Novità fiscali - MAGGIO 2022

23 Maggio 2022

Per tutti i nostri clienti, proponiamo con linguaggio semplice e sintetico, un riepilogo delle ultime novità fiscali ed alcuni commenti relativi ad argomenti di utilità generale.

 

CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO ENERGIA – PRINCIPALI MISURE

Si illustrano le principali misure del D.L. 17/2022 (c.d. Decreto Energia) convertito in L. 34/2022.

ONERI DI SISTEMA NEL SETTORE ENERGIA ELETTRICA E GAS

Vengono previste disposizioni relative all’azzeramento degli oneri di sistema nel settore dell’energia elettrica e di riduzione degli oneri generali nel settore del gas per il 2° trimestre 2022.

RIDUZIONE DELL’IVA NEL SETTORE GAS

Vengono previste le seguenti disposizioni:

  • l’assoggettamento all’aliquota Iva del 5% delle somministrazioni di gas metano usato per combustione per usi civili e industriali ex art. 26 del D.lgs. 504/1995, contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di aprile, maggio e giugno 2022;
  • aliquota Iva del 5%: si applica, nel caso in cui dette somministrazioni siano contabilizzate sulla base di consumi stimati, anche alla differenza derivante dagli importi ricalcolati sulla base dei consumi effettivi riferibili, anche percentualmente, ai mesi di aprile-giugno 2022.

BONUS SOCIALE ELETTRICO E GAS

Viene prevista la rideterminazione da parte dell’ARERA, per il 2° trimestre del 2022, delle agevolazioni relative alle tariffe per la fornitura di energia elettrica riconosciute ai clienti domestici economicamente svantaggiati e a quelli in gravi condizioni di salute di cui al D.M. 28/12/2007 e la compensazione per la fornitura di gas naturale di cui all’art. 3, co. 9, del D.L. 185/2008.

BONUS ALLE IMPRESE ENERGIVORE

Si prevede, nel rispetto delle condizioni ivi previste, il riconoscimento:

  • alle imprese energivore di un contributo straordinario sotto forma di credito d’imposta, pari al 20% (rideterminato nella misura del 25% dal D.L. 21/2022) delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel 2° trimestre 2022;
  • del credito d’impostaanche in relazione alla spesa per l'energia elettrica prodotta da dette imprese e dalle stesse autoconsumata nel 2° trimestre 2022.

Nota: il D.L. 21/2022 ha previsto che il credito d’imposta riconosciuto alle imprese energivore è utilizzabile entro il 31/12/2022 ed è cedibile, solo per intero, dalle stesse imprese ad altri soggetti.

CREDITO D’IMPOSTA

utilizzo

  • esclusivamente in compensazione;
  • non si applicano i limiti di cui alla L. 388/2000 e L. 244/2007;

aspetti reddituali

  • non è tassato ai fini del reddito d’impresa e dell’IRAP;
  • non rileva ai fini del rapporto di cui agli artt. 61 e 109, co. 5, del TUIR.

cumulo

Il bonus è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto gli stessi costi, purché tale cumulo, considerando anche la non tassazione ai fini reddituali e dell’IRAP, non porti al superamento del costo sostenuto.

BONUS ALLE IMPRESE GASIVORE

Viene previsto il riconoscimento alle imprese gasivore, nel rispetto delle condizioni ivi previste,

  • di un contributo straordinario, sotto forma di credito d’imposta,
  • pari al 15% (rideterminato nella misura del 20% dal D.L. 21/2022) della spesa sostenuta per l'acquisto del gas per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici.

Nota: il D.L. 21/2022 ha previsto che il credito d’imposta riconosciuto alle imprese gasivore è utilizzabile entro il 31/12/2022 ed è cedibile, solo per intero, dalle stesse imprese ad altri soggetti.

