LOTTERIA DEGLI SCONTRINI
Il Provv. del 29/01/2021 adottato d’intesa dell’Agenzia delle entrate e dall’Agenzia delle dogane
- ha disposto l’avvio dall’1/02/2021
- della lotteria degli scontrini oggetto di continue proroghe nel corso degli anni.
A tal fine, si illustrano gli aspetti ad esso relativi.
PARTECIPAZIONE ALLA LOTTERIA DEGLI SCONTRINI
La partecipazione alla lotteria degli scontrini è prevista per le persone fisiche maggiorenni residenti in Italia che effettuano,
- esclusivamente attraverso strumenti che consentano il pagamento elettronico (carte di credito, carte di debito, bancomat, carte prepagate o altre modalità) (non sono considerati pagamenti elettronici i pagamenti con ticket restaurant o altri buoni)
- acquisti di beni o servizi, fuori dall'esercizio di attività di impresa, arte o professione,
- presso esercenti che trasmettono telematicamente i corrispettivi.
Per la partecipazione all’estrazione è necessario che
- i contribuenti comunichino, al momento dell'acquisto, il proprio codice lotteria all'esercente
- e che quest'ultimo trasmetta all'Agenzia Entrate i dati della singola cessione/prestazione.
Nota: a decorrere dall’1/03/2021, qualora l'esercente
ü al momento dell'acquisto rifiuti di acquisire il codice lotteria,
ü il consumatore può segnalare tale circostanza nella sezione dedicata del Portale Lotteria.
Le segnalazioni sono utilizzate dall'Agenzia Entrate e dalla Guardia di finanza nell'ambito delle attività di analisi del rischio di evasione.
ULTERIORI ASPETTI |
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Aspetti fiscali |
I premi attribuiti sono esclusi dalla formazione del reddito del percipiente e non sono assoggettati ad alcun prelievo erariale. |
Acquisti esclusi |
La partecipazione alla lotteria non è consentita per gli acquisti:
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Fase di avvio |
Nella fase di avvio della lotteria non consentono di partecipare gli acquisti:
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CODICE LOTTERIA: per partecipare basta mostrare al momento dell’acquisto il proprio codice lotteria che
- può ottenersi inserendo il proprio codice fiscale sul Portale della lotteria;
- può essere stampato o salvato su dispositivo mobile (smartphone o tablet) per essere esibito all’esercente al momento dell’acquisto.
Cliccando sul link “Partecipa ora” compare la seguente schermata in cui inserire il codice fiscale e il codice sicurezza. In seguito, si clicca su “Genera codice”.
ASPETTI RELATIVI AI PREMI E COMUNICAZIONE DELLE VINCITE:
- ciascuno scontrino partecipa a una sola estrazione settimanale, mensile e annuale;
- per ogni estrazione sono previsti i seguenti premi per l’acquirente e l’esercente:
ESTRAZIONE |
PREMI PER GLI ACQUIRENTI |
PREMI PER GLI ESERCENTI |
ANNUALE |
un premio da € 5.000.000 |
un premio da € 1.000.000 |
MENSILE |
10 premi da € 100.000 |
10 premi da € 20.000 |
SETTIMANALE |
15 premi da € 25.000 |
15 premi da € 5.000 |
- comunicazione e pagamento delle vincite:
ü la comunicazione avviene tramite PEC all’indirizzo comunicato nell’area riservata del Portale lotteria; in mancanza di PEC, la comunicazione viene inviata tramite raccomandata AR;
ü la comunicazione segnalerà l’obbligo di recarsi, entro 90 gg, presso il competente ufficio dell’Agenzia delle dogane; i premi non saranno più reclamabili trascorsi 90 gg dalla ricezione della comunicazione di vincita;
ü modalità di pagamento della vincita: avviene mediante bonifico bancario/postale;
ü condizione per il pagamento dei premi:
- è subordinato alla presentazione, qualora non in possesso dell’Amministrazione, della documentazione che attesti che il pagamento sia avvenuto attraverso strumenti di pagamento elettronici, quale estratto di c/c o documento analogo/equipollente da cui risulti che l’acquisto è stato effettuato con strumenti di pagamento elettronici;
- tale obbligo è da considerarsi in capo all’acquirente e all’esercente in modo da rendere indipendenti e autonome le operazioni di reclamo della vincita da entrambi i soggetti vincitori, che potrebbero essere domiciliati in ambiti territoriali diversi;
- dopo aver verificato in capo all’esercente o all’acquirente che il pagamento è avvenuto con strumenti di pagamento elettronici, il controllo viene dichiarato concluso, senza necessità di chiedere ulteriori prove all’altro soggetto vincitore (acquirente o esercente).
