LEGGE DI CONVERSIONE DEL C.D. DECRETO SOSTEGNI
Si illustrano le principali misure confermate, modificate e introdotte dalla Legge di conversione (L. 69/2021) del c.d. Decreto Sostegni (D.L. 41/2021), evidenziando al tempo stesso per alcune norme le modifiche introdotte dal D.L. 73/2021 (c.d. Decreto Sostegni-bis).
MISURE CONFERMATE
CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO
Vengono confermate le disposizioni relative al riconoscimento di un contributo a fondo perduto (per il quale la legge di conversione ha previsto la sua impignorabilità)
- a favore dei soggetti titolari di partita IVA che svolgono attività d'impresa, arte/professione o producono reddito agrario ex art. 32 del TUIR, residenti o stabiliti nel territorio dello Stato,
- ad eccezione degli enti pubblici, intermediari finanziari e società di partecipazione di cui all’art. 162-bis del TUIR, e dei soggetti la cui attività risulti cessata alla data del 23/03/2021, nonché di quelli che hanno attivato la partita IVA dopo la suddetta data.
ULTERIORI DISPOSIZIONI CONFERMATE E INTEGRATE:
- confermata: abrogazione delle disposizioni dell’art. 1, co. 14-bis e 14-ter, DL Ristori, che riguardano il contributo a fondo perduto per gli operatori con sede operativa nei centri commerciali e degli operatori delle produzioni industriali del comparto alimentare e delle bevande;
- integrata: quelle previste dall’art. 59 del D.L. 104/2020 (c.d. Decreto Agosto) in cui la platea dei destinatari del contributo viene circoscritta a quella dei soli comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti; la legge di conversione interviene sul citato art. 59 prevedendo che Il requisito del numero di abitanti non trova applicazione per i comuni interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24/08/2016, indicati negli allegati 1, 2 e 2-bis al D.L. 189/2016.
Dl SOSTEGNI-BIS (CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO)
- contributo automatico: è riconosciuto un ulteriore contributo a fondo perduto a favore dei soggetti che hanno la partita IVA attiva alla data del 26/05/2021 e presentano istanza e ottengono il riconoscimento del contributo a fondo perduto ex art. 1 del DL Sostegni e non abbiano indebitamente percepito o restituito tale contributo. Il nuovo contributo a fondo perduto automatico spetta nella misura del 100% del contributo già riconosciuto in base all’art. 1, Decreto Sostegni ed è corrisposto dall’Agenzia Entrate mediante: accreditamento sul c/c; riconoscimento sotto forma di credito d’imposta qualora il richiedente abbia effettuato tale scelta per il precedente contributo;
- contributo alternativo a quello automatico e per peggioramento economico: sono previsti per i soggetti che svolgono attività d’impresa, arte/professione o che producono reddito agrario, titolari di partita IVA residenti/stabiliti nel territorio dello Stato, previo rispetto delle condizioni e requisiti ivi previsti.
PRECOMPILATA IVA
L’avvio sperimentale del processo di predisposizione dall’Agenzia delle bozze dei registri IVA e della liquidazione periodica dell’IVA è rinviato alle operazioni IVA effettuate dall’1/07/2021. Inoltre, a partire dalle operazioni effettuate dall’1/01/2022, in via sperimentale, l’Agenzia mette a disposizione anche la bozza della dichiarazione annuale IVA.
FONDO PER AUTONOMI E PROFESSIONISTI
Le disposizioni oggetto di conferma sono le seguenti:
- l’aumento delle risorse destinate a finanziarie l’esonero temporaneo e parziale, previsto dalla L. 178/2020, in presenza di determinati requisiti reddituali, dal pagamento dei contributi previdenziali dovuti dai lavoratori autonomi e dai professionisti iscritti all’Inps e alle Casse di previdenza;
- il beneficio è concesso ai sensi, nei limiti e alle condizioni, di cui alla Comunicazione della Commissione UE sul "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato";
- l'efficacia delle disposizioni è subordinata all'autorizzazione della Commissione UE.
