INDENNITÁ UNA TANTUM DI € 200 – ISTRUZIONI INPS
L’Inps, con la Circolare n. 73/2022,
- ha fornito le istruzioni sull’indennità una tantum di € 200 prevista dal D.L. 50/2022 (c.d. Decreto Aiuti) a favore dei lavoratori dipendenti, pensionati e altre categorie di lavoratori;
- ha aggiornato le istruzioni per la compensazione del credito dai datori sul flusso UniEmens già comunicate dall’Istituto con il Mess n. 2397/2022.
L’Indennità viene riconosciuta in automatico dai datori di lavoro ai lavoratori in possesso dei relativi requisiti nella retribuzione erogata nel mese di luglio 2022 previa acquisizione, ad eccezione dei dipendenti delle PP.AA., da parte del datore di lavoro della dichiarazione resa dal lavoratore attestante la non titolarità delle prestazioni previste dall’art. 32 del D.L. 50/2022.
L’Inps, con il Mess n. 2559/2022, ha reso noto un fac-simile di modello da utilizzare.
Per la fruizione del beneficio non è richiesta la presentazione di alcuna domanda, in quanto all’erogazione dello stesso provvede d’ufficio l’Inps, da parte dei titolari di trattamenti pensionistici ed assistenziali, dai beneficiari di altre indennità di assistenza al reddito e di quelli beneficiari delle indennità previste dai DD.LL. 41/2021 e 73/2021.
Per l’erogazione dell’indennità una tantum a favore dei co.co.co., lavoratori stagionali e dello spettacolo, autonomi occasionali, venditori a domicilio e domestici, è richiesta la presentazione della domanda all’Inps.
Infine, l’Inps, con il Mess. n. 2580/2022, ha reso noto l’apertura del servizio di presentazione delle domande per i soggetti di cui ai co. 8, 11, 13, 14, 15 e 16, art. 32, del D.L. 50/2022.
INDENNITÁ PER I LAVORATORI DIPENDENTI
Ai lavoratori dipendenti con una retribuzione imponibile mensile fino a € 2.692,
- non titolari dei trattamenti pensionistici e di accompagnamento alla pensione di cui all’art. 32 dello stesso D.L. 50/2022 e che nel 1° quadrimestre del 2022 abbiano beneficiato dell'esonero di cui al co. 121, art. 1, della L. 234/2021, per almeno una mensilità,
- è riconosciuta per il tramite dei datori di lavoro nella retribuzione erogata nel mese di luglio 2022 una somma a titolo di indennità una tantum di importo pari a € 200.
ASPETTI RELATIVI ALL’INDENNITÁ |
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riconoscimento |
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Recupero |
nel mese di luglio 2022 il credito maturato per l'erogazione dell'indennità è compensato tramite la denuncia UniEmens |
erogazione |
l’indennità va erogata, sussistendo il rapporto di lavoro (determinato o indeterminato) nel mese di luglio e gli altri requisiti ivi previsti, con la retribuzione di competenza di luglio 2022 (anche se erogata ad agosto), con denuncia Uniemens entro il 31/08, ovvero, in ragione dell’articolazione dei singoli rapporti di lavoro (ad es., part-time ciclici) o della previsione dei CCNL, quella erogata a luglio 2022 (anche se di competenza di giugno 2022), con denuncia Uniemens entro il 31/07, anche in caso di retribuzione azzerata per eventi tutelati (ad es., in ragione della sospensione del rapporto di lavoro per ammortizzatori sociali in costanza di rapporto - CIGO/CIGS, FIS o Fondi di solidarietà, CISOA - o congedi). |
altri aspetti |
l'indennità non è cedibile, né sequestrabile, né pignorabile e non costituisce reddito ai fini fiscali e per la corresponsione di prestazioni previdenziali ed assistenziali. |
DIPENDENTI PUBBLICI: il D.L. 73/2022 (c.d. Decreto Semplificazioni) ha previsto quanto segue
- erogazione dell’indennità una tantum limitatamente ai dipendenti delle PP.AA. i cui servizi di pagamento delle retribuzioni del personale siano gestiti dal sistema informatico del MEF: l'individuazione dei beneficiari avviene tramite apposite comunicazioni tra il MEF e l'Inps;
- i dipendenti delle suddette PP.AA. non sono tenuti a rendere la dichiarazione di non essere titolari delle prestazioni di cui all'art. 32, co. 1 e 18, del medesimo D.L. 50/2022.