CALENDARIO DELLE ESTRAZIONI |
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11/03/21 |
Verrà effettuata la prima estrazione mensile
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giugno |
Da giugno si aggiungeranno anche le estrazioni settimanali, sempre di giovedì,
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ESTRAZIONI MENSILI:
- si effettueranno ogni secondo giovedì del mese fra tutti i biglietti generati da corrispettivi trasmessi e registrati dal Sistema Lotteria nel mese precedente l’estrazione;
- se il 2° giovedì del mese coincide con una festività nazionale, l’estrazione è rinviata al 1° giorno feriale successivo.
CALENDARIO DELLE ESTRAZIONI MENSILI 2021:
11/03 |
8/04 |
13/05 |
10/06 |
8/07 |
12/08 |
9/09 |
14/10 |
11/11 |
9/12 |
Il 10/06/2021 saranno effettuate anche le prime estrazioni settimanali del 2021 fra tutti i corrispettivi trasmessi e registrati dal sistema lotteria dal 31/05/2021 al 6/06/2021.
Se la giornata di estrazione coincide con una festività nazionale, l’estrazione è rinviata al 1° giorno feriale successivo.
Nota: la data dell’estrazione annuale, fra tutti i biglietti generati dai corrispettivi trasmessi e registrati al Sistema Lotteria dall’1/01 al 31/12 di ciascun anno, è stabilita con il Provv. dell’ADM.
Per l’anno 2021 l’estrazione annuale viene effettuata fra tutti i biglietti generati dai corrispettivi trasmessi e registrati al Sistema Lotteria dall’1/02 al 31/12.
adempimenti degli esercenti
Gli esercenti sono i soggetti che effettuano cessione di beni o prestazione di servizi e che trasmettono telematicamente i corrispettivi, ai sensi dell'art. 2 del D.lgs. 127/2015.
L’esercente può applicare un apposito avviso alla clientela in un luogo ben visibile dell’esercizio, con l’informazione che presso il punto vendita è possibile partecipare alla lotteria degli scontrini.
Prima di emettere lo scontrino, l’esercente al momento della registrazione dell’operazione sul registratore telematico deve:
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Nota: la partecipazione alla lotteria avviene solo se nel documento commerciale che viene rilasciato al cliente è riportato il codice lotteria e la specifica del pagamento elettronico
Il registratore di cassa trasmetterà poi in automatico i dati al sistema della lotteria.
Nota: per consentire la partecipazione alla lotteria, l’esercente deve avere un registratore telematico con il software aggiornato e deve accettare pagamenti elettronici, con il classico Pos o altri sistemi omologati.
PRINCIPALI SCADENZE DI FEBBRAIO 2021
Si osserva che il D.M. 29/01/2021, pubblicato in G.U. n. 31 del 6/02/2021, ha disposto la proroga dei termini, per la presentazione telematica dei dati delle spese sanitarie relative agli anni 2020 e 2021, previsti dal D.M. 19/10/2020, riguardanti le specifiche tecniche e le modalità operative relative alla trasmissione telematica delle spese sanitarie e dei corrispettivi giornalieri al Sistema TS. In particolare, il D.M. 29/01/2021 interviene sugli artt. 5, 6 e 7, del D.M. 19/10/2020, che disciplinano, rispettivamente, la consultazione delle spese sanitarie da parte del cittadino e le modalità e i termini di trasmissione dei dati al Sistema TS.
ART. 7 |
D.M. 19/10/2020 |
co. 1 (ante modifica) |
La trasmissione dei dati delle spese sanitarie e veterinarie al Sistema TS è effettuata entro:
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co. 1 (post modifica) |
La trasmissione dei dati delle spese sanitarie e veterinarie al Sistema TS è effettuata entro:
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co. 2-bis (aggiunto) |
Per la scadenza della trasmissione dei dati delle spese sanitarie e veterinarie, si fa riferimento alla data di pagamento dell'importo di cui al documento fiscale. |
Ulteriori disposizioni previste dal D.M. 29/01/2021:
- si interviene sui par. 2.11.1 e 4.7 dell’Allegato A al D.M. 19/10/2020 che si occupano, rispettivamente, delle tipologie di prestazioni e della frequenza temporale di trasmissione dei dati di spesa sanitaria.
- per la trasmissione delle eventuali correzioni ai dati delle spese effettuata nell'anno 2020 e trasmessi al Sistema TS, il termine è fissato al 15/02/2021;
- per i dati dei documenti fiscali relativi all'anno 2020 da trasmettere al Sistema TS ai sensi del D.M. 19/10/2020, l'assistito può esercitare l'opposizione dal 16/02/2021 al 15/03/2021;
Nota: per finalità espositive si allega il documento (che è anteriore alle modifiche disposte dal D.M. 29/01/2021) presente sul sito del Sistema TS relativo alle scadenze per l’invio dei dati delle spese sanitarie e veterinarie ai fini della predisposizione della dichiarazione dei redditi precompilata.