Nota: l’Inps, con il Mess. n. 1911/2021, ha confermato, in attesa dell’emanazione del decreto ministeriale e fermo restando il rispetto delle condizioni previste per fruire dell’esonero, il differimento al 20/08/2021 del pagamento dei contributi con scadenza il 17/05/2021 per gli artigiani e commercianti.
DECRETO SOSTEGNI-BIS
Ha previsto che il versamento della 1° rata dei contributi IVS 2021 dovuta da artigiani/commercianti con scadenza al 17/05/2021 può essere effettuato, senza maggiorazione, entro il 20/08/2021.
DISPOSIZIONI SULLA RISCOSSIONE
Le disposizioni relative alla riscossione oggetto di conferma sono le seguenti:
- la sospensione fino al 30/04/2021:
ü del termine di pagamento di cartelle e avvisi addebito e di accertamento affidati all’agente della riscossione;
ü della notifica di nuove cartelle e l’avvio di procedure cautelari o esecutive di riscossione;
- le scadenze relative alle rate 2020 e 2021 riguardanti la definizione agevolata (Rottamazione-ter”, al “Saldo e stralcio” e alla “Definizione agevolata delle risorse UE”);
- le verifiche di inadempienza che le PP.AA. e le società a prevalente partecipazione pubblica sono tenute ad effettuare prima di disporre pagamenti di importo superiore a € 5.000.
- la proroga, con riguardo ai carichi relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all'agente della riscossione durante il periodo di sospensione e, in seguito, fino al 31/12/2021, nonché, anche se affidati dopo tale ultima data, a quelli relativi alle dichiarazioni ex co. 3, art. 157, del DL Rilancio, che riguardano i controlli automatici delle dichiarazioni presentate nell’anno 2018, le somme dovute per le dichiarazioni dei sostituti d’imposta presentate nell’anno 2017 per le indennità di fine rapporto e prestazioni pensionistiche e quelle relative ai controlli formali per le dichiarazioni presentate negli anni 2017 e 2018:
ü di 12 mesi del termine di notifica della cartella ai fini del riconoscimento del diritto al discarico delle somme iscritte a ruolo;
ü di 24 mesi dei termini di decadenza e prescrizione riguardanti le suddette entrate.
- l’annullamento dei debiti, risultanti dai singoli carichi affidati all’Agente della riscossione dall’1/01/2000 al 31/12/2010, che, alla data del 23/03/2021, hanno importo residuo fino a € 5.000 (comprensivi di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni).
DECRETO SOSTEGNI-BIS
- pagamento di cartelle e avvisi: viene differito al 30/06/2021 il termine di sospensione del versamento di tutte le entrate tributarie e non tributarie derivanti da cartelle di pagamento, avvisi di addebito e avvisi di accertamento affidati all’Agente della riscossione. I pagamenti dovuti, riferiti al periodo dall’8/03/2020 (21/02/2020 per i soggetti con residenza, sede legale/operativa nei comuni della c.d. zona rossa di cui all’allegato 1 del DPCM 1/03/2020) al 30/06/2021, dovranno effettuarsi entro il 2/08/2021 (il 31/07/2021 cade di sabato);
- sospensione notifica e pignoramenti: viene disposta la sospensione fino al 30/06/2021 delle attività di notifica di nuove cartelle, degli altri atti di riscossione nonché delle procedure di riscossione, cautelari ed esecutive, e degli obblighi derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati, prima del 19/05/2020, su stipendi, salari, altre indennità relative al rapporto di lavoro o impiego, nonché a titolo di pensioni e trattamenti assimilati;
- verifiche delle PP.AA. per i pagamenti di importo superiore a € 5.000: viene disposta la sospensione dall’8/03/2020 (21/02/2020 per i soggetti con residenza, sede legale/operativa nei comuni della c.d. zona rossa di cui all’allegato 1 del DPCM 1/03/2020) al 30/06/2021 delle verifiche di inadempienza che le PP.AA. e le società a prevalente partecipazione pubblica sono tenute ad effettuare, in base all’art. 48-bis del DPR 602/1973, prima di disporre pagamenti di importo superiore a € 5.000.