LAVORATORI BENEFICIARI:
- accesso al beneficio ex co. 121, art. 1, della Legge di bilancio 2022, e quindi al riconoscimento dell’indennità una tantum di € 200: in presenta dei relativi presupposti, tutti i lavoratori, anche somministrati, dipendenti di datori di lavoro, pubblici e privati, indipendentemente dalla circostanza che assumano o meno la natura di imprenditore;
- misura agevolata di cui alla citata L. 234/2021:
ü applicazione: si applica, mese per mese, per tutti i rapporti di lavoro dipendente, esclusi quelli di lavoro domestico, a condizione che venga rispettato il limite della retribuzione mensile, da intendersi come retribuzione imponibile previdenziale, di € 2.692, importo maggiorato, per la competenza di dicembre, del rateo di 13° (Circ. Inps n. 43/2022); il riferimento è quindi ai lavoratori che abbiano avuto una retribuzione mensile imponibile previdenziale ≤ a € 2.692;
ü riconoscimento dell’indennità di € 200: a tal fine, non risulta utile la fruizione dell’esonero di 0,8 punti percentuali sulla quota a carico del lavoratore esclusivamente sui ratei di 13°;
ü 1° quadrimestre del 2022 quale periodo di riferimento in cui verificare il diritto all’esonero contributivo per beneficiare dell’indennità: tale periodo è esteso fino al giorno 23/06/2022.
ULTERIORI ASPETTI:
- indennità una tantum ai lavoratori dipendenti: spetta una sola volta anche nel caso in cui siano titolari di più rapporti di lavoro; pertanto, il lavoratore titolare di più rapporti di lavoro dovrà presentare la dichiarazione di non titolarità di altre prestazioni al solo datore di lavoro che provvederà al pagamento dell’indennità;
- spettanza dell’indennità di € 200: anche nel caso di lavoratore con contratto a tempo parziale.
ULTERIORI LAVRATORI BENEFICIARI DELL’INDENNITÁ |
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stagionali e intermittenti |
L'Inps, a domanda, eroga l’indennità ai lavoratori stagionali, a tempo determinato e intermittenti di cui agli artt. 13-18 del D.lgs. 81/2015 che nel 2021 abbiano svolto la prestazione per almeno 50 giornate. |
dello spettacolo |
L'Inps, a domanda, eroga l’indennità ai lavoratori iscritti al FPLS che nel 2021 abbiano almeno 50 contributi giornalieri versati. |
Aspetto comune: l’indennità è corrisposta ai soggetti aventi reddito derivante dai relativi rapporti non superiore a € 35.000 per l'anno 2021. |
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Chiarimenti della Circ. Inps n. 73/2022
ü non riguarda la generalità dei lavoratori stagionali, a tempo determinato, intermittenti e iscritti al FPLS, ma solo quelli con determinati requisiti nel 2021; ü sarà residuale, a domanda, laddove tali lavoratori non abbiano già percepito l’indennità nel mese di luglio 2022 ove spettante;
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ESPOSIZIONE DEI DATI NEL FLUSSO UNIEMENS
I datori di lavoro, per recuperare l’indennità anticipata ai lavoratori, nelle denunce di competenza del mese di giugno o luglio 2022, valorizzeranno i seguenti elementi nella <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, <InfoAggcausaliContrib>:
ELEMENTO |
DATI DA INSERIRE |
<CodiceCausale> |
il nuovo valore “L031” |
<IdentMotivoUtilizzoCausale> |
il valore “N” |
<AnnoMeseRif> |
l’anno/mese “06 - 07/2022” |
<ImportoAnnoMeseRif> |
