTI-TER – PRINCIPALI MISURE
Si illustrano le principali misure del D.L. 144/2022 (c.d. Decreto Aiuti-ter).
BONUS ENERGIA ELETTRICA E GAS
Si osservano le seguenti disposizioni che sono comuni a tutti i crediti d’imposta di seguito evidenziati, inclusi quelli previsti per il 3° trimestre 2022 dal D.L. 115/2022 (c.d. Decreto Aiuti-bis):
ASPETTI COMUNI AI CREDITI D’IMPOSTA |
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utilizzo |
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aspetti reddituali |
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cumulo |
I bonus sono cumulabili con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto gli stessi costi, purché tale cumulo, considerando anche la non tassazione ai fini reddituali e dell’IRAP, non porti al superamento del costo sostenuto. |
cessione |
Nota: si ricorda che il citato co. 4 prevede che i soggetti obbligati di cui all'art. 3 del D.lgs. 231/2007 (normativa antiriciclaggio), che intervengono nelle cessioni comunicate all’Agenzia Entrate, non procedono all'acquisizione del credito ove ricorrano i presupposti di cui agli artt. 35 (obbligo di segnalazione delle operazioni sospette) e 42 (astensione) di detto D.lgs. 231/2007, fermo restando gli obblighi ivi previsti.
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comunicazione |
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Nota: i suddetti aspetti comuni si osservano anche per il bonus, di cui all’art. 2 del medesimo D.L. 144/2022 nel prosieguo evidenziato, per l'acquisto di carburanti per l'esercizio dell'attività agricola e della pesca.
IMPRESE ENERGIVORE
Viene riconosciuto alle imprese energivore,
- i cui costi per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media del 3° trimestre 2022 ed al netto delle imposte ed eventuali sussidi, abbiano subito un incremento del costo per kWh superiore al 30% relativo allo stesso periodo del 2019, anche considerando eventuali contratti di fornitura di durata stipulati dall'impresa,
- un contributo straordinario a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti, sotto forma di credito d’imposta, pari al 40% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nei mesi di ottobre e novembre 2022.
RICONOSCIMENTO DEL CREDITO D’IMPOSTA:
- è previsto anche in relazione alla spesa per l'energia elettrica prodotta dalle suddette imprese e dalle stesse autoconsumata nei mesi di ottobre e novembre 2022;
- in tal caso l'incremento del costo per kWh di energia elettrica prodotta e autoconsumata è calcolato con riguardo alla variazione del prezzo unitario dei combustibili acquistati ed utilizzati dall'impresa per la produzione della stessa energia elettrica e il credito d’imposta è determinato con riguardo al prezzo convenzionale dell'energia elettrica pari alla media, relativa ai suddetti mesi, del prezzo unico nazionale dell'energia elettrica.
IMPRESE GASIVORE
Viene riconosciuto alle imprese gasivore, a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti per l'acquisto del gas naturale, un contributo straordinario, sotto forma di credito d’imposta,
- pari al 40% della spesa sostenuta per l'acquisto del gas, consumato nei mesi di ottobre e novembre 2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici,
- nel caso in cui il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al 3° trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del MI-GAS, abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito allo stesso trimestre del 2019.
IMPRESA A FORTE CONSUMO DI GAS NATURALE: è tale, ai fini della disposizione in esame, quella operante in uno dei settori di cui all'allegato 1 al D.M. 541/2021 e abbia consumato, nel 1° trimestre del 2022, un quantitativo di gas naturale per usi energetici non inferiore al 25% del volume di gas naturale indicato al co. 1, art. 3, del citato D.M., al netto dei consumi di gas naturale impiegato in usi termoelettrici.
IMPRESE NON ENERGIVORE E NON GASIVORE
IMPRESE NON ENERGIVORE
Viene riconosciuto alle imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile ≥ a 4,5 kW, diverse dalle imprese energivore, a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti per l'acquisto della componente energia,
- un contributo straordinario, sotto forma di credito d’imposta, pari al 30% della spesa sostenuta per l'acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nei mesi di ottobre e novembre 2022, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto,
- nel caso in cui il prezzo della stessa, calcolato sulla base della media riferita al 3° trimestre 2022, al netto delle imposte ed eventuali sussidi, abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito allo stesso trimestre del 2019.
imprese non gasivore
Viene riconosciuto alle imprese diverse da quelle gasivore di cui all'art. 5 del D.L. 17/2022, a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti per l'acquisto del gas naturale,
- un contributo straordinario, sotto forma di credito d’imposta, pari al 40% della spesa sostenuta per l'acquisto del gas, consumato nei mesi di ottobre e novembre 2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici,
- nel caso in cui il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al 3° trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del MI-GAS, abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito allo stesso trimestre del 2019.