DEFINIZIONE AGEVOLATA DEGLI AVVISI BONARI
Vengono confermate, con lievi correzioni di forma, le disposizioni relative alla definizione agevolata delle somme derivanti da avvisi bonari ex art. 36-bis del DPR 600/73 ed art. 54-bis del DPR 633/72 riferite alle dichiarazioni relative ai periodi d’imposta 2017 e 2018 non notificati a seguito della “sospensione Covid” ai sensi dell’art. 157 del DL Rilancio che risultino elaborate:
- entro il 31/12/2020: per il periodo d’imposta 2017
- entro il 31/12/2021: per il periodo d’imposta 2018.
ULTERIORI DIFFERIMENTI/PROROGHE
Si conferma la proroga o differimento delle seguenti disposizioni:
- proroga fino al 30/04/2021 della sospensione della compensazione tra credito d’imposta e debito iscritto a ruolo (prevista per il 2020 dall’art. 145 del DL Rilancio);
- proroga fino al 31/01/2022 del termine finale della sospensione disposta dal co. 1, art. 67, del DL Cura Italia, per la notifica degli atti e per l’esecuzione dei provvedimenti di sospensione della licenza/autorizzazione amministrativa all’esercizio dell’attività o dell’iscrizione ad albi ed ordini professionali, emanati dalle D.R. dell’Agenzia;
- imposta sui servizi digitali: proroga al 16/05 di ciascun anno del versamento dell’imposta e al 30/06 di ciascun anno della presentazione della dichiarazione annuale; inoltre, in sede di prima applicazione, l'imposta dovuta per le operazioni imponibili nell'anno 2020 è versata entro il 16/05/2021 e la relativa dichiarazione è presentata entro il 30/06/2021.
- processo di conservazione digitale dei documenti tributari di cui al D.M. 17/06/2014: lo stesso, con riguardo al periodo d’imposta in corso al 31/12/2019, si considera tempestivo se effettuato, al più tardi, entro i 3 mesi successivi al termine ex co. 4-ter, art. 7, D.L. 357/1994;
- CU 2021: vengono differiti al 31/03/2021 i termini per l’invio telematico delle CU all’Agenzia e di consegna della stessa agli interessati;
- dichiarazione precompilata: viene prorogato al 31/03/2021 il termine per l’invio telematico all’Agenzia, da parte dei soggetti terzi, dei dati relativi a oneri e spese sostenuti dai contribuenti nell’anno precedente, delle spese sanitarie rimborsate nonché degli altri dati riguardanti deduzioni o detrazioni, e al 10/05/2021 il termine entro cui l’Agenzia mette a disposizione dei contribuenti la dichiarazione dei redditi precompilata.
Segnalazione di allerta di creditori pubblici qualificati a fronte di un’esposizione debitoria di importo rilevante (Codice della crisi d’impresa):
- decorrenza dell’obbligo di segnalazione per l'Agenzia Entrate
- decorrenza dell’obbligo di segnalazione per l’Inps e l'agente della riscossione
INDENNITA’
Vengono confermate le disposizioni relative al riconoscimento dell’indennità a favore dei lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali, dello spettacolo e dello sport.
Nota: l’Inps ha fornito i relativi chiarimenti, in ultimo, con la Circ. n. 65/2021 (in cui è stato evidenziato che il termine per presentare la domanda nei casi previsti è quella del 31/05/2021 e non quella del 30/04/2021 prevista nel testo del decreto) e il Mess. n. 1764/2021.
DECRETO SOSTEGNI-BIS
Il c.d. Decreto Sostegni-bis ha prorogato le indennità per i suddetti lavoratori riconoscendo l’indennità di € 1.600 favore dei lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali e dello spettacolo, previo rispetto di determinate condizioni, e previsto il riconoscimento dell’indennità, sempre nel rispetto della condizioni ivi previste, per i collaboratori sportivi per i quali l’ammontare della stessa varia a seconda dei compensi relativi all’attività sportiva dagli stessi percepiti nell’anno d’imposta 2019.