l’importo da recuperare |
I datori di lavoro con lavoratori iscritti alla Gestione Pubblica dovranno compilare, per il recupero dell’indennità erogata, nella denuncia del mese di luglio, l’elemento <RecuperoSgravi> come segue:
ELEMENTO |
DATI DA INSERIRE |
<AnnoRif> |
l’anno 2022 |
<MeseRif> |
il mese 06 o 07 |
<CodiceRecupero> |
il valore “35” |
<Importo> |
l’importo da recuperare |
I datori di lavoro agricoli, per recuperare l’indennità pagata ai lavoratori a tempo indeterminato in forza nel mese di luglio 2022 nelle denunce Posagri del mese di riferimento delle competenze, di giugno o luglio 2022, valorizzeranno in <DenunciaAgriIndividuale> l’elemento <TipoRetribuzione> con il <CodiceRetribuzione> “9”; per gli elementi <TipoRetribuzione> che espongono tale codice dovrà valorizzarsi solo l’elemento <Retribuzione> con l’importo dell’indennità da recuperare.
Il <CodiceRetribuzione> “9” potrà valorizzarsi nei flussi di competenza del:
- mese di giugno 2022 inviati entro il 31/08/2022, ultimo giorno utile per l’acquisizione dei flussi del 2° trimestre per la 2° emissione dell’anno 2022;
- mese di luglio 2022 inviati entro il 30/11/2022, ultimo giorno utile per l’acquisizione dei flussi del 3° trimestre per la 3° emissione dell’anno 2022.
INDENNITÁ PER TITOLARI DI TRATTAMENTI PENSIONISTICI E ASSISTENZIALI
L’Inps corrisponde d'ufficio con la mensilità di luglio 2022 un'indennità una tantum, che non è cedibile, né sequestrabile e né pignorabile, pari a € 200 in favore dei soggetti residenti in Italia,
- titolari di uno/più trattamenti pensionistici a carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria, di pensione o assegno sociale, di pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti, di trattamenti di accompagnamento alla pensione, con decorrenza entro il 30/6/22
- e reddito personale assoggettabile ad IRPEF, al netto dei contributi previdenziali e assistenziali, non superiore per l'anno 2021 a € 35.000.
Nota: la Circ. Inps n. 73/2022 ha precisato che l’indennità è corrisposta ai soggetti risultanti residenti in Italia alla data dell’1/07/2022.
TRATTAMENTI PENSIONISTICI
Con riguardo ai trattamenti pensionistici, l’indennità una tantum è corrisposta d’ufficio ai soggetti che risultino titolari di pensioni, anche liquidate in regime internazionale, sia dirette che ai superstiti, a carico, anche pro quota, di:
- AGO e forme sostitutive ed esclusive della stessa,
- Gestione separata,
- Fondo di previdenza: del clero secolare e dei ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica; per gli impiegati dipendenti dai concessionari del servizio di riscossione dei tributi e delle entrate dello Stato e degli enti pubblici;
- altri Enti che gestiscono forme di previdenza obbligatoria.
ASSEGNO ORDINARIO DI INVALIDITÁ:
- titolari dell’assegno in scadenza al 30/06/2022: saranno ricompresi tra i destinatari del beneficio nel caso in cui il trattamento sia confermato senza soluzione di continuità;
- titolari di assegno ordinario di invalidità per i quali alla data del 30/06/2022 sia in corso il periodo per esercitare l’opzione per la Naspi o la DIS-COLL: saranno ricompresi tra i destinatari del beneficio nel caso in cui sia esercitata l’opzione in favore del trattamento pensionistico; in tal caso il pagamento sarà eseguito in tempi successivi.
