Bonus facciate e rifacimento balcone
Risposta interpello Agenzia Entrate 31.8.2020, n. 289 |
Il c.d. "bonus facciate" ex art. 1, commi da 219 a 223, Legge n. 160/2019 (Finanziaria 2020) spetta anche per le spese sostenute per il rifacimento della copertura del piano di calpestio del balcone, la sostituzione dei pannelli in vetro che costituiscono le pareti perimetrali dello stesso nonché per la ritinteggiatura delle intelaiature metalliche che sostengono detti pannelli. |
Pagamenti in contanti
Ordinanza Corte Cassazione 8.9.2020, n. 18668 |
L'Amministrazione finanziaria può contestare la condotta antieconomica e la sussistenza di "ricavi in nero" se una parte rilevante di questi ultimi è riconducibile a pagamenti in contanti delle relative fatture, molte delle quali di importo considerevole. |
Nuova detrazione 110% e villetta a schiera
Risposta interpello Agenzia Entrate 9.9.2020, n. 328 |
La nuova detrazione del 110% ex art. 119, DL n. 34/2020 spetta anche per le spese sostenute nel periodo 1.7.2020 - 31.12.2021 per gli interventi realizzati in una "villetta a schiera", terra-tetto, se sussiste l'indipendenza funzionale e sono presenti uno o più accessi autonomi dall'esterno. |
Nuova detrazione 110% e parti comuni di unità autonomamente accatastate
Risposta interpello Agenzia Entrate 10.9.2020, n. 329
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La nuova detrazione del 110% ex art. 119, DL n. 34/2020 non spetta per le spese sostenute per gli interventi su unità immobiliari distintamente accatastate, in comproprietà tra più soggetti, per le spese riferite ad interventi sulle parti a servizio comune, nè riferite ad interventi effettuati sulle singole unità immobiliari, in quanto non "inserite" in un condominio. |
Prestito infruttifero soci di srl
Sentenza Corte Cassazione 22.9.2020, n. 19780 |
L'Ufficio può contestare ad una società la presenza di "ricavi in nero" nel caso in cui i soci, "pur dichiarando poco", effettuano prestiti infruttiferi a favore della stessa. |
Consultazione fatture elettroniche
Provvedimento Agenzia Entrate 23.9.2020 |
È stato pubblicato sul sito Internet dell'Agenzia il Provvedimento che differisce dal 30.9.2020 al 28.2.2021 il termine entro il quale è possibile aderire al servizio di consultazione delle fatture elettroniche per poter continuare a visualizzare / scaricare le fatture elettroniche complete dall’area riservata del sito Internet dell’Agenzia. |
COMMENTI I BONUS PER EDICOLE / LIBRERIE AGENZIE VIAGGIO / TOUR OPERATOR |
Il DL n. 34/2020, c.d. “Decreto Rilancio” prevede, tra l’altro, due specifici bonus riservati:
- alle agenzie di viaggio / tour operator;
- agli esercenti (persone fisiche) punti vendita esclusivi per la rivendita di giornali e riviste, non titolari di redditi da lavoro dipendente / pensione;
per i quali è necessario presentare un’apposita domanda in via telematica nel mese di ottobre.
Nel mese di ottobre scade altresì il termine per la presentazione del c.d. “Bonus Librerie” introdotto dalla Finanziaria 2018.
AGENZIE VIAGGIO / TOUR OPERATOR
Possono accedere al bonus le agenzie viaggio / tour operator in possesso, al momento della presentazione della domanda, dei seguenti requisiti:
- esercitare attività d’impresa primaria / prevalente identificata dai codici Ateco 79.11 / 79.12;
- iscrizione al Registro delle Imprese;
- essere attiva e non avere procedure concorsuali in corso;
- avere sede legale in Italia;
- essere in regola con gli obblighi di protezione in caso d’insolvenza / fallimento previsti dal D.Lgs. n. 79/2011;
- non essere destinatari di sanzioni interdittive ai sensi dell’art. 9, comma 2, D.Lgs. n. 231/2001;
- essere in regola con gli obblighi in materia previdenziale / fiscale / assicurativa;
- assenza di condizioni ostative alla contrattazione con le Pubbliche amministrazioni.
L’ammontare del contributo è determinato applicando una percentuale (individuata sulla base dei ricavi 2019) alla differenza tra l’ammontare del fatturato / corrispettivi del periodo 23.2 - 31.7.2020 e l’ammontare del fattuarto / corrispettivi del periodo 23.2 - 31.7.2019.
Ricavi 2019 |
Percentuale applicabile |
non superiori a € 400.000 |
20% |
superiori a € 400.000 e fino a € 1.000.000 |
15% |
superiori a € 1.000.000 e fino a € 50.000.000 |
10% |
superiori a € 50.000.000 |
5% |
Il contributo in esame integra il contributo a fondo perduto ex art. 25, DL n. 34/2020, c.d. “Decreto Rilancio” e, pertanto, la base per calcolare il contributo teoricamente spettante va determinata al netto del predetto contributo eventualmente percepito.