ASPETTO COMUNE
Per la fruizione dei suddetti contributi straordinari, nel caso in cui
- l'impresa destinataria del contributo si rifornisca nel 3° trimestre del 2022 e nei mesi di ottobre e novembre 2022 di energia elettrica o di gas naturale dallo stesso venditore da cui si riforniva nel 3° trimestre del 2019,
- il venditore, entro 60 gg dalla scadenza del periodo per il quale spetta il credito d'imposta, invia al cliente, su sua richiesta, una comunicazione riportante il calcolo dell'incremento di costo della componente energetica e l'ammontare del credito d’imposta spettante per i mesi di ottobre e novembre 2022; il contenuto di detta comunicazione e le sanzioni per l’inottemperanza da parte del venditore sono definiti dall’ARERA.
CODICI TRIBUTO F24
La Risoluzione n. 54/2022 dell’Agenzia Entrate ha istituito i codici tributo per l’utilizzo, tramite F24, dei crediti d’imposta a favore delle imprese a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale nei mesi di ottobre e novembre 2022.
Codice tributo |
DENOMINAZIONE |
6983 |
credito d’imposta a favore delle imprese energivore (ottobre e novembre 2022) – art. 1, c. 1, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144 |
6984 |
credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo gas naturale (ottobre e novembre 2022) – art. 1, c. 2, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144 |
6985 |
credito d’imposta a favore delle imprese non energivore (ottobre e novembre 2022) – art. 1, c. 3, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144 |
6986 |
credito d’imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo gas naturale (ottobre e novembre 2022) – art. 1, c. 4, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144 |
BONUS ENERGetici 3° TRIMESTRE 2022
Si interviene sull’art. 6, del D.L. 115/2022, che disciplina i bonus energia elettrica e gas per il 3° trimestre 2022, prevedendo che gli stessi sono utilizzabili in compensazione e usufruiti dal cessionario entro il 31/03/2023 (in luogo del 31/12/2022).
BONUS CARBURANTI PER ATTIVITÀ AGRICOLA E PESCA
Viene riconosciuto alle imprese esercenti attività agricola e della pesca e alle imprese esercenti l'attività agromeccanica di cui al codice ATECO 1.61
- un contributo straordinario, sotto forma di credito d’imposta,
- pari al 20% della spesa sostenuta per l'acquisto del carburante (per la trazione dei mezzi utilizzati per l'esercizio delle attività) effettuato nel 4° trimestre del 2022, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto, al netto dell'IVA.
ULTERIORI BENEFICIARI: il contributo è riconosciuto, altresì, alle imprese esercenti attività agricola e della pesca in relazione alla spesa sostenuta nel 4° trimestre del 2022 per l'acquisto del gasolio e della benzina utilizzati per il riscaldamento delle serre e dei fabbricati produttivi adibiti all'allevamento degli animali.
Le disposizioni in esame si applicano nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato.
Nota: la Ris. n. 54/2022 dell’Agenzia ha istituito il codice tributo (6987) per l’utilizzo, tramite F24, del credito d’imposta per acquisto di carburanti per l’esercizio dell’attività agricola e della pesca (4° trimestre 2022).
SUPPORTO ALLA LIQUIDITÀ DELLE IMPRESE
Al fine di supportare ulteriormente la liquidità delle imprese nel contesto dell’emergenza energetica, assicurando le migliori condizioni del mercato dei finanziamenti bancari,
- viene prevista la concessione di garanzie gratuite, da parte di SACE e del Fondo PMI,
- per i finanziamenti concessi dalle banche alle imprese per esigenze relative al pagamento delle bollette emesse nei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2022, se viene applicato al finanziamento un tasso di interesse che prenda come riferimento i BTP.
Per le medesime finalità è stato previsto un incremento della percentuale di garanzia dal 60 all’80% dell’importo finanziato per il pagamento delle bollette.