ENTI DEL TERZO SETTORE
Viene confermata la proroga al 31/05/2021 del termine entro il quale gli enti del terzo settore possono modificare i propri statuti con le modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni dell'assemblea ordinaria al fine di adeguarli alle disposizioni previste dal D.lgs. 117/2017.
Nota: il suddetto termine del 31/05/2021 è stato prorogato al 31/05/2022 dal D.L. 77/2021.
BUONO VIAGGIO
Viene prorogato al 31/12/2021 il termine per l’utilizzo del buono viaggio (previsto dall’art. 200-bis del DL Rilancio a favore di determinate persone residenti nei comuni capoluoghi di città metropolitane o capoluoghi di provincia), pari al 50% della spesa sostenuta e, comunque, in misura non superiore a € 20 per ciascun viaggio, per gli spostamenti effettuati a mezzo taxi ovvero noleggio con conducente.
MISURE INTRODOTTE
PROROGA VERSAMENTO IRAP
Viene disposta la proroga dal 30/04/2021 al 30/09/2021 del termine per il versamento, senza sanzioni e interessi, dell’IRAP non versata e sospesa ex art. 24 del DL Rilancio, in caso di errata applicazione delle disposizioni circa la determinazione dei limiti e condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione UE sul Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato.
COMPENSAZIONE DEI CREDITI VERSO LA P.A.
Viene disposto che le disposizioni relative alla compensazione straordinaria con i crediti certificati, non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati dalle imprese verso la P.A. per somministrazione, forniture, appalti e servizi, anche professionali, di cui al co. 7-bis, art. 12, del D.L. 145/2013,
- si applicano, con le modalità di cui al D.M. 24/09/2014, anche per l'anno 2021,
- con riguardo ai carichi affidati agli agenti della riscossione entro il 31/10/2020.
RIVALUTAZIONE DEI BENI D’IMPRESA E PARTECIPAZIONI
Viene prevista la possibilità di effettuare la rivalutazione, prevista dall’art. 110 del Decreto Agosto, oltre che nel bilancio/rendiconto 2020 (soggetti solari),
- anche nel bilancio relativo all’esercizio successivo a quello in corso al 31/12/2020 (bilancio 2021 per i soggetti solari) ma solo con riferimento ai beni non rivalutati nel bilancio precedente
- e senzala possibilità di affrancamento del saldo attivo e di riconoscimento degli effetti fiscali.
CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO PER LE START-UP
Viene previsto il riconoscimento per l’anno 2021 di un contributo a fondo perduto nella misura massima di € 1.000 ai titolari di reddito d'impresa che hanno attivato la partita IVA dall’1/01/2018 al 31/12/2018,
- la cui attività d'impresa, in base alle risultanze del Registro Imprese, è iniziata nel 2019,
- ai quali non spetta il contributo previsto dall’art. 1 del medesimo Decreto Sostegni in quanto l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2020 non è inferiore almeno del 30% rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2019,
- a condizione che siano rispettati gli altri requisiti e condizioni previsti dal suddetto art. 1.
ULTERIORI ASPETTI RELATIVI AL CONTRIBUTO |
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Norme applicabili |
si applicano, in quanto compatibili, quelle previste dal citato art. 1 |
Riconoscimento |
i contributi sono concessi nel limite di spesa di € 20 milioni per il 2021 |
Attuazione |
i criteri e le modalità attuative sono stabiliti con Decreto del MEF |
RIVALUTAZIONE BENI SETTORI ALBERGHIERO E TERMALE
Con una norma di interpretazione autentica dell’art. 6-bis del DL Liquidità si consente la rivalutazione dei beni d’impresa e delle partecipazioni risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31/12/2019, in favore dei soggetti operanti nei settori alberghiero e termale che non adottano i principi IAS nella redazione del bilancio, anche per gli immobili:
- a destinazione alberghiera concessi in locazione o affitto d’azienda a soggetti operanti nei suddetti settori;
- in corso di costruzione, rinnovo o completamento; per tali immobili la destinazione si deduce dai titoli edilizi e in ogni altro caso dalla categoria catastale.