- titolari di assegno ordinario di invalidità con prestazione sospesa in quanto hanno optato per le indennità Naspi o DIS-COLL di cui sono titolari per il mese di giugno 2022: saranno destinatari dell’indennità una tantum secondo le modalità nel prosieguo evidenziate.
Soggetti contitolari di pensione ai superstiti: la prestazione va corrisposta a ciascun contitolare in misura intera, con verifica reddituale personale.
NON EROGAZIONE DELL’INDENNITÁ DI € 200: ai soggetti che risultino titolari esclusivamente di
- pensioni estere o di organismi internazionali;
- pensioni e rendite facoltative (ad es., le pensioni del Fondo di Previdenza degli Sportivi – SPORTASS o i trattamenti a carico del Fondo casalinghe e casalinghi);
- vitalizi erogati nei confronti di coloro che abbiano svolto incarichi presso assemblee di natura elettiva cessati dall'incarico;
- titolari di rendite (ad es., Inail e Ipsema).
TRATTAMENTI DI ACCOMPAGNAMENTO ALLE PENSIONE
- hanno diritto all’indennità una tantum di € 200 anche i titolari di tali trattamenti;
- tra essi sono ricompresi:
- l’APE sociale e volontario di cui alla L. 232/2016;
- l’indennizzo commercianti di cui al D.lgs. 207/1996 e s.m.;
- gli assegni straordinari a carico dei Fondi di solidarietà ex c. 9, lett. b), art. 26, D.lgs. 148/2015;
- le prestazioni di accompagnamento a pensione di cui all’art. 4, co. 1-7ter, L. 92/2012;
- l’indennità mensile del contratto di espansione ex co. 5-bis, art. 41, del D.lgs. 148/2015.
Nota: l’indennità una tantum verrà corrisposta ai titolari dei suddetti trattamenti con decorrenza entro il 30/06/2022, anche se liquidate successivamente.
TRATTAMENTI ASSISTENZIALI
L’indennità viene corrisposta d’ufficio ai soggetti che risultino titolari, alla data dell’1/07/2022, di:
pensione di inabilità |
art. 12 della L. 118/1971 |
assegno mensile |
art. 13 della L. 118/1971 |
pensione, non riversibile, per i ciechi (assoluti o parziali) |
L. 66/1962 |
pensione, non riversibile, per sordi |
art. 1 della L. 381/1970 |
assegno sociale |
art. 3, co. 6, L. 335/1995 |
pensione sociale |
art. 26 della L. 153/1969 |
REQUISITI REDDITUALI
L’indennità una tantum richiede quale condizione per il suo riconoscimento quella di avere
- un reddito personale assoggettabile ad IRPEF, al netto dei contributi previdenziali e assistenziali,
- non superiore per l'anno 2021 a € 35.000.
Reddito personale: dal suo computo sono esclusi i trattamenti di fine rapporto comunque denominati, il reddito della casa di abitazione e le competenze arretrate sottoposte a tassazione separata.
I redditi presi in considerazione, ove disponibili, per individuare il reddito del 2021 da utilizzare per erogare in via provvisoria l’indennità in esame, sono i seguenti:
- redditi da CU 2022 emesse dall’Inps;
- redditi da flussi UniEmens;
- redditi derivanti da rapporti di collaborazione soggetti all’iscrizione in Gestione separata;
- redditi dichiarati dai pensionati per l’anno 2021 noti all’Inps;
- assegni straordinari del credito, credito cooperativo e Poste italiane soggetti a tassazione separata (aventi categoria: 027, 028, 127, 128).
Nota: dalla platea individuata sulla base dei suddetti redditi sono esclusi i titolari di pensioni ai superstiti assoggettate alla trattenuta di cui alla L. 335/1995, nel caso in cui il reddito totale per la riduzione dell’anno 2021 sia maggiore di € 35.000.