Inoltre, viene previsto che l'ammontare garantito del finanziamento, di cui all'art. 15, co. 5, del D.L. 50/2022, possa essere elevato fino a coprire il fabbisogno di liquidità
- per i successivi 12 mesi per le piccole e medie imprese e per i successivi 6 mesi per le grandi imprese, in ogni caso entro un importo non superiore a € 25 milioni,
- purché il beneficiario sia classificabile come impresa a forte consumo di energia, ai sensi dell'articolo 17, par. 1, lett. a), della Direttiva 2003/96/CE, e che tale fabbisogno sia attestato mediante apposita autocertificazione resa dal beneficiario.
Efficacia delle disposizioni in esame: è subordinata all'approvazione della Commissione UE.
ACCISA E IVA SUI CARBURANTI
Sono previste le seguenti disposizioni:
- ALIQUOTE DI ACCISA: vengono rideterminate, dal 18/10/2022 al 31/10/2022, nelle seguenti misure:
- benzina: € 478,40 per 1000 litri;
- oli da gas o gasolio usato come carburante: € 367,40 per 1000 litri; in dipendenza della rideterminazione dell’aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante, non si applica l’aliquota di accisa agevolata sul gasolio commerciale usato come carburante, di cui al n. 4-bis della Tabella A allegata al TUA, per il suddetto periodo;
- GPL usati come carburanti: € 182,61 per 1000 kg;
- gas naturale usato per autotrazione: zero euro per metro cubo.
- IVA: l'aliquota Iva applicata al gas naturale usato per autotrazione viene stabilita, nel suddetto periodo, nella misura del 5%.
ULTERIORI DISPOSIZIONI: attengono ai seguenti aspetti
- agli adempimenti degli esercenti i depositi commerciali di prodotti energetici assoggettati ad accisa e degli esercenti gli impianti di distribuzione stradale di carburanti;
- le sanzioni connesse all’omessa comunicazione delle giacenze;
- il monitoraggio dell’andamento dei prezzi per prevenire manovre speculative.
Nota: le suddette disposizioni in materia di accisa e di Iva su alcuni carburanti sono state estese fino al 3/11/2022 dal D.M. 19/10/2022 e poi fino al 18/11/2022 dal D.L. 153/2022.
TRASPORTO PUBBLICO LOCALE E REGIONALE
Il c. 1 dell’art. 9 del D.L. 115/2022 ha istituito un fondo, con una dotazione di € 40 milioni per il 2022,
- destinato al riconoscimento di un contributo per l'incremento di costo, al netto dell'IVA, sostenuto nel 2° quadrimestre 2022 rispetto all'analogo periodo del 2021,
- per l'acquisto del carburante per l'alimentazione dei mezzi di trasporto destinati al trasporto pubblico locale e regionale su strada, lacuale, marittimo o ferroviario.
Il D.L. 144/2022 incrementa, per le suddette finalità, la dotazione del fondo di ulteriori € 100 milioni
- che sono destinati al riconoscimento di un contributo, calcolato sulla base dei costi sostenuti nell'analogo periodo 2021,
- per l'incremento di costo, al netto dell'IVA, sostenuto nel 3° quadrimestre 2022, per l'acquisto del carburante per l'alimentazione dei mezzi di trasporto destinati al trasporto pubblico locale e regionale su strada, lacuale, marittimo o ferroviario.
Attuazione: criteri di riparto delle risorse e modalità per riconoscere il contributo sono rinviati ad un DM.
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SPORT
Si incrementano di € 50 milioni per il 2022 le risorse del Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano (di cui al co. 369, art. 1, della Legge di bilancio 2018)
- che sono destinate all'erogazione di contributi a fondo perduto per le associazioni e società sportive dilettantistiche, per le discipline sportive, per gli EPS e per le federazioni sportive, anche nel settore paralimpico,
- che gestiscono impianti sportivi e piscine.
Attuazione: modalità e termini di presentazione delle richieste di erogazione dei contributi e, tra l’altro, le modalità di erogazione, sono rinviati ad apposito decreto.