Inoltre, viene previsto che, in caso di affitto d’azienda, la rivalutazione è ammessa purché le quote di ammortamento siano deducibili nella determinazione del reddito del concedente ex co. 8, art. 102, TUIR.
SUPERBONUS E IVA INDETRAIBILE
Viene previsto, tramite l’aggiunta del co. 9-ter all’art. 119 del DL Rilancio, che l’IVA indetraibile, anche parzialmente, dovuta sulle spese rilevanti ai fini degli incentivi previsti dal citato art. 119,
- si considera nel calcolo dell'ammontare complessivo ammesso al beneficio,
- a prescindere dalla modalità di rilevazione contabile adottata dal contribuente.
RADDOPPIO LIMITE WELFARE AZIENDALE
Viene estesa al periodo d’imposta 2021 la previsione relativa al raddoppio (che quindi, in maniera analoga all’anno d’imposta 2020, passa da € 258,23 ad € 516,46) del limite di esenzione dall’Irpef dell’importo del valore dei beni ceduti e dei servizi prestati dall’azienda ai lavoratori dipendenti.
ESENZIONE DAL VERSAMENTO DELLA 1° RATA IMU 2021
Viene previsto che per l’anno 2021 non è dovuta la 1° rata dell'IMU di cui ai co. 738-783, art. 1, della Legge di bilancio 2020, art. 1, della Legge di bilancio 2020, relativa agli immobili posseduti dai soggetti passivi per i quali ricorrono le condizioni previste dai co. 1-4 (di seguito indicate), dell’art. 1, del decreto in esame, che sono quelle relative al contributo a fondo perduto.
CONDIZIONI (previste dall’art. 1 del Decreto Sostegni) |
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c. 1 |
Riconosce un contributo a fondo perduto ai titolari di partita IVA, residenti/stabiliti nel territorio dello Stato, che svolgono attività d’impresa, arte/professione o producono reddito agrario. |
c. 2 |
Il contributo non spetta: ai soggetti la cui attività risulti cessata alla data del 23/03/2021 e a coloro che hanno attivato la partita IVA dopo la suddetta data; agli enti pubblici; agli intermediari finanziari e società di partecipazione ex art. 162-bis del TUIR. |
c. 3 |
Il contributo spetta ai soggetti titolari di reddito agrario (ex art. 32 del TUIR), nonché ai soggetti con ricavi o compensi non superiori a € 10 milioni nel 2019. |
c. 4 |
Il contributo spetta a condizione che l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi sia inferiore almeno del 30% rispetto a quello del 2019. Ai soggetti che hanno attivato la partita IVA dall’1/01/2019 il contributo spetta anche in assenza dei requisiti di fatturato. |
Applicazione dell’esenzione: è prevista solo per gli immobili nei quali i soggetti passivi esercitano le attività di cui siano anche gestori.
Le disposizioni in esame si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia”.
CANONI DI LOCAZIONE NON PERCEPITI
In via preliminare si ricorda che l’art. 3-quinquies del D.L. 34/2019 ha previsto quanto segue:
- interviene sul co. 1 dell’art. 26 del TUIR prevedendo, tra l’altro, che i redditi derivanti da contratti di locazione di immobili ad uso abitativo, se non percepiti, non concorrono a formare il reddito a condizione che la mancata percezione sia comprovata dall'intimazione di sfratto per morosità o dall'ingiunzione di pagamento;
- la suddetta disposizione, in base a quanto disposto dal co. 2 del medesimo art. 3-quinquies, ha effetto per i contratti stipulati a decorrere dall’1/01/2020; inoltre, per i contratti stipulati anteriormente all’entrata in vigore delle disposizioni in esame resta fermo il riconoscimento di un credito di imposta di pari ammontare per le imposte versate sui canoni venuti a scadenza e non percepiti come da accertamento avvenuto nell'ambito del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità.