Corresponsione dell’indennità |
avviene sulla base dei dati disponibili all'Ente erogatore al momento del pagamento ed è soggetta alla successiva verifica del reddito |
Verifica del reddito |
verrà effettuata in via definitiva anche tramite le informazioni fornite dall'Amministrazione finanziaria e da ogni altra A.P. detentrice di informazioni utili |
ULTERIORI DISPOSIZIONI
L’indennità una tantum per pensionati:
- non costituisce reddito ai fini sia fiscali che per la corresponsione di prestazioni previdenziali ed assistenziali;
- non è cedibile, né sequestrabile, né pignorabile;
- è corrisposta a ciascun soggetto avente diritto, una sola volta, anche nel caso in cui tale soggetto svolga attività lavorativa;
- viene riconosciuta d’ufficio; a tal fine i beneficiari non sono tenuti a presentare alcuna istanza in quanto l’Inps provvedere in automatico all’erogazione del beneficio.
Nota: nel caso di soggetto avente diritto alla prestazione sia come titolare di trattamento pensionistico o di accompagnamento a pensione, sia come titolare di prestazione assistenziale ovvero come lavoratore attivo, il beneficio sarà corrisposto d’ufficio in qualità di titolare del trattamento pensionistico o assistenziale.
MODALITÁ DI EROGAZIONE DELL’INDENNITÁ
Si evidenziano gli ulteriori aspetti relativi alle modalità di erogazione:
titolari di trattamento pensionistico o di accompagnamento alla pensione e di trattamenti assistenziali |
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titolari di più trattamenti pensionistici e di accompagnamento alla pensione a carico di enti diversi |
ü titolari esclusivamente di trattamenti non gestiti dall'Inps: per essi, il casellario centrale dei pensionati individua l'Ente previdenziale incaricato dell'erogazione dell'indennità; ü individuazione dei beneficiari: l’Istituto, avvalendosi dei dati presenti in detto Casellario, individuerà i potenziali beneficiari titolari di trattamenti pensionistici erogati da Enti diversi dall’Inps e ne darà comunicazione agli Enti tenuti al pagamento; ü presenza di più trattamenti pensionistici erogati da Enti diversi dall’Inps: in tal caso, l’Ente tenuto al pagamento sarà quello a carico del quale risulti il trattamento pensionistico con imponibile maggiore, previa verifica del requisito reddituale; ü accertamento dei requisiti reddituali: spetta all’ente erogatore. |
COMUNICAZIONE AI PENSIONATI: i titolari di trattamenti pensionistici e di accompagnamento a pensione, beneficiari dell’indennità una tantum, verranno informati dell’erogazione tramite:
ü nota sul cedolino;
ü invio di SMS e/o e-mail nel caso di presenza dei relativi contatti negli archivi dell’Inps;
ü notifica nella sezione “MY INPS” del pensionato;
ü notifica mediante App IO.
VERIFICA ESITO ELABORAZIONE
- sezione personale “MY INPS”: in essa verrà resa disponibile al cittadino l’apposita funzione “Verifiche Bonus Decreto Aiuti 2022” che consentirà la visualizzazione dell’esito dell’elaborazione centralizzata, specificando i motivi in caso di non corresponsione sulla mensilità di luglio 2022;
- pensionato che ritenga che il motivo della mancata erogazione dipenda da dati da aggiornare o integrare: in tal caso, può presentare domanda di ricostituzione, indicando le situazioni variate, onde ottenere con la 1° rata utile l’indennità una tantum se spettante.
RINUNCIA ALL’INDENNITÁ: il soggetto che riceva l’indennità come titolare di trattamento previdenziale e assistenziale può rinunciarvi, mediante specifica richiesta da inoltrare telematicamente con gli appositi canali dell’Inps, nel caso in cui abbia la consapevolezza che i redditi del 2021 una volta verificati comporteranno la revoca del beneficio per superamento dei limiti di legge.
