Cause rifiuto fatture elettroniche da parte della P.A.
Decreto MEF 24.8.2020, n. 132 |
È stato pubblicato sulla G.U. 22.10.2020, n. 262 il Decreto che, modificando il DM n. 55/2013, individua le cause che possono consentire il rifiuto delle fatture elettroniche da parte delle Amministrazioni pubbliche (ad esempio, errata / omessa indicazione del CIG / CUP, del codice di repertorio, del codice di Autorizzazione all’immissione in commercio - AIC). |
Accesso locali uso promiscuo
Ordinanza Corte Cassazione 6.10.2020, n. 21411 |
L’Amministrazione finanziaria può accedere nei locali dell’impresa utilizzati anche come abitazione del rappresentante legale in assenza di gravi indizi, a condizione che i verificatori siano muniti dell’autorizzazione da parte della Procura. |
Studio professionale
Ordinanza Corte Cassazione 12.10.2020, n. 21994 |
È legittimo l’accertamento nei confronti di uno studio professionale che effettua prestazioni a favore dei clienti “sistematicamente gratis”. Ciò “ancor di più se emette le fatture e poi non avvia azione a tutela del credito”. |
Compenso amministratore
Ordinanza Corte Cassazione 16.10.2020, n. 22479 |
Non è deducibile dal reddito d’impresa il compenso dell’amministratore che risulta “eccessivo”, ancorché allo stesso siano attribuiti altri e specifici incarichi. |
Proroga notifica e versamenti cartelle
DL 20.10.2020, n. 129 |
È stato pubblicato sulla G.U. 20.10.2020, n. 260 il c.d. Decreto contenente “Disposizioni urgenti in materia di riscossione esattoriale” che prevede, tra l’altro: − la proroga dal 15.10 al 31.12.2020 del termine del periodo di sospensione relativo ai versamenti riferiti a cartelle di pagamento / avvisi di accertamento esecutivi. I versamenti sospesi vanno effettuati in unica soluzione entro il 31.1.2021; − la proroga di 12 mesi dei termini di prescrizione / decadenza in scadenza nel 2021 per la notifica delle cartelle di pagamento. |
COMMENTI IL NUOVO CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO PREVISTO DAL C.D. “DECRETO RISTORI” |
Recentemente è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il DL n. 137/2020, c.d. “Decreto Ristori”, nell’ambito del quale una delle misure adottate di maggiore rilievo è rappresentata dal riconoscimento di un nuovo contributo a fondo perduto riservato agli “operatori dei settori economici interessati dalle misure restrittive introdotte con il [DPCM 24.10.2020] per contenere la diffusione dell’epidemia” COVID-19 ossia, in particolare, ai soggetti che operano nei settori ricettivo, di intrattenimento / divertimento, sportivo e del trasporto.
Il contributo spetta alle imprese / lavoratori autonomi che al 25.10.2020:
- hanno partita IVA attiva (l’attivazione della partita IVA a decorrere dal 25.10 non consente di usufruire del beneficio);
- dichiarano di svolgere, quale attività prevalente, una delle attività di seguito riportate. Considerata la rilevanza del codice attività, va opportunamente verificata la corrispondenza tra la situazione attuale e quanto desumibile dal proprio Cassetto fiscale.
REQUISITI RICHIESTI
Analogamente a quanto previsto per il contributo a fondo perduto riconosciuto dall’art. 25, DL n. 34/2020, c.d. “Decreto Rilancio”, la spettanza del beneficio in esame è subordinata alla seguente condizione.
Per espressa previsione normativa:
- al fine di individuare il fatturato / corrispettivi è necessario avere riguardo alla data di effettuazione delle operazioni (cessioni di beni / prestazione dei servizi);
- il contributo spetta anche in assenza del predetto requisito (o, meglio, non è necessario verificare la riduzione del fatturato / corrispettivi) per i soggetti che hanno iniziato l’attività (“attivato la partita IVA”) dall’1.1.2019.