Novità previste dall’art. 6-septies del Decreto Sostegni:
- co. 1: dispone l’abrogazione della disposizione di cui al punto sub. b);
- : prevede che le disposizioni di cui al citato co. 1 dell’art. 26 hanno effetto per i canoni derivanti dai contratti di locazione di immobili non percepiti a decorrere dall’1/01/2020.
INDENNITA’ LAVORI IN SOMMINISTRAZIONE DELLA SANITA’
Viene previsto il riconoscimento ai lavoratori in somministrazione del comparto sanità, in servizio alla data dell’1/05/2021, di un'indennità connessa all'emergenza sanitaria in atto, il cui importo, nel limite di spesa di € 8 milioni per il 2021, è definito con apposito decreto ministeriale (che dovrà stabilire anche le modalità di erogazione dell’indennità), sulla base dei dati certificati inviati dalle regioni.
SOSPENSIONE TERMINI PROFESSIONISTA PER MALATTIA/INFORTUNI
Viene prevista la sospensione della decorrenza dei termini relativi agli adempimenti a carico dei professionisti nei confronti della P.A. in caso di impedimento da malattia o infortunio.
In particolare, viene disposto che, in deroga alla normativa vigente alla data del 22/05/2021,
- il mancato invio di atti/documenti/istanze e i mancati pagamenti entro il termine previsto, che comportino mancato adempimento verso la P.A. da parte del professionista abilitato per sua sopravvenuta impossibilità per motivi connessi all'infezione da Covid-19,
- non comporta decadenza dalle facoltà e non costituisce inadempimento connesso alla scadenza dei termini.
Nota: il mancato adempimento non produce effetti verso il professionista e il suo cliente.
ULTERIORI ASPETTI |
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Sospensione dei termini |
In caso di impedimento, il termine è sospeso a decorrere dal giorno di
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Condizioni |
La sospensione dei termini per gli adempimenti a carico del cliente eseguiti dal professionista è subordinata all’esistenza tra le parti del mandato professionale avente data antecedente al ricovero ospedaliero o all'inizio delle cure domiciliari. |
Certificato medico |
Per l’applicazione delle disposizioni in esame, il certificato medico attestante la decorrenza, rilasciato dalla struttura sanitaria o dal medico curante, va consegnato o inviato, tramite raccomandata A/R o via PEC, presso i competenti uffici della P.A. |
Esecuzione adempimenti |
Gli adempimenti sospesi devono eseguirsi entro i 7 gg successivi a quello di scadenza del termine del periodo di sospensione, con facoltà di allegare contestualmente i certificati attestanti la decorrenza della sospensione. |
CREDITO D’IMPOSTA ATTIVITA’ TEATRALI E SPETTACOLI DAL VIVO
Viene previsto il riconoscimento di un credito d’imposta, quale contributo straordinario, a favore delle imprese che svolgono attività teatrali e spettacoli dal vivo che abbiano subito nel 2020 una riduzione del fatturato di almeno il 20% rispetto al 2019.
ASPETTI RELATIVI AL CREDITO D’IMPOSTA |
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Misura e concessione |
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Spettanza |
Il beneficio spetta per le spese sostenute nel 2020 per la realizzazione delle suddette attività, anche se alle stesse si è proceduto tramite l'utilizzo di sistemi digitali per la trasmissione di opere dal vivo, quali rappresentazioni teatrali, concerti, balletti. |
Attuazione |
I criteri, modalità di applicazione e fruizione sono stabiliti con Provv. dell’Agenzia. |
Utilizzo |
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Aspetti reddituali |
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Nota: le disposizioni in esame si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato”.
SOSTEGNO DELLE IMPRESE DI AUTOTRASPORTO
Alle imprese di autotrasporto merci in c/terzi, iscritte all’Albo nazionale, non si applica per l'anno 2021 l'obbligo di contribuzione nei confronti dell'Autorità di regolazione dei trasporti.