SOSTEGNO DEGLI ENTI DEL TERZO SETTORE
FONDO A SOSTEGNO DI ETS ED ENTI RELIGIOSI RICONOSCIUTI |
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dotazione |
€ 120 milioni per il 2022, |
finalità |
sostenere gli ETS e gli enti religiosi riconosciuti che gestiscono servizi sociosanitari e sociali svolti in regime residenziale, semiresidenziale rivolti a persone con disabilità |
contributo |
il fondo, a fronte dell'aumento dei costi dell'energia termica ed elettrica nel 3° e 4° trimestre del 2022, è destinato al riconoscimento di un contributo straordinario calcolato in proporzione ai costi sostenuti nell'analogo periodo 2021 |
FONDO A SOSTEGNO DI ALTRI ENTI |
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dotazione |
€ 50 milioni per il 2022 |
finalità |
sostenere gli enti iscritti al RUNTS, le ODV e le APS coinvolte nel processo di trasmigrazione e le ONLUS, iscritte alla relativa anagrafe e non ricompresi tra quelli di cui al Fondo a sostegno di ETS (di cui sopra) per i maggiori oneri sostenuti nel 2022 per l'acquisto della componente energia e del gas naturale |
contributo |
il fondo è destinato al riconoscimento di un contributo straordinario calcolato in proporzione ai costi sostenuti nel 2021 per la componente energia e il gas naturale |
ASPETTI COMUNI AI CONTRIBUTI |
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attuazione |
modalità e termini di presentazione delle richieste di erogazione dei contributi e, tra l’altro, le modalità di erogazione, sono rinviati ad apposito DPCM. |
aspetti reddituali |
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cumulo |
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CONTRIBUTO ENERGIA E GAS PER SALE E LUOGHI DI CULTURA
Al fine di mitigare gli effetti dell'aumento dei costi di fornitura di energia elettrica e di gas
- sostenuti da sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e istituti e luoghi della cultura di cui all'art. 101 del D.lgs. 42/2004,
- viene autorizzata la spesa di € 40 milioni per il 2022
Attuazione: le modalità di ripartizione e assegnazione delle risorse sono definite con DM.
Nota: il contributo con le altre agevolazioni previste dal Capo I del medesimo D.L. 144/2022, in materia di energia elettrica, gas naturale e carburanti.
BONUS TRASPORTI
Il Fondo destinato all'erogazione del bonus trasporti viene incrementato di € 10 milioni per il 2022.
SETTORE DEL TRASPORTO
Si autorizza la spesa di € 100 milioni per il 2022, da destinare,
- nel limite di € 85 milioni: al sostegno del settore dell'autotrasporto di merci di cui all'art. 24-ter, co. 2, lett. a), del D.lgs. 504/1995;
- nel limite di € 15 milioni: al sostegno del settore dei servizi di trasporto di persone su strada resi ai sensi e per gli effetti del D.lgs. 285/2005, ovvero sulla base di autorizzazioni rilasciate dagli appositi enti, nonché dei servizi di trasporto di persone su strada resi ex L. 218/2003.
Attuazione: gli aspetti relativi alla misura sono rinviati ad apposito decreto ministeriale.
CONTRIBUTO AI PATRONATI
Viene prevista la concessione agli istituti di patronato di cui alla L. 152/2001 di un contributo una tantum, pari a € 100 per ciascuna sede centrale, regionale e provinciale e zonale, riconosciuta alla data del 24/09/22, a parziale compensazione dei costi sostenuti per il pagamento delle utenze di energia elettrica e gas.
Riconoscimento del contributo: richiede la presentazione di istanza contenente l'elenco delle sedi per le quali si chiede il contributo al MLPS da presentarsi entro 30 gg dalla data del 24/09/2022.
FINANZIAMENTI GARANTITI
Si interviene sul co. 1 dell’art. 20 del D.L. 50/2022 (c.d. Decreto Aiuti) al fine di innalzare da € 35.000 ad € 62.000 l’importo massimo dei finanziamenti garantibili dall’ISMEA in relazione ai mutui in favore delle imprese agricole, della pesca e dell’acquacoltura che hanno subito un incremento dei costi energetici.
INDENNITÀ UNA TANTUM DI € 150,00
Viene prevista la corresponsione di un’indennità una tantum di € 150 a favore dei lavoratori subordinati e soggetti assimilati.
