Novità fiscali - GIUGNO 2022

21 Giugno 2022

Per tutti i nostri clienti, proponiamo con linguaggio semplice e sintetico, un riepilogo delle ultime novità fiscali ed alcuni commenti relativi ad argomenti di utilità generale.

LEGGE DI CONVERSIONE DEL DECRETO UCRAINA – PRINCIPALI MISURE

Si illustrano le principali misure del D.L. 21/2022 (c.d. Decreto Ucraina) convertito in L. 51/2022.

RIDUZIONE DELLE ALIQUOTE DI ACCISA

Viene prevista la rideterminazione, dal 22/03/2022 al 21/04/2022, delle aliquote di accisa sulla benzina e sul gasolio impiegato come carburante nelle seguenti misure:

  • benzina: € 478,40 per 1000 litri;
  • : € 367,40 per 1000 litri.

ACCISA E IVA SUI CARBURANTI

ALIQUOTE DI ACCISA: vengono rideterminate, dal 3/05/2022 all'8/07/2022, nelle seguenti misure:

  • benzina: € 478,40 per 1000 litri;
  • GPL usati come carburanti: € 182,61 per 1000 chilogrammi;
  • gas naturale usato per autotrazione: zero euro per metro cubo.

IVA: l'aliquota Iva applicata al gas naturale usato per autotrazione viene stabilita, nel suddetto periodo, nella misura del 5%.

BONUS CARBURANTE AI DIPENDENTI

Per l'anno 2022, l'importo del valore di buoni benzina o analoghi titoli ceduti dai datori di lavoro privati

  • ai lavoratori dipendenti per l'acquisto di carburanti, nel limite di € 200 per lavoratore,
  • non concorre a formare il reddito ai sensi del co. 3, art. 51, del TUIR.

BONUS PER ACQUISTO DI ENERGIA ELETTRICA E GAS

BONUS A FAVORE DELLE IMPRESE PER L’ACQUISTO DI ENERGIA ELETTRICA

Si riconosce alle imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile a 16,5 kW, diverse dalle imprese energivore,

  • un contributo straordinario, sotto forma di credito d’imposta, pari al 12% della spesa sostenuta per l'acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nel 2° trimestre del 2022, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto,
  • qualora il prezzo della stessa, calcolato sulla base della media riferita al 1° trimestre 2022, al netto di imposte ed eventuali sussidi, abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre del 2019.

BONUS A FAVORE DELLE IMPRESE PER L’ACQUISTO DI GAS NATURALE

Si riconosce alle imprese diverse da quelle gasivore di cui all'art. 5 del D.L. 17/2022 un contributo straordinario, sotto forma di credito d’imposta,

  • pari al 20% della spesa sostenuta per l'acquisto del gas, consumato nel 2° trimestre solare del 2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici,
  • nel caso in cui il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al 1° trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal GME, abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre del 2019.

D.L. 50/2022 (c.d. Decreto Aiuti): ha rideterminato il contributo straordinario, sotto forma di credito d’imposta, a favore delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e delle imprese diverse da quelle gasivore, nella misura, rispettivamente, del 15% e del 25%.

ASPETTI COMUNI AI SUDDETTI CREDITI D’IMPOSTA

CREDITO D’IMPOSTA

utilizzo

  • esclusivamente in compensazione entro il 31/12/2022;
  • non si applicano i limiti di cui alla L. 388/2000 e L. 244/2007;

aspetti reddituali

  • non è tassato ai fini del reddito d’impresa e dell’IRAP;
  • non rileva ai fini del rapporto di cui agli artt. 61 e 109, co. 5, del TUIR.

cumulo

Il bonus è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto gli stessi costi, purché tale cumulo, considerando anche la non tassazione ai fini reddituali e dell’IRAP, non porti al superamento del costo sostenuto.

cessione

  • il bonus è cedibile, solo per intero, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari,

ü  senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di 2 ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all'albo, società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo ovvero imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia,

ü  ferma restando l'applicazione del co. 4, art. 122-bis, DL Rilancio, per ogni cessione intercorrente tra i suddetti soggetti, anche successiva alla 1°.