Nel caso in cui l’importo dei contributi richiesti sia superiore alle risorse stanziate (€ 25 milioni) la ripartizione avviene in misura proporzionale tra tutti gli aventi diritto.
I soggetti interessati devono presentare un’apposita domanda telematica mediante la procedura automatizzata disponibile sul sito Internet
http://sportelloincentivi.beniculturali.it
a partire dalle ore 10.00 del 21.9 fino alle ore 17.00 del 9.10.2020.
In particolare, nella domanda in esame va indicato, al fine della determinazione dell’importo teoricamente spettante l’ammontare del contributo a fondo perduto ex art. 25, comma 3, DL n. 34/2020 eventualmente percepito.
L’accesso allo sportello telematico è consentito mediante SPID / CNS (Carta Nazionale dei Servizi). |
BONUS “UNA TANTUM” EDICOLE
ll contributo in esame è riconosciuto alle persone fisiche:
- non titolari di redditi di lavoro dipendente / redditi da pensione;
- che esercitano, in forma di impresa individuale / socio titolare dell’attività di una società di persone, l’attività di rivendita esclusiva di giornali e riviste con l’indicazione nel Registro delle Imprese del codice Ateco 47.62.10 quale codice attività primario.
Il contributo in esame:
- è riconosciuto nel limite massimo di € 500;
- è riproporzionato tra gli aventi diritto nel caso in cui le richieste siano superiori alle risorse disponibili (€ 7 milioni);
- non è tassato ai fini IRPEF.
Per accedere al contributo in esame è necessario presentare una domanda in via telematica al Dipartimento per l’Informazione e l’Editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri, tramite l’apposita procedura disponibile al seguente indirizzo
http://www.impresainungiorno.gov.it/.
dall’1.10 al 30.10.2020.
L’accesso allo sportello telematico è consentito mediante SPID / CNS (Carta Nazionale dei Servizi). |
BONUS LIBRERIE
L’agevolazione in esame riguarda gli esercenti attività commerciali nel settore della vendita al dettaglio di libri in esercizi specializzati con codice Ateco principale, risultante dal Registro delle Imprese:
- “47.61” - commercio al dettaglio di libri in esercizi specializzati;
- “47.79.1” - commercio al dettaglio di libri di seconda mano.
I predetti soggetti devono aver conseguito nel 2019 almeno il 70% dei ricavi complessivamente dichiarati dalla cessione di libri, anche usati.
La misura del credito d’imposta in esame è parametrata su specifiche voci di spesa (entro un limite massimo) e collegata al fatturato annuo della libreria suddiviso in scaglioni differenziati in base alla percentuale di ciascuna voce di costo.
Voci di spesa |
Massimale |
|
IMU |
dei locali dove si svolge la vendita al dettaglio |
€ 3.000 |
TASI |
€ 500 |
|
TARI |
€ 1.500 |
|
Imposta pubblicità |
€ 1.500 |
|
Tassa occupazione suolo pubblico |
€ 1.000 |
|
Spese locazione al netto IVA |
€ 8.000 |
|
Spese mutuo |
€ 3.000 |
|
Contributi previdenziali / assistenziali personale dipendente |
€ 8.000 |
Scaglioni di fatturato 2019 da vendita libri |
% di ciascuna voce di costo |
Fino a € 300.000 |
100% |
Tra € 300.000 e € 600.000 |
75% |
Tra € 600.000 e € 900.000 |
50% |
Superiore a € 900.000 |
25% |
Si rammenta che tale credito d’imposta:
- è stabilito nella misura massima di € 20.000 annui per gli esercenti librerie non ricomprese in gruppi editoriali e dagli stessi direttamente gestite / € 10.000 annui per gli esercenti;
- è utilizzabile, a partire dal decimo giorno lavorativo del mese successivo a quello in cui la DG Biblioteche e Istituti Culturali ha comunicato l’importo spettante, esclusivamente in compensazione nel mod. F24 (codice tributo “6894”), da presentare tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate (Entratel / Fisconline);
- va indicato nel mod. REDDITI relativo al periodo d’imposta per il quale è concesso / utilizzato;
- è concesso nel rispetto dei limiti e delle condizioni di cui al Regolamento UE n. 1407/2013 in materia di aiuti “de minimis”;
- non è tassato ai fini IRPEF / IRES / IRAP e non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi e dei componenti negativi ex artt. 61 e 109, comma 5, TUIR.
I soggetti interessati devono presentare un’apposita domanda telematica alla Direzione Generale Biblioteche e Istituti Culturali del MIBACT tramite lo specifico Portale all’indirizzo
taxcredit.librari.beniculturali.it/sportello-domande/
a partire dalle ore 12.00 del 24.9 fino alle ore 12.00 del 23.10.2020.
Per poter compilare la domanda di accesso al bonus il soggetto interessato deve preventivamente registrarsi all’area riservata del citato sito Internet. I soggetti che hanno presentato la domanda / effettuato l’accesso al Portale nel 2019, devono comunque effettuare una nuova registrazione. |