INDENNITÁ PER ALTRE CATEGORIE DI SOGGETTI
INDENNITÁ EROGATE D’UFFICIO DALL’INPS
TITOLARI DI NASPI E DIS-COLL
L’indennità una tantum di € 200
- è riconosciuta ai soggetti che nel mese di giugno 2022 siano titolari delle indennità di disoccupazione Naspi e DIS-COLL di cui agli artt. 1 e 15 del D.lgs. 22/2015;
Nota: la sola condizione richiesta per accedere all’indennità una tantum è costituita dalla titolarità nel mese di giugno 2022 di una delle suddette prestazioni di disoccupazione.
- non è riconosciuta ai percettori della Naspi che abbiano fruito della stessa in forma anticipata e il cui periodo teorico ricomprenda il mese di giugno 2022.
BENEFICIARI DI DISOCCUPAZIONE AGRICOLA
L’indennità una tantum di € 200 è riconosciuta dall’Inps a coloro che nel corso del 2022 percepiscano l’indennità di disoccupazione agricola di competenza del 2021.
BENEFICIARI DI ALTRE INDENNITÁ
L’indennità una tantum di € 200 è riconosciuta ai lavoratori appartenenti alle seguenti categorie, nel caso in cui siano stati beneficiari delle indennità previste dall’art. 10, co. 1-9, del D.L. 41/2021, e di cui all’art. 42 del D.L. 73/2021:
- lavoratori dipendenti stagionali e lavoratori in somministrazione:
- dei settori del turismo e degli stabilimenti termali;
- appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali;
- lavoratori: intermittenti; autonomi occasionali; incaricati alle vendite a domicilio; dello spettacolo; dipendenti a tempo determinato dei settori del turismo e degli stabilimenti termali.
aspetti comuni alle suddettE INDENNITÁ
Per la fruizione del beneficio non è richiesta la presentazione di alcuna domanda in quanto lo stesso verrà erogato d’ufficio dall’Inps.
ULTERIORI ASPETTI RELATIVI ALL’INDENNITÁ UNA TANTUM
- aspetti reddituali e previdenziali: l’indennità non concorre alla formazione del reddito e per la stessa non è riconosciuto l’accredito di contribuzione figurativa;
- riconoscimento: l’indennità non è riconosciuta ai lavoratori che abbiano già beneficiato, ad altro titolo, di una indennità una tantum di € 200 di cui agli artt. 31 e 32 del D.L. 50/2022 in quanto le prestazioni previste da tali disposizioni non sono tra loro compatibili e possono corrispondersi una sola volta a ciascun soggetto avente diritto.
INDENNITÁ EROGATE DALL’INPS A DOMANDA
L’indennità una tantum di € 200 a favore dei soggetti di seguito evidenziati
- erogazione: viene erogata dall’Inps a domanda;
- aspetti reddituali: non concorre alla formazione del reddito;
- aspetti previdenziali: per il periodo di sua fruizione non è riconosciuto l’accredito di contribuzione figurativa (aspetto non evidenziato per l’indennità ai lavoratori domestici);
- riconoscimento: non è riconosciuta ai lavoratori che abbiano già beneficiato, ad altro titolo, di una indennità una tantum di € 200 di cui agli artt. 31 e 32 del D.L. 50/2022 in quanto le prestazioni previste da tali disposizioni non sono tra loro compatibili e possono corrispondersi una sola volta a ciascun soggetto avente diritto.
CO.CO.CO.
L’indennità una tantum di € 200 è riconosciuta ai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui all’art. 409 del CPC.
contratto di co.co.co. |
deve risultare attivo alla data del 18/05/2022 |
lavoratore |
deve risultare iscritto alla Gestione separata Inps |
requisiti |
i potenziali beneficiari non devono risultare alla suddetta data
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riconoscimento dell’indennità |
a favore dei soggetti che possano fare valere, per l’anno 2021, un reddito derivante da detti rapporti di collaborazione non superiore a € 35.000 |
LAVORATORI STAGIONALI
L’indennità una tantum di € 200 è riconosciuta ai lavoratori dipendenti stagionali, a tempo determinato e intermittenti ex artt. 13-18 del D.lgs. 81/2015, inclusi i lavoratori a tempo determinato del settore agricolo.