Nota: si ricorda che il citato co. 4 prevede che i soggetti obbligati di cui all'art. 3 del D.lgs. 231/2007 (normativa antiriciclaggio), che intervengono nelle cessioni comunicate all’Agenzia Entrate, non procedono all'acquisizione del credito ove ricorrano i presupposti di cui agli artt. 35 (obbligo di segnalazione delle operazioni sospette) e 42 (astensione) del suddetto D.lgs. 231/2007, fermo restando gli obblighi ivi previsti.

  • contratti di cessione conclusi in violazione di dette disposizioni: sono nulli;
  • cessione del credito d'imposta: in tal caso, le imprese beneficiarie richiedono il visto di conformità dei dati relativi ai documenti attestanti la sussistenza dei presupposti che danno diritto al bonus;
  • utilizzo del bonus dal cessionario: avviene con le medesime modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal cedente e comunque entro il 31/12/2022;
  • attuazione delle disposizioni sulla cessione e tracciabilità del credito, da effettuarsi in via telematica: sono rinviate ad un Provv. dell’Agenzia;
  • disposizioni applicabili del D.L. 34/2020: l'art. 122-bis (recante misure di contrasto alle frodi in materia di cessioni dei crediti) e, in quanto compatibili, i co. 4-6 (recanti disposizioni relative alla responsabilità per l’utilizzo irregolare o in misura maggiore del bonus e il recupero dello stesso per assenza dei requisiti richiesti) dell’art. 121.

monitoraggio

Il MEF provvede al monitoraggio delle fruizioni del credito d’imposta.

INCREMENTO DEL BONUS PER IMPRESE ENERGIVORE E GASIVORE

Viene rideterminato il contributo straordinario, sotto forma di credito d’imposta, fissato dal D.L. 17/2022, a favore delle imprese energivore e gasivore nella misura, rispettivamente, 25% e del 20%.

Nota: il D.L. 50/2022 (c.d. Decreto Aiuti) ha rideterminato nella misura 25% il contributo straordinario a favore delle imprese gasivore.

BONUS SOCIALI PER ELETTRICITÀ E GAS

Per il periodo 1/04-31/12/2022, il valore soglia dell’ISEE per l’accesso ai bonus sociali per elettricità e gas è pari a € 12.000. Inoltre, per il periodo 1/04-30/06/2022 l’incremento del valore soglia dell’ISEE si applica ai fini dell’estensione dei benefici e con le modalità di cui all’art. 3 del D.L. 17/2022.

D.L. 17/2022, art. 3: prevede che l’ARERA ridetermini per il 2° trimestre 2022 le agevolazioni relative alle tariffe per la fornitura di energia elettrica riconosciute ai clienti domestici economicamente svantaggiati e a quelli in gravi condizioni di salute (bonus sociale elettrico) e la compensazione per la fornitura di gas naturale fino a concorrenza dell’importo di € 400 milioni.

Il D.L. 50/2022 ha previsto che l’ARERA ridetermini, per il 3° trimestre del 2022, con delibera da adottare entro il 30/06/2022, le agevolazioni relative alle tariffe per la fornitura di energia elettrica riconosciute ai clienti domestici economicamente svantaggiati ed ai clienti domestici in gravi condizioni e la compensazione per la fornitura di gas naturale riconosciute sulla base del valore ISEE.

RATEIZZO BOLLETTE PER I CLIENTI DOMESTICI

Si interviene sul co. 509, art. 1, della Legge di bilancio 2022,

  • al fine di prorogare dal 30/04/2022 al 30/06/2022 le disposizioni ivi previste
  • che consentono il pagamento rateizzato delle bollette elettriche e del gas per i clienti finali domestici in caso di inadempimento del pagamento delle fatture emesse nel periodo compreso tra l’1/01/2022 e il nuovo termine del 30/06/2022.