CREDITO D’IMPOSTA

utilizzo

  • esclusivamente in compensazione;
  • non si applicano i limiti di cui alla L. 388/2000 e L. 244/2007;

aspetti reddituali

  • non è tassato ai fini del reddito d’impresa e dell’IRAP;
  • non rileva ai fini del rapporto di cui agli artt. 61 e 109, co. 5, del TUIR.

cumulo

Il bonus è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto gli stessi costi, purché tale cumulo, considerando anche la non tassazione ai fini reddituali e dell’IRAP, non porti al superamento del costo sostenuto.

SETTORE DELL’AUTOTRASPORTO

INCREMENTO AUTORIZZAZIONI DI SPESA

Si prevede a sostegno del settore dell'autotrasporto, l’incremento per il 2022 di:

  • € 20 milioni dell’autorizzazione di spesa di cui al co. 3, art. 2, del D.L. 451/1998;
  • € 5 milioni dell’autorizzazione di spesa di cui al co. 150, art. 1, della L. 190/2014, da destinare all’aumento della deduzione forfetaria delle spese non documentate degli autotrasportatori per l’anno 2022.

BONUS

BONUS PER L’ACQUISTO DEL COMPONENTE ADBLUE: viene riconosciuto per il 2022, nel limite di spesa di € 29,6 milioni, alle imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia, esercenti attività logistica e di trasporto delle merci in c/terzi con mezzi di trasporto di ultima generazione Euro VI/D a bassissime emissioni inquinanti nonché Euro VI/C, Euro VI/B, Euro VI/A ed Euro V, un contributo, sotto forma di credito d'imposta nella misura del 15% del costo di acquisto, al netto dell’Iva, del componente AdBlue necessario per la trazione dei suddetti mezzi, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto.

BONUS PER L’ACQUISTO DI GAS NATURALE LIQUEFATTO: viene riconosciuto, al fine di promuovere altresì il processo di incremento dell’efficienza energetica nel settore del trasporto di merci su strada, per il 2022, nel limite massimo di spesa di € 25 milioni, alle imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia, esercenti attività logistica e di trasporto delle merci in c/terzi con mezzi di trasporto ad elevata sostenibilità ad alimentazione alternativa a metano liquefatto, un contributo, sotto forma di credito d'imposta nella misura pari al 20% delle spese sostenute, al netto dell'Iva, per l'acquisto di gas naturale liquefatto utilizzato per la trazione dei suddetti mezzi, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto.

ASPETTI COMUNI AI SUDDETTI BONUS

CREDITO D’IMPOSTA

utilizzo

  • esclusivamente in compensazione;
  • non si applicano i limiti di cui alla L. 388/2000 e L. 244/2007;

aspetti reddituali

  • non è tassato ai fini del reddito d’impresa e dell’IRAP;
  • non rileva ai fini del rapporto di cui agli artt. 61 e 109, co. 5, del TUIR.

cumulo

Il bonus è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto gli stessi costi, purché tale cumulo, considerando anche la non tassazione ai fini reddituali e dell’IRAP, non porti al superamento del costo sostenuto.

Nota: le relative disposizioni si applicano nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato; inoltre, i criteri e le modalità attuative sono definiti con D.M.

FONDO A SOSTEGNO DELLO SPORT

Le risorse del Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano di cui alla Legge di bilancio 2018 possono destinarsi parzialmente all'erogazione di contributi a fondo perduto per le associazioni e società sportive dilettantistiche maggiormente colpite dagli aumenti dei prezzi nel settore elettrico, con specifico riguardo a quelle che gestiscono impianti sportivi e piscine.

Ulteriori disposizioni:

  • incremento di € 40 per il 2022 di detto Fondo per le suddette finalità;
  • gli aspetti relativi alla misura sono individuati con decreto dell’apposita Autorità.