ASPETTI COMUNI |
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Aspetti reddituali |
L’indennità non costituisce reddito né ai fini fiscali e né per la corresponsione di prestazioni previdenziali ed assistenziali. |
Altro |
L’indennità non è cedibile, né sequestrabile e né pignorabile |
INDENNITÀ PER LAVORATORI DIPENDENTI
È riconosciuta un’indennità una tantum di € 150 ai lavoratori dipendenti, con esclusione di quelli con rapporto di lavoro domestico,
- aventi una retribuzione imponibile mensile nella competenza del mese di novembre 2022 non eccedente l'importo di € 1.538
- e che non siano titolari dei trattamenti di cui all'art. 19 del medesimo D.L. 144/2022.
Riconoscimento dell’indennità |
- per il tramite dei datori di lavoro nella retribuzione erogata nella competenza del mese di novembre 2022; - in via automatica, previa dichiarazione del lavoratore di non essere titolare delle prestazioni di cui ai co. 1 e 16 del citato art. 19; - anche nei casi in cui il lavoratore sia interessato da eventi con copertura di contribuzione figurativa integrale dall'INPS. |
Spettanza dell’indennità |
l’indennità spetta ai lavoratori una sola volta, anche nel caso in cui siano titolari di più rapporti di lavoro. |
Denuncia UniEmens |
nel mese di novembre 2022, Il credito maturato per l'erogazione dell'indennità è compensato tramite la denuncia UniEmens. |
PRASSI INPS |
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Istruzioni applicative in merito al riconoscimento dell’indennità |
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Dichiarazione del lavoratore (allegato) |
INDENNITÀ PER PENSIONATI E ALTRI SOGGETTI
L’Inps corrisponde d'ufficio nel mese di novembre 2022 un'indennità una tantum pari a € 150
- in favore dei soggetti residenti in Italia, titolari di uno o più trattamenti pensionistici a carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria, di pensione o assegno sociale, di pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti, nonché di trattamenti di accompagnamento alla pensione, con decorrenza entro l’1/10/2022,
- e di reddito personale assoggettabile ad IRPEF, al netto dei contributi previdenziali e assistenziali, non superiore per l'anno 2021 a € 20.000.
Nota: per i suddetti soggetti titolari esclusivamente di trattamenti non gestiti dall'Inps, il casellario centrale dei pensionati individua l'Ente previdenziale incaricato dell'erogazione dell'indennità.
ULTERIORI DISPOSIZIONI:
- reddito assoggettabile ad Irpef: dal suo computo, al netto dei contributi previdenziali ed assistenziali, sono esclusi: i trattamenti di fine rapporto comunque denominati, il reddito della casa di abitazione e le competenze arretrate sottoposte a tassazione separata;
- corresponsione dell’indennità:
- avviene sulla base dei dati disponibili all'Ente erogatore al momento del pagamento ed è soggetta alla successiva verifica del reddito;
- a ciascun soggetto avente diritto, una sola volta, anche nel caso in cui tale soggetto svolga attività lavorativa;
- verifica della situazione reddituale: l'Ente erogatore procede alla stessa e, in caso di somme corrisposte in eccedenza, provvede alla notifica dell’indebito entro l'anno successivo a quello di acquisizione delle informazioni reddituali.