RATEIZZO BOLLETTE PER CONSUMI ENERGETICI

Si prevede la possibilità per le imprese con sede in Italia clienti finali di energia elettrica e di gas naturale di richiedere ai relativi fornitori con sede in Italia il rateizzo degli importi dovuti per i consumi energetici, relativi ai mesi di maggio e giugno 2022, per un massimo di 24 rate mensili.

CESSIONE CREDITI DA IMPRESE ENERGIVORE E GASIVORE

I crediti d'imposta di cui all’art. 15 del D.L. 4/2022 e di cui agli artt. 4 e 5 del D.L. 17/2022, riconosciuti in favore delle imprese energivore e gasivore, sono utilizzabili entro il 31/12/2022 e sono cedibili, solo per intero, dalle stesse imprese ad altri soggetti.

 

Nota: sono rinviate ad un Provv. dell’Agenzie le modalità attuative, incluse quelle sulla cessione e tracciabilità del credito d’imposta.

ATTESTAZIONE SOA PER BONUS EDILI

Viene previsto che ai fini del riconoscimento degli incentivi fiscali di cui agli artt. 119 (detrazione 110%) e 121 (opzione per la cessione del credito / sconto in fattura per i bonus edili) del D.L. 34/2020,

  • dall’1/01/2023 e fino al 30/06/2023,
  • l'esecuzione dei lavori di importo superiore a € 516.000è affidato ai soggetti in possesso dell’attestazione SOA, in relazione all’appaltatore principale e ad eventuali subappaltatori.

Dall’1/07/2023, tale requisito va posseduto al momento della sottoscrizione del contratto.

BONUS TESSILE, MODA E ACCESSORI

Il credito d’imposta per contenere gli effetti negativi sulle rimanenze finali di magazzino

  • nel settore del commercio e distribuzione di prodotti tessili, calzaturieri e di pelletteria, di cui all’art. 48-bis del D.L. 34/2020 (c.d. Decreto Rilancio),
  • è utilizzabile in compensazione nei periodi d’imposta successivi a quello di maturazione (in luogo dell’utilizzo in compensazione nel periodo d’imposta successivo a quello di maturazione).

SOSPENSIONE TERMINE PER MALATTIA/INFORTUNI PROFESSIONISTA

Le disposizioni relative alla sospensione della decorrenza di termini relativi ad adempimenti a carico del professionista in caso di malattia o infortuni, che opera dall’inizio dell’impedimento fino a 30 gg dopo la sua cessazione, di cui all’art. 22-bis del D.L. 41/2021,

  • si applicano con effetto retroattivo
  • agli eventi verificatisi a decorrere dalla data di dichiarazione dello stato di emergenza, di cui alla delibera del CdM del 31/01/2020.

ULTERIORI DISPOSIZIONI:

  • è escluso il rimborso di sanzioni ed interessi eventualmente già pagati;
  • sono fatte salve le dichiarazioni di regolarità contributiva già emesse, che non possono essere oggetto di riesame o di annullamento.

Attuazione: le modalità attuative delle disposizioni in esame sono definite con decreto ministeriale.

COMUNICAZIONE PRESTAZIONI OCCASIONALI

In via preliminare si ricorda che l’art. 14 del D.lgs. 81/2008, modificato dal D.L. 146/2021, prevede al co. 1, tra l’altro, che, con riguardo all’attività dei lavoratori autonomi occasionali, l’avvio dell’attività di tali lavoratori sia oggetto di preventiva comunicazione al competente Ispettorato del lavoro, da parte del committente, mediante SMS o posta elettronica.

La legge di conversione del D.L. 21/2022 interviene sul citato co. 1 prevedendo che

  • comunicazione: non riguardi le attività autonome occasionali intermediate dalle piattaforme digitali di cui al D.L. 152/2021 (esclusione già chiarita nella Nota INL n. 29/2022);
  • modalità della comunicazione: siano effettuate mediante modalità informatiche e non più mediante SMS o posta elettronica.