CONTO TERMICO IMPRESE AGRICOLE
Viene previsto che, nelle zone montane, le misure di incentivazione per interventi di incremento dell'efficienza energetica e di produzione di energia termica da fonti rinnovabili per impianti di piccole dimensioni (ex D.M. 16/02/2016) si applicano, fino al 31/12/2022, anche alle imprese il cui titolare esercita le attività di cui all'art. 2135 del C.C.
SOSPENSIONE PROVVEDIMENTI DI RILASCIO IMMOBILI
Viene previsto che la sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili, anche ad uso non abitativo, prevista dall'art. 103 del DL Cura Italia, è prorogata fino al:
- 30/09/2021 per i provvedimenti di rilascio adottati dal 28/02/2020 al 30/09/2020;
- 31/12/2021 per i provvedimenti di rilascio adottati dall’1/10/2020 al 30/06/2021.
PROROGA DELLA SOSPENSIONE: ha effetto solo per i provvedimenti di rilascio
- adottati per mancato pagamento del canone alle scadenze;
- conseguenti all’adozione, ex art. 586, co. 2, del CPC, del decreto di trasferimento di immobili pignorati ed abitati dal debitore e dai suoi familiari.
MISURE MODIFICATE
TARIFFA SPECIALE CANONE RAI
Viene previsto l’esonero per l’anno 2021 dal versamento del canone di abbonamento RAI per:
- le strutture ricettive nonché di somministrazione e consumo di bevande in locali pubblici o aperti al pubblico (già previste nel decreto originario),
- NEW - comprese le attività similari svolte da enti del terzo settore.
Inoltre, per effetto di quanto sopra, viene modificata la disposizione relativa all’assegnazione, per il medesimo anno 2021, all’apposita contabilità speciale intestata “Agenzia delle Entrate - Fondi di bilancio”, la somma di € 83 milioni (rispetto ai precedenti € 25 milioni) al fine di:
- riconoscere agli interessati un credito d’imposta pari al 100% (in luogo del precedente 30%) (che non concorre alla formazione del reddito imponibile) dell'eventuale versamento del canone intervenuto prima dell'entrata in vigore del decreto,
SOSTEGNO IMPRESE DI PUBBLICO ESERCIZIO
Disposizioni dell’art. 9-ter del DL Ristori modificate dal DL Sostegni |
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Attività turistiche (co. 2) |
Le imprese di pubblico esercizio ex art. 5 della L. 287/1991 (quali ristoranti, pizzerie, bar, caffè, gelaterie, ecc.), titolari di concessioni/autorizzazioni concernenti l'utilizzo del suolo pubblico, sono esonerate, dall’1/01/2021 al 31/12/2021, dal pagamento del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (di cui all'art. 1, co. 816 e seguenti, della L. 160/2019). |
Commercio su aree pubbliche (co. 3) |
I titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione temporanea del suolo pubblico per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, di cui al D.lgs. 114/1998, sono esonerati, dall’1/01/2021 al 31/12/2021, dal pagamento del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate (di cui all'art. 1, co. 837 e seguenti, della L. 160/2019). |
Domande di nuove concessioni (co. 4) |
Si conferma che a far data dall’1/01/2021 e fino al 31/12/2021, le domande di nuove concessioni per l'occupazione di suolo pubblico o di ampliamento delle superfici già concesse sono presentate in via telematica all'ufficio competente dell'ente locale, con allegata la sola planimetria e senza applicazione dell'imposta di bollo. |
Posa in opera di strutture amovibili (co. 5) |
Si conferma che a far data dall’1/01/2021 e fino al 31/12/2021, la posa in opera temporanea su vie, piazze, strade e altri spazi aperti di interesse culturale o paesaggistico, da parte dei soggetti di cui al co. 2, di strutture amovibili, quali dehors, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni, purché funzionali all’attività di cui all’art. 5 della L. 287/1991, non è subordinata alle autorizzazioni di cui agli artt. 21 e 146 del D.lgs. 42/2004. Per la posa in opera delle strutture amovibili non si applica il limite temporale ex art. 6 del DPR 380/2001. |