PROROGA SOSPENSIONE TERMINI ENTI SPORTIVI

Le disposizioni introdotte sono dirette a sostenere le FSN, gli EPS e le associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche che abbiano il domicilio fiscale, la sede legale/operativa nel territorio dello Stato e operino nell'ambito di competizioni sportive in corso di svolgimento, ai sensi del DPCM 24/10/2020. Nello specifico, in favore dei suddetti soggetti vengono prorogati fino al 31/07/2022 i termini già sospesi fino al mese di aprile 2022 dal co. 923, art. 1, Legge di bilancio per il 2022:

  • relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte, di cui agli artt. 23 e 24 del DPR 600/1973, che detti soggetti operano in qualità di sostituti d’imposta, dall’1/01/2022 al 30/04/2022;
  • relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria, dall’1/01/2022 al 30/04/2022;
  • dei versamenti relativi all’IVA in scadenza nei mesi di gennaio, febbraio, marzo e aprile 2022;
  • relativi ai versamenti delle imposte sui redditi in scadenza dal 10/01/2022 al 30/04/2022.

Nota: nella proroga al 31/07 sono compresi i termini in scadenza nel periodo dall’1/05/2022 al 31/07/2022.

VERSAMENTI SOSPESI:

  • ripresa dei versamenti sospesi: i versamenti sono effettuati, senza sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 31/08/2022 o mediante rateizzo fino a un massimo di 4 rate mensili di pari importo, pari al 50% del totale dovuto, e l’ultima rata di dicembre 2022 pari al valore residuo;
  • versamento della 1° rata: avviene entro il 31/08/2022, senza interessi;
  • versamenti relativi al mese di dicembre 2022: vanno effettuati entro il giorno 16 di tale mese;
  • è escluso il rimborso di quanto già versato.

SOSTEGNO ALLA LIQUIDITÁ DELLE IMPRESE

Si interviene sulle seguenti disposizioni del D.L. 23/2020 (Decreto Liquidità):

  • (recante misure temporanee per il sostegno alla liquidità delle imprese): fino al 30/06/2022 le garanzie sono concesse, alle condizioni ivi previste, a sostegno di comprovate esigenze di liquidità delle imprese conseguenti ai maggiori costi derivanti dagli aumenti dei prezzi dell'energia;
  • (Fondo centrale di garanzia PMI): fino al 30/06/2022 la commissione da versare al Fondo per la concessione delle garanzie non è dovuta per le garanzie rilasciate su finanziamenti concessi a sostegno di comprovate esigenze di liquidità delle imprese conseguenti ai maggiori costi derivanti dagli aumenti dei prezzi dell'energia.

BONUS EFFICIENZA ENERGETICA REGIONI DEL SUD

Alle imprese che effettuano investimenti nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia volti ad ottenere una migliore efficienza energetica ed a promuovere la produzione di energia da fonti rinnovabili, anche tramite la realizzazione di sistemi di accumulo abbinati agli impianti fotovoltaici, fino al 30/11/2023 è attribuito un contributo sotto forma di credito d'imposta, nel limite di € 145 milioni per ciascuno degli anni 2022 e 2023, nella misura massima consentita dal Reg. UE n. 651/2014.

 

Nota: l’agevolazione è concessa ai sensi e nel rispetto di limiti e condizioni di cui al citato Reg. UE.

CREDITO D’IMPOSTA

utilizzo

  • esclusivamente in compensazione;
  • non si applicano i limiti di cui alla L. 388/2000 e L. 244/2007;

aspetti reddituali

  • non è tassato ai fini del reddito d’impresa e dell’IRAP;
  • non rileva ai fini del rapporto di cui agli artt. 61 e 109, co. 5, del TUIR.

cumulo

Il bonus è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto gli stessi costi, purché tale cumulo, considerando anche la non tassazione ai fini reddituali e dell’IRAP, non porti al superamento del costo sostenuto.

COSTI AMMISSIBILI ALL’AGEVOLAZIONE: corrispondono ai costi degli investimenti supplementari necessari per conseguire un livello più elevato di efficienza energetica e per l'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili nell'ambito delle strutture produttive.

Attuazione: i criteri e le modalità attuative sono stabiliti con apposito decreto ministeriale.