DEDUZIONE FORFETTARIA AUTOTRASPORTATORI

L'autorizzazione di spesa di cui co. 150, art. 1, della L. 190/2014, viene ulteriormente incrementata di € 5 milioni per il 2022, che è destinata ad aumentare la deduzione forfettaria, limitatamente al periodo d’imposta 2021, di spese non documentate.

BONUS ACQUISTO CARBURANTI PER ATTIVITÀ AGRICOLA E PESCA

Si prevede il riconoscimento alle imprese esercenti attività agricola e della pesca, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto di gasolio e benzina per la trazione dei mezzi utilizzati per l'esercizio dell'attività, di un contributo straordinario, sotto forma di credito d’imposta, pari al 20% della spesa sostenuta per l'acquisto del carburante effettuato nel 1° trimestre solare del 2022, comprovato tramite le relative fatture d'acquisto, al netto dell'IVA.

Nota: per gli aspetti relativi al credito d’imposta si osservano le medesime disposizioni previste per il bonus per acquisto di energia elettrica e gas evidenziate nella parte relativa agli aspetti comuni.

Le disposizioni in esame si applicano nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato.

La Risoluzione n. 23/E/2022 ha istituito il codice tributo 6965 per consentire l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta, tramite F24 da presentare esclusivamente tramite i servizi telematici dall’Agenzia Entrate.

BONUS IMU IN FAVORE DEL COMPARTO DEL TURISMO

Viene previsto il riconoscimento di un contributo, sotto forma di credito d'imposta, per i soggetti e le fattispecie di seguito evidenziate.

CONTRIBUTO

Destinatari

Il contributo è riconosciuto alle imprese turistico-ricettive, ivi compresi le imprese esercenti attività agrituristica, come definita dalla L. 96/2006 e dalle pertinenti norme regionali, le imprese che gestiscono strutture ricettive all'aria aperta, nonché le imprese del comparto fieristico e congressuale, i complessi termali e i parchi tematici, inclusi i parchi acquatici e faunistici.

Misura

Il contributo è riconosciuto in misura corrispondente al 50% dell'importo versato a titolo di 2° rata dell'anno 2021 dell'IMU per gli immobili rientranti nella categoria D/2 presso i quali è gestita la relativa attività ricettiva.

Condizione

Si richiede che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate e che i soggetti indicati abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel 2° trimestre 2021 di almeno il 50% rispetto al corrispondente periodo dell'anno 2019.

CREDITO D’IMPOSTA

utilizzo

  • esclusivamente in compensazione;
  • non si applicano i limiti di cui alla L. 388/2000 e L. 244/2007;

aspetti reddituali

  • non è tassato ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP;
  • non rileva ai fini del rapporto di cui agli artt. 61 e 109, co. 5, del TUIR.

Nota: le disposizioni in esame, la cui efficacia è subordinata all’autorizzazione della Comm. UE, si applicano nel rispetto dei limiti e condizioni di cui alla Comunicazione del 19/3/20 C(2020) 1863 final e s.m..

Gli operatori economici presentano apposita autodichiarazione all'Agenzia Entrate attestante il possesso dei requisiti e il rispetto di limiti e condizioni previsti dalle Sez. 3.1 “Aiuti di importo limitato” e 3.12 “Aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti” della suddetta Comunicazione.

Con Provv. dell’ADE saranno stabiliti modalità, termini di presentazione e contenuto delle autodichiarazioni.

SOSPENSIONE TERMINI VERSAMENTI COMPARTO TEATRALE

Per i soggetti che gestiscono teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche, di cui al codice Ateco 90.04.00, aventi il domicilio fiscale, la sede legale/operativa in Italia, sono sospesi i termini:

  • relativi ai versamenti delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, di cui agli artt. 23 e 24 del DPR 600/1973, e delle trattenute relative all'addizionali, che i suddetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta, nei mesi di aprile, maggio e giugno 2022;
  • dei versamenti relativi all'IVA in scadenza nei mesi di aprile, maggio e giugno 2022.