CONDIZIONI E REQUISITI PER L’ACCESSO ALL’INDENNITÁ:
- lavoratori: devono avere svolto, nel 2021, almeno 50 giornate di lavoro effettivo nell’ambito di uno o più rapporti di lavoro di tipo stagionale e/o a tempo determinato e/o di tipo intermittente; il requisito si intende soddisfatto nel caso in cui il lavoratore abbia cumulato almeno 50 giornate di lavoro in uno o più delle tipologie di rapporti di lavoro di cui sopra;
- riconoscimento dell’indennità: è previsto per i soggetti che possano fare valere, per l’anno 2021, un reddito derivante dai suddetti rapporti di lavoro non superiore a € 35.000.
LAVORATORI DELLO SPETTACOLO
L’indennità una tantum di € 200 è riconosciuta ai lavoratori, sia autonomi che dipendenti, iscritti al FPLS, che nel 2021 abbiano almeno 50 contributi giornalieri versati in detto Fondo e che possano fare valere, per il 2021, un reddito derivante da rapporti di lavoro nello spettacolo non superiore a € 35.000.
LAVORATORI AUTONOMI OCCASIONALI
L’indennità una tantum di € 200 è riconosciuta ai lavoratori autonomi che, nel periodo di osservazione 1/01/2021-31/12/2021, siano stati privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie e siano stati titolari di contratti autonomi occasionali di cui all’art. 2222 del C.C.
CONDIZIONI PER IL RICONOSCIMENTO DELL’INDENNITÁ
- contratti di lavoro autonomo occasionale: deve risultare, per l’anno 2021, l’accredito di almeno un contributo mensile;
- lavoratori interessati: devono risultare, al 18/05/2022, già iscritti alla Gestione separata.
VENDITORI A DOMICILIO
L’indennità una tantum di € 200 è riconosciuta agli incaricati alle vendite a domicilio, di cui all’art. 19 del D.lgs. 114/1998, che possano far valere, nell’anno 2021, un reddito derivante da tali attività superiore a € 5.000 e siano iscritti, alla data del 18/05/2022, alla Gestione separata.
LAVORATORI DOMESTICI
L’indennità una tantum di € 200 è riconosciuta ai lavoratori domestici che abbiano in essere uno o più rapporti di lavoro alla data del 18/05/2022 e per i quali risulti attiva l’iscrizione del rapporto di lavoro nella Gestione dei Lavoratori domestici dell’Inps.
Ulteriori requisiti |
I lavoratori domestici, all’atto della domanda, non devono essere titolari di:
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Erogazione |
L’indennità è erogata dall’INPS su domanda dei soggetti assicurati presso la suddetta Gestione, appartenenti alle categorie individuate dal vigente CCNL che prevede le funzioni prevalenti dei collaboratori familiari e degli assistenti alla persona non autosufficiente. |
Contratti di lavoro |
Quelli da considerare devono essere quelli già in essere o la cui instaurazione non sia stata respinta dall’Inps, alla data del 18/05/2022, per mancanza dei requisiti di cui alla normativa sui rapporti di lavoro domestici. |
Domanda |
Ai fini del suo accoglimento, il richiedente deve avere, per l'anno 2021, un reddito personale assoggettabile ad IRPEF, al netto dei contributi previdenziali e assistenziali, non superiore a € 35.000 (a tale tetto concorrono anche i redditi esenti da imposta o soggetti a imposta sostitutiva o ritenuta alla fonte; dal calcolo del reddito sono esclusi il reddito della casa di abitazione e le sue pertinenze, i trattamenti di fine rapporto e le competenze arretrate soggette a tassazione separata, l’ANF, gli assegni familiari e l’assegno unico universale). |
Pagamento |
A tal fine, il richiedente dovrà indicare le modalità di accredito scelte nella domanda per il pagamento della indennità. |
Pagamento dell’indennità: avverrà nel mese di luglio 2022 successivamente all’elaborazione delle domande pervenute.
PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA PER I SOGGETTI TENUTI
Per ricevere l’indennità una tantum prevista per la categoria di appartenenza, i lavoratori potenziali destinatari delle indennità in esame dovranno presentare domanda all’Inps.
TERMINI E MODALITÁ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA:
- modalità: in via telematica, utilizzando i consueti canali resi disponibili dall’Inps;
- termini: la domanda può presentarsi fino al 31/10/2022 (30/09/2022 per i lavoratori domestici);
- credenziali di accesso ai servizi per presentare le domande delle indennità: SPID di livello 2 o superiore, CIE o CNS;
- modalità di presentazione alternativa al portale web dell’Inps: le indennità possono richiedersi tramite il servizio di Contact Center Multicanale;
- soggetti privi delle suddette credenziali: in tal caso, la domanda può presentarsi tramite gli Istituti di Patronato.
BENEFICIARI DEL REDDITO DI CITTADINANZA
Per i nuclei beneficiari del Reddito di cittadinanza, l’indennità una tantum di € 200, che verrà erogata tramite la Carta RdC, è corrisposta d'ufficio nel mese di luglio 2022 (senza, quindi, necessità di presentare apposita domanda) unitamente alla rata mensile di competenza.
Nota: l'indennità non è corrisposta nei nuclei in cui risulti presente almeno un beneficiario dell’indennità prevista a favore dei lavoratori dipendenti, pensionati ed altre categorie di lavoratori.
Pagamento dell’indennità per i titolari nel mese di giugno 2022 di RdC: avverrà a luglio 2022, successivamente all’individuazione dei beneficiari dell’erogazione dell’indennità, da parte di ciascuna gestione, e pertanto non pagabili come titolari di RdC nel caso di sovrapposizioni.
CALENDARIO DEI PAGAMENTI
Il pagamento dell’indennità avverrà:
- per i titolari di trattamenti pensionistici e di accompagnamento alla pensione: unitamente alla rata di pensione di luglio 2022;
- per i titolari nel mese di giugno 2022 delle prestazioni Naspi e DIS-COLL, per la platea dei beneficiari di disoccupazione agricola 2021 e dei già beneficiari delle indennità Covid-19 2021: nel mese di ottobre 2022, successivamente all’invio delle denunce Uniemens dei datori di lavoro contenenti la compensazione, prevista per il mese di settembre 2022;
- per le categorie dei lavoratori per le quali è prevista la presentazione della domanda: avverrà successivamente ai pagamenti di cui ai punti precedenti, nel mese di ottobre 2022.
APERTURA SERVIZIO DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
L’Inps, con il Mess. n. 2580/2022, ha reso noto l’apertura del servizio di presentazione delle domande per l’indennità una tantum per i lavoratori: titolari di rapporti di co.co.co.; iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo; autonomi occasionali; domestici; stagionali, a tempo determinato e intermittenti (inclusi i lavoratori a tempo determinato del settore agricolo); incaricati alle vendite a domicilio.
Presentazione della domanda: per accedere alla sezione “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche” presente sul sito dell’Inps si segue il percorso “Prestazioni e servizi” > “Servizi” > “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche”;
TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
- lavoratori domestici che risultino titolari di uno o più rapporti di lavoro al 18/05/2022 e con reddito annuo non superiore a € 35.000 per il 2021: la domanda per l’accesso all’indennità può presentarsi fino al 30/09/2022, mentre l’erogazione è prevista dal mese di luglio 2022
- altre categorie di lavoratori sopra evidenziate in possesso dei requisiti: il termine di presentazione è stabilito al 31/10/2022; il pagamento verrà effettuato secondo il calendario previsto nella Circ. Inps n. 73/2022.
Nota: a seguito della presentazione della domanda sarà possibile consultare le ricevute e i documenti prodotti dal sistema, monitorare lo stato di lavorazione della domanda e aggiornare, se necessario, le informazioni riguardanti le modalità di pagamento.