SUPERBONUS PER SONDE GEOTERMICHE

La disposizione aggiunta all’art. 119 del D.L. 34/2020 prevede che tra le spese sostenute per gli interventi a cui si applica la detrazione al 110% rientrano anche quelle per l'installazione di sonde geotermiche utilizzate per gli impianti geotermici di cui alle lett. b) e c) del co. 1 del medesimo art. 119.

SETTORE AUTOMOTIVE

Viene istituito un fondo per favorire la transizione verde, la ricerca, gli investimenti nella filiera del settore automotive finalizzati all'insediamento, riconversione e riqualificazione verso forme produttive innovative e sostenibili, nonché per la concessione di incentivi all'acquisto di veicoli non inquinanti e per favorire il recupero e il riciclaggio dei materiali.

BONUS PUBBLICITÁ

L’art. 57-bis del D.L. 50/2017 prevede al co. 1-bis che a decorrere dall'anno 2019, il bonus pubblicità è concesso, alle stesse condizioni e ai medesimi soggetti, nella misura unica del 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati, nel limite di spesa ivi previsto e nei limiti dei Reg. UE. Per la concessione del bonus si applica il DPCM 16/05/2018.

Novità previste dalla Legge di conversione del D.L. 17/2022:

  • interviene sul citato co. 1-bis stabilendo che la disciplina prevista a regime per il bonus pubblicità è valida per il solo anno 2019;
  • disposizione aggiunta al citato art. 57-bis: a decorrere dall'anno 2023, il bonus pubblicità è concesso, alle stesse condizioni e ai medesimi soggetti, nella misura unica del 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati in campagne pubblicitarie esclusivamente sulla stampa quotidiana e periodica, anche on line, nel limite massimo di spesa di € 30 milioni in ragione d'anno, che costituisce tetto di spesa, e nei limiti dei regolamenti UE. Per la concessione del bonus si applica il citato DPCM;
  • viene abrogato il co. 13, art. 67, D.L. 73/2021, che recava la copertura finanziaria del bonus a decorrere dall'anno 2023 e ne stabiliva il tetto di spesa a € 45 milioni in ragione d’anno.

RIVALUTAZIONE DI TERRENI E PARTECIPAZIONI

Vengono riaperti i termini per la rivalutazione di terreni agricoli e edificabili e partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati posseduti all’1/01/2022 al di fuori del regime d’impresa.

Termine di versamento

Le imposte sostitutive possono rateizzarsi fino ad un massimo di 3 rate annuali di pari importo, a decorrere dal 15/11/2022.

Perizia

La redazione e il giuramento vanno effettuati entro il 15/11/2022.

Aliquote imposte sostitutive

14% per i terreni e per le partecipazioni qualificate e non qualificate.

BONUS EDILI

cessione del credito

Si interviene sull’art. 121 del D.L. 34/2020 al fine di consentire alle banche, in relazione ai crediti per i quali risulti esaurito il numero delle possibili cessioni, un’ulteriore cessione esclusivamente a favore dei soggetti con i quali abbiano stipulato un contratto di c/c, senza facoltà di ulteriore cessione.

Nota: le disposizioni in esame si applicano alle comunicazioni della 1° cessione del credito o dello sconto in fattura inviate all’Agenzia Entrate a partire dall’1/05/2022.

proroga comunicazione opzione

Si prevede, tramite integrazione dell’art. 10-quater del D.L. 4/2022, per i soggetti passivi IRES e i titolari di partita Iva, che sono tenuti a presentare la dichiarazione dei redditi entro il 30/11/2022, la proroga al 15/10/2022 (in luogo del 29/04/2022) del termine per la presentazione delle comunicazioni dell'opzione per la cessione del credito o sconto in fattura (ex art. 121 del DL Rilancio).

REGISTRAZIONE CONTRATTO DI COMODATO

Fino al 31/12/2022, gli atti per la registrazione dei contratti di comodato d'uso gratuito con fini umanitari a favore di cittadini di nazionalità ucraina e di altri soggetti provenienti dall'Ucraina sono esenti dall'imposte di registro e di bollo.

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