RIPRESA DEI VERSAMENTI: i versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 16/11/2022. È escluso il rimborso di quanto già versato.

BONUS EDILI E APPLICAZIONE DEI CCL

Il co. 43-bis dell’art. 1 della Legge di bilancio 2022, introdotto dall’art. 28-quater del D.L. 4/2022, nella versione modificata dall’art. 23-bis del D.L. 21/2022, stabilisce quanto segue:

  • per i lavori edili di cui all'allegato X al D.lgs. 81/2008, i benefìci previsti dalle disposizioni di seguito evidenziate possono riconoscersi solo se nell'atto di affidamento dei lavori risulti indicato che i lavori edili siano eseguiti da datori di lavoro che applicano i contratti collettivi del settore edile, nazionale e territoriali, stipulati dalle associazioni comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;
  • la suddetta previsione si applica con riguardo alle opere il cui importo risulti complessivamente superiore a € 70.000, fermo restando che l'obbligo di applicazione dei contratti collettivi del settore edile, nazionali e territoriali, sottoscritti dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, è riferito esclusivamente ai lavori edili come definiti dal citato allegato X.

Normativa

BENEFICI FISCALI

art. 119 del D.L. 34/2020

Superbonus al 110%

art. 119-ter del D.L. 34/2020

Detrazione per gli interventi finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche

art. 120 del D.L. 34/2020

Bonus per l'adeguamento degli ambienti di lavoro

art. 121 del D.L. 34/2020

Opzione per la cessione del credito d’imposta o sconto in fattura

art. 16, co. 2, D.L. 63/2013

Bonus mobili

art. 1, co. 12, L. 205/2017

Bonus verde

art. 1, co. 219, L. 160/2019

Bonus facciate

Ulteriori disposizioni previste dal citato co. 43-bis (non modificate dal D.L. 21/2022):

  • contratto collettivo applicato indicato nell'atto di affidamento dei lavori: va riportato nelle fatture emesse in relazione all'esecuzione dei lavori;
  • rilascio, se previsto, del visto di conformità dai professionisti o responsabili dell'assistenza fiscale dei CAF: a tal fine, verificano anche che il CCL applicato sia indicato nell’atto di affidamento dei lavori e sia riportato nelle fatture emesse in relazione all'esecuzione dei lavori;
  • controlli: l’Agenzia Entrate, ai fini della verifica dell’indicazione del contratto collettivo applicato negli atti di affidamento dei lavori e nelle fatture, può avvalersi dell’INL, Inps e casse edili.

Nota: il co. 43-bis, in base a quanto disposto dal co. 2 del citato art. 28-quater, acquista efficacia dal 27/05/2022 e si applica ai lavori edili ivi indicati avviati successivamente a tale data.

VERSAMENTO SOMME DA AVVISI BONARI

Per il periodo di tempo compreso tra il 21/05/2022 e il 31/08/2022, il termine entro il quale è possibile per il contribuente o il sostituto d'imposta provvedere a pagare le somme dovute, ed evitare di conseguenza l’iscrizione a ruolo, viene fissato in 60 gg piuttosto che 30 (come previsto dal co. 2, art. 2, D.lgs. 462/1997).

D.lgs. 462/1997, art. 2, co. 2: l'iscrizione a ruolo non è eseguita, in tutto o in parte, se il contribuente o il sostituto d'imposta provvede a pagare le somme dovute entro 30 gg dal ricevimento della comunicazione, prevista dagli artt. 36-bis del DPR 600/1973 e 54-bis del DPR 633/1972, ovvero della comunicazione definitiva contenente la rideterminazione in sede di autotutela delle somme dovute.

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