Il contributo in esame spetta anche in caso di ricavi / compensi 2019 superiori a € 5 milioni (la presenza di tale condizione comportava l’esclusione dal contributo di cui al citato art. 25). |
MODALITà DI RICONOSCIMENTO DEL CONTRIBUTO
Il contributo in esame è riconosciuto “in automatico” ovvero previa presentazione di un’apposita domanda a seconda che il soggetto abbia beneficiato del contributo a fondo perduto di cui al citato art. 25, ovvero non abbia presentato alcuna istanza a tal fine.
Soggetto |
Contributo “Decreto Ristori” |
Ha beneficiato del contributo ex art. 25, DL n. 34/2020 |
Riconoscimento “automatico” da parte dell’Agenzia delle Entrate mediante accreditamento sul c/c bancario o postale sul quale è stato erogato il contributo ex art. 25, DL n. 34/2020. |
Non ha presentato istanza per il contributo ex art. 25, DL n. 34/2020 |
Presentazione in via telematica, di un’apposita domanda, utilizzando il modello approvato dall’Agenzia con il Provvedimento 10.6.2020 ai fini del contributo ex art. 25, DL n. 34/2020. Con un Provvedimento di prossima emanazione saranno definiti i termini e le modalità per la presentazione dell’istanza. |
La presentazione della domanda riguarderà:
- innanzitutto i soggetti che, pur avendo ricavi / compensi 2019 pari o inferiori a € 5 milioni e rientrando quindi tra i beneficiari del contributo ex art. 25, DL n. 34/2020, “non hanno presentato la relativa istanza”;
- i soggetti con ricavi / compensi 2019 superiori a € 5 milioni che risultavano esclusi dal precedente beneficio.
Di fatto, per la maggior parte dei soggetti interessati, il contributo in esame sarà erogato “automaticamente” avendo gli stessi già beneficiato del contributo di cui al citato art. 25.
CONTRIBUTO SPETTANTE
Il nuovo beneficio in esame è determinato con modalità differenziate a seconda che il soggetto abbia già beneficiato del contributo di cui al citato art. 25 ovvero non abbia presentato la relativa domanda.
In particolare lo stesso è determinato quale “quota” del contributo già percepito ovvero del valore calcolato sulla base della domanda presentata ai fini del nuovo contributo. La quota, ossia la percentuale di ristoro, è differenziata in base al settore economico di appartenenza, come segue.
Codice attività |
Descrizione |
Percentuale di ristoro |
93.29.10 |
Discoteche, sale da ballo night-club e simili |
400% |
49.39.01 |
Gestioni di funicolari, ski-lift e seggiovie se non facenti parte dei sistemi di transito urbano o sub-urbano |
200% |
56.10.11 |
Ristorazione con somministrazione |
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56.10.12 |
Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole |
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56.10.42 |
Ristorazione ambulante |
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56.10.50 |
Ristorazione su treni e navi |
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56.21.00 |
Catering per eventi, banqueting |
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59.13.00 |
Attività di distribuzione cinematografica, di video e di programmi televisivi |
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59.14.00 |
Attività di proiezione cinematografica |
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74.90.94 |
Agenzie ed agenti o procuratori per lo spettacolo e lo sport |
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77.39.94 |
Noleggio di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli: impianti luce ed audio senza operatore, palchi, stand ed addobbi luminosi |
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79.90.11 |
Servizi di biglietteria per eventi teatrali, sportivi ed altri eventi ricreativi e d’intrattenimento |
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79.90.19 |
Altri servizi di prenotazione e altre attività di assistenza turistica non svolte dalle agenzie di viaggio nca |
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79.90.20 |
Attività delle guide e degli accompagnatori turistici |
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82.30.00 |
Organizzazione di convegni e fiere |
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85.52.09 |
Altra formazione culturale |
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90.01.01 |
Attività nel campo della recitazione |
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90.01.09 |
Altre rappresentazioni artistiche |
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90.02.01 |
Noleggio con operatore di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli |
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90.02.09 |
Altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche |
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90.03.09 |
Altre creazioni artistiche e letterarie |
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90.04.00 |
Gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche |
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92.00.09 |
Altre attività connesse con le lotterie e scommesse (comprende le sale bingo) |
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93.11.10 |
Gestione di stadi |
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93.11.20 |
Gestione di piscine |
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93.11.30 |
Gestione di impianti sportivi polivalenti |
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93.11.90 |
Gestione di altri impianti sportivi nca |
|
93.12.00 |
Attività di club sportivi |
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93.13.00 |
Gestione di palestre |
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93.19.10 |
Enti e organizzazioni sportive, promozione di eventi sportivi |
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93.19.99 |
Altre attività sportive nca |
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93.21.00 |
Parchi di divertimento e parchi tematici |
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93.29.30 |
Sale giochi e biliardi |
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93.29.90 |
Altre attività di intrattenimento e divertimento nca |
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94.99.20 |
Attività di organizzazioni che perseguono fini culturali, ricreativi e la coltivazione di hobby |
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94.99.90 |
Attività di altre organizzazioni associative nca |
96.04.10 |
Servizi di centri per il benessere fisico (esclusi gli stabilimenti termali) |
200% |
96.04.20 |
Stabilimenti termali |
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96.09.05 |
Organizzazione di feste e cerimonie |
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55.10.00 |
Alberghi |
150% |
55.20.10 |
Villaggi turistici |
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55.20.20 |
Ostelli della gioventù |
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55.20.30 |
Rifugi di montagna |
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55.20.40 |
Colonie marine e montane |
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55.20.51 |
Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence |
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55.20.52 |
Attività di alloggio connesse alle aziende agricole |
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55.30.00 |
Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte |
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55.90.20 |
Alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero |
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56.10.30 |
Gelaterie e pasticcerie |
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56.10.41 |
Gelaterie e pasticcerie ambulanti |
|
56.30.00 |
Bar e altri esercizi simili senza cucina |
|
49.32.10 |
Trasporto con taxi |
100% |
49.32.20 |
Trasporto mediante noleggio di autovetture da rimesse con conducente |
L’importo massimo del contributo spettante è fissato a € 150.000. |
SOGGETTI CHE HANNO BENEFICIATO DEL CONTRIBUTO EX ART. 25
Come accennato, per i soggetti che hanno già beneficiato del contributo a fondo perduto previsto dal “Decreto Rilancio” il beneficio in esame è determinato “come quota del contributo già erogato”. Lo stesso è parametrato ad una percentuale di quanto già percepito in precedenza. Per i soggetti che hanno beneficiato del contributo ex art. 25, DL n. 34/2020 e che hanno attivato la partita IVA dall’1.1.2019 il nuovo contributo spetta, anche in assenza dei requisiti di fatturato, applicando la percentuale di ristoro alla misura minima pari a:
- € 1.000 per le persone fisiche;
- € 2.000 per gli altri soggetti.
SOGGETTI CHE NON HANNO PRESENTATO DOMANDA PER CONTRIBUTO EX ART. 25
I soggetti che non hanno presentato la domanda ai fini del contributo a fondo perduto previsto dal “Decreto Rilancio” determinano il beneficio spettante come “quota del valore calcolato sulla base dei dati presenti nell’istanza” trasmessa all’Agenzia. In particolare il valore è determinato applicando una specifica percentuale (20% - 15% - 10%), individuata in base ai ricavi / compensi 2019, alla differenza tra il fatturato / corrispettivi del mese di aprile 2020 e il fatturato / corrispettivi del mese di aprile 2019.
Ricavi / compensi 2019 |
Percentuale applicabile |
non superiori a € 400.000 |
20% |
superiori a € 400.000 e fino a € 1.000.000 |
15% |
superiori a € 1.000.000 |
10% |
Il contributo è corrisposto dall’Agenzia delle Entrate mediante accredito diretto sul c/c bancario / postale intestato / cointestato al soggetto beneficiario.
CARATTERISTICHE DEL CONTRIBUTO
Merita evidenziare che anche il nuovo beneficio non è tassato ai fini IRPEF / IRES / IRAP.
Va sottolineato infine che, per espressa previsione normativa, il contributo è erogato nel rispetto del limite / condizioni previsti dalla Commissione UE nella Comunicazione 19.3.2020 C(2020) 1863 final.