ULTERIORI BENEFICIARI DELL’INDENNITÁ UNA TANTUM DI € 150 |
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lavoratori domestici |
L'Inps eroga, ai lavoratori domestici già beneficiari dell’indennità di cui all’art. 32 del D.L. 50/2022 che abbiano in essere uno o più rapporti di lavoro, alla data del 24/09/2022, nel mese di novembre 2022, l’indennità. |
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percettori di prestazioni di sostegno al reddito |
L’indennità è riconosciuta dall’Inps a coloro che:
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co.co.co. e ricercatori (*) |
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lavoratori già beneficiari di indennità |
L’Inps eroga l’indennità ai lavoratori che nel 2021 siano stati beneficiari di una delle indennità previste dall'art. 10, co. da 1 a 9, del D.L. 41/2021, e dall'art. 42 del D.L. 73/2021. |
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collaboratori sportivi |
L’indennità è erogata da Sport e Salute S.p.A. in favore dei collaboratori sportivi come individuati dal 2° periodo, co. 12, art. 32, del D.L. 50/2022, con le stesse modalità ivi indicate. |
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lavoratori stagionali (*) |
L'Inps, a domanda, eroga l’indennità ai lavoratori stagionali, a tempo determinato e intermittenti di cui agli artt. 13-18 del D.lgs. 81/2015, che nel 2021 abbiano svolto la prestazione per almeno 50 giornate. |
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lavoratori dello spettacolo (*) |
L'Inps, a domanda, eroga l’indennità ai lavoratori iscritti al FPLS che nel 2021 abbiano almeno 50 contributi giornalieri versati. |
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autonomi senza partita Iva e venditori a domicilio |
L’indennità una tantum di € 150 è riconosciuta ai beneficiari delle indennità di € 200 di cui ai co. 15 e 16 dell’art. 32 del D.L. 50/2022. |
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(*) L’indennità è corrisposta ai soggetti aventi reddito derivante dai relativi rapporti non superiore a € 20.000 per l'anno 2021. |
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N.B.: l’indennità non concorre a formare il reddito. Inoltre, le indennità, fatta eccezione per i lavoratori domestici, saranno erogate successivamente all'invio delle denunce dei datori di lavoro. |
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BENEFICIARI DEL REDDITO DI CITTADINANZA:
- ai nuclei beneficiari del reddito di cittadinanza, l’indennità una tantum di € 150 (non tassabile) è corrisposta d'ufficio nel mese di novembre 2022 insieme alla rata mensile di competenza;
- l'indennità non è corrisposta ai nuclei in cui vi sia almeno un beneficiario delle indennità previste dall’art. 18 e dalle disposizioni in esame.
INCOMPATIBILITÁ: le prestazioni in esame e quelle di cui all’art. 18 non sono tra loro compatibili e possono corrispondersi a ciascun soggetto avente diritto una sola volta.
L’Inps e Sport e Salute S.p.A. forniranno le modalità di corresponsione delle indennità.
INDENNITÀ UNA TANTUM PER LAVORATORI AUTONOMI
L'indennità una tantum di cui all’art. 33 del D.L. 50/2022 è incrementata di € 150 a condizione che, nel periodo d'imposta 2021, i soggetti destinatari della stessa abbiano percepito un reddito complessivo non superiore a € 20.000. Di conseguenza, è incrementato per il 2022 il relativo limite di spesa.
RECUPERO DELLE PRESTAZIONI INDEBITE
È avviato entro il 31/12/2023 il recupero delle prestazioni indebite correlate alla campagna di verifica reddituale, di cui al co. 2, art. 13, L. 412/1991, relative al periodo d'imposta 2020, nonché alle verifiche ex co. 10-bis, art. 35, D.L. 207/2008, relative al periodo d’imposta 2019.
RIVERSAMENTO DEL BONUS R&S
Si interviene sul co. 9, art. 5, del D.L. 146/2021, al fine di posticipare dal 30/09/2022 al 31/10/2022 il termine per inviare all’Agenzia Entrate l’apposita richiesta
- da parte dei soggetti che intendano regolarizzare gli indebiti utilizzi in compensazione del credito d’imposta per attività di R&S previsto dall’art. 3 del D.L.145/2013,
- maturato a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31/12/2014 e fino al periodo d'imposta in corso al 31/12/2019.
POSA IN OPERA DI STRUTTURE AMOVIBILI
In via preliminare si ricorda che il co. 5 dell’art. 9-ter del D.L. 137/2020 ha previsto che, a far data dall’1/01/2021 e fino al 31/12/2021 (termine quest’ultimo prorogato dapprima fino al 30/06/2022 e in seguito fino al 30/09/2022, rispettivamente, dal D.L. 228/2021 e dal D.L. 21/2022),
- la posa in opera temporanea su vie, piazze, strade e altri spazi aperti di interesse culturale o paesaggistico, da parte delle imprese di pubblico esercizio, titolari di concessioni/autorizzazioni concernenti l'utilizzo del suolo pubblico, di strutture amovibili, quali dehors, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni, purché funzionali all’attività di cui all’art. 5 della L. 287/1991,
- non è subordinata alle autorizzazioni di cui agli artt. 21 e 146 del D.lgs. 42/2004.
Per la posa in opera delle strutture amovibili non si applica il limite temporale ex art. 6 DPR 380/2001.
Il D.L. 144/2022 proroga l'applicazione delle disposizioni di cui al citato co. 5 dell’art. 9-ter al 31/12/2022, salvo disdetta